Bambini a scuola di infanzia anche senza vaccino nel 2018-19

da Italiaoggi

Bambini a scuola di infanzia anche senza vaccino nel 2018-19

Approvato emendamento al dl Milleproroghe firmato dai senatori M5S Taverna e Sileri che rimanda di un anno l’obbligo vaccinale come requisito per frequentare scuola. Il Pd:”M5S e Lega si assumono la responsabilità di diminuire l’immunità a scapito dei più piccoli”,

“L’emendamento approvato al Milleproroghe permetterà a tutti i bambini di accedere, a settembre, alle scuole dell’infanzia. Si tratta di una deroga messa a punto in attesa della presentazione del ddl sui vaccini che depositeremo a breve. A un mese e mezzo della ripresa dell’attività scolastica facciamo in modo che i bimbi vi possano accedere”. Così in una nota congiunta i senatori del Movimento 5 Stelle, Paola Taverna e Pierpaolo Sileri annunciano il via libera in commissione al senato dell’emendamento che di fatto rimando di un anno l’obbligo vaccinale come requisito per frequentare scuola. “La maggioranza ha approvato in commissione Affari costituzionali la proroga all’anno scolastico 2019/20 dell’obbligo vaccinale. Con questo atto M5S stelle e Lega dichiarano la vittoria dei no vax e soprattutto si assumono la responsabilità di diminuire l’immunità di gregge e ciò va a scapito dei più piccoli, dei bambini, dei più fragili, così come accaduto a Bergamo, dove due neonate sono morte di pertosse perché prive di protezione vaccinale”. Lo affermano in una nota i senatori del Pd Dario Parrini, capogruppo in commissione Affari costituzionali, e Simona Malpezzi, che è intervenuta nel dibattito.

Il buon senso dimenticato

da la Repubblica

Il buon senso dimenticato

La nuova legge sui vaccini

Elena Cattaneo

Domani compirà un anno, nella sua versione definitiva, la legge che ha reintrodotto in Italia l’obbligo vaccinale venuto meno nel 1999. A “farle la festa” ci ha pensato la nuova maggioranza di governo. Uno dei più importanti provvedimenti di sanità pubblica della scorsa legislatura è stato minato d’efficacia: le vaccinazioni, che la stessa ministra Grillo ha definito « un presidio fondamentale di prevenzione primaria » , infatti, non saranno più obbligatorie per l’iscrizione alle scuole per l’infanzia. Tutto rinviato di un anno. Sempre che l’annunciata riforma della legge sui vaccini, nel frattempo, non elimini l’obbligo per sempre.

Con un emendamento al Decreto Milleproroghe in versione balneare, approvato due giorni fa in commissione Affari costituzionali, il nuovo esecutivo ha perseguito l’annunciato scopo di “bilanciare” il diritto all’inclusione scolastica e il diritto alla tutela della salute. Ma così facendo ha perso di vista l’obiettivo di migliorare subito le prospettive di salute dei cittadini e mettere in sicurezza il Paese da epidemie che la scienza ci permette di debellare e prevenire in sicurezza. Oltretutto, l’obbligo stabilito dalla legge vigente non è eterno.

È già previsto, infatti, che ogni tre anni le autorità sanitarie valutino le coperture raggiunte per morbillo, rosolia, parotite e varicella: è poi compito del ministro della Salute, acquisiti i pareri parlamentari e della Conferenza Stato- Regioni, disporre l’eventuale cessazione dell’obbligatorietà di tali vaccinazioni. Una scelta responsabile, fatta con la consapevolezza (e speranza) che ciò che era necessario ieri — ristabilire in modo duraturo l’immunità di gregge di fronte a un’epidemia di morbillo e rispondere agli allarmi dell’Organizzazione mondiale della sanità — possa non esserlo domani, quando, consolidata la soglia disicurezza per ciascuna patologia, tutti i cittadini saranno protetti.

La scelta della maggioranza risulta ancora più incomprensibile alla luce delle dichiarazioni della stessa ministra della Salute che, non più di dodici ore prima dell’approvazione dell’emendamento, aveva illustrato alle commissioni competenti di Camera e Senato i dati delle coperture vaccinali del 2017, evidenziando che i risultati migliori si sono registrati proprio « nelle prime fasce d’età, dove il decreto ha minacciato l’esclusione dall’asilo nido » . Questi numeri suggeriscono che l’obbligo stava funzionando. Perché quindi accanirsi contro una buona legge con circolari ministeriali, emendamenti e annunci di Ddl di riforma? Perché introdurre una proroga che, di fatto, realizza l’elusione di un obbligo di legge?

Nel 2015 la California, uno degli Stati più liberali al mondo, con una delle percentuali di vaccinazioni più basse degli Stati Uniti, dopo un’epidemia di morbillo iniziata nel parco di Disneyland, non solo ha introdotto l’obbligo, ma una volta raggiunta la soglia si è guardata bene dal toglierlo. In Italia, invece, al posto del buon senso che, visti i numeri — difficilmente contestabili — suggerirebbe di lasciare che la legge faccia il proprio corso, sembra si sia preferita la “strategia di Penelope”. Si fila e si disfa la tela legislativa, con il rischio di disorientare i cittadini, già in balia di un sistema sanitario nazionale articolato in 20 “ repubbliche sanitarie”. Il “ bilanciamento politico” promesso dal governo del cambiamento non esiste in biologia. Quando un patogeno infetta un organismo, non c’è più nulla di “bilanciato”. Lo scorso 22 giugno la ministra Grillo dichiarava: «Le valutazioni di tipo scientifico non competono alla politica » . Concordo. Virus e batteri non fanno politica, né sono in cerca di consenso.

Bonus merito 2017/18, Miur assegna risorse alle scuole. Si possono premiare anche i precari

da Orizzontescuola

Bonus merito 2017/18, Miur assegna risorse alle scuole. Si possono premiare anche i precari

di redazione

Il Ministero ha iniziato ad assegnare alle scuole le risorse del bonus merito, la cui ripartizione avverrà sulla dell’intesa Miur-Sindacati siglata il 25 giugno 2018.

Verbale dell’Accordo

I fondi, come riferisce la Flc Cgil, potranno essere a disposizione delle scuole tra la fine di agosto e i primi di settembre.

Novità: bonus ai precari

Tra le novità, frutto del succitato accordo, la possibilità che il bonus venga assegnato anche ai docenti a tempo determinato, come sottolineato anche dal ministro Bussetti.

Ripartizione risorse bonus

Le risorse per il bonus sono ripartite secondo i criteri di seguito descritti:

  • nella misura dell’80% in proporzione al numero di posti relativi alla dotazione organica del personale docente di ogni scuola;
  • nella misura del 20% sulla base di fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo.

Risorse disponibili

L’importo disponibile per il bonus passa da 200 milioni annui a 130 milioni nel 2018, mentre a regime sarà di 160 milioni, pari all’80% di quanto riconosciuto sino ad oggi. La cifra dovrà poi essere ripartita tra tutte le scuole.

Immissioni in ruolo, prima da concorso e poi da GaE. Tutte le info utili

da Orizzontescuola

Immissioni in ruolo, prima da concorso e poi da GaE. Tutte le info utili

di Nino Sabella

Il Miur, come riferito prontamente dalla nostra redazione, ha diramato il decreto di autorizzazione del contingente per le assunzioni in ruolo a.s. 2018/19 e le relative istruzioni operative.

Assunzioni 2018, istruzioni. Accettazione o rinuncia, FIT, riserve, controlli. Decreto e nota Miur

Graduatorie di assunzione

Le graduatorie, da cui gli Uffici attingeranno per le proposte di nomina in ruolo, sono:

  • le graduatorie ad esaurimento, cui è destinato il 50% dei posti;
  • le graduatorie di merito del concorso 2016 e quelle del concorso del 2018, cui è destinato il restante 50% .

Modalità di assunzione

Una volta ripartito il contingente tra procedure concorsuali e Gae, si procederà all’assegnazione dei ruoli secondo l’ordine di seguito riportato:

  1. graduatorie di merito 2016 (vincitori, idonei (10%) nonché i candidati che hanno superato con il minimo le prove concorsuali. A tali candidati verrà assegnata la provincia, l’ ambito e, laddove possibile, contestualmente sceglieranno la sede di servizio;
  2. nel caso di ulteriori disponibilità nell’ambito della quota del contingente destinata ai concorsi (quindi in caso di esaurimento della GM2016), si procederà alle ammissioni al terzo anno del percorso FIT. In tal caso i candidati delle GMRE sceglieranno la provincia e la sede in cui svolgeranno il terzo anno del percorso FIT. In caso di ambiti varticali lo scorrimento delle GMRE potrà avvenire solo al completo esaurimento di tutte le graduatorie afferenti alla graduatoria del concorso 2016;
  3. Successivamente si procederà alle nomine da Gae, assegnando l’ambito e, laddove possibile, contestualmente la sede di servizio

GMRE

Per attingere dalle graduatorie di merito regionali ad esaurimento, è necessario che le medesime vengano pubblicate dagli UU.SS.RR. entro il 31 agosto 2018.

Le procedure concorsuali, che non saranno completate entro la suddetta data , avranno validità a partire dall’anno scolastico 2019/20.

Decretonota e Allegato A con istruzioni operative

Privacy: scuole, occhio alla pubblicazione di curricula studenti e documento 15 maggio

da Orizzontescuola

Privacy: scuole, occhio alla pubblicazione di curricula studenti e documento 15 maggio

di Avv. Marco Barone

E’ stata pubblicata la relazione per il 2017 inerente l’attività svolta dal Garante chiamato a tutelare la protezione dei dati personali. Diversi i provvedimenti che hanno interessato anche l’ambito scolastico.

Il documento del 15 maggio

Il Garante è intervenuto per l’ennesima volta per quelle che sono state definite come criticità nella modalità di redazione, da parte degli istituti scolastici, del cd. documento del 15 maggio, di cui

all’art. 5, comma 2, d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, che hanno dato luogo ad ingiustificate diffusioni di dati personali riferiti a studenti, anche in internet.

Quali le criticità?

“Il menzionato documento viene elaborato dai consigli di classe, entro il 15 maggio di ogni anno scolastico, al fine di consentire alla commissione esaminatrice di predisporre il testo della terza prova degli esami di Stato e descrive il percorso formativo e didattico e gli obiettivi raggiunti dalla classe. Tale documento, in base alla disciplina di settore, deve essere affisso all’albo dell’istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 69/2009 − secondo cui gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni nei siti internet istituzionali − taluni istituti scolastici hanno erroneamente ritenuto di dover pubblicare i predetti documenti, contenenti numerose informazioni riferite agli studenti, sul sito internet istituzionale con conseguente indicizzazione in rete del documento. Tale prassi non risulta tuttavia conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali e, al fine di evitare ulteriori indebite diffusione di dati personali degli studenti, sono state fornite al Miur indicazioni operative al fine di conformare le modalità di redazione del documento del 15 maggio ai principi in materia di protezione dei dati personali (nota 21 marzo 2017).”

I dati online pubblicati sugli studenti

Il Garante è dovuto intervenire anche, con riferimento alla pubblicazione online di dati degli studenti, in merito ad una segnalazione nella quale si lamentava che “ nel pubblicare gli esiti degli esami di Stato sull’albo e sul sito internet istituzionale, un istituto scolastico, avrebbe indicato anche l’indirizzo d’abitazione, la e-mail e/o il numero di telefono degli studenti interessati. Tale pubblicazione sarebbe stata effettuata nell’ambito dell’attività di intermediazione effettuata dagli istituti di scuola secondaria di secondo grado in attuazione dell’art. 6, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.”

I curricula degli studenti e la privacy

“A seguito dell’istruttoria preliminare, il Garante ha rilevato alcune specifiche criticità nelle modalità attuative della richiamata attività di intermediazione, avuto riguardo, in particolare, alla possibilità di pubblicare i curricula degli studenti prescindendo dal consenso degli stessi. È stato evidenziato che la pubblicazione dei curricula degli studenti ad opera dei soggetti legittimati, avvenendo nell’ambito di un’attività di intermediazione − intesa come attività volta a favorire l’incontro tra la domanda di lavoro, orientamento professionale o attività formative di uno specifico

committente e l’offerta disponibile sul mercato − non possa essere disposta d’ufficio dal titolare del trattamento ma necessita di una esplicita richiesta dello studente. È stato altresì chiarito che, in maniera similare, anche la disposizione di cui all’art. 96, comma 1, del Codice, individua nell’esplicita richiesta da parte degli interessati, o degli esercenti la potestà genitoriale, il presupposto giuridico idoneo a legittimare la comunicazione o diffusione di dati personali degli studenti per finalità di orientamento, formazione e inserimento professionale. Con riferimento inoltre ai tempi di diffusione del curriculum dello studente in relazione all’attività di intermediazione, il Garante, richiamando il principio di proporzionalità, ha chiarito che la pubblicazione di dati personali degli studenti possa essere effettuata soltanto per il tempo necessario e appropriato rispetto all’obiettivo perseguito. Tale lasso temporale è espressamente individuato dalla legge in almeno 12 mesi. Gli intermediari, pertanto, possono diffondere i richiamati dati personali riferiti agli alunni per un periodo di tempo superiore solo su esplicita richiesta del soggetto interessato (nota 16 marzo 2017).”

Decreto Dignità, passa alla Camera: sì a concorso per diplomati magistrale e SFP. Via vincolo 36 mesi supplenze

da Orizzontescuola

Decreto Dignità, passa alla Camera: sì a concorso per diplomati magistrale e SFP. Via vincolo 36 mesi supplenze

di Elisabetta Tonni

Con l’approvazione alla Camera con 312 voti favorevoli e 190 contrari, il testo di conversione in legge del decreto dignità è al giro di boa.

L’iter parlamentare

Il provvedimento passerà al Senato, se non ci saranno modifiche e voti contrari, sarà pronto per andare al vaglio e successiva firma del presidente della Repubblica e quindi in Gazzetta Ufficiale. Solo al momento della pubblicazione della legge in G.U., tutte le modifiche saranno definitive.

Infatti per il passaggio del testo in Senato non si esclude il ricorso al voto di fiducia che servirebbe a evitare lo sforamento dei tempi (60 giorni per la conversione in legge di un decreto), pena la decadenza dell’efficacia del decreto stesso.

Quali i nodi per la scuola

I punti di interesse per la scuola riguardano il superamento del comma 131 della legge 107 e la questione dei diplomati magistrali interessati dalla sentenza del 20 dicembre 2017.

Quali le soluzioni con la legge

Nel primo caso, si è trattato di superare il vincolo previsto nella legge sulla Buona scuola che impediva il prosieguo dei contratti a termine sulla stessa tipologia di posto una volta superato il limite dei 36 mesi su posti vacanti e disponibili. La soluzione è arrivata con l‘emendamento dell’onorevole Lucia Azzolina votato anche dalla commissione Lavoro e Finanza.

Più articolata, invece, la soluzione proposta dai Deputati per i maestri diplomati entro il 2002 interessati dalla sentenza del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017, per i quali la riserva dell’anno di prova si risolverà in maniera negativa, tornando nella condizione di supplente.

Differimento esecuzione sentenze

La prima soluzione adottata è stata il differimento di 120 giorni a far data dalla pubblicazione della sentenza di merito.

Una seconda soluzione riguarda i docenti già assunti in ruolo e i supplenti che avranno un contratto al 31 agosto 2019. Nel primo caso, trascorsi i 120 giorni, il loro contratto sarà trasformato rispettivamente in contratto al 30 giugno e contratto “non oltre il 30 giugno”.  Il decreto non individua soluzione per i docenti con contratto al 30 giugno 2019, anche se verosimilmente il mantenimento sulla cattedra sarà affidato al principio della continuità didattica. Vedi  Diplomati magistrale, Azzolina: nessuno sarà licenziato a metà del prossimo anno scolastico

I concorsi

Nel frattempo, saranno organizzati due concorsi, uno ordinario e uno straordinario. In entrambi i casi, la partecipazione al concorso dipende dal possesso del requisito dei due anni di serviziochi li ha maturati partecipa alla procedura straordinariachi non li ha maturati partecipa a quella ordinaria.

Al concorso ordinario potranno partecipare docenti in possesso dell’abilitazione, quindi i diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/2002 e i laureati in Scienze Formazione Primaria. Al concorso straordinario potranno partecipare i diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/02 e i laureati in Scienze della Formazione Primaria che abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le scuole statali.

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da La Tecnica della Scuola

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