E. Carrère, Limonov

“Limonov“ un romanzo di Emmanuel Carrère
Adelphi 2012

di Mario Coviello

“…. La sua vita romanzesca e spericolata racconta qualcosa non soltanto di lui (Limonov), ma della storia di noi tutti dopo la fine della seconda guerra mondiale..”, così scrive Emmanuel Carrère per spiegare perché ha dedicato quattro anni della sua vita per scrivere la storia di Eduard Limonov.

Limonov, pseudonimo di Eduard Veniaminovich Savenko ,è uno scrittore e politico russo. Fondatore e leader del Partito Nazional Bolscevico, si descrive come un nazionalista moderato, socialista “della linea dura” e attivista dei diritti costituzionali.

Come avversario politico di Vladimir Putin e alleato dell’ex campione mondiale di scacchi Garry Kasparov, Limonov è uno dei leader del blocco politico “L’Altra Russia”.

In 356 pagine, con un prologo, un epilogo e 9 capitoli, dall’Ucraina del 1943, passando per Mosca, New York, Parigi, Vukova, Sarajevo, le montagne dell’Altai e le prigioni di Lefortovo, Sarotov ed Engels del 2003, Carrere racconta la vita di Limonov. Teppista, poeta, vagabondo, maggiordomo, e quasi criminale nelle guerre dei Balcani, capo di un partito nazionalbolscevico nella Russia del postcomunismo e per questo imprigionato per tre anni nelle carceri sovietiche.

Limonov nasce a Dzerzhinsk nel 1947 e trascorre un’adolescenza turbolenta nelle periferie di Kharkov, frequenta bande di strada, restando coinvolto in piccoli reati che non gli costano il carcere grazie all’influenza del padre ufficiale. In questo periodo Limonov comincia a scrivere i primi versi e adotta il suo nom de plume.

Si trasferisce a Mosca nel 1967 , svolge i più svariati lavori, entra in contatto con gli ambienti letterari della città e riesce a vendere i suoi primi libri, pubblicati a sue spese.

Dopo aver raggiunto una certa notorietà lui e la sua compagna Tanja lasciano l’Unione Sovietica nel 1974 per stabilirsi a New York.

Qui lavora per un giornale in lingua russa come correttore di bozze e occasionalmente intervista emigranti sovietici.

A New York frequenta circoli punk e avant-garde, conosce la musica di Lou Reed e comincia a scrivere il suo primo romanzo, Io, Édichka, che uscirà nel 1979 (in Italia verrà pubblicato nel 1985 col titolo Il poeta russo preferisce i grandi negri).

Nel 1982 si separa dalla moglie e si trasferisce a Parigi con la modella, cantante e scrittrice Natalya Medvedeva, che sposa l’anno successivo. Collabora con vari giornali: da L’Humanité, organo ufficiale del Partito Comunista Francese, al nazionalista Le Choc du mois, ma in particolare con L’Idiot international che ha alimentato la sua reputazione di “rosso-bruno” (fascio-comunista) o nazional-bolscevico.

Alla caduta dell’URSS nel 1991, Limonov torna in Russia e si dedica soprattutto alla politica. Ha fondato un giornale chiamato Limonka e un partito politico, il Partito Nazional Bolscevico . Attualmente la sua ultima moglie è l’attrice Ekaterina Volkova, da cui ha avuto due figli.

“Bisogna dare atto di una cosa a questo fascista: gli piacciono e gli sono sempre piaciuti soltanto quelli che sono in posizione di inferiorità. I magri contro i grassi, i poveri contro i ricchi, le carogne dichiarate, che sono rare, contro le legioni dei virtuosi, e il suo percorso, per quando ondivago possa sembrare, ha una sua coerenza perché Eduard Limonov si è schierato sempre, senza eccezioni dalla loro parte.” (pag 299)

E quando Limonov, dopo una lunga intervista riportata alla fine del libro, chiede a Carrere “perché vuole scrivere un libro su di me ?”, Carrer gli risponde perché ha — ha avuto – una vita appassionante. Una vita romanzesca, pericolosa, una vita che ha accettato il rischio di calarsi nella storia.” E Eduard “con la sua risatina brusca, senza guardarmi: “ Già, una vita di merda”.

Limonov ha morso la vita sin da piccolo. Non si è tirato indietro mai soffrendo la fame, amando le quattro donne della sua vita e tante altre. Con la rigida disciplina trasmessa dall’educazione militare, ha sempre curato il suo corpo, fatto ginnastica, e esercitato il controllo della mente con la meditazione, giungendo in prigione al nirvana. Ha bevuto, si è drogato, ha amato superare i limiti, nel sesso come nella vita. Consapevole della sua intelligenza Limonov ha cercato il successo, la fama prima come scrittore, poi come politico.

Sempre dentro i fatti sapeva giudicare e giudicarsi, senza fare sconti a sé e agli altri, alla ricerca di una “purezza” estrema.

“La vita di Eduard Limonov è innanzitutto un romanzo di avventure: al tempo stesso avvincente, nero, scandaloso, scapigliato, amaro, sorprendente, e irresistibile. Perché Carrère riesce a fare di lui un personaggio a volte commovente, a volte ripugnante  – a volte perfino accattivante. Ma mai, assolutamente mai, mediocre. Che si trascini gonfio di alcol sui marciapiedi di New York dopo essere stato piantato dall’amatissima moglie o si lasci invischiare nei più grotteschi salotti parigini, che vada ad arruolarsi nelle milizie filoserbe o approfitti della reclusione in un campo di lavoro per temprare il “duro metallo di cui è fatta la sua anima”, Limonov vive ciascuna di queste esperienze fino in fondo… (da “Internazionale”).

Carrère è narratore presente ai fatti e scrive pagine radicate nella realtà e molto documentate. Limonov, il suo libro più venduto, è la biografia di un leader dissidente russo che diventa uno strumento di analisi della Russia putiniana.

Legge 104: i permessi fanno maturare le ferie

Il Diritto quotidiano del 10-06-2017

Legge 104: i permessi fanno maturare le ferie

Per la Cassazione, in caso contrario si rischierebbe di disincentivare l’utilizzo di tale strumento di sostegno per i disabili.

Il lavoratore che gode dei permessi di cui alla legge numero 104 del 1992 per l’assistenza di un familiare disabile non può essere penalizzato nel computo delle ferie: la decurtazione di giorni di riposo in conseguenza di tali permessi, infatti, è illegittima.

La Corte di cassazione lo ha recentemente chiarito con l’ordinanza numero 14187/2017 del 7 giugno (qui sotto allegata), confermando la condanna già inflitta dalla Corte d’appello (ma non dal giudice del primo grado) ad un datore di lavoro, che dovrà ora riaccreditare i 4 giorni di ferie indebitamente sottratti al suo dipendente.

La necessità di ristoro.
L’articolo 36 della Costituzione, del resto, nel sancire il diritto alle ferie garantisce che il lavoratore ristori le proprie energie a fronte dell’attività lavorativa svolta e tale ristoro, per i giudici, si rende necessario anche a fronte dell’assistenza di un invalido, essendo quest’ultima un’attività dalla quale deriva comunque un forte dispendio di risorse fisiche e psichiche.

La Convenzione ONU.
La Corte ha inoltre ricordato che i permessi per l’assistenza ai portatori di handicap si poggiano sia sulla normativa costituzionale interna, sia sulla Direttiva 2000/78/CE e sulla convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Quest’ultima, in particolare, sancisce il sostegno e la protezione non solo dei disabili ma anche delle loro famiglie: le famiglie, infatti, sono uno strumento indispensabile per garantire che i soggetti affetti da handicap possano godere dei propri diritti in maniera piena e egualitaria.

Di conseguenza, la normativa sui permessi per l’assistenza di familiari affetti da handicap deve essere interpretata in maniera tale da evitare che la situazione economica dei congiunti del disabile sia aggravata dall’utilizzazione del permesso, con conseguente disincentivo alla sua utilizzazione.

La conclusione, pertanto, è una sola: anche i permessi di cui alla legge 104 contribuiscono alla maturazione di ferie per il lavoratore che li utilizza.
Corte di cassazione testo ordinanza numero 14187/2017

di Valeria Zeppilli

Titolo quinto indietro tutta

Titolo quinto indietro tutta

di Gian Carlo Sacchi

 

L’esito contrario alla riforma del titolo quinto della Costituzione Renzi-Boschi, espresso con il referendum dello scorso dicembre, ha cancellato l’impronta di un nuovo accentramento dei poteri e dovrebbe riprendere la trafila della precedente, invece confermata nel 2001, ma fin qui mai applicata completamente. E’ stato rilevato più volte che il tanto vituperato conflitto tra Stato e Regioni è passato per le mani della Corte Costituzionale la quale ha dovuto colmare un vuoto legislativo e soprattutto la “competenze concorrente” si è rivelata confusa proprio perché non avendo posto mano alla modifica delle prerogative dello Stato ed avendone decentrate alcune alle Regioni, anziché coordinarsi nell’ottica della sussidiarietà, di fatto si sono sovrapposti e quindi entrati in collisione.

La bocciatura popolare dovrebbe aver posto fine a manie neocentralistiche di potere mantenendo la tendenza decentralista di governo dei territori avviata nei trascorsi anni settanta . Certo si può pensare che all’atto pratico un passaggio così imponente a regioni ed enti locali avrebbe potuto creare una certa frammentazione nella governance su materie che dovevano essere coordinate a livello nazionale, disagio dovuto, come si è detto, alla mancata riorganizzazione di ciò che doveva fare lo stato, che non doveva mantenere la gestione dei vari processi, ma semplicemente l’indirizzo, il coordinamento e la valutazione.

A distanza di sei mesi dalla consultazione sembra che tutto sia tornato nella palude; le regioni hanno riassunto, con posizioni davvero blande, in altrettanti documenti la situazione sui diversi temi, suffragata dalle sentenze dall’alta Corte, ma lo Stato continua a fare finta di nulla, mantenendo l’atteggiamento di chi avrebbe dovuto tornare al pieno controllo della legislazione, togliendo di mezzo in primis le suddette competenze concorrenti. Le leggi approvate prima del referendum non sono cambiate, ma hanno imposto un cambiamento alle regioni, anziché ricercarne l’intesa. Si pensi al Job act che ha partorito l’ANPAL, un’agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, cosa che ha provocato nuovi accordi con le regioni ad esempio sui centri per l’impiego che in passato non prevedevano la presenza diretta dello stato. Ed anche sulla buona scuola il soggetto è l’amministrazione scolastica, le scuole autonome sono il terminale territoriale, ed anche se nella legge 107/2015 si dice di voler completare la loro autonomia, non si passano maggiori competenze, com’era iniziato nel 1997 con le leggi Bassanini, ma ci si mantiene ancorati a quell’autonomia “funzionale” che prevedeva di fatto una delega da parte dello stato stesso.

Si può continuare a sostenere che la variabile regionale può indurre ritardi nei procedimenti, o che nelle regioni siano successe quali nefandezze, ma in primis perché lo stato non fa il suo mestiere e cioè quello di definire dei livelli essenziali delle prestazioni, di indicare le norme generali che devono indirizzare il servizio, i requisiti degli operatori ed i parametri di valutazione. Se questi elementi sono presenti nel servizio sanitario potrebbero anche stare in quello scolastico: possono essere definiti a livello nazionale i requisiti della professione medica, come quelli per l’insegnamento, ma non si potrà contestare alle regioni di scegliere il personale delle ASL o come costruire l’organico (almeno quello di potenziamento) delle scuole. E se il pericolo del decentramento è il malaffare ci sono la magistratura e il controllo sociale sul territorio, ma non si dica che il caso degli acquisti centralizzati della pubblica amministrazione dia maggiori garanzie. Per quanto riguarda poi l’efficienza ci sono strumenti di valutazione ad hoc e la competitività tra regioni potrebbe pure essere un vantaggio.

Non si tratta tanto di privatizzare i servizi, cosa che ingolosisce sempre di più molti amministratori, a beneficio magari delle cooperative, sulle quali bisognerebbe aprire una parentesi, come stanno tentando di fare i decreti applicativi della nuova legge sul welfare, ma di valorizzare il buon governo degli enti locali, anche attraverso una loro riorganizzazione, come ha previsto la legge Delrio. La spending review negli enti periferici è stata realizzata in misura superiore ai ministeri centrali e lo stato però ha continuato a decurtare le risorse finanziarie indirizzate ai territori. E del “federalismo fiscale” che ne è stato ? Si sono fatte prove tecniche, ma di fatto non si è realizzato quel “finanziamento multilivello” che il sistema delle autonomie territoriali, al quale appartiene anche quello scolastico, avrebbe potuto realizzare per mantenere l’ equilibrio finanziario dei servizi locali. I sindaci sanno come si sono potuti chiudere i bilanci (triennali) dei comuni dopo che il governo centrale oltre al taglio dei trasferimenti ha bloccato anche le loro principali leve fiscali. Si pensi all’aggravio di costi per l’utenza e alla diminuzione degli interventi per il diritto allo studio, oltre al calo ad esempio delle domande nei servizi per l’infanzia dovuta alla crisi economica delle famiglie.

La sovranità statale, osserva Sabino Cassese, è condivisa in quanto i poteri statali vengono ridefiniti, divisi, riallocati, con un’azione comune di responsabilità. Il buon governo dunque non sta nell’efficientismo tecnocratico, ma nella espressione democratica di una comunità per la quale i servizi educativi non sono capitolati di appalto, ma la prova della maturità e della volontà di crescita e sviluppo.

Da dove ripartiamo ? Dal territorio, per cementare la coesione sociale e il dialogo interculturale, oggi che le problematiche migratorie non viaggiano solo sui binari dell’accoglienza, ma su quelli dell’integrazione e della cittadinanza.

Si tratta di tornare sull’art.117 della Costituzione del 2001, attualmente in vigore, che richiama chiaramente la potestà legislativa di Stato e Regioni: competenze esclusive e concorrenti, cosa ben lontana dall’impostazione della legge 107 e dai “pareri” espressi dalla Conferenza Unificata; alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e/o degli standard sui quali peraltro impostare la valutazione di sistema, alle norme generali sull’istruzione. Sappiamo che “fatta salva l’autonomia delle scuole” non porta molto più in là, dato il contenuto di un tale principio di cui si è detto in precedenza.

Ulteriori forme di autonomia, dice l’art. 116, in particolari condizioni, possono essere attribuite alle regioni, non solo a quelle a statuto speciale, con legge dello stato. Questo percorso, che non ha ancora avuto un esito legislativo, è comunque partito attraverso intese non solo per il Trentino Alto Adige, ma anche in Lombardia.

La mancata approvazione del “senato federale” ha fatto venir meno il raccordo tra stato, regioni ed enti locali a livello legislativo, mantenendo le “conferenze” per quanto riguarda quello amministrativo. Si potrebbero coinvolgere direttamente le autonomie territoriali nel procedimento di costruzione delle leggi, per diminuire anche il contenzioso, suggerisce la Commissione Parlamentare per le questioni regionali (2017). Gli fa eco la Conferenza delle Regioni indicando la partecipazione delle predette autonomie alla citata commissione parlamentare.

Un tentativo di applicazione dell’art. 117 e della conseguente legge costituzionale è stato presentato nel 2010 dalla senatrice Bastico e dal senatore Calderoli per intervenire sulle funzioni fondamentali degli enti locali, tra le quali figura quella dell’istruzione. Non se ne è fatto nulla, ma si potrebbe riprendere tenuto conto della legge sul federalismo fiscale (2009) e della legge Delrio (2014) che rimodella il ruolo delle Province e l’unione/fusione dei comuni per intervenire fra l’altro sulla programmazione della rete scolastica.

In questo intricato ma non impossibile quadro legislativo, si inserisce la regione Veneto con una legge sul “sistema educativo”. L’orientamento politico è quello di far pendere a favore della regione il quadro delle materie concorrenti, il che era già stato oggetto assieme alla Puglia di un ricorso alla Corte Costituzionale sulla buona scuola.

Dal punto di vista del governo la regione si candida ad un coordinamento istituzionale integrato e non gerarchico di tutti i soggetti che partecipano a vario titolo alle azioni di risposta alle domande educative della società. L’aspetto più importante sul quale vuole intervenire è il sottosistema istruzione e formazione professionale per farne un modello di scuola regionale, il quale prevede una pluralità di azioni formative di diversa durata e articolazione al termine dei quali si rilasciano certificazioni e riconoscimento dei crediti. Attorno a questi ruotano percorsi flessibili per il conseguimento del diploma di licenza media per i soggetti a rischio di dispersione, cercando di aggirare l’obbligo decennale di istruzione e le attività per gli adulti limitata alla dimensione professionale. In questo settore vuole essere la regione a fornire indicazioni per i piani di studio, un repertorio regionale di standard professionali e formativi, nonché gli obiettivi specifici di apprendimento.

La quota regionale dei curricoli del sistema di istruzione individua gli aspetti di interesse territoriale, promuovendo la specificità e le tradizioni delle comunità locali e valorizzando le autonomie delle unità scolastiche. Un’azione a mezzo fra la Lombardia che regolamenta la quota regionale e l’Emilia Romagna che la devolve interamente alle scuole.

Si parla di standard per la qualità del servizio, dei requisiti per il personale e la sua formazione. I titoli sempre relativi al settore sono: qualifica e diploma professionale. Intese con il MIUR vengono richiamate, in quanto già in atto, per indicare il rapporto tra scuole e centri di formazione professionale circa le modalità di arrivare ai predetti risultati finali.

Il consiglio dei ministri non ha impugnato la legge, ma ne ha chiesto modifiche, che la regione ha promesso. Un percorso inusuale, che farà parte del pragmatismo dialogante introdotto dalla ministra Fedeli. La regione sventola l’obiettivo politico della non impugnativa e il miur richiede modifiche per eliminare i profili di incostituzionalità. Le contestazioni importanti riguardano la durata dei percorsi dell’istruzione professionale indicati in tre e quattro anni dalla regione, mentre lo stato ne prevede cinque e la determinazione dei criteri di certificazione dei titoli e dei crediti per il passaggio tra il sistema della formazione professionale a quello dell’istruzione.

Alcune questioni aperte ci sono ma possono essere risolte nell’ambito delle competenze concorrenti e delle intese già effettuate ad esempio tra ministero e regioni Lombardia e Trentino Alto Adige per il quinto anno in modo da arrivare all’esame di maturità e accedere all’università ed agli istituti tecnici superiori. La proposta quadriennale dell’istruzione e formazione professionale veneta è in parte già presente nel progetto sperimentale sul così detto doppio canale all’italiana messo in atto dal ministero del lavoro con gli enti di formazione ed è sostenuta dalla possibilità di entrare dopo il quadriennio negli IFTS, primo gradino dell’istruzione superiore professionale non accademica.

A questo riguardo il decreto sulla buona scuola tenta un raccordo tra i due versanti che avvicina la legge veneta e benchè non abbia risolto come sarebbe stata necessaria l’unificazione de due filoni, statale e regionale, l’atteggiamento conciliante tra i contendenti fa ben sperare per quanto riguarda un recupero di federalismo che finalmente lascerà in pace la Corte Costituzionale ma soprattutto ridarà al sistema formativo quel ruolo strategico per lo sviluppo del territorio, sul versante professionale ma non solo.

Conto alla rovescia per le prove di terza media: ancora per quest’anno ammessi con il 6 in tutte le materie

da Il Sole 24 Ore

Conto alla rovescia per le prove di terza media: ancora per quest’anno ammessi con il 6 in tutte le materie

di Laura Virli

Dal prossimo anno il Dlgs n. 62 del 13 aprile 2017, uno degli otto decreti attuativi della «Buona Scuola», esplicherà i suoi effetti cosicché gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo cambieranno il loro volto. Tra le novità più importanti la riduzione delle prove poiché la prova scritta a carattere nazionale, scelta dal Ministro tra quelle definite annualmente dall’Invalsi, secondo la L. 176/2007, si svolgerà nel mese di aprile, prima degli esami.

Ma entriamo nel dettaglio di ciò che succederà tra pochi giorni.

L’ammissione agli esami
Terminate le lezioni, si svolgeranno gli scrutini finali per sancire l’ammissione agli esami. Secondo quanto previsto dalla L. 176/2007 il consiglio di classe formula un giudizio di idoneità o di non ammissione sulla base della valutazione degli apprendimenti conseguiti e previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico (3/4 del monte orario complessivo). Ancora per una volta, per essere ammessi, è necessario aver conseguito la sufficienza in tutte le materie e nel comportamento, mentre dal prossimo anno scolastico la presenza di tutti sei in pagella non sarà requisito d’accesso obbligatorio e l’eventuale non ammissione dovrà essere debitamente motivata dal consiglio di classe. Sempre per il prossimo anno la partecipazione alle prove Invalsi costituirà requisito d’accesso, senza però influire sul voto finale.

La commissione
La commissione d’esame è articolata in sotto-commissioni, una per ogni classe terza, composte dai docenti del consiglio di classe; svolge le funzioni di presidente il dirigente scolastico proveniente da un altro istituto. Dal prossimo anno tale ruolo, ricoperto ancora per quest’anno da un esterno, sarà svolto dal dirigente scolastico della scuola stessa, o, in caso d’impedimento o reggenza, da un suo collaboratore delegato.

Il calendario delle operazioni
Dopo la prova scritta nazionale di italiano e matematica predisposta dall’Invalsi che si svolgerà il 15 giugno si procede con le prove scritte che riguardano le seguenti materie: Italiano, Lingue comunitarie, Matematica ed elementi di scienze e tecnologia. Le prove scritte a carattere non nazionale possono tenersi in una data precedente o successiva quella nazionale. Il calendario delle prove scritte a carattere non nazionale è fissato dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti; il preside decide anche l’ordine delle materie e può organizzare le prove scritte anche con un giorno di intervallo tra l’una e l’altra prova. Per le due lingue comunitarie è anche possibile far svolgere le prove scritte delle due lingue in modo autonomo, e con autonoma valutazione separata, ovvero in due giorni separati, in modo autonomo e con valutazioni separate.
Spetta, invece, al presidente di commissione a definire nella seduta di insediamento il diario dei colloqui, di norma, effettuati dopo le prove scritte.

Le prove scritte
La prova di italiano, volta ad accertare la coerenza e la organicità del pensiero, la capacità di espressione personale e il corretto ed appropriato uso della lingua, ha durata di 4 ore.
La prova di matematica ed elementi di scienze e tecnologia, tesa a verificare le capacità e le abilità essenziali indicate nel curricolo di studi, dura 3 ore così come le prove di lingua comunitaria.
La scelta delle tracce avviene secondo disposizioni dettate dall’art. 85 del R.D. n, 653/1925.
La valutazione della prova nazionale è definita sulla base di una griglia valutativa predisposta dall’Invalsi. La valutazione delle altre prove è espressa dalla commissione in decimi.

La prova orale
La prova orale consiste in un colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell’intera commissione, che verte sulle discipline di insegnamento dell’ultimo anno. Il colloquio deve consentire di valutare la maturazione globale dell’alunno.
Dal prossimo anno, oltre a valutare le conoscenze descritte nelle “Indicazioni nazionali”, il colloquio dovrà accertare anche l’acquisizione delle competenze di cittadinanza, di argomentazione, di risoluzione di problemi e di pensiero critico e riflessivo.

La valutazione finale
La commissione attribuisce una valutazione complessiva espressa in decimi, sulla base delle risultanze complessive degli scrutini finali, del giudizio di ammissione, delle prove scritte, inclusa ancora per quest’anno quella nazionale, e del colloquio. Conseguiranno il diploma gli studenti che otterranno una valutazione non inferiore a sei decimi.
Tutto l’iter descritto segue norme specifiche per particolari tipologie di alunni, tra cui gli ospedalizzati, quelli con cittadinanza non italiana, i disabili, gli adulti e i candidati esterni.

Lo scorso anno promosso il 99,8% dei ragazzi ammessi

da Il Sole 24 Ore

Lo scorso anno promosso il 99,8% dei ragazzi ammessi

di Claudio Tucci

A guardare i risultati dello scorso anno (2015-2016) appena pubblicati dal Miur emerge un andamento in crescita sia del numero di ammessi sia di coloro che ottengono la licenza: in particolare il 97,6% degli studenti del terzo anno viene ammesso a sostenere le prove di esame mentre il 99,8% consegue il diploma conclusivo del primo ciclo.

Sù anche chi prende più di otto
In aumento anche il numero degli studenti che “escono” con una votazione superiore all’otto (26,1% rispetto al 25,3% del 2014-2015), mentre diminuisce la quota di alunni che ottiene una valutazione di sei o sette (51,3% rispetto al 52,3% del 2014-2015).

Le regioni di “eccellenza” risultano essere la Puglia e la Calabria dove, rispettivamente, il 13,7% e il 12,9% degli studenti superano l’esame con dieci/dieci e lode. Per contro, le regioni dove è maggiore la percentuale di studenti che conclude il proprio percorso con una valutazione appena sufficiente sono la Sardegna (27,2%) e il Veneto (26,6%).

Più brave le ragazze
Un divario di genere, già presente nel rendimento scolastico, si conferma al momento dell’esame: circa il 12% delle ragazze si diploma con il dieci mentre per i maschi questa percentuale scende al 6,3%; inoltre più della metà dei ragazzi si licenzia con un voto inferiore all’otto (il 30% con sei e il 29% con sette).

Gli studenti stranieri in difficoltà
Quanto agli studenti stranieri (circa il 9% dei partecipanti all’Esame di Stato), il tasso di ammissione è inferiore di circa 5 punti percentuali a quello dei compagni “italiani” (93% contro il 98%). E quasi il 43% dei licenziati con cittadinanza non italiana esce dal percorso del primo ciclo con appena la sufficienza (nel caso degli italiani si tratta del 22,4%).

Confermata condanna per bullismo ai danni di un compagno di scuola

da Il Sole 24 Ore

Confermata condanna per bullismo ai danni di un compagno di scuola

di Francesca Malandrucco

La Suprema Corte di Cassazione ha confermato la condanna a dieci mesi per atti di bullismo commessi da quattro ragazzi campani, all’epoca dei fatti tutti minorenni, ai danni di un compagno di scuola. «Gli atti persecutori» avevano nel tempo spinto la vittima a trasferirsi in Piemonte.

I supremi giudici della quinta sezione penale non solo hanno confermato uno dei primi verdetti di condanna per stalking passata in giudicato, ma hanno anche puntato il dito contro l’ambiente scolastico, sottolineando «l’assenza di consapevolezza dei fatti da parte degli insegnanti o di altri compagni di scuola» che non si accorgevano di nulla.

La vittima, che all’epoca dei fatti frequentava il primo anno dell’istituto professionale Manfredi Bosco di Alife, nel Casertano, per oltre 24 mesi aveva subito aggressioni fisiche e molestie di ogni tipo, fino a quando era finito in ospedale. Da lì erano venuti alla luce gli episodi di bullismo per cui i quattro ragazzi oggi maggiorenni sono stati condannati dai giudici minorili di Napoli alla pena, sospesa, di 10 mesi di reclusione. Condanna confermata anche in secondo grado.

Le dichiarazioni della vittima, ricorda la Cassazione con la sentenza 28623 depositata ieri, sono state «ritenute solidamente corroborate proprio dal filmato» di uno degli episodi persecutori, realizzato con il cellulare da uno dei ragazzi che partecipava alle violenze e allo stalking.

La Cassazione ha quindi respinto il tentativo dei quattro imputati di alleggerire la loro posizione, affermando, inoltre, che «la tesi del carattere isolato di alcuni episodi risulta del tutto priva di specifico aggancio alle risultanze processuali». Gli ermellini nella sentenza hanno ricordato quello che a loro avviso è stato un «brano estremamente significativo della deposizione» del ragazzo perseguitato che ha riferito come «ormai succube della violenza, dopo un iniziale tentativo di ribellione, aveva dovuto accettare condotte di sopraffazione per evitare altre botte». La circostanza che la vittima «abbia continuato a frequentare la scuola nonostante il timore di ulteriori molestie (come anche l’assenza di iniziali denunce e di certificati medici) – si legge nella sentenza della Suprema corte -, è privo di decisività, alla luce dello stato di soggezione psicologica, sul quale i giudici di merito hanno ampiamente argomentato, e comunque va letto alla luce del finale abbandono dell’istituto teatro delle vicende».

Web sicuro, per oltre il 35% degli studenti azioni on line «senza conseguenze»

da Il Sole 24 Ore

Web sicuro, per oltre il 35% degli studenti azioni on line «senza conseguenze»

di Alessia Tripodi

Connessi ai social network 24 ore su 24, ma inconsapevoli dei rischi legati alla condivisione dei contenuti in rete. Tanto da sottovalutare i pericoli legati al cyberbullismo, all’adescamento on line e al sexting. È il ritratto degli adolescenti italiani disegnato da una ricerca realizzata dall’università Sapienza di Roma e dalla Polizia Postale, in collaborazione con il Dipartimento per la Giustizia Minorile, e presentata oggi a Roma alla presenza del capo della Polizia, Franco Gabrielli.

Il progetto
«E tu quanto #condividi?” è il nome del progetto che ha coinvolto 1.874 ragazzi tra gli 11 e i 19 anni con l’obiettivo di indagare non solo l’uso di Facebook, Instagram, Twitter e Whatsapp, ma anche le reazioni dei giovani di fronte ai comportamenti illegali in rete. Dai risultati della ricerca è nato il “toolkit safe web”, un vademecum per navigare sicuri rivolto agli studenti, alle famiglie e agli insegnanti, che contiene anche i riferimenti normativi sull’uso sicuro della Rete, compresa la recentissima legge contro il cyberbullismo (legge n.71 del 29 maggio 2017).

I numeri
La maggior parte di loro utilizza i social network per varie ore dal telefonino, con Whatsapp che è il loro preferito: dichiarano di farne uso 9 ragazzini su 10. Cinque su 10 preferiscono Instagram mentre solo uno su dieci usa Twitter. Quanto ai motivi, la maggior parte di loro (6 su 10) afferma di utilizzarli per socializzare o per semplice curiosità. Sui social gli adolescenti condividono soprattutto messaggi e foto (6 su 10) e video e notizie (2 su dieci). Ma parole pesanti, indiscrezioni diffamatorie, aggressioni verbali in rete sembrano essere senza conseguenza per loro: solo nel 36% dei casi, dice infatti la ricerca, i ragazzi delle scuole superiori sono consapevoli del fatto che i contenuti immessi in rete hanno un pubblico potenzialmente «globale ed eterno». E il 60% crede erroneamente di poter limitare l’accesso ai contenuti che condivide in modo definitivo, usando le opzioni di privacy offerte dai social.

Reati on line: si tende a colpevolizzare la vittima
Chi è vittima di reati on line chiede aiuto ai genitori in 7 casi su 10 (reazione diffusa soprattutto tra i più giovani, mentre tra i più grandi 6 su 10 cercano conforto tra i coetanei e 5 su 10, a prescindere dall’età, si rivolge alle Forze dell’ordine. Dai dati emerge poi una forte tendenza dei ragazzi a colpevolizzare la vittima quando questa ha accettato le richieste di video e foto. «La vendetta per uno smacco virtuale è ammessa – dice la ricerca – e non c’è molta comprensione per la sofferenza di chi viene umiliato, diffamato, deriso in rete».

Blue Whale: segnalazioni per emulazione e disagio
La Polizia Postale ha affrontato anche la questione Blue Whale, una “sfida” on line che spingerebbe i giovani a forme di autolesionismo estreme: delle «centinaia di segnalazioni» arrivate sul fenomeno, ha spiegato il capo della Polizia Postale, Nunzia Ciardi, la maggior parte sono dovute a «una drammatica emulazione o a forme di disagio giovanile di chi si aggrappa al fenomeno e lo usa per tirare fuori altri problemi». Fortunamente in Italia «abbiamo avuto solo alcuni tentativi di suicidio – ha detto Ciardi – e non siamo neanche certi che si tratti di situazioni riconducibili al fenomeno».

Il “kit” per il Web sicuro. Gabrielli: «Fare cultura e fare rete»
Il toolkit Safe Web realizzato grazie ai risultati della ricerca è uno strumento pratico per la protezione dei ragazzi in rete, che contiene un riassunto delle norme in materia di Web sicuro, le caratteristiche tecniche dei social con l’illustrazione dei rischi connessi, i fenomeni criminali che si alimentano grazie al Web. «Il tema della conoscenza, mai come in questo settore, è fondamentale perché troppo spesso si fa fatica a percepire il virtuale, che è invece molto reale – ha detto il capo della Polizia Franco Gabrielli – Per questo abbiamo due imperativi categorici: fare cultura, rendendo le persone consapevoli dei rischi, e fare rete, attraverso le sinergia tra tutti i soggetti coinvolti, avendo chiaro che il bene più prezioso è la crescita delle nuove generazioni».

Decreto Madia: disattese le speranze dei sindacati

da La Tecnica della Scuola

Decreto Madia: disattese le speranze dei sindacati

I due decreti legislativi che modificano le “leggi Brunetta”  (legge 15 e decreto 150 del 2009) e il testo unico sul pubblico impiego (decreto 165 del 2001) sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno e portano rispettivamente i numeri 74 e 75.

Particolarmente attese sono le disposizioni che ridisegnano il rapporto fra legge e contratto. Ad una prima lettura sembra che le aspettative dei sindacati andranno in larga misura deluse.

I sindacati, infatti, si aspettavano che il decreto stabilisse in modo definitivo il primato del contratto sulla legge, ma la soluzione prevista nel decreto 75 non è per nulla lineare.

L’articolo 1 del decreto, infatti, riscrive il testo del secondo comma dell’articolo 2 del decreto 165 che ora recita:

“I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie  affidate  alla  contrattazione  collettiva  ai  sensidell’articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti  dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionalie, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili [,solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge]”.

Per comprendere meglio la questione si tenga conto che le parole in grassetto sono quelle aggiunte con il decreto 75 mentre l’inciso posto fra parentesi quadre era presente nel vecchio decreto 165 ma è stato cancellato con il nuovo provvedimento.
Ad una prima lettura se ne evince che i contratti potranno derogare a norme precedenti ma solo nelle materie affidate alla contrattazione collettiva e non in qualunque ambito. Ma è sull’inciso eliminato [,solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge] che è necessario fare un approfondimento.
La norma attuale, introdotta da Brunetta, stabilisce che si possono modificare per via contrattuale solo quelle disposizioni che lo prevedono esplicitamente. La cancellazione dell’inciso può far ritenere che d’ora in poi si potranno derogare tutte le norme di legge. Ma non è affatto così perchè fra le disposizioni di legge i vigore ce ne sono diverse che sono accompagnate da una esplicita precisazione: “La presente disposizione non può essere modificata per via contrattuale”.
C’è da credere che su questo punto lo scontro fra Governo e sindacati sarà particolarmente vivace, ma una lettura testuale e contestuale del complesso delle norme in vigore dopo l’approvazione del decreto 75 non sembra lasciare molto spazio alla possibilità che d’ora in avanti tutte le norme di legge siano modificabili per via contrattuale.

Contratti pubblici: pronto l’atto di indirizzo, 85 euro di aumento lordo medio

da La Tecnica della Scuola

Contratti pubblici: pronto l’atto di indirizzo, 85 euro di aumento lordo medio

Sembra che tutto sia pronto (o quasi) per dare avvio alla stagione contrattuale. Il “la” arriva dal decreto legislativo approvato da Governo con il quale vengono introdotte modifiche al testo unico sul pubblico impiego.

E’ recentissima la notizia, diffusa anche dal quotidiano Il Sole 24 ore, della ormai imminente firma dell’atto di indirizzo relativo all’intero settore del  pubblico impiego di cui sta già circolando una prima bozza.

Va detto subito che il documento, per adesso, riguarda le linee generali dei rinnovi contrattuali; per capire meglio cosa succederà nel comparto scuola bisognerà aspettare l’atto di indirizzo specifico. Intanto però si può già dire qualcosa sulla questione delle risorse economiche che sono per adesso così composte:  300 milioni di euro stanziati già nel 2016 e 1.480 per il 2017; per il 2018, con la prossima legge di stabilità dovranno essere stanziati 1.930 milioni di euro in modo da garantire un aumento medio di 85 euro mensili (si tratta, di cifre al “lordo Stato” che, in busta paga, si dimezzano).

La bozza dell’atto di indirizzo fa un elenco delle questioni che  i contratti dovranno affrontare e risolvere. Per esempio andrà trovata una soluzione per le assenze per terapie e visite mediche che non sono assimilabili a quelle per malattia ma devono trovare una equa configurazione.

I contratti dovranno regolamentare anche la materia dei permessi orari e delle assenze per la legge 104 che d’ora in poi dovranno essere richiesti con congruo anticipo in modo da contemperare i diritti dei dipendenti con le esigenze del servizio. L’atto prevede anche un ampliamento delle modalità di attuazione delle relazioni sindacali che, in taluni casi potranno dare vita all’esame congiunto o alla consultazione, fermo restando il fatto che le materie inerenti l’organizzazione del lavoro restano sottratte alla contrattazione. L’intera “partita” contrattuale risentirà inevitabilmente delle modifiche introdotte con il decreto Madia di modifica del testo unico sul pubblico che – almeno al momento – appaiono assai meno consistenti di quanto annunciato dagli stessi sindacati nei mesi scorsi.

Scuola primaria, controlla se sei stato trasferito

da La Tecnica della Scuola

Scuola primaria, controlla se sei stato trasferito

Come abbiamo già comunicato, oggi 9 giugno sono stati pubblicati gli esiti dei movimenti della scuola primaria.

E’ quindi disponibile l’elenco dei docenti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio.

Oltre a questo, è anche disponibile il tabulato con la situazione dei posti rimasti liberi dopo le operazioni di mobilità. Si tratta di èposti che saranno destinati alle immissioni in ruolo e alle altre operazioni annuali per il prossimo anno scolastico 2017/2018.

Scarica i files dal sito della Flc Cgil

L’adesione ad Espero si fa su NoiPA

da La Tecnica della Scuola

L’adesione ad Espero si fa su NoiPA

Per aderire ad un fondo di previdenza complementare Espero, NoiPA mette a disposizione dei suoi amministrati il servizio Self Service, che consente di procedere all’iscrizione direttamente dal portale NoiPA.
Compilando il modulo on-line, è così possibile inoltrare la richiesta al Fondo via web, senza la necessità di recarsi all’Ufficio responsabile del trattamento economico; infatti, una volta sottoscritto dal dipendente, il modulo viene trasmesso automaticamente da NoiPA al Fondo di riferimento, per l’autorizzazione dell’adesione.

Il self service  è disponibile in qualsiasi momento. Per utilizzare il servizio è  necessario:
  • disporre delle credenziali di accesso al portale NoiPA (codice fiscale e password) oppure Carta Nazionale dei Servizi
  • se si accede con codice fiscale e password, accertarsi di essere in possesso del codice PIN (riservato e identificativo del singolo amministrato) che dovrà essere inserito per convalidare le operazioni effettuate. Per conoscere tutte le informazioni relative al codice PIN vai alla pagina “PIN“.

Terapie salvavita: trattamento economico e procedura per il riconoscimento della grave patologia

da La Tecnica della Scuola

Terapie salvavita: trattamento economico e procedura per il riconoscimento della grave patologia

L’art. 17 del CCNL Scuola, al comma 9, stabilisce che “In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione”.
Quindi, nei giorni di effettuazione delle terapie non devono essere applicate le decurtazioni retributive previste dalle disposizioni legislative e contrattuali. L’esclusione delle suddette decurtazioni è stata confermata anche dalle circolari n. 7 del 2008 e n. 8 del 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

In merito alla procedura per il riconoscimento della grave patologia, recentemente l’ARAN, con orientamento applicativo RIC_054, ha risposto alla seguente domanda:

“L’Amministrazione può, autonomamente, concedere i benefici connessi alle terapie salvavita o è necessario sempre attivare le procedure previste?”

Questa è la risposta:

“La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente, secondo le previsioni contrattuali e, ove l’esito sia favorevole, il beneficio in argomento decorre dalla data della domanda di accertamento. La verifica della situazione di gravità e della necessità delle relative terapie salvavita dipendono in via esclusiva da un giudizio di carattere medico e non possono, quindi, in alcun modo formare oggetto di autonomo apprezzamento da parte dell’Amministrazione”.

Mobilità 2017/2018, pubblicati i risultati della scuola primaria

da La Tecnica della Scuola

Mobilità 2017/2018, pubblicati i risultati della scuola primaria

Il Miur rende noti i risultati della mobilità professionale 2017/2018 inerenti la scuola primaria, secondo la scadenza fissata e comunicata alle insegnanti e agli insegnanti, con cinquanta giorni di anticipo rispetto alla procedura dello scorso anno.

I docenti riceveranno la mail con la comunicazione dell’esito entro lunedi 12 giugno 2017.

Si ricorda, che i docenti che hanno fatto domanda di mobilità interprovinciale, dovranno cercare il proprio nominativo nei movimenti interprovinciali in uscita della provincia di titolarità.

I dati della primaria

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha inviato oggi agli Uffici scolastici territoriali gli elenchi dei trasferimenti della primaria che sono in corso di pubblicazione sui relativi siti. Per la primaria le domande sono state 38.180, di cui 36.122 per cambiamento di sede e 2.058 per passaggi in un diverso grado di istruzione. Il 42,1% delle richieste è stato soddisfatto. Oltre 2.200 docenti hanno potuto cambiare regione.

Il Ministero, come si legge sul comunicato Miur, ha previsto per il 2017 un cronoprogramma anticipato delle operazioni per l’avvio del nuovo anno scolastico, con l’obiettivo di garantire alle studentesse e agli studenti continuità didattica e docenti in cattedra fin dal primo giorno di scuola. La mobilità è la procedura attraverso la quale le docenti e i docenti possono chiedere di cambiare sede di lavoro o il grado di istruzione in cui insegnano. La mobilità di quest’anno è ordinaria e su base volontaria. A differenza del 2016 nessuna docente e nessun docente è stato costretto a spostarsi.

Le regole della mobilità sono state concordate dal Miur con i sindacati, come previsto dalla legge. Con l’accordo si è deciso di destinare il 30% dei posti vacanti alle docenti e ai docenti che chiedono di cambiare sede di lavoro e il 10% a quelli che chiedono di cambiare grado di istruzione, per trovare il giusto contemperamento tra le esigenze del personale e quelle di continuità didattica. Nel 2016, invece, la mobilità straordinaria prevista dalla legge dopo il piano di assunzioni aveva riguardato il 100% dei posti, con la conseguenza che numerosi alunni avevano dovuto cambiare docenti all’inizio dell’anno.

A livello nazionale quest’anno sono state presentate 139.583 richieste di mobilità. Il sistema di gestione delle operazioni, dopo i previsti collaudi tecnici interni al Miur, è stato preliminarmente testato nel suo funzionamento alla presenza delle Organizzazioni Sindacali, con l’obiettivo di superare le criticità emerse nel 2016.

Scrutini finali, il prof. delegato Presidente non può rifiutare

da La Tecnica della Scuola

Scrutini finali, il prof. delegato Presidente non può rifiutare

È tempo di scrutini finali e nei consigli di classe devono esserci, tra le altre componenti, due figure distinte e importanti. Un Presidente e un segretario verbalizzante.

A presiedere il Consiglio di classe è di norma il Dirigente scolastico, ma può accadere che lo stesso Ds decida di delegare, in sua assenza, un docente della classe a ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio di classe.

Si tratta di una delega delle competenze proprie del Ds, conferite dallo stesso capo d’Istituto a un docente di sua fiducia, ma che sia appartenente allo stesso Consiglio di classe.

In molte scuole è il coordinatore di classe, che, in assenza del dirigente scolastico, viene delegato dal DS a fare il presidente dello stesso consiglio. Bisogna sapere che il docente che volesse dimettersi dall’incarico di coordinamento, può farlo tranquillamente senza dare alcuna motivazione, mente è obbligatorio, da parte di uno dei docenti del consiglio di classe e in assenza del Ds, ricoprire la funzione di presidente del Consiglio di classe. Dai ruoli di presidente e segretario verbalizzante del consiglio di classe non è possibile dimettersi, tranne che non esistano oggettivi impedimenti. In ogni caso, se il dirigente scolastico è impossibilitato a presiedere un consiglio di classe, sarà sempre lo stesso Ds a decidere quale dei docenti del consiglio lo presiederà. Invece la figura del segretario verbalizzante del consiglio di classe è prevista dalla legge 297 del 1994. Infatti l’art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 297/1994 prevede che le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso. Il docente individuato alla verbalizzazione non può, salvo oggettivi impedimenti, rifiutarsi all’espletamento di tale ordine di servizio. Per la regolarità della seduta del consiglio di classe, la figura del Presidente e quella del Segretario sono obbligatorie e, in ogni caso, devono essere sempre distinte.

Il verbale del Consiglio di classe, in questo caso degli scrutini finali, deve sempre essere firmato dalle suddette due figure, cioè dal segretario verbalizzante e dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, da chi lo sostituisce con delega.

Contratti a termine, proroga dal 30/6 al 31/8: chi ne usufruisce?

da La Tecnica della Scuola

Contratti a termine, proroga dal 30/6 al 31/8: chi ne usufruisce?

La settimana che si conclude domani, 10 giugno, è l’ultima di scuola per gli studenti, ad eccezione degli alunni friulani che concluderanno il 14 giugno.

Per quanto riguarda i docenti, le attività proseguiranno per alcuni fino alla fine del mese di giugno e per altri fino a luglio, specie quelli impegnati con gli esami di Stato.
Come ogni anno in questo periodo però, sono molti i docenti con contratto in scadenza il 30 giugno che chiedono: chi ha diritto alla proroga del contratto fino al 31 agosto?

Per rispondere iniziamo a dire che gli insegnanti che hanno diritto al conferimento della supplenza annuale (fino al 31/08) sono tutti quei docenti in servizio su posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre 2016 e che rimangono tali per l’intero anno scolastico (art. 4 comma 1 L. 124/1999, art. 1 comma 1 D.M. 131/2007).

Pertanto, i presidi hanno la possibilità di prorogare fino al 31 agosto 2017 i contratti già stipulati fino al 30 giugno 2017, a patto che le cattedre assegnate in supplenza risultino effettivamente vacanti.

Per sapere se si rientra o meno in questa proroga, conviene chiedere al personale di segreteria o al dirigente scolastico stesso, che normalmente sarà disponibile a rispondere alle domande e fornire chiarimenti e/o consigli.
In realtà, la scuola presso cui si presta servizio già dovrebbe informare il docente se sarà prorogato fino al 31/08 il proprio contratto, anche se non sempre accade. A tal proposito, conviene quindi informarsi autonomamente.

Esistono casi segnalati in cui il dirigente scolastico omette o addirittura nega la proroga del contratto dell’insegnante: in questo caso si può richiedere l’accesso agli atti per verificare la situazione autonomamente.
Non di rado gli insegnanti hanno addirittura avviato un’azione di conciliazione e contenzioso contro il preside colpevole di aver leso i diritti del docente.