Riconoscimento giuridico e caos reggenze

ANCODIS: riconoscimento giuridico e caos reggenze.

Nel prossimo anno scolastico si ripeterà la stessa musica……stonata!

 

Un anno scolastico volge al termine ed ANCODIS vuol porre l’attenzione al prossimo con una amara constatazione: ancora un anno sprecato per la scuola italiana in relazione al grave problema delle scuole affidate a reggenza!

Esattamente un anno fa ponevamo il tema delle reggenze ed – oggi – corre l’obbligo di riproporlo alle Istituzioni (MIUR), agli operatori scolastici, ai genitori.

Cosa è successo in questo anno scolastico di nuovo? NULLA!

Assolutamente nessun passo avanti concreto se non l’indizione del corso-concorso tanto atteso dal 2011 ma ancora alla fase del bando. Anzi è notizia di questi giorni, che la prova preselettiva si svolgerà il 23 luglio 2018 (in piena estate e dopo la conclusione degli Esami di Stato), con buona pace dei candidati – stanchi fisicamente e psicologicamente – che tanta fiducia hanno riposto nel concorso!

Le Istituzioni scolastiche restano – per la quotidiana e complessa gestione – nell’incertezza dei tempi senza un DS titolare in grado di essere guida sicura in un mare sempre più tempestoso.

Il messaggio che arriva dal MIUR è semplicemente questo: continuate ad andare avanti con un DS reggente che sarà senz’altro in grado di sostenere gli impegni e le responsabilità di un’altra I.S. oltre a quella già affidata (chi ci crede? amara constatazione…).

 

Fino all’a.s. 2006-2007, se una I.S. rimaneva senza DS, si poteva nominare un preside incaricato che – a pieno titolo – ne assumeva una titolarità annuale; con il decreto legge n. 7/2005 convertito dalla legge n. 43/2005 Art. 1-sexies è stato abolito l’incarico di presidenza (ancora oggi però utilizzato!) ed un accordo politico tra governo e OO.SS. Area dirigenziale (art. 19 comma 1 lettera b CCNL AREA V), ha contrattualizzato l’istituto della reggenza che invece era stato pensato per la sostituzione di DS assenti per brevi periodi e non certamente per un intero a.s./diversi anni scolastici (amara constatazione…).

Deve essere chiaro a tutti che questa operazione aveva un solo scopo: consentire allo Stato – con il consenso dei sindacati firmatari – un notevole risparmio a danno di una proficua ed adeguata gestione di una scuola.

La ragione economica e la ragione di Stato hanno prevalso sull’interesse del personale scolastico, degli alunni e delle famiglie ad avere un Dirigente scolastico a tempo pieno; uno Stato che dichiara di avere tra le sue priorità la SCUOLA pubblica, laica e moderna e che, invece, mette in crisi la sua governance creando tensioni e criticità sia nella scuola di titolarità che in quella affidata a reggenza! Ipocrisia di Stato si potrebbe definire!

 

Proviamo, dunque, a fare il punto sulla situazione:

  • le scuole affidate a reggenza (sottodimensionate e normodimensionate) in questo a.s. sono ben 748 (fonte ANP). In queste condizioni, la metà delle scuole italiane ha avuto un dirigente scolastico responsabile di almeno due scuole (con quanti plessi? In quanti comuni?);
  • in considerazione dei prossimi pensionamenti/aspettative/altri incarichi (utilizzati all’estero, distaccati al MIUR o negli URS con incarichi temporanei di dirigente tecnico o amministrativo, con esonero parlamentare, amministrativo o sindacale) la previsione è che per il prossimo a.s. le scuole senza DS arriveranno a circa 2500 (fonte UDIR);
  • per rappresentare in modo sicuramente parziale il fenomeno si riportano i dati relativi al numero delle reggenze in alcune regioni nell’a.s. 2017-2018 (fonte ANCODIS):

Piemonte 167

Lombardia 242

Friuli Venezia Giulia 61

Emilia Romagna 173

Lazio 147

Campania 59

Calabria 80

Sardegna 59

Sicilia 116

Di fronte a questo quadro certamente non edificante per il MIUR e per l’intero sistema scolastico italiano, non sono previste operazioni di immissione in ruolo con relativa assegnazione di sede prima del 31/08/2018 a seguito del mancato espletamento delle procedure concorsuali (che riteniamo non saranno concluse entro l’A.S. 2019-2020).

Pertanto, non resta che aspettare l’annuale e tanto attesa Circolare (agostana) per il conferimento degli incarichi di reggenza per l’A.S. 2018-2019 su tutti i posti rimasti disponibili dopo le operazioni di mobilità e sui posti relativi a scuole sottodimensionate ai sensi dell’art. 19 comma 5 della Legge 111/2011 (comma modificato dall’art. 4, comma 69, legge n. 183 del 2011, poi dall’art. 12, comma 1, legge n. 128 del 2013) che proverà ancora per un altro anno scolastico a mettere in tante I.S. una toppa inadeguata ad un buco gigantesco.

E si aprirà l’ennesima discussione da parte dei sindacati ed associazioni di categoria sulla grave situazione senza che NESSUNO tra il MIUR e le OO.SS. faccia un pubblico mea culpa sulle ragioni che hanno portato a questa insostenibile e disastrata condizione della scuola italiana.

 

I Collaboratori dei DS – che vivono quotidianamente la faticosa gestione delle scuole con DS titolare ed in reggenza – denunciano questa condizione divenuta ormai non più sostenibile né accettabile per un paese moderno che guarda all’Europa ma che mette in campo scelte politiche che lo allontanano dall’Europa!

ANCODIS vuole evidenziare che la condizione di criticità in cui versa la scuola italiana pubblica è anche dovuta a questa precarietà che ovviamente – in un sistema complesso e delicato – rende confusa la vision e debole la mission di ciascuna istituzione scolastica affidata a reggenza (possiamo immaginare tutto questo in una scuola NON statale?).

Non possiamo ignorarne le gravi conseguenze: demotivazioni nel personale, criticità nella gestione e nella organizzazione, insoddisfazione nei genitori cui viene meno il riferimento dirigenziale, indebolimento del profilo didattico ed educativo, perdita di identità nelle relazioni con le altre Istituzioni.

In questa triste ed amara realtà, a baluardo dell’identità costruita faticosamente anno per anno restano i docenti collaboratori del ds che assumono oneri e responsabilità nell’interesse della propria scuola senza alcun riconoscimento giuridico e con responsabilità certamente non indifferenti.

Occorre trovare delle soluzioni tempestive ed adeguate per dare risposte a quanti rivendicano il diritto ad avere una scuola guidata con competenza e professionalità in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali ancora in fase iniziale.

 

ANCODIS, dunque, propone al nuovo governo ed al futuro Ministro tre urgenti interventi legislativi attraverso un Decreto Legge:

 

  1. Riconoscimento giuridico dei Collaboratori dei DS e, tra di essi, di coloro che svolgono il ruolo di Primo collaboratore con funzioni vicarie (ex vicepreside). Lo sanno bene al MIUR che il “vicario” svolge di fatto, con l’istituto della delega, ruoli apicali in molti settori della vita scolastica, sostituendo il dirigente in caso di assenza (ferie in corso di anno ed estive) o impedimento. In queste circostanze, le scuole vengono affidate dai DS ai loro vicari che ne assumono la responsabilità in ordine a quanto programmato unitamente all’onere di gestire ogni circostanza NON prevista o ogni situazione emergenziale.

Per non dimenticare il problema relativo ai tanti DS prossimi al pensionamento (al 31/8/2018 circa 500) che per fruire delle ferie hanno già di fatto programmato lunghe assenze dal servizio affidando la scuola ai loro collaboratori.

Per queste ragioni – deve essere chiaro – il vicario spesso NON fruisce del proprio periodo di ferie. Ed il MIUR e OO.SS. non lo vogliono ufficialmente riconoscere!

 

  1. Ripristinare in TUTTE le scuole l’esonero per il Collaboratore cui il DS affida compiti di sostituzione in caso di assenza o impedimento, indipendentemente dalla materia di insegnamento/ordine di scuola e dall’organico dell’autonomia. I Vicepresidi oggi sono spesso impegnati in attività di docenza: rivendicano, pertanto, la necessità del distaccamento per lavorare a tempo pieno nell’attività di collaborazione dei DS titolari e reggenti. Il DS delega loro compiti e funzioni che però non possono esercitare pienamente se impegnati anche in attività didattiche. In questo modo molti DS si trovano in condizione di non avere un Collaboratore a tempo pieno che possa svolgere la funzione conferita e devono fare a meno di un collaboratore che assuma a tempo pieno deleghe e carichi di lavoro.

 

  1. Assegnare l’incarico di presidenza al Collaboratore di cui al punto a (ai sensi dell’O.M. 39/2004), finalizzato alla gestione temporanea delle scuole in reggenza fino all’insediamento del DS titolare. Si tratta di docenti che negli anni hanno certamente dimostrato competenza e professionalità (basta chiedere ai loro DS!) e che chiedono semplicemente di essere valorizzati nella governance della loro scuola.

Su questo punto è il caso di ricordare che il Miur ha diramato in questi giorni la Direttiva n. 281/2018 relativa agli incarichi di presidenza nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2018/2019 precisando che non sono più conferiti incarichi di presidenza, eccetto i casi di conferma degli incarichi già conferiti.

Riteniamo necessario su quest’ultimo aspetto pensare ad un provvedimento d’urgenza che non lasci le scuole affidate alle reggenze: piuttosto, è opportuno ripensare al provvedimento di incarico non affidandolo più a docenti senza esperienza gestionale ma esclusivamente ai Collaboratori purchè abbiano un’esperienza certificata di almeno 36 mesi di servizio.

Sarebbe un riconoscimento al Collaboratore vicario per una fase limitata e transitoria e si darebbe alle scuole la possibilità di avere una guida a partire dal primo giorno del prossimo anno scolastico: molti Collaboratori, infatti, ricoprono questo ruolo da diversi anni, sono la memoria storica di una I.S., hanno sviluppato adeguate professionalità e capacità di organizzazione e gestione nella collaborazione con i loro DS.

Sarebbe, inoltre, un modo per investire sulle risorse esistenti e garantire una guida efficace ad ogni istituzione scolastica che non è più possibile garantire con le reggenze!

Proponiamo anche di monitorare periodicamente il lavoro del Collaboratore incaricato e di valutarne il servizio al termine dell’a.s. per l’eventuale riconferma nell’incarico nell’anno successivo ove permanessero le condizioni di reggenza.

Per tale incarico l’Amministrazione deve prevedere soltanto il costo relativo all’indennità di posizione: si avrebbe un risparmio sul costo della reggenza ed un conseguente minore aggravio dal FIS della scuola ogni anno sempre più esiguo.

 

Sono soluzioni che riteniamo coerenti ad un bisogno di governance, che tiene conto dei necessari presupposti di conoscenza delle dinamiche interne specifiche di ogni i.s. e delle criticità superate e da affrontare, di una riconquistata credibilità ed affidabilità nei confronti di docenti e famiglie, di una riduzione di oneri di lavoro a carico di DS reggenti che – è risaputo a chi vive la scuola – fanno comunque grande affidamento nei loro Collaboratori.

Siamo pronti a discutere soluzioni concrete, sostenibili, capaci di dare risposte ad urgenti necessità e contemporaneamente vogliamo dire a tutti: NOI CI SIAMO!

Nel frattempo – preso atto che sulla base della Direttiva n. 281 del 2018 verranno conferiti incarichi di presidenza ad un numero molto residuale di docenti ed in considerazione dell’art. 4 comma 1 – inviteremo tutti i nostri iscritti ed i restanti collaboratori a presentare agli UU.SS.RR. apposita istanza per il conferimento dell’incarico, impugnando in ogni sede competente sia il testo della Direttiva sia i singoli provvedimenti di esclusione per disparità di trattamento e per contrarietà manifesta alle esigenze di buon andamento della Pubblica Amministrazione.

I Collaboratori sono pronti ad assumere impegni a favore delle loro I.S.: mettiamoli in condizione di farlo e di dimostrare la loro professionalità riconoscendo capacità ad assumere responsabilità e competenze conseguite.

 

 

Per ANCODIS NAZIONALE

Rosolino Cicero, Presidente ANCODIS Palermo

 

Presidenza commissioni esami Stato scuola secondaria superiore

Lettera del segretario nazionale di DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf. al Capo di Gabinetto MIUR e al Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici.

 

 

Oggetto: Dirigenti scolastici degli istituti comprensivi – Presidenza delle commissioni negli esami di Stato nella scuola secondaria superiore: Ritiro di circolari e note illegittime e rispetto pieno della legge!

 

Egregia dottoressa,

in un apposito nostro incontro e in almeno due interlocuzioni con la dott.ssa Palermo ho provato ad argomentare – lasciando ripetuta memoria nella documentazione consegnata – che, sul punto, il D. Lgs. 62/17 ha voluto semplicemente (e limitatamente) accentuare una caratterizzazione più domestica degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione, affidando la presidenza della Commissione al dirigente della stessa istituzione scolastica, così composta tutta da membri interni, e non più a quello di una scuola viciniore; sempre mantenendo fermi i generali, e generici, assenza o impedimento, seguiti dalla specifica reggenza di altra istituzione scolastica: il che, di tutta evidenza, non poteva – e non può – comportare una compressione della sfera giuridica degli interessati, imposta per circolare (la n. 4537/18) e poi – pur dandosi mostra di volerla correggere – rinforzata dalla nota n. 6078/18.

Di più, ho provato ad argomentare che, all’opposto, potevano e dovevano caso mai sanarsi, sempre in via interpretativa, le restrizioni della legge 1/07, siccome emanata quando sussistevano i settori formativi – poi cancellati – e perciò da intendersi qui implicitamente abrogata, per ius superveniens, con l’istituzione del ruolo unico della dirigenza scolastica. E sarebbe cessata quell’aberrazione – priva di ogni logica e attingibile dal semplice buon senso – che consente liberamente all’interessato (magari ex maestro elementare e poi direttore didattico) la direzione di una scuola secondaria superiore, ma gli pone dei vincoli se in tale scuola volesse solo presiedere una commissione d’esame!

Ebbene, c’è stato bisogno del TAR Lazio, con la decisione emessa ieri in sede cautelare (nn. 2534-6/2018), a stigmatizzare la sordità dell’Amministrazione, rendendo esplicito l’ovvio: che con il ruolo unico, istituito dal 2008, ogni dirigente scolastico avrebbe potuto e può presiedere commissioni di esami di Stato sia nel primo che nel secondo ciclo, senza preclusione legale alcuna e senza barriere precostituite con il ricorso a stravaganti canoni ermeneutici.

Per contenere il disastro preannunciato dai gongolanti professionisti del ricorso, faccia pertanto in modo che l’Amministrazione non perda tempo, emanando subito le conseguenti disposizioni senza l’interposizione di cavilli e di paletti ad hoc, che ora un giudice della Repubblica ha statuito come del tutto inconferenti e privi di qualsivoglia base normativa!

Distintamente,

Attilio Fratta,

Segretario Generale DIRIGENTISCUOLA.Di.S.Conf.

La didattica del fotoromanzo

La didattica del fotoromanzo

di Maurizio Tiriticco

Giorni fa si è chiusa a Marsiglia una mostra dedicata al fotoromanzo, un genere nato in Italia qualche anno dopo la fine della guerra e che ha resistito fino agli anni Settanta. Mi piace riprodurre quanto ho scritto in proposto qualche anno fa.

Quando insegnavo – anni cinquanta e sessanta – cercavo sempre di creare le condizioni perché i miei alunni apprendessero! Bastava che rivelassi la mia ignoranza su quelle maledette guerre puniche, che non interessano a nessuno, perché tutti si adoperassero a rendermene conto. E quanto mi divertivo a confondere Annibbale con Asdrubbale – li scrivevo con due b – perché tutti si sentissero in dovere di correggermi. Non erano così scemi da non sapere che “giocavo”, ma, in effetti, giocando si impara! Per non dire dei vituperati temi! Quanti anni abbiamo impiegato per abolirli! Anni fa, con il “nuovo” esame di Stato, con Berlinguer e le sollecitazioni di De Mauro, finalmente ci eravamo riusciti, ma… il reale è sempre più forte dell’ideale e, dopo le tipologie innovative A e B (vedi il Regolamento, il dpr 323/98) fummo “costretti” a reintrodurre il tema, con altre due tipologie, quel tema che piace tanto agli insegnanti, quelli che “insegnano”, che tracciano segni sulla testa degli alunni, come i vasai dell’antica Roma tracciavano i segni decorativi sulle “testae”, le anfore!

In effetti, non c’è nulla di più falso di un tema! Alludo a quello di sempre! Nessuno nella vita scrive temi, se non a scuola! Nella vita si scrivono racconti, poesie, diari, dichiarazioni d’amore, lettere a non finire! E oggi si scrive, e tanto, su FB e con i cellulari. C’è il professionista che scrive romanzi, favole, testi scientifici! E’ c’è pure chi scrive testi scolastici! Uno più pesante dell’altro! Orrore degli orrori! Per trovare una informazione che serva veramente, ti devi cibare pagine su pagine, illustrazioni su illustrazioni, letture su letture, quadri su riquadri, prove di verifica assurde… Mi chiedo poi a che serve un libro di grammatica, quando la grammatica vera è quella che costruiamo nella nostra testa interagendo tra noi giorno dopo giorno?

Io sollecitavo racconti o poesie con gli stratagemmi più arditi! Scrivemmo anche un fotoromanzo: allora i “Bolerofilm” erano sotto i banchi di quasi tutte le mie alunne! Fabula e intreccio, ordine e durata, topic e point e altre diavolerie della linguistica erano di casa di fatto nei loro scritti, anche se di linguistica non sapevano nulla! E poi sollecitare il nesso che corre tra l’immagine e la parola scritta – è il mondo dei fumetti, il legame che corre tra cervello sinistro e cervello destro – significa sollecitare scritture autentiche, vive, utili, soprattutto per loro, gli alunni, alla felice e non facile scoperta del loro mondo dei produttori di pensieri e di testi, orali e scritti. Disegnavano, coloravano, scrivevano… a volte era una vera e propria fucina, anche se non sono mai ricorso alla tipografia di Freinet. Per tutte queste ragioni non sono mai stato un insegnante, ma ho sollecitato tanti tanti apprendimenti… o almeno ci ho provato…

Alla maturità senza alternanza

da Il Sole 24 Ore

Alla maturità senza alternanza

di Claudio Tucci

Le 400 ore minime di formazione “on the job” negli istituti tecnici e professionali, almeno 200 ore nei licei, sono un obbligo per le scuole, ma, almeno per quest’anno, non per gli studenti. Con la conseguenza, quindi, che a giugno i ragazzi delle classi quinte potranno sedersi tranquillamente all’esame di maturità anche se non hanno svolto l’«intero monte ore minimo di alternanza previsto dalla legge 107» (ormai entrata in vigore a regime in tutte le ultime tre classi degli istituti superiori).

La “precisazione” su uno dei cardini della «Buona Scuola» è contenuta in una nota del ministero dell’Istruzione inviata a tutti gli Uffici scolastici regionali e alle scuole in vista degli scrutini di giugno, che comunque conferma la linea “rigorosa” per la prossima maturità, nel 2018/2019: per quell’epoca – è scritto nella nota – l’alternanza peserà come «requisito d’ammissione all’esame di Stato», e bisognerà pertanto svolgerla da parte di tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori (anche qui però dovrebbe esserci la possibilità di applicare il limite minimo del 75% delle ore già previsto per l’orario complessivo annuale delle lezioni, che consentono allo studente di superare l’anno).

La “deroga”, almeno quest’anno, al tetto orario di alternanza previsto dalla legge 107 è spiegata da fonti ministeriali, a titolo di esempio, con la necessità di non sbarrare la strada alla maturità agli «studenti ripetenti l’ultimo anno» (che non hanno quindi potuto fare formazione “on the job” nel biennio precedente). Dal prossimo anno, per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 62 del 2017 sui nuovi esami di Stato – attuativo della legge 107 -, l’alternanza diventa vero e proprio requisito di ammissione alla maturità, e le scuole dovranno pertanto attrezzarsi, anche per gli studenti ripetenti.

«Per gli alunni che, invece, hanno rispettato il monte ore minimo di alternanza, acquisendo una serie di competenze legate al profilo di indirizzo o trasversali – spiega Fabrizio Proietti, dirigente del Miur che si occupa di alternanza – è previsto che le commissioni di esame possano valorizzare l’esperienza effettuata in sede di terza prova e durante il colloquio. Tuttavia, proprio in ragione della non obbligatorietà, le stesse commissioni, quest’anno, non potranno mai penalizzare gli studenti che non hanno potuto assolvere all’esperienza “on the job” o che vi abbiano assolto soltanto in parte».

Queste regole varranno, il prossimo giugno, anche per i candidati esterni, per i quali è possibile, tuttavia, valorizzare eventuali attività di alternanza o ad esse assimilabili, quali quelle di lavoro autonomo o dipendente. Insomma, ribadisce la circolare, le esperienze di formazione “on the job” sono elementi «di valorizzazione del curriculum dell’allievo», e la loro eventuale mancanza non dovrà «costituire in alcun modo elemento di penalizzazione nella valutazione».

La nota ministeriale conferma, infine, per gli atleti di «Alto livello», allargandone il perimetro, la riconducibilità delle attività sportive agonistiche praticate a quelle di alternanza (la Lega o la Federazione sportiva di riferimento dovrà rilasciare la relativa attestazione).

«Ecco perché abbiamo proposto l’orario di lavoro per i prof a 30 ore»

da Corriere della sera

«Ecco perché abbiamo proposto l’orario di lavoro per i prof a 30 ore»

Parla il coordinatore della commissione presso il Miur che ha inserito la proposta (da discutere con i sindacati) di codificare il lavoro dei prof, non solo quello in aula

Gianna Fregonara

Premessa: «Scrivere che l’orario di lavoro degli insegnanti all-inclusive è di circa 30 ore non significa dire che gli insegnanti devono lavorare di più, ma al contrario dare visibilità al lavoro che fanno e che oggi è in qualche modo non appare». Comincia così Giancarlo Cerini, coordinatore di uno dei tre gruppi di esperti che al ministero dell’Istruzione hanno scritto in 58 pagine un documento che riassume le proposte per «lo sviluppo professionale e qualità della formazione in servizio» dei docenti. In altre parole una sintesi che definisce chi è oggi e che cosa fa, potrebbe o dovrebbe fare, un insegnante: dalla formazione alla didattica, alla carriera. «E’ un esercizio di ricerca culturale, non una proposta per la trattativa sindacale. E’ il tentativo di definire gli standard professionali, di descrivere i comportamenti attesi dagli insegnanti e quale deve e può essere la loro carriera, un brain storming tra esperti di scuola provenienti da varie realtà. Abbiamo esaminato esempi virtuosi di altri Paesi e confrontato le esperienze migliori».

Le ore in cattedra

Nel documento – online sul sito del ministero – sono descritti quelli che potrebbero essere gli standard professionali, il curriculum e il portfolio professionale e gli indicatori di qualità e governance. Ma a pagina 25 c’è la proposta, fatta con una certa cautela ma che ha già fatto rizzare le antenne ai sindacati e ad una buona parte degli insegnanti: «La consistenza temporale del lavoro docente non dovrebbe coincidere con la pura prestazione di ore-lezione-cattedra, ma orientarsi verso un orario all-inclusive in cui abbiano pari dignità giuridica le ore di insegnamento diretto in aula, le attività di tutoraggio, accompagnamento, recupero; i momenti di studio, progettazione. formazione. Secondo alcune ipotesi questo orario onnicomprensivo si aggira sulle 30 ore settimanali.» . In aggiunta nel documento si propone di introdurre questo orario potenziato per i nuovi assunti, lasciando la scelta a chi già insegna tra orario-base, part-time e orario potenziato.

L’orario effettivo e i pregiudizi sul lavoro di prof

«C’è una ricerca svolta nella provincia di Bolzano che addirittura stima l’orario di fatto – compresa la formazione e il tutoraggio degli studenti – di 37 ore alla settimana. Questo per dimostrare che una riflessione sugli orari, sull’effettivo lavoro e impegno, va fatta se vogliamo parlare della professionalità degli insegnanti». Il trattamento giuridico riconosciuto oggi dai contratti perl a scuola è di 18 ore frontali per le superiori, 22 per le elementari e 25 per le materne, più 40+40 ora annuali per tutti per formazione. L’ultimo che aveva parlato di «aumentare» il tempo dei prof a scuola, ormai tre anni fa, era stato il sottosegretario del governo Renzi, Roberto Reggi, poi passato a dirigere l’Agenzia del Demanio: il tema non era apparso però neppure nelle prime bozze della riforma detta della Buona Scuola. «Noi crediamo che il lavoro dell’insegnante, quello fatto per prepararsi per seguire i ragazzi, quello fuori dall’aula vada reso trasparente. Dalla scarsa definizione dell’orario dipende anche in ultima istanza il pregiudizio negativo di coloro che dicono che i professori lavorano solo la mattina o che hanno due mesi di vacanzai: quando un prof non ha lezione il tempo che passa a scuola si chiama comunemente “ora buca”, le sembra normale?», continua Cerini.

Aule, spazi e tempi

Ma si fa presto a dire 30 ore di lavoro. Dove per esempio? A scuola, a casa? A fare che cosa? Su questo la commissione non si esprime perché il tema è solo accennato. Tanto per cominciare indicare che gli insegnanti devono restare 30 ore nella scuola significa anche mettere a disposizione spazi per lavorare e fare le varie attività che ora le scuole non hanno. Ma, come dice Cerini, per il momento quella della definizione dell’orario è solo materia di «riflessione culturale».

Individuazione dei soprannumerari: chi sono i primi ad essere individuati?

da Orizzontescuola

Individuazione dei soprannumerari: chi sono i primi ad essere individuati? Tempi, chi viene escluso chi incluso. Scheda per punti

di Paolo Pizzo

Analizziamo brevemente e per punti cosa le scuole devono tenere ben presente prima di valutare la posizione di ciascun docente e stilare le relative graduatorie di istituto.

I tempi

Il dirigente scolastico provvede, entro i 15 giorni successivi dalla data ultima per la presentazione delle domande di mobilità (dal 27 aprile all’11 maggio), alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle graduatorie interne di istituto relative agli insegnanti titolari.

Cosa si indica nelle graduatorie ed entro quanto è possibile valutare un titolo o una precedenza

Le graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli). Il punteggio viene aggiornato con i titoli in possesso degli interessati alla data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento (26 aprile).

Pertanto, eventuali precedenze e i titoli devono essere presentati (e quindi valutati) se in possesso degli interessati alla data del 26 aprile.

Qualora l’interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria interna, il dirigente scolastico provvede d’ufficio all’attribuzione.

Chi deve essere incluso nelle graduatorie interne

L’operazione di inclusione nelle graduatorie interne riguarda tutti i docenti assunti a tempo indeterminato compresi i docenti con incarico triennale. Pertanto, la graduatoria interna di istituto è UNICA e comprenderà sia i titolari di scuola che i titolari di ambito in ordine di precedenze e punteggio, senza distinzione se impegnati in ore frontali o in ore di potenziamento.

ATTENZIONE: L’inserimento nella graduatoria riguarda anche i docenti neo assunti in ruolo al 1/9/2017 e assegnati ad una scuola con incarico triennale.

Chi deve essere escluso

I docenti esclusi dalle graduatorie (anche se neo immessi in ruolo o ultimi arrivati a domanda volontaria) saranno esclusivamente quelli individuati dai punti I (emodializzati e non vedenti), III (disabilità personale e cure continuative), IV (assistenza al familiare disabile) e VII (amministratori degli Enti Locali e consiglieri di pari opportunità) di cui all’art. 13 commi 1 e 2 del CCNI sulla mobilità ma solo a determinate condizioni (si leggano con attenzione i due commi dell’art. 13).

Chi sono i primi ad essere individuati perdenti posto

Il docente arrivato nella scuola il 1/9/2017con trasferimento volontario o passaggio di cattedra e di ruolo è collocato in fondo la graduatoria indipendentemente dal punteggio, a meno che:

  1. non fruisca di una delle precedenze previste.
  2. non sia arrivato per trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata.

Particolarità scuola di I e II grado

Anche per le scuole di I e II grado la graduatoria di istituto sarà costituita PER ORGANICO DELL’AUTONOMIA ovvero sarà unica per ogni istituzione scolastica senza distinzione di “sedi associate o di indirizzi con codici meccanografici diversi”.

ATTENZIONE: Fanno eccezione i C.P.I.A., le scuole serali, le sedi ospedaliere e carcerarie che manterranno ancora organici distinti anche all’interno della stessa autonomia.

Particolarità perdenti posto degli anni precedenti

Al perdente posto degli anni precedenti (che continua nell’ottennio a condizionare la domanda di trasferimento) sarà riconosciuto nella scuola di attuale titolarità il punteggio di continuità maturato nella scuola di ex titolarità (i due punteggi si sommano). Inoltre, qualora il docente al termine dell’ottennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio relativo al COMUNE (1 punto) anche per tutti gli 8 anni dell’ottennio.

Posti di sostegno

Per i posti di sostegno: nella scuola dell’infanzia, primaria e di I grado si stilerà una graduatoria per ogni tipologia di posto di sostegno (quindi graduatorie distinte), mentre per la scuola di II grado la graduatoria sarà unica senza distinzione di aree.

Docenti in assegnazione provvisoria o in utilizzazione per l’A.S. 2017/18

I docenti attualmente in assegnazione provvisoria o in utilizzo dovranno essere inseriti nella graduatoria interna della scuola di titolarità/incarico triennale e in quest’ultima dichiarare e documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della suddetta graduatoria.

Particolarità calcolo punteggio

Si seguono gli stessi criteri e la stessa tabella allegata al CCNI per il calcolo del punteggio del trasferimento, con le seguenti differenze:

  • Le esigenze di famiglia di cui alle lettere “a” (NON ALLONTANAMENTO) e “d” (ASSISTENZA) sono prese in considerazione con riferimento al comune di titolarità.
  • Servizio pre ruolo: si valuta i primi 4 anni di servizio si moltiplicano x 3; i successivi si moltiplicano x 2.
  • Il raddoppio degli anni svolti su posto di sostegno riguarda esclusivamente i titolari su posto di sostegno.
  • Il servizio svolto in altro ruolo si valuta 3 pp. per ogni anno indipendentemente dagli anni prestati, ma può, in alcuni casi, sommarsi al pre ruolo seguendone lo stesso calcolo (si legga bene la nota 4 della tabella).
  • Il punteggio di continuità maturato nell’attuale scuola si valuta a prescindere dal triennio, quindi per “ogni” anno di servizio prestato.
  • Si valuta anche la continuità maturata nello stesso comune di titolarità in anni precedenti.

La nostra guida sulle graduatorie interne

Maturità 2018, Plico telematico: nomina referente entro il 31 maggio

da Orizzontescuola

Maturità 2018, Plico telematico: nomina referente entro il 31 maggio. Istruzioni Miur: dalla trasmissione alla decriptazione delle prove

di redazione

Il Miur ha fornito indicazioni in merito alla trasmissione per via telematica delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2017/18, tramite il cosiddetto Plico Telematico.

Nomina Referente Plico telematico

Ciascuna scuola, sede di una o più commissioni d’esame, deve nominare un Referente, affinché il Plico possa essere fruito nei modi e nei tempi stabiliti.

Un volta individuato, il nominativo del Referente va inviato al MIUR tramite SIDI.

Ciascuna scuola deve nominare tanti referenti (referente Plico telematico) quante sono le sedi scolastiche, facenti capo all’Istituto in cui si svolgono gli esami.

Il referente va individuato dal dirigente scolastico tra il personale docente e non docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata annuale.

Il personale da individuare deve essere in possesso di basilari competenze informatiche (accesso a Internet, scarico files, lettura e archiviazione files, collegamento con stampante e stampa documenti).

La nomina del referente deve essere effettuata improrogabilmente entro il giorno 31 Maggio 2018.

I Referenti, se non sono in possesso di credenziali per l’accesso all’Area riservata del portale del Miur, devono effettuare la registrazione a questo link.

Abilitazione al profilo Referente Plico Telematico

Dopo la nomina del Referente, i Dirigenti Scolastici e i Referenti della Sicurezza degli Uffici Territoriali, ciascuno secondo le proprie competenze, procedono all’abilitazione dello stesso, tramite la funzione SIDI: “Gestione Utenze->Referenti Plico telematico”.

La funzione è disponibile dal 26 aprile 2018.

L’abilitazione al profilo di referente Plico telematico è effettuata da:

  • Dirigente Scolastico o dal DSGA, se espressamente delegato dal Dirigente, per le Istituzioni scolastiche statali (escluse quelle delle province autonome di Trento e Bolzano);
  • Referenti della Sicurezza degli Uffici Territoriali (provinciali e regionali) per le scuole paritarie e legalmente riconosciute, per le scuole delle province autonome di Trento e Bolzano e per le scuole non presenti nell’Anagrafe SIDI (scuole militari o scuole annesse a convitti e conservatori);
  • Referenti della Sicurezza dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Torino per le scuole di Aosta.

Postazione di lavoro

Ciascuna scuola garantisce la presenza di almeno una postazione di lavoro in ciascuna delle sedi d’esame.

La  postazione consiste un Personal Computer (laptop o desktop) con i seguenti requisiti minimi:

  • sistema operativo Windows XP o superiore;
  • Acrobat Reader 9 o successivo installato.

La postazione deve comprendere anche una stampante laser, collegata al PC per la stampa dei testi delle prove, in grado di stampare almeno 8 ppm in formato A4 con una risoluzione in bianco e nero di almeno 300 DPI.

Il referente di sede assicura il funzionamento della postazione di lavoro nella sessione ordinaria d’esame e nelle eventuali sessioni suppletive e straordinarie.

Funzionamento Plico Telematico

Nell’arco temporale stabilito dal Miur, il referente di sede accede alla funzione disponibile sul SIDI:  area Esami di Stato e di Abilitazione alla Libera Professione -> Plico Telematico -> Download. La funzione permette di scaricare il “Plico telematico” contenente le prove d’esame criptate e relative alla commissione o alle commissioni operanti presso tutte le sedi d’esame dell’Istituzione scolastica.

Il referente, tramite la succitata funzione, riceve un Codice Utente e una Password, da conservare e utilizzare ogni volta all’atto dell’apertura dell’applicazione “Plico telematico”.

Codice Utente e Password sono uguali per tutti i referenti di sede della stessa scuola.

Ai computer, ove sono installati i “plichi telematici”, possono accedere solo i referenti (è il Dirigente a impartire ordini in tal senso).

Decriptazione testi Plico Telematico

La mattina dell’esame, prima dell’ora fissata per l’inizio della prova (ore 8,30), insieme al presidente di commissione (o un suo delegato), il referente attiva l’applicazione, utilizzando il Codice Utente e la Password (di cui sopra).

Per la decriptazione dei testi, il presidente di commissione e il referente di sede inseriscono la Chiave Ministero, comunicata tramite appositi canali da parte del MIUR alle ore 8,30 di ciascuna prova d’esame.

L’inserimento della Chiave permette l’apertura e la corretta visualizzazione della prova selezionata.

Nel caso di più sedi, in cui si svolge l’esame, prima di procedere alla scelta della prova, bisogna selezionare le sede scolastica d’interesse e la relativa commissione, per poi selezionare, visualizzare e quindi stampare la prova.

Per la prima prova scritta, se non ci sono prove speciali, l’applicazione presenta una sola opzione (es. P000 – ITALIANO);

La seconda prova potrebbe invece differire, in caso di commissioni con classi che seguono diversi indirizzi di studio.

Una volta selezionata la prova, inserita la Chiave Ministero, occorre cliccare il pulsante Apri o Salva (nell’uno e nell’altro caso sarà possibile stampare la prova). In caso di prova speciale si consiglia di premere il pulsante Salva, in modo da consentirne una più facile gestione.

Prove candidati con disabilità visive

All’interno del Plico telematico sono disponibili, se richieste, le prove per i candidati con disabilità visive.

Le richieste delle prove in formato speciale devono pervenire  tramite apposita funzione SIDI: area Esami di Stato e di Abilitazione alla Libera Professione -> Esami di Stato> Gestione Fabbisogno Plichi & Prove -> Richiesta Prove in formato Speciale.

La suddetta funzione non è ancora disponibile. Appena lo sarà, il Miur ne darà apposita comunicazione.

L’eventuale abilitazione all’utilizzo della funzione SIDI, per la richiesta di prove in formato speciale,  segue le stesse modalità utilizzate per la nomina dei referenti del Plico (possono essere nominate persone differenti).

Soltanto le le prove in formato BRAILLE sono consegnate tramite Plico cartaceo sono.

nota

Vaccini, approvato piano UE. Controlli periodici e vaccinazioni direttamente a scuola

da Orizzontescuola

Vaccini, approvato piano UE. Controlli periodici e vaccinazioni direttamente a scuola

di redazione

Approvato dall’UE il piano per sviluppare e attuare le vaccinazioni nazionali e regionali entro il 2020, al fine di raggiungere una copertura pari almeno al 95% per il morbillo. Allo stesso tempo ci si propone di combattere la disinformazione.

In Europa

L’UE, ne parla Repubblica.it,  ritiene fondamentale la cooperazione tra gli stati membri e, a tal fine, propone l’adozione di scheda di vaccinazione digitale comune, affinché possa essere condivisa facilmente.  Si vorrebbe, inoltre, avviare un percorso che dovrebbe condurre nel 2020 all’adozione di  linee guida per un programma UE di vaccinazione di base.

Un’altra proposta dell’Unione  consiste nella previsione di controlli di routine dello stato vaccinale e opportunità periodiche di vaccinazione nelle diverse fasi della vita, ad esempio nelle scuole e sui posti di lavoro.

Per combattere la disinformazione, infine, è prevista la creazione di un portale europeo che contenga tutte le informazioni relative alle vaccinazioni.

In Italia

In Italia, com’è noto, dal corrente anno scolastico le vaccinazioni sono obbligatorie per i minori da 0 a 16 anni, minori stranieri non accompagnati compresi.

La mancata vaccinazione comporta l’esclusione dalle scuole dell’infanzia e dagli asili nido. Un multa, invece, è prevista per le famiglie che non provvedono a vaccinare i figlio frequentanti la scuola primaria e secondaria (sino a 16 anni).

Qui le info su Vaccini e Iscrizioni a.s. 2018/19

I sindacati chiedono incontro al MIUR per discutere sugli organici degli istituti professionali

da Orizzontescuola

I sindacati chiedono incontro al MIUR per discutere sugli organici degli istituti professionali

di redazione

I sindacati FLC CGIL insieme a CISL FSUR e UIL RUA hanno inoltrato una richiesta al MIUR per un nuovo incontro sugli organici docenti, soprattutto quelli degli istituti professionali, dopo l’inserimento a sistema dei dati da parte della scuola. Lo comunica la FLC CGIL.

Questo il testo della richiesta:

Oggetto: Richiesta di incontro su organici docenti

In considerazione delle novità introdotte dallo schema di decreto interministeriale sugli organici 2018/19 riportate nella nota di trasmissione del 29.03.2018 e, in particolar modo, sull’incremento dei posti per la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale anche alla luce dei nuovi quadri orari e dei relativi insegnamenti, le scriventi Organizzazioni Sindacali chiedono un apposito incontro di aggiornamento per avere ulteriori elementi conoscitivi sulla determinazione delle cattedre a seguito dell’acquisizioni dei dati a sistema.

Visite fiscali, riepilogo e aggiornamento delle disposizioni vigenti. Le info utili

da La Tecnica della Scuola

Visite fiscali, riepilogo e aggiornamento delle disposizioni vigenti. Le info utili

Ispettori tecnici, come cambia la professione per gestire scuole travolte da innovazione e conflitti

da La Tecnica della Scuola

Ispettori tecnici, come cambia la professione per gestire scuole travolte da innovazione e conflitti

Verbali elezioni RSU: trasmissione dal 28 aprile al 10 maggio 2018

da La Tecnica della Scuola

Verbali elezioni RSU: trasmissione dal 28 aprile al 10 maggio 2018
Di Lara La Gatta

Concluse le elezioni per il rinnovo delle RSU, che si sono svolte il 17, 18 e 19 aprile scorsi, tutte le amministrazioni devono procedere alla trasmissione all’ARAN dei dati contenuti nel verbale elettorale.

L’invio all’Aran deve avvenire entro il 10 maggio 2018, esclusivamente mediante l’inserimento degli stessi nell’applicativo VERBALI RSU, disponibile nell’Area riservata alle amministrazioni pubbliche del sito internet www.aranagenzia.it.

L’accesso a tale area riservata necessita della registrazione del Responsabile Legale dell’Ente (RLE) o del collegio (RLC).

Per i dettagli relativi alla registrazione si rinvia alla guida scaricabile al link https://www.aranagenzia.it/aran/.

Al via la seconda edizione del PON “Formazione per adulti”

da La Tecnica della Scuola

Al via la seconda edizione del PON “Formazione per adulti”
Di Lara La Gatta

Con avviso prot. 10028 del 20 aprile 2018 il Miur dà il via alla seconda edizione del PON “Formazione per adulti”, il cui obiettivo è il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.
In particolare, saranno previsti:

  • percorsi di istruzione di primo livello (finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo e della certificazione attestante l’acquisizione delle 16 competenze di base connesse all’obbligo di istruzione)
  • percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana (finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento (QCR) per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa)
  • percorsi di istruzione di secondo livello (finalizzati al conseguimento di un diploma dell’istruzione tecnica, professionale e artistica).

Per poter presentare le proposte progettuali c’è tempo dalle ore 10 del 21 maggio alle ore 15 del 20 giugno 2018.

Permessi per legge 104: il dirigente scolastico può chiederne calendarizzazione?

da Tuttoscuola

Permessi per legge 104: il dirigente scolastico può chiederne calendarizzazione?

Giovanni Battista Diciocia

Quale docente di scuola secondaria di 2°grado fruisco dei permessi della legge n. 104/92, per assistere mia madre disabile grave. Un mio collega (docente di diritto) sostiene che il dirigente scolastico potrebbe chiedermi di calendarizzare o concordare con puntualità i 3 giorni di permesso mensile. L’eventuale richiesta sarebbe legittima? E se sì, qual è la norma di riferimento che attribuisce al dirigente scolastico tale potestà?
S.G.
L’esperto risponde
Le persone legittimate ad assistere le persone in situazione di disabilità grave e, quindi, a fruire dei 3 giorni di permesso mensile, secondo l’art. 33, comma3, della legge n. 104/92, sono: il genitore, il coniuge, il parente o l’affine entro il 2°grado. In subordine, titolati alla fruizione dei permessi possono essere i parenti e gli affini di 3°grado, alle seguenti condizioni:
– quando i genitori o il coniuge della persona disabile sono deceduti o mancanti;
– quando i genitori o il coniuge delle persona disabile sono affetti da malattie invalidanti.
Il testo legislativo, che tace in merito alla esatta individuazione dei giorni di permesso mensile, ha una prima integrazione dall’art. 15, comma 6, del vigente Ccnl scuola, che così recita: “ i permessi mensili (…) devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”.
La puntualizzazione contrattuale, tuttavia, è sempre stata interpretata quale semplice esortazione morale: il docente fruitore, in forza dell’avverbio utilizzato (possibilmente), è rimasto comunque l’unico soggetto che sceglie liberamente i giorni di permesso. Successivamente, il Dipartimento della Funzione pubblica, con il parere n. 13 del 2008, ha precisato:
“Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell’organizzazione, le amministrazioni dovrebbe concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso. A questo scopo può essere utile elaborare un piano per la fruizione dei permessi, che naturalmente è solo lo strumento formale dell’accordo lavorativo, il cui contenuto si può riempire sulla base della sussistenza del presupposto della legittimazione al congedo per il lavoratore”.
Lo stesso Dipartimento, con la circolare n. 13 del 2010, ha ribadito :
“Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa”.
Le precisazioni riportate, però, in mancanza di una esatta individuazione della norma in forza della quale il dirigente potrebbe richiedere o esigere una fruizione concordata dei permessi mensili, non ha inciso più di tanto nella consuetudine in atto: il docente che assiste la persona disabile ha continuato ad essere del tutto autonomo nella scelta dei giorni del mese in cui utilizzare il permesso.
Infine, entra in campo l’Aran che in risposta ( SC_066_ Orientamenti Applicativi dell’1.08.2012) ad un apposito quesito (“Come possono essere fruiti i giorni di permesso art. 33, comma3, legge 105/92 ?”), dopo aver richiamato la disciplina contrattuale – l’art. 15, comma 6. del Ccnl 29.11.2007-, chiarisce:
“In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all’art.5, comma 2, del D.lgs. 165/2001”.
Ed è l’ultima norma indicata che consente al pubblico dirigente scolastico – tramite unilaterali atti organizzativi – di assicurare l’efficacia e l’efficienza del servizio dell’Unità scolastica cui è preposto. Sicché lo stesso è titolato – ad esempio – ad emanare direttive interne di organizzazione, stabilire l’articolazione dell’orario di servizio di docenti e Ata, assegnare la sede di servizio, ecc..
Di conseguenza, può ben pretendere dal docente interessato una preventiva fruizione concordata dei permessi. Ciò, al fine di predisporre in anticipo una più organica e funzionale sostituzione del docente assente e, al contempo, evitare che, sistematicamente, le stesse classi e i medesimi alunni siano deprivati del docente titolare e dell’insegnamento disciplinare dovuto.
Naturalmente, la fruizione concordata viene meno o può essere interrotta a fronte di bisogni urgenti della persona disabile, che il docente fruitore, però, ha l’obbligo di documentare adeguatamente.

Nota 27 aprile 2018, AOODGOSV 7382

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana della Provincia di Bolzano
BOLZANO
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione della Provincia di Trento
TRENTO
Al Sovrintendente agli Studi della Regione Autonoma della Valle d’Aosta
AOSTA
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
LORO SEDI

Oggetto: Utilizzo delle calcolatrici elettroniche nelle prove scritte dell’esame di Stato A.S. 2017/2018– ERRATA CORRIGE

Si segnala che, nell’elenco allegato alla nota 5641 del 30 marzo u.s. relativo alle calcolatrici ammessi all’uso durante la seconda prova scritta dell’Esame di Stato nei Licei scientifici, per mero errore è stato inserito il modello HP40gs.
Pertanto si precisa, che la calcolatrice HP40gs non è utilizzabile in sede di esame di Stato, in quanto dotata di funzionalità di calcolo simbolico CAS (Computer Algebraic System).
In allegato alla presente nota, si invia l’elenco corretto delle calcolatrici utilizzabili.
Si prega di dare massima diffusione al contenuto della presente nota.
Si ringrazia della consueta, fattiva collaborazione.

Il Direttore Generale
Maria Assunta Palermo


Allegato