Specializzazioni mediche

(Roma, 12 agosto 2017) Con riferimento al concorso per l’ammissione alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l’anno accademico 2016-2017, previsto per l’autunno, si comunica quanto segue.

È in fase di conclusione la procedura di accreditamento delle Scuole stesse. Quest’anno, infatti, per esplicita volontà del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sono partite le nuove regole che erano rimaste immutate ormai da dieci anni. Regole che, così come più volte richiesto, sia dal mondo universitario che da quello ospedaliero, rispondono a parametri di valutazione e di selezione più rigorosi, per garantire che le nuove specializzande e i nuovi specializzandi siano inseriti in percorsi attivati secondo criteri di sempre maggiore qualità e trasparenza.

A seguito dell’entrata in vigore del decreto congiunto Miur-Salute (n. 402 del 13 giugno 2017), che contiene le suddette nuove regole, gli Atenei hanno provveduto ad inserire le proprie richieste di accreditamento entro il 10 luglio scorso.

Successivamente, l’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica (organo istituito presso il Miur, con la partecipazione di rappresentanti della Salute e del mondo della medicina universitaria con il compito, fra l’altro, di determinare e verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che la compongono) ha esaminato tutte le istanze proposte dalle Università italiane, per un totale di 1.433 Scuole.

I pareri, resi dall’Osservatorio il 31 luglio 2017, sono ora al vaglio del Ministero della Salute per la successiva emanazione dei decreti di accreditamento delle strutture che compongono la rete formativa delle Scuole, presupposto necessario per conoscere la mappatura delle stesse, suddividere le borse a disposizione di specializzande e specializzandi ed emanare il bando per l’accesso.

Solamente dopo l’avvenuto accreditamento da parte del Ministero della Salute il Miur potrà infatti emanare il decreto di assegnazione dei contratti di specializzazione finanziati dallo Stato per l’anno accademico 2016-2017.

A quel punto, com’è prassi, le Regioni avranno conoscenza del riparto dei contratti nazionali, divisi per sede universitaria e per tipologia di scuola, e potranno comunicare il numero di contratti aggiuntivi sui propri fondi che saranno poi assegnati definitivamente alle Scuole con il bando di concorso.
Nel frattempo è in corso di perfezionamento l’iter di approvazione del Regolamento che modifica e semplifica notevolmente la struttura del concorso di ammissione. Il Regolamento, che ha ricevuto il parere da parte del Consiglio di Stato il 27 luglio scorso, parere poi trasmesso al Miur il 3 agosto, e il riscontro della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 9 agosto 2017, deve essere ora registrato alla Corte dei conti e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le nuove disposizioni, che prevedono, tra l’altro, una prova unica e l’organizzazione per il suo espletamento a livello di sedi interregionali, sono necessarie per migliorare la procedura di accesso e rappresentano una risposta alle sollecitazioni arrivate, tra gli altri, dalle associazioni delle specializzande e degli specializzandi, dalla Conferenza dei Rettori, dall’Osservatorio Nazionale per le Scuole di Specializzazione, dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari.

Scuola, concorso professori 2018: come acquisire i 24 crediti necessari per partecipare

da Corriere della sera

Scuola, concorso professori 2018: come acquisire i 24 crediti necessari per partecipare

In base ad uno dei decreti attuativi della Buona scuola, ogni aspirante docente dovrà conseguire 24 crediti in materie didattiche: chi non si è ancora laureato potrà farlo gratuitamente, per gli altri ci sarà un tetto massimo di spesa di 500 euro

Valentina Santarpia

Mentre ancora non sono stati assunti tutti i docenti abilitati dall’ultimo concorsone, che prevede una graduatoria valida tre anni, arrivano già le nuove regole per il prossimo concorso, che sarà bandito nel 2018. Saranno 24 i crediti formativi nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle materie didattiche che i candidati dovranno presentare al momento dell’iscrizione: a spiegare come acquisirli è un decreto firmato oggi dalla ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli. I crediti potranno essere conquistati in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare: in pratica, potranno essere parte del percorso di studi che si sta svolgendo o anche essere frutto di corsi e attività extra. L’obiettivo è calmierare i costi: fin troppo noti sono gli effetti della gara tra aspiranti insegnanti per accalappiarsi punti in graduatoria, a suon di corsi strapagati. Adesso chi è ancora all’università potrà integrare il suo piano di studi con queste materie necessarie per partecipare al concorso, gratuitamente. Chi invece è già laureato e deve integrare gli esami potrà farlo pagando al massimo 500 euro, che saranno ridotti in proporzione al reddito e al numero di crediti da conseguire.

Le materie

I crediti potranno essere acquisiti esclusivamente presso enti interni al sistema universitario o dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Si potranno acquisire per modalità telematica un massimo di 12 crediti. Sei crediti dovranno necessariamente essere acquisiti in ciascuno di almeno tre di questi ambiti disciplinari: 1) pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; 2) psicologia: 3) antropologia; 4) metodologie e tecnologie didattiche. Potranno essere riconosciuti anche i crediti conseguiti nell’ambito di master, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione. Si tratta di «un nuovo modello di reclutamento e formazione iniziale che punta ad evitare che si formino nuove sacche di precariato, ad offrire orizzonti temporali certi e un percorso chiaro fra concorso e immissione in ruolo alle giovani e ai giovani che vogliono insegnare, e a garantire l’elevata qualificazione del percorso di formazione delle future e dei futuri docenti», commenta Fedeli.

La fase transitoria

In fase di prima attuazione delle novità, per favorire le studentesse e gli studenti in questo periodo transitorio, il numero degli esami riconosciuti presso i diversi settori scientifico-disciplinari è stato molto ampliato. Col tempo, la platea verrà probabilmente ristretta. La fase transitoria guarda anche a chi già insegna da tempo: il requisito del possesso dei 24 crediti non è previsto per i docenti già abilitati e quelli che, pur non essendolo, hanno comunque maturato almeno tre anni di servizio come supplenti.

Il dietro-front della Flc-Cgil sui licei brevi: ecco la spiegazione

da La Tecnica della Scuola

Il dietro-front della Flc-Cgil sui licei brevi: ecco la spiegazione

 

Un post su Facebook di Maurizio Lembo, dirigente sindacale di spicco della Flc-Cgil (quando se ne andò Pantaleo se ne parlò come di un suo possibile successore), chiarisce il piccolo giallo del cambio di rotta sulla questione dei percorsi quadriennali.
Maurizio Lembo apre il suo post riportando il comunicato a firma di Francesco Sinopoli con cui si chiede il ritiro del decreto e aggiunge: “Qualcuno aveva frainteso la posizione della FLC. Noi eravamo e siamo semplicemente contrari a questa sperimentazione. Cambia il ministro ma non la linea della FLC”.
Ma c’è subito chi osserva che le dichiarazioni precedenti un po’ attendiste non erano molto chiare.
E qui Lembo chiarisce: La linea della FLC è quella espressa dal segretario generale nel suo comunicato e mi pare che più chiara non poteva essere: ritiro del decreto” e poi aggiunge “Ci dovrebbe essere maggiore sintonia, ma l’importante è che Sinopoli abbia chiarito”.
Si tratta di una spiegazione interessante che sembra in qualche modo avvalorare una ipotesi che avevamo azzardato in un precedente articolo: il “cambio di rotta” potrebbe essere legato ad un chiarimento interno fra le diverse anime che da sempre convivono nella Flc (così come peraltro anche in altri sindacati); chiarimento conseguente magari anche alle proteste che si sono diffuse in rete subito dopo la pubblicazione del decreto.
Il primo comunicato, evidentemente era stato scritto avendo come riferimento più la posizione mantenuta dalla FLC all’interno del CSPI (il parere di cui abbiamo già dato conto era stato approvato all’unanimità e quindi anche dai rappresentanti della FLC) che il dibattito interno al sindacato.
Si tratta comunque di un piccolo giallo ferragostano che sta appassionando gli addetti ai lavori ma che fra pochi giorni nessuno ricorderà.
Per capire cosa davvero che fine farà la proposta della Ministra bisognerà attendere l’apertura dell’anno scolastico e sapere se e quante scuole vorranno cimentarsi nella sperimentazione.

Procedimento disciplinare: nuovi termini e competenza del DS a irrogare le sanzioni

da La Tecnica della Scuola

Procedimento disciplinare: nuovi termini e competenza del DS a irrogare le sanzioni

 

L’U.s.r. per la Lombardia, con circolare dell’8 agosto, ha riepilogato le novità introdotte dal D.lgs 75/2017 in materia di sanzioni disciplinari.

In particolare, cambiano i termini del procedimento disciplinare: la contestazione d’addebito deve avvenire con immediatezza, o comunque non oltre 30 giorni dalla conoscenza dei fatti; il dipendente è convocato per l’audizione a sua difesa con preavviso di almeno 20 giorni; il procedimento disciplinare si conclude, con archiviazione o sanzione, entro 120 giorni dalla contestazione d’addebito. Non sussiste dunque più la precedente differenziazione dei termini del procedimento in funzione dell’organismo procedente.

Il decreto prevede inoltre la competenza dei dirigenti scolastici nell’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione per 10 giorni. Invece, nei casi di infrazioni più gravi, il dirigente scolastico interessato, immediatamente, e comunque entro 10 giorni, segnala all’Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari i fatti rilevanti di cui abbia avuto conoscenza. Sebbene la norma in esame non preveda la contestuale comunicazione al dipendente della trasmissione degli atti all’UCPD (comma 3 dell’articolo 55 bis vecchi testo), per l’U.s.r. tale adempimento, anche se non più previsto dalla legge, appare però quanto meno opportuno, date anche le indicazioni a suo tempo fornite dal MIUR con la circolare 88/2010.

Infine, viene previsto l’obbligo delle comunicazioni all’Ispettorato per la funzione pubblica, ai fini del monitoraggio sull’esercizio del potere disciplinare.

Utilizzo e assegnazione provvisorie ATA, domande cartacee entro il 21 agosto

da La Tecnica della Scuola

Utilizzo e assegnazione provvisorie ATA, domande cartacee entro il 21 agosto

 

Come lo scorso anno, le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale ATA devono essere indirizzate all’Ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità per il tramite del dirigente scolastico dell’istituto di servizio.

Le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione in altra provincia devono essere presentate direttamente all’Ufficio territorialmente competente della provincia richiesta; l’Ufficio territoriale della provincia di titolarità ne sarà informato per conoscenza.

L’istanza deve essere prodotta in modalità cartacea utilizzando l’apposito modello.

Percorsi quadriennali: accolte quasi tutte le osservazioni del CSPI

da La Tecnica della Scuola

Percorsi quadriennali: accolte quasi tutte le osservazioni del CSPI

 

Anche se siamo in piena estate, la polemica sulla sperimentazione dei percorsi quadriennali prosegue senza sosta.
Su Facebook è l’argomento del giorno e le proposte si sprecano: c’è chi propone di presentare ricorso al TAR Lazio, chi suggerisce di convocare assemblee sindacali in tutte le scuole a partire da settembre e chi lancia l’idea della “obiezioni di coscienza” e invita i collegi dei docenti a non deliberare nulla.
Per ora, fra i sindacati rappresentativi si è sentita la voce della Flc Cgil e della Cisl Scuola; sono poi intervenuti USB e Unicobas, mentre per il resto non si sa con precisione quale posizione intendano assumere le altre organizzazioni.
Ma, se si sta ai fatti e agli atti di cui abbiamo conoscenza in questo momento possiamo prevedere che il decreto ministeriale non dovrebbe incontrare resistenze particolari.
Per capire la situazione basta mettere a confronto la bozza di decreto che la Ministra aveva inviato al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, i rilievi del CSPI stesso e il testo definitivo del decreto.
Ci si accorgerà che quasi tutte le osservazioni svolte dal CSPI, dove la Flc-Cgil vanta una presenza massiccia e dove il presidente è Francesco Scrima, ex segretario nazionale della Cisl-Scuola, sono state accettate.
Per esempio al comma 2 dell’articolo 1 è stato eliminato il riferimento alla necessità di sperimentare percorsi quadriennali anche “per adeguarsi agli standard internazionali”; il 4° comma sempre dell’articolo 1 è stato cancellato e sostituito con il testo che – nella sostanza – riprende la propososta di modifica del CSPI (riguarda la garanzia del raggiungimento in 4 anni degli obiettivi di apprendimento).
E’ stata accolta la tesi del CSPI di non autorizzare ulteriori classi laddove l’esito della sperimentazione venga giudicato negativo dal Comitato Scientifico Nazionale previsto dall’articolo 9.
Il CSPI aveva anche chiesto di esplicitare che le scuole che intendono candidarsi per la sperimentazione devono acquisire la delibera degli organi collegiali e la proposta è stata inserita nel testo definitivo del decreto.
Nella bozza iniziale del provvedimento si parlava di organizzare le classi coinvolte nella sperimentazione anche mediante gruppi di livello degli studenti; il CSPI aveva bocciato questa ipotesi che nel testo finale è sparita per lasciare posto proprio alla proposta del Consiglio stesso: “articolazioni diverse del gruppo classe”.
C’è un punto sul quale però il Ministero è rimasto fermo sul testo iniziale ed è quello relativo al Comitato scientifico nazionale: il CSPI avrebbe voluto che i progetti delle scuole rispondere ad apposite linee guida del Comitato, ma il Ministero non ha accolto la proposta (è probabile che il Miur non abbia voluto limitare in qualche modo l’autonomia delle scuole).
Il decreto definitivo, insomma, sembra aver accolto buona parte delle proposte del massimo organo collegial della scuola.
Ma evidentemente la Flc-Cgil, che ha già detto che il provvedimento va ritirato, la pensa molto diversamente. Vedremo quale posizione assumeranno gli altri sindacati presenti nel Consiglio.

Servizio scuole paritarie, un’altra sentenza riconosce il punteggio accumulato

da La Tecnica della Scuola

Servizio scuole paritarie, un’altra sentenza riconosce il punteggio accumulato

 

sentenza che conferma il riconoscimento del punteggio accumulato durante il lavoro di docenti svolto in una scuola paritaria.

Stavolta la sentenza è del Tribunale di Siena, che rispecchia gli altri provvedimenti in merito. Nello specifico, sono i legali dello studio legale BFI, che hanno seguito questo ennesimo caso non riconoscimento del punteggio accumulato nella scuola paritaria.

Il caso, per brevità, vedeva la ricorrente contestare il mancato riconoscimento del servizio svolto in scuola paritaria ai fini del punteggio da attribuire nel corso delle operazioni della mobilità professionale 2016/2017.

La sentenza è stata motivata in questo modo dai giudici del tribunale: “In conclusione, non possono residuare dubbi circa l’illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione del CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d’insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad un’interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di uguaglianza e d’imparzialità della Pubblica Amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare sia in sede di mobilità, sia ai fini della ricostruzione della carriera, tra servizi aventi, per legge, la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

L’ordinanza ha permesso alla docente di essere trasferita nella propria provincia, quella di Salerno, ricongiungendosi al proprio nucleo familiare.

Ma i presidi riescono a fare qualche giorno di ferie?

da La Tecnica della Scuola

Ma i presidi riescono a fare qualche giorno di ferie?

 

Questa è la domanda che mi sono sentito ripetere più volte.
Dopo la maturità, finita l’11 luglio, qualche giorno sì me lo sono preso. Ma pochi, solo 10.
Perché poi tra organici, genitori, cattedre da formare, docenti da incontrare, problemi aperti, logistiche da preparare per il nuovo anno: insomma, niente ferie.
Come dimenticare poi i nuovi docenti da assumere (con un “Avviso”), con un colloquio diretto, assieme al capo dipartimento della disciplina coinvolta?
Il tutto moltiplicato per due, cioè per due scuole.
Sì, c’è stato e c’è l’aiuto dei collaboratori che, a turno, sono presenti per dare una mano. Così anche loro alla fin fine fanno poche ferie.
Forse la prossima settimana riesco a farne qualcuna. Perché poi ci sono le prove e gli scrutini di fine agosto, e gli impegni da preparare per l’inizio del nuovo anno scolastico.
E chi ha tempo non solo per organizzare, ma anzitutto per “pensare il nuovo anno scolastico”, secondo priorità e scelte strategiche per rendere la scuola sempre più in linea con i tempi e funzionale alle nuove domande formative dei giovani di oggi?
Le rassegne stampa riportano di continuo notizie fresche sulla “rabbia dei presidi” (altro che “presidi sceriffo”!), impegnati, anche d’estate, a seguire problemi logistici, ricevere genitori e docenti, gestire organici ballerini, cattedre da disegnare, bonus da assegnare….
Pochi sanno che dietro questa “rabbia” c’è una situazione che è diventata sempre più difficile.
Credo che parlarne possa aiutare tutti a far capire quale sia la situazione della scuola di oggi, attraverso una particolare angolazione.

Vaccini obbligatori, una proposta per non far collassare il sistema

da La Tecnica della Scuola

Vaccini obbligatori, una proposta per non far collassare il sistema

 

Abbiamo già parlato dell’entrata in vigore definitiva della vaccinazione obbligatoria a scuola, con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

L’argomento ha suscitato un fortissimo dibattito fra contrari e favorevoli, estendendosi oltre il mondo della scuola.

Sulla vicenda, interviene anche l’ANP, l’associazione nazionale presidi, che elabora anche un proposta.

Per l’ANP, infatti, il sistema così com’è rischia di arrivare al collasso già a settembre. Sia nelle scuole sia nei presidi sanitari.
Il problema che fa notare l’associazione presidi è che “l’obbligatorietà vaccinale non può e non deve ricadere su uffici amministrativi che non hanno al loro interno le competenze professionali di verifica su temi prettamente specialistici attinenti le Asl. L’eccessiva burocratizzazione rischia di diventare un boomerang per scuole e famiglie, suscitando malcontento e contestazioni tra chi è chiamato impropriamente a svolgere un ruolo di verifica senza averne le conoscenze tecniche, le scuole, e chi, i genitori, ha un preciso obbligo di legge”.

Da qui, l’ANP propone una strada per razionalizzare il sistema, ovvero seguire l’esempio della regione Lazio, dove USR e ASL di Frosinone hanno siglato un protocollo per semplificare le procedure.

In pratica, le scuole, nel rispetto della privacy, forniranno alla Asl di competenza gli elenchi degli iscritti. L’Asl, dal canto suo, dovrà valutare la regolarità della situazione vaccinale caso per caso e inviare i certificati direttamente alla scuola. In questo modo la Asl potrebbe anche attivare le procedure previste per recuperare l’eventuale gap vaccinale degli studenti.

Per l’ANP questo protocollo dovrebbe essere proprio preso a modello, e risulterebbe necessario per 3 ordini di motivi:

sollevare le scuole dalla responsabilità di verificare i certificati di vaccinazione

sburocratizzare le procedure lasciando la competenza in ambito sanitario

andare incontro alle esigenze delle famiglie che sono preoccupate anche per il timore di contravvenire alla normativa recente.

Si potrebbe creare inoltre, sempre secondo l’associazione presidi, un’unica banca dati dei giovani vaccinati fruibile nel sistema scolastico ma anche in eventuali futuri viaggi all’estero.

Ricordiamo, come scritto in precedenza, che la mancata somministrazione dei vaccini obbligatori preclude l’iscrizione agli asili nido e alle scuole materne, mentre per il mancato rispetto dell’obbligo da parte di bambini e ragazzi più grandi (da 0 a 16 anni), invece, è prevista una multa da 100 a 500 euro. Prima però si verrà contattati dalla propria Asl di competenza per avviare un percorso di recupero delle vaccinazioni.

Le disposizioni transitorie riguardano l’anno scolastico 2017-2018, permettendo nell’immediato (entro il 10 settembre per asili e infanzia, entro il 31 ottobre per le altre scuole) un’autocertificazione sulle vaccinazioni effettuate o la presentazione della prenotazione presso il Centro vaccinale e successivamente la consegna della documentazione (entro il 10 marzo 2018).

Immissioni in ruolo Ata, ecco la ripartizione dei posti per provincia e profili

da La Tecnica della Scuola

Immissioni in ruolo Ata, ecco la ripartizione dei posti per provincia e profili

 

Nella giornata dell’11 agosto, il Ministero dell’Istruzione ha fornito le indicazioni dei profili professionali e il contingente per provincia delle assunzioni in ruolo del personale ATA.

Il contingente, è comprensivo di 347 posti accantonati lo scorso anno e che non sono sti utilizzati per i transiti dagli enti di area vasta e della croce rossa. Quest’anno non sono previsti accantonamenti e pertanto tutti i posti indicati nelle tabelle sono destinati alle assunzioni a tempo indeterminato.

Ricordiamo che le assunzioni del personale ATA per l’a.s. 2017/2018, sono complessivamente 6.260, numero troppo esiguo, come hanno fatto notare a gran voce i sindacati nei giorni scorsi.

Nel contingente sono previsti 761 Direttori dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA); 1.227 Assistenti Amministrativi; 428 Assistenti Tecnici; 3.655 Collaboratori Scolastici; 66 Cuochi; 60 Addetti alle Aziende Agrarie; 41 Guardarobieri; 22 Infermieri.

La ripartizione per provincia e profilo è stata effettuata in proporzione ai posti liberi (circa il 50%) salvaguardando le assunzioni sui posti singoli, come richiesto anche da Flc Cgil.

Ecco altre indicazioni contenute nella nota Miur:

  • il personale neo immesso in ruolo avrà una sede provvisoria e potrà ottenere la propria sede di titolarità definitiva partecipando alle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2018/2019;
  • la nomina in ruolo per provincia è subordinata alle disponibilità sull’organico di diritto di ciascun profilo dopo l’effettuazione dei movimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria sui posti che risulteranno vacanti e disponibili;
  • è stato assegnato un contingente anche al profilo di DSGA per consentire le nomine in ruolo ad eventuali aspiranti ancora presenti nelle graduatorie per responsabile amministrativo o altre graduatorie non ancora esaurite, o per sanare eventuali contenziosi in essere sulla mobilità professionale;
  • saranno effettuate compensazioni a livello provinciale fra i vari profili della medesima area o in area inferiore qualora non vi siano sufficienti aspiranti, in particolare per i posti di DSGA non assegnabili;
  • per tutte le graduatorie vanno applicate le riserve previste dalla legge 68/1999 e dal DLgs 66/2010;
  • è possibile stipulare contratti part-time, qualora ricorrano i requisiti e le condizioni previste dalla normativa.

Inoltre, si ricorda che la decorrenza giuridica parte dal 1° settembre 2017 e quella economica dalla presa di effettivo servizio del contratto a tempo indeterminato.

Da questo decorre anche il superamento del periodo di prova che varia, in base all’art. 45 del CCNL, secondo il profilo, come riportato in tabella:

Profilo Periodo di prova
AREA A – Collaboratore Scolastico e addetto all’azienda agraria 2 mesi
AREA B – Assistente Amministrativo, assistente tecnico, cuoco, guardarobiere e infermier 4 mesi
AREA D – DSGA (subordinato alla frequenza di un corso di formazione) 4 mesi

 

 

Per calcolare i 2 o i 4 mesi, si legge sul sito Flc Cgil, si computano tutti i giorni di effettivo servizio comprese le festività, mentre non si computano le assenze derivanti da esigenze personali (ferie, permessi, malattie, ecc..). In tali evenienze il dipendente ha, però, il diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi. Il periodo di prova si considera superato se, trascorso il periodo previsto, non si ricevono comunicazioni contrarie dal dirigente scolastico. In quest’ultimo caso si ha diritto alla proroga del periodo di prova.

La domanda di ricostruzione di carriera deve essere presentata dopo il superamento del periodo di prova.

Per quanto riguarda, invece, la domanda di mobilità per l’anno scolastico 2018/2019, il personale ATA neo immesso potrà fare sia la domanda di trasferimento, sia il passaggio di profilo. Gli assistenti tecnici possono fare domanda di trasferimento con passaggio di area, purché in possesso del titolo previsto.

Infine, per quanto riguarda le assunzioni degli Assistenti Tecnici e l’applicazione della quota di riserva, con riferimento ai posti disponibili nelle diverse aree professionali, rammentiamo che queste vanno effettuate sulla base della graduatoria provinciale che è per l’intero profilo.

 

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DECRETO MIUR ASSUNZIONI(CLICCA QUI)

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Con alunni disabili non più di 20 in aula

da La Tecnica della Scuola

Con alunni disabili non più di 20 in aula

 

Il Ministero dell’Istruzione che nei giorni scorsi ha precisato che “per mero errore materiale”, aveva indicato il  limite a 22 alunni in una classe in cui sono presenti alunni con disabilità, ma invece  “di norma” non può superare quello di 20.

La precisazione, pubblica Superabile.it,  arriva con una nota diramata ieri in cui si fa esplicito riferimento al testo pubblicato dallo stesso Miur il 4 agosto scorso: “Si richiama – vi si legge – la nota prot.n. 1553 del 4 agosto u.s., avente pari oggetto, e si precisa che, per mero errore materiale, nell’ultimo capoverso è stata riportata l’errata indicazione, di norma, di 22 alunni per classe, in caso di presenza di alunni disabili, anziché, di norma, di 20 alunni per classe, così come previsto dall’articolo 5, comma 2 del D.P.R.n.81/2009”.

Il testo di legge (articolo 5 comma 2 del Dpr 81/2009) afferma testualmente: “Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. L’istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

E’ anche vero che per via giurisprudenziale, con numerose sentenze, i giudici sono tornati spesso a ricordare tale limite a 20 alunni, che – riportiamo il dettato della sentenza della Corte Costituzionale n° 80/2010 – “costituisce un presidio dell’adeguatezza dell’offerta formativa in particolare nei confronti degli allievi con disabilità, costituendo forma di garanzia del loro diritto costituzionale all’istruzione”.

Formazione iniziale, firmato il decreto sui CFU da acquisire

da Tuttoscuola

Formazione iniziale, firmato il decreto sui CFU da acquisire 

La Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, ha siglato il decreto con le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari o accademici (Cfu/Cfa) necessari ai laureati non abilitati all’insegnamento per poter partecipare al prossimo concorso per l’ingresso nella scuola secondaria che sarà bandito nel 2018 in base alle nuove regole previste da uno dei decreti attuativi della Buona Scuola.

D’ora in poi è infatti previsto che i candidati debbano avere nel curriculum di studi 24 crediti formativi universitari o accademici (acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle materie didattiche.

Il decreto firmato oggi, informa un comunicato del Miur, fornisce elementi utili per verificare come e dove integrare, se necessario, i propri crediti formativi universitari. I costi da affrontare vengono fortemente calmierati  in accordo con Università e istituzioni AFAM: chi sta per conseguire la laurea potrà effettuare gli eventuali esami aggiuntivi gratuitamente. Una misura che guarda a coloro che vogliono avvicinarsi all’insegnamento. Mentre chi è già laureato e deve integrare gli esami potrà farlo pagando al massimo 500 euro, che saranno ridotti in proporzione al reddito e al numero di crediti da conseguire.

I crediti potranno essere acquisiti esclusivamente presso enti interni al sistema universitario o dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Si potranno acquisire per modalità telematica un massimo di 12 crediti. Potranno essere riconosciuti anche i crediti conseguiti nell’ambito di Master, Dottorati di ricerca, Scuole di specializzazione. Il decreto indica i settori scientifico-disciplinari all’interno dei quali possono essere acquisiti i crediti, quali obiettivi formativi debbano conseguire studentesse e studenti universitari ed accademici affinché i relativi esami siano considerati validi per il conseguimento dei crediti stessi. In fase di prima attuazione delle novità introdotte, per favorire le studentesse e gli studenti in questo periodo transitorio, il numero degli esami ‘riconoscibili’ per i 24 cfu presso i diversi settori scientifico-disciplinari è stato molto ampliato.

Con uno dei decreti attuativi della Buona Scuola abbiamo rivisto le modalità di accesso all’insegnamento nella scuola secondaria, con un nuovo modello di reclutamento e formazione iniziale che punta ad evitare che si formino nuove sacche di precariato, ad offrire orizzonti temporali certi e un percorso chiaro fra concorso e immissione in ruolo alle giovani e ai giovani che vogliono insegnare, a garantire l’elevata qualificazione del percorso di formazione delle future e dei futuri docenti – spiega la Ministra Valeria Fedeli -. Si tratta di un cambiamento molto importante che stiamo accompagnando con una apposita fase transitoria. Questo decreto è un primo importante passo per avviare il nuovo percorso”.

La fase transitoria guarda anche a chi già insegna da tempo: il requisito del possesso dei 24 Cfu/Cfa non è previsto per la partecipazione ai concorsi dei docenti già abilitati e di quelli che, pur non essendolo, hanno comunque maturato almeno tre anni di servizio come supplenti: personale che è già formato allo svolgimento della professione docente o è già in possesso di esperienza al riguardo.