Legge che garantisca pasti gratuiti a tutti bambini elementari

Scuola – Mense =
On. Giovanni Paglia (Sinistra Italiana):
Proposta Sinistra Italiana per legge che garantisca pasti gratuiti a tutti bambini elementari.
Dove trovare soldi? Piccola tassa su bevande gassate e zuccherate.
Meno obesità infantile e più uguaglianza a scuola 

“Ha fatto giustamente scalpore nei giorni scorsi la vicenda del comune di  Montevarchi che ha deciso di mettere letteralmente a pane e acqua, anzi a pane ed olio i bambini le cui famiglie non sono in regola con la retta della mensa scolastica. Purtroppo non è il primo caso che per far quadrare i conti si puniscono ed umiliano i bambini. Lo fanno regolarmente i sindaci della Lega e del centrodestra, qualche volta pure quelli del Pd”
Lo afferma Giovanni Paglia della segreteria nazionale di Sinistra Italiana.
“Eppure  per garantire a tutti gli alunni delle elementari un pasto di qualità gratuito basterebbe – prosegue il capogruppo della sinistra in commissione finanze a Montecitorio – meno di un miliardo di euro all’anno.”
“Per questo abbiamo presentato una proposta di legge per l’istituzione di un fondo a favore della ristorazione scolastica pubblica. Qualcuno dirà: ma dove trovate i soldi? Semplice, il fondo sarebbe finanziato con una tassa sulle bevande gassate e zuccherate, che peraltro non sono certo salutari per i bambini.
Per dirla con uno slogan : forse avremmo meno obesità infantile e più uguaglianza a scuola. (E forse avremmo anche qualche politico mediocre in meno sui giornali)

Risorse contrattuali: 15 euro in più eliminando la Carta del docente

da La Tecnica della Scuola

Risorse contrattuali: 15 euro in più eliminando la Carta del docente

Personale Ata, boom di domande inoltrate: 500mila in più rispetto al 2014

da La Tecnica della Scuola

Personale Ata, boom di domande inoltrate: 500mila in più rispetto al 2014

Presentata Circolare relativa alle iscrizioni 2018/19: domande on line dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018

da Tuttoscuola

Presentata Circolare relativa alle iscrizioni 2018/19: domande on line dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018 

ANP ha partecipato lo scorso 10 novembre a un incontro di informazione preventiva relativo alla Circolare sulle iscrizioni alle scuole per l’a.s. 2018/2019, che verrà pubblicata nella giornata del 13 novembre 2017.

Le domande di iscrizione potranno essere presentate con la procedura on line dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018; per la scuola dell’infanzia sarà prevista ancora la modalità  cartacea, anche se è intenzione dell’Amministrazione estendere progressivamente la procedura telematica anche a questa tipologia di iscrizioni.

L’Amministrazione, rappresentata dal Capo Dipartimento per la programmazione e gestione risorse, ha sottolineato le principali novità introdotte soprattutto per effetto dei decreti attuativi della L. 107/2015.

Si evidenziano in particolare i seguenti punti:

  • nel caso in cui i genitori intendano avvalersi dell’istruzione parentale, oltre a dover dimostrare di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno, dovranno comunicare la loro intenzione preventivamente alla scuola del territorio e  far sostenere all’alunno annualmente l’esame di idoneità  per l’ammissione alla classe successiva (art. 23 del D. lgs. 62/2017);
  • in caso di frequenza di una scuola primaria o secondaria di primo grado non statale non paritaria (art. 10 D. lgs. 62/2017), l’alunno dovrà  sostenere l’esame di idoneità  al termine del quinto anno di scuola primaria e, ovviamente, al termine del terzo anno della scuola secondaria di primo grado in qualità  di candidato privatista presso una scuola statale o paritaria o nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria;
  • circa le iscrizioni alle classi prime degli istituti professionali è in via di definizione il previsto regolamento che definirà i profili di uscita degli indirizzi di studio, i risultati di apprendimento declinati in termini di competenze, abilità  e conoscenze, il riferimento alle attività  economiche referenziate ai codici ATECO adottati dall’ISTAT (art. 3 cc. 3 e 4 del d. lgs. 61/2017). Una bozza del regolamento sarà  resa nota alle scuole per permettere l’organizzazione efficace delle imminenti attività di orientamento;
  • in riferimento ai percorsi quadriennali dell’istruzione secondaria di secondo grado le scuole che hanno presentato i progetti che saranno approvati saranno informate di essere state selezionate in tempo utile per garantire un’adeguata azione di orientamento (la scadenza per la presentazione dei progetti è fissata per il 13 novembre e la Commissione che valuterà le proposte è stata già  insediata).

Inoltre è stato evidenziato che la procedura delle iscrizioni sarà regolata, oltre che dalla circolare in oggetto, da una nota che avrà carattere prettamente operativo (riguarderà  ad es. l’apertura della piattaforma, la profilatura SPID ecc.). Questo per evitare troppi interventi che possano creare confusione e aggravio per le scuole: una soluzione finalizzata ad evitare quindi l’ennesima vessazione burocratica, costantemente lamentata da ANP e motivo di protesta della nostra associazione.

Maturità 2018: crediti scolastici e tabella di conversione in decimi

da Tuttoscuola

Maturità 2018: crediti scolastici e tabella di conversione in decimi 

In attesa dell’innovazione dell’esame di maturità che arriverà tra due anni, anche per la determinazione del voto di Maturità si continuerà ad applicare le attuali regole anche per questo anno scolastico. Cerchiamo di capire insieme come si calcola il voto di Maturità 2018.

Maturità 2018: i crediti scolastici

Va ricordato, innanzitutto, che una parte del voto finale della Maturità viene determinata ben prima dell’esame, addirittura due anni prima. Infatti, 25 dei 100 punti che compongono il voto finale, sono definiti dai crediti scolastici, integrati dai crediti formativi, assegnati nello scrutinio finale del terzo, quarto e quinto anno, secondo una tabella allegata all’ordinanza sugli esami. I crediti scolastici sono assegnati sulla base della media dei voti, comprensiva del voto di comportamento. Il consiglio di classe può integrare il voto assegnato – all’interno della fascia di votazione conseguita – sulla base di crediti formativi documentati per attività extrascolastiche.

Crediti scolastici

Media dei voti       (in decimi) terzo anno quarto anno quinto anno Totale punti
6 3-4 3-4 4-5
tra 6 e 7 4-5 4-5 5-6
tra 7 e 8 5-6 5-6 6-7
tra 8 e 9 6-7 6-7 7-8
tra 9 e 10 7-8 7-8 8-9
mx 25

Maturità 2018: quanti punti valgono le prova scritte?

Come è noto, le prove scritte d’esame sono tre più un colloquio finale. La prima prova è uguale per tutti gli indirizzi e riguarda italiano con una batteria di tipologie differenziate; la seconda prova è specifica per ogni indirizzo di studio, mentre la terza è predisposta dalla commissione d’esame e vie individuata convenzionalmente come “il quizzone”. La Commissione dispone di 15 punti massimi per la valutazione di ciascuna prova scritta per un totale massimo di 45 punti. Per la sufficienza occorre conseguire non meno di 10 punti in ciascuna prova.

Maturità 2018: quanti punti vale il colloquio orale?

Per il colloquio la Commissione dispone di 30 punti; per conseguire la sufficienza il punteggio non può essere inferiore a 20.

Maturità 2018: come si arriva al punteggio finale

Il punteggio finale d’esame (in centesimi) è dato dalla somma dei punteggi conseguiti nel credito scolastico di ammissione, nelle tre prove scritte e nel colloquio. A tale somma finale è possibile attribuire anche un bonus fino a 5 punti aggiuntivi, purché ricorrano queste due condizioni: credito scolastico finale di almeno 15 punti, risultato complessivo delle prove pari ad almeno 70 punti. Infine, per i candidati che, senza l’integrazione del bonus, raggiungono il punteggio di 100 può essere attribuita, con decisione unanime della Commissione, la lode.

Maturità 2018: la tabella di conversione in decimi

tabella-conversione

Come cambia la Maturità

Dall’anno scolastico 2018/19 la Maturità subirà diversi cambiamenti. Dal numero di prove, ai crediti scolastici, passando per Invalsi e alternanza scuola – lavoro, Tuttoscuola ha approfondito tutte queste e le altre novità che vedranno protagonista l’esame di Stato in una diretta gratuita di dal titolo “Come cambia la Maturità. Il nuovo esame di Stato”. In occasione di questo seminario abbiamo è stata inoltre lanciata la guida “Come cambia la Maturità”, scaricabile gratuitamente per gli iscritti al sito.

Gli emendamenti in materia di uscita autonoma

Gli emendamenti in materia di uscita autonoma

di Cinzia Olivieri

 

Sono stati presentati gli emendamenti al disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili». Tra i numerosi proposti, quelli in materia di uscita autonoma degli alunni da scuola.

Non può dubitarsi si tratti di esigenza indifferibile a seguito del vero e proprio panico generalizzato determinato dall’ordinanza della Cassazione – terza Sezione Civile – n. 21593/2017, la quale, per la precisione, ha respinto tanto il ricorso principale proposto in sede civile dal MIUR quanto quello incidentale dei familiari del minore che aveva perso la vita all’uscita da scuola, investito da un autobus di linea e relativamente al quale tragico evento le sentenze di condanna, sia in sede penale che civile, erano state pronunciate diversi anni addietro.

Inutile rilevare che nel caso di specie non ricorreva alcun caso di “uscita autonoma”.

Anzi, l Tribunale, già con sentenza 654 del 2009, aveva dichiarato che la responsabilità del sinistro era da ascriversi per un residuo 20% al Ministero, sulla base di quanto emerso nel processo penale, svolto sui medesimi fatti a carico dell’insegnante dell’ultima ora e della preside nel corso del giudizio civile, “perché ai sensi dell’articolo 3 del regolamento d’istituto non doveva essere interrotta la vigilanza della scuola fino all’affidamento dei minori al personale di trasporto o, in mancanza di questo, a soggetti pubblici responsabili. Nel caso di specie invece i ragazzi appena usciti dalla scuola sarebbero stati lasciati liberi sulla strada pubblica.

Sebbene dunque palesemente non sussistesse alcuna autorizzazione all’uscita in autonomia, ma piuttosto fosse stato riscontrato un caso di difetto di vigilanza in contrasto ad una obbligazione contrattuale, improvvisamente le pratiche consolidate delle scuole sono state messe in crisi, così che timori sempre più diffusi hanno portato tantissimi istituti scolastici a richiedere la necessaria riconsegna del minore ai genitori, quanto meno fino a tutta la secondaria di primo grado.

Si è fatto richiamo, tra l’altro, anche all’art. 591 c.p., sebbene non ricorresse abbandono ed il limite dei 14 anni imporrebbe la presenza dei genitori di fatto quanto meno fino al primo anno della secondaria di secondo grado.

Comunque sembra ormai che l’unica soluzione sia di natura normativa.

Sulle proposte di seguito riportate, di emendamento al cd. “Decreto Fiscale”, si fondano quindi le speranze di risoluzione della questione:

Proposta di modifica n. 19.0.2 al DDL n. 2942

19.0.2

GUERRA, RICCHIUTI, FORNARO, PEGORER, CORSINI,CASSON

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Autorizzazione a consentire l’uscita autonoma dei minori dai locali scolastici)

  1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori dei minori possono autorizzare per iscritto, con nota indirizzata al dirigente preposto, l’Istituto scolastico a consentire l’uscita autonoma ed indipendente del minori dai locali della scuola e comunque dal perimetro scolastico al termine dell’orario delle lezioni e, in generale di ogni attività riconducibile alla didattica che si svolge all’interno dei suddetti locali.
  2. L’autorizzazione di cui al comma 1 dev’essere confermata all’inizio di ogni anno scolastico ovvero, in caso di trasferimento del minore ad altro Istituto scolastico, trasmessa al nuovo Istituto.
  3. L’autorizzazione di cui al comma 1 esonera il personale scolastico, ivi compreso quello non docente, da ogni responsabilità civile e penale connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza, custodia e cura sui minori, a prescindere da quanto eventualmente previsto e disciplinato dal Regolamento dell’Istituto scolastico.
  4. Al fine dell’esonero dalle responsabilità di cui al comma 3, l’Istituto scolastico deve rifiutare l’autorizzazione ovvero concederla a determinate, specifiche condizioni, con nota scritta motivata indirizza ai genitori ed ai tutori, in ogni ipotesi in cui la predetta autorizzazione sia contraria agli interessi di sicurezza ed incolumità del minore, tenuto conto della sua età e del suo grado di autonomia nonché del contesto e di ogni altra circostanza idonea a comprimere e limitare il processo di autoresponsabilizzazione del minore stesso».

Proposta di modifica n. 19.0.3 al DDL n. 2942

19.0.3

MARCUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, DI GIORGI, DEL BARBA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, SAGGESE, SPILABOTTE, VALENTINI, FASIOLO, MATTESINI, CANTINI, MORGONI, SANTINI, ZANONI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici)

  1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo di loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni.
  2. L’autorizzazione di cui al comma 1 esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza».

 

Proposta di modifica n. 19.0.4 al DDL n. 2942

19.0.4

PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, MATTESINI, FASIOLO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica all’articolo 10 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di uscita autonoma degli alunni dalla scuola)

  1. All’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) adozione del regolamento interno del circolo o dell’istituto che stabilisce anche le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell’articolo 42, per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita dalla medesima, anche autonoma, sulla base della valutazione degli elementi soggettivi e di contesto in condivisione con le famiglie ed in considerazione delle scelte educative dalle stesse formulate. Il regolamento interno ha potere deliberante, altresì, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell’articolo 42″».

 

Proposta di modifica n. 19.0.4 al DDL n. 2942

19.0.4 (testo 2)

PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, MATTESINI, FASIOLO, FABBRI, SANTINI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica all’articolo 10 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di uscita autonoma degli alunni dalla scuola)

  1. All’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) adozione del regolamento interno del circolo o dell’istituto che stabilisce anche le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell’articolo 42. Lo stesso regolamento disciplina la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, l’uscita dalla medesima e il trasporto scolastico. Per i minori di anni 14 l’uscita dalla scuola e dai mezzi di trasporto scolastico può essere agita in autonomia sulla base della valutazione degli elementi soggettivi e di contesto in condivisione con le famiglie ed in considerazione delle scelte educative dalle stesse formulate. Il regolamento interno ha potere deliberante, altresì, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell’articolo 42″».