La chiamata diretta

Claudia Pratelli (Resp.le nazionale scuola Sinistra Italiana):

La chiamata diretta, una delle ferite peggiori della cattiva scuola della legge 107

Una delle ferite peggiori che la legge 107 ha inferto nel corpo della scuola e’ l’istituto della “chiamata diretta”. Un meccanismo che lede il carattere pubblico della scuola mettendo in discussione la liberta’ d’insegnamento, principio cardine su cui si regge la scuola della Costituzione.

Lo afferma Sinistra Italiana con Claudia Pratelli, responsabile nazionale scuola.
In questo nuovo (ma medievale) meccanismo che autorizza discrezionalita’ ed esercizio verticale del potere da parte dei dirigenti scolastici, la cui funzione viene peraltro snaturata,  – prosegue la responsabile scuola di SI – rischiano di prodursi discriminazioni, accordi clientelari, meccanismi competitivi tra docenti. Esattamente cio’ che la scuola e’  chiamata a contrastare. Ogni tentativo di limitare tale esercizio di discrezionalita’, immesso da una delle peggiori leggi sulla scuola che il nostro Paese ricordi, rappresenta un elemento di resistenza e rafforza i naturali anticorpi della scuola rispetto a un modello aziendalista, del tutto insensato e sconosciuto nell’alfabeto di un percorso educativo pubblico.
Sinistra Italiana e’ a fianco delle docenti e dei docenti chiamate/i in questa settimane, all’interno dei collegi, a contrastare e arginare questo meccanismo autoritario. Una piena e attiva assunzione delle prerogative da parte del Collegio, in sede di discussione e di deliberazione, puo’ evitare di legittimare scelte unilaterali e verticistiche del dirigente scolastico. Ovviamente l’azione di resistenza e di riduzione del danno e’ solo una delle strategie necessarie per contrastare il modello di scuola imposto da Renzi e Gentiloni.

Sara’ quanto mai necessario nei prossimi mesi – conclude Pratelli –  un impegno straordinario del mondo della scuola, delle associazioni e delle politica democratica nel costruire un modello del tutto alternativo di scuola, che ne valorizzi il carattere e la capacita’ cooperativa, democratica, collegiale. Sinistra Italiana nei prossimi mesi sara’ impegnata nel suo cantiere saperi, un percorso di dibattiti e laboratori per costruire in modo partecipato la nostra proposta sulla scuola e sull’universita’.

Scuola, la beffa dei consigli d’istituto: previsti da 43 anni, mancano in 90 scuole

da Il Fatto Quotidiano

Scuola, la beffa dei consigli d’istituto: previsti da 43 anni, mancano in 90 scuole

Sono previsti da una norma del 1974 per favorire scelte condivise tra genitori e insegnanti dal programma annuale al rinnovo delle attrezzature scolastiche. Ancora oggi, dopo 43 anni, lo attendono 90 “omnicomprensivi” sparsi per l’Italia. I genitori, a partire da Milano, scrivono al ministero. “Problema noto”, è la risposta. Ma la soluzione probabilmente solo nella prossima legislatura

Its verso gli esami, ammesso chi ha frequentato almeno l’80% dell’intero monte ore del percorso

da Il Sole 24 Ore 

Its verso gli esami, ammesso chi ha frequentato almeno l’80% dell’intero monte ore del percorso

di Francesca Malandrucco

Gli esami di fine percorso scolastico si avvicinano anche per gli Its, le super scuole di specializzazione tecnica post diploma, e molti si interrogano ancora sulle regole previste per accedere alle prove finali, dal numero di assenze consentite, alla preparazione richiesta fino alla funzione del Comitato tecnico scientifico. Per rispondere alle molte domande che stanno arrivando in questi giorni, l’Ufficio scolastico regionale della Toscana ha deciso di dedicare agli Its una sezione ad hoc delle Faq (Frequently asked question) del proprio blog, alternanzatoscana.blogspot.it.
Lo rende noto l’Usr toscano in una nota inviata a tutte le Fondazioni Its del suo territorio. In particolare, in merito alle regole di accesso alle prove di fine percorso, l’Ufficio scolastico regionale rimanda all’articolo 1 comma 2, decreto 713 del 16 settembre 2016, che detta le linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti tecnici superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani, a norma dell’articolo 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, numero 107.
Entrando più nel dettaglio, riguardo al limiti nel numero di assenze per l’ammissione agli esami, secondo il decreto legge, sono ammessi gli allievi che abbiano frequentato almeno l’80% delle ore dell’intero percorso formativo degli Its, che siano stati valutati positivamente dai docenti, anche sulla base della valutazione operata dal tutor aziendale a conclusione delle attività formative. «Quindi il limite riguarda l’intero monte ore del percorso Its – si legge nella nota dell’Usr Toscana – senza differenze fra attività in aula e attività pratiche, laboratoriali e di stage. E’ evidente – prosegue la circolare – che, essendo la Fondazione a certificare il curricolo, attraverso il comitato tecnico scientifico delle Fondazioni stesse, ma, soprattutto, essendo il Miur a determinare, attraverso l’istituto di riferimento, la validità dell’esame finale ed a rilasciare il diploma relativo al titolo di studio conseguito, che ha valore nazionale, sono le norme statali in materia ad essere dirimenti in merito alla definizione del limite massimo di assenze ammissibili per garantire la validità del curricolo del singolo candidato».
In merito alla certificazione dei curricoli Its, poi, l’Ufficio scolastico regionale della Toscana rimanda all’articolo 1 comma 12 dello stesso decreto 713, che recita: «Il comitato tecnico scientifico dell’Its rilascia, su richiesta dell’allievo, la certificazione delle competenze acquisite, anche in caso di mancato completamento del percorso formativo o in caso di mancato superamento delle prove di verifica finale. Si richiama quanto previsto dal decreto legislativo 13 dl 16 gennaio 2013 –si legge ancora nella nota – Analoga certificazione viene altresì rilasciata, su richiesta sia degli allievi, sia di coloro che abbiano già conseguito il diploma, dalle imprese ove è stato effettuato il tirocinio».
Infine, per quanto riguarda gli standard minimi delle certificazioni rilasciate dal comitato tecnico, l’Usr chiarisce che, in questo caso, deve essere fatto riferimento all’articolo 6 del Dlgs numero 13, del 16 gennaio 2013.

Musica, arte e spettacolo obbligatori dall’infanzia

da Il Sole 24 Ore 

Musica, arte e spettacolo obbligatori dall’infanzia

di Benedetta Pacelli

Matematica, scienze e italiano. Ma anche musica, danza, teatro e arte. D’ora in poi nel piano dell’offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado, accanto alle discipline tradizionali, entreranno anche tutte le arti. A disegnare la cornice attorno alla quale costruire i nuovi percorsi è un Dlgs (uno degli otto provvedimenti attuativi della Buona scuola) che contiene le «Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività».

Una rivoluzione culturale

Il provvedimento sancisce un principio mai messo nero su bianco: l’istruzione scolastica dovrà assicurare agli studenti, sin dalla scuola dell’infanzia, una formazione artistica che ricomprenda la pratica e la cultura della musica, delle arti dello spettacolo, delle arti visive – sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative – e sviluppare la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale italiano.

In base al nuovo provvedimento, quindi, per la prima volta nel curriculum entreranno, in maniera obbligatoria, i temi della creatività, che faranno preciso riferimento a quattro aree: quella musicale-coreutica; la teatrale-performativo; quella artistico-visiva e, infine, l’area linguistico-creativa. Per svolgere le diverse attività, le istituzioni scolastiche potranno utilizzare i docenti di diversi gradi scolastici che fanno parte dell’organico dell’autonomia. Per la prima volta, inoltre, il 5% dei posti di potenziamento dell’offerta formativa sarà appositamente dedicato allo sviluppo dei temi della creatività.

Il percorso scolastico

La spinta decisa alla pratica artistica e musicale dovrà essere attuata a partire dalla scuola d’infanzia. In particolare, nei primi anni di scuola sarà promosso lo sviluppo della pratica artistica e musicale e, per far fronte a un’eventuale carenza del personale docente, sarà consentito, specie nella scuola d’infanzia, l’impiego di docenti anche di un altro grado scolastico.

Nelle scuole secondarie di primo grado, invece «l’apprendimento della musica e delle arti si consoliderà attraverso il potenziamento della pratica artistica e musicale, anche integrato dalla conoscenza storico-critica del patrimonio culturale, mediante esperienze concrete, in particolare di visita».

Tra le novità del decreto compaiono, inoltre, i percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di I grado (che rappresenteranno la naturale evoluzione delle scuole di I grado ad indirizzo musicale) e che potranno essere attivati conformemente al Piano triennale dell’offerta formativa. L’obiettivo di questi percorsi è finalizzato ad una più omogenea diffusione dell’insegnamento dello strumento musicale, anche attraverso l’utilizzo dell’organico del potenziamento. Per la definizione degli aspetti organizzativi che riguarderanno l’insegnamento dello strumento musicale, il provvedimento prevede di valorizzare l’autonomia delle istituzioni scolastiche.

Il decreto attuativo

Sarà affidato a un successivo decreto ministeriale, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il compito di definire le indicazioni nazionali per l’inserimento dell’insegnamento dello strumento musicale, gli orari e i criteri per il monitoraggio dei percorsi a indirizzo musicale. Si stabilisce, poi, che le scuole secondarie di secondo grado, a prescindere dalla tipologia di percorso, possano prevedere percorsi curricolari o extra-scolastici all’interno del piano triennale dell’offerta formativa, dedicati allo sviluppo dei temi della creatività.

Forte spinta viene data anche ai licei musicali, coreutici e artistici, nei quali è favorita una maggiore diffusione della tipologia di strumenti differenti insegnati (fino a otto per ciascun corso quinquennale e non più di tre dello stesso strumento), con la possibilità di rimodulare il monte orario complessivo, utilizzando la quota dell’autonomia e gli spazi di flessibilità.

Sono previste, infine, forme strutturate di collaborazione tra i diversi soggetti della filiera artistico musicale, attraverso sinergie tra licei artistici, accademie di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, università ed enti locali, nonché tra i licei musicali e coreutici e gli istituti superiori di studi musicali e gli enti locali.

Un Piano nazionale per la creatività

da Il Sole 24 Ore 

Un Piano nazionale per la creatività

di Be. Pac.

Dopo il Piano nazionale scuola digitale, arriva il Piano delle arti, un programma di interventi con validità triennale che il ministero dell’Istruzione metterà in campo, di concerto con quello dei Beni e delle attività culturali e del turismo, e che conterrà una serie di misure destinate ad agevolare lo sviluppo dei temi della creatività nelle scuole.

Nel Piano che dovrà essere adottato con un Dm da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, saranno contenute tutte le misure per sostenere lo sviluppo dei temi della creatività da parte delle istituzioni scolastiche e per avvicinare gli studenti alle diverse forme artistiche.

Le scuole dovranno recepire gli indirizzi del Piano nell’ambito della loro offerta formativa e potranno costituirsi in poli a orientamento artistico-performativo (per il primo ciclo) e in reti (scuole secondarie di secondo grado) per condividere risorse laboratoriali, spazi espositivi, strumenti professionali, esperienze e attivazione di percorsi comuni per ampliare l’utilizzo delle tecnologie e del digitale.

Uno dei punti chiavi del Piano delle arti è proprio l’attività di sinergia e di collaborazione tra gli istituti scolastici, fortemente incentivata nel decreto legislativo, anche per poter beneficiare dei finanziamenti previsti dal fondo appositamente dedicato. Per l’attuazione del Piano delle arti, è stato istituito un apposito fondo finanziato con una dotazione pari a 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017.

Dunque spinta alla sinergia. Il provvedimento, prevede, infatti, che le scuole del primo ciclo di istruzione possano creare dei Poli a orientamento artistico-performativo, secondo precise linee guida dettate dal Miur attraverso un meccanismo di riconoscimento che vede il coinvolgimento dell’Ufficio scolastico regionale.

Tra le misure previste vi è proprio quella di sostenere la diffusione nel primo ciclo di istruzione dei Poli, mentre nel secondo ciclo la costituzione di Reti di scuole impegnate nella realizzazione dei temi della creatività.

Parte del progetto formativo, soprattutto per i licei musicali, coreutici e artistici è inoltre l’incentivazione di tirocini e stage artistici di studenti all’estero e la promozione internazionale di giovani talenti, attraverso progetti e scambi tra istituzioni formative artistiche italiane e straniere, ma anche la possibilità di prevedere delle agevolazioni per la fruizione, da parte degli alunni, di musei e altri istituti e luoghi di cultura.

Inoltre, in virtù dell’autonomia scolastica, ogni istituto potrà stabilire se articolare singoli progetti o specifici percorsi curricolari anche in verticale, in alternanza scuola-lavoro, o con iniziative extrascolastiche, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati e con soggetti del terzo settore che operano nel campo artistico e musicale.

Protagonisti dell’elaborazione e dell’attuazione del Piano sono i soggetti coinvolti nella governance che, come si legge sullo stesso provvedimento, diventa articolata e plurale: oltre al Miur e al Mibact (ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo) infatti, le attività di indirizzo e coordinamento saranno gestite dall’Indire (Istituto nazionale documentazione, innovazione, ricerca educativa), le istituzioni Afam (Alta formazione musicale e coreutica), le Università, gli Its (Istituti tecnici superiori), gli Istituti del Mibact, gli istituti di cultura italiana all’estero, soggetti pubblici e privati.

Chiamata diretta, non si applica alle utilizzazioni e ai precari

da La Tecnica della Scuola

Chiamata diretta, non si applica alle utilizzazioni e ai precari

Sulla chiamata diretta esiste troppa disinformazione anche tra gli addetti ai lavori. Cerchiamo d chiarire come funziona e quando si applica.

Anche quest’anno, così come era già capitato l’anno scolastico scorso, la chiamata diretta rischia di essere un tormentone estivo. Infatti sulla chiamata diretta per l’anno scolastico 2017/2018 c’è chi sostiene le cose più disparate e senza alcuna base normativa. Bisogna ricordare che la chiamata diretta è stata introdotta dalla legge 107/2015, ai sensi dei commi 79 e 80, ed è stata trattata anche sull’ipotesi di CCNI mobilità 2017/2018, per cui la chiamata diretta si applica sulla base di queste fonti normative.

Appare quanto mai singolare sentire parlare rappresentanti sindacali nazionali che non hanno firmato il contratto della mobilità, dire che “molti dirigenti useranno i criteri per scegliere i colleghi precari”, oppure sentire dire che la chiamata diretta è collegata alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

Per dire le cose in modo corretto, è opportuno sottolineare che la chiamata diretta dei docenti da parte dei dirigenti scolastici, si applica solamente ai docenti titolari di ambito, mentre non si applica in alcun modo, stando alla normativa attuale, ai docenti delle GAE e delle tre fasce delle graduatorie d’Istituto per le supplenze e tantomeno ai docenti che richiedono utilizzazione o assegnazione provvisoria.

Sostenere che le delibere dei collegi docenti sui criteri della chiamata diretta, possano consentire ai dirigenti scolastici un via libera per chiamare il docente precario senza scorrere la graduatoria, o scegliersi il docente preferito tra quelli che hanno fatto richiesta di assegnazione o utilizzazione, non osservando le graduatorie della mobilità annuale, è ovviamente una cosa non vera.

È giusto dire che le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2017/2018 si faranno sulla base delle graduatorie provinciali e interprovinciali, saranno gli uffici scolastici ad utilizzare e assegnar ei docenti, anche le supplenze annuali saranno fatte dal ufficio scolastico sulla base delle graduatorie.

Gli unici docenti a rimanere soggetti della chiamata diretta, che si dovrebbe effettuare sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti, saranno i docenti che avranno la titolarità in un ambito territoriale a seguito della mobilità 2017/2018 e i docenti e neoassunti da GAE o graduatoria di merito.

La convalida delle domande di mobilità continua a ritmi forzati

da La Tecnica della Scuola

La convalida delle domande di mobilità continua a ritmi forzati

Gli uffici scolastici provinciali lavorano a ritmi forzati, vengono esaminate centinaia di domande al giorno e di seguito vengono inserite le notifiche su istanze online.

Finite le notifiche per la scuola dell’infanzia e la primaria dove sono state già presentate le istanze cartacee per il soprannumero, stanno arrivando le prime notifiche per la scuola secondaria di primo grado.

Per adesso i tempi sono stati rispettati e al Miur contano di riuscire a pubblicare gli esiti della mobilità provinciale e interprovinciale della scuola primaria per il 9 giugno 2017.

È utile ricordare che il termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili per la scuola dell’infanzia e della primaria è stato, come previsto dall’OM 221/2017, il 22 maggio 2017. Entro tale data i docenti dell’infanzia e della primaria individuati come soprannumerari sono stati chiamati a presentare istanza cartacea di trasferimento.

La pubblicazione della mobilità della scuola per l’infanzia è prevista il 19 giugno 2017, ovvero 10 giorni dopo l’esito della mobilità della primaria. I posti che rimarranno liberi nella scuola dell’infanzia, per effetto dei passaggi di ruolo dall’infanzia alla primaria, resteranno disponibili per la mobilità della stessa scuola d’Infanzia.

Nel frattempo entro il 15 giugno 2017 saranno notificate le convalide o meno dei punteggi delle domande di mobilità per la scuola secondaria di primo grado. Qualche notifica per i docenti della scuola media è già arrivata, ma il grosso dovrebbe avvenire nelle prossime due settimane. Anche l’individuazione dei docenti soprannumerari dovrebbe verificarsi in questi primi 10 giorni di giugno.

La pubblicazione dei movimenti della scuola secondari di primo grado è prevista per il 4 luglio 2017.

Subito dopo la metà di giugno, dovrebbero arrivare, entro e non oltre il 3 luglio 2017, le notifiche di convalida del punteggio di mobilità per i docenti della secondaria di II grado.

La pubblicazione dei movimenti della scuola secondaria di secondo grado è prevista per il 20 luglio 2017.

Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria si potranno presentare entro la fine di luglio o i primi di agosto.

Vaccini obbligatori, c’è chi dice no: via dall’Italia e obbligo a scuola da rifiutare

da La Tecnica della Scuola

Vaccini obbligatori, c’è chi dice no: via dall’Italia e obbligo a scuola da rifiutare

Migliaia di famiglie stanno riflettendo se abbandonare l’Italia o percorrere la possibilità di rifiutare la scuola dell’obbligo per i figli.

Oggi sarò insieme a quelle venete a Verona in una delle centinaia di iniziative previste in tutte le città nelle prossime settimane.

Usa parole forti Adriano Zaccagnini, deputato di Mdp, nel commentare la decisione del Governo, previo accordo Miur-Mef, di rendere obbligatori i vaccini sino a 6 anni, dando mandato alla scuola di verificarne l’avvenuta effettuazione.

“Il decreto legge sulle vaccinazioni obbligatorie – prosegue Zaccagnini – ancora non è stato presentato e già ha ingenerato il caos sociale, fra annunciate circolari ministeriali illegittime e decine di migliaia di famiglie sul piede di guerra, che si rifiutano di procedere alle vaccinazioni multiple sui figli in un contesto così confuso e privo di sicurezza. Deve far riflettere il caso di questi giorni di un bambino a Taurisano a cui sono stati somministrati vaccini multipli in modo incontrollato e che ha avuto gravi reazioni avverse rischiando la vita”.

Secondo il deputato Mdp, “ai genitori ormai è evidente che l’imposizione non deriva da una reale emergenza o da una seria e ragionevole strategia vaccinale costruita nel tempo, bensì piuttosto da un approccio politico ed ideologico antiscientifico, che non riconosce la pericolosità delle potenziali reazioni avverse e rifiuta l’approfondimento in materia, una forzatura priva d’ogni precauzione che ha trovato sostegno negli interessi del sistema farmaceutico ed interlocutori al governo disponibili ad introdurre la coercizione vaccinale estesa a 12 vaccinazioni”.

Secondo Zaccagnini, si è prodotta “una grave frattura sociale generata in un momento in cui sono ben altre le emergenze nazionali, per questo vista l’assenza dell’urgenza necessaria per emanare un decreto legge, chiediamo al presidente Mattarella di intervenire, riflettere a fondo sulle implicazioni e la legittimità delle misure nel decreto anche riguardo il restringimento delle libertà fondamentali e persuadere il governo a ritirare il decreto legge. È determinante affinché queste famiglie non perdano definitivamente la fiducia nelle istituzioni mettere in campo misure utili, necessarie e proporzionate per una strategia vaccinale di ragionevolezza”.

Nota 29 maggio 2017, AOODGRUF 11497

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie
Ufficio IV

Ai Dipartimenti
Sede
Alle Direzioni Generali
Sede
Ai Direttori degli U.S.R.
LL.SS.

Oggetto: Pubblicazione programmi Tirocini Brevi III sessione 2017.

Si trasmette, con preghiera di diffusione a tutto il personale, la
nota del 16 maggio 2017 del Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per l’Unione Europea – Ufficio IV, concernente il sottoelencato bando:

III sessione 2017 programma Tirocini Brevi
Bruxelles dal 17 ottobre al 27 ottobre 2017
Scadenza 06 luglio 2017

Si fa presente che ulteriori informazioni potranno essere assunte dagli interessati visitando il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Copia della presente e dei relativi allegati sarà pubblicata sul sito
del Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE
Jacopo GRECO


Oggetto: POSTA CERTIFICATA: PROGRAMMA TIROCINI BREVI – III SESSIONE 2017
Data: 16/05/2017

Si comunica che nel sito di questo Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/tirocini_breve_durata, è disponibile il bando relativo alla terza sessione 2017 del programma Tirocini Brevi, che avrà luogo a Bruxelles dal 17 al 27 Ottobre 2017.
Si attira l’attenzione di Codeste Amministrazioni sui seguenti punti:

  • i posti disponibili indicati per l�Italia per la terza sessione 2017 sono 3;
  • la Commissione europea provvede alle spese di alloggio a Bruxelles e ad eventuali costi di trasferimenti per visite al di fuori di Bruxelles;
  • la Commissione non provvede al costo del biglietto aereo per/da Bruxelles;
  • le Amministrazioni di appartenenza devono assicurare la retribuzione e agli oneri previdenziali e assicurativi dei partecipanti al programma tirocini brevi;
  • ciascuna Amministrazione può proporre una sola candidatura, inviando CV in formato europeo (redatto in inglese o in francese) e Nulla-osta;
  • i candidati devono essere in possesso di tutti i requisiti consultabili sul sito di questo MAECI al percorso sopra indicato e i cv devono esplicitare in modo chiaro e dettagliato l’esperienza professionale in settori che trattano materie afferenti all’Unione Europea. Deve, altresì, essere chiaramente indicata l’anzianità di
    servizio;
  • la data di scadenza per la presentazione delle candidature è il 6 Luglio.

Distinti saluti.
Cesare Borgia
M.A.E.C.I.
D.G.U.E. – IV

Legge 29 maggio 2017, n. 71

Legge 29 maggio 2017, n. 71

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. (17G00085)

(GU Serie Generale n.127 del 03-06-2017)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita’ e definizioni

1. La presente legge si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno
del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a
carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed
educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di
vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando
l’attuazione degli interventi senza distinzione di eta’ nell’ambito
delle istituzioni scolastiche.
2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende
qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto,
ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identita’, alterazione,
acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati
personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica,
nonche’ la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche
uno o piu’ componenti della famiglia del minore il cui scopo
intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un
gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso,
o la loro messa in ridicolo.
3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si
intende il prestatore di servizi della societa’ dell’informazione,
diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la
gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le
condotte di cui al comma 2.

Art. 2

Tutela della dignita’ del minore

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonche’ ciascun genitore o
soggetto esercente la responsabilita’ del minore che abbia subito
taluno degli atti di cui all’articolo 1, comma 2, della presente
legge, puo’ inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del
sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la
rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore,
diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali,
anche qualora le condotte di cui all’articolo 1, comma 2, della
presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL
(Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste
dall’articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
ovvero da altre norme incriminatrici.
2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento
dell’istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia
comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento,
alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi
abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile
identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito
internet o del social media, l’interessato puo’ rivolgere analoga
richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la
protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal
ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e
144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3

Piano di azione integrato

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo,
del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell’interno, del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della
giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero
della salute, della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l’infanzia e
l’adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di
autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione
dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella
promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle
tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social
networking e degli altri operatori della rete internet, una
rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una
rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e
del cyberbullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo
non e’ corrisposto alcun compenso, indennita’, gettone di presenza,
rimborso spese o emolumento comunque denominato.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, redige, entro
sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato
per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto
delle direttive europee in materia e nell’ambito del programma
pluriennale dell’Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e
realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio
dell’evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della
collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con
altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei
minori.
3. Il piano di cui al comma 2 e’ integrato, entro il termine
previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione per
la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono
attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e
gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice e’
istituito un comitato di monitoraggio al quale e’ assegnato il
compito di identificare procedure e formati standard per l’istanza di
cui all’articolo 2, comma 1, nonche’ di aggiornare periodicamente,
sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal
tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia
dei soggetti ai quali e’ possibile inoltrare la medesima istanza
secondo modalita’ disciplinate con il decreto di cui al medesimo
comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di
monitoraggio non e’ corrisposto alcun compenso, indennita’, gettone
di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresi’, le iniziative
di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo
rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi
socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.
5. Nell’ambito del piano di cui al comma 2 la Presidenza del
Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con l’Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti delle
risorse di cui al comma 7, primo periodo, periodiche campagne
informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del
cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonche’ degli organi
di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.
6. A decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni
anno, una relazione sugli esiti delle attivita’ svolte dal tavolo
tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui
al comma 1.
7. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, e’
autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall’anno 2017.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per
gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
8. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Linee di orientamento per la prevenzione
e il contrasto in ambito scolastico

1. Per l’attuazione delle finalita’ di cui all’articolo 1, comma 1,
il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
sentito il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunita’, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge adotta linee di orientamento per la
prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche
avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle
comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.
2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a
quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell’articolo 1 della
legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la
formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di
un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di
un ruolo attivo degli studenti, nonche’ di ex studenti che abbiano
gia’ operato all’interno dell’istituto scolastico in attivita’ di
peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo
nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei
minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
Dall’adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia,
individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le
iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche
avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonche’ delle
associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul
territorio.
4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di
bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse
elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili
dell’Amministrazione della giustizia, le prefetture – Uffici
territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le
Forze di polizia nonche’ associazioni ed enti, per promuovere sul
territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e
l’educazione alla legalita’ al fine di favorire nei ragazzi
comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e
valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente,
ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale,
nell’ambito delle attivita’ di formazione e sensibilizzazione. I
bandi per accedere ai finanziamenti, l’entita’ dei singoli
finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi
ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito internet
istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della
trasparenza e dell’evidenza pubblica.
5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7
dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, nell’ambito della propria
autonomia e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, promuovono l’educazione all’uso consapevole della rete
internet e ai diritti e doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie
informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline
curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attivita’
progettuali aventi carattere di continuita’ tra i diversi gradi di
istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in
collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di
polizia, associazioni ed enti.
6. I servizi territoriali, con l’ausilio delle associazioni e degli
altri enti che perseguono le finalita’ della presente legge,
promuovono, nell’ambito delle risorse disponibili, specifici progetti
personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di
cyberbullismo nonche’ a rieducare, anche attraverso l’esercizio di
attivita’ riparatorie o di utilita’ sociale, i minori artefici di
tali condotte.

Art. 5

Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico
e progetti di sostegno e di recupero

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della
normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il
dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo
ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilita’
genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate
azioni di carattere educativo.
2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo
4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il
patto educativo di corresponsabilita’ di cui all’articolo 5-bis del
citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici
riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni
disciplinari commisurate alla gravita’ degli atti compiuti.

Art. 6

Rifinanziamento del fondo di cui all’articolo 12
della legge 18 marzo 2008, n. 48

1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza
annuale al tavolo tecnico di cui all’articolo 3, comma 1, sugli esiti
delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo. La relazione
e’ pubblicata in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68,
comma 3, lettera a), del codice dell’amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attivita’ di
formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla
sicurezza dell’utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al
contrasto del cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse pari a
203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del
fondo di cui all’articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a
203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

Ammonimento

1. Fino a quando non e’ proposta querela o non e’ presentata
denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del
codice penale e all’articolo 167 del codice per la protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
commessi, mediante la rete internet, da minorenni di eta’ superiore
agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e’
applicabile la procedura di ammonimento di cui all’articolo 8, commi
1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive
modificazioni.
2. Ai fini dell’ammonimento, il questore convoca il minore,
unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la
responsabilita’ genitoriale.
3. Gli effetti dell’ammonimento di cui al comma 1 cessano al
compimento della maggiore eta’.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 29 maggio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Decreto Ministeriale 29 maggio 2017, n. 335

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11  della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al  Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2001 n. 172, recante Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari e, in particolare  l’art.9, comma 8;

VISTA la legge  30 dicembre 2010, n. 240, relativa a “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in particolare, gli articoli 7 e 8;

VISTO il decreto ministeriale 14 luglio 2015 n. 486,  con il quale sono stati aggiornati, per l’anno accademico 2015/2016, gli importi minimi delle borse di studio;

VISTO il decreto ministeriale 4 maggio 2016 n. 294, con il quale, per l’anno accademico 2016/2017, sono stati confermati gli importi minimi delle borse di studio disposti con il D.M.  14 luglio 2015 n. 486;

CONSIDERATO che non sono ancora stati emanati i provvedimenti attuativi di cui agli articoli citati 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

RAVVISATA la necessità, nelle more dell’attuazione degli art. 7 e 8 del suddetto decreto legislativo n. 68/2012, di aggiornare per l’anno accademico 2017/2018 gli importi minimi delle borse di studio in relazione alle intervenute variazioni del costo della vita, di cui all’Indice dei prezzi al consumo per  le famiglie di operai ed impiegati per l’anno 2017;

VISTA la  nota  dall’ Istituto Nazionale di Statistica prot. 1774 del 16 febbraio 2017 che indica, una variazione negativa dello 0,1 per cento;

CONSIDERATO che dall’applicazione della suddetta variazione dell’indice ISTAT ne scaturirebbe un aggiornamento in riduzione della borsa di studio con  conseguente aggravio economico a carico degli studenti idonei, i quali, dalla borsa di studio traggono un sostentamento necessario alla conduzione del percorso accademico;

RITENUTO PERTANTO opportuno non incidere negativamente sulla situazione economica degli studenti procedendo ad una conferma degli importi stabiliti  lo scorso anno accademico;

CONSIDERATA la necessità di consentire tempestivamente alle Amministrazioni interessate di procedere con la definizione dei provvedimenti finalizzati ad assicurare il diritto allo studio agli studenti universitari per l’anno accademico 2017/2018;

DECRETA:

Art. 1

  1. Per l’anno accademico 2017/2018 gli importi minimi delle borse di studio, rimangono  invariati rispetto al precedente anno accademico 2016/2017.
  2. Restano, pertanto, inalterati gli importi previsti dall’art.1, comma3 del  decreto 14 luglio 2015 n. 486, cui si rinvia.

Roma, 29 maggio 2017

IL MINISTRO
Sen. Valeria Fedeli

Nota 29 maggio 2017, AOODGRUF 11496

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie
Ufficio IV

Ai Dipartimenti
Sede
Alle Direzioni Generali
Sede
Ai Direttori degli U.S.R.
LL.SS.

Oggetto: Pubblicazione bandi Esperti Nazionali Distaccati (END) presso la Commissione Europea.

Si trasmette, con preghiera di diffusione a tutto il personale, la nota,
datata 18.05.2017, del Ministero degli Affari Esteri, concernente due lotti di bandi per Esperti Nazionali Distaccati (END) presso Commissione Europea con scadenza 15 giugno 2017 e 17 luglio 2017.
Si fa presente che ulteriori informazioni potranno essere assunte dagli interessati visitando il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e consultando il link indicato nell’ allegata nota.
Copia della presente e dei relativi allegati sarà pubblicata sul sito del
Ministero

IL DIRETTORE GENERALE
Jacopo GRECO


Oggetto: POSTA CERTIFICATA: pubblicazione di bandi end
Data: 18/05/2017

Si notifica che vengono pubblicati in questi giorni sul ns. sito informativo due lotti di bandi per Esperti Nazionali Distaccati, con preavviso ravvicinato (scad. Il 15 Giugno p.v.) e preavviso normale (scad. Il 17 Luglio p.v.).
Si ricorda alle Amministrazioni interessate che la documentazione che compone la candidatura costituita da: 1) c.v. (nel formato reperibile sullo stesso sito) 2) Nulla Osta dell’Ufficio preposto ai distacchi (reperibile parimenti sul ns. sito, alla voce modulistica) 3) Nota di accompagnamento del titolare del C.V..
Si invita allo stesso tempo a visionare periodicamente il sito, per quei bandi estemporanei che non sono oggetto di simili notifiche.

Cordiali saluti
Cesare Borgia
M.A.E.C.I.
D.G.U.E. – IV

Decreto Direttoriale 29 maggio 2017, AOODPFSR 1293

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 concernente la riforma delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 102065 del 27 dicembre 2016 recante la “Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 16 febbraio 2017, n. 87, con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie per l’anno 2017 al Capo del Dipartimento preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato “Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca”;

VISTO il D.D. n. 631 del 27 marzo 2017 con il quale il Capo Dipartimento Prof. M. Mancini ha attribuito la delega per l’esercizio di spesa, in termini di competenza, cassa e residui, per le risorse di cui all’allegato “A”, al Dr. Daniele Livon Direttore Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni delle formazione superiore;

VISTE le richieste di fabbisogno per l’esercizio finanziario 2017, allo stato pervenute con l’apposita procedura informatica predisposta dal Ministero, da parte degli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica, per il pagamento delle supplenze brevi al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario;

TENUTO CONTO della rendicontazione delle spese sostenute dalle predette Istituzioni sulla base delle assegnazioni disposte nell’esercizio finanziario 2016 e delle eventuali economie, registrate nel medesimo esercizio;

CONSIDERATO che il fabbisogno complessivo è risultato essere pari ad € 1.398.092;

VISTA l’attuale disponibilità di competenza e cassa del cap. 1606 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’ esercizio finanziario 2017 pari ad € 2.629.105;

TENUTO CONTO che si è provveduto agli adempimenti previsti dall’articolo 22 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33;

DECRETA

E’ autorizzato, per le finalità di cui alle premesse, l’impegno e la liquidazione della somma di € 1.398.092 sul cap. 1606 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero dell’esercizio finanziario 2017, a favore delle sottoelencate Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica per l’importo a fianco di ciascuna indicato.

 

ISTITUZIONI IMPORTO € CODICE IBAN
ACCADEMIE DI BELLE ARTI
Bari

27.775,00

IT25S0578704020095570161789
Bologna

25.163,00

IT76K0707202404090000178822
Foggia

2.571,00

IT51L0539215700000001304552
Lecce

8.189,00

IT81T0526216080CC0801233589
Roma

180.270,00

IT79G0103003200000006180084
Sassari

15.299,00

IT72S0101517203000070142955
Torino

62.199,00

IT82Q0623001001000041239789
Urbino

18.483,00

IT68I0605568700000000013608
Accademie Nazionali
DANZA

20.514,00

IT78A0100503219000000200008
ARTE DRAMMATICA

15.089,00

IT79J0100503382000000211015
CONSERVATORI DI MUSICA
Alessandria

20.412,00

IT85P0320410400000000007058
Benevento

76.772,00

IT09O0899715000011000063410
Campobasso

26.237,00

IT36I0818903800000000014437
Cuneo

45.974,00

IT53Q0845010200000000083362
Fermo

4.560,00

IT50N0615069450CC0017007682
Firenze

4.675,00

IT24N0616002832000000226C01
Foggia

40.204,00

IT72P0539215703000001369593
Frosinone

61.847,00

IT07I0537214800000010521656
Genova

8.192,00

IT81I0569601400000020000X14
Lecce

45.148,00

IT75K0526216002CC0790041214
Mantova

858,00

IT79M0503411501000000010400
Messina

6.924,00

IT11A0513216506869570301028
Milano

102.406,00

IT79D0569601613000013000X92
Padova

72.609,00

IT75U0622512186100000301396
Palermo

16.991,00

IT44J0301904602000008940301
Perugia

23.502,00

IT09L0200803027000029469371
Pesaro

12.141,00

IT15T0605513310000000023652
Piacenza

50.267,00

IT05L0623012604000060004211
Reggio Calabria

24.836,00

IT40Z0513216300842570348250
Roma

190.614,00

IT64O0521603222000000000360
Rovigo

8.001,00

IT43T0359901800000000131316
Salerno

18.360,00

IT28O0103015202000000627882
Sassari

6.428,00

IT96D0101517200000070138295
Teramo

1.918,00

IT34I0542404297000050011669
Torino

10.046,00

IT15I0623001001000041027504
Trapani

33.373,00

IT09K0513216405707570257634
Trento

65.233,00

IT15X0359901800000000137928
Trieste

26.682,00

IT57M0103002230000003335805
Verona

17.330,00

IT04S0503411750000000780000
TOTALE €

1.398.092,00

 

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Daniele Livon

Educazione&Scuola©