“Bel”, un bastone per ciechi con un sensore che segnala gli ostacoli

Redattore Sociale del 05-09-2017

“Bel”, un bastone per ciechi con un sensore che segnala gli ostacoli

La sezione di Modena dell’Unione italiana ciechi apripista nell’uso della tecnologia per le persone cieche. Inserito nel bastone bianco, il sensore manda un impulso vibrante per rilevare gli ostacoli. L’iniziativa è finanziata a livello nazionale dai Lions. Il 9 settembre la presentazione a Modena.

MODENA. Un bastone elettronico per ciechi dotato di un sensore che rileva gli ostacoli. Si chiama “Bel” e permette a chi lo utilizza di individuare gli ostacoli a distanza di un metro (o più): quando rileva un ostacolo il sensore a ultrasuoni trasmette un segnale vibrante alle dita, man mano che l’ostacolo si avvicina la vibrazione aumenta di intensità. “Funziona un po’ come i sensori utilizzati nelle macchine che aiutano a parcheggiare – spiega Ivan Galiotto, presidente della sezione modenese dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti – e può essere inserito nel bastone bianco utilizzato dalle persone cieche, che rimane l’ausilio principale”. La novità tecnologica è una sorta di “optional” che si può inserire nel bastone, una possibilità offerta dai Lions che hanno finanziato l’iniziativa a livello nazionale. “Gli utenti possono farne richiesta tramite i Lions e ricevere la tecnologia e il corso per imparare a usarla senza nessun costo”.

Il bastone elettronico “Bel” sarà presentato a Modena presso la sezione territoriale dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti (via don Lorenzo Milani 54) il 9 settembre alle 15. La dimostrazione dell’ausilio sarà curata dal Distretto Lions 108 Tb. “Modena fa un po’ da apripista sull’utilizzo di questa tecnologia, una delle nostre utenti è stata selezionata a maggio per provarla e dovrebbe iniziare a breve il corso – continua Galiotto – Non è scontato che tutte le persone cieche la utilizzino, così come non tutte prendono un cane guida. Probabilmente non è adatto alle persone di una certa età perché serve una buona manualità. Per questo è importante fare il corso per imparare a usarla”. Il 9 settembre sarà possibile provare il bastone elettronico. (lp)

Specializzazioni mediche, domani la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Regolamento

Specializzazioni mediche, domani la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Regolamento per l’accesso alle Scuole

(Roma, 05 settembre 2017) Sarà pubblicato domani, in Gazzetta Ufficiale, il nuovo Regolamento per l’accesso alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria. Il Regolamento è stato rivisto quest’anno per rispondere alle molte sollecitazioni arrivate, tra gli altri, dalle associazioni delle specializzande e degli specializzandi, dalla Conferenza dei Rettori, dall’Osservatorio per le Scuole di Specializzazione, dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari.

Le nuove regole puntano a rendere la selezione più qualificata, snella, semplificata. Con un’attenzione specifica alla questione logistica: le sedi d’esame, come anticipato negli scorsi mesi dal Ministero, saranno accorpate per area geografica e rese meno frammentate, anche per garantire un maggiore controllo durante lo svolgimento delle prove stesse. Il Regolamento ha ricevuto il parere positivo da parte del Consiglio di Stato il 27 luglio scorso, parere poi trasmesso al Miur il 3 agosto, e il riscontro della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 9 agosto 2017. Il Regolamento è stato poi inviato al Ministero della Giustizia per il visto del Guardasigilli e per il successivo inoltro alla Corte dei Conti per la necessaria registrazione, avvenuta il 29 agosto.

La pubblicazione domani in Gazzetta del Regolamento con le nuove modalità di concorso è un atto necessario per poter procedere con il bando di quest’anno. Bando che sarà emanato comunque in tempo utile per garantire, questo è l’obiettivo del Ministero, che il concorso si svolga nel 2017 e che sempre nel 2017 avvenga la presa di servizio.

In contemporanea alla pubblicazione del Regolamento, infatti, si sta ultimando l’iter di accreditamento delle Scuole di specializzazione secondo i nuovi criteri previsti dal decreto congiunto dei Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e della Salute entrato in vigore a giugno. Il nuovo accreditamento consentirà di innalzare in modo significativo la qualità del sistema formativo delle Scuole.

Lo scorso 31 luglio l’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica (organo istituito presso il Miur, con la partecipazione di rappresentanti della Salute e del mondo della medicina universitaria con il compito, fra l’altro, di determinare e verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che la compongono) ha reso il proprio parere sulle richieste di accreditamento presentate da 1.433 Scuole. In questi giorni, l’Osservatorio sta portando avanti ulteriori approfondimenti sul lavoro svolto che si concluderanno, secondo le previsioni dell’organismo stesso, già questa settimana. Successivamente il compito di emanare i necessari decreti di accreditamento delle Scuole spetterà per legge al Ministero della Salute. A quel punto, com’è prassi, le Regioni e le Istituzioni private avranno conoscenza del riparto dei contratti nazionali, divisi per sede universitaria e per tipologia di scuola, e potranno comunicare a loro volta il numero di contratti aggiuntivi sui propri fondi che saranno poi assegnati definitivamente alle Scuole con il bando di concorso.

Nei prossimi giorni il Miur terrà informati le e gli aspiranti specializzandi sui passaggi in atto. Qualsiasi altra comunicazione differente da quelle fornite dal Ministero, su date di uscita del bando o di svolgimento del concorso, non è da ritenersi ufficiale.

E’ ora di dire basta con il numero chiuso

Università – Test di accesso =

Claudia Pratelli (resp.le scuola e università Sinistra Italiana):
Al fianco degli studenti che protestano per un sistema ingiusto di selezione.
E’ ora di dire basta con il numero chiuso

Sentiamo tutta l’ingiustizia di una selezione che impedirà a molti di loro di esercitare un diritto costituzionalmente garantito: il diritto allo studio. Una negazione ancora più odiosa perché la programmazione degli accessi ha tradito tutte le sue promesse e la realtà attuale è di medici disoccupati e ospedali sottorganico.

Lo afferma Sinistra Italiana con la responsabile nazionale scuola e università Claudia Pratelli.

Mentre la sanità  pubblica arranca per carenza di fondi e un decennio di blocco del turn over – prosegue Sinistra Italiana – mentre gli ospedali, sottorganico, si reggono su personale precario e l’abnegazione di medici che lavorano in condizioni estreme; mentre aumenta la domanda di cura nel nostro Paese, il MIUR riduce il numero dei posti per l’accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e lascia da mesi in attesa i tanti medici che vorrebbero entrare in specialità: senza un bando e senza una data. 

E’ una strategia complessiva e micidiale – conclude Pratelli –  quella di attaccare insieme i diritti fondamentali: quello allo studio e quello alla salute colpendo la sanità pubblica.

Disabili, sì a progetti «ponte» per facilitare l’inserimento alla primaria

da Il Sole 24 Ore 

Disabili, sì a progetti «ponte» per facilitare l’inserimento alla primaria

di Laura Virli

Il gruppo di lavoro regionale per l’integrazione degli alunni con disabilità dell’Ufficio scolastico per la Toscana ha recentemente rilasciato un parere riguardo il “trattenimento” alla scuola dell’infanzia dopo il sesto anno di età di un alunno con disabilità.
Ma analizziamo il caso nel dettaglio.

Il caso toscano
Il dirigente scolastico della scuola dell’infanzia aveva ricevuto una richiesta che non riguardava il semplice trattenimento dopo il sesto anno di età di un bambino disabile: il piccolo studente non aveva mai iniziato il percorso nel sistema istruzione, generando una situazione di vera e propria elusione dell’obbligo scolastico che il dirigente scolastico avrebbe dovuto segnalare alle autorità competenti. Ma la famiglia, per motivare il mancato inserimento a scuola, aveva consegnato alla scuola specifica documentazione medica.

Diritto all’istruzione del disabile
La nota del Usr toscano ha evidenziato nelle premesse la norma che tutela il diritto all’istruzione del disabile. Se è vero che l’esercizio del diritto all’educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità (art. 12, c. 4 della L. n. 104/1992), la condizione di salute non può essere un motivo per discriminare gli allievi con disabilità certificata o per introdurre di fatto una elusione dell’obbligo di istruzione. Infatti, ai minori disabili soggetti all’obbligo scolastico, sono comunque garantite l’educazione e l’istruzione scolastica (art. 12, c. 9 della L. n. 104/1992) attraverso l’istituzione di classi in ospedale (sezioni staccate della scuola statale) per i minori temporaneamente ricoverati e impediti a frequentare la scuola.

Il parere del gruppo regionale toscano
Nel caso specifico il piccolo disabile non era stato impedito a frequentare la scuola. Pertanto l’Usr Toscana ha suggerito al dirigente scolastico di negare il trattenimento alla scuola dell’infanzia e di adottare specifici progetti “ponte” per facilitare l’inserimento nella classe prima della primaria. La permanenza alla scuola dell’infanzia deve essere considerato, quindi, del tutto eccezionale. Questo per non creare un divario di età fra il bambino con disabilità e i compagni e favorire l’inclusione tra coetanei. Il trattenimento, inoltre, non deve essere improvvisato, ma sostenuto da una progettualità concordata tra famiglia, servizi scolastici e servizi sanitari nel corso dell’ultimo anno di frequenza scolastica.
In generale, secondo il gruppo regionale toscano la scuola, anche in situazioni di gravità della disabilità, in collaborazione con i soggetti previsti dalla normativa vigente, tenendo conto di tutti gli elementi tra i quali la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale (fino alla definitiva entrata in vigore del Dlgs. n. 66/2017 che prevede per il futuro un unico documento medico post certificazione ex L. 104, ovvero il profilo di funzionamento), predisponga un piano educativo individualizzato (PEI) opportunamente personalizzato per lo studente in modo che possa iniziare a frequentare la classe corrispondente all’età anagrafica, senza discriminazioni legate alla sua condizione di disabilità.

Salgono dopo 15 anni i giovani italiani fermi alla terza media

da Il Sole 24 Ore 

Salgono dopo 15 anni i giovani italiani fermi alla terza media

di Eugenio Bruno

Che avessimo ancora pochi laureati e troppi abbandoni scolastici lo sapevamo. Stesso discorso per la disoccupazione giovanile oltre la soglia di guardia e il record di ragazzi che non studiano né lavorano (Neet). Ma che dopo 15 anni la quota di under34 fermi alla terza media fosse tornata a salire, al punto da continuare a sopravanzare i loro coetanei in possesso di un titolo terziario, è un dato che coglie di sorpresa. E che deve far riflettere.

A certificare l’ennesimo ritardo italiano in materia di istruzione è stata nei giorni scorsi Eurostat. Con due dati che parlano da sé: mentre in tutta Europa gli appartenenti alla fascia d’età 25-34 anni che al massimo hanno completato la secondaria di I grado sono scesi dal 16,6 al 16,5% da noi sono tornati a salire. Tant’è dal 25,6% di fine 2015 siamo passati al 26,1% del 2016. Una performance che ci lascia ancora al quintultimo posto della graduatoria davanti a Portogallo, Malta, Spagna e Turchia. Ma che fa notizia soprattutto perché segna un’inversione di tendenza lunga più di 15 anni.

Per trovare l’ultimo episodio di peggioramento in questa particolare classifica bisogna infatti risalire al biennio 2001-2002 quando eravamo saliti dal 40,7 al 42,7 per cento. Da lì in avanti il trend dei nostri connazionali 25-34enni fermi alla licenza media era sempre diminuito. In maniera più o meno sensibile a seconda delle annate. E il film non cambia di molto se ci si focalizza sul sottogruppo 25-29 anni. Dopo una decina d’anni di discesa anche qui l’aria è cambiata e la fetta di popolazione a bassa scolarizzazione è salita al 23,3 per cento.

Alla fine dell’anno scorso dunque il vento è girato. E, al di là delle ragioni di ordine statistico o demografico (ad esempio un aumento degli stranieri residenti che, come noto, hanno tassi di scolarizzazione spesso più bassi) che possono averlo determinato, questo fenomeno non può essere considerato come un semplice incidente di percorso. Specie se letto in abbinata agli altri tradizionali gap del capitale umano made in Italy. Si pensi ai laureati citati all’inizio. Sempre secondo Eurostat penultimi eravamo, dopo la Romania, e penultimi siamo rimasti. Con un poco lusinghiero 25,6% di 25-34enni in possesso del titolo terziario che diventa addirittura più basso (19,5%) se limitato alla sola popolazione maschile. È solo grazie alle ragazze e al loro 31,7% di laureate che, impossibilitati a quanto pare a risalire la china, abbiamo almeno allontanato lo spettro dell’ultima piazza in Europa.

Un duplice fattore di debolezza strutturale che – unito alla disoccupazione giovanile risalita di recente al 35,5%, ai circa due milioni di Neet e al 13,8% di abbandoni scolastici – dovrebbe essere tenuto in debito conto dalla politica nel suo insieme. Soprattutto mentre si ragiona, da un lato, dello strumento più opportuno per incentivare le imprese ad assumere forza lavoro giovane (di cui raccontiamo qui accanto gli ultimi sviluppi) e, dall’altro, di come implementare il piano Industria 4.0 soprattutto sul versante della formazione (su cui si veda altro articolo a pagina 14). Senza dimenticare la proposta della ministra Valeria Fedeli di innalzare l’obbligo scolastico a 18 anni. Altrimenti difficilmente potrà venire giù la parete di cristallo che in Italia separa il mondo del lavoro da quello dell’istruzione. Con i risultati che le statistiche nazionali e internazionali continuano a certificare.

Divieto di supplenza agli over 36 mesi, tra legge e circolare il caos è servito

da ItaliaOggi

Divieto di supplenza agli over 36 mesi, tra legge e circolare il caos è servito

A rischio incostituzionalità anche la decorrenza dal 2016

Marco Nobilio

Il ministero dell’istruzione ha deciso di non fornire alcuna indicazione ai dirigenti scolastici su come dare attuazione al comma 131, dell’art. 1, della legge 107/2015. Che vieta di assumere supplenti che abbiano prestato servizio per più di 36 mesi su posti vacanti e disponibili. È quanto si evince dal testo della nota 37381 emanata il 29 agosto scorso. Il comma 131, peraltro, secondo alcuni sindacati, potrebbe essere incostituzionale. Perché anziché dare attuazione alla normativa europea che vieta l’abuso dei contratti a termine, in ciò tutelando il legittimo interesse dei precari alla stabilizzazione, andrebbe nella direzione opposta. Il divieto di assumere i supplenti triennalisti, infatti, preclude a questi ultimi la possibilità di continuare a lavorare su posti vacanti e disponibili anche se utilmente collocati in graduatoria, a favore di chi ha meno punti di loro. E ciò va in rotta di collisione con il principio del merito contenuto nell’articolo 97 della Costituzione (che impone di assumere i docenti più titolati) oltre che con l’articolo 117 che dispone l’inserimento a pettine delle norme europee nella Costituzione.

La Corte di giustizia europea, infatti, con la sentenza C 22/13, del 26 novembre 2014, ha spiegato che la ratio dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 è quella di impedire che i lavoratori a tempo determinato vengano ingiustamente preclusi nella loro legittima aspirazione ad essere assunti a tempo indeterminato in presenza di posti vacanti. La ratio dell’accordo, sempre secondo la Corte, sarebbe quella di evitare la precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti evitando l’indebolimento di questi ultimi dovuto al fatto che vengano assunti con contratti a tempo determinato per un lungo periodo. All’accordo quadro è stata data attuazione con la direttiva 1999/70/Ce del consiglio emanata il 28 giugno 1999. E l’Italia ha messo in atto le disposizioni europee con il decreto legislativo 368/2001 che, però, si riferisce al lavoro privato, e con il decreto legislativo 165/2001, che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici.

Quest’ultimo, però, non prevede il limite dei 36 mesi previsto in via ordinaria dal decreto 368. E ciò ha ingenerato un contenzioso seriale che ha compreso anche una pronuncia della Corte costituzionale e che ha visto l’amministrazione soccombere sistematicamente in giudizio. L’esito del contenzioso può essere riassunto nel seguente principio: la reiterazione dei contratti di supplenza, anche oltre i 36 mesi, non può comportare l’insorgenza del diritto all’assunzione a tempo indeterminato ma, in ogni caso, il docente a tempo determinato ha diritto a vedersi riconoscere gli scatti di anzianità.

Il legislatore italiano, però, non ha inteso recepire tale orientamento, per il tramite del riconoscimento del diritto agli scatti di anzianità. E ha ritenuto di risolvere la questione disponendo un piano straordinario di assunzioni, tale da sanare le azioni in corso (per cessata materia del contendere dovuta al riconoscimento degli scatti di anzianità, d’ufficio, all’atto del superamento dell’anno di prova da parte dei neoimmessi in ruolo) e prevenire l’insorgenza di ulteriore contenzioso.

In più, per scongiurare la possibilità che in futuro si creino i presupposti per eventuali azioni, la legge 107/2015, al comma 131 dell’articolo 1, ha precluso ai docenti precari di cumulare supplenze su posti vacanti e disponibili per oltre 36 mesi. Salvo spostare in avanti il problema, disponendo in via interpretativa che il calcolo dei 36 mesi debba avvenire a far data dal 1° settembre 2016 (si veda il comma 375 della legge 232/2016).

Ma non è finita. Perché il comma 375, che è una norma di interpretazione autentica, anziché interpretare il comma 131 sembrerebbe avere introdotto un nuovo criterio di calcolo dei 36 mesi che non è previsto dalla norma interpretata. E ciò potrebbe risultare sufficiente per farlo dichiarare incostituzionale dalla Consulta.

Il giudice delle leggi, infatti, è costante nel ritenere che l’interpretazione autentica, per essere conforme al dettato costituzionale, debba indicare una tra le tante interpretazioni possibile della norma senza introdurre elementi di novità. Nel caso specifico, la novità sembrerebbe essere costituita proprio dall’introduzione del termine iniziale del 1° settembre 2016 per il calcolo dei 36 mesi. Nel comma 131 (che è la norma interpretata), infatti, il 1° settembre 2016 è la data a partire dalla quale scatta il divieto di assunzione e non il termine a partire dal quale i relativi servizi debbano essere considerati utili ai fini del calcolo. In altre parole, la legge 107/2015 si limita a dire che, dal 1 settembre 2016, chi ha 36 mesi di servizio non può più essere assunto, mentre la legge di bilancio del 2017 (nella quale è contenuta la norma di interpretazione autentica) dice una altra cosa. E cioè che il termine per il calcolo dei 36 mesi debba partire dal 1° settembre 2016. Pertanto, fermi i dubbi di incostituzionalità avanzati da alcuni sindacati sul divieto di assunzione dei precari triennalisti, anche la norma di interpretazione autentica di tale divieto potrebbe scontrarsi con il maglio della Corte costituzionale. Fermo restando poi che la circolare si limita a fare un richiamo alla legge di bilancio, senza nulla spiegare in termini vincolanti ai dirigenti chiamati a fare le supplenze.

Mobilità, scontro Miur-sindacati

da ItaliaOggi

Mobilità, scontro Miur-sindacati

Salta l’intesa sull’interpretazione autentica del contratto, mentre le operazioni sono già chiuse

Carlo Forte

È scontro aperto tra i sindacati della scuola, Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda-Unams e il ministero dell’istruzione. Il motivo del contendere è l’interpretazione da dare ad alcune clausole su preferenze e precedenze contenute nell’ipotesi di contratto siglata il 21 giugno 2017, attualmente al vaglio degli organi di controllo.

Il tutto mentre gli uffici stanno concludendo le operazioni di mobilità e a pochi giorni dall’inizio delle lezioni. Il 31 agosto scorso, infatti, le parti si sono riunite presso il dicastero di viale Trastevere per sciogliere i nodi interpretativi ancora aperti. Ma l’amministrazione non ha accolto le tesi dei sindacati e la riunione si è conclusa con un nulla di fatto.

Tre i nodi ancora da sciogliere. Il primo riguarda la preclusione del diritto all’assegnazione con precedenza per coloro che assistono il genitore portatore di handicap grave, qualora l’assistente non risulti convivente con il genitore. Tale requisito, introdotto quest’anno per la prima volta nel contratto sulla mobilità annuale, limita fortemente l’accesso ai benefici previsto dalla legge 104/1992 e, secondo i sindacati, avrebbe dovuto essere rimosso in via interpretativa. Ma l’amministrazione ha opposto il proprio niet e la questione è rimasta aperta.

Il secondo riguarda invece la mancata possibilità di esprimere il codice del comune tra le preferenze. Ciò ha determinato la compressione del diritto all’assegnazione provvisoria in modo particolare per i docenti il cui comune di ricongiungimento comprende molte più scuole di quante se ne possano esprimere analiticamente nella domanda. In ciò comprimendo anche il diritto a partecipare, in subordine, ai movimenti per i comuni vicini. Ma anche su questo l’amministrazione ha opposto il proprio diniego.

Infine, il punto nevralgico più importante: la preclusione del diritto di partecipare all’assegnazione provvisoria, anche nei comuni della stessa provincia, per i titolari delle precedenze previste dal contratto sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie che non siano previste anche dal contratto sui trasferimenti e i passaggi. Tale preclusione, secondo i sindacati, non deriverebbe dalla volontà delle parti, ma da un refuso contenuto nel contratto sulla mobilità annuale. Che anziché fare riferimento alle precedenze del contratto sulla mobilità annuale, avrebbe citato erroneamente il contratto sui trasferimenti. Contratto, quest’ultimo, che non consente l’accesso alla precedenza prevista per chi assiste affini e familiari diversi dal coniuge (o dalla parte dell’unione civile), dal figlio o dal genitore. E non prevede nemmeno la precedenza per i genitori di figli fino a 3 anni di età. Ma anche in questo caso l’amministrazione non ha condiviso l’interpretazione adottata dai sindacati.

La diatriba, dunque, si sposta dalle stanze di viale Trastevere alle aule di tribunale. E c’è già chi, come la Gilda–Unams, ha fatto sapere che, a queste condizioni, non firmerà il contratto definitivo. Firma alla quale si arriverà (ad operazioni di mobilità già concluse) quando la Ragioneria generale dello stato e il ministero dell’economia daranno il via libera alla stipula del contratto. Resta il fatto, però, che se l’amministrazione centrale non ritornerà sui propri passi (ipotesi invero assai improbabile) le deroghe introdotte all’applicazione dei benefici previsti dalla legge 104/92 rischiano di esporre l’amministrazione ad innumerevoli soccombenze in giudizio.

La legge 104/92, infatti, è posta a tutela del diritto alla salute dei portatori di handicap. Diritto fondamentale costituzionalmente tutelato. Pertanto, la limitazione dei benefici diretti ad agevolare l’assistenza del portatore di handicap da parte del familiare obbligato a farlo (obbligato anche dalla legge penale) potrebbe indurre i giudici a disapplicare la clausola contrattuale che prevede tale limitazione. E in quel caso l’amministrazione verrebbe condannata a rifare l’operazione oggetto del giudizio oltre che al pagamento delle spese legali. In sede di esecuzione di questo genere di sentenze, peraltro, è prassi che l’amministrazione non rifaccia tutte le operazioni, ma si limiti a disporre il movimento del solo ricorrente.

Ciò genera a sua volta la disponibilità della sede del ricorrente e la nomina di un supplente con ulteriore aggravio di costi per l’erario, costretto a pagare un docente (il ricorrente) in assenza di prestazione in senso stretto (il ricorrente vittorioso viene posto a disposizione) e sul posto lasciato libero viene assunto un supplente.

Il rischio di soccombenza, peraltro, è piuttosto alto. In primo luogo perché la giurisprudenza è costante nel ritenere che i diritti fondamentali siano insuscettibili di deroghe e limitazioni. E in secondo luogo perché il criterio principale su cui si basa l’interpretazione dei contratti è proprio l’intenzione delle parti. E in questo caso, tutti i sindacati hanno già manifestato coralmente la propria intenzione contraria rispetto a quella dell’amministrazione.

La nuova circolare vaccini

La nuova circolare vaccini
ed il paradosso della esclusione dall’accesso ai servizi

di Cinzia Olivieri

La circolare congiunta del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero della Salute pubblicata il 1 settembre, premesso che ai sensi dell’art. 3 comma 3 del testo coordinato del DL 73/2017 la presentazione della documentazione richiesta è requisito di accesso per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, anche private non paritarie, ha previsto espressamente che, ove il genitore/tutore/affidatario non vi provveda entro l’11 settembre 2017 o, nel caso di dichiarazione sostitutiva, entro il 10 marzo 2018 il minore sarà escluso appunto dall’accesso ai servizi (a cui in questo caso peraltro ha già avuto accesso fino a quel momento).

Ove quindi nei termini indicati non pervenga idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, l’avvenuta immunizzazione per malattia naturale con conseguente esonero, l’omissione ovvero il differimento nonché la richiesta di vaccinazione all’Asl territorialmente competente, il diniego all’accesso sarà comunicato formalmente con provvedimento motivato. Tuttavia “il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall’accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi educativi per l’infanzia ed alle scuole dell’infanzia” per essere poi “nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta”.

Dunque in tal caso non si ha “decadenza” dalla iscrizione.

Tale previsione è motivo di qualche perplessità.

Il primo rilievo di palmare evidenza ma di opportuna precisazione è che requisito di accesso è la presentazione della documentazione non l’accertato inadempimento all’obbligo vaccinale.

Del resto, come prevede la stessa circolare al punto 2, la scuola non è chiamata ad “effettuare alcuna preventiva valutazione di merito” limitandosi eventualmente a trasmettere all’azienda sanitaria la documentazione ricevuta.

Tuttavia in teoria non può escludersi la regolarità vaccinale pure in mancanza del deposito di documentazione che la comprovi.

Si può ipotizzare il caso limite del genitore/tutore/affidatario che per disattenzione o difficoltà personali non effettui la consegna tempestivamente. L’alunno sarebbe doppiamente penalizzato per inosservanza non dell’obbligo vaccinale ma documentale e per l’effetto escluso dal servizio sebbene regolarmente vaccinato.

La stessa circolare dispone (punto 2.) poi che, in caso il genitore/tutore/affidatario presenti entro l’11 settembre dichiarazione sostitutiva, il minore avrà accesso ai servizi (iscrizione/frequenza) salvo poi esserne escluso ormai prossimi alla fine dell’anno scolastico ove non pervenga idonea documentazione entro il 10 marzo 2018, e sempre a prescindere dall’accertata inosservanza dell’obbligo vaccinale.

Insomma con la dichiarazione sostitutiva non si ha certezza dell’adempimento dell’obbligo vaccinale eppure l’alunno non sarà escluso dai servizi fino a al 10 marzo 2018. Inoltre, non è esplicato cosa accade in caso di consegna di documentazione incoerente con la dichiarazione sostitutiva, evidenziando ad esempio un adempimento parziale.

Avranno accesso inoltre ai servizi gli alunni per i quali il genitore/tutore/affidatario avrà regolarmente presentato alla scuola “copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente” ovvero dichiarazione sostitutiva, per l’a.s. 2017/2018, entro l’11 settembre (in quest’ultimo caso ovviamente se entro il 10 marzo 2018 non sarà presentata la copia formale della prenotazione, ne sarà successivamente escluso) sebbene, nel caso di specie, l’alunno non sia evidentemente ancora in regola con l’obbligo vaccinale.

La Circolare del Ministero della Salute del 16 agosto 2017 ha precisato al punto 4. che il recupero dei non vaccinati o dei vaccinati parzialmente “necessita di una valutazione da parte del sanitario, che dovrà, in particolare, tenere in considerazione diversi elementi, quali: vaccini e numero di dosi già somministrati, età del minore, numero di dosi necessarie a completare ciascun ciclo a seconda dell’età e della presenza di eventuali condizioni cliniche, intervallo tra le dosi raccomandato in scheda tecnica e tra vaccini diversi, esistenza di prodotti combinati, possibilità di associare nella stessa seduta più vaccini”. Per l’effetto non sono determinabili i tempi di regolarizzazione.

Intanto essi avranno accesso ai servizi considerando altresì che, una volta presentata alla scuola la documentazione attestante la prenotazione, non sono previsti adempimenti successivi, essendo investita della questione l’Asl territorialmente competente.

È chiaro che tanto rileva anche in considerazione dell’osservanza degli adempimenti di cui all’art. 4 per il quale i minori che si trovano nelle condizioni di omissione o differimento dell’obbligo vaccinale “sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati” in numero non superiore a due, giacché anch’essi devono considerarsi non “ancora” vaccinati. Infatti il comma 2 del medesimo articolo prevede che i dirigenti scolastici “comunicano all’azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due minori non vaccinati”.

L’ipotesi della temporanea esclusione dall’accesso ai servizi non è per la verità contemplata dal testo coordinato del DL 73/2017.

L’articolo 3 bis comma 5 dispone soltanto che la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti comporterà la decadenza dall’iscrizione solo a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020.

Ma chi dovrà emettere e comunicare il provvedimento di esclusione (ovvero di decadenza)?

Certo non è indicato tra gli adempimenti a carico dei dirigenti scolastici, i quali, ai sensi dell’art. 3 comma 2 sono semplicemente tenuti a segnalare all’azienda sanitaria la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti entro i successivi dieci giorni.

Sarà l’Asl ad attivarsi poi per gli “adempimenti di competenza”.

Il dirigente scolastico quindi si limita ad acquisire la documentazione senza ulteriori verifiche, non essendo tenuto ad accertare un eventuale inadempimento all’obbligo vaccinale (né avendo strumenti adeguati per farlo) ed in caso di mancata presentazione della stessa nei termini ne informa nei successivi 10 giorni l’asl territorialmente competente che provvede come per legge.

Si avvia quindi una prima fase interlocutoria (art. 1 comma 4) per cui l’azienda sanitaria convoca il genitore/tutore/affidatario per un colloquio e solo laddove successivamente a contestazione non provveda alla vaccinazione nel termine indicato dalla stessa è comminata la prevista sanzione pecuniaria.

Neanche in tal caso vi è alcun riferimento all’esclusione dall’accesso nelle more (che potrebbero essere anche di lunga durata) ma è da ritenersi che il provvedimento dovrebbe essere posto a carico dell’Asl ovvero, solo previa indicazione della stessa, al dirigente scolastico.

Peraltro anche la previsione di successiva decadenza dall’iscrizione dell’art. 3 bis cagiona ulteriori dubbi in considerazione che per l’art. 3 comma 3 del testo coordinato del DL 73/2017 la presentazione della documentazione richiesta è requisito di “accesso”. La decadenza costituisce un istituto giuridico per il quale un soggetto deve compiere una determinata attività entro un termine perentorio altrimenti l’esercizio di un diritto viene precluso. L’art. 3 bis prevede l’invio degli elenchi “degli iscritti” all’Asl territorialmente competente e pertanto l’iscrizione deve intendersi perfezionata mentre a luglio non è ancora iniziata la frequenza.

Onde evitare quindi ulteriori inevitabili contenziosi e ridurre la conflittualità scuola-famiglia, considerate le evidenti incongruenze, sarebbero opportune ulteriori chiare istruzioni.

Visite fiscali anti-furbetti, anche più di una al giorno: il Consiglio di Stato dice sì

da La Tecnica della Scuola

Visite fiscali anti-furbetti, anche più di una al giorno: il Consiglio di Stato dice sì

 

Non ha avuto nulla da eccepire il Consiglio di Stato sulla parte del decreto che prevede una “stretta” sulle visite fiscali, da attuare nei confronti dei lavoratori malati.

Une delle novità, che andranno sotto la gestione del nuovo Polo unico Inps, attivo da inizio mese sia per i lavoratori privati sia pubblici, è la possibilità di adottare più controlli da parte dei medici fiscali per lo stesso episodio di malattia. Arrivando anche a svolgere più visite nella stessa giornata.

Si tratta di una modalità mai adottata sinora (in passato la prima visita faceva decadere altri controlli sino al termine dei giorni di malattia, confermati o prescritti dallo stesso medico fiscale), introdotto per scoraggiare i dipendenti “furbetti”, che si dichiarano malati a ridosso dei week end e che comunque tendono a sfuggire ai controlli.

Il Consiglio di Stato, invece, ha espresso alcune perplessità sul fronte della privacy: viaggiando le informazioni, infatti, via web, l’organismo istituzionale ha fatto richiesta di “massima attenzione”: pertanto, si legge nel parere espresso, le comunicazioni in materia dovranno avvenire “per il tramite di specifici canali telematici e con modalità, stabilite dall’Inps, idonee a garantire la riservatezza”.

Ai magistrati non è poi sfuggito il fatto che il decreto non presenta parti relativa all’annunciata “armonizzazione tra i settori pubblico e privato”, relativamente alle ore e fasce di reperibilità. Ad oggi, infatti, c’è un sensibile squilibrio a livello quantitativo orario (9 per gli statali contro 4 di chi opera per il comparto privato) ed il “pericolo” sarebbe stato quello di ridurre il range dei dipendenti pubblici. Una eventualità che ha fatto, così, rimandare tutto.

Ricostruzione di carriera, ora si può fare on-line

da La Tecnica della Scuola

Ricostruzione di carriera, ora si può fare on-line

 

Dal 4 settembre i docenti interessati potranno richiedere la ricostruzione di carriera utilizzando la nuova apposita funzione telematica.

Con nota prot. n. 1730 del 1° settembre 2017 il Miur ha infatti comunicato che il Gestore del sistema SIDI ha approntato un’apposita funzione (“Richiesta di Ricostruzione Carriera”), fruibile tramite il portale delle Istanze On Line, attraverso la quale ciascun docente potrà inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità o sede di incarico triennale entro il 31 dicembre 2017.

Inoltre, con un’altra apposita funzione del citato portale (“Dichiarazione Servizi”), il docente potrà inviare alla scuola di titolarità o sede di incarico triennale l’elenco dei servizi utili ai fini della ricostruzione, validando quelli già inseriti a sistema o inserendo quelli che eventualmente non vi risultano, quelli svolti presso istituzioni scolastiche non statali o presso altre Amministrazioni.

La scuola alla quale viene indirizzato l’elenco dei servizi provvederà, entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla verifica dei medesimi presso le altre istituzioni scolastiche o presso le Amministrazioni citate, avvalendosi anch’essa delle funzioni appositamente attivate a SIDI ed emetterà il relativo decreto di ricostruzione, se si tratta della scuola di titolarità o di incarico triennale del docente.

Abbandoni scolastici in aumento, il 23,3 per cento degli studenti non arriva al diploma

da La Tecnica della Scuola

Abbandoni scolastici in aumento, il 23,3 per cento degli studenti non arriva al diploma

 

L’abbandono scolastico rimane uno dei problemi maggiori della scuola italiana: un alunno su quattro non riesce ancora oggi ad andare oltre la licenza media.
Secondo quanto riferito da Eurostat il 4 settembre, nel 2016 la percentuale di abbandoni prima di giungere alla maturità è salita al 23%,3: si tratta di giovani tra i 25 e i 29 anni che avevano al massimo un’istruzione secondaria di primo grado (il diploma di terza media).
L’Italia si trova in fondo alla classifica insieme alla Romania (23,8%), la Spagna (33,9%), il Portogallo (26,7%) e Malta.
È significativo che l’aumento di abbandoni è stato registrato dopo oltre dieci anni di calo. Come il dato che nel vecchio Continente (Ue a 28) si è scesi al 15,9%, mentre nel 2015 gli abbandoni pre-maturità erano al 16%.

Se si guarda solo ai maschi, i numeri peggiorano: il 26,1% delle persone tra i 25 e i 29 anni che non ha neanche il diploma di scuola superiore (contro il 17,5% in Europa).
Per i maschi la distanza con le femmine diventa siderale se si guarda alla percentuale di laureati: solo il 19,1 degli italiani tra i 25 e i 29 anni (32,2% in Ue) contro il 30,8% delle femmine nella stessa fascia di età (42,5% in Ue).
In assoluto, anche come laureati in Italia siamo messi male: la nostra Penisola è la penultima in Europa per percentuale di studenti che concludono l’Università (peggio fa solo la Romania): appena il 24,9%.
Sempre in tema di laurea (anche “breve”), si allarga la forbice di genere in Italia tra coloro che la detengono tra i 25 e i 29: il 30,8% delle donne in questa fascia di età ha un diploma universitario nel cassetto a fronte del 19,1% degli uomini.
E in questi anni il divario tra i generi è aumentato con una crescita di oltre 12 punti per le donne dal 2005 (poco più di 10 nella media Ue, da 32,3% a 42,5%) e di soli 7,2 punti per gli uomini (7,5 punti nella media europea).

Collocamento fuori ruolo, il docente mantiene la titolarità della sede fino a 5 anni

da La Tecnica della Scuola

Collocamento fuori ruolo, il docente mantiene la titolarità della sede fino a 5 anni

 

Lo scorso giugno il Miur ha pubblicato una circolare in cui si davano indicazioni alle operazioni di Comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente.

All’interno di tale circolare, fra i vari Enti e Associazioni a cui prestare servizio, c’è l’assegnazione dei docenti presso enti di prevenzione del disagio psicosociale, contenuta nella legge 448/98.

Per coloro i quali si dovesse presentare l’assegnazione presso uno di questi enti, è bene sapere che tale assegnazione comporta il collocamento in posizione di fuori ruolo.
Tuttavia il servizio risulta comunque valido come servizio d’istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico.

Bisogna sottolineare che tale Comando in posizione di fuori ruolo riserva al docente la stessa medesima sede fino a 5 anni, mantenendo pertanto la titolarità in quella scuola.

Invece, i collocamenti fuori ruolo, si legge sulla circolare Miur, che abbiano durata superiore ad un quinquennio comportano quindi la perdita della sede di titolarità. A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di comando si sommano se tra gli stessi non vi sia soluzione di continuità.

Inoltre, i docenti che perdono la titolarità, all’atto del rientro in ruolo o della cessazione del comando hanno priorità di rientro come titolari, secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità.

L’orario di servizio sarà comunque di 36 ore ogni settimana e non è previsto in nessun caso il servizio ad orario parziale.

Gli Enti, le Associazioni e le Università presso cui il personale presta servizio avranno cura di comunicare le assenze esclusivamente al Dirigente scolastico dell’ultima sede di titolarità del docente o, per i dirigenti scolastici, ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali.

Eurostat: in Italia il 23% dei giovani si ferma alla terza media

da Tuttoscuola

Eurostat: in Italia il 23% dei giovani si ferma alla terza media 

L’Italia è penultima in Europa per percentuale di laureati (meglio solo della Romania) con il 24,9% mentre registra una percentuale molto più elevata della media Ue di coloro che hanno una bassissima scolarizzazione. Nel 2016 – secondo i dati appena pubblicati da Eurostat – i giovani tra i 25 e i 29 anni che avevano al massimo un’istruzione secondaria di primo grado (il diploma di terza media) erano in Italia il 23,3%, per la prima volta in aumento dopo oltre dieci anni di calo (15,9% in Ue a 28, in calo dal 16% del 2015).

L’Italia si trova in fondo alla classifica insieme alla Romania (23,8%), la Spagna (33,9%), il Portogallo (26,7%) e Malta. Preoccupa soprattutto il dato dei maschi con il 26,1% delle persone tra i 25 e i 29 anni che non ha neanche il diploma di scuola superiore (il 17,5% in Europa). Per i maschi la distanza con le femmine diventa siderale se si guarda alla percentuale di laureati: solo il 19,1 degli italiani tra i 25 e i 29 anni (32,2% in Ue) contro il 30,8% delle femmine nella stessa fascia di eta’ (42,5% in Ue).