Autismo. Approvate le nuove linee di indirizzo per la promozione e la qualità degli interventi

Il Farmacistaonline.it del 11-05-2018

Autismo. Approvate le nuove linee di indirizzo per la promozione e la qualità degli interventi

Il documento approvato in Conferenza Unificata è una linea di indirizzo nazionale da utilizzare come supporto per la programmazione, riorganizzazione e potenziamento dei modelli assistenziali e dei servizi socio sanitari a livello regionale e locale, vista la disomogeneità e incompletezza delle precedenti linee di indirizzo. L’INTESA. 11 MAG – Intesa in Conferenza Unificata – purché il tutto sia compatibile con le risorse disponibili a livello locale – sull’aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro acustico, necessario per la disomogeneità e incompletezza delle precedenti linee di indirizzo.

Il documento approvato è una linea di indirizzo nazionale da utilizzare come supporto per la programmazione, riorganizzazione e potenziamento dei modelli assistenziali e dei servizi socio sanitari a livello regionale e locale.

Per quanto riguarda l’Italia, le uniche stime di prevalenza a oggi disponibili sull’autismo fanno riferimento alle Regioni Emilia-Romagna e Piemonte e sono basate sui sistemi informativi regionali.

In Piemonte è in vigore a partire dal 2003 un sistema informativo che raccoglie i dati delle 27 Unità Operative di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza che partecipano all’Osservatorio regionale sulla disabilità infantile. Sulla base di tali dati, la prevalenza di diagnosi di ASD nella regione Piemonte è di 3,8 per mille nella popolazione target 0-17 anni [0.74 per mille (0-2 anni), 6.2 per mille (3-5 anni), 4.2 per mille (6-10 anni), 4.1 per mille (11-13 anni), 3.2 per mille (14-17 anni)].

In Emilia­ Romagna, dove opera dal 1999 un sistema per la registrazione delle prestazioni sui soggetti presi in carico, la prevalenza totale nell’anno 2016 è del 3.9 per mille nella popolazione target 0-17 anni, 2.9 per mille (0-2 anni), 5.5 per mille (3-5 anni), 4.3 per mille (6-10 anni), 3 per mille (11-17 anni).

Sia i dati del Piemonte che quelli dell’Emilia Romagna confermano il progressivo abbassamento dell’età di prima diagnosi. Questo dato assume una particolare rilevanza alla luce del crescente corpo di evidenze scientifiche, che segnalano l’importanza della diagnosi e del trattamento precoce così come la necessità di costruire una cornice di interventi basata sull’evidenza e adattata ai bisogni della persona nello spettro autistico in tutte le diverse epoche della vita. In età adulta i dati sono ancora più scarsi ed è necessario implementarne la raccolta.

Obiettivi del documento di aggiornamento sono di individuare una serie di obiettivi e azioni prioritarie per fornire indicazioni omogenee per la programmazione, attuazione e verifica dell’attività della rete dei servizi per le persone nello spettro autistico in tutte le età della vita, favorendo il raccordo e il coordinamento tra tutte le aree operative coinvolte.
Integrazione e coordinamento delle diverse agenzie e servizi pubblici nelle aree della sanità, istruzione, sociale, lavoro, sono necessari per realizzare interventi appropriati e congrui rispetto ai bisogni delle persone nello spettro autistico in tutte le epoche di vita garantendo la continuità dei servizi dall’età evolutiva all’età adulta e lo sviluppo coerente di un percorso di vita.

INTERVENTI MIRATI DI SANITA’ PUBBLICA CON FINALITA’ STRATEGICHE. Azioni.
• Ricognizione aggiornata della normativa regionale, generale e di settore, con particolare riferimento ai piani e programmi regionali per ASD.
• Ricognizione aggiornata dell’offerta sanitaria e sociosanitaria esistente su base regionale.
• Predisposizione di un sistema informativo finalizzato a raccogliere dati provenienti dai servizi sanitari e socio-sanitari per i disturbi neuropsichiatrici dell’infanzia e dell’adolescenza, che consenta di evidenziare le informazioni specifiche relative ai disturbi dello spettro autistico, possibilmente da integrare con i dati provenienti dai servizi sociali e dagli Uffici Scolastici Regionali. È fondamentale predisporre un sistema informativo nell’ambito del quale sia realizzata una cartella clinica unica per l’individuo, dall’età evolutiva all’età adulta, in maniera tale da ottimizzare la continuità assistenziale anche grazie alla trasmissione aggiornata e continua delle informazioni sociosanitarie.
• Analoga valorizzazione delle informazioni riguardanti gli individui con ASD in età adulta va prevista all’interno dei sistemi informativi esistenti.

PREVENZIONE E INTERVENTI PRECOCI. Azioni.
• Interventi di sensibilizzazione della popolazione generale relativamente all’importanza di promuovere il benessere del bambino, il suo neurosviluppo, e di favorire la conoscenza sui segni e sintomi precoci dei disturbi.
• Attività formative specifiche rivolte alla rete sanitaria ed alla rete educativa ai fini di promuovere la conoscenza sui sintomi precoci del neurosviluppo, con particolare attenzione al disturbo dello spettro autistico. Tali attività dovrebbero rientrare in una cornice coordinata di interventi formativi condivisa a livello nazionale e regionale.
• Istituzione di raccordi formalizzati tra i pediatri di libera scelta e i servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza per garantire una precoce formulazione del sospetto di ASD da parte del Pediatra di Libera Scelta nell’ambito dei bilanci di salute seguito dall’invio tempestivo alle équipe specialistiche per ASD dei Servizi di neuropsichiatria dell’età evolutiva.
• Interventi finalizzati a promuovere il coinvolgimento attivo della famiglia durante il percorso diagnostico e nella fase di costruzione del progetto terapeutico.
• Interventi precoci basati sull’evidenza.

Potenziamento della rete dei servizi per la diagnosi, la cura e la presa in carico globale della persona nello spettro autistico

Per questo aspetto è prevista, tra le altre attività, la promozione di un’azione programmatica regionale che preveda il monitoraggio dello sviluppo dei bambini ad alto rischio per ASD (ad esempio fratellini di bambini con ASD, nati prematuri, nati piccoli per età gestazionale) ed è auspicabile un livello di monitoraggio nazionale per l’implementazione di questa azione secondo criteri condivisi e standardizzati.

Va poi Individuato un percorso uniforme sul territorio regionale per l’assistenza alle persone nello spettro autistico, minori e adulti, mediante la definizione di procedure e modalità unitarie per l’accesso ai servizi sanitari e sociali, la presa in carico della persona e della famiglia, la valutazione multidimensionale dei bisogni e definiti a livello regionale percorsi e strumenti di valutazione diagnostica e funzionale (di tipo multidimensionale), clinico-biologica, appropriati e basati sulle evidenze scientifiche, preferibilmente con protocolli diagnostici che includano strumenti standardizzati e prevedano anche i necessari accertamenti laboratoristici e strumentali.

Sono anche da individuare équipe specialistiche multidisciplinari dedicate nell’ambito dei servizi di neuropsichiatria dell’età evolutiva; analoghe equipe devono essere previste per l’età adulta, con la garanzia della govemance clinica da parte del Dipartimenti di salute mentale, e dei servizi di salute mentale per l’età adulta che formulino la diagnosi e definiscano il progetto individualizzato abilitativo e di assistenza, ne valutino l’andamento attraverso l’analisi di un profilo di indicatori e svolgano anche attività di consulenza nei diversi contesti di vita della persona. Nella definizione del progetto e nella valutazione degli esiti le équipe multidisciplinari devono considerare le caratteristiche individuali della persona, le sue aspettative e preferenze, il contesto in cui vive la persona e la sua famiglia nell’ottica del miglioramento della qualità della vita.

Le Regioni dovranno definire il fabbisogno di assistenza ambulatoriale, domiciliare, residenziale e semiresidenziale sul proprio territorio,distinguendo l’offerta in modo da garantire differenti livelli di intensità assistenziale dei trattamenti terapeutici, abilitativi/riabilitativi in relazione ai differenti bisogni sanitari, sociali ed educativi e ai diversi gradi di compromissione del funzionamento personale e sociale della persona nello spettro autistico. Le Regioni, in particolare, identificano le modalità organizzative anche attraverso la formulazione di raccomandazioni e la adozione di PDTA per l’età evolutiva e per l’età adulta che individuino procedure e modalità di lavoro in rete.

FORMAZIONE. Azioni.
• Attivazione di un tavolo permanente di collaborazione con il ministero dell’Universitàper aggiornare e adeguare, nei programmi universitari e post universitari, i contenuti formativi relativi ai disturbi dello spettro autistico in linea con l’evoluzione delle evidenze scientifiche. L’aggiornamento dei programmi universitari e post universitari dovrebbe essere rivolto a tutte le professioni potenzialmente implicate nella diagnosi, cura e presa in carico globale della persona nello spettro autistico.
• Attivazione a livello nazionale, regionale e locale, di progetti formativi, anche nell’ambito ECM, per l’aggiornamento, preferibilmente con modalità integrate, di tutte le figure professionali sanitarie, sociali ed educative, sia dell’età evolutiva che dell’età adulta.
• Attivazione a livello nazionale, regionale e locale di attività formative specificatamente rivolte ai familiari delle persone nello spettro autistico includendo attività formative relative al ruolo del familiare come partner attivo dalla fase del percorso diagnostico a quello dell’intervento.
• Attivazione e/o potenziamento nel settore scolastico di attività formative e di supporto alle scuole per garantire un efficace intervento psicoeducativo, valorizzando le professionalità degli insegnanti e degli educatori.
• Promozione a livello nazionale, regionale e locale di attività formative rivolte alla popolazione generale al fine di promuovere la sensibilizzazione e il rispetto della dignità e della piena inclusione delle persone nello spettro autistico .
• Valorizzazione di attività formative finalizzate alla promozione della vita autonoma, di integrazione con il tessuto sociale circostante e di work experience.

Accesso ai corsi accademici di I livello

AFAM, firmato il decreto sui percorsi propedeutici per l’accesso ai corsi accademici di I livello

Emanato l’11 maggio 2018 il decreto che prevede la possibilità per gli Istituti Superiori di studi musicali e coreutici previsti dalla legge 508/1999 e dal dpr 212/2005 di organizzare corsi propedeutici per la preparazione delle prove per l’accesso ai corsi di studio accademici di primo livello dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Una formazione di altissimo livello che punta a intercettare e valorizzare, fin dalla scuola secondaria di II grado, i talenti di studentesse e studenti, rafforzando il rapporto fra il sistema dell’istruzione e quello dell’AFAM. Il decreto si inserisce nell’ambito di un più complessivo piano di rilancio della promozione dell’arte e della cultura umanistica nel sistema scolastico e di istruzione superiore previsto dalla legge 107 del 2015 e ha avuto ieri il via libera in Conferenza Unificata.

Fra i criteri indicati per l’organizzazione dei corsi ci sono la durata (che per gli Istituti musicali non potrà superare il triennio e per la danza gli 8 anni), la compatibilità con la frequenza della scuola secondaria, l’obbligo del rilascio, al termine del percorso formativo e a richiesta dell’interessato, di una certificazione attestante il programma di studio svolto, gli obiettivi formativi raggiunti e la durata del corso propedeutico.

Per armonizzare l’attività e l’offerta formativa delle Istituzioni AFAM sono stati predisposti, in appositi allegati al decreto, i requisiti di accesso per ciascun corso propedeutico e gli obiettivi formativi e i livelli tecnici previsti per l’ammissione al relativo triennio accademico. Sono state definite, inoltre, le competenze e la preparazione necessarie ai fini dell’ammissione al primo anno della sezione musicale dei Licei musicali e coreutici.

Maestre e diplomate, ecco quante diranno addio al posto fisso

da Repubblica

Maestre e diplomate, ecco quante diranno addio al posto fisso

Il ministero dell’Istruzione ha i numeri: 5.655 perderanno la cattedra, 43.500 torneranno alle supplenze. La ministra Fedeli: nessun decreto, deciderà il Parlamento. La laureate (24 mila) contrattaccano: “Per avere la cattedra devono passare per un concorso”

di CORRADO ZUNINO

ROMA – Ora, sulla dilaniante questione delle diplomate magistrali, e delle storiche maestre dell’infanzia in fila nelle Graduatorie a esaurimento, ci sono i numeri. I ragionamenti, e gli scontri tra precari, possono poggiare su una base di dati offerta dal ministero dell’Istruzione. Oggi nelle Graduatorie Gae, quelle che consentono l’accesso al ruolo di docenza, ci sono 67.312 maestre (la predominanza delle donne in questo settore è assoluta) che possono insegnare alla scuola dell’infanzia e alla primaria. Rappresentano il numero più consistente degli iscritti in Gae: per loro, e solo per loro, la Legge 107 detta “La buona scuola” non ha previsto arruolamento speciale. È proprio la presenza delle aspiranti maestre che non consente alle storiche Graduatorie a esaurimento di esaurirsi, come più volte vaticinato da Matteo Renzi quando era al governo. Per le cattedre della scuola media e delle superiori, infatti, sono rimasti in Graduatoria solo 9.823 docenti: 1481 sul primo grado e 8.342 sul secondo.
 
Bene, in questo blocco – una sala d’attesa per il posto fisso – le maestre magistrali sono la maggior parte: 43.534, il 65 per cento. Sono entrate nelle ultime tre stagioni grazie a decine di sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e otto decisioni del Consiglio di Stato che parificavano la laurea al diploma. Va ricordato che ci sono migliaia di diplomate sistemate in Seconda e Terza fascia che non si sono rivolte ai Tar per avere il posto: si affidano ai concorsi pubblici.
 
Le diplomate magistrali sono state iscritte alle Gae “con riserva”, dopo ricorso appunto. E oggi questa “riserva” – che è sempre stata ricordata anche nei contratti di assunzione – pesa. La sentenza del Consiglio di Stato a sezioni riunite depositata il 20 dicembre scorso – “il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale” – ha attivato un meccanismo per cui con l’arrivo delle sentenze di merito gradualmente le diplomate in Gae (luogo di accesso a una cattedra) saranno spostate in seconda fascia (luogo di accesso solo alle supplenze).
 
Di più, c’è un numero di maestre che dovranno tornare al precariato nonostante abbia già ottenuto il ruolo. Sono 5.665, assunte, appunto, “con clausola risolutoria”. Molte sono entrate nell’anno scolastico 2016-2017, l’ottanta per cento di queste al Nord. “Il licenziamento di massa”, definizione coniata dall’avvocato Michele Bonetti, in verità si può applicare solo a queste cinquemila maestre retrocesse: perderanno certezze e le tredici mensilità. Ci sono, ancora, 1.814 “diplomate” che hanno mantenuto la cattedra poiché avevano firmato un contratto “senza clausole”: continueranno a insegnare a stipendio fisso.
 
In generale 49.199 maestre dell’infanzia e delle scuole elementari resteranno o torneranno al ruolo di precarie. “Se vogliono prendere il posto devono fare un concorso”, è il mantra delle Gae infanzia storiche rilanciato nelle chat di settore. Alcune attendono il ruolo da 15-20 anni e non fanno sconti alle colleghe diplomate. La replica è: “Per insegnare conta anche l’esperienza”. Cosa vera per le diplomate che sono rimaste nel tempo nel mondo della scuola e in diversi casi, poi, si sono laureate, ma le “immissioni a pettine” avvenute per volontà dei Tar e di otto sentenze del Consiglio di Stato nelle stagioni 2015-2017 hanno tirato dentro precari che si erano dedicati ad altre professioni: tassisti, assicuratori, free lance vari. Diversi di questi avevano partecipato al concorso pubblico del 2015, senza superarlo. Ora chiedono l’assunzione via ricorso. Un problema, questo, per la qualità dell’insegnamento.
 
Nella Graduatoria ad esaurimento ci sono ancora 23.778 precari che hanno vinto un concorso o hanno fatto il passaggio post-diploma delle Scienze della formazione primaria (quattro anni, vecchio ordinamento): aveva valore concorsuale. Ecco, si è formata una terza categoria di aspiranti maestre (intorno a quattromila) oggi alloggiate nelle Gae: hanno passato Scienze della formazione primaria, corso di livello universitario, ma non hanno partecipato a un concorso pubblico. Radunate in un coordinamento rappresentativo, non chiedono l’assunzione come fanno le diplomate magistrali, solo concorsi regolari. Ogni due anni.
 
Che succederà adesso? La ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli ha detto a tutti – i sindacati sono molto attivi in questi giorni – che non farà sanatorie né decreti d’urgenza e che una soluzione può essere trovata solo in Parlamento. Non sarà cosa breve, neppure questa. La Cisl ha proposto la creazione di una quarta fascia alla quale attingere per le assunzioni seguendo sempre criteri di ordine per punteggi. Chi è in prima fascia da anni – le Gae storiche – fa però notare che prima bisognerebbe occuparsi di loro. Forza Italia, con una proposta del senatore Lucio Malan, chiede di aprire le Graduatorie ad esaurimento a tutti i diplomati magistrali. Parla di una nuova fase transitoria, invece, Simona Malpezzi, senatrice del Pd: “Dobbiamo regolare in modo ordinato le prossime fasi del reclutamento garantendo il più possibile la continuità didattica e tenendo conto delle legittime aspettative di tutti gli insegnanti, i diplomati, i precari, i laureati in Scienze della formazione”.

ATA Mobilità: a chi va inviata la domanda entro il 14 maggio

da Orizzontescuola

ATA Mobilità: a chi va inviata la domanda entro il 14 maggio

di redazione

Può presentare domanda di trasferimento il personale a tempo indeterminato che intende cambiare scuola, provincia o profilo di appartenenza.

Tra gli interessati anche coloro i quali non hanno ancora una sede definitiva o hanno perso la titolarità, che dovranno presentare domanda volontaria o attendere le operazioni d’ufficio.

Dove va inviata la domanda

La risposta è contenuta all’art. 28 dell’OM per l’a.s. 2018/19 “Per quanto concerne il personale ATA le domande devono essere compilate on line e trasmesse alla scuola via web. Le istituzioni scolastiche, verificata la congruità degli allegati dichiarati e delle certificazioni allegate ove necessarie, inviano le domande via web e trasmettono le certificazioni cartacee all’Ufficio territorialmente competente.”

Pertanto, compilazione on line, invio alla scuola, trasmissione da parte della scuola all’Ufficio scolastico.

Queste indicazioni valgono per tutti, neoimmessi o personale con più anni di servizio.

Mobilità ATA, domande sino al 14 maggio. Preferenze esprimibili, trasferimento provinciale e interprovinciale. Scheda di sintesi

Assegnazioni provvisorie 2018/19, probabile proroga del Contratto 2017/18 con modifiche. Ecco quali

da Orizzontescuola

Assegnazioni provvisorie 2018/19, probabile proroga del Contratto 2017/18 con modifiche. Ecco quali

di redazione

Nella giornata di  ieri, come già riferito, Miur e sindacati si sono incontrati in merito al prossimo CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

Assegnazioni provvisorie su sostegno anche senza titolo, la risposta il 22 maggio

Il Contratto integrativo, sulla base del nuovo CCNL 2016-18, dovrebbe essere triennale, tuttavia le parti sembrano essere orientate verso una proroga del Contratto 2017/18 con alcune modifiche relative alle principali criticità evidenziate lo scorso anno.

Proroga CCNI 2017/18

La proroga del Contratto, scrive la Cisl,  è una scelta che si pone in analogia e continuità con quella fatta a suo tempo, quando si è stabilito di prorogare il contratto integrativo sulla mobilità dello scorso anno, attraverso un accordo ponte.

Modifiche

Le modifiche proposte dai sindacati, come riportato dalla Cisl, sono le seguenti (alcune le abbiamo riferite ieri nel sopra riportato articolo):

  • eliminare l’obbligo di convivenza con il genitore in caso di ricongiungimento
  • ricomprendere i parenti o affini conviventi tra le persone alle quali può essere chiesto il ricongiungimento
  • consentire la richiesta di assegnazione provvisoria nell’ambito della nuova provincia acquisita per trasferimento, al fine di ottenere una scuola del comune di ricongiungimento (l’anno scorso questa possibilità era consentita esclusivamente per coloro che avevano ottenuto il trasferimento beneficiando delle precedenze)
  • chiarire che è sufficiente l’indicazione tra le preferenze esprimibili di una scuola del comune prima di richiedere scuole di comuni diversi (precisazione contenuta in una FAQ inviata dal MIUR direttamente agli Uffici Periferici nel mese di agosto dello scorso anno, ma di cui solo alcuni di questi hanno tenuto conto)
  • consentire la possibilità di richiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale ai docenti privi di titolo di specializzazione sul sostegno, limitando comunque le operazioni ai soli posti in deroga concessi entro una determinata data

Assegno nucelo familiare sospeso dal 1° luglio se non si presenta nuova domanda su NoiPA. Il modello

da Orizzontescuola

Assegno nucelo familiare sospeso dal 1° luglio se non si presenta nuova domanda su NoiPA. Il modello

di redazione

L’assegno per il nucleo familiare viene sospeso automaticamente a decorrere dal 1° luglio 2018 da parte della Ragioneria Provinciale dello Stato. Per evitare l’interruzione bisogna presentare nuovamente domanda.

Il personale interessato ha ricevuto o riceverà un apposito messaggio nell’area riservata di NoiPA con l’invito al rinnovo della domanda.

La nuova domanda riguarderà l’assegno per il nucleo familiare per il periodo 01 luglio 2018 – 30 giugno 2019.

Nella domanda bisognerà indicare

1) il reddito familiare complessivo, percepito nell’anno 2017, desumibile dalla dichiarazione dei redditi 2018;

2) i redditi a tassazione separata, indicati nella Certificazione Unica 2018 ;

Alla domanda andrà altresì allegata, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e del coniuge

lI modulo per la richiesta dell’assegno nucleo familiare potrà essere scaricato dal Portale NOI PA accedendo dal menù: →DOCUMENTAZIONE → MODULISTICA →PERSONE→ MODELLO 2018 REDDITI 2017.

Se il modello non dovesse ancora essere disponibile, sarà caricato a breve. C’è tempo fino al 30 giugno per presentare la domanda.

Ape volontaria: quali requisiti e come presentare la domanda

da La Tecnica della Scuola

Ape volontaria: quali requisiti e come presentare la domanda

Avanguardie Educative, individuazione di Scuole polo: scadenza 7 giugno

da La Tecnica della Scuola

Avanguardie Educative, individuazione di Scuole polo: scadenza 7 giugno

Mobilità 2018: tutte le prossime scadenze

da La Tecnica della Scuola

Mobilità 2018: tutte le prossime scadenze

Certificazione delle competenze, le nuove Linee guida

da La Tecnica della Scuola

Certificazione delle competenze, le nuove Linee guida

Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 71

Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 71

Attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari. (18G00097)

(GU Serie Generale n.141 del 20-06-2018)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla
formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche
dell’Unione europea;
Vista la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso
e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca,
studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o
progetti educativi, e collocamento alla pari;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017, e
in particolare l’articolo 1 e l’allegato A;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Visto l’articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105,
convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge
11 luglio 2003, n. 170, recante disposizioni urgenti per le
universita’ e gli enti di ricerca, nonche’ in materia di abilitazione
all’esercizio di attivita’ professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell’8 febbraio 2018;
Considerato che le competenti Commissioni parlamentari della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso il
parere entro il termine di cui all’articolo 31, comma 3, della legge
24 dicembre 2012, n. 234;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell’8 maggio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di
concerto con i Ministri dell’interno, del lavoro e delle politiche
sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
della giustizia e dell’economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

  1. All’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
    successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 3, lettera c):
    1) dopo le parole: «istituzioni scolastiche,» sono inserite le
    seguenti: «istituti tecnici superiori, istituzioni»;
    2) le parole: «secondo quanto disposto dall’articolo 22, comma
    11-bis» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto disposto
    dall’articolo 39-bis. 1».
  2. All’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
    il comma 11-bis e’ abrogato;
  3. All’articolo 27-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
    286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
    modifiche:
    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
    «1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
    sociali, di concerto con il Ministro dell’interno e degli affari
    esteri e della cooperazione internazionale, da emanarsi entro il 30
    giugno di ogni anno, sentito il Consiglio nazionale del terzo
    settore, di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 3 luglio
    2017, n. 117, e’ determinato il contingente annuale degli stranieri
    ammessi a partecipare a programmi di attivita’ di volontariato di
    interesse generale e di utilita’ sociale ai sensi del presente testo
    unico.
  4. Nell’ambito del contingente di cui al comma 1 e’ consentito
    l’ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di eta’ compresa tra
    i 25 e i 35 anni per la partecipazione ad un programma di attivita’
    di volontariato di interesse generale e di utilita’ sociale, di cui
    all’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017,
    previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei
    seguenti requisiti:
    a) appartenenza dell’organizzazione promotrice del programma
    di volontariato ad una delle seguenti categorie che svolgono
    attivita’ senza scopo di lucro e di utilita’ sociale: 1) enti del
    Terzo settore iscritti al Registro unico del Terzo settore (RUN), di
    cui all’articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017; 2)
    organizzazioni della societa’ civile e altri soggetti iscritti
    nell’elenco di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto
    2014, n. 125; 3) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base
    alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche’ enti civilmente
    riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le
    confessioni religiose ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della
    Costituzione;
    b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e
    l’organizzazione promotrice e responsabile del programma delle
    attivita’ di volontariato di interesse generale e di utilita’
    sociale, in cui siano specificate: 1) le attivita’ assegnate al
    volontario; 2) le modalita’ di svolgimento delle attivita’ di
    volontariato, nonche’ i giorni e le ore in cui sara’ impegnato in
    dette attivita’; 3) le risorse stanziate per provvedere alle sue
    spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per piccole spese
    sostenute e documentate direttamente dal volontario per tutta la
    durata del soggiorno; 4) l’indicazione del percorso di formazione
    anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;
    c) sottoscrizione obbligatoria da parte dell’organizzazione
    promotrice e responsabile del programma di volontariato di una
    polizza assicurativa per le spese relative all’assistenza sanitaria,
    alla responsabilita’ civile verso terzi e contro gli infortuni
    collegati all’attivita’ di volontariato;
    d) assunzione della piena responsabilita’ per la copertura
    delle spese relative al soggiorno del volontario, per l’intero
    periodo di durata del programma stesso di volontariato, nonche’ per
    il viaggio di ingresso e ritorno. In conformita’ a quanto disposto
    dall’articolo 17 del decreto legislativo n.117 del 2017, l’attivita’
    del volontario impegnato nelle attivita’ del programma di
    volontariato non puo’ essere retribuita dall’ente promotore e
    responsabile del programma medesimo. Al volontario possono essere
    rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate
    per l’attivita’ prestata, entro limiti massimi e alle condizioni
    preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso
    vietati rimborsi spese di tipo forfettario.»;
    b) al comma 3, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle
    seguenti: «ai commi 1 e 2» e dopo la parola «rilascia» sono inserite
    le seguenti: «entro quarantacinque giorni»;
    c) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
    «4-bis. Il nulla osta e’ rifiutato e, se gia’ rilasciato, e’
    revocato quando:
    a) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1, 2 e
    3;
    b) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera
    fraudolenta o contraffatti;
    c) l’organizzazione o l’ente di cui al comma 2, lettera a),
    non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di
    previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di
    lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai
    contratti collettivi applicabili;
    d) l’organizzazione o l’ente di cui al comma 2, lettera a),
    e’ stata oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare.
    4-ter. Nei casi di cui al comma 4-ter, lettere c) e d), la
    decisione di rifiuto o di revoca e’ adottata nel rispetto del
    principio di proporzionalita’ e tiene conto delle circostanze
    specifiche del caso. La revoca del nulla osta e’ comunicata in via
    telematica agli uffici consolari all’estero.»;
    d) al comma 5, il primo periodo e’ sostituito dai seguenti:
    «Entro otto giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio nazionale,
    il volontario dichiara la propria presenza allo sportello unico per
    l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta, ai fini
    dell’espletamento delle formalita’ occorrenti al rilascio del
    permesso di soggiorno ai sensi del presente testo unico. Il permesso
    di soggiorno, che reca la dicitura «volontario» e’ rilasciato dal
    questore, con le modalita’ di cui all’articolo 5, comma 8, entro
    quarantacinque giorni dall’espletamento delle formalita’ di cui al
    primo periodo, per la durata del programma di volontariato e di norma
    per un periodo non superiore ad un anno.»;
    e) dopo il comma 5, e’ inserito il seguente:
    «5-bis. Il permesso di soggiorno non e’ rilasciato o il suo
    rinnovo e’ rifiutato, ovvero, se gia’ rilasciato, e’ revocato nei
    seguenti casi:
    a) e’ stato ottenuto in maniera fraudolenta o e’ stato
    falsificato o contraffatto;
    b) se risulta che il volontario non soddisfaceva o non
    soddisfa piu’ le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal
    presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per
    cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo.»;
    f) dopo il comma 6, e’ inserito il seguente:
    «6-bis. La documentazione e le informazioni relative alla
    sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo sono fornite
    in lingua italiana.».
  5. All’articolo 27-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
    286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
    modifiche:
    a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Ingresso e soggiorno
    per ricerca» e, al comma 1, dopo le parole: «in possesso di un
    titolo» sono inserite le seguenti: «di dottorato o di un titolo»;
    b) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
    «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli
    stranieri:
    a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per
    motivi umanitari;
    b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione
    internazionale come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera a),
    del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive
    modificazioni, ovvero hanno richiesto il riconoscimento di tale
    protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;
    c) che sono familiari di cittadini dell’Unione europea che
    hanno esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione ai
    sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive
    modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla
    cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a
    quelli dei cittadini dell’Unione, sulla base di accordi conclusi tra
    l’Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi o tra l’Unione e Paesi
    terzi;
    d) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo
    periodo e soggiornano ai sensi dell’articolo 9-bis per motivi di
    lavoro autonomo o subordinato;
    e) che soggiornano in qualita’ di lavoratori altamente
    qualificati, ai sensi dell’articolo 27-quater;
    f) che sono ammessi nel territorio dell’Unione europea in
    qualita’ di dipendenti in tirocinio nell’ambito di un trasferimento
    intrasocietario come definito dall’articolo 27-quinquies, comma 2;
    g) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione
    anche se sospeso.»;
    c) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:
    «2-bis. L’obbligo di cui al comma 2, lettera c), cessa in caso
    di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis.»;
    d) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
    «3. Il ricercatore e l’istituto di ricerca di cui al comma 1
    stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si
    impegna a realizzare l’attivita’ di ricerca e l’istituto si impegna
    ad accogliere il ricercatore. L’attivita’ di ricerca deve essere
    approvata dagli organi di amministrazione dell’istituto medesimo che
    valutano l’oggetto e la durata stimata della ricerca, i titoli in
    possesso del ricercatore rispetto all’oggetto della ricerca,
    certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed
    accertano la disponibilita’ delle risorse finanziarie per la sua
    realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le
    condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua
    disposizione, sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza
    sociale, le spese per il viaggio di ritorno, e contiene, altresi’, le
    indicazioni sul titolo o sullo scopo dell’attivita’ di ricerca e
    sulla durata stimata, l’impegno del ricercatore a completare
    l’attivita’ di ricerca, le informazioni sulla mobilita’ del
    ricercatore in uno o in diversi secondi Stati membri, se gia’ nota al
    momento della stipula della convenzione, l’indicazione della polizza
    assicurativa per malattia stipulata per il ricercatore ed i suoi
    familiari ovvero l’obbligo per l’istituto di provvedere alla loro
    iscrizione al Servizio sanitario nazionale.»;
    e) al comma 3-bis:
    1) dopo le parole: «risorse mensili di cui al comma 3» sono
    inserite le seguenti: «e’ valutata caso per caso, tenendo conto del
    doppio dell’importo dell’assegno sociale, ed»;
    2) le parole «al progetto di ricerca» sono sostituite dalle
    seguenti: «all’attivita’ di ricerca»;
    f) al comma 4:
    1) le parole: «per ricerca scientifica» sono sostituite dalle
    seguenti: «per ricerca»;
    2) il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti: «La domanda
    indica gli estremi del passaporto in corso di validita’ del
    ricercatore o di un documento equipollente. Lo sportello, acquisito
    dalla questura il parere sulla sussistenza di motivi ostativi
    all’ingresso del ricercatore nel territorio nazionale, rilascia il
    nulla osta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta
    ovvero, entro lo stesso termine, comunica al richiedente il rigetto.
    Il nulla osta e il codice fiscale del ricercatore sono trasmessi in
    via telematica dallo sportello unico agli uffici consolari all’estero
    per il rilascio del visto di ingresso da richiedere entro sei mesi
    dal rilascio del nulla osta. Il visto e’ rilasciato prioritariamente
    rispetto ad altre tipologie di visto.»;
    g) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
    «4-bis. In caso di irregolarita’ sanabile o incompletezza della
    documentazione, l’istituto di ricerca e’ invitato ad integrare la
    stessa e il termine di cui al comma 4 e’ sospeso.
    4-ter. Il nulla osta e’ rifiutato e, se gia’ rilasciato, e’
    revocato quando:
    a) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1, 2, 3,
    3-bis e 4;
    b) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera
    fraudolenta o contraffatti;
    c) l’istituto di ricerca non ha rispettato i propri obblighi
    giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei
    lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla
    normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
    d) l’istituto di ricerca e’ stato oggetto di sanzioni a causa
    di lavoro irregolare;
    e) l’istituto di ricerca e’ in corso di liquidazione o e’
    stato liquidato per insolvenza o non e’ svolta alcuna attivita’
    economica.
    4-quater. Nei casi di cui al comma 4-ter, lettere c) e d), la
    decisione di rifiuto o di revoca e’ adottata nel rispetto del
    principio di proporzionalita’ e tiene conto delle circostanze
    specifiche del caso. La revoca del nulla osta e’ comunicata in via
    telematica agli uffici consolari all’estero.»;
    h) al comma 5, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In
    presenza di cause che rendono impossibile l’esecuzione della
    convenzione, l’istituto di ricerca ne informa tempestivamente lo
    sportello unico per i conseguenti adempimenti.»;
    i) il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
    «6. Entro otto giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio
    nazionale, il ricercatore dichiara la propria presenza allo sportello
    unico per l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta, ai fini
    dell’espletamento delle formalita’ occorrenti al rilascio del
    permesso di soggiorno ai sensi del presente testo unico.»;
    l) al comma 7:
    1) al primo periodo, le parole da: «Il permesso di soggiorno»
    fino a: «programma di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Il
    permesso di soggiorno per ricerca, che reca la dicitura
    “ricercatore”, e’ rilasciato dal questore, ai sensi del presente
    testo unico, entro trenta giorni dall’espletamento delle formalita’
    di cui al comma 6, per la durata del programma di ricerca»;
    2) dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Per il
    ricercatore che fa ingresso nel territorio nazionale sulla base di
    specifici programmi dell’Unione o multilaterali comprendenti misure
    sulla mobilita’, il permesso di soggiorno fa riferimento a tali
    programmi.»;
    3) al quarto periodo, le parole: «per ricerca scientifica» sono
    sostituite dalle seguenti: «per ricerca»;
    m) dopo il comma 7, e’ inserito il seguente:
    «7-bis. Il permesso di soggiorno non e’ rilasciato o il suo
    rinnovo e’ rifiutato, ovvero, se gia’ rilasciato, e’ revocato nei
    seguenti casi:
    a) e’ stato ottenuto in maniera fraudolenta o e’ stato
    falsificato o contraffatto;
    b) se risulta che il ricercatore non soddisfaceva o non
    soddisfa piu’ le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal
    presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per
    cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo.»;
    n) il comma 8, e’ sostituito dal seguente:
    «8. Il ricongiungimento dei familiari di cui all’articolo 29,
    comma 1, lettere a) e b) e’ consentito al ricercatore di cui ai commi
    1 e 11-quinquies, indipendentemente dalla durata del suo permesso di
    soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dal medesimo articolo
    29, ad eccezione del requisito di cui al comma 3, lettera a). Alla
    richiesta di ingresso dei familiari al seguito presentata
    contestualmente alla richiesta di nulla osta all’ingresso del
    ricercatore si applica il termine di cui al comma 4. Per l’ingresso
    dei familiari al seguito del ricercatore di cui al comma 11-quinquies
    e’ richiesta la dimostrazione di aver risieduto, in qualita’ di
    familiari, nel primo Stato membro. Ai familiari e’ rilasciato un
    permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’articolo 30,
    commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del ricercatore.»;
    o) al comma 9, il primo periodo e’ sostituito dal seguente:
    «Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, la procedura di cui al comma
    4 si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante nel
    territorio nazionale ad altro titolo.»;
    p) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
    «9-bis. In presenza dei requisiti reddituali di cui
    all’articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto
    dell’obbligo di cui all’articolo 34, comma 3, lo straniero munito di
    passaporto valido o altro documento equipollente, che ha completato
    l’attivita’ di ricerca, alla scadenza del permesso di cui al comma 7
    puo’ dichiarare la propria immediata disponibilita’ allo svolgimento
    di attivita’ lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica
    attiva del lavoro presso i servizi per l’impiego, come previsto
    dall’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e
    richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e
    non superiore a dodici mesi al fine di cercare un’occupazione o
    avviare un’impresa coerente con l’attivita’ di ricerca completata. In
    tal caso il permesso di soggiorno dei familiari e’ rinnovato per la
    stessa durata. In presenza dei requisiti previsti dal presente testo
    unico, puo’ essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno
    per lavoro.
    9-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al
    comma 9-bis, lo straniero, oltre alla documentazione relativa al
    possesso dei requisiti reddituali e al rispetto dell’obbligo di cui
    all’articolo 34, comma 3, allega idonea documentazione di conferma
    del completamento dell’attivita’ di ricerca svolta, rilasciata
    dall’istituto di ricerca. Ove la documentazione di conferma del
    completamento dell’attivita’ di ricerca svolta non sia gia’
    disponibile, puo’ essere presentata entro sessanta giorni dalla
    richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis.
    9-quater. Il permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis non e’
    rilasciato, o se gia’ rilasciato, e’ revocato:
    a) se la documentazione di cui ai commi 9-bis e 9-ter e’
    stata ottenuta in maniera fraudolenta, falsificata o contraffatta;
    b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non
    soddisfa piu’ le condizioni previste dai commi 9-bis e 9-ter, nonche’
    le altre condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente
    testo unico.»;
    q) il comma 10, e’ sostituito dal seguente:
    «10. I ricercatori di cui ai commi 1, 11 e 11-quinquies possono
    essere ammessi a parita’ di condizioni con i cittadini italiani, a
    svolgere attivita’ di insegnamento compatibile con le disposizioni
    statutarie e regolamentari dell’istituto di ricerca.»;
    r) dopo il comma 10, e’ inserito il seguente:
    «10-bis. Il ricercatore a cui e’ stato rilasciato il permesso
    di soggiorno per ricerca di cui al comma 7 e’ riammesso senza
    formalita’ nel territorio nazionale, su richiesta di altro Stato
    membro dell’Unione europea che si oppone alla mobilita’ di breve
    durata del ricercatore ovvero non autorizza o revoca
    un’autorizzazione alla mobilita’ di lunga durata, anche quando il
    permesso di soggiorno di cui al comma 7 e’ scaduto o revocato. Ai
    fini del presente articolo, si intende per mobilita’ di breve durata
    l’ingresso ed il soggiorno per periodi non superiori a centottanta
    giorni in un arco temporale di trecentosessanta giorni e per
    mobilita’ di lunga durata l’ingresso ed il soggiorno per periodi
    superiori a centottanta giorni.»;
    s) il comma 11 e’ sostituito dai seguenti:
    «11. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per
    ricerca in corso di validita’ rilasciato da un altro Stato membro
    dell’Unione europea e’ autorizzato a soggiornare nel territorio
    nazionale al fine di proseguire la ricerca gia’ iniziata nell’altro
    Stato, per un periodo massimo di centottanta giorni in un arco
    temporale di trecentosessanta giorni. A tal fine non e’ rilasciato al
    ricercatore un permesso di soggiorno e il nulla osta di cui al comma
    4 e’ sostituito da una comunicazione dell’istituto di ricerca,
    iscritto nell’elenco di cui al comma 1, allo sportello unico della
    prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui si
    svolge l’attivita’ di ricerca. La comunicazione indica gli estremi
    del passaporto in corso di validita’ o documento equipollente del
    ricercatore e dei familiari, ed e’ corredata dell’attestato di
    iscrizione all’elenco di cui al comma 1, di copia dell’autorizzazione
    al soggiorno nel primo Stato membro del ricercatore e dei familiari e
    della convenzione di accoglienza con l’istituto di ricerca del primo
    Stato membro nonche’ della documentazione relativa alla
    disponibilita’ di risorse sufficienti per non gravare sul sistema di
    assistenza sociale e di una assicurazione sanitaria per il
    ricercatore e per i suoi familiari, ove tali elementi non risultino
    dalla convenzione di accoglienza.
    11-bis. Il ricercatore e’ autorizzato a fare ingresso in Italia
    immediatamente dopo la comunicazione di cui al comma 11. I familiari
    del ricercatore di cui al comma 11 hanno il diritto di entrare e
    soggiornare nel territorio nazionale, al fine di accompagnare o
    raggiungere il ricercatore, purche’ in possesso di un passaporto
    valido o documento equipollente e di un’autorizzazione in corso di
    validita’, rilasciata dal primo Stato membro, previa dimostrazione di
    aver risieduto in qualita’ di familiari nel primo Stato membro. Si
    applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 7.
    11-ter. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma
    11, lo sportello unico, acquisito il parere della questura sulla
    sussistenza di eventuali motivi ostativi all’ingresso nel territorio
    nazionale, comunica all’istituto di ricerca, e all’autorita’
    competente designata come punto di contatto dal primo Stato membro
    che sussistono motivi di opposizione alla mobilita’ del ricercatore e
    dei suoi familiari, dandone informazione alla questura, nei seguenti
    casi:
    a) mancanza delle condizioni di cui al comma 11;
    b) i documenti sono stati ottenuti in maniera fraudolenta,
    ovvero sono stati contraffatti;
    c) l’ente di ricerca non risulta iscritto nell’elenco di cui
    al comma 1;
    d) e’ stata raggiunta la durata massima del soggiorno di cui
    al comma 11;
    e) non sono soddisfatte le condizioni di ingresso e soggiorno
    previste dal presente testo unico.
    11-quater. In caso di opposizione alla mobilita’ il ricercatore
    e se presenti i suoi familiari cessano immediatamente tutte le
    attivita’ e lasciano il territorio nazionale.
    11-quinquies. Per periodi superiori a centottanta giorni, lo
    straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca rilasciato
    da un altro Stato membro dell’Unione europea e in corso di validita’
    e’ autorizzato a fare ingresso senza necessita’ di visto e a
    soggiornare nel territorio nazionale per svolgere l’attivita’ di
    ricerca presso un istituto di ricerca iscritto nell’elenco di cui al
    comma 1 previo rilascio del nulla osta di cui al comma 4. Nel caso in
    cui lo straniero e’ presente nel territorio nazionale ai sensi del
    comma 11, la richiesta di nulla osta e’ presentata almeno trenta
    giorni prima della scadenza del periodo di soggiorno ivi previsto.
    11-sexies. Il nulla osta di cui al comma 11-quinquies e’
    rifiutato e se rilasciato e’ revocato quando:
    a) ricorrono le condizioni di cui al comma 4-ter;
    b) l’autorizzazione del primo Stato membro scade durante la
    procedura di rilascio del nulla osta.
    11-septies. Al ricercatore di cui al comma 11-quinquies e’
    rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura
    «mobilità-ricercatore» e si applicano le disposizioni di cui ai commi
    6, 7 e 7-bis. Del rilascio e dell’eventuale revoca del permesso di
    soggiorno di cui al presente comma sono informate le autorita’
    competenti del primo Stato membro.
    11-octies. Nelle more del rilascio del nulla osta e della
    consegna del permesso di soggiorno e’ consentito al ricercatore di
    cui al comma 11-quinquies di svolgere attivita’ di ricerca a
    condizione che l’autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro sia
    in corso di validita’ e che non sia superato un periodo di
    centottanta giorni nell’arco di trecentosessanta giorni.
    11-nonies. Per quanto non espressamente previsto dal presente
    articolo, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui
    all’articolo 22, ad eccezione del comma 6, secondo periodo.
    11-decies. La documentazione e le informazioni relative alla
    sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo sono fornite
    in lingua italiana.».
  6. All’articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
    e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Accesso ai percorsi
    di istruzione tecnico superiore e ai percorsi di formazione
    superiore»;
    b) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. In materia di
    accesso ai corsi di istruzione e formazione tecnico superiore, ai
    corsi degli Istituti tecnico superiori e alla formazione superiore,
    nonche’ agli interventi per il diritto allo studio, e’ assicurata la
    parita’ di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei
    limiti e con le modalita’ di cui al presente articolo»;
    c) al comma 2:
    1) le parole: «le universita’» sono sostituite dalle seguenti:
    «Le istituzioni di formazione superiore»;
    2) le parole: «di cui all’articolo 1 della legge 19 novembre
    1990, n. 341» sono sostituite dalle seguenti: «e di alta formazione
    artistica, musicale e coreutica»;
    3) le parole: «con gli atenei stranieri» sono sostituite dalle
    seguenti: «con istituzioni formative straniere»;
    d) al comma 3:
    1) alla lettera b) le parole: «di laurea» sono sostituite dalle
    seguenti: «di istruzione tecnica superiore e di formazione superiore»
    e le parole «dell’universita’» sono sostituite dalle seguenti:
    «dell’istituzione»;
    2) alla lettera e) la parola: «universitaria» e’ sostituita
    dalle seguenti parole: «tecnica e alla formazione superiore»;
    e) i commi 4-bis e 4-ter sono sostituiti dai seguenti:
    «4-bis. Lo straniero titolare di un’autorizzazione in corso di
    validita’, rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea in
    quanto iscritto ad un corso di istruzione tecnica superiore o di
    formazione superiore o ad un istituto di insegnamento superiore, che
    beneficia di un programma dell’Unione o multilaterale comprendente
    misure sulla mobilita’ o di un accordo tra due o piu’ istituti di
    istruzione superiore, puo’ fare ingresso e soggiornare in Italia, per
    un periodo massimo di trecentosessanta giorni, senza necessita’ di
    visto e di permesso di soggiorno per proseguire gli studi gia’
    iniziati nell’altro Stato membro o per integrarli con un programma di
    studi ad essi connesso. Si applicano le disposizioni di cui
    all’articolo 5, comma 7. Nel caso in cui l’autorizzazione in corso di
    validita’ provenga da uno Stato membro che non applica integralmente
    l’acquis di Schengen, lo straniero al momento della dichiarazione di
    cui all’articolo 5, comma 7, esibisce copia dell’autorizzazione del
    primo Stato membro e della documentazione relativa al programma
    dell’Unione o multilaterale o all’accordo tra due o piu’ istituti di
    istruzione.
    4-ter. Lo straniero titolare di un’autorizzazione in corso di
    validita’ rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea, che non
    beneficia di un programma dell’Unione o multilaterale comprendente
    misure sulla mobilita’ o di un accordo tra due o piu’ istituti di
    istruzione superiore, puo’ fare ingresso e soggiornare in Italia, al
    fine di svolgervi parte degli studi, per un periodo massimo di
    trecentosessanta giorni, in presenza dei requisiti previsti dal
    presente testo unico. Lo straniero correda la domanda di permesso di
    soggiorno con la documentazione, proveniente dalle autorita’
    accademiche del Paese dell’Unione nel quale ha svolto il corso di
    studi, che attesta che il programma di studi da svolgere in Italia e’
    complementare al programma di studi gia’ svolto.»;
    f) al comma 5:
    1) la parola: «universitari» e’ sostituita dalle seguenti
    parole: «di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore»;
    2) dopo le parole: «in possesso di titolo di studio» sono
    inserite le seguenti: «di scuola secondaria»;
    3) le parole da: «titolari di carta di soggiorno» fino a «per
    asilo umanitario» sono sostituite dalle seguenti: «titolari di
    permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di
    permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo,
    per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per
    motivi umanitari»;
    g) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
    «5-bis. Agli stranieri di cui ai commi 4-ter e 5 e’ rilasciato
    dal questore un permesso di soggiorno per studio ai sensi
    dell’articolo 5, commi 3, lettera c) e 8, recante la dicitura
    «studente».
    5-ter. Quando il permesso di soggiorno di cui all’articolo 5,
    comma 3, lettera c) e’ rilasciato allo studente che fa ingresso nel
    territorio nazionale sulla base di specifici programmi dell’Unione o
    multilaterali comprendenti misure sulla mobilita’ o accordi tra due o
    piu’ istituti di istruzione superiore, il permesso di soggiorno fa
    riferimento a tali programmi o accordi. Lo studente titolare del
    permesso di soggiorno di cui al presente comma e’ riammesso senza
    formalita’ nel territorio nazionale, su richiesta di altro Stato
    membro dell’Unione europea che si oppone alla mobilita’ dello
    studente anche quando il permesso di soggiorno di cui al presente
    comma e’ scaduto o revocato.
    5-quater. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 5-bis e
    5-ter non e’ rilasciato o il suo rinnovo e’ rifiutato ovvero, se gia’
    rilasciato, e’ revocato nei seguenti casi:
    a) se e’ stato ottenuto in maniera fraudolenta o e’ stato
    falsificato o contraffatto;
    b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non
    soddisfa piu’ le condizioni d’ingresso e di soggiorno previste dal
    presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per i
    quali ha ottenuto il permesso di soggiorno ai sensi del presente
    articolo.
    5-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e
    5-ter non si applicano agli stranieri:
    a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per
    motivi umanitari;
    b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione
    internazionale come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera a),
    del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive
    modificazioni, ovvero hanno richiesto il riconoscimento di tale
    protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;
    c) che sono familiari di cittadini dell’Unione europea che
    hanno esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione ai
    sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive
    modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla
    cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a
    quelli dei cittadini dell’Unione, sulla base di accordi conclusi tra
    l’Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi o tra l’Unione e Paesi
    terzi;
    d) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo
    periodo e soggiornano ai sensi dell’articolo 9-bis per motivi di
    lavoro autonomo o subordinato;
    e) che soggiornano in qualita’ di lavoratori altamente
    qualificati, ai sensi dell’articolo 27-quater;
    f) che sono ammessi nel territorio dell’Unione europea in
    qualita’ di dipendenti in tirocinio nell’ambito di un trasferimento
    intrasocietario come definito dall’articolo 27-quinquies, comma 2;
    g) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione
    anche se sospeso.».
  7. All’articolo 39-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
    286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    a) alla rubrica, dopo la parola: «tirocinio», e’ eliminata la
    seguente parola: «professionale»;
    b) al comma 1:
    1) alla lettera a) le parole: «secondaria superiore e» sono
    sostituite dalle seguenti: «secondaria superiore,» e dopo le parole:
    «formazione tecnica superiore» sono inserite le seguenti: «, percorsi
    di istruzione tecnica superiore e corsi di formazione superiore»;
    2) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
    «b) ammessi a frequentare:
    1) corsi di formazione professionale e tirocini
    extracurriculari nell’ambito del contingente triennale stabilito con
    decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
    concerto con i Ministri dell’interno e degli affari esteri e della
    cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i
    rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
    di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281;
    2) tirocini curriculari compresi nell’ambito di percorsi di
    istruzione tecnica superiore e formazione superiore, promossi da
    istituzioni di formazione superiore, istituti di istruzione tecnica
    superiore, istituzioni scolastiche, centri di formazione
    professionale; periodi di pratica professionale nonche’ tirocini
    previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche; tirocini
    transnazionali realizzati nell’ambito di programmi comunitari per
    l’istruzione e la formazione superiore. I tirocini di cui al presente
    numero non sono soggetti al contingentamento triennale stabilito con
    decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
    concerto con i Ministri dell’interno e degli affari esteri e della
    cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i
    rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
    di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281.»;
    3) alla lettera d) le parole: «dal Ministero degli affari
    esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero
    dell’universita’ e della ricerca», sono sostituite dalle seguenti:
    «dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione
    internazionale, dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
    della ricerca» e dopo le parole «istituzioni accademiche.» aggiungere
    le seguenti: «I programmi di scambio definiscono le responsabilita’
    delle spese relative agli studi, in capo a terzi oltre all’alloggio
    dell’alunno.»;
    c) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
    «1-bis. Per i tirocini curriculari, gli istituti di
    insegnamento autorizzati ad accogliere gli studenti di paesi terzi
    sono quelli autorizzati dal Ministero dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca a erogare corsi di formazione
    tecnica superiore, corsi di formazione superiore nonche’ gli Istituti
    tecnico superiori. I tirocini si fondano sulla convenzione di
    formazione tra l’istituzione formativa inviante, l’ente ospitante e
    il tirocinante che contiene la descrizione del programma di
    tirocinio, gli obiettivi educativi e le componenti di apprendimento,
    la durata complessiva del tirocinio, le condizioni di inserimento e
    di supervisione del tirocinio, le ore di tirocinio, le risorse messe
    a disposizione dei richiedenti per la permanenza e per le spese di
    vitto e alloggio, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di
    una polizza assicurativa per malattia.
    1-ter. Ai tirocini extracurriculari, funzionali al
    completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel
    paese di origine e finalizzati ad acquisire conoscenze, pratica ed
    esperienza in un contesto professionale, si applicano le linee guida
    di cui alla legge del 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 34.
    1-quater. Agli stranieri di cui al comma 1 e’ rilasciato dal
    questore un permesso di soggiorno per studio, ai sensi dell’articolo
    5, comma 8, recante la dicitura «studente», «tirocinante» o «alunno».
    Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere a) e b), ad eccezione
    degli stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari ed
    extracurriculari, la durata del permesso di soggiorno e’ quella
    prevista dall’articolo 5, comma 3, lettera c). Per gli stranieri
    ammessi a frequentare tirocini curriculari ed extracurriculari, la
    durata del permesso di soggiorno e’ quella prevista dalla convenzione
    di formazione. Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere c) e d)
    la durata del permesso di soggiorno non puo’ essere superiore ad un
    anno o alla durata del programma di scambio o del progetto educativo
    se piu’ breve.
    1-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo
    39, commi 5-ter e 5-quater.».
  8. Dopo l’articolo 39-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998,
    n. 286, e successive modificazioni, e’ inserito il seguente:
    «Art. 39-bis.1 (Permesso di soggiorno per ricerca lavoro o
    imprenditorialita’ degli studenti). – 1. In presenza dei requisiti
    reddituali di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo
    restando il rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 34, comma 3, lo
    straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente,
    che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario
    ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, o il diploma
    accademico di primo livello o di secondo livello o il diploma di
    tecnico superiore, alla scadenza del permesso di soggiorno di cui
    agli articoli 39 e 39-bis, comma 1, lettera a), puo’ dichiarare la
    propria immediata disponibilita’ allo svolgimento di attivita’
    lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del
    lavoro presso i servizi per l’impiego, come previsto dall’articolo 19
    del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e richiedere un
    permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore
    a dodici mesi al fine di cercare un’occupazione o avviare un’impresa
    coerente con il percorso formativo completato. In presenza dei
    requisiti previsti dal presente testo unico, puo’ essere richiesta la
    conversione in permesso di soggiorno per lavoro.
  9. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma
    1, lo straniero oltre alla documentazione relativa al possesso dei
    requisiti reddituali e al rispetto dell’obbligo di cui all’articolo
    34, comma 3, allega la documentazione relativa al conseguimento di
    uno dei titoli di cui al comma 1. Ove la documentazione relativa al
    conseguimento di uno dei titoli di cui al comma 1, non sia gia’
    disponibile, puo’ essere presentata entro sessanta giorni dalla
    richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 1.
  10. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non e’ rilasciato,
    o se gia’ rilasciato, e’ revocato:
    a) se la documentazione di cui ai commi 1 e 2 e’ stata ottenuta
    in maniera fraudolenta, falsificata o contraffatta;
    b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa
    piu’ le condizioni previste dai commi 1 e 2 nonche’ le altre
    condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo
    unico.».

Art. 2

Modifiche al decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito in
legge, con modificazioni, dall’articolo 1, della legge 11 luglio
2003, n. 170
1. All’articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Anagrafe nazionale
degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici
superiori e delle istituzioni della formazione superiore»;
b) al comma 1:
1) le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto,» sono eliminate;
2) le parole: «l’Anagrafe nazionale degli studenti e dei
laureati delle universita’» sono sostituite dalle seguenti:
«l’Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati
degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione
superiore»;
3) alla lettera c) dopo le parole: «sugli esiti occupazionali
dei» sono inserite le seguenti: «diplomati e»;
4) alla lettera e) le parole: «delle istituzioni universitarie»
sono sostituite dalle seguenti: «degli istituti tecnici superiori e
delle istituzioni della formazione superiore»;
c) al comma 2:
1) le parole: «il Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario» sono sostituite dalle seguenti: «l’Agenzia
nazionale per la valutazione delle universita’ e della ricerca»;
2) le parole: «e il Consiglio nazionale degli studenti
universitari,» sono sostituite dalle seguenti: «, il Consiglio
nazionale degli studenti universitari e le altre consulte degli
studenti,»;
3) le parole: «delle universita’ e» sono sostituite dalle
seguenti: «degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della
formazione superiore».

Art. 3

Punti di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione

  1. Il Ministero dell’interno, il Ministero dell’istruzione,
    universita’ e ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche
    sociali istituiscono punti di contatto per lo scambio di informazioni
    e documentazione con gli Stati membri ai fini dell’applicazione delle
    disposizioni in materia di mobilita’ degli studenti e dei
    ricercatori.
  2. Gli uffici e le amministrazioni competenti forniscono
    tempestivamente e in via telematica ai punti di contatto di cui al
    comma 1 le informazioni e la documentazione necessarie. Con decreto
    interdirettoriale del Ministero dell’interno, del Ministero
    dell’istruzione, universita’ e ricerca, e del Ministero del lavoro e
    delle politiche sociali, sono fissate le linee guida per lo
    svolgimento delle attivita’ dei punti di contatto.

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
    maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli uffici interessati
    utilizzano le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
    legislazione vigente.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.
    Dato a Roma, addi’ 11 maggio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Minniti, Ministro dell’interno

Poletti, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Alfano, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche

Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche, a Pavia la premiazione delle vincitrici e dei vincitori. In corsa per il podio 151 ragazze e ragazzi da tutta Italia

(Venerdì, 11 maggio 2018) Si è tenuta questa mattina, al Collegio Borromeo di Pavia, la cerimonia di premiazione delle vincitrici e dei vincitori della settima edizione delle Olimpiadi Nazionali di Lingue e Civiltà Classiche. In corsa per la conquista del titolo, 151 ragazze e ragazzi da tutta Italia dei Licei Classici e Scientifici. Le finaliste e i finalisti hanno affrontato la prova per il podio dopo essere stati selezionati tramite le gare regionali e i Certamina accreditati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Le Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche sono promosse dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione.
La sfida finale si è tenuta mercoledì, sempre presso l’Almo Collegio Borromeo.

Tre le sezioni di gara: Lingua Latina (77 le ragazze e i ragazzi in competizione), Lingua Greca (47 aspiranti al podio) e Civiltà Classiche (la meno “affollata”, con 27 concorrenti).

I riconoscimenti assegnati:

Sezione Lingua Latina
1. Francesco PAMBIANCO – Liceo classico “Tacito”, Terni
2. Maria NIMIS – Liceo classico “Iacopo Stellini”, Udine
3. Fabiana MOCELLA – Liceo classico “Pietro Colletta”, Avellino

Menzione di merito:
Roberto MAURI – Liceo classico “Paolo Sarpi”, Bergamo
Alessandro PARABÒ – Liceo classico “Jacopo Stellini”, Udine

Sezione Lingua Greca
1. Lorenzo GARGELLI – Liceo classico “Virgilio”, Empoli (FI)
2. Cecilia DE BERNARDI – Centro salesiano “Don Bosco”, Treviglio (BG)
3. Tommaso BRUSASCA – Istituto di istruzione superiore “Cesare Balbo”, Casale Monferrato (AL)

Menzione di merito:
Martina ROTONDO – Liceo classico e musicale “G. Palmieri”, Lecce
Althea Rosa Ludovica SOVANI – Liceo classico “G. Berchet”, Milano

Sezione Civiltà Classiche
1. Tommaso NIGRA – Liceo classico “N. Spedalieri”, Catania
2. Carmelo LO FARO – Liceo scientifico “Galileo Galilei”, Catania
3. Giulia BRONZI – Liceo classico “Giacomo Leopardi”, Macerata

Menzione di merito:
Roberto GIGLIO – Liceo classico “Pasquale Galluppi”, Catanzaro
Iacopo MILITELLO – Liceo classico “Primo Levi”, San Donato Milanese (MI)


Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche, sono 151 le alunne e gli alunni in corsa per il podio. A Pavia le gare per la finale

(Mercoledì, 09 maggio 2018) Al via da questa mattina le competizioni per la finale delle Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche con 151 alunne e alunni in gara. Le Olimpiadi, quest’anno alla settimana edizione, sono la conclusione di un percorso di selezione che ha visto le studentesse e gli studenti dei Licei Classici e Scientifici protagonisti attraverso le gare regionali e i Certamina accreditati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Le selezioni per il podio si tengono a Pavia presso l’Almo Collegio Borromeo. Venerdì la cerimonia con la proclamazione delle vincitrici e dei vincitori a partire dalle 9.30 (sempre presso l’Almo Collegio Borromeo).

Tre le sezioni di gara: Lingua Latina, Lingua Greca e Civiltà Classiche. La sezione Lingua Latina è la più “affollata” con 77 aspiranti al titolo. A seguire la sezione in Lingua Greca con 47 ragazze e ragazzi iscritti e quella di Lingue e Civiltà Classiche con 27 concorrenti. Per la sezioni Lingua Greca e Lingua Latina le concorrenti e i concorrenti dovranno affrontare la traduzione di un testo in prosa nella rispettiva lingua di gara, accompagnato da un commento strutturato. Per la sezione Civiltà Classiche, alle ragazze e ai ragazzi in corsa per il titolo viene chiesto un lavoro di interpretazione, analisi e commento di testimonianze di civiltà a scelta tra quella latina e quella greco-latina. Per tutte le tre sezioni il tempo a disposizione per la prova è di quattro ore.

Decreto Ministeriale 11 maggio 2018, n. 382

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Ministeriale 11 maggio 2018, n. 382

Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale. (18A07010)

(GU Serie Generale n.256 del 03-11-2018)

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle accademie
di belle arti, dell’accademia nazionale di danza, dell’accademia
nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le
industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti
musicali pareggiati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003,
n. 132, regolamento recante i criteri per l’autonomia statutaria,
regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e
musicali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.
212, riguardante la disciplina per la definizione degli ordinamenti
didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, a norma dell’art. 2 della legge n. 508 del 21 dicembre
1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
89, recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico dei licei e, in particolare, l’art. 7 concernente
l’istituzione dei licei musicali e coreutici;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti, e in particolare l’art. 1, comma
181, lettera g), concernente l’adozione di un decreto legislativo per
la promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione
del patrimonio e della produzione culturale, musicale, teatrale,
coreutica e cinematografica e sostegno della creativita’ connessa
alla sfera estetica;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante norme
sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del
patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della
creativita’, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera g), della
legge 13 luglio 2015, n. 107;
Visto in particolare l’art. 15 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 60, che dispone l’armonizzazione dei percorsi formativi
della filiera artistico-musicale;
Acquisita l’intesa della Conferenza unificata nella seduta del 10
maggio 2018;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e finalita’

Il presente decreto e’ finalizzato all’applicazione dei commi 2, 3,
4 e 6 dell’art. 15 del decreto legislativo n. 60 del 13 aprile 2017.

Art. 2

Corsi propedeutici

  1. Le istituzioni di cui al comma 3 dell’art. 15 del decreto
    legislativo n. 60 del 2017 organizzano, nell’ambito della formazione
    ricorrente e permanente e in coerenza con quanto previsto dagli
    articoli 4, comma 2, 7, comma 2, 10, comma 4, lettera g), del decreto
    del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, corsi
    propedeutici finalizzati alla preparazione delle prove per l’accesso
    ai corsi di studio accademici di primo livello, disciplinandoli con
    un apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione,
    su parere conforme del Consiglio accademico, nel quale sono indicate:
    a) la durata massima dei corsi, comunque non superiore a 3 anni;
    b) l’organizzazione dei corsi;
    c) le modalita’ per consentire agli studenti la frequenza dei
    corsi propedeutici nel rispetto dell’obbligo di frequenza della
    scuola secondaria;
    d) il contenuto formativo e l’articolazione dei corsi, tenuto
    conto che la preparazione complessiva dei corsi propedeutici e’
    finalizzata all’acquisizione delle competenze necessarie per
    l’accesso, senza debiti e previo il superamento dell’esame di
    ammissione, ai corsi accademici di primo livello;
    e) gli eventuali obblighi di frequenza;
    f) la quantificazione dei contributi previsti per la frequenza
    dei corsi propedeutici.
  2. Al termine del corso propedeutico l’istituzione provvede alla
    verifica del rendimento di ciascun studente. Su richiesta dello
    studente, e nel caso di minore eta’, dei genitori o chi ne fa le
    veci, l’istituto rilascia una certificazione attestante il programma
    di studio svolto nel corso propedeutico, gli obiettivi formativi
    raggiunti e la durata del corso propedeutico.
  3. L’attivazione dei corsi e’ deliberata, nell’ambito
    dell’autonomia e nei limiti delle risorse disponibili, in coerenza e
    limitatamente ai corsi accademici autorizzati con decreto del
    Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.

Art. 3

Ammissione ai corsi propedeutici

  1. L’esame di ammissione ai corsi propedeutici e’ finalizzato a
    verificare il talento musicale della studentessa o dello studente che
    deve comunque dimostrare di possedere una preparazione tecnica
    avanzata relativa alla disciplina di indirizzo del corso
    propedeutico, unitamente ad una competenza teorico-musicale. I
    requisiti di accesso per ciascuna tipologiadi corso propedeutico sono
    indicati nella allegata Tabella E. Ogni istituzione definisce,
    nell’ambito della propria autonomia, specifici programmi per l’esame
    di ammissione ad ogni tipologia di corso propedeutico conformi ai
    requisiti indicati nella Tabella E, tenendo conto della durata
    massima del corso prevista dall’art. 2, comma 1, lettera a), del
    presente decreto, nonche’ degli obiettivi formativi e dei livelli
    tecnici previsti dalla Tabella B per l’ammissione al relativo
    triennio accademico.
  2. Con il regolamento di cui all’art. 2, comma 1, le istituzioni
    disciplinano anche:
    a. le modalita’ di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi
    propedeutici e la loro articolazione;
    b. i repertori all’interno dei quali i candidati possono definire
    il programma per l’esame di ammissione, fatta salva la possibilita’
    di presentare repertori a scelta purche’ di difficolta’ equivalente a
    quelli previsti;
    c. i tempi di pubblicizzazione delle informazioni di cui ai punti
    a) e b) nel sito internet dell’istituzione;
    d. i criteri per la composizione delle commissioni d’esame.

Art. 4

Convenzioni con scuole secondarie di secondo grado

  1. Al fine di favorire la promozione della produzione artistica e
    della formazione musicale e coreutica di base, le istituzioni,
    possono stipulare convenzioni con scuole secondarie di secondo grado,
    diverse dai licei musicali, le quali devono prioritariamente
    disciplinare le modalita’ per consentire agli studenti la
    contemporanea frequenza dei corsi propedeutici e quelli della scuola
    secondaria e le opportune forme di orientamento per favorire
    l’accesso ai corsi accademici di primo livello degli studenti.
  2. Nelle convenzioni di cui al comma 1 sono altresi’ indicate:
    a) le modalita’ di riconoscimento dell’impegno dello studente sia
    nella frequenza delle attivita’ formative che nello studio
    individuale;
    b) gli eventuali obblighi di frequenza dei corsi propedeutici;
    d) le modalita’ per l’attivazione di eventuali iniziative
    congiunte nell’ambito della produzione artistica;
    e) la durata della convenzione.

Art. 5

Valorizzazione dei «giovani talenti»

  1. Le istituzioni, al fine di valorizzare e favorire la formazione
    accademica di giovani studenti che, pur non ancora in possesso dei
    requisiti di cui all’art. 7, comma 1, del decreto del Presidente
    della Repubblica, n. 212, del 2005 necessari per l’accesso ai corsi
    accademici, siano dotati di particolari e spiccate attitudini e
    capacita’ artistiche e musicali e con acquisita e verificata
    preparazione tecnica, pari o superiore ai requisiti minimi richiesti
    per l’accesso ai corsi accademici di primo livello, possono attivare
    specifiche attivita’ formative.
  2. Al fine di cui al comma 1, le istituzioni, in uno specifico
    regolamento approvato dal Consiglio accademico e, per quanto di
    competenza, dal Consiglio di amministrazione, disciplinano in
    particolare:
    a) le modalita’ per l’iscrizione ai corsi e per il pagamento dei
    contributi previsti;
    b) la modalita’ della frequenza delle lezioni che deve
    necessariamente tener conto della contemporanea frequenza di altra
    scuola;
    c) l’articolazione del percorso formativo che deve essere
    personalizzato in base all’eta’ e alle esigenze formative dello
    studente;
    d) le modalita’ per il riconoscimento, all’atto dell’iscrizione
    al corso accademico, dei crediti acquisiti e delle attivita’
    formative svolte.

Art. 6

Prove di ammissione ai corsi
di diploma accademico di primo livello

  1. Per essere ammessi ai corsi di diploma accademico di primo
    livello, gli studenti dovranno superare uno specifico esame di
    ammissione articolato in due prove come specificato nella allegata
    Tabella A.
  2. Le istituzioni modificano i propri regolamenti didattici
    adeguando le modalita’ di svolgimento delle prove di ammissione ai
    corsi di diploma accademico di primo livello, sulla base di quanto
    indicato nella allegata Tabella A.
  3. Le istituzioni, entro il termine perentorio del 31 ottobre di
    ciascun anno, pubblicano all’albo e sul loro sito internet l’elenco
    dei brani all’interno del quale gli studenti possono definire il
    programma per gli esami di ammissione ai corsi di diploma accademico
    di primo livello.
  4. Fermo restando l’elenco dei repertori obbligatori indicati
    nell’allegata Tabella B, le istituzioni, con delibera del Consiglio
    accademico, sentite le competenti strutture didattiche, possono
    integrarlo con ulteriori raccolte di equivalente difficolta’.
  5. Agli studenti provenienti dai licei musicali viene garantito il
    riconoscimento delle competenze acquisite attraverso le discipline
    «Storia della musica», «Teoria, analisi e composizione» e «Tecnologie
    musicali» e certificate dal liceo musicale, ferma restando la
    facolta’ da parte dei Conservatori, di attribuire debiti formativi
    successivamente all’iscrizione.

Art. 7

Accademia nazionale di danza

  1. All’Accademia nazionale di danza si applicano, per quanto
    compatibili, le norme contenute nel presente decreto, fatta salva la
    durata massima dei corsi propedeutici che e’ stabilita in 8 anni.
  2. Le prove e i repertori relativi all’esame di ammissione ai corsi
    accademici, sono indicate nella Tabella D.

Art. 8

Ammissione ai licei musicali

  1. All’esame di ammissione al primo anno della sezione musicale dei
    licei musicali e coreutici lo studente deve dimostrare una buona
    attitudine musicale generale, una preparazione teorica adeguata al
    livello tecnico richiesto, una morfologia idonea allo studio dello
    strumento scelto come principale e il possesso, nel medesimo
    strumento, di competenze esecutive definite dai repertori di
    riferimento di cui alla Tabella C allegata al presente decreto.
  2. Ogni liceo musicale e coreutico rende pubbliche entro il 15
    ottobre di ogni anno scolastico le informazioni riguardanti i criteri
    che regolano l’accesso alla sezione musicale e le modalita’ di
    svolgimento dell’esame di ammissione, specificando sia le competenze
    teoriche indispensabili, sia le specifiche competenze pregresse
    necessariamente richieste per «Esecuzione e interpretazione – Primo
    strumento», in coerenza con quanto previsto dalla Tabella C e con
    indicazione di eventuali ulteriori obblighi esecutivi.
  3. Ogni liceo musicale e coreutico definisce gli obiettivi
    formativi musicali generali da conseguire entro il termine del
    quinquennio della sezione musicale; quelli relativi alla disciplina
    «Esecuzione e interpretazione – Primo strumento», tengono anche conto
    delle competenze e dei livelli tecnici previsti per l’accesso ai
    corsi accademici di primo livello dei conservatori stabiliti all’art.

Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli
    adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane,
    strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
    Il presente decreto sara’ inviato agli organi di controllo per gli
    adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana.
    Roma, 11 maggio 2018

Il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca
Fedeli

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2018
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2722

Tabella A

AMMISSIONE AI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO DI STRUMENTO

Tabella B

AMMISSIONE AI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO Repertori (Prima prova)

Tabella C

REQUISITI TEORICI E DI CULTURA MUSICALE DI BASE E REPERTORI DI RIFERIMENTO PER IL PRIMO STRUMENTO PER L’AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DEL LICEO MUSICALE

Tabella D

AMMISSIONE AL CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN DANZA CLASSICA AD INDIRIZZO TECNICO ANALITICO – DDPL01 – SCUOLA DI DANZA CLASSICA

Tabella E

REQUISITI DI ACCESSO AI CORSI PROPEDEUTICI

Nota 11 maggio 2018, AOODGOSV 7985

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ufficio 9°
Valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti scolastici/Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche
statali e paritarie di ogni ordine e grado
LORO SEDI
e p.c. Al Capo di Gabinetto
Al Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione
Al Capo Dipartimento per la programmazione
e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Al Capo Ufficio stampa
LORO SEDI

Nota 11 maggio 2018, AOODGOSV 7985

Oggetto: Riapertura del Rapporto di autovalutazione per l’a.s. 2017/2018