Incarichi di dirigente tecnico

Incarichi di dirigente tecnico: dalla Magistratura un chiaro richiamo al rispetto delle norme

La legge 107/2015, nel tentativo di rinforzare il corpo ispettivo, ha fornito (articolo 1, comma 94) copertura finanziaria all’attribuzione di qualche decina di incarichi triennali di dirigente tecnico. La normativa di riferimento, naturalmente, rimane l’articolo 19 del d.lgs. 165/2001.

Adesso, quasi allo scadere del triennio di riferimento, il Tribunale di Catanzaro ha censurato (sentenza n. 179/2018) l’operato dell’Amministrazione per non avere formulato chiari ed oggettivi criteri di scelta prima di scegliere il destinatario dell’incarico assegnato dal competente USR. L’inosservanza dell’articolo 19 ha causato, pertanto, l’annullamento dell’incarico stesso.

Oltre a richiamare i classici principi della selezione trasparente, del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, del rispetto della buona fede e della correttezza contrattuale, la sentenza precisa come i criteri di scelta siano l’unico strumento in grado di consentire un controllo – seppur estrinseco – della motivazione del conferimento dell’incarico e pertanto della sua legittimità.

In definitiva il Giudice, pur richiamando l’esercizio del potere privatistico di conferimento dell’incarico dirigenziale di cui è titolare la pubblica amministrazione in qualità di datore di lavoro, esclude del tutto la possibilità di conferimenti meramente fiduciari. È stato quindi ribadito il principio giuridico secondo cui l’attribuzione di incarichi dirigenziali in questione, pur non avendo natura concorsuale, deve basarsi sull’apprezzamento oggettivo e comparativo delle qualità professionali e del merito. È stata nettamente respinta la tesi secondo cui l’incarico possa essere assegnato mediante una valutazione soggettiva.

Resta pertanto fermo il principio dell’assoluto rigore delle selezioni, per garantire gli interessi della parte datoriale nel suo complesso e per confermare anche gli interessi pubblici verso cui – commenta il Giudice – converge l’interesse dei candidati.

Dal Tribunale di Catanzaro arriva dunque un fermo monito per l’Amministrazione.

L’ANP vigilerà attentamente sui futuri interpelli a tutela di tutti i dirigenti scolastici e dello stesso sistema scolastico nella sua interezza.

Regolamento europeo privacy

Regolamento europeo privacy: ancora una volta le scuole devono cavarsela da sole!

Si è tenuto stamattina al MIUR il previsto incontro informativo per le Organizzazioni Sindacali in vista della imminente piena applicazione del Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), prevista per il 25 maggio 2018.

In primo luogo, la delegazione ANP ha espresso la netta contrarietà rispetto al comportamento di alcuni direttori di USR che hanno emesso note sulla materia oggetto dell’odierno incontro prima ancora dell’informativa alle OO.SS.

Come già fatto in occasioni precedenti, l’ANP ha sollecitato un intervento urgente dell’Amministrazione ritenendo che la materia, per la sua complessità, non possa essere affrontata dai dirigenti delle scuole senza indicazioni dal MIUR. In particolare, si è richiesto che la nomina dell’RPD (Responsabile della Protezione dei dati) sia effettuata a livello di amministrazione centrale o periferica e non di singola scuola, individuando un apposito ufficio (regionale o nazionale) con personale che sia in grado di fornire anche consulenza.

La delegazione ANP ha poi richiesto la destinazione di appositi fondi per la parte di messa in conformità e di formazione, che ricade comunque, almeno per la parte relativa alle concrete misure organizzative adottate, sui singoli Istituti scolastici.

L’Amministrazione ha informato del fatto che, all’inizio della prossima settimana, invierà una nota alle scuole con indicazioni di carattere generale sulla materia e suggerimenti sull’opportunità di procedere alla nomina del RPD per reti di scuole. Ha, inoltre, replicato alla nostra richiesta di specifico finanziamento dicendo che i fondi di funzionamento sono stati già definiti e ripartiti e che un tale intervento sarà possibile solo in occasione del prossimo bilancio.

Ha poi annunciato un’iniziativa di formazione rivolta ai dirigenti e poi a cascata ai dipendenti, che dovrebbe prendere l’avvio entro le prossime settimane.

Giudichiamo molto negativamente il comportamento dell’Amministrazione che, dopo ben due anni dall’emanazione del Regolamento europeo, si è ridotta solo all’ultima settimana prima della sua piena entrata in vigore per prendere in considerazione la delicata posizione delle istituzioni scolastiche, senza peraltro assumersi compiti reali di indirizzo e di gestione, quantomeno per la materia del RPD.

Regolamento europeo sulla privacy: incontro al MIUR

Regolamento europeo sulla privacy: incontro al MIUR

In risposta alle sollecitazioni del sindacato il MIUR si è impegnato a fornire indicazioni e supporto alle scuole per l’applicazione del Regolamento.

Si è svolto oggi 18 maggio l’incontro richiesto dalla FLC CGIL con CISL Scuola e UIL Scuola RUA lo scorso 26 aprile sull’applicazione del Regolamento europeo sulla Privacy (RGPD).

Le richieste della FLC CGIL

Preliminarmente abbiamo protestato per l’emanazione, irrispettosa delle relazioni sindacali, da parte di alcuni Direttori Regionali di indicazioni alle scuole prima dello svolgimento dell’incontro con i sindacati e abbiamo lamentato il fatto che finora il MIUR si sia preoccupato solo di provvedere ad una attività di formazione del personale ministeriale e degli adempimenti del MIUR e degli USR, ritardando ingiustificatamente l’attenzione alle problematiche delle scuole.

Nell’incontro abbiamo ribadito le richieste di gestione centralizzata dei principali adempimenti relativi alla valutazione di impatto dei trattamenti dei dati, della predisposizione di un modello di registro dei trattamenti e dell’individuazione delle nuove figure (RDP Responsabile della Protezione dei Dati) sottolineando l’esigenza di supportare le scuole, di assegnare le risorse economiche indispensabili e di provvedere alla formazione del personale. Sul RDP abbiamo richiesto di provvedere a nomine centralizzate sul territorio, così come suggerito dalla normativa e dalle linee guida dell’Unione Europea.

Abbiamo invitato l’Amministrazione ad evitare inutili richiami ai dirigenti scolastici e alle scuole sul senso delle innovazioni previste dal Regolamento e sulle connesse responsabilità dei titolari del trattamento, che i dirigenti scolastici conoscono bene, per dare invece concrete indicazioni operative e contribuire alla valutazione del livello di protezione dei dati trattati.

Le risposte dell’Amministrazione

L’Amministrazione, rappresentata dalla dott.sa Carmela Palumbo, Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e dalla dott.ssa Gianna Barbieri, Direttore generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica, si è impegnata a emanare all’inizio della prossima settimana una nota agli USR e alle scuole autonome contenente indicazioni operative sulle procedure di nomina dei RDP che dovrebbero essere coordinate dagli Uffici Scolastici e dovrebbero condurre alla designazione del medesimo RPD per le scuole della stessa aree territoriale. La nota darà inoltre le informazioni su un percorso di formazione di dirigenti scolastici e direttori dei servizi che prevedrà l’utilizzo (entro un paio di settimane) della piattaforma di formazione già rivolta al personale del MIUR e iniziative in presenza con utilizzo dei fondi PON. L’Amministrazione si è inoltre impegnata a mettere a disposizione delle scuole un modello base di registro dei trattamenti.

Come FLC abbiamo sottolineato la necessità che la nota sollevi le scuole e i dirigenti scolastici dalle preoccupazioni sulla scadenza del 25 maggio ricordando che l’attuale normativa nazionale (dlgs 196/2003) è ancora vigente, che il decreto legislativo correttivo non è ancora stato emanato e che le scuole, seguendo le indicazioni del MIUR, stanno concretamente avviando tutti gli adeguamenti necessari al miglioramento della sicurezza nel trattamento dei dati.

Discriminazione e segregazione

Discriminazione e segregazione: se ne parla al Congresso FISH

 

Il 26 e il 27 maggio si tiene dunque a Roma il Congresso della FISH. Un evento che prevede rilevanti sessioni aperte a tutti, anche alle persone e alle organizzazioni non aderenti alla Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap.

Il denso programma è disponibile nel sito ufficiale di FISH.

Una delle cinque sessioni (sabato 26, ore 16) raccoglie e rilancia le istanze sempre più consapevoli e circostanziate delle donne e delle ragazze con disabilità. Il titolo della sessione è in sé già significativo: “La doppia discriminazione delle donne con disabilità”. Evidenzia la condizione di discriminazione multipla che le persone subiscono come donne e come disabili. Induce a riflessioni e proposte per realizzare scenari in cui la prospettiva di genere nelle politiche per la disabilità sia compiutamente assunta e, al tempo stesso, la prospettiva della disabilità venga operativamente considerata nei servizi rivolti alle donne.

Su questi aspetti si confronteranno, con il coordinamento di Stefania Dondero (FISH), Federica Porcarelli (Non Una Di Meno, Roma), Simona Lancioni (Responsabile di Informare un’H – Centro Gabriele e Lorenzo Giuntinelli di Peccioli, Pisa), Nina Daita (Responsabile dell’Ufficio politiche per le disabilità, CGIL Nazionale), Rosalba Taddeini (Associazione Differenza Donna), Rita Barbuto (DPI – Disabled Peoples’ International Italia).

L’ultima sessione di sabato 26 (inizio alle 17.30) è dedicata ad un tema centrale nell’azione e nell’impegno di FISH: Contrastare ogni forma di segregazione”. Si riprenderanno le questioni e le istanze già oggetto di una partecipata Consensus Conference sul medesimo tema promossa nel giugno scorso che produsse, contando su un’ampia condivisione, uno specifico Poster contro la segregazione delle persone con disabilità nei servizi per l’abitare.

L’incontro è anche l’occasione per la presentazione della recentissima pubblicazione che proprio dalla Consensus Conference ha tratto ispirazione. “La segregazione delle persone con disabilità – I manicomi nascosti in Italia”, edita in aprile 2018 per i tipi di Maggioli Editore, è curata da Giovanni Merlo e Ciro Tarantino.

Ed è proprio Giovanni Merlo, di FISH e direttore di Ledha, a moderare e animare la sessione con interventi di Ciro Tarantino (Università della Calabria), Giuseppe Arconzo (Università degli Studi di Milano) e Mauro Palma (Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale).

Le sessioni, come detto, sono aperte al pubblico, ma è gradita una comunicazione di partecipazione all’indirizzo presidenza@fishonlus.it

Tutte le sessioni sono sottotitolate a cura di FIADDA.

Alternanza, responsabilità del dirigente e allineamento tra studenti interni e privatisti

da Il Sole 24 Ore 

Alternanza, responsabilità del dirigente e allineamento tra studenti interni e privatisti

di Andrea Marchetti*

Il Miur è recentemente intervenuto il 4 maggio 2018 con un proprio comunicato di risposta ad alcune istanze pervenute da parte delle Direzioni degli Uffici scolastici regionali, dalle singole istituzioni scolastiche, dalle famiglie, dalle studentesse e dagli studenti, di natura interpretativa in materia di Alternanza scuola lavoro (Asl).
Il comunicato emesso a seguito delle richieste avanzate dalle istituzioni scolastiche e dagli studenti fa emergere con più chiarezza che il percorso di Asl previsto dai commi 33 e successivi dell’articolo 1 della legge 107/15 è curricolare e che rientra a pieno titolo nei percorsi ordinamentali delle istituzioni scolastiche. Da ciò deriva che l’obbligo di far svolgere le 200 ore di Asl o le 400 a seconda che si tratti rispettivamente di licei o di tecnici e professionali resta in capo alle scuole le quali a partire dal 2015/16 hanno programmato per un triennio le attività di Asl.

Il Miur in merito al valore formativo dei percorsi di alternanza sottolinea che «resta fuor di dubbio che le studentesse e gli studenti i quali hanno svolto attività di alternanza scuola lavoro per il monte ore minimo previsto dalla legge 107/2015, abbiano avuto l’opportunità di acquisire una serie di competenze legate al profilo di indirizzo, ovvero trasversali, utili ad incrementare le loro capacità di orientamento e a favorire la loro occupabilità nel momento in cui entreranno nel mondo del lavoro». Pur tuttavia, il comunicato avrebbe dovuto porre con maggiore evidenza che attualmente la responsabilità di programmazione e di svolgimento dei percorsi di Asl è in carico al dirigente scolastico come previsto dalla legge 107/15. Difatti, tutte le istituzioni scolastiche hanno programmato, seppur tra molte difficoltà, i percorsi di Asl per un triennio. Solo dal 2018/19, come indicato dal Dlgs 62/17, scatterà per gli studenti l’obbligo di svolgere almeno i ¾ del percorso di alternanza per essere ammessi agli esami di Stato.

Altro elemento che meriterebbe un ulteriore approfondimento è la posizione che il Miur ha adottato nei confronti dei candidati esterni. In una nota dell’Usr Toscana e nei chiarimenti della Dgosv del Miur del 24 aprile 2018, il ministero sottolinea che, «in sede di esame preliminare, il consiglio di classe tiene conto della correlazione delle suddette esperienze agli obiettivi specifici di apprendimento dell’indirizzo di studi scelto dal candidato e, analogamente a quanto previsto per i candidati interni, valuta gli esiti delle stesse e la loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari. Le proposte di voto dei docenti del consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti».

È del tutto evidente che seguendo letteralmente le indicazioni del Miur potrebbero sussistere differenti modalità di valutazione tra gli studenti interni all’istituzione scolastica che hanno regolarmente svolto le 200 o le 400 ore di alternanza a seconda dell’indirizzo seguito e il candidato esterno che potrebbe non aver svolto nemmeno un’ora di alternanza scuola – lavoro. In questo specifico caso, è opportuno che i consigli di classe, ove sono assegnati i candidati esterni, prendano in esame il percorso di studio svolto dal candidato privatista. Nel caso in cui si dovessero riscontrare disallineamenti rispetto al livello previsto, il consiglio di classe potrà assegnare al candidato esterno un programma didattico – formativo (moduli didattici, argomenti specifici e un percorso di pratica professionale da effettuarsi presso strutture ospitanti a cui il candidato privatista si rivolgerà in maniera autonoma) per il recupero di tali competenze. Solo in questo modo sarà possibile attenuare l’inevitabile diseguaglianza dei livelli di competenze raggiunti tra gli studenti interni e i candidati privatisti i quali, in base alle attuali indicazioni ministeriali, potranno presentarsi agli esami di Stato anche senza aver svolto il percorso di Asl previsto dalla legge 107/15.

* Preside

Facebook alla riconquista degli adolescenti: ecco il portale per i teen

da Il Sole 24 Ore 

Facebook alla riconquista degli adolescenti: ecco il portale per i teen

di Marco lo Conte

L’obiettivo dichiarato è fare educazione digitale. Dal punto di vista del marketing è una mossa strategica per ri-conquistare un pubblico che negli ultimi anni ha preferito sempre più altri social media. Così si può sintetizzare la mossa di Facebook che ha annunciato il lancio di un portale espressamente e interamente dedicato agli adolescenti, in cui spiegar loro «suggerimenti generali, consigli di esperti, informazioni su privacy e sicurezza». Disponibile in 60 lingue differenti, la piattaforma si propone anche come uno spazio di discussione «per scoprire cosa pensano effettivamente i tuoi coetanei sui temi importanti per loro online». Insomma un luogo online per accompagnare i ragazzi, utilizzando una grammatica coerente con i codici linguistici dei più giovani. Ma che in particolar modo piaccia ai genitori, preoccupati ma anche sprovvisti delle cognizioni di base per essere d’aiuto dei proprio figli nell’approccio alla rete (al netto della conflittualità tipica tra genitori e figli nella fase adolescenziale).

La struttura della piattaforma
Il portale offre quattro sezioni: 1) le nozioni di base di Facebook, con brevi guide su come massimizzare l’uso di prodotti come Pagine, Gruppi, Eventi e Profilo. Con particolare riferimento alla sicurezza e alla trasparenza sui dati che Facebook raccoglie e sul modo in cui vengono utilizzati. 2) Le esperienze dei coetanei: è lo spazio in cui i ragazzi raccontano “in prima persona”su come utilizzano la tecnologia in modo nuovo e creativo. 3) controllo della propria esperienza: in quest’area vengono fornite informazioni e suggerimenti sulla sicurezza, su come segnalare contenuti e su come decidere chi può vedere ciò che si condivide. 4) Consigli: alcune dritte su cosa fare se si ha bisogno di una pausa dai social media e alcune linee guida per ottenere il massimo da internet.

Il decalogo
Non poteva mancare un vero e proprio decalogo con 10 consigli ai ragazzi su come comportarsi in rete. A redigerli Liz Perle, consulente americana che da anni si occupa di giovani e tendenze emergenti e promuove le attività di giovani creator, attivisti e artisti. Con particolare riferimento alla distinzione che fanno le persone tra mondo “online” e “offline”, quasi come se si trattasse di due vite parallele per la generazione Z. Ma di cui comprendere differenze e specificità.

Il social fondato da Mark Zuckerberg sta cercando di veicolare questi contenuti in vari modi: oltre al portale di cui sopra, sulle news feed degli utenti hanno iniziato a comparire consigli per un utilizzo consapevole della comunicazione digitale e inviti a controllare “chi vede cosa” sul proprio profilo e il link che indirizza alla piattaforma di prevenzione contro il bullismo. Per ampliare il Safety Advisory Board, recentemente Facebook ha coinvolto nel proprio board per la sicurezza a Project Rockit, organizzazione che si impegna a combattere il problema del bullismo nelle scuole.

Il pubblico di Facebook
Una mossa importante, quella del portale, proprio per frenare il progressivo “invecchiamento” della popolazione di utenti su Facebook: il social media infatti sta attraendo, soprattutto in Europa e in Italia in particolare, unn pubblico sempre più adulto, mentre la quota di giovani si sta riducendo rispetto al passato, come monitorato di recente da Datamediahub.

Operazione educazione
Dopo lo scandalo Cambridge Analytica e a ridosso dell’introduzione del regolamento Gdpr sulla privacy , la mossa di Facebook punta a consolidare il proprio ruolo di consumo e allo stesso tempo di educazione digitale. E il pubblico dei teen ager rappresenta un target estremamente delicato e vulnerabile, cui rivolgere sforzi importanti per prevenire comportamenti deteriori, cyberbullismo in primis. Facebook ha basato il proprio lavoro su l lavoro effettuato finora da soggetti come Skuola.net, Diana Award, ChildNet, SaferNet, LearningLinks Foundation, già attivi da tempo in Italia in campo educativo.

Un buon voto non si paga

da Corriere della sera

Un buon voto non si paga

Che cosa c’è di educativo in un premio in denaro elargito dalla Scuola ai suoi studenti migliori? Nulla. Probabilmente, invece, c’è molto di diseducativo.

di Paolo Di Stefano

Che cosa c’è di educativo in un premio in denaro elargito dalla Scuola ai suoi studenti migliori? Nulla. Probabilmente, invece, c’è molto di diseducativo. Grazie al contributo di alcune aziende locali, l’Istituto di Istruzione superiore Buonarroti Fossombroni di Arezzo il 19 maggio consegnerà degli assegni tra i 100 e i 150 euro agli allievi che nel primo quadrimestre hanno ottenuto una media superiore al 7,5 (non al 7,4!) e almeno un 9 in condotta. La dirigente scolastica l’ha presentato come un buon modo «per far scattare la motivazione allo studio e promuovere comportamenti corretti in classe». Una Scuola che si riempie la bocca (e riempie i suoi documenti) di parole come «talento», «eccellenze», «merito», «qualità», «motivazioni», «competizioni» già allarma abbastanza chi ragionevolmente crede nella Scuola come luogo di formazione culturale e di maturazione critica della cittadinanza.

Ma se poi decide di utilizzare il denaro per «valorizzare i comportamenti proattivi (sic!) positivi che consentano il raggiungimento del successo formativo» (come recita il testo intitolato «Progetto Merito» e sottotitolato «Valgo, mi impegno, mantengo un buon comportamento, merito»), allora non resta alcun dubbio su uno spaventoso equivoco molto diffuso: quello prodotto dal cliché di una Scuola-azienda efficientista e immediatamente «spendibile» sul mercato, specie in tempo di crisi.

Naturalmente con un corollario di concetti forse «proattivi» ma decisamente discutibili come, per esempio, dichiarazioni fasulle o vaghe spacciate per grandi verità: «premiare chi si impegni è in qualche modo una forma di sensibilizzazione contro il bullismo» (chi l’ha detto?) e «diffondere le buone pratiche ha la finalità di far nascere l’imitazione di modelli positivi, raggiungibili per tutti» (ma davvero?).

Poche idee ma confuse, direbbe Ennio Flaiano, espresse con una congerie di luoghi comuni tipici dell’aziendalese à la page. Ma il segnale più preoccupante che proviene da Arezzo è l’idea di una Scuola che accoglie i principi neoliberisti diffusi ovunque (e quasi ovunque fallimentari), per cui ogni tipo di impegno, anche fare bene il proprio dovere o comportarsi correttamente, ha un equivalente economico-finanziario misurabile e traducibile in un assegno. Anzi, non sono i valori civili, morali, culturali a favorire l’impegno e la correttezza ma i soldi che se ne potrebbero incassare.

Intanto il primo risultato del «Progetto merito» aretino è che decine di studenti si sono precipitati a iscriversi al Fossombroni per guadagnarsi qualcosa negli anni a venire: non un buono-libri né una borsa di studio ma un centinaio di euro.

Privacy, dal 25 maggio nuovo regolamento. Scuole pronte? Occhio al registro elettronico

da Orizzontescuola

Privacy, dal 25 maggio nuovo regolamento. Scuole pronte? Occhio al registro elettronico

di Avv. Marco Barone

Il regolamento (UE) 2016/679 (“regolamento generale sulla protezione dei dati”) si applicherà a partire dal 25 maggio 2018. Ma riporta la data del 2016. In due anni di tempo, da quando è stato redatto, come sempre, in Italia, ci si è ridotti tutti all’ultimo momento.

Tra chi agisce autonomamente e chi aspetta indicazioni da parte del MIUR. Sul sito del Garante della Privacy puntualmente si pubblicano guide, vademecum ed indicazioni, ma la normativa è complicata. Le norme più delicate sono due. Quella che in base all’articolo 37, paragrafo 7, del Regolamento vuole che i soggetti pubblici e privati comunichino al Garante per la protezione dei dati personali il nominativo del Responsabile della Protezione dei dati, se designato.

Questa disposizione mira a garantire che le autorità di controllo possano contattare il Responsabile della Protezione dei Dati in modo facile e diretto, come chiarito nelle Linee guida sui Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) adottate dal Gruppo Articolo 29 (WP243 rev. 01 – punto 2.6). Una figura che avrà responsabilità importanti. Dovrà essere formata ad hoc. E chi dovrà esercitarla nella scuola? La nuova norma dice anche che qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un’autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione. Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui alla legge ed il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi.

L’altra questione assolutamente delicata è quella che riguarda quando un trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate (a causa del monitoraggio sistematico dei loro comportamenti, o per il gran numero dei soggetti interessati di cui sono magari trattati dati sensibili, o anche per una combinazione di questi e altri fattori), il regolamento 2016/679 obbliga i titolari a svolgere una valutazione di impatto prima di darvi inizio, consultando l’autorità di controllo in caso le misure tecniche e organizzative da loro stess individuate per mitigare l’impatto del trattamento non siano ritenute sufficiente – cioè, quando il rischio residuale per i diritti e le libertà degli interessati resti elevato.

Come ha evidenziato il Garante “ Le valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati sono strumenti importanti per la responsabilizzazione in quanto sostengono i titolari del trattamento non soltanto nel rispettare i requisiti del regolamento generale sulla protezione dei dati, ma anche nel dimostrare che sono state adottate misure appropriate per garantire il rispetto del regolamento (cfr. anche l’articolo 24)5. In altre parole, una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati è un processo inteso a garantire e dimostrare la conformità. A norma del regolamento generale sulla protezione dei dati, l’inosservanza dei requisiti stabiliti per la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati può portare a sanzioni pecuniarie imposte dall’autorità Si tratta di uno degli elementi di maggiore rilevanza nel nuovo quadro normativo, perché esprime chiaramente la responsabilizzazione (accountability) dei titolari nei confronti dei trattamenti da questi effettuati. I titolari sono infatti tenuti non soltanto a garantire l’osservanza delle disposizioni del regolamento, ma anche a dimostrare adeguatamente in che modo garantiscono tale osservanza; la valutazione di impatto ne è un esempio.

Si precisa nella documentazione che ad esempio la valutazione di impatto non è richiesta in particolare, per i trattamenti in corso che siano già stati autorizzati dalle autorità competenti e non presentino modifiche significative prima del 25 maggio 2018, data di piena applicazione del regolamento. E nella scuola sarà necessaria? Ad esempio nei quesiti posti ad esempio tale valutazione sarebbe prevista per la seguente casistica: “Un’azienda che monitora sistematicamente le attività dei suoi dipendenti, controllando anche la postazione di lavoro dei dipendenti, le loro attività in Internet, ecc.”

Il problema neanche a dirlo si pone con lo strumento più controverso introdotto nella scuola. Dal 2012. Il registro elettronico che è diventato anche uno strumento di controllo nei confronti del lavoratore. Ad esempio le famiglie possono controllare se i voti vengono tempestivamente inseriti nel registro elettronico dopo una verifica, ci son stati procedimenti disciplinari perché ciò non è accaduto, a cause di rimostranze esercitate da genitori. O che dire di provvedimenti disciplinari partiti perché il lavoratore non ha firmato in tempo reale il registro elettronico?

Tale valutazione, quella d’impatto, che è molto impegnativa, è richiesta in particolare quando è necessaria una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche. Il DL 95 del 2012 prevedeva, come più volte denunciato, l’attuazione di un piano di dematerializzazione che mai è avvenuto nella scuola. Il Garante per la Privacy sulla pagella elettronica si era così espresso nel 2012: In attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero dell’istruzione riguardo all’iscrizione on line degli studenti, all’adozione dei registri on line e alla consultazione della pagella via web, il Garante auspica l’adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati.”

Nulla è mutato da allora. Ma tutto rischia di mutare dal 25 maggio 2018 perché quello che ci si chiede è se le scuole sono pronte alla nuova normativa, se sono state messe nelle condizioni di garantire il trattamento dei dati in modo lecito, sicuro e conforme al nuovo regolamento e se il registro elettronico sarà conforme alla nuova normativa o meno ed in caso, cosa aspetta il Garante ad intervenire?

Contratto governo M5S-Lega, basta classi “pollaio” con 30 alunni

da La Tecnica della Scuola

Contratto governo M5S-Lega, basta classi “pollaio” con 30 alunni

Graduatorie 24 mesi ATA, dal 7 al 27 giugno disponibile l’istanza dell’allegato G

da La Tecnica della Scuola

Graduatorie 24 mesi ATA, dal 7 al 27 giugno disponibile l’istanza dell’allegato G

Formazione e prova docenti neo-assunti: adempimenti finali

da La Tecnica della Scuola

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Contratto Governo M5S-Lega, contrasto al bullismo e al cyber bullismo: le misure previste

da La Tecnica della Scuola

Contratto Governo M5S-Lega, contrasto al bullismo e al cyber bullismo: le misure previste

La ‘vera Buona Scuola’ di M5S e Lega: 17 argomenti su cui riflettere

da Tuttoscuola

La ‘vera Buona Scuola’ di M5S e Lega: 17 argomenti su cui riflettere

Per una migliore comprensione delle proposte sulla scuola contenute nel punto 27 del programma (“contratto”) concordato dal M5S con la Lega, abbiamo analizzato e riarticolato il testo in 17 diversi punti.

Mettiamo la tabella a disposizione dei lettori anche per facilitare il dibattito.  

  1. UNA VERA “BUONA SCUOLA”
Tagli pregressi La scuola italiana ha vissuto in questi anni momenti di grave difficoltà. Dopo le politiche dei tagli lineari e del risparmio, l’istruzione deve tornare al centro del nostro sistema Paese.
Per la formazione dei ragazzi partire dai docenti La buona qualità dell’insegnamento, fin dai primi anni, rappresenta una condizione indispensabile per la corretta formazione dei nostri ragazzi. La nostra scuola dovrà essere in grado di fornire gli strumenti adeguati per affrontare il futuro con fiducia. Per far ciò occorre pertanto ripartire innanzitutto dai nostri docenti.
Buona Scuola inadeguata In questi anni le riforme che hanno coinvolto il mondo della scuola si sono mostrate insufficienti e spesso inadeguate, come la c.d. “Buona Scuola”, ed è per questo che intendiamo superarle con urgenza per consentire un necessario cambio di rotta,
Classi pollaio, edilizia intervenendo sul fenomeno delle cd. “classi pollaio”, edilizia scolastica,
Graduatorie, maestre diplomate graduatorie e titoli per l’insegnamento. Particolare attenzione dovrà essere posta al problema delle maestre diplomate.
Personale scolastico per il funzionamento del sistema Una delle componenti essenziali per il corretto funzionamento del sistema di istruzione è rappresentata dal personale scolastico.
Precarietà eccessiva L’eccessiva precarizzazione e la continua frustrazione delle aspettative dei nostri insegnanti, rappresentano punti fondamentali da affrontare per un reale rilancio della nostra scuola.
Revisione transitoria sistema reclutamento Sarà necessario assicurare, pertanto, anche attraverso una fase transitoria, una revisione del sistema di reclutamento dei docenti, per garantire da un lato il superamento delle criticità che in questi anni hanno condotto ad un cronico precariato, dall’altro un efficace sistema di formazione.
Mobilità e continuità didattica Saranno introdotti nuovi strumenti che tengano conto del legame dei docenti con il loro territorio affrontando all’origine il problema dei trasferimenti (ormai a livelli record) che non consentono un’adeguata continuità didattica.
Superamento chiamata diretta Un altro dei fallimenti della c.d. “Buona Scuola” è stato determinato dalla possibilità della “chiamata diretta” dei docenti da parte del dirigente scolastico. Intendiamo pertanto superare questo strumento tanto inutile quanto dannoso.
Continuità sostegno ad alunno disabile per intero ciclo Una scuola che funzioni realmente ha bisogno di strumenti efficaci che assicurino e garantiscano l’inclusione per tutti gli alunni, con maggiore attenzione a coloro che presentano disabilità più o meno gravi, ai quali va garantito lo stesso insegnante per l’intero ciclo.
Riduzione dispersione scolastica Una scuola inclusiva è, inoltre, una scuola in grado di limitare la dispersione scolastica, che in alcune regioni raggiunge percentuali non più accettabili. A tutti gli studenti deve essere consentito l’accesso agli studi, nel rispetto del principio di uguaglianza di tutti i cittadini.
Aggiornamento insegnamenti per sviluppi culturali e scientifici La cultura rappresenta un mondo in continua evoluzione. È necessario che anche i nostri studenti rimangano sempre al passo con le evoluzioni culturali e scientifiche, per una formazione che rappresenti uno strumento essenziale ad affrontare con fiducia il domani.
Formazione continua dei docenti Per consentire tutto ciò garantiremo ai nostri docenti una formazione continua.
Formazione docenti su alunni disabili e DSA Intendiamo garantire la presenza all’interno delle nostre scuole di docenti preparati ai processi educativi e formativi specifici, assicurando loro la possibilità di implementare adeguate competenze nella gestione degli alunni con disabilità e difficoltà di apprendimento.
Inefficace funzionamento progetti alternanza scuola-lavoro La c.d. “Buona Scuola” ha ampliato in maniera considerevole le ore obbligatorie di alternanza scuola-lavoro. Tuttavia, quello che avrebbe dovuto rappresentare un efficace strumento di formazione dello studente si è presto trasformato in un sistema inefficace, con studenti impegnati in attività che nulla hanno a che fare con l’apprendimento.
Esigenza controllo attività alternanza scuola-lavoro Uno strumento così delicato che non preveda alcun controllo né sulla qualità delle attività svolte, né sull’attitudine che queste hanno con il ciclo di studi dello studente, non può che considerarsi dannoso.

 

Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51

Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51

Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita’ competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. (18G00080)

(GU Serie Generale n.119 del 24-05-2018)

Capo I
Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorita’ competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
concernente regolamento generale sulla protezione dei dati;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017, e
in particolare l’articolo 11;
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali
adottato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell’8 febbraio 2018;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, espresso nell’adunanza del 22 febbraio 2018;
Acquisito il parere della 2ª Commissione del Senato della
Repubblica;
Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati
non hanno espresso il parere entro il termine di cui all’articolo 31,
comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 maggio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, dell’interno e
dell’economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto attua nell’ordinamento interno le
disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita’ competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati, e che abroga
la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.
2. Il presente decreto si applica al trattamento interamente o
parzialmente automatizzato di dati personali delle persone fisiche e
al trattamento non automatizzato di dati personali delle persone
fisiche contenuti in un archivio o ad esso destinati, svolti dalle
autorita’ competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la
salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza
pubblica.
3. Il presente decreto non si applica ai trattamenti di dati
personali:
a) effettuati nello svolgimento di attivita’ concernenti la
sicurezza nazionale o rientranti nell’ambito di applicazione del
titolo V, capo 2, del trattato sull’Unione europea e per tutte le
attivita’ che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto
dell’Unione europea;
b) effettuati da istituzioni, organi, uffici e agenzie
dell’Unione europea.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti
definizioni:
a) dati personali: qualsiasi informazione riguardante una persona
fisica identificata o identificabile («interessato»);
b) trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni,
compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati, applicate a
dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso,
la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra
forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione;
c) limitazione di trattamento: il contrassegno dei dati personali
conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
d) pseudonimizzazione: il trattamento dei dati personali in modo
tale che i dati personali non possano piu’ essere attribuiti a un
interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a
condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate
separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a
garantire che i dati personali non siano attribuiti a una persona
fisica identificata o identificabile;
e) profilazione: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di
dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati per valutare
determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in
particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il
rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le
preferenze personali, gli interessi, l’affidabilita’, il
comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona
fisica;
f) archivio: qualsiasi insieme strutturato di dati personali
accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto
che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in
modo funzionale o geografico;
g) autorita’ competente:
1) qualsiasi autorita’ pubblica dello Stato, di uno Stato
membro dell’Unione europea o di uno Stato terzo competente in materia
di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o
esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la
prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
2) qualsiasi altro organismo o entita’ incaricato dagli
ordinamenti interni di esercitare l’autorita’ pubblica e i poteri
pubblici a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la
salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
h) titolare del trattamento: l’autorita’ competente che,
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalita’ e i mezzi
del trattamento di dati personali; quando le finalita’ e i mezzi di
tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione europea o
dello Stato, il titolare del trattamento o i criteri specifici
applicabili alla sua nomina possono essere previsti dal diritto
dell’Unione europea o dello Stato;
i) responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica,
l’autorita’ pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati
personali per conto del titolare del trattamento;
l) destinatario: la persona fisica o giuridica, l’autorita’
pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione
di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le
autorita’ pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati
personali nell’ambito di una specifica indagine conformemente al
diritto dell’Unione europea o dello Stato non sono considerate
destinatari; il trattamento di tali dati da parte di tali autorita’
pubbliche e’ conforme alle norme in materia di protezione dei dati
applicabili secondo le finalita’ del trattamento;
m) violazione dei dati personali: la violazione della sicurezza
che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la
perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai
dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
n) dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche
genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica, che
forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di
detta persona fisica e che risultano in particolare dall’analisi di
un campione biologico della persona fisica in questione;
o) dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento
tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche
o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o
confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i
dati dattiloscopici;
p) dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla
salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la
prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano
informazioni relative al suo stato di salute;
q) file di log: registro degli accessi e delle operazioni;
r) autorita’ di controllo: l’autorita’ pubblica indipendente
istituita negli Stati membri ai sensi dell’articolo 41 della
direttiva;
s) il Garante: autorita’ di controllo nell’ordinamento interno,
individuata nel Garante per la protezione dei dati personali,
istituito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
t) organizzazione internazionale: un’organizzazione e gli
organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o
qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra
due o piu’ Stati;
u) Codice: Codice in materia di protezione dei dati personali,
adottato con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
v) Stato membro: Stato membro dell’Unione europea;
z) Paese terzo: Stato non membro dell’Unione europea;
aa) direttiva: la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016;
bb) regolamento UE: il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
cc) Forze di polizia: le Forze di polizia di cui all’articolo 16
della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 3

Principi applicabili
al trattamento di dati personali

1. I dati personali di cui all’articolo 1, comma 2, sono:
a) trattati in modo lecito e corretto;
b) raccolti per finalita’ determinate, espresse e legittime e
trattati in modo compatibile con tali finalita’;
c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalita’
per le quali sono trattati;
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate
tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare
tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalita’ per le quali
sono trattati;
e) conservati con modalita’ che consentano l’identificazione
degli interessati per il tempo necessario al conseguimento delle
finalita’ per le quali sono trattati, sottoposti a esame periodico
per verificarne la persistente necessita’ di conservazione,
cancellati o anonimizzati una volta decorso tale termine;
f) trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza e
protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita,
dalla distruzione o dal danno accidentali, mediante l’adozione di
misure tecniche e organizzative adeguate.
2. Il trattamento per una delle finalita’ di cui all’articolo 1,
comma 2, diversa da quella per cui i dati sono raccolti, e’
consentito se il titolare del trattamento, anche se diverso da quello
che ha raccolto i dati, e’ autorizzato a trattarli per detta
finalita’, conformemente al diritto dell’Unione europea o
dell’ordinamento interno e se il trattamento e’ necessario e
proporzionato a tale diversa finalita’, conformemente al diritto
dell’Unione europea o dell’ordinamento interno.
3. Il trattamento per le finalita’ di cui all’articolo 1, comma 2,
puo’ comprendere l’archiviazione nel pubblico interesse, l’utilizzo
scientifico, storico o statistico, fatte salve le garanzie adeguate
per i diritti e le liberta’ degli interessati.
4. Il titolare del trattamento e’ responsabile del rispetto dei
principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 4

Conservazione e verifica della qualita’ dei dati,
distinzione tra categorie di interessati e di dati

1. Il titolare del trattamento, tenuto conto della finalita’ del
trattamento e per quanto possibile, distingue i dati personali in
relazione alle diverse categorie di interessati previste dalla legge
e i dati fondati su fatti da quelli fondati su valutazioni. La
distinzione in relazione alle diverse categorie di interessati si
applica, in particolare, alle seguenti categorie di interessati:
persone sottoposte a indagine; imputati; persone sottoposte a
indagine o imputate in procedimento connesso o collegato; persone
condannate con sentenza definitiva; persone offese dal reato; parti
civili; persone informate sui fatti; testimoni.
2. Le autorita’ competenti adottano misure adeguate a garantire che
i dati personali inesatti, incompleti o non aggiornati non siano
trasmessi o resi disponibili. A tal fine ciascuna autorita’
competente, per quanto possibile, verifica la qualita’ dei dati
personali prima che questi siano trasmessi o resi disponibili e
correda la loro trasmissione delle informazioni che consentono
all’autorita’ ricevente di valutarne il grado di esattezza,
completezza, aggiornamento e affidabilita’.
3. Quando risulta che i dati personali sono stati trasmessi
illecitamente o sono inesatti, il destinatario ne e’ tempestivamente
informato. In tal caso, i dati personali devono essere rettificati o
cancellati o il trattamento deve essere limitato a norma
dell’articolo 12.

Art. 5

Liceita’ del trattamento

1. Il trattamento e’ lecito se e’ necessario per l’esecuzione di un
compito di un’autorita’ competente per le finalita’ di cui
all’articolo 1, comma 2, e si basa sul diritto dell’Unione europea o
su disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di
regolamento che individuano i dati personali e le finalita’ del
trattamento.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
individuati, per i trattamenti o le categorie di trattamenti non
occasionali di cui al comma 1, i termini, ove non gia’ stabiliti da
disposizioni di legge o di regolamento, e le modalita’ di
conservazione dei dati, i soggetti legittimati ad accedervi, le
condizioni di accesso, le modalita’ di consultazione, nonche’ le
modalita’ e le condizioni per l’esercizio dei diritti di cui agli
articoli 9, 10, 11 e 13. I termini di conservazione sono determinati
in conformita’ ai criteri indicati all’articolo 3, comma 1, tenendo
conto delle diverse categorie di interessati e delle finalita’
perseguite.

Art. 6

Condizioni di trattamento specifiche

1. I dati personali raccolti per le finalita’ di cui all’articolo
1, comma 2, non possono essere trattati per finalita’ diverse, salvo
che tale trattamento sia consentito dal diritto dell’Unione europea o
dalla legge.
2. Ai trattamenti eseguiti per finalita’ diverse da quelle di cui
all’articolo 1, comma 2, comprese le attivita’ di archiviazione nel
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o per finalita’
statistiche, si applica il regolamento UE, salve le disposizioni di
cui all’articolo 58 del Codice.
3. Se il diritto dell’Unione europea o le disposizioni legislative
o regolamentari prevedono condizioni specifiche per il trattamento
dei dati personali, l’autorita’ competente che trasmette tali dati
informa il destinatario delle condizioni e dell’obbligo di
rispettarle.
4. L’autorita’ competente che trasmette i dati applica le stesse
condizioni previste per le trasmissioni di dati all’interno dello
Stato ai destinatari di altri Stati membri o ad agenzie, uffici e
organi istituiti a norma del titolo V, capi 4 e 5, del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea.

Art. 7

Trattamento di categorie
particolari di dati personali

1. Il trattamento di dati di cui all’articolo 9 del regolamento UE
e’ autorizzato solo se strettamente necessario e assistito da
garanzie adeguate per i diritti e le liberta’ dell’interessato e
specificamente previsto dal diritto dell’Unione europea o da legge o,
nei casi previsti dalla legge, da regolamento, ovvero, ferme le
garanzie dei diritti e delle liberta’, se necessario per
salvaguardare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra
persona fisica o se ha ad oggetto dati resi manifestamente pubblici
dall’interessato.

Art. 8

Processo decisionale automatizzato
relativo alle persone fisiche

1. Sono vietate le decisioni basate unicamente su un trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che producono effetti
negativi nei confronti dell’interessato, salvo che siano autorizzate
dal diritto dell’Unione europea o da specifiche disposizioni di
legge.
2. Le disposizioni di legge devono prevedere garanzie adeguate per
i diritti e le liberta’ dell’interessato. In ogni caso e’ garantito
il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare del
trattamento.
3. Le decisioni di cui al comma 1 non possono basarsi sulle
categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 del
regolamento UE, salvo che siano in vigore misure adeguate a
salvaguardia dei diritti, delle liberta’ e dei legittimi interessi
dell’interessato.
4. Fermo il divieto di cui all’articolo 21 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, e’ vietata la profilazione
finalizzata alla discriminazione di persone fisiche sulla base di
categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 del
regolamento UE.

Capo II
Diritti dell’interessato

Art. 9

Comunicazioni e modalita’
per l’esercizio dei diritti dell’interessato

1. Il titolare del trattamento adotta misure adeguate a fornire
all’interessato tutte le informazioni di cui all’articolo 10 ed
effettua le comunicazioni relative al trattamento di cui agli
articoli 8, 11, 12, 13, 14 e 27, in forma concisa, intellegibile e
facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Le
informazioni sono fornite con qualsiasi mezzo adeguato, anche per via
elettronica, se possibile con le stesse modalita’ della richiesta.
2. Il titolare del trattamento facilita l’esercizio dei diritti di
cui agli articoli 8, 11, 12, 13 e 14 da parte dell’interessato.
3. Il titolare del trattamento informa l’interessato senza
ingiustificato ritardo e per iscritto dell’esito della sua richiesta.
4. E’ assicurata la gratuita’ del rilascio di informazioni ai sensi
dell’articolo 10 e dell’esercizio dei diritti previsti dagli articoli
8, 11, 12, 13, 14 e 27. Si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 12, paragrafo 5, secondo periodo, del regolamento UE.
5. Fermo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, con decreto
adottato dal Ministro competente sono individuati, ove necessario
anche per categorie, i trattamenti non occasionali effettuati con
strumenti elettronici per le finalita’ di cui all’articolo 1, comma
2, previsti da disposizioni di legge o di regolamento, nonche’ i
relativi titolari.

Art. 10

Informazioni da rendere disponibili
o da fornire all’interessato

1. Il titolare del trattamento mette a disposizione
dell’interessato, anche sul proprio sito internet, le seguenti
informazioni:
a) l’identita’ e i dati di contatto del titolare del trattamento;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati,
se previsto;
c) le finalita’ del trattamento cui sono destinati i dati
personali;
d) la sussistenza del diritto di proporre reclamo al Garante e i
relativi dati di contatto;
e) la sussistenza del diritto di chiedere al titolare del
trattamento l’accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione dei
dati personali e la limitazione del trattamento dei dati personali
che lo riguardano.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, il titolare del
trattamento, quando previsto da disposizioni di legge o di
regolamento, fornisce all’interessato le seguenti ulteriori
informazioni, funzionali all’esercizio dei propri diritti:
a) il titolo giuridico del trattamento;
b) il periodo di conservazione dei dati personali o, se non e’
possibile, i criteri per determinare tale periodo;
c) le categorie di destinatari dei dati personali, anche in Paesi
terzi o in seno a organizzazioni internazionali;
d) le ulteriori informazioni ritenute utili all’esercizio dei
diritti, in particolare nel caso in cui i dati personali siano stati
raccolti all’insaputa dell’interessato.

Art. 11

Diritto di accesso dell’interessato

1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento conferma dell’esistenza di un trattamento in corso di
dati personali che lo riguardano e, in tal caso, l’accesso ai dati e
alle seguenti informazioni:
a) le finalita’ e il titolo giuridico del trattamento;
b) le categorie di dati personali trattati;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati comunicati;
d) il periodo di conservazione dei dati personali o, se non e’
possibile, i criteri per determinare tale periodo;
e) il diritto di chiedere al titolare del trattamento la
rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano;
f) il diritto di proporre reclamo al Garante, con i relativi dati
di contatto;
g) la comunicazione dei dati personali oggetto del trattamento e
di tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.
2. Nei casi di cui all’articolo 14, comma 2, il titolare del
trattamento informa l’interessato, senza ingiustificato ritardo e per
iscritto, di ogni rifiuto o limitazione dell’accesso e dei relativi
motivi, nonche’ del diritto di proporre reclamo dinanzi al Garante o
di proporre ricorso giurisdizionale.
3. Il titolare del trattamento documenta i motivi di fatto o di
diritto su cui si basa la decisione di cui al comma 2. Tali
informazioni sono rese disponibili al Garante.

Art. 12

Diritto di rettifica o cancellazione di dati personali
e limitazione di trattamento

1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati
personali inesatti che lo riguardano. Tenuto conto delle finalita’
del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere
l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa.
2. Fermo quanto previsto dall’articolo 14, comma 1 e 2, il titolare
del trattamento cancella senza ingiustificato ritardo i dati
personali, quando il trattamento si pone in contrasto con le
disposizioni di cui agli articoli 3, 5 o 7 e in ogni altro caso
previsto dalla legge.
3. In luogo della cancellazione, il titolare del trattamento limita
il trattamento quando l’esattezza dei dati, contestata
dall’interessato, non puo’ essere accertata o se i dati devono essere
conservati a fini probatori.
4. Quando il trattamento e’ limitato per l’impossibilita’ di
accertare l’esattezza dei dati, il titolare del trattamento informa
l’interessato prima di revocare la limitazione.
5. L’interessato ha diritto di essere informato per iscritto dal
titolare del trattamento del rifiuto di rettifica, di cancellazione o
di limitazione del trattamento e dei relativi motivi, nonche’ del
diritto di proporre reclamo dinanzi al Garante o di proporre ricorso
giurisdizionale.
7. Il titolare del trattamento comunica le rettifiche dei dati
personali inesatti all’autorita’ competente da cui provengono.
8. Qualora i dati personali siano stati rettificati o cancellati o
il trattamento sia stato limitato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il
titolare del trattamento ne informa i destinatari e questi
provvedono, sotto la propria responsabilita’, alla rettifica o
cancellazione dei dati personali ovvero alla limitazione del
trattamento.

Art. 13

Esercizio dei diritti dell’interessato
e verifica da parte del Garante

1. Al di fuori dei casi di trattamento effettuato dall’autorita’
giudiziaria per le finalita’ di cui all’articolo 1, comma 2, i
diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il
Garante con le modalita’ di cui all’articolo 160 del codice.
2. Il titolare del trattamento informa l’interessato della facolta’
di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 1, il Garante informa l’interessato di
aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un
riesame, nonche’ del diritto dell’interessato di proporre ricorso
giurisdizionale.

Art. 14

Limitazioni dell’esercizio dei diritti dell’interessato

1. I diritti di cui agli articoli 10, 11 e 12, relativamente ai
dati personali contenuti in una decisione giudiziaria, in atti o
documenti oggetto di trattamento nel corso di accertamenti o
indagini, nel casellario giudiziale o in un fascicolo oggetto di
trattamento nel corso di un procedimento penale o in fase di
esecuzione penale, sono esercitati conformemente a quanto previsto
dalle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano tali
atti e procedimenti. Chiunque vi abbia interesse, durante il
procedimento penale o dopo la sua definizione, puo’ chiedere, con le
modalita’ di cui all’articolo 116 del codice di procedura penale, la
rettifica, la cancellazione o la limitazione dei dati personali che
lo riguardano. Il giudice provvede con le forme dell’articolo 130 del
codice di procedura penale.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l’esercizio dei diritti di
cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12, comma 5, nonche’
l’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 10, comma 2, possono
essere ritardati, limitati o esclusi, con disposizione di legge o di
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, nella misura
e per il tempo in cui cio’ costituisca una misura necessaria e
proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi
interessi della persona fisica interessata al fine di:
a) non compromettere il buon esito dell’attivita’ di prevenzione,
indagine, accertamento e perseguimento di reati o l’esecuzione di
sanzioni penali, nonche’ l’applicazione delle misure di prevenzione
personali e patrimoniali e delle misure di sicurezza;
b) tutelare la sicurezza pubblica;
c) tutelare la sicurezza nazionale;
d) tutelare i diritti e le liberta’ altrui.

Capo III
Titolare del trattamento e responsabile del trattamento
Sezione I
Obblighi generali

Art. 15

Obblighi del titolare del trattamento

1. Il titolare del trattamento, tenuto conto della natura,
dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalita’ del
trattamento, nonche’ dei rischi per i diritti e le liberta’ delle
persone fisiche, mette in atto misure tecniche e organizzative
adeguate per garantire che il trattamento sia effettuato in
conformita’ alle norme del presente decreto.
2. Le misure di cui al comma 1 sono riesaminate e aggiornate
qualora necessario e, ove proporzionato rispetto all’attivita’ di
trattamento, includono l’attuazione di politiche adeguate in materia
di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento.

Art. 16

Protezione dei dati fin dalla progettazione
e protezione per impostazione predefinita

1. Il titolare del trattamento, tenuto conto delle cognizioni
tecniche disponibili e dei costi di attuazione, della natura,
dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalita’ del
trattamento, nonche’ dei rischi per i diritti e le liberta’ delle
persone fisiche, mette in atto misure tecniche e organizzative
adeguate, quale la pseudonimizzazione, per garantire la protezione
dei dati e per tutelare i diritti degli interessati, in conformita’
alle norme del presente decreto.
2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e
organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per
impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni
specifica finalita’ del trattamento. Tale obbligo vale per la
quantita’ dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il
periodo di conservazione e l’accessibilita’. In particolare, tali
misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi
accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche
senza l’intervento della persona fisica.

Art. 17

Contitolari del trattamento

1. Due o piu’ titolari del trattamento che determinano
congiuntamente le finalita’ e i mezzi del trattamento sono
contitolari del trattamento.
2. I contitolari del trattamento determinano mediante accordo con
modalita’ trasparenti gli ambiti delle rispettive responsabilita’ per
l’osservanza delle norme di cui al presente decreto, salvo che detti
ambiti siano determinati dal diritto dell’Unione europea o da
disposizioni legislative o regolamentari.
3. Con l’accordo di cui al comma 2 e’ designato il punto di
contatto per gli interessati. Indipendentemente dalle disposizioni di
tale accordo, l’interessato puo’ esercitare i diritti nei confronti
di e contro ciascun titolare del trattamento.

Art. 18

Responsabile del trattamento

1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del
titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre a responsabili del
trattamento che garantiscono misure tecniche e organizzative adeguate
ad assicurare la protezione dei dati personali e la tutela dei
diritti dell’interessato.
2. Il responsabile del trattamento non puo’ ricorrere a un altro
responsabile senza preventiva autorizzazione scritta del titolare del
trattamento.
3. L’esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del
trattamento e’ disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico
che prevede l’oggetto, la durata, la natura e la finalita’ del
trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati,
gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Tale contratto
o diverso atto giuridico prevede anche che il responsabile del
trattamento:
a) agisca soltanto su istruzione del titolare del trattamento;
b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati
personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato
obbligo legale di riservatezza;
c) assista il titolare del trattamento con ogni mezzo adeguato
per garantire il rispetto delle disposizioni relative ai diritti
dell’interessato;
d) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli
restituisca tutti i dati personali dopo che e’ terminata la
prestazione dei servizi di trattamento di dati e cancelli le copie
esistenti, salvo che il diritto dell’Unione europea o la legge
preveda la conservazione dei dati personali;
e) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le
informazioni necessarie per dimostrare il rispetto delle condizioni
di cui al presente articolo;
f) rispetti le condizioni di cui ai commi 2 e 3 nel caso di
ricorso ad altro responsabile del trattamento.
4. Il contratto o il diverso atto di cui al comma 3 e’ stipulato
per iscritto, anche in formato elettronico.
5. Se un responsabile del trattamento determina, in violazione del
presente decreto, le finalita’ e i mezzi del trattamento, e’
considerato titolare del trattamento.

Art. 19

Trattamento sotto l’autorita’ del titolare del trattamento
o del responsabile del trattamento

1. Il responsabile del trattamento o chiunque agisca sotto la sua
autorita’ o sotto quella del titolare del trattamento puo’ trattare i
dati personali cui ha accesso solo in conformita’ alle istruzioni del
titolare del trattamento, salvo che sia diversamente previsto dal
diritto dell’Unione europea o da disposizioni di legge o, nei casi
previsti dalla legge, di regolamento.

Art. 20

Registri delle attivita’ di trattamento

1. I titolari del trattamento tengono un registro di tutte le
categorie di attivita’ di trattamento sotto la propria
responsabilita’. Tale registro contiene le seguenti informazioni:
a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e,
se previsti, di ogni contitolare del trattamento e del responsabile
della protezione dei dati;
b) le finalita’ del trattamento;
c) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati
o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi o presso
organizzazioni internazionali;
d) una descrizione delle categorie di interessati e delle
categorie di dati personali;
e) se previsto, il ricorso alla profilazione;
f) se previste, le categorie di trasferimenti di dati personali
verso un Paese terzo o verso organizzazioni internazionali;
g) un’indicazione del titolo giuridico del trattamento cui sono
destinati i dati personali, anche in caso di trasferimento;
h) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione
delle diverse categorie di dati personali;
i) ove possibile, una descrizione generale delle misure di
sicurezza tecniche e organizzative di cui all’articolo 25, comma 1.
2. I responsabili del trattamento tengono un registro di tutte le
categorie di attivita’ di trattamento svolte per conto di un titolare
del trattamento, contenente le seguenti informazioni:
a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei
responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per
conto del quale agiscono e, se esistente, del responsabile della
protezione dei dati;
b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni
titolare del trattamento;
c) i trasferimenti di dati personali effettuati su istruzione del
titolare del trattamento verso un Paese terzo o verso
un’organizzazione internazionale;
d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di
sicurezza tecniche e organizzative di cui all’articolo 25, comma 1.
3. I registri di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta,
anche in formato elettronico. Su richiesta, il titolare del
trattamento e il responsabile del trattamento mettono tali registri a
disposizione del Garante.

Art. 21

Registrazione

1. Le operazioni di raccolta, modifica, consultazione,
comunicazione, trasferimento, interconnessione e cancellazione di
dati, eseguite in sistemi di trattamento automatizzati, sono
registrate in appositi file di log, da conservare per la durata
stabilita con il decreto di cui all’articolo 5, comma 2.
2. Le registrazioni delle operazioni di cui al comma 1 debbono
consentire di conoscere i motivi, la data e l’ora di tali operazioni
e, se possibile, di identificare la persona che ha eseguito le
operazioni e i destinatari.
3. Le registrazioni sono usate ai soli fini della verifica della
liceita’ del trattamento, per finalita’ di controllo interno, per
garantire l’integrita’ e la sicurezza dei dati personali e
nell’ambito di procedimenti penali.
4. Su richiesta e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 37,
comma 3, il titolare del trattamento e il responsabile del
trattamento mettono le registrazioni a disposizione del Garante.

Art. 22

Cooperazione con il Garante

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 37, comma 3, il titolare del
trattamento e il responsabile del trattamento cooperano, su
richiesta, con il Garante.

Art. 23

Valutazione d’impatto
sulla protezione dei dati

1. Se il trattamento, per l’uso di nuove tecnologie e per la sua
natura, per l’ambito di applicazione, per il contesto e per le
finalita’, presenta un rischio elevato per i diritti e le liberta’
delle persone fisiche, il titolare del trattamento, prima di
procedere al trattamento, effettua una valutazione del suo impatto
sulla protezione dei dati personali.
2. La valutazione di cui al comma 1 contiene una descrizione
generale dei trattamenti previsti, una valutazione dei rischi per i
diritti e le liberta’ degli interessati, le misure previste per
affrontare tali rischi, le garanzie, le misure di sicurezza e i
meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e il
rispetto delle norme del presente decreto.

Art. 24

Consultazione preventiva del Garante

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 37, comma 6, il titolare del
trattamento o il responsabile del trattamento consultano il Garante
prima del trattamento di dati personali che figureranno in un nuovo
archivio di prossima creazione se:
a) una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati di cui
all’articolo 23 indica che il trattamento presenterebbe un rischio
elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento
per attenuare il rischio; oppure
b) il tipo di trattamento presenta un rischio elevato per i
diritti e le liberta’ degli interessati anche in ragione
dell’utilizzo di tecnologie, procedure o meccanismi nuovi ovvero di
dati genetici o biometrici.
2. Il Garante e’ consultato nel corso dell’esame di un progetto di
legge o di uno schema di decreto legislativo ovvero di uno schema di
regolamento o decreto non avente carattere regolamentare,
suscettibile di rilevare ai fini della garanzia del diritto alla
protezione dei dati personali.
3. Il Garante puo’ stabilire un elenco di trattamenti soggetti a
consultazione preventiva ai sensi del comma 1.
4. Il titolare del trattamento trasmette al Garante la valutazione
d’impatto sulla protezione dei dati di cui all’articolo 23 e, su
richiesta, ogni altra informazione, al fine di consentire a detta
autorita’ di effettuare una valutazione della conformita’ del
trattamento, dei rischi per la protezione dei dati personali
dell’interessato e delle relative garanzie.
5. Ove ritenga che il trattamento di cui al comma 1 violi le
disposizioni del presente decreto, il Garante fornisce, entro un
termine di sei settimane dal ricevimento della richiesta di
consultazione, un parere per iscritto al titolare del trattamento e,
se esistente, al responsabile del trattamento. Il Garante si avvale
dei poteri di cui all’articolo 37, comma 3.
6. Il termine di cui al comma 5 puo’ essere prorogato di un mese
nel caso di trattamento complesso. Il Garante informa della proroga e
dei motivi del ritardo il titolare del trattamento e, se esistente,
il responsabile del trattamento, entro un mese dal ricevimento della
richiesta di consultazione.

Sezione II
Sicurezza dei dati personali

Art. 25

Sicurezza del trattamento

1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento,
tenuto conto delle cognizioni tecniche disponibili, dei costi di
attuazione, della natura, dell’oggetto, del contesto e delle
finalita’ del trattamento, nonche’ del grado di rischio per i diritti
e le liberta’ delle persone fisiche, mettono in atto misure tecniche
e organizzative che garantiscano un livello di sicurezza adeguato al
rischio di violazione dei dati.
2. Per il trattamento automatizzato il titolare o il responsabile
del trattamento, previa valutazione dei rischi, adottano misure volte
a:
a) vietare alle persone non autorizzate l’accesso alle
attrezzature utilizzate per il trattamento («controllo dell’accesso
alle attrezzature»);
b) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati,
modificati o asportati da persone non autorizzate («controllo dei
supporti di dati»);
c) impedire che i dati personali siano inseriti senza
autorizzazione e che i dati personali conservati siano visionati,
modificati o cancellati senza autorizzazione («controllo della
conservazione»);
d) impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di
trattamento automatizzato mediante attrezzature per la trasmissione
di dati («controllo dell’utente»);
e) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di
trattamento automatizzato abbiano accesso solo ai dati personali cui
si riferisce la loro autorizzazione d’accesso («controllo
dell’accesso ai dati»);
f) garantire la possibilita’ di individuare i soggetti ai quali
siano stati o possano essere trasmessi o resi disponibili i dati
personali utilizzando attrezzature per la trasmissione di dati
(«controllo della trasmissione»);
g) garantire la possibilita’ di verificare e accertare a
posteriori quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di
trattamento automatizzato, il momento della loro introduzione e la
persona che l’ha effettuata («controllo dell’introduzione»);
h) impedire che i dati personali possano essere letti, copiati,
modificati o cancellati in modo non autorizzato durante i
trasferimenti di dati personali o il trasporto di supporti di dati
(«controllo del trasporto»);
i) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi utilizzati
possano essere ripristinati («recupero»);
l) garantire che le funzioni del sistema siano operative, che
eventuali errori di funzionamento siano segnalati («affidabilita’») e
che i dati personali conservati non possano essere falsati da un
errore di funzionamento del sistema («integrita’»).

Art. 26

Notifica al Garante
di una violazione di dati personali

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 37, comma 6, in caso di
violazione di dati personali, il titolare del trattamento notifica la
violazione al Garante con le modalita’ di cui all’articolo 33 del
regolamento UE.
2. Se la violazione dei dati personali riguarda dati personali che
sono stati trasmessi dal o al titolare del trattamento di un altro
Stato membro, le informazioni previste dal citato articolo 33 del
regolamento UE sono comunicate, senza ingiustificato ritardo, al
titolare del trattamento di tale Stato membro.

Art. 27

Comunicazione di una violazione
di dati personali all’interessato

1. Quando la violazione di dati personali e’ suscettibile di
presentare un rischio elevato per i diritti e le liberta’ delle
persone fisiche, si osservano le disposizioni in tema di
comunicazioni di cui all’articolo 34 del regolamento UE.
2. La comunicazione all’interessato di cui al comma 1 puo’ essere
ritardata, limitata od omessa alle condizioni e per i motivi di cui
all’articolo 14, comma 2.

Sezione III
Responsabile della protezione dei dati

Art. 28

Designazione del responsabile
della protezione dei dati

1. Il titolare del trattamento designa un responsabile della
protezione dei dati.
2. Il responsabile della protezione dei dati e’ designato in
funzione delle qualita’ professionali, in particolare della
conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di
protezione dei dati, e della capacita’ di assolvere i compiti di cui
all’articolo 30.
3. Puo’ essere designato un unico responsabile della protezione dei
dati per piu’ autorita’ competenti, tenuto conto della loro struttura
organizzativa e dimensione.
4. Il titolare del trattamento pubblica i dati di contatto del
responsabile della protezione dei dati e, salvo quanto previsto
dall’articolo 37, comma 6, li comunica al Garante.

Art. 29

Posizione del responsabile
della protezione dei dati

1. Il titolare del trattamento si assicura che il responsabile
della protezione dei dati sia coinvolto adeguatamente e
tempestivamente in tutte le questioni riguardanti la protezione dei
dati personali.
2. Il titolare del trattamento coadiuva il responsabile della
protezione dei dati nell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo
30 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti, per
accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la
propria conoscenza specialistica.

Art. 30

Compiti del responsabile
della protezione dei dati

1. Il titolare del trattamento conferisce al responsabile della
protezione dei dati almeno i seguenti compiti:
a) informare il titolare del trattamento e i dipendenti che
effettuano il trattamento degli obblighi derivanti dal presente
decreto nonche’ da altre disposizioni dell’Unione europea o dello
Stato relative alla protezione dei dati;
b) vigilare sull’osservanza del presente decreto e di altre
disposizioni dell’Unione europea o dello Stato relative alla
protezione dei dati nonche’ delle previsioni di programma del
titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali,
compresi l’attribuzione delle responsabilita’, la sensibilizzazione e
la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle
connesse attivita’ di controllo;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione
d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai
sensi dell’articolo 23;
d) cooperare con il Garante;
e) fungere da punto di contatto per il Garante per questioni
connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui
all’articolo 24, ed effettuare, ove necessario, consultazioni
relativamente a qualunque altra questione.

Capo IV
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni
internazionali

Art. 31

Principi generali in materia
di trasferimento di dati personali

1. Il trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o
destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento
verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresi
trasferimenti successivi verso un altro Paese terzo o un’altra
organizzazione internazionale e’ consentito se:
a) il trasferimento e’ necessario per le finalita’ di cui
all’articolo 1, comma 2;
b) i dati personali sono trasferiti al titolare del trattamento
in un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale che sia
un’autorita’ competente per le finalita’ di cui all’articolo 1, comma
2;
c) qualora i dati personali siano trasmessi o resi disponibili da
uno Stato membro, tale Stato ha fornito la propria autorizzazione
preliminare al trasferimento conformemente al proprio diritto
nazionale;
d) la Commissione europea ha adottato una decisione di
adeguatezza, a norma dell’articolo 32 o, in mancanza, sono state
fornite o esistono garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 33; in
assenza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate, si
applicano deroghe per situazioni specifiche ai sensi dell’articolo
34; e
e) in caso di trasferimento successivo a un altro Paese terzo o a
un’altra organizzazione internazionale, l’autorita’ competente che ha
effettuato il trasferimento originario o un’altra autorita’
competente dello stesso Stato membro autorizza il trasferimento
successivo dopo avere valutato tutti i fattori pertinenti, tra cui la
gravita’ del reato, la finalita’ per la quale i dati personali sono
stati trasferiti e il livello di protezione dei dati personali
previsto nel Paese terzo o nell’organizzazione internazionale verso i
quali i dati personali sono successivamente trasferiti.
2. In assenza dell’autorizzazione preliminare di un altro Stato
membro di cui al comma 1, lettera c), il trasferimento di dati
personali e’ consentito solo se necessario per prevenire una minaccia
grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un
Paese terzo o agli interessi vitali di uno Stato membro e
l’autorizzazione preliminare non puo’ essere ottenuta
tempestivamente. L’autorita’ competente a rilasciare l’autorizzazione
preliminare e’ informata senza ritardo.

Art. 32

Trasferimento sulla base
di una decisione di adeguatezza

1. Il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o
un’organizzazione internazionale e’ consentito se la Commissione
europea ha deciso che il Paese terzo, un territorio o uno o piu’
settori specifici all’interno del Paese terzo, o l’organizzazione
internazionale garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal
caso non sono necessarie autorizzazioni specifiche.

Art. 33

Trasferimenti soggetti a garanzie adeguate

1. In mancanza o in caso di revoca, modifica o sospensione di una
decisione di adeguatezza di cui all’articolo 32, il trasferimento di
dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione
internazionale e’ consentito se:
a) sono fornite garanzie adeguate per la protezione dei dati
personali attraverso uno strumento giuridicamente vincolante; o
b) il titolare del trattamento, valutate tutte le circostanze
relative allo specifico trasferimento, ritiene che sussistano
garanzie adeguate per la protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento informa il Garante dei trasferimenti
effettuati ai sensi del comma 1, lettera b), e ne conserva
documentazione che, su richiesta, mette a disposizione del Garante,
con l’indicazione della data e dell’ora del trasferimento,
dell’autorita’ competente ricevente, della motivazione del
trasferimento e dei dati personali trasferiti.

Art. 34

Deroghe in situazioni specifiche

1. In mancanza o in caso di revoca, modifica o sospensione di una
decisione di adeguatezza ai sensi dell’articolo 32 o di garanzie
adeguate di cui all’articolo 33, il trasferimento o una categoria di
trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o
un’organizzazione internazionale sono consentiti se necessari per una
delle seguenti finalita’:
a) per tutelare un interesse vitale dell’interessato o di
un’altra persona;
b) per salvaguardare i legittimi interessi dell’interessato
quando lo preveda il diritto dello Stato membro che trasferisce i
dati personali;
c) per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza
pubblica di uno Stato membro o di un Paese terzo;
d) in singoli casi, per le finalita’ di cui all’articolo 1, comma
2;
e) in singoli casi, per accertare, esercitare o difendere un
diritto in sede giudiziaria in relazione alle finalita’ di cui
all’articolo 1, comma 2.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), i dati personali
non sono trasferiti se l’autorita’ competente che effettua il
trasferimento valuta i diritti e le liberta’ fondamentali
dell’interessato prevalenti rispetto all’interesse pubblico al
trasferimento.
3. Il trasferimento effettuato ai sensi del comma 1 deve essere
documentato e, su richiesta, la documentazione deve essere messa a
disposizione del Garante con l’indicazione della data e dell’ora del
trasferimento, dell’autorita’ competente ricevente, della motivazione
del trasferimento e dei dati personali trasferiti.

Art. 35

Trasferimenti di dati personali
a destinatari stabiliti in Paesi terzi

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera
b), e fatti salvi eventuali accordi internazionali di cui al comma 2,
le autorita’ competenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g),
numero 1), possono, in singoli e specifici casi previsti da norme di
legge o di regolamento o dal diritto dell’Unione europea, trasferire
dati personali direttamente a destinatari stabiliti in Paesi terzi
se:
a) il trasferimento e’ strettamente necessario per l’assolvimento
di un compito previsto dal diritto dell’Unione europea o
dall’ordinamento interno, per le finalita’ di cui all’articolo 1,
comma 2;
b) l’autorita’ competente che effettua il trasferimento valuta
che i diritti e le liberta’ fondamentali dell’interessato non
prevalgono sull’interesse pubblico che rende necessario il
trasferimento;
c) l’autorita’ competente che effettua il trasferimento ritiene
che il trasferimento a un’autorita’ per le finalita’ di cui
all’articolo 1, comma 2, nel Paese terzo sia inefficace o inidoneo,
in particolare in quanto non puo’ essere effettuato tempestivamente;
d) l’autorita’ competente ai fini di cui all’articolo 1, comma 2,
nel Paese terzo e’ informata senza ingiustificato ritardo, salvo che
cio’ pregiudichi la finalita’ per cui il trasferimento e’ effettuato;
e) l’autorita’ competente che effettua il trasferimento informa
il destinatario della finalita’ specifica o delle finalita’
specifiche per le quali i dati personali devono essere trattati, a
condizione che tale trattamento sia necessario.
2. Per accordo internazionale di cui al comma 1 si intende
qualsiasi accordo internazionale bilaterale o multilaterale in vigore
tra gli Stati membri e Paesi terzi nel settore della cooperazione
giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia.
3. L’autorita’ competente informa il Garante dei trasferimenti
previsti dal presente articolo.
4. Il trasferimento effettuato ai sensi del comma 1 e’ documentato.

Art. 36

Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali e
accordi internazionali precedentemente conclusi

1. In relazione ai Paesi terzi e alle organizzazioni
internazionali, sono adottate misure appropriate per le finalita’ di
cui all’articolo 50 del regolamento UE.
2. Restano in vigore, fino alla loro modifica, sostituzione o
revoca, gli accordi internazionali relativi al trasferimento di dati
personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali conclusi
anteriormente al 6 maggio 2016 e che sono conformi al diritto
dell’Unione europea applicabile a tale data.

Capo V
Tutela e sanzioni amministrative

Art. 37

Autorita’ di controllo

1. Il Garante e’ l’autorita’ di controllo incaricata di vigilare
sull’applicazione delle norme di cui al presente decreto, al fine di
tutelare i diritti e le liberta’ fondamentali delle persone fisiche
con riguardo al trattamento di dati personali e di agevolare la
libera circolazione dei dati all’interno dell’Unione europea.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono attribuite al Garante le funzioni
di cui all’articolo 154 del Codice, nonche’ le seguenti:
a) promozione di una diffusa conoscenza e della consapevolezza
circa i rischi, le norme, le garanzie e i diritti in relazione al
trattamento;
b) promozione della consapevolezza in capo ai titolari e
responsabili del trattamento dell’importanza degli obblighi previsti
dal presente decreto;
c) espressione di pareri nei casi previsti dalla legge;
d) rilascio, su richiesta dell’interessato, di informazioni in
merito all’esercizio dei diritti previsti dal presente decreto e, se
del caso, cooperazione, a tal fine, con le autorita’ di controllo di
altri Stati membri;
e) trattazione dei reclami proposti da un interessato, da un
organismo, un’organizzazione o un’associazione ai sensi dell’articolo
40 e compimento delle indagini sull’oggetto del reclamo, informando
il reclamante dello stato e dell’esito delle indagini entro un
termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori
indagini o un coordinamento con un’altra autorita’ di controllo;
f) supporto agli interessati nella proposizione dei reclami;
g) accertamento della liceita’ del trattamento ai sensi
dell’articolo 13 e informazione all’interessato entro un termine
ragionevole dell’esito della verifica ai sensi del comma 3 di detto
articolo, o dei motivi per cui non e’ stata effettuata;
h) collaborazione, anche tramite scambi di informazioni, con le
altre autorita’ di controllo e attivita’ di assistenza reciproca, al
fine di garantire l’applicazione e l’attuazione del presente decreto;
i) verifica degli sviluppi tecnologici e sociali che presentano
un interesse, se ed in quanto incidenti sulla protezione dei dati
personali, in particolare l’evoluzione delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione;
l) prestazione di consulenza in merito ai trattamenti di cui
all’articolo 24;
m) contribuzione alle attivita’ del comitato di cui all’articolo
68 del regolamento UE;
3. Ai fini di cui al comma 1 sono attribuiti al Garante i seguenti
poteri:
a) svolgere indagini sull’applicazione del presente decreto,
anche sulla base di informazioni ricevute da un’altra autorita’ di
controllo o da un’altra autorita’ pubblica. Lo svolgimento delle
indagini e’ disciplinato dalle disposizioni del Codice;
b) ottenere, dal titolare del trattamento e dal responsabile del
trattamento, l’accesso a tutti i dati personali oggetto del
trattamento e a tutte le informazioni necessarie per l’adempimento
dei suoi compiti;
c) rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al
responsabile del trattamento in ordine alle possibili violazioni
delle norme del presente decreto;
d) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del
trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del
presente decreto, se del caso, con specifiche modalita’ ed entro un
determinato termine, ordinando in particolare la rettifica o la
cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento ai
sensi dell’articolo 12;
e) imporre una limitazione provvisoria o definitiva al
trattamento, incluso il divieto e il blocco dello stesso;
f) promuovere la segnalazione riservata di violazioni del
presente decreto;
g) denunciare i reati dei quali viene a conoscenza nell’esercizio
o a causa delle funzioni;
h) predisporre annualmente una relazione sull’attivita’ svolta,
da trasmettere al Parlamento e al Governo, ai sensi dell’articolo
154, comma 1, del Codice e da mettere a disposizione del pubblico,
della Commissione europea e del comitato di cui all’articolo 68 del
regolamento UE, in cui puo’ figurare un elenco delle tipologie di
violazioni notificate e di sanzioni imposte.
4. I poteri di cui al comma 3 sono esercitati nei modi, nelle forme
e con le garanzie previste dalla legge.
5. Le funzioni e i poteri di cui ai commi 2 e 3 sono esercitati
senza spese per l’interessato o per il responsabile della protezione
dati. Il Garante non provvede in ordine alle richieste manifestamente
infondate o inammissibili in quanto ripropongono, senza nuovi
elementi, richieste gia’ rigettate.
6. Il Garante non e’ competente in ordine al controllo del rispetto
delle norme del presente decreto, limitatamente ai trattamenti
effettuati dall’autorita’ giudiziaria nell’esercizio delle funzioni
giurisdizionali, nonche’ di quelle giudiziarie del pubblico
ministero.

Art. 38

Assistenza reciproca

1. Il Garante coopera con la Commissione europea al fine di
contribuire alla coerente applicazione del diritto dell’Unione in
materia di protezione dei dati personali, scambia con le autorita’ di
controllo degli altri Stati membri le informazioni utili e presta
assistenza reciproca al fine di attuare e applicare il presente
decreto in maniera coerente, e di cooperare efficacemente con loro.
L’assistenza reciproca comprende le richieste di informazioni e le
misure di controllo, quali le richieste di effettuare consultazioni,
ispezioni e indagini.
2. Il Garante adotta, con proprio provvedimento, le misure di cui
all’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento UE.
3. Le richieste di assistenza sono conformi alle modalita’ di cui
all’articolo 61, paragrafo 3, del regolamento UE.
4. Il Garante non puo’ rifiutare di dare seguito alla richiesta,
salvo che sia incompetente o l’intervento richiesto violi il diritto
interno o dell’Unione europea.
5. Il Garante osserva le disposizioni di cui all’articolo 61,
paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento UE.

Art. 39

Reclamo al Garante
e ricorso giurisdizionale

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 37, comma 6, l’interessato,
se ritiene che il trattamento dei dati personali che lo riguardano
violi le disposizioni del presente decreto, puo’ proporre reclamo al
Garante, con le modalita’ di cui agli articoli 142 e 143 del Codice.
2. Il Garante informa l’interessato dello stato o dell’esito del
reclamo, compresa la possibilita’ del ricorso giurisdizionale.
3. Per l’inosservanza delle disposizioni del presente decreto in
violazione dei suoi diritti, l’interessato puo’ proporre ricorso
giurisdizionale secondo quanto previsto e regolato dalla disciplina
contenuta nella parte III, titolo I, capo II del Codice.

Art. 40

Rappresentanza degli interessati

1. L’interessato puo’ dare mandato a un ente del terzo settore
soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle
liberta’ degli interessati con riguardo alla protezione dei dati
personali, al fine di esercitare per suo conto i diritti di cui
all’articolo 39, ferme le disposizioni in materia di patrocinio
previste dal codice di procedura civile.

Art. 41

Diritto al risarcimento

1. Il titolare o il responsabile del trattamento sono tenuti, a
norma dell’articolo 82 del regolamento UE, al risarcimento del danno
patrimoniale o non patrimoniale cagionato da un trattamento o da
qualsiasi altro atto compiuti in violazione delle disposizioni del
presente decreto.

Art. 42

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione dei
trattamenti svolti in ambito giudiziario, la violazione delle
disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), d), e)
ed f), all’articolo 4, commi 2 e 3, all’articolo 6, commi 3 e 4,
all’articolo 7, all’articolo 8, e’ punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 euro a 150.000
euro. La medesima sanzione amministrativa si applica al trasferimento
dei dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione
internazionale in assenza della decisione di adeguatezza della
Commissione europea, salvo quanto previsto dagli articoli 33 e 34.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione dei
trattamenti svolti in ambito giudiziario, e’ punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 80.000
euro la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma
2. Con la medesima sanzione e’ punita la violazione delle
disposizioni di cui all’articolo 17, comma 2, all’articolo 18, commi
1, 2, 3 e 4, all’articolo 19, all’articolo 20, all’articolo 21,
all’articolo 22, all’articolo 23, all’articolo 24, commi 1 e 4,
all’articolo 26, all’articolo 27, all’articolo 28, commi 1 e 4,
all’articolo 29, comma 2.
3. Nella determinazione della sanzione amministrativa da applicare
secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 si tiene conto dei criteri di
cui all’articolo 83, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), e), f), g),
h), i), k), del regolamento UE.
4. Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni e’ regolato
dall’articolo 166 del Codice. Si applica altresi’ l’articolo 165 del
Codice.

Capo VI
Illeciti penali

Art. 43

Trattamento illecito di dati

1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, al
fine di trarne per se’ o per altri profitto o di recare ad altri un
danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di
quanto disposto dall’articolo 5, comma 1, e’ punito, se dal fatto
deriva nocumento, con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi
o, se la condotta comporta comunicazione o diffusione dei dati, con
la reclusione da sei mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, al
fine di trarne per se’ o per altri profitto o di recare ad altri un
danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di
quanto disposto dall’articolo 7 o dall’articolo 8, comma 4, e’
punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre
anni.

Art. 44

Falsita’ in atti e dichiarazioni al Garante

1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, in un
procedimento dinanzi al Garante riguardante il trattamento dei dati
di cui all’articolo 1, comma 2, o nel corso di accertamenti
riguardanti i medesimi dati, dichiara o attesta falsamente notizie o
circostanze o produce atti o documenti falsi, e’ punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 45

Inosservanza di provvedimenti del Garante

1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento
adottato dal Garante ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera c),
del Codice, in un procedimento riguardante il trattamento dei dati di
cui all’articolo 1, comma 2, e’ punito con la reclusione da tre mesi
a due anni.

Art. 46

Pene accessorie

1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente decreto
importa la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell’articolo 36,
secondo e terzo comma, del codice penale.

Capo VII
Disposizioni integrative sui trattamenti
delle Forze di polizia

Art. 47

Modalita’ di trattamento e flussi di dati
da parte delle Forze di polizia

1. Nei casi in cui le autorita’ di pubblica sicurezza o le Forze di
polizia possono acquisire in conformita’ alle vigenti disposizioni di
legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri
soggetti, l’acquisizione puo’ essere effettuata anche per via
telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono
avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte
dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione
elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di
dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di
cui agli articoli da 3 a 8. Le convenzioni-tipo sono adottate dal
Ministero dell’interno, su conforme parere del Garante, e
stabiliscono le modalita’ dei collegamenti e degli accessi anche al
fine di assicurare l’accesso selettivo ai soli dati necessari al
perseguimento delle finalita’ di cui all’articolo 1, comma 2.
2. I dati trattati dalle Forze di polizia per le finalita’ di cui
all’articolo 1, comma 2, sono conservati separatamente da quelli
registrati per finalita’ amministrative che non richiedono il loro
utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2 a 7, il
Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza
assicura l’aggiornamento periodico, la proporzionalita’, la
pertinenza e la non eccedenza dei dati personali trattati anche
attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del
casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,
o di altre banche di dati delle Forze di polizia, necessarie per le
finalita’ di cui all’articolo 1, comma 1.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano
periodicamente i requisiti di cui agli articoli da 2 a 7 in
riferimento ai dati trattati anche senza l’ausilio di strumenti
elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base
delle procedure adottate dal Centro elaborazione dati ai sensi del
comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l’ausilio di strumenti
elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li
contengono.

Art. 48

Tutela dell’interessato

1. Restano ferme le disposizioni di cui dall’articolo 10, commi 3,
4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, concernenti i controlli sul Centro elaborazione dati
del Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 10, commi 3, 4 e 5, della
legge n. 121 del 1981, si applicano, oltre ai dati destinati a
confluire nel Centro elaborazione dati di cui al comma 1, ai dati
trattati con l’ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o
comandi delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della predetta
legge n. 121 del 1981.

Capo VIII
Disposizioni di coordinamento e abrogazioni

Art. 49

Abrogazioni e disposizioni di coordinamento

1. Gli articoli 53, 54, 55 e 56 del Codice sono abrogati.
2. L’articolo 57 del Codice e’ abrogato decorso un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
3. I decreti adottati in attuazione degli articoli 53 e 57 del
Codice continuano ad applicarsi fino all’adozione di diversa
disciplina ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 9, comma 5.

Art. 50

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 18 maggio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Alfano, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Minniti, Ministro dell’interno

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando