UNA VALUTAZIONE SERIA DI UNA DIRIGENZA VERA

UNA VALUTAZIONE SERIA DI UNA DIRIGENZA VERA

 

Il 5 aprile 2018 DIRIGENTISCUOLA ha partecipato, presso il MIUR, alla prevista riunione informativa sul procedimento di valutazione dei dirigenti delle scuole per l’anno scolastico 2017/18.

Rispetto a quello tenutosi l’antivigilia di Pasqua, l’Evento è consistito nella consegna di un documento, in ordine al quale l’Amministrazione ha chiesto alle presenti sigle sindacali rappresentative di far pervenire una loro proposta con congruo anticipo in vista dell’aggiornamento del confronto, fissato il 16 aprile.

La novità è tutta qui. Per il resto è confermato che – per il diciottesimo anno consecutivo! – non vi saranno effetti della valutazione sulla retribuzione di risultato, in attesa che l’imminente(?) nuovo contratto, allineandosi alle ultime disposizioni imperative che hanno novellato sul punto il d. lgs. 165/01, e con i vincoli quivi statuiti, regoli gli aspetti economici.

Dunque, la retribuzione di risultato continua ad essere parametrata sulla fascia di complessità dell’istituzione scolastica diretta, secondo un criterio di mero automatismo. Ma sarà inflitta ai dirigenti scolastici anche per l’anno in corso un’inutile molestia compilatoria, imposta dall’intatto primigenio dispositivo della Direttiva 36/16: depurato, sì (forse) di qualche incombenza cartacea, ma rinforzato della presenza tutoria di esperti – reali o presunti – che accompagneranno creature perennemente minorenni nel percorso di orientamento, riflessione e analisi della loro azione dirigenziale e forniranno supporto al loro sviluppo professionale.

Date queste premesse, è ben evidente che non si esce da un, quasi ventennale, cortocircuito che mantiene fuori bersaglio l’eterna questione della valutazione della dirigenza scolastica.

Non si tratta tanto – ancorché abbia una sua rilevanza – di garantire l’uniformità territoriale e la qualità professionale della composizione dei nuclei, di mettere a punto un adeguato protocollo delle visite e idonei strumenti utilizzati nel procedimento, di definire un metodo riguardo gli esiti della valutazione. Ma di pretendere l’applicazione della legge, al di cui chiaro tenore letterale una valutazione dirigenziale è preordinata all’apprezzamento, in positivo o in negativo, della performance individuale e del contributo recato alla performance della struttura organizzativa (nel caso di specie: il contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica). Non già alla cura e all’affinamento dello sviluppo professionale: di chi ha superato un concorso pubblico, si è sottoposto ad un apposito percorso formativo ed è pur sempre tenuto a seguire specifiche iniziative di formazione su nuove tematiche e/o di aggiornamento predisposte dall’Amministrazione.

E, in ossequio alla legge, i dirigenti scolastici non possono fungere da cavia di astrusi caravanserragli incessantemente replicati – nonostante il loro sistematico fallimento – per legittimare ruoli e funzioni altrui.

I dirigenti scolastici devono essere valutati sui comportamenti organizzativo-gestionali, sul grado di raggiungimento degli obiettivi previamente formalizzati nel provvedimento d’incarico e nella loro diretta disponibilità, nonché sul rispetto delle direttive impartite: come avviene per tutti i dirigenti pubblici, che non ricevono visite di Nuclei, né sono sottoposti ad assistenze tutoriali, né sono chiamati ad interloquire via skype; a cui sono del tutto estranei portfolii o consimili amenità da confezionare, essendo lasciata alla libertà dei singoli l’allegazione documentale a comprova di quanto asseritamente realizzato, con una procedura essenziale, compendiata al massimo in due sole schede. Una procedura non invasiva, sostanzialmente un’autovalutazione, con il punteggio che ognuno si attribuisce e che il valutatore di ultima istanza potrà poi confermare o correggere. Una procedura esemplata sul modello in uso per i dirigenti amministrativi e i dirigenti tecnici del MIUR, vale a dire del medesimo datore di lavoro: un modello neutro, quindi in grado di adattarsi, con opportuni correttivi purché non lo snaturino, alla tanto declamata specificità di una dirigenza che – in quanto dirigenza e quindi tipica figura organizzatoria – deve pur sempre dar prova non già di consolanti narrazioni assistite, ma di saper combinare in modo ottimale le risorse assegnate, e/o reperite in forza di una sua capacità in senso lato imprenditoriale, per il raggiungimento del risultato atteso dal committente pubblico.

Almeno chi è in buona fede, abbia finalmente il coraggio di rompere gli schemi e di affermare che il re è nudo. In attesa del nuovo ministro che voglia rispettare le leggi votate dal Parlamento della Repubblica.

Organici: quanti posti di potenziamento infanzia per ogni regione. La tabella

da Orizzontescuola

Organici: quanti posti di potenziamento infanzia per ogni regione. La tabella

di redazione

Sono in via di definizione gli organici del personale scuola per l’a.s. 2018/19. Il Miur ha emanato la relativa circolare con le indicazioni alle scuole e agli Uffici Scolastici.

NUMERO POSTI

I posti di potenziamento da assegnare alla scuola dell’infanzia sono in totale 800, da distribuire alle istituzioni scolastiche delle varie regioni.

I suddetti 800 posti sono tutti posti comuni.

DISTRIBUZIONE REGIONI

Gli 800 posti,  come riferito dal Miur ai sindacati , saranno  distribuiti tra le varie regioni proporzionalmente al numero di alunni  frequentanti le scuole dell’infanzia statali.

ASSEGNAZIONE POSTI 

L’assegnazione dei posti è di competenza degli Uffici Scolastici Regionali.

Ciascun USR destinerà alla scuola dell’infanzia, nel limite del contingente assegnato, i posti dell’organico di potenziamento, senza determinare esuberi nell’ambito dei ruoli regionali.

I posti, come suddetto, non sono di nuova istituzione ma frutto di una rimodulazione dei 48.812 posti già assegnati dalla legge 107/2015 alla scuola primaria e secondaria.

Ciascun USR procederà all’assegnazione alla scuola dell’infanzia dei posti di potenziamento disponibili:

  • prioritariamente della scuola secondaria di II grado;
  • in via secondaria della scuola primaria;
  • in via subordinata della scuola secondaria di primo grado.

I POSTI PER REGIONE

Sulla base di tali indicazioni, questa dovrebbe essere la distribuzione

Abruzzo 24
Basilicata 10
Calabria 34
Campania 102
Emilia romagna 45
Friuli Venezia Giulia 14
Lazio 75
Liguria 17
Lombardia 95
Marche 28
Molise 5
Piemonte 59
Puglia 71
Sardegna 22
Sicilia 92
Toscana 55
Umbria 15
Veneto 37

Numeri che potranno ancora subìre delle modifiche.

nota Miur

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