«Mille dream coach di Impresa per il decollo dell’alternanza»

da Il Sole 24 Ore

«Mille dream coach di Impresa per il decollo dell’alternanza»

di Claudio Tucc

Si chiamano «dream coach»; vale a dire imprenditori, manager, liberi professionisti, startupper, che decidono di entrare in classe per “aiutare” professori e studenti a mettere in campo veri progetti di alternanza scuola-lavoro. Ne servirebbero mille per far decollare, da Milano a Palermo, la formazione “on the job”, sottolinea JA Italia (Junior Achievement, la più vasta organizzazione non profit al mondo dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola); che ha deciso di lanciare una vera e propria campagna di recruitment: il progetto «Impresa in azione» prevede infatti che ogni «dream coach» affianchi volontariamente un gruppo di studenti, donando tra le 10 e le 20 ore distribuite su 4/6 mesi, e mettendo a disposizione esperienza professionale e conoscenze tecniche.

L’iniziativa
Del resto, l’obiettivo dell’alternanza, ha detto Miriam Cresta, Ceo di JA Italia, «è proprio quello di aiutare i giovani a sviluppare le competenze trasversali e a indirizzarli in modo più consapevole verso il mondo del lavoro». La sfida, tuttavia, è ancora da vincere: a due anni dall’introduzione della formazione “on the job” obbligatoria negli ultimi tre anni delle superiori, evidenziano gli ultimi dati Miur, a fronte di oltre 900mila potenziali studenti interessati, i percorsi in azienda si sono fermati a quota 131mila. E diverse realtà scolastiche stanno riducendo l’esperienza di alternanza a “uno spazio” dopo le lezioni; o a “un racconto teorico”.

Di qui l’iniziativa di Ja Italia per invertire rotta: «Sono stato dream coach in una scuola lo scorso anno – racconta Alessio Radice, direttore risorse umane di Abb Italia -. È stata un’esperienza gratificante che mi ha consentito di capire meglio i valori e i punti di vista dei millenials». Con «Impresa in azione» si incoraggiano gli studenti a costituire e sviluppare un’idea imprenditoriale: le classi partecipanti realizzano delle mini-aziende a scopo formativo e ne curano la gestione, dal concept di un’idea al suo lancio sul mercato (si spazia dalla raccolta del capitale per avviare l’attività, alla fase di prototipazione, fino alla effettiva produzione e vendita).

Le altre best practice
Il punto è far decollare la buona alternanza: e qui in rampa di lancio ci sono altre due iniziative. La prima è targata Anpal, l’Agenzia nazionale per le politiche attive, guidata da Maurizio Del Conte: arriveranno appositi tutor per aiutare il dialogo tra scuole-imprese: si partirà con circa 250 tutor per 1.250 istituti (l’obiettivo, a regime, è salire a mille intercettando, così, 5mila scuole). La seconda è di Assolombarda, ed è rivolta in particolare alle Pmi: «Con la Camera di commercio di Milano ha annunciato Chiara Manfredda, che guida l’Area Formazione e Capitale umano di Assolombarda –
stiamo definendo una proposta che prevede un voucher per l’erogazione di un pacchetto di servizi, dalla progettazione alla realizzazione del percorso formativo. Si tratta di servizi “mirati” e concepiti per ridurre gli oneri burocratici, supportando i datori nella costruzione del know-how necessario per consolidare i rapporti con il sistema educativo».

Pronto il bando per i docenti abilitati: 76mila in corsa

da Il Sole 24 Ore

Pronto il bando per i docenti abilitati: 76mila in corsa

Claudio Tucci

Nella scuola tornano i concorsi. La ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, è pronta a far partire, con un paio di mesi d’anticipo, la prima delle tre selezioni per docenti di medie e superiori previste per il 2018 dalla legge 107, dando così il via al nuovo, e innovativo, sistema di formazione iniziale e reclutamento disegnato dalla riforma del 2015. Che ha un duplice obiettivo ridurre il precariato “storico” e far salire (finalmente) i giovani in cattedra (l’età media degli insegnanti italiani è tornata a crescere nel 2016/2017, attestandosi a 51,2 anni).

Il nuovo bando
Il concorso in arrivo (il bando è atteso prima di Natale) è riservato ai professori in possesso di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria. Questa selezione, ha spiegato al Sole24Ore la ministra Fedeli, consentirà a tutti gli abilitati o iscritti nelle Gae e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto che lo vorranno di inserirsi in una nuova graduatoria regionale di merito, da cui poi attingere a settembre per le immissioni in ruolo vere e proprie (sui posti liberi e disponibili). La procedura è molto “semplificata”: si svolgerà infatti una sola prova orale, volta ad accertare le competenze didattico-metodologiche (in pratica, i candidati dovranno tenere una “lezione simulata”). A essere interessati al concorso sono i 76mila “abilitati” oggi presenti in tutt’Italia: 13mila inseriti nelle Gae, 63mila circa nelle seconde fasce. Non sono ammessi i docenti già di ruolo. Gli interessati saranno poi inseriti nelle graduatorie regionali, in base al punteggio conseguito all’orale (massimo 40 punti) e ai titoli di servizio e professionali (massimo 60 punti). Le graduatorie saranno utilizzate per le assunzioni, già a partire da settembre 2018, fermo restando che il 50% dei posti continuerà a essere riservato alle Gae (per le classi di concorso dove ancora ci sono precari inseriti), sino al loro esaurimento, e che la legge assicura comunque lo scorrimento delle graduatorie del concorso del 2016, per i vincitori e gli idonei. Per il servizio saranno valorizzati gli anni svolti, sino a 5 punti per ciascun anno. Verranno dati punti aggiuntivi anche ai titoli professionali, per esempio dottorati di ricerca, master, seconda abilitazione, corsi di formazione.

La selezione per i precari con tre anni di servizio alle spalle
Da quanto si apprende, è a buon punto anche la seconda selezione riservata ai precari, non abilitati, ma con alle spalle almeno tre anni in classe. Si tratta di insegnanti iscritti nella terza fascia delle graduatorie di istituto (ci sono al momento 300mila persone). Quelle con tre anni di servizio sono però circa 65mila, che sono quindi i potenziali interessati a questo concorso. Che, a differenza del precedente, è composto da uno scritto e l’orale. I vincitori saranno poi avviati al nuovo percorso Fit (formazione iniziale e tirocinio) che, per loro, durerà due anni, anziché tre.

Il bando per i neo-laureati
I neo-laureati dovranno attendere il 2018: potranno partecipare alla procedura, con le nuove regole, se avranno conseguito anche 24 crediti in pedagogia e didattica. Per loro, il concorso consisterà in due scritti più l’orale. Una volta superato, si accederà al Fit triennale, venendo già pagati a partire dal primo anno. Dal secondo anno di Fit si potranno fare tirocini nelle scuole e supplenze per brevi periodi, percependo il relativo stipendio in aggiunta alla “borsa” . Al terzo anno avranno la responsabilità piena di una classe, da settembre a fine lezioni, e avranno lo stipendio pieno. Qui saranno anche “giudicati” sul campo. Superata la valutazione, diverranno docenti di ruolo. «La programmazione, per tempo, di questa nuova tornata concorsuale – ha concluso Fedeli – permetterà di normalizzare le attività. Così facendo, garantiremo continuità didattica e inizio regolare dell’anno scolastico a tutto vantaggio degli studenti».

Detrazioni per familiari a carico: cosa sono? Come si calcolano?

da La Tecnica della Scuola

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Ridurre il precariato e svecchiare la classe docenti: a scuola tornano i concorsi

da La Tecnica della Scuola

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#scuoledigitali? Sono ancora un miraggio

da La Tecnica della Scuola

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Circolare Ministeriale 3 novembre 2017, n. 9

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi della Valle d’Aosta
AOSTA
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua Tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia Autonoma di TRENTO
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI

Circolare Ministeriale 3 novembre 2017, n. 9

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello – primo periodo didattico. Istruzioni a carattere transitorio, a.s. 2017/2018.

Decreto Ministeriale 3 novembre 2017, n. 195

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Ministeriale 3 novembre 2017, n. 195

Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalita’ di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro. (17G00214)

(GU Serie Generale n.297 del 21-12-2017)

Vigente al: 5-1-2018

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive
modificazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate», e successive modificazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante «Disposizioni per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore»;
Visto l’articolo 4 della legge del 28 marzo 2003, n. 53, recante
«Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e formazione professionale»;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di
raccordo tra la scuola e le universita’»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»,
e successive modificazioni;
Visto l’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
1999, n. 233, e successive modificazioni, recante «Riforma degli
organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell’articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante
«Definizione delle norme generali relative all’alternanza
scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.
53»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive
modificazioni recante «Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo
2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante «Norme
per la definizione dei percorsi di orientamento all’istruzione
universitaria e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica,
per il raccordo tra la scuola, le universita’ e le istituzioni
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche’ per la
valorizzazione della qualita’ dei risultati scolastici degli studenti
ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso
programmato di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264,
a norma dell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11
gennaio 2007, n. 1»;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, recante
«Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle
professioni e al lavoro, a norma dell’articolo 2, comma 1, della
legge 11 gennaio 2007, n. 1»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro» e successive modificazioni»;
Visto l’articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35,
recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo»;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante
«Definizioni generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per
l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e
informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale
di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58
e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
Visto l’articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione,
universita’ e ricerca» convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme
in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181,
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme
per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con
disabilita’, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c),
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno
1965, n. 1124, recante «Testo unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994,
recante «Atto di indirizzo e di coordinamento relativo ai compiti
delle unita’ sanitarie locali in materia di alunni portatori di
handicap», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, concernente il «Regolamento recante lo statuto delle studentesse
e degli studenti della scuola secondaria, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, concernente il «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l’articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il «Regolamento
recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli
alunni e ulteriori modalita’ applicative in materia, ai sensi degli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn.
87, 88, e successive modificazioni, e 89, relativi ai regolamenti
concernenti il riordino, rispettivamente, degli istituti
professionali, degli istituti tecnici e dei licei, a norma
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
80, recante «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in
materia di istruzione e formazione»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 20 novembre 2000, n. 429, concernente il regolamento
recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta
negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova
medesima;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 16 dicembre 2009, n. 99, concernente i criteri per
l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito
scolastico;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, recante «Indicazioni nazionali
riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le
attivita’ e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti
per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione
all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento» che prevede,
tra l’altro, l’attivazione di percorsi a partire dal secondo biennio
finalizzati all’approfondimento delle conoscenze, delle abilita’ e
delle competenze richieste per l’inserimento nel mondo del lavoro,
anche attraverso «iniziative di studio-lavoro per progetti, di
esperienze pratiche e di tirocinio»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 24 aprile 2012, recante «Definizione degli ambiti, dei
criteri e delle modalita’ per l’ulteriore articolazione delle aree di
indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3
e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88)
negli spazi di flessibilita’ previsti dall’articolo 5, comma 3,
lettera b) del citato decreto presidenziale»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 24 aprile 2012, recante «Definizione degli ambiti, dei
criteri e delle modalita’ per l’ulteriore articolazione delle aree di
indirizzo dei percorsi degli istituti professionali (di cui agli
articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 87) negli spazi di flessibilita’ previsti dall’articolo 5,
comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e del Ministro della salute 6 marzo 2013 concernente i criteri di
qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza
sul lavoro;
Viste le linee guida del Ministro dell’istruzione, dell’universita’
e della ricerca del 4 agosto 2009 con le quali vengono fornite
indicazioni in materia di integrazione degli alunni disabili nella
scuola;
Viste le direttive del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca n. 57 del 15 luglio 2010 e n. 68 del 28 luglio 2010 con
le quali sono state definite le linee guida del primo biennio dei
percorsi, rispettivamente, degli istituti tecnici e degli istituti
professionali;
Viste le direttive del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca n. 4 e n. 5 del 16 gennaio 2012 con le quali sono state
definite le linee guida del secondo biennio e del quinto anno dei
percorsi dei nuovi ordinamenti, rispettivamente, degli istituti
tecnici e degli istituti professionali;
Viste le direttive del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca n. 69 e n. 70 del 1° agosto 2012 con le quali sono
state definite le linee guida relative ai percorsi opzionali,
rispettivamente, degli istituti tecnici e degli istituti
professionali di cui ai citati decreti del 24 aprile 2012;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio
2006/962/CE del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per
l’apprendimento permanente;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio
2008/C111/01/CE del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro
europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF);
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio
2009/C 155/01 del 18 giugno 2009 sull’istituzione di un quadro
europeo di riferimento per la garanzia della qualita’ dell’istruzione
e della formazione professionale (EQAVET);
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio
2009/C 155/02 del 18 giugno 2009 sull’istituzione di un sistema
europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale
(ECVET);
Viste le conclusioni del Consiglio UE dei Ministri dell’istruzione
del 15 febbraio 2013 su «Ripensare l’istruzione: investire in
competenze per risultati socio-economici migliori» in risposta alla
comunicazione della CE – IP/12/1233 20/11/2012;
Vista la dichiarazione congiunta della Commissione europea, della
Presidenza del Consiglio dei ministri UE e delle parti sociali a
livello europeo del 2 luglio 2013, relativa all’«Alleanza europea per
l’apprendistato» per la lotta alla disoccupazione giovanile e il
miglioramento e la diffusione della pratica dell’apprendistato e
dell’apprendimento basato sul lavoro ad ogni livello di istruzione e
formazione;
Vista la raccomandazione del Consiglio dell’UE 2014/C 88/01 del 10
marzo 2014 su un quadro di qualita’ per i tirocini;
Visto l’Accordo, siglato in data 21 dicembre 2011, tra il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione
dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui
all’articolo 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica
istruzione, reso nell’adunanza del 20 aprile 2016;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
riunione del 3 agosto 2017;
Udito il parere n. 01941/2017 del Consiglio di Stato, espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza di
sezione del 31 agosto 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell’articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del
1988, cosi’ come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri con nota n. 11211 del 24 ottobre 2017;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita’

1. Il presente regolamento definisce la Carta dei diritti e dei
doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro (d’ora in avanti
denominata alternanza), allo scopo di dare ai medesimi studenti
l’opportunita’ di conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi
e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze
curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte consapevoli,
nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell’ingresso nel
mondo del lavoro.
2. Il presente regolamento definisce, altresi’, le modalita’ di
applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro
delle disposizioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e successive modificazioni.

Art. 2

Destinatari

1. Il presente regolamento si applica agli studenti degli istituti
tecnici e professionali, nonche’ dei licei, impegnati nei percorsi di
alternanza negli ultimi tre anni del percorso di studi.
2. Nel rispetto delle competenze legislative e amministrative
attribuite alle regioni ed alle Province autonome di Trento e
Bolzano, il presente regolamento si applica anche agli studenti dei
percorsi di istruzione e formazione professionale, erogati in regime
di sussidiarieta’ dagli istituti professionali di Stato, impegnati
nei percorsi di alternanza.

Art. 3

Modalita’ di svolgimento dell’alternanza

1. I percorsi di alternanza sono parte integrante e coerente del
percorso di studi.
2. I percorsi di alternanza, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e successive
modificazioni, sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto
la responsabilita’ dell’istituzione scolastica, sulla base di
apposite convenzioni con le strutture ospitanti, o con le rispettive
associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e
privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, o con gli ordini
professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e
privati operanti nei settori del patrimonio e delle attivita’
culturali, artistiche e musicali, nonche’ con enti che svolgono
attivita’ afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI, disponibili ad accogliere gli
studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che
non costituiscono rapporto individuale di lavoro.
3. I percorsi di alternanza sono inseriti nel Piano triennale
dell’offerta formativa predisposto dall’istituzione scolastica e nel
Patto educativo di corresponsabilita’ e sono co-progettati con il
soggetto ospitante.
4. L’alternanza puo’ essere svolta anche durante la sospensione
delle attivita’ didattiche, secondo il percorso formativo
personalizzato e con le modalita’ di verifica ivi stabilite, nonche’
con la modalita’ dell’impresa formativa simulata. Il percorso di
alternanza puo’ essere realizzato anche all’estero secondo le
modalita’ stabilite dalle istituzioni scolastiche nell’ambito della
loro autonomia.
5. La durata delle attivita’ giornaliere svolte in regime di
alternanza non puo’ superare l’orario indicato nella convenzione
stipulata tra l’istituzione scolastica e la struttura ospitante, da
definirsi nel rispetto della normativa vigente.
6. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attivita’
di progettazione dei percorsi in alternanza, anche avvalendosi di
quanto assegnato ai sensi dell’articolo 1, comma 39, della legge 13
luglio 2015, n. 107.

Art. 4

Diritti e doveri degli studenti

1. Il patto educativo di corresponsabilita’, di cui all’articolo
5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, definisce anche i diritti e i doveri degli studenti e dei
soggetti con responsabilita’ genitoriale nel rapporto con
l’istituzione scolastica e con gli enti presso i quali e’ svolto il
percorso di alternanza, nel rispetto di quanto previsto dal presente
articolo.
2. Gli studenti di cui all’articolo 2, comma 1, svolgono esperienze
in regime di alternanza, per una durata complessiva di almeno 400 ore
negli istituti tecnici e in quelli professionali e di almeno 200 ore
nei licei, negli ultimi tre anni del percorso di studi.
3. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza hanno diritto
ad un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della
persona e ad una formazione qualificata, coerente con l’indirizzo di
studio seguito, che rispetti e valorizzi l’identita’ di ciascuno.
4. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza ed i soggetti
con responsabilita’ genitoriale hanno diritto ad una ampia e
dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalita’ educative
e formative, oltre che sul percorso formativo personalizzato in cui
vengono declinati le competenze attese e gli obblighi che derivano
dall’attivita’ in contesto lavorativo.
5. Per gli studenti con disabilita’, i percorsi di alternanza sono
realizzati in modo da promuovere l’autonomia nell’inserimento nel
mondo del lavoro, in conformita’ ai principi del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 66.
6. Gli studenti sono supportati nell’attivita’ di alternanza da un
tutor interno designato dall’istituzione scolastica e da un tutor
della struttura ospitante designato dalla struttura ospitante. Al
termine delle attivita’, gli studenti hanno diritto a prendere
visione e sottoscrivere le relazioni predisposte dai tutor.
7. Gli studenti, al termine di ciascun percorso di alternanza,
hanno diritto al riconoscimento dei risultati di apprendimento
conseguiti, in termini di competenze, abilita’ e conoscenze, anche
trasversali, relativi al percorso formativo seguito. A tal fine i
tutor forniscono al consiglio di classe elementi utili alle
valutazioni periodiche e finali dello studente e ai fini
dell’ammissione agli esami di Stato. Le competenze sono certificate
dall’istituzione scolastica a norma del decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 13.
8. Gli studenti hanno altresi’ diritto ad esprimere una valutazione
sull’efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza effettuato
rispetto al proprio indirizzo di studio, anche ai fini orientativi,
sia durante lo svolgimento del percorso, sia alla sua conclusione. A
tal fine, l’istituzione scolastica predispone appositi strumenti di
rilevazione.
9. Gli studenti, durante i periodi di alternanza, rispettano le
regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura
presso la quale e’ svolto il periodo di alternanza, nonche’ il
regolamento degli studenti dell’istituzione scolastica di
appartenenza.
10. Gli studenti in alternanza sono tenuti a:
a) garantire l’effettiva frequenza delle attivita’ formative
erogate dal soggetto ospitante, che sono parte integrante del
curricolo scolastico;
b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro;
c) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a
dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento
dell’esperienza in alternanza.
11. Ai fini della validita’ del percorso di alternanza, e’
richiesta la frequenza, da parte dello studente, di almeno tre quarti
del monte ore previsto dal progetto.
12. Gli studenti, al termine dell’attivita’ di alternanza, sono
tenuti a relazionare in merito all’esperienza svolta, con le
modalita’ individuate di concerto tra l’istituzione scolastica e la
struttura ospitante.
13. Gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti
all’infrazione delle regole di cui al presente articolo sono adottati
dall’istituzione scolastica di appartenenza secondo le procedure
previste dallo statuto delle studentesse e degli studenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e
successive modificazioni, nonche’ dal regolamento di istituto.
14. Gli studenti destinatari degli eventuali provvedimenti di cui
al comma 13 possono proporre reclamo avverso i medesimi, entro trenta
giorni, all’istituzione scolastica di appartenenza, ai sensi
dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, e successive modificazioni.

Art. 5

Salute e sicurezza

1. Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza
ricevono preventivamente dall’istituzione scolastica una formazione
generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni,
come disciplinata dall’accordo previsto dall’articolo 37, comma 2,
del medesimo decreto legislativo. Tale formazione e’ certificata e
riconosciuta a tutti gli effetti ed e’ integrata con la formazione
specifica che gli studenti ricevono all’ingresso nella struttura
ospitante, fatta salva la possibilita’ di regolare, nella convenzione
tra quest’ultima e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del
quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.
2. E’ di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole
secondarie di secondo grado l’organizzazione di corsi di formazione
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e
svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e successive modificazioni.
3. Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante
nell’erogazione della formazione di cui all’articolo 37 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, possono
essere:
a) stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi
territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale
formazione, tra i quali l’INAIL e gli organismi paritetici previsti
nell’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 211;
b) svolti percorsi formativi in modalita’ e-learning, anche in
convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la
formazione, come previsto dall’accordo Stato-regioni del 21 dicembre
2011, n. 221, e dall’accordo Stato-regioni del 7 luglio 2016, n. 128;
c) promosse forme piu’ idonee di collaborazione, integrazione e
compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.
4. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti di
cui all’articolo 2 del presente regolamento, considerata la specifica
finalita’ didattica e formativa, ai sensi dell’articolo 2 comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni, che equipara gli studenti allo status dei
lavoratori, e’ stabilito che il numero di studenti ammessi in una
struttura sia determinato in funzione delle effettive capacita’
strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante,
nonche’ in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la
medesima struttura ospitante con riferimento all’accordo
Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione
numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al
rapporto di 5 a 1 per attivita’ a rischio alto, non superiore al
rapporto di 8 a 1 per attivita’ a rischio medio, non superiore al
rapporto di 12 a 1 per attivita’ a rischio basso.
5. Agli studenti in regime di alternanza e’ garantita la
sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei casi previsti
dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si
renda necessaria, la stessa e’ a cura delle aziende sanitarie locali,
fatta salva la possibilita’ di regolare, nella convenzione tra queste
ultime e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale
gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.
6. Gli studenti impegnati nelle attivita’ di alternanza, in
presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente
previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati presso l’INAIL
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti
da una assicurazione per la responsabilita’ civile verso terzi, con
relativi oneri a carico dell’istituzione scolastica. Le coperture
assicurative devono riguardare anche attivita’ eventualmente svolte
dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura
ospitante, purche’ ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza.

Art. 6

Commissioni territoriali per l’alternanza scuola-lavoro

1. Presso ciascun ufficio scolastico regionale e’ istituita la
commissione territoriale per l’alternanza scuola-lavoro, con lo scopo
di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento
sul territorio regionale.
2. La commissione e’ presieduta dal dirigente preposto all’ufficio
scolastico regionale, ovvero da un dirigente delegato ed e’ composta
dai seguenti soggetti:
a) tre studenti designati dal coordinamento regionale delle
consulte provinciali degli studenti;
b) due docenti, un dirigente scolastico, un rappresentante della
regione di riferimento dell’ufficio scolastico regionale e un
genitore, designati dal dirigente preposto alla direzione di detto
ufficio.
3. Gli studenti della scuola secondaria superiore o i soggetti
aventi la relativa potesta’ genitoriale possono presentare reclamo
all’ufficio scolastico regionale territorialmente competente contro
le violazioni delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del
presente regolamento, commesse in occasione dell’organizzazione dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro, ovvero legate a disposizioni
emanate dalle istituzioni scolastiche in contrasto con il presente
regolamento.
4. Il dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, ovvero
altro dirigente delegato, avvalendosi dell’istruttoria svolta dalla
commissione, decide sul reclamo di cui al comma 3 del presente
articolo entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo.
5. La commissione effettua l’attivita’ istruttoria di cui al comma
4 esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione
presentata o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il
reclamo, dall’Amministrazione e dal dirigente scolastico interessati.
6. La commissione resta in carica per due anni scolastici.
7. Per la partecipazione ai lavori della commissione non sono
previsti compensi, emolumenti, indennita’, gettoni di presenza o
altre utilita’, comunque denominate.

Art. 7

Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi, ai fini curriculari, gli effetti prodotti dai
percorsi di alternanza scuola lavoro svolti prima dell’entrata in
vigore del presente regolamento ai sensi del decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 77, e della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 3 novembre 2017

Il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca
Fedeli

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti

Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2017
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2318