Università, stanziati 67 mln per interventi a favore di studentesse e studenti

Università, Fedeli firma decreti: “Stanziati 67 mln per interventi
a favore di studentesse e studenti”

Arrivano 50 mln per la mobilità internazionale (+6,3%)
Previsti 3 milioni per incentivare le iscrizioni
(anche delle studentesse) alle lauree scientifiche

Più fondi per la mobilità internazionale e risorse specifiche per incentivare le iscrizioni, soprattutto quelle delle studentesse, ai corsi di laurea di ambito scientifico. Sono due delle novità previste dal decreto relativo agli interventi a favore delle studentesse e degli studenti universitari (Fondo per il Sostegno dei Giovani e Piani per l’Orientamento) firmato oggi dalla Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli.

La Ministra ha anche firmato il decreto con i criteri per ripartire ulteriori risorse relative al Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle Università Statali. Si tratta di 95,5 milioni (di cui 37,4 milioni aggiuntivi rispetto a quanto già comunicato agli atenei) che completano il quadro delle assegnazioni del 2017 che ammontano, dunque, complessivamente, a oltre 7 miliardi. La Ministra ha poi firmato un terzo decreto con i criteri di riparto del contributo destinato alle Università non Statali legalmente riconosciute, previsto dalla Legge 243/1991, per un totale di 69,3 milioni.

“Con i decreti firmati oggi assegniamo ulteriori importanti fondi al sistema universitario”, dichiara la Ministra Fedeli. “Quest’anno, in particolare, nella ripartizione delle risorse destinate agli interventi a favore di studentesse e studenti abbiamo tenuto ancora più conto delle condizioni socio-economiche delle iscritte e degli iscritti ai nostri atenei. Per garantire davvero pari opportunità in tutto il Paese, a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi. Abbiamo aumentato i fondi per la mobilità internazionale, affinché ci sia maggiore possibilità di accesso ad una esperienza formativa importante anche per chi parte da situazioni meno vantaggiose. E abbiamo posto l’accento, con risorse specifiche, sulla necessità di incrementare gli iscritti, ma in particolare le iscritte, ai corsi di laurea scientifici. Si tratta di interventi che completano il quadro di azioni già avviate a favore di chi si iscrive all’università, dalla No Tax Area (esonero dalle tasse per chi ha un ISEE inferiore a 13.000 euro e tasse calmierate per gli ISEE fino a 30.000),  all’aumento delle risorse per studentesse e studenti affetti da disabilità e Dsa (disturbi specifici di apprendimento), al finanziamento MIUR alle borse di studio post lauream. Segnali di attenzione che erano necessari e che abbiamo voluto dare confermando di voler investire sul futuro del Paese con finanziamenti che consentono un maggiore accesso agli studi universitari anche delle fasce socialmente più deboli”.

Interventi per studentesse e studenti
Il decreto firmato riguarda sia le risorse disponibili per l’attuazione del Fondo per il sostegno dei giovani previsto dalla legge 170 del 2003, sia quelle per l’attuazione dei Piani per l’Orientamento previsti dalla legge di bilancio per il 2017. La disponibilità totale per il 2017 è pari a 64,2 milioni di euro per le Università statali (59,2 milioni per il Fondo giovani e 5 milioni per i Piani per l’Orientamento) e a 2,6 milioni di euro per le Università non Statali legalmente riconosciute. Il provvedimento contiene finalità e criteri di riparto validi  sia per il 2017 che per il 2018 e completa.

Il decreto prevede un aumento delle risorse (+6,3%) a disposizione per la mobilità internazionale delle studentesse e degli studenti, delle e dei dottorandi: sono previsti 50 milioni di euro, erano 47 nel precedente decreto. Ci sono poi 3 milioni di euro per incentivare le iscrizioni ai corsi di laurea di ambito scientifico, con specifici incentivi a favore delle studentesse. In particolare, grazie ai fondi ricevuti, gli atenei potranno prevedere l’esonero parziale o totale dalle tasse, potranno erogare contributi aggiuntivi o altre forme di sostegno agli studi. Le Università riceveranno una quota maggiore di risorse (il 20% in più) per le iscrizioni delle studentesse rispetto a quelle degli studenti in modo da incentivare l’interesse delle ragazze per questi corsi. Sono previsti poi 8 milioni per i Piani per l’Orientamento e per il Piano Lauree scientifiche, ovvero per finanziare progetti presentati da reti di università, in collaborazione con le Scuole, che riguardino: azioni di orientamento in ingresso all’università e tutorato; azioni di formazione dei tutor; sviluppo di laboratori per il riconoscimento delle abilità e lo sviluppo delle vocazioni delle studentesse e degli studenti, che si affiancano a quelli per l’insegnamento delle scienze di base del Piano lauree scientifiche; percorsi d’incontro fra docenti delle scuole secondarie e docenti universitari per la formazione e l’orientamento; attività per l’autovalutazione e la valutazione della preparazione di base delle studentesse e degli studenti, sviluppo di azioni di monitoraggio del tutorato. Altri 6 milioni saranno utilizzati infine per l’erogazione di assegni alle studentesse e agli studenti tutor, integrando le risorse a disposizione per le azioni di orientamento.

Legge di bilancio 2018

Legge di bilancio 2018: avviata la perequazione della parte fissa nella retribuzione dei dirigenti delle scuole

Il comma 591 della Legge di bilancio 2018, approvata in via definitiva, pone le premesse per la progressiva perequazione della posizione di parte fissa dei dirigenti delle scuole a quella degli altri dirigenti  dell’area “Istruzione e ricerca”.

Le risorse stanziate sono pari a complessivi 37 milioni di euro per il 2018, 41 milioni di euro per il 2019 e 96 milioni per il 2020. Tali somme consentono di dare inizio ad un percorso di allineamento dell’indennità di posizione di parte fissa dei dirigenti scolastici a quella delle altre figure dirigenziali della medesima area e di avviare il tavolo negoziale per il rinnovo del CCNL.

Si riporta di seguito il comma 591 della legge di bilancio approvata definitivamente dal Senato il 23 dicembre 2017:

“c. 591. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, al fine della progressiva  armonizzazione della retribuzione di posizione di parte fissa a quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e Ricerca, nel fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è istituita una apposita sezione con uno stanziamento di 37 milioni di euro per l’anno 2018, di 41 milioni di euro per l’anno 2019 e di 96 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell’articolo 48, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici sono integrate con quelle previste dall’articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, da destinare prioritariamente all’intervento di cui al primo periodo.”

L’ANP da un lato esprime soddisfazione per questo risultato, che è stato conseguito grazie all’adesione dei dirigenti delle scuole di tutta Italia allo stato di mobilitazione culminato con la manifestazione del 25 maggio. Dal punto di vista economico, infatti, l’equiparazione della indennità di posizione fissa ha una sua particolare rilevanza: si riferisce ad una voce fissa e continuativa e, per questo, non è assoggettabile ad alcuna reformatio in pejus ed è pienamente pensionabile. D’altro canto l’ANP esprime forti riserve sullo scaglionamento temporale secondo il quale l’equiparazione si concretizzerebbe.

Sottolineiamo che quanto si sta prospettando non fa diminuire il livello di attenzione che rimarrà alto fino a quando non si vedrà realizzato l’obiettivo finale: la perequazione economica piena dei dirigenti delle scuole alla altre dirigenze dell’area “Istruzione e Ricerca”.

Percorso quadriennale nelle scuole superiori

Percorso quadriennale nelle scuole superiori: il MIUR dà i numeri ma farebbe bene a ritirare i provvedimenti. Il fallimento dell’esperimento è evidente

Il MIUR ha pubblicato l’elenco delle 100 scuole ammesse alla sperimentazione ordinamentale dei percorsi quadriennali degli indirizzi  tecnici e liceali. Alla selezione, secondo i dati ministeriali, hanno partecipato 197 scuole, di cui 128 statali e 69 paritarie.
Il MIUR ha inoltre annunciato l’intenzione di voler estendere la sperimentazione ad altre 92 scuole, in pratica a quasi tutte quelle che hanno partecipato alla selezione. Tuttavia, poiché gli istituti statali ad indirizzo tecnico e liceale sono oltre 2000, sembra evidente che le scuole non hanno condiviso la scelta unilaterale del Ministero di attivare la sperimentazione senza alcun coinvolgimento della comunità educante. Di fatto, l’esito evidentemente negativo della selezione (75 indirizzi liceali su 100) ha dato ragione a quanti, come la FLC CGIL, avevano chiesto di ritirare la sperimentazione quadrienniale.

Anche in virtù di questi risultati clamorosi e “non entusiasmanti”, ribadiamo il nostro giudizio fortemente contrario a siffatta sperimentazione quadriennale. Il taglio di un anno impoverisce drasticamente la qualità dell’offerta formativa del sistema scolastico pubblico, danneggia le fasce più deboli della popolazione scolastica e causa una perdita di organici, di fatto configurandosi come mera operazione di cassa. Inoltre, non si può realizzare un intervento di riforma dei cicli scolastici riducendo la durata delle scuole secondarie superiori, senza ragionare dell’intero sistema. Perché questo è il vero cuore del problema. Proprio per questo crediamo che la sperimentazione congegnata in maniera così maldestra potrebbe essere lesiva del diritto alla istruzione e delle condizioni di eguaglianza, secondo i principi contenuti negli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione, in nome dei quali la FLC CGIL ha chiesto giudizialmente l’annullamento dei provvedimenti adottati dal MIUR.

Non è un caso infatti che la stessa procedura di selezione dei progetti presentati dalle scuole, in assenza di un quadro organico e strutturale di riforma dei cicli, è apparsa subito sospetta: affidata ad una commissione ministeriale che ha operato non in base a criteri oggettivi, che avrebbero dovuto condurre alla determinazione di un campione rappresentativo, ma in base a valutazioni discutibilmente discrezionali.

Sarebbe dunque preferibile, a questo punto, che il Ministero, piuttosto che provare a recuperare sui numeri, ammettesse il fallimento della procedura avviata e che, per gli esiti che ha già ha manifestato e per i limiti che la sperimentazione porta con sè fin dalla sua elaborazione, non consentirà mai di valutare le conseguenze che il taglio di un anno di scuola secondaria di secondo grado potrebbe avere sui livelli di apprendimento degli studenti.

100 licei da 4 anni: via all’esperimento che può cambiare la scuola

da Repubblica

100 licei da 4 anni: via all’esperimento che può cambiare la scuola

Dal prossimo anno si avvia la riforma sperimentale in tutte le regioni. Ecco come

di SALVO INTRAVAIA

Dopo oltre un anno dal suo annuncio, parte la sperimentazione che potrebbe rivoluzionare la scuola superiore italiana. Il ministero dell’Istruzione ha reso noti i 100 istituti superiori che dal prossimo anno scolastico (il 2018/2019) avvieranno una classe prima che terminerà il suo ciclo di studi dopo quattro anni e non cinque, come avviene adesso per tutti gli indirizzi dell’istruzione superiore nazionale.

Ecco l’elenco completo

Gli istituti che avvieranno la novità sono presenti in tutte le regioni: 44 al nord, 23 al centro e 33 al sud. Il grosso è costituito da licei (74 in tutto), soprattutto scientifici (ben 43). La restante parte, 26 istituti, sono tecnici e professionali. Tre istituti sono paritari.

I licei (tecnici e professionali) brevi rappresentano una sperimentazione che dal suo primo momento ha creato uno strascico di polemiche. Perché accorciare di un anno il curricolo della secondaria superiore porterebbe l’indubbio vantaggio di anticipare l’ingresso nel mondo del lavoro o all’università dei neodiplomati. Ma, se l’esperimento venisse esteso a tutte le classi funzionanti adesso, determinerebbe un taglio agli organici di diverse decine di migliaia di cattedre. Senza considerare che in parecchi considerano questa misura inapplicabile nei contesti e nelle situazioni disagiate in cui un anno in più di attività didattiche rappresenta un’occasione importante. Ma di cosa si tratta?

Tutte le scuole selezionate da una apposita commissione ministeriale hanno presentato un progetto didattico in cui l’intero monte ore quinquennale viene ripartito in quattro anni. Sono state scelte le proposte con “un elevato livello di innovazione in ordine all’articolazione e alla rimodulazione dei piani di studio”. A questo punto, gli studenti che si vorranno imbarcare nell’avventura potranno, già a partire dal prossimo 16 gennaio – quando partiranno le iscrizioni – scegliere una delle cento scuole in cui si sperimenta l’accorciamento del percorso superiore. Agli studenti che faranno questa scelta verrà garantito l’insegnamento di almeno una disciplina non linguistica con metodologia Clil – interamente in lingua straniera – a partire dal terzo anno e la valorizzazione delle attività laboratoriali, oltre che l’utilizzo di tecnologie didattiche innovative.

Gli istituti prescelti amplieranno l’offerta con nuove discipline (per esempio: Diritto e Storia dell’Arte, secondo quanto stabilito dalla Buona scuola) e l’alternanza scuola-lavoro si dovrà svolgere prevalentemente durante le vacanze estive e nelle pause pasquali e natalizie. Un tour de force, in classe e a casa, che potranno sopportare solo studenti parecchio motivati. E, in caso di candidature in eccesso rispetto alle 25 per formare una classe, le scuole dovranno indicare anche i criteri per selezionare gli aspiranti diplomati quadriennali. La sperimentazione potrà essere prolungata di altri quattro anni, ma c’è chi vede in questo decreto l’anticamera del taglio di un anno dei percorsi di licei & Co. per diplomare i ragazzi a 17 anni.

“I percorsi quadriennali non nascono oggi, sono il frutto di un dibattito che va avanti da tempo e di una riforma scritta nel 2000 quando era Ministro Luigi Berlinguer – sottolinea la Ministra Valeria Fedeli -. E prosegue: “Con questa misura vogliamo consentire una sperimentazione su grandi numeri, con una maggiore diffusione

territoriale, nell’ottica di dare pari opportunità alle ragazze e ai ragazzi di tutto il Paese, e una maggiore varietà di indirizzi di studio coinvolti. Tutto questo per fare in modo che, alla fine del quadriennio, si abbiano esperienze misurabili e valutabili davvero”.

Presidi, concorso lento con pochi posti

da Corriere della sera

Presidi, concorso lento con pochi posti

Secondo la stima della Fondazione Agnelli nel momento in cui avremo i nuovi presidi cominceremo ad avere nuove «reggenze», in quella che ormai è diventata un’altra via italiana al risparmio.

Gianna Fregonara

Le candidature sono già quasi 30 mila e mancano ancora 36 ore: fino a domani alle 14 tutti gli insegnanti con almeno cinque anni di servizio potranno candidarsi al concorso per preside. Peccato che i posti siano «solo» 2.425. Ci vorrà più di un anno per avere i nuovi presidi al lavoro, una stima molto ottimistica: nell’ultimo concorso nel 2011 — si presentarono 42 mila candidati per 2.300 posti — non si sono avuti i risultati tra ritardi, errori e ricorsi, fino al 2015. Per ora si sa che il 28 febbraio i trentamila o più candidati apprenderanno la data della preselezione. Poi ci saranno la prova scritta con tanto di inglese, quella orale e infine il corso e il tirocinio. Dovevano essere loro la novità della riforma, che prometteva più autonomia, responsabilità e più soldi per i dirigenti il cui ruolo di leader avrebbe dovuto portare addirittura a una certa virtuosa concorrenza tra le scuole nell’attirare studenti e insegnanti. Alla fine i loro poteri sono stati un po’ ridimensionati. Ma soprattutto a essere ridotto è l’investimento complessivo sui dirigenti: oggi nel Nord un istituto su due non ha un proprio preside ma un «reggente», cioè un dirigente di una scuola che si occupa di farne funzionare altre come supplente. Ora non solo il concorso è arrivato — come da sempre — con un anno di ritardo ma i nuovi presidi, quando sarà, occuperanno i posti vuoti già da quest’anno (ne mancano già 1.800) e dall’anno prossimo quando altri 400 andranno in pensione. Secondo la stima della Fondazione Agnelli nel momento in cui avremo i nuovi presidi cominceremo ad avere nuove «reggenze», in quella che ormai è diventata un’altra via italiana al risparmio. Le voci più critiche della riforma temevano che i presidi potessero diventare degli «sceriffi», ora rischiano al massimo di essere dei super-supplenti.

Diploma in 4 anni, ecco l’elenco delle 100 scuole ammesse alla sperimentazione

da La Tecnica della Scuola

Diploma in 4 anni, ecco l’elenco delle 100 scuole ammesse alla sperimentazione

Rilevazione sull’insegnamento della Filosofia a scuola: compilazione entro il 31 gennaio 2018

da La Tecnica della Scuola

Rilevazione sull’insegnamento della Filosofia a scuola: compilazione entro il 31 gennaio 2018

Anno di formazione e prova per i docenti utilizzati presso i licei musicali

da La Tecnica della Scuola

Anno di formazione e prova per i docenti utilizzati presso i licei musicali

Legge di bilancio, entro il 2018 bando di concorso per DSGA

da La Tecnica della Scuola

Legge di bilancio, entro il 2018 bando di concorso per DSGA

1 dirigente scolastico su 3 ha più di 60 anni. Cresce il numero dei partecipanti al concorso

da La Tecnica della Scuola

1 dirigente scolastico su 3 ha più di 60 anni. Cresce il numero dei partecipanti al concorso

Concorso DS: tutte le FAQ del Miur aggiornate. Ultime ore per presentare domanda di partecipazione

da Tuttoscuola

Concorso DS: tutte le FAQ del Miur aggiornate. Ultime ore per presentare domanda di partecipazione

Ultime ore per presentare domanda di partecipazione al concorso DS. Il termine è stato fissato dal bando alle ore 14 di venerdì 29 dicembre.

Hanno diritto di partecipare al concorso, purché abbiano complessivamente almeno 5 anni di servizio, anche i docenti entrati in ruolo soltanto l’anno scorso, al 1° settembre 2016. Per loro, a quanto sembra, potrebbe esserci qualche complicazione dovuto al sistema che potrebbe non accettare la domanda.

Per evitare l’inconveniente, il Miur nelle due ultime FAQ pubblicate ha chiarito il modo per aggirare l’ostacolo, come si può rilevare di seguito.

Tra le novità del bando la non presentazione, come allegato, della tabella dei titoli culturali, professionali e di servizio, bensì un semplice rinvio alla tabella già pubblicata a suo tempo con il Regolamento del concorso (e scaricabile gratuitamente dal nostro sito).

Proprio sull’utilizzo della tabella dei titoli i nostri esperti ne hanno illustrato l’impiego: verrà utilizzata soltanto per definire la graduatoria di selezione della prima fase del concorso per l’ammissione di 2.900 candidati alla seconda fase del corso di formazione e tirocinio. Il punteggio di quella graduatoria risulterà dalla somma del voto dello scritto, dell’orale e dei titoli.

Nella seconda fase i titoli non serviranno più.

La graduatoria fine di merito per individuare i 2.424 vincitori uscirà soltanto dal punteggio attribuito dalla commissione nel colloquio finale, come prevede il Regolamento a cui fa rinvio il bando.

Articolo 17

(Svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio)

…………..

  1. Il colloquio finale consiste in quattro domande, una per ognuno dei moduli formativi previsti dal comma 3, estratte dal candidato, nonché in una domanda di carattere tecnico pratico relativa al tirocinio svolto. A ciascuna delle cinque domande viene attribuito un punteggio nel limite massimo di venti punti. Il colloquio è valutato, in centesimi, dalla Commissione di cui all’articolo 18. Superano il colloquio coloro che conseguono una votazione almeno pari a 70 centesimi. I candidati che superano il colloquio sono inseriti nella relativa graduatoria generale di merito di cui all’articolo 19.

Articolo 19

(Graduatoria generale di merito)

  1. La graduatoria generale di merito conclusiva del corso-concorso è nazionale ed è formulata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato al colloquio di cui all’articolo 17, comma 6. A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di precedenze e preferenze per l’ammissione all’impiego nelle amministrazioni statali.
  2. La graduatoria generale di merito è approvata con decreto del Direttore generale ed è pubblicata sul sito internet e sulla rete intranet del Ministero. Della pubblicazione si dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  3. La graduatoria generale di merito ha validità sino all’approvazione della graduatoria successiva.

Di seguito pubblichiamo le FAQ del Miur relative al concorso DS:

1. Come si accede all’istanza?

Sito MIUR -> Mondo MIUR-> Istanze on line-> accesso al servizio. Se l’utente non è registrato, cliccare su Registrati e seguire le istruzioni.
La registrazione deve essere completata a cura di una segreteria scolastica presso la quale il docente si deve recare con il proprio documento di riconoscimento. Al termine di questa procedura l’utenza è abilitata all’accesso a Polis. Dopo l’accesso trovare, al centro della pagina, l’istanza “Corso Concorso nazionale per Dirigenti Scolastici (DDG 1259 del 23/11/2017)” e cliccare sul pulsante “vai alla compilazione”.

2. Cosa deve fare l’utente che ha dimenticato la password?

Cliccare sul pulsante“Assistenza” presente nel menù di sinistra della home page di POLIS

3. Cos’è il codice Personale?

Il Codice Personale è una seconda password che viene inviata all’utente in fase di registrazione e cambiata al primo accesso. Il suddetto codice va digitato nel momento in cui l’istanza deve essere inoltrata ed in una eventuale azione di annullament

4. Cosa deve fare l’utente se ha dimenticato il codice personale?

Accedere al servizio Istanze On Line ed usare la funzione: Funzioni di servizio-> Recupero codice personale.

5. Cosa deve fare l’utente se l’istanza risulta Inserita – non inoltrata?

L’utente deve completare la domanda, verificarla ed inoltrarla entro i termini previsti per la presentazione (29 dicembre 2017 entro le h. 13.59)

6. A cosa serve l’Inoltro dell’istanza? 

L’inoltro è indispensabile affinché l’istanza possa considerarsi inviata all’Amministrazione. Fino a che l’utente non effettua l’operazione di inoltro, l’istanza non viene considerata valida. Il candidato potrà procedere all’inoltro dell’istanza solo quando avrà completato l’inserimento delle sezioni obbligatorie. Dopo l’inoltro il candidato riceve una mail contenente in allegato il pdf che riporta tutti i dati inseriti

7. Dopo l’inoltro è possibile modificare l’istanza?

Dopo l’inoltro è possibile Annullare l’operazione di inoltro dell’istanza selezionando il bottone “Annulla Inoltro” presente nell’istanza. Dopo questa operazione è possibile modificare la domanda e provvedere ad un nuovo inoltro. Con l’Annullamento dell’Inoltro l’utente riceve una mail di conferma dell’avvenuto annullamento.

8. Cosa deve fare l’utente se nell’istanza compaiono dati di recapito errati?

I dati di recapito possono essere modificati con la funzione POLIS: Funzioni di servizio-> Variazione dati di recapito

9. Quali sono i termini di presentazione della domanda?

L’istanza sarà disponibile agli utenti dal 29 novembre al 29 dicembre 2017 fino alle ore 14.00

10. Chi può accedere all’istanza?

All’istanza possono accedere solo i docenti che risultano DI RUOLO nel fascicolo del personale scuola:

  • personale docente ed educativo di ruolo al 31/08/2017; è considerato personale di ruolo anche il personale docente ed educativo in esonero sindacale, distaccato, utilizzato, comandato o collocato fuori ruolo (quest’ultima categoria comprende, se censito nel sistema informativo, il personale delle scuole militari e delle scuole italiane all’estero). In questa categoria rientrano gli insegnanti tecnico-pratici ed i titolari nelle province di Trento e Bolzano;
  • personale docente di ruolo dell’insegnamento di religione cattolica.

Si evidenzia che è necessario aver maturato 5 anni di anzianità di servizio per poter partecipare al Corso Concorso

11. Che formato possono avere i documenti che si possono allegare all’Istanza?

Si possono allegare all’istanza solo documenti di tipo PDF e con dimensione non superiori a 4 Mb.

12. Che stato può assumere l’Istanza?

Un’istanza può essere:

  • Inserita-> L’utente ha digitato almeno parte della domanda e può continuare a modificare i dati fino all’operazione di inoltro.  La pressione del tasto Avanti di ogni sezione salva i dati rendendoli consistenti e disponibili anche ad un successivo accesso nell’istanza.
  • Inoltrata-> La domanda è stata compilata e l’utente ha effettuato l’operazione di Inoltro. L’istanza non può più essere modificata se non previo “Annullamento dell’Inoltro”
  • Annullata-> L’inoltro del pdf è stato annullato e la domanda è di nuovo disponibile per ulteriori modifiche. In questo stato l’istanza è come se non fosse stata mai Inoltrata.

Integrazione FAQ al 5 dicembre

13. Cosa deve fare l’utente se i dati riportati nella sezione Requisiti di Accesso non sono corretti?

Se i dati della Titolarità non risultano corretti, è necessario che l’utente si rivolga all’ufficio provinciale o regionale di titolarità chiedendone la rettifica

14. In che modo viene calcolata l’anzianità di servizio?

Ai fini del calcolo dell’Anzianità di Servizio viene considerata la Data Decorrenza Economica, in quanto devono essere calcolati gli anni di servizio effettivo.

15. Ho avuto una prima nomina in ruolo da docente, poi una cessazione di tre anni, poi una seconda nomina in ruolo. Ho verificato che il sistema calcola automaticamente gli anni di anzianità di servizio di ruolo senza tenere conto della cessazione. Come posso modificare? 

Basta introdurre, per ciascun anno a cui corrisponde la cessazione (o in generale il mancato servizio), un periodo interruttivo per tutto l’anno scolastico di interesse. Il sistema decurterà automaticamente gli anni non lavorati.

16. Che documentazione si deve possedere per Inoltrare l’istanza?

Prima di poter inoltrare l’istanza si deve avere la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria in formato pdf. Inoltre, se si è portatori di handicap e si ha diritto a chiedere ausili speciali o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, occorre avere a disposizione la documentazione sanitaria che attesta il diritto alla richiesta.

17. Come si devono pagare i diritti di segreteria?

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 ROMA SUCCURSALE, IBAN: IT 45C 01000 03245 348 O 13 2409 00, Causale: “Corso-concorso dirigenti scolastici – nome e cognome del candidato – codice fiscale del candidato” e dichiarato al momento della presentazione della domanda tramite il sistema POLIS.

Integrazione FAQ all’11 dicembre

18. La legge 104, attestata da certificazione, può essere considerata come titolo di preferenza, in particolare come preferenza “19. Invalido o mutilato civile”?

Si tratta di due riconoscimenti diversi, che danno luogo a benefici differenti. L’invalidità civile, infatti, valuta la riduzione della capacità lavorativa della persona in funzione della gravità della patologia.
Lo stato di handicap, previsto dalla Legge 104/92, riguarda coloro che hanno “una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e che è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” (art. 3). L’accertamento non è solo di tipo fisico, ma verte anche sulle conseguenze di tipo sociale che la minorazione comporta.
Essendo diversi i criteri di valutazione dei due accertamenti, l’uno non può essere considerato sinonimo dell’altro.

19. Chi deve spuntare la preferenza “17. Aver prestato servizio senza demerito, a qualunque titolo, ivi inclusi i docenti, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”. Per esempio i docenti che prestano servizio a scuola devono dichiarare la preferenza? 

Può segnare la preferenza 17  il docente che abbia svolto servizio per non meno di un anno alle dipendenze del M.I.U.R.. Poiché fra i requisiti di accesso al concorso sono previsti 5 anni di servizio di almeno 180 giorni, tutti i docenti con servizio di insegnamento nelle scuole statali ne sono in possesso.

20. Cosa sono i periodi interruttivi?

I periodi interruttivi sono i periodi in cui il docente ha sospeso l’attività lavorativa. Questi vengono decurtati ai fini del calcolo dell’effettiva anzianità di servizio. A norma dell’art. 19, comma 8, del vigente CCNL per il Comparto scuola: “I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti“.

21. Ai fini del servizio, sia di ruolo che di pre-ruolo, il congedo per dottorato di ricerca è da considerarsi periodo interruttivo?

L’aspettativa per motivi di studio è espressamente prevista dal CCNL comparto Scuola. La legge 13 agosto 1984, n. 476 recante “Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università”, all’articolo 2 prevede che: “Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza”.
Per quanto concerne il personale con nomina a tempo determinato – intendendosi come tale il personale destinatario di contratto durata annuale o fino al 30 giugno –  si richiama normativa prevista dall’art. 19 del vigente CCNL, riguardante “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”, nonchè la Circolare MIUR 15 del 2011, secondo cui “anche a tale tipologia di personale si ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla richiamata norma, le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca: si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato)”.

22. Ai fini del servizio, sia di ruolo che di pre-ruolo, il congedo per maternità e il congedo parentale sono da considerarsi periodi interruttivi?

Ai sensi dell’articolo 12 del CCNL 2006-2009 normativo del comparto scuola, recante disciplina dei congedi parentali “Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. L.gs. n. 151/2001″.L’articolo 22, comma 3, del citato D. Lgs n. 151/2001 dispone che “I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie”.
Per quanto concerne i periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del D. L.gs. n. 151/2001, gli stessi “sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia”.

Integrazione FAQ al 18 dicembre

23. Chi ha barrato la preferenza 17, avendo prestato servizio nella scuola alle condizioni previste dalla predetta preferenza del modello di domanda ha titolo a barrare anche la casella corrispondente alla dizione ”aver prestato servizio senza demerito nelle amministrazioni pubbliche”?

No, può farlo se oltre al servizio che dà luogo alla preferenza 17 ha prestato anche servizio senza demerito in altra amministrazione pubblica.

24. Sono un docente affetto da invalidità uguale o superiore all’80%. Come posso dichiarare la mia invalidità nella domanda di partecipazione al corso-concorso per usufruire del beneficio di cui all’articolo 20 comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104?

La dichiarazione di cui all’art. 20, comma 2 bis, della Legge 104/1992 si trova nella sezione “Altre dichiarazioni” dell’istanza di partecipazione al corso-concorso. I candidati che intendano usufruire del beneficio previsto dalla citata legge dovranno effettuare l’apposita selezione e allegare alla domanda la relativa certificazione medica.

Integrazione FAQ al 28 dicembre

25. Sono un docente di ruolo con decorrenza giuridica 1/9/2016 ed economica 1/9/2017 e da questo il sistema informativo deduce che non ho ancora completato l’anno di prova. E quindi non accedo all’istanza del concorso per dirigenti scolastici. Non è recepita la normativa del DM 850 del 27 ottobre 2015?

La normativa è recepita con questa modalità: il sistema blocca tutti coloro che pur essendo di ruolo hanno decorrenza economica 1/9/2017. Se, però, l’operazione di conferma in ruolo risulta effettuata sul fascicolo personale il sistema consentirà l’accesso. Pertanto gli aspiranti dirigenti scolastici che ricevono il messaggio: “Ai sensi dell’art. 3 del D.D.G. 1259 del 23/11/2017 è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato, confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente.”  devono assicurarsi presso la scuola di servizio che la conferma in ruolo sia stata comunicata a sistema.

26. Sono una docente confermata in ruolo da cinque anni o più. Devo inserire anche i servizi pre-ruolo?

Non è necessario. I servizi non di ruolo devono essere inseriti solo nel caso in cui servano a raggiungere i cinque anni di servizio richiesti per l’accesso. Ovviamente si consiglia a chi ha un numero di poco superiore ai cinque anni di servizio di indicare tutti i servizi prestati al fine di evitare che, in sede di verifica dei requisiti di accesso, qualcuno debba essere scartato e la domanda non possa essere accolta per mancanza del requisito dei cinque anni.

Lavorare per Unità di apprendimento, ecco perché dovresti farlo

da Tuttoscuola

Lavorare per Unità di apprendimento, ecco perché dovresti farlo

di Orazio Branciforti, Carla Sacchi, Martina Bocchi

In questa sezione si propongono, per i docenti della Scuola Secondaria di I grado, Unità di apprendimento (UA) per ogni disciplina, strutturate secondo uno schema condiviso e sperimentato. Lo scopo è di suggerire delle piste di lavoro adatte per una particolare classe del triennio, offrire degli spunti operativi, naturalmente legati a chiari riferimenti valoriali e culturali, che ogni docente, tenendo conto della specifica realtà in cui opera, dovrà poi modificare ed adattare al suo contesto, per rendere più efficace l’azione didattica.
Riteniamo sia opportuno, inoltre, condividere preliminarmente con i docenti che intervengono sullo stesso gruppo classe la scelta di alcune competenze trasversali da perseguire, ricavandole dai Documenti nazionali vigenti, perché una progettazione coordinata risulterà più incisiva per lo sviluppo integrale della persona degli allievi.
Per rendere più evidente il percorso seguito dagli autori nella progettazione di ogni UA, la struttura esplicita le Competenze attese e gli Obiettivi di apprendimento disciplinari che sono a fondamento della proposta didattica, con riferimento ai Documenti nazionali attualmente in vigore.

Che cosa si intende per Unità di Apprendimento?

Una Unità di apprendimento è un’occasione didattica significativa per gli allievi, che tiene conto della unitarietà del sapere e non si limita alla sola trasmissione di conoscenze e abilità disciplinari, ma tende alla formazione integrale della persona, sviluppando competenze (trasversali e disciplinari) attraverso l’utilizzo di una didattica laboratoriale.
L’UA pone il ragazzo al centro dell’azione didattica e, richiedendo la sua partecipazione attiva, in modo individuale o in gruppo, favorisce la costruzione personale delle conoscenze; inoltre, ricorrendo ad attività e strumenti diversificati, anche innovativi e tecnologici, consente la personalizzazione dell’apprendimento.
Nella realizzazione concreta di una UA si richiede una continua attenzione ai processi di apprendimento dei ragazzi e una notevole flessibilità per riadattare il percorso in itinere in base alle risposte degli allievi e alle opportunità di approfondimento e/o ampliamento che si potrebbero presentare.

Unità di Apprendimento interdisciplinari

Alcune Unità di apprendimento proposte sono interdisciplinari, caratterizzate dalla condivisione di un prodotto finale realizzato con l’apporto di diverse discipline.
Partendo dal presupposto che la progettazione degli interventi didattici su un gruppo classe dovrebbe fondarsi sulla condivisione di valori e di competenze da far acquisire ai ragazzi, nella fase di pianificazione collegiale si possono individuare situazioni di compito che consentono a più docenti, con le loro specificità disciplinari, di concorrere al raggiungimento di una meta comune. L’Unità di apprendimento interdisciplinare, così ideata, consente un intervento coordinato e intenzionale da sviluppare nell’ambito della propria disciplina senza prevedere ore aggiuntive per un laboratorio.

Ciò è realizzabile, perciò, anche in una situazione oraria ridotta e che non preveda compresenze o ore di programmazione. Infatti, ciascun insegnante porterà avanti il progetto nelle proprie ore di lezione, seguendo una precisa programmazione iniziale degli interventi, e verificandone lo sviluppo nei normali contatti tra docenti.

I vantaggi di questi interventi condivisi sono molteplici:

  • offrono ai ragazzi occasioni di lavoro più significative e più motivanti;
  • evidenziano gli stretti legami tra discipline diverse e come le conoscenze e le abilità apprese in ambiti diversi possano concorrere alla realizzazione di uno stesso compito;
  • consentono di scegliere un prodotto finale più complesso e favoriscono il reale sviluppo e la messa in campo di competenze trasversali.

Struttura dell’Unità di Apprendimento

Pur nella consapevolezza che l’azione didattica richieda di operare secondo una logica della complessità, in cui i momenti del progettare, dell’agire e del valutare siano posti in una circolarità in cui si instauri tra loro un continuo dialogo e una continua interazione reciproca, riteniamo utile, per una fruizione efficace dei contributi proposti, presentare in forma schematica, ma completa, la struttura dell’UA.

Ogni Unità di apprendimento è costituita dalle seguenti sezioni:

  • Titolo. Sintetizza il contenuto della proposta. Da esso si possono desumere le situazioni di studio, di lavoro e le competenze attese.
  • Compito unitario. Indica il prodotto e il percorso, cioè che cosa i ragazzi devono realizzare concretamente durante e/o al termine dell’UA e quali sono le operazioni chiave che sono sollecitati a compiere durante il processo didattico.
  • Competenza. In ogni UA si dichiara la competenza prevalente che si intende perseguire scelta tra:

– le otto competenze chiave di cittadinanza proposte dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo del 18 dicembre 2006 o da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria;

oppure

– le competenze indicate nel Profilo in uscita dello studente o nei Traguardi di competenza disciplinari delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.

  • Obiettivi di apprendimento. Si elencano due o tre Obiettivi di apprendimento irrinunciabili, tratti dalle Indicazioni, che indicano le conoscenze e le abilità disciplinari da potenziare.
  • Obiettivi formativi. Sono la riformulazione degli obiettivi di apprendimento (ricavati dai Documenti nazionali vigenti) ritenuti indispensabili per lo sviluppo della competenza attesa in una specifica UA. Negli obiettivi formativi le conoscenze e le abilità richieste vengono contestualizzate anche in relazione alla classe e formulate in modo da essere verificabili.
  • Attività laboratoriali. Al centro di questa sezione c’è l’operatività degli alunni: si illustrano le modalità di svolgimento delle attività, i passaggi operativi che i ragazzi devono compiere, le azioni e le attenzioni dell’insegnante. Si suggerisce un percorso didattico concreto, avente al centro “cosa l’alunno deve fare” e “come“, individualmente, in gruppo o a classe intera, possa giungere alla scoperta di conoscenze significative e all’acquisizione di abilità e competenze.
  • La descrizione delle attività è articolata in fasi, con indicazione dei tempi e dei materiali necessari; si propone come monitorare in itinere il lavoro, allo scopo di intervenire prontamente, se necessario, nei momenti problematici o di suggerire strategie opportune. Tenendo presente che in una “classe reale” sono presenti anche alunni in difficoltà, attraverso la ricerca di metodi efficaci e diversificati, si offrono spunti e indicazioni per le “classi difficili” e per gli alunni con problemi di attenzione o livelli di partenza e prerequisiti molto bassi.

Una fase delle attività laboratoriali è dedicata alla realizzazione del prodotto che rappresenta la logica conclusione del percorso.

  • Verifica, valutazione, monitoraggio. La dimensione della valutazione accompagna, in forme diverse, tutto il processo didattico. In questa sezione dell’UA si prendono in considerazione i seguenti aspetti:

il monitoraggio: propone delle indicazioni su come effettuare l’osservazione e la registrazione sistematica dei comportamenti e dei processi più rilevanti riferiti al percorso didattico; indica l’individuazione degli snodi fondamentali del processo di apprendimento e delle possibili strategie per controllarli; sollecita la riflessione personale dell’alunno sul processo e sugli esiti degli apprendimenti, sul contributo fornito e sul gradimento dell’attività (autovalutazione/debriefing) mediante opportune domande o stimoli di riflessione;

la verifica del livello di acquisizione delle conoscenze e delle abilità previste per gli obiettivi formativi mediante osservazioni, prove, test, con indicazione della tipologia e possibili esempi; elementi di verifica sono anche le esercitazioni proposte nel corso delle attività laboratoriali e l’analisi del prodotto finale;

la valutazione, che in base ad espliciti parametri e criteri consente di definire i livelli di accettabilità e di eccellenza; si prevede anche l’utilizzo di rubriche valutative che, attraverso una serie di indicatori, contribuiscono ad evidenziare il livello raggiunto nello sviluppo delle competenze.

Decreto Ministeriale 29 dicembre 2017, n. 1047

Interventi a favore degli studenti universitari
(Fondo per il Sostegno dei Giovani e Piani per l’Orientamento)

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;
VISTO il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, con il quale è stato istituito il “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti” da ripartire tra gli Atenei in base a criteri e modalità determinati con decreto del Ministro, sentiti la CRUI e il CNSU per il perseguimento dei seguenti obiettivi indicati all’art. 1, c. 1, lett. a), b), c), d), e):

  • a) “sostegno alla mobilità internazionale degli studenti, anche nell’ambito del programma di mobilità dell’Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l’erogazione di borse di studio integrative”;
  • b) “assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea (magistrale), delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, ( …) e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato di cui all’articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero”;
  • c) “promozione di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti nazionali ed internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee strategiche del Programma nazionale per la ricerca  di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204”;
  • d) “finanziamento di assegni di ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”;
  • e) “incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario”;

VISTO l’art. 60, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale prevede, fra l’altro, che “a decorrere dall’esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato (.….) per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il  sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (… ) confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (cap. 1694) e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute (cap. 1692)”;
CONSIDERATO che, ai sensi del citato D.L. 60/2013, lo stanziamento delle risorse disponibili per l’attuazione del Fondo Giovani è definito annualmente con l’adozione dei criteri di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) e del contributo alle Università non Statali legalmente riconosciute previsto dalla legge del 29 luglio 1991, n. 243;
VISTO il decreto ministeriale del 9 agosto 2017, n. 610, relativo ai criteri di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario per l’anno 2017, con particolare attenzione all’art. 8:

  • lett. a), nella quale vengono definiti i criteri di riparto delle risorse destinate al post lauream, ivi inclusi i Dottorati Innovativi coerenti con le finalità del PNR 2015 – 2020 e gli assegni di ricerca;
  • lett. b), nella quale sono assegnate le risorse destinate alle finalità previste dall’art. 1, della legge n. 170/2003;

CONSIDERATO che con quanto previsto dal citato DM 610/2017, art. 8, lett. a) si ritiene di rispondere alle finalità di cui alle lettere c) e d) dell’art. 1 del D.L. 105/2003 e, pertanto, si ritiene di destinare le risorse disponibili unicamente per l’attuazione delle finalità di cui alle lettere a), b) ed e) del medesimo articolo;
VISTA la legge del 5 gennaio 2017, n. 4 relativa agli “Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche”, con particolare riferimento all’art. 1, comma 1, che prevede la destinazione di € 150.000 per interventi di cui alla lettera e) nelle scienze geologiche;
VISTA la legge del 11 dicembre 2016, n. 232 relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, con particolare riferimento all’art. 1, commi 290 – 293 (iniziative di orientamento e tutorato delle Università statali) che destina € 5 milioni per attuare piani pluriennali di interventi integrati di orientamento pre-universitario, di sostegno didattico e di tutorato;
VISTO l’art. 1-ter del decreto- legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43, relativo alla programmazione triennale degli Atenei;
VISTO il decreto ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635 con il quale sono definite le Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati;
VISTO il decreto ministeriale del 12 dicembre 2016, n. 987, con il quale sono definiti i criteri e gli indicatori per l’autovalutazione, la valutazione, l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;
CONSIDERATI gli impegni assunti dal Governo italiano nell’ambito della Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (Risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU del 25 settembre 2015), del Processo di Bologna (Comunicati dei Ministri dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore) e dell’Unione Europea (Target di miglioramento “Europa2020”), ivi incluso il Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 (“Erasmus plus”);
VISTO il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, n. 976, con il quale sono stati definiti criteri e modalità per la ripartizione del Fondo Giovani per il periodo 2014 – 2016;
RITENUTO NECESSARIO assicurare l’efficacia e la coerenza degli interventi normativi relativi alle iniziative a favore degli studenti universitari previsti nelle succitate norme, integrandone l’attuazione da parte delle Università;
RITENUTO di assicurare la coerenza dei predetti interventi con quanto previsto dalla citata legge 232/2016, art. 1, commi 252 – 265, tenendo conto dell’introduzione della “No tax area” per l’iscrizione ai Corsi di studio degli studenti meritevoli provenienti da condizioni socio-economiche disagiate;
VISTO il decreto legge del 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, relativo alle “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, con particolare riferimento all’art. 12, relativo al “Costo standard per studente”;
SENTITI i pareri della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, in data 13 dicembre 2017, del Consiglio nazionale degli studenti universitari, in data 22 dicembre 2017, dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), in data 20 dicembre 2017, e del Consiglio Universitario Nazionale, in data 20 dicembre 2017;

D E C R E T A

Art. 1
(Finalità)

  • 1. Il presente decreto determina i criteri di ripartizione e le finalità di impiego da parte delle Università Statali e, laddove specificato, delle Università non Statali legalmente riconosciute che partecipano alla ripartizione della quota premiale del contributo previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, delle risorse riferite a:
    • a. Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti previsto dal decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170;
    • b. Piani per l’orientamento e il tutorato previsti per le Università Statali dall’art. 1, commi 290 – 293, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 2
(Fondo Giovani – Mobilità internazionale)

  • 1. Per favorire la mobilità internazionale degli studenti, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 105 del 2003, è ripartito annualmente l’80% delle risorse disponibili per le Università Statali e il 100% delle risorse disponibili per le Università non Statali legalmente riconosciute secondo i seguenti criteri e parametri:
    • a. Numero degli studenti in corso iscritti ai Corsi di tutti e tre i cicli, con l’esclusione degli immatricolati al primo anno delle Lauree di primo livello e delle Lauree Magistrali a Ciclo Unico (peso 0,35);
    • b. Numero di studenti beneficiari di esonero totale dai contributi universitari ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 68/2012 e della legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 252 – 265 (peso 0,20);
    • c. Numero di CFU conseguiti all’estero nell’anno solare dagli studenti iscritti entro la durata normale del corso di studi (peso 0,20);
    • d. Numero di Laureati nella durata normale del Corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero (peso 0,20);
    • e. Numero di Dottori di ricerca dell’ultimo ciclo concluso che hanno trascorso almeno 3 mesi all’estero (peso 0,05).
  • 2. Le risorse di cui al precedente comma sono utilizzate dagli Atenei a favore di tutti gli studenti iscritti entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno, ivi inclusi gli iscritti ai Corsi post lauream di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 170/2003, secondo i seguenti criteri:
    • a. una somma pari ad almeno il 70% delle risorse di cui al precedente comma è utilizzata dagli Atenei per l’integrazione delle borse di mobilità Erasmus plus, con un contributo mensile secondo quanto riportato nella tabella 1;
    • b. una somma non superiore al 30% delle risorse è utilizzata dagli Atenei per borse di mobilità internazionale al di fuori dei programmi comunitari verso Paesi europei ed extra-europei, con un importo mensile secondo quanto riportato nella tabella 1.
      Tabella 1

      ISEE

      Importo minimo mensile per integrazione borsa Erasmus plus (punto a)

      Importo minimo mensile per borsa di mobilità (punto b)

      ISEE ≤ 13.000

      almeno € 400

      almeno € 500

      13.000 < ISEE ≤ 21.000

      almeno € 350

      almeno € 450

      21.000 < ISEE ≤ 26.000

      almeno € 300

      almeno € 400

      26.000 < ISEE ≤ 30.000

      almeno € 250

      almeno € 350

      30.000 < ISEE ≤ 40.000

      non oltre € 200

      non oltre € 350

      40.000 < ISEE ≤ 50.000

      non oltre € 150

      ISEE>50.000

      € 0

  • 3. Le Università assicurano che le attività formative svolte all’estero dagli studenti di cui al comma precedente:
    • a. sono finalizzate al conseguimento del Titolo di studio;
    • b. rientrano nell’ambito di accordi o convenzioni sottoscritte dall’Ateneo con partner di profilo adeguato;
    • c. sono riconosciute nella carriera dello studente nel rispetto degli indirizzi europei definiti in materia.

Le Università assicurano altresì il pagamento di un importo pari ad almeno il 50% di quanto complessivamente assegnato allo studente, a valere sulle risorse di cui al presente articolo, prima dell’avvio della mobilità.

Art. 3
(Fondo Giovani – Tutorato e attività didattiche integrative)

  • 1. Per favorire il tutorato e le attività didattiche integrative, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 105 del 2003, è ripartito annualmente il 10% delle risorse disponibili per le Università Statali secondo la proporzione del costo standard relativo al totale degli studenti iscritti entro la durata normale del corso di studi che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare precedente.
  • 2. Le risorse di cui al comma precedente sono attribuite dalle Università agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea magistrale o dottorato di ricerca attraverso assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato e per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero. I suddetti assegni sono erogati ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 del d.lgs. 68/2012 e sono cumulabili con la fruizione delle borse di studio di cui al medesimo d.lgs. 68/2012.
  • 3. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale l’importo dell’assegno mensile, rapportato all’impegno richiesto allo studente non superiore a 400 ore per anno, non potrà superare il limite di 4.000 euro per anno.

Art. 4
(Fondo Giovani – Incentivi alle iscrizioni a Corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e Piano Lauree Scientifiche)

  • 1. Per favorire le iscrizioni a Corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 105 del 2003, per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 è ripartito annualmente il 5% delle risorse disponibili per le Università Statali secondo la media tra il numero di studenti iscritti al secondo anno che abbiano acquisito almeno 40 CFU e il numero dei laureati entro il primo anno oltre la durata normale del Corso nelle classi L-27 (Scienze e tecnologie chimiche); L-30 (Scienze e tecnologie fisiche); L-35 (Scienze matematiche); L-41 (Statistica); L-8 (Ingegneria dell’informazione); L-9 (Ingegneria industriale); L-31 (Scienze e tecnologie informatiche); L-7 (Ingegneria civile e ambientale). Ai fini dell’applicazione di tale criterio, le studentesse sono considerate con un coefficiente pari a 1,2 e gli studenti con un coefficiente pari a 1.
  • 2. Ai sensi della legge 5 gennaio 2017, n. 4, con particolare riferimento all’art. 1, una quota pari a € 150.000 delle risorse di cui al comma precedente è ripartita secondo la media tra il numero di studenti iscritti al secondo anno che abbiano acquisito almeno 40 CFU e il numero dei laureati entro il primo anno oltre la durata normale del Corso nelle classi L-34 (Scienze geologiche), LM – 74 (Scienze e tecnologie geologiche), LM – 79 (Scienze geofisiche). Ai fini dell’applicazione di tale criterio, le studentesse sono considerate con un coefficiente pari a 1,2 e gli studenti con un coefficiente pari a 1.
  • 3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzate per le seguenti misure:
    • a. esonero totale o rimborso parziale delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea delle classi di cui al comma 2, da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso, tenendo conto dei requisiti di reddito e merito degli studenti stessi;
    • b. attribuzione di un contributo proporzionale all’importo massimo delle tasse previste per il corso di laurea agli studenti iscritti ai corsi di laurea delle classi di cui al comma 2, da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso per i quali è già previsto l’esonero totale dalle tasse e contributi dovuti ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 68/2012 e dell’art. 1, commi 252 – 265 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
    • c. attribuzione di altre forme di sostegno agli studi, degli studenti di cui al punto a), incluso il sostegno ad attività di tirocinio da svolgersi in collaborazione con le imprese.
  • 4. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è ripartito annualmente il 5% delle risorse disponibili per le Università Statali al fine di sostenere il Piano Nazionale Lauree Scientifiche (PLS 2017-2018) relativo alle classi di laurea L-27 (Scienze e tecnologie chimiche), L-30 (Scienze e tecnologie fisiche), L-35 (Scienze matematiche), L-41 (Statistica), L-02 (Biotecnologie), L-13 (Scienze Biologiche), L-31 (Scienze e tecnologie informatiche), L-32 (Scienze naturali e ambientali), L-34 (Scienze Geologiche). Tali risorse sono attribuite sulla base di progetti presentati da reti di Università, con il coinvolgimento degli Istituti scolastici, dei docenti e delle imprese, relativamente ad azioni finalizzate a:
    • a. fornire un efficace orientamento alle iscrizioni ai Corsi nelle classi succitate, puntando anche a favorire un equilibrio di genere nelle immatricolazioni;
    • b. ridurre il tasso d’abbandono tra il primo e il secondo anno nel corso degli studi universitari attraverso l’innovazione di strumenti e metodologie didattiche;
    • c. iniziative di formazione indirizzate ai tutor per fornire loro gli strumenti di base necessari per l’identificazione delle difficoltà e l’avviamento degli studenti verso le forme di sostegno più adatte;
    • d. predisposizione di materiale di supporto alle attività di tutorato, fruibile anche negli anni successivi in modo da facilitare una continuità di azione nel tempo;
    • e. sviluppo di azioni di monitoraggio per l’identificazione delle modalità più efficaci di tutorato;
    • f. consolidare la pratica del “laboratorio” per l’insegnamento delle scienze di base;
    • g. diffondere nelle scuole e negli Atenei le attività didattiche di autovalutazione e recupero, finalizzate al miglioramento della preparazione degli studenti relativamente alle conoscenze richieste all’ingresso dei corsi di laurea scientifici;
    • h. diffondere le opportunità di crescita professionale dei docenti di materie scientifiche in servizio nella Scuola secondaria di secondo grado.
  • 5.I progetti di cui al comma 4 sono valutati da un apposito Comitato Tecnico Scientifico nominato con provvedimento ministeriale sulla base dei seguenti criteri:
    • a. chiarezza e coerenza del progetto rispetto agli obiettivi sopra riportati;
    • b. grado di fattibilità, adeguatezza economica, cofinanziamento diretto aggiuntivo;
    • c. capacità dell’intervento di apportare un reale miglioramento rispetto alla situazione di partenza.

Con provvedimento ministeriale sono definite le modalità e le indicazioni operative per la presentazione in via telematica dei progetti.

Art. 5
(Piani di orientamento e tutorato)

  • 1. Al fine di sostenere i Piani di orientamento e tutorato per il biennio 2017-2018, ai sensi dell’art. 1, commi 290-293 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è destinato alle Università statali l’importo di € 5 milioni annui, che è ripartito sulla base di progetti presentati da reti di Università rappresentative di tutto il territorio nazionale, in collaborazione con gli Istituti scolastici e con riferimento a raggruppamenti coerenti di classi di corsi di laurea diverse da quelle dell’art. 4, comma 4.
  • 2. I progetti di cui al precedente comma sono finalizzati a:
    • a. integrazione tra le azioni di orientamento di cui al presente decreto e tra queste e le azioni previste dal PON Scuola 2014-2020 con riferimento all’orientamento all’ingresso delle Università e con particolare riferimento agli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado o nel periodo intercorrente tra il conseguimento del diploma e l’immatricolazione;
    • b. specifiche attività di tutorato destinate a studenti iscritti al primo o al secondo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, rivolte in particolare a coloro che abbiano riscontrato ostacoli formativi iniziali, anche integrando con le risorse rese disponibili per la medesima finalità all’articolo 3 del presente decreto;

    attraverso una o più delle seguenti azioni:

    • a. ulteriore sviluppo di laboratori per il riconoscimento delle abilità e lo sviluppo delle vocazioni, per quanto riguarda sia lo studio universitario sia  gli sbocchi lavorativi;
    • b. percorsi d’incontro fra docenti delle scuole secondarie e docenti universitari per lo sviluppo concertato di strategie di orientamento;
    • c. sperimentazione della costruzione di prove per l’autovalutazione e la valutazione della preparazione di base degli studenti;
    • d. iniziative di formazione indirizzate ai tutor per fornire loro gli strumenti di base necessari per l’identificazione delle difficoltà e l’avviamento degli studenti verso le forme di sostegno più adatte;
    • e. predisposizione di materiale di supporto alle attività di tutorato, fruibile anche negli anni successivi in modo da facilitare una continuità di azione nel tempo;
    • f. sviluppo di-azioni di monitoraggio per l’identificazione delle modalità più efficaci di tutorato
  • 3. I progetti di cui al comma 2 sono valutati da un apposito Comitato Tecnico Scientifico nominato con provvedimento ministeriale sulla base dei seguenti criteri:
    • a. chiarezza e coerenza del progetto rispetto agli obiettivi sopra riportati;
    • b. grado di fattibilità, adeguatezza economica, cofinanziamento diretto aggiuntivo;
    • c. capacità dell’intervento di apportare un reale miglioramento rispetto alla situazione di partenza.

Con provvedimento ministeriale sono definite le modalità e le indicazioni operative per la presentazione in via telematica dei progetti.

Art. 6
(Disposizioni finali, monitoraggio periodico e finale)

  • 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si intendono riferite al biennio 2017 – 2018 e sono comunque confermate anche per gli anni successivi fino all’emanazione del decreto di modifica delle medesime.
  • 2. Il monitoraggio periodico e la relazione finale sull’uso delle risorse del presente decreto avviene attraverso apposita procedura telematica definita dalla competente Direzione Generale del Ministero. La verifica dei beneficiari del finanziamento di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4, comma 1, avviene attraverso l’Anagrafe Nazionale degli Studenti.
  • 3. In considerazione delle specifiche modalità del finanziamento statale ai sensi dell’art. 2, comma 123, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l’importo relativo alla Libera Università di Bolzano per l’anno 2017 è attribuito in proporzione alla quota assegnata nel 2016 per la medesima finalità di cui all’art. 1 del presente decreto.
  • 4. Le risorse di cui al presente decreto assegnate agli Atenei ed eventualmente non utilizzate entro l’anno successivo a quello di riferimento, saranno recuperate sull’assegnazione del Fondo di finanziamento ordinario delle Università statali, ovvero del contributo statale, erogato ai sensi della legge n. 243/1991, alle Università non statali legalmente riconosciute per essere destinate agli interventi di cui all’articolo 2 (mobilità internazionale) di cui al presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
Sen. Valeria Fedeli

(Trasmesso alla Corte dei Conti per la Registrazione)

Decreto Ministeriale 29 dicembre 2017, n. 1048

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Ministeriale 29 dicembre 2017, n. 1048

Individuazione degli interventi di adeguamento antisismico degli edifici scolastici da finanziare con le risorse relative alle annualità 2016-2017 – Fondo protezione civile. (Prot. n. 1048). (18A03413)

(GU Serie Generale n.115 del 19-05-2018)

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del
servizio nazionale di Protezione civile;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l’edilizia
scolastica e, in particolare, l’art. 3;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59, e in particolare l’art. 107, comma 1, lettera c);
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante
disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita’ di protezione civile;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003), e in particolare l’art. 80, comma 21;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici, e in particolare l’art. 32-bis
che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi
infrastrutturali, con priorita’ per quelli connessi alla riduzione
del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta’
d’arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari,
autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l’anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato, e in
particolare l’art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire
l’adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema
scolastico, nonche’ la costruzione di nuovi immobili sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere
dall’anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari,
prevedendone l’utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi
di rischiosita’;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010) e in particolare l’art. 2, comma 109, che, per le
leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di
contributi a carico del bilancio della Stato per le Province autonome
di Trento e Bolzano;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante
disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalle legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante
disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere, nonche’ in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province, e in particolare l’art. 10;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare
l’art. 11, comma 4-sexies, con il quale si e’ disposto che, a partire
dall’anno 2014, la somma di euro 20 milioni risulta iscritta nel
fondo unico per l’edilizia scolastica di competenza del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure
urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l’art. 1, comma
160, nel quale si e’ stabilito di demandare ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca la definizione dei
criteri e delle modalita’ di ripartizione delle risorse di cui al
Fondo per interventi straordinari di cui all’art. 32-bis del
decreto-legge n. 269 del 2003;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20
marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’interno e con il Capo del
Dipartimento della protezione civile, 14 settembre 2005;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’interno e con il Capo del
Dipartimento della protezione civile, 14 gennaio 2008;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 29
dicembre 2008, n. 3728, 31 marzo 2010, n. 3864, 19 maggio 2010, n.
3879, 2 marzo 2011, n. 3927, che hanno stabilito gli interventi
ammissibili a finanziamento, individuato le relative procedure di
finanziamento e ripartito tra regioni e province autonome le risorse
dell’annualita’ 2008, 2009, 2010 e 2011 destinate nel predetto Fondo
agli interventi previsti dall’art. 2, comma 276, della legge 24
dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
ottobre 2015 (di seguito dPCM del 12 ottobre 2015), su proposta del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, con il
quale sono stati definiti i termini e le modalita’ di attuazione
degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in
attuazione dell’art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015 n. 107,
nonche’ ripartite su base regionale le risorse relative alle
annualita’ 2014 e 2015;
Visto l’art. 2, comma 2, del predetto dPCM del 12 ottobre 2015 che
stabilisce che la ripartizione delle risorse finanziarie relative
alle annualita’ 2016 e seguenti e’ effettuata con appositi decreti
del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
sentito il Dipartimento della protezione civile, sulla base delle
disponibilita’ finanziarie a favore delle regioni e delle province
autonome beneficiarie nonche’ sulla base degli eventuali
aggiornamenti dei livelli di rischiosita’ sismica delle scuole
esistenti;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 20 luglio 2017, n. 511, con il quale sono state
ripartite le annualita’ 2016 e 2017 tra le regioni e le province
autonome per un importo complessivo pari ad € 26.404.232,00;
Visto il decreto del direttore generale per interventi in materia
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale del 9 dicembre 2015, prot.
n. 57, con il quale e’ stata nominata la Commissione di valutazione
di cui all’art. 1, comma 2, del predetto dPCM;
Dato atto che con nota del 28 settembre 2017, n. 36117 e’ stato
richiesto a tutte le regioni di produrre l’elenco di interventi da
finanziare con le risorse ripartite ai sensi del sopracitato decreto
n. 511 del 2017 entro e non oltre il 27 ottobre 2017;
Considerato che tutte le regioni hanno fatto pervenire i propri
piani;
Dato atto che a seguito di apposita istruttoria da parte della
Commissione di cui all’art. 1, comma 2, del dPCM 12 ottobre 2015
sulla base delle informazioni prodotte dalle regioni sono stati
individuati gli interventi da ammettere a finanziamento;
Visto il verbale della Commissione di cui all’art. 1, comma 2, del
predetto dPCM;

Decreta:

Art. 1

Piani regionali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la
somma complessiva di euro € 22.564.746,67 destinata all’attuazione di
interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del
sistema scolastico, nonche’ alla costruzione di nuovi immobili
sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a
sostituire quelli a rischio sismico, e’ assegnata agli enti locali di
cui alla tabella allegata, costituente parte integrante e sostanziale
del presente decreto (Allegato A), per gli interventi e con gli
importi a lato di ciascuno di essi indicati. Su tali interventi
possono essere previste forme di cofinanziamento da parte degli enti
locali.
2. L’assegnazione e’ effettuata entro il limite massimo
dell’importo previsto per ciascuna regione dall’allegato 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015, ed
e’ limitata alle lavorazioni connesse all’adeguamento strutturale e
antisismico di edifici esistenti o alla costruzione di nuovi immobili
sostitutivi di quelli esistenti.
3. Il finanziamento assegnato con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015 alle Province autonome di
Trento e Bolzano ammontante alla somma complessiva di € 139.942,41 e’
acquisito al bilancio della Stato, ai sensi dell’art. 2, comma 109,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4. Le somme residue non utilizzate dalle regioni (Allegato B),
rispetto agli importi contenuti nell’allegato 1 del dPCM del 12
ottobre 2015, pari a complessivi € 3.699.542,92, a seguito delle
assegnazioni di cui al presente decreto, restano nella disponibilita’
delle singole regioni, per le stesse finalita’ previste dall’art. 2,
comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere modificati o
sostituiti con successivo decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca nei soli casi previsti dall’art. 4,
comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
ottobre 2015;

Art. 2

Termini per la progettazione, aggiudicazione
degli interventi e conclusione dei lavori

1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui all’art. 1,
comma 1, sono tenuti ad approvare le progettazioni esecutive degli
interventi e ad effettuare l’aggiudicazione degli stessi almeno in
via provvisoria entro e non oltre dodici mesi dalla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La durata dei lavori non deve eccedere i due anni dall’avvenuta
aggiudicazione definitiva dell’intervento.
3. Gli enti medesimi danno comunicazione al Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca dell’avvenuta
aggiudicazione dei lavori entro quindici giorni dall’adozione dei
relativi provvedimenti.
4. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2,
si rinvia all’art. 4 del presente decreto.

Art. 3

Modalita’ di rendicontazione
e monitoraggio

1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione
generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca in favore degli enti locali beneficiari sulla base degli
stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente,
debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino
al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del
ribasso di gara. Il residuo 10% e’ liquidato a seguito dell’avvenuto
collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.
2. Le economie di gara non sono nella disponibilita’ dell’ente
locale e possono essere utilizzate nei limiti e per le ipotesi di cui
all’art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e per
opere complementari destinate alle stesse finalita’ previste
dall’art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto
sono trasferite sulle contabilita’ di Tesoreria unica degli enti
locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.
4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti
beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema
di monitoraggio presso il Ministero dell’istruzione, dell’universita’
e della ricerca, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui
al comma 1.
5. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso
l’implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche
(di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell’art. 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
6. Le regioni e gli enti locali beneficiari sono tenuti a inserire
gli interventi e ad aggiornare lo stato di avanzamento degli stessi
sulla piattaforma WebGIS «Obiettivo Sicurezza delle Scuole» del
Dipartimento della protezione civile.

Art. 4

Revoche e controlli

1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto
dei termini di cui all’art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto e
nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accertate a seguito di attivita’ di
monitoraggio.
2. E’ disposta, altresi’, la revoca qualora l’intervento finanziato
con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento
nazionale o comunitario per le stesse finalita’ previste dall’art. 2,
comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Le risorse revocate restano nella disponibilita’ delle regioni
per le medesime finalita’ previste dall’art. 2, comma 276, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del dPCM 12 ottobre 2015, il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, per il
tramite della Direzione generale competente, si riserva la facolta’
di effettuare, di intesa con il Dipartimento della protezione civile,
verifiche in loco per controllare l’efficacia delle azioni svolte
nell’utilizzo dei finanziamenti.
Il presente decreto e’ sottoposto ai controlli di legge e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2017

Il Ministro: Fedeli

Registrato alla Corte dei conti l’8 marzo 2018, reg. n. 1-453


Allegato A

Allegato B

SOMME RESIDUE

+——————————————–+———————-+
| Regione Campania | € 24.211,29|
+——————————————–+———————-+
| Regione Emilia | € 1.000,00|
+——————————————–+———————-+
| Regione Lazio | € 282.969,86|
+——————————————–+———————-+
| Regione Lombardia | € 299.088,21|
+——————————————–+———————-+
| Regione Piemonte | € 70.057,13|
+——————————————–+———————-+
| Regione Puglia | € 90.096,46|
+——————————————–+———————-+
| Regione Sicilia | € 2.896.263,53|
+——————————————–+———————-+
| Regione Toscana | € 6.559,55|
+——————————————–+———————-+
| Regione Veneto | € 29.296,89|
+——————————————–+———————-+
| Totale | € 3.699.542,92|
+——————————————–+———————-+

Competenze di base: autorizzazioni all’avvio dei progetti

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea);
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetti.

Autorizzazioni all’avvio dei progetti

Educazione&Scuola©