NOMINE IN RUOLO: OPERAZIONI A RILENTO, GRADUATORIE A RISCHIO

NOMINE IN RUOLO: OPERAZIONI A RILENTO, GRADUATORIE A RISCHIO

“L’Italia viaggia a velocità diverse anche per le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti, creando iniquità di trattamento e negando una cattedra fissa a migliaia di colleghi”. È quanto afferma Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, in merito alle nomine in corso in questi giorni.

“Negli Uffici scolastici provinciali, con temperature torride e personale ridotto allo stremo, si stanno svolgendo le operazioni relative alle immissioni in ruolo dei vincitori del concorso 2016 e anche dei partecipanti ai Fit, cioè i docenti abilitati della scuola secondaria inferiore e superiore che sostengono il concorso non selettivo. Ebbene, – spiega Di Meglio – in molte regioni le procedure stanno andando molto a rilento, con il rischio concreto che le graduatorie non vengano completate entro il 31 agosto e che le cattedre disponibili continuino ad essere coperte da supplenti annuali anche l’anno prossimo. Eppure si tratta di una semplice selezione che prevede la valutazione dei titoli e un colloquio e che non dovrebbe richiedere chissà quanto tempo. Addirittura nel Lazio per alcune classi di concorso non si sono ancora formate nemmeno le commissioni esaminatrici a causa della mancanza di personale, attualmente in ferie, e dei miseri compensi corrisposti: un euro per ciascun candidato. Se si considera, poi, che in alcune province Gae e Gm relative al concorso 2016 sono esaurite, – conclude il coordinatore nazionale della Gilda – probabilmente non si concretizzeranno tutte le oltre 57mila assunzioni dei docenti approvate ieri sera dal Consiglio dei Ministri”. 

Scuola, ok dal consiglio dei ministri all’assunzione di 57.322 docenti

da La Repubblica del 9 agosto 2018

Scuola, ok dal consiglio dei ministri all’assunzione di 57.322 docenti

Contratti a tempo indeterminato per 43.980 docenti su posto comune e 13.342 docenti su posto di sostegno

Il Consiglio dei ministri ha approvato l’autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per l’anno scolastico 2018/2019, 57.322 unità di personale docente, di cui 43.980 docenti su posto comune e 13.342 docenti su posto di sostegno; 46 unità di personale educativo; 212 dirigenti scolastici; 9.838 unità di personale Ata. Lo rende noto il comunicato stampa del Cdm. Il 17 luglio scorso il titolare del Miur, il ministro Marco Bussetti, aveva firmato l’apposito decreto.

Per il reclutamento di nuovi dirigenti scolastici è partito nelle scorse settimane, con la prova preselettiva, anche il concorso da 2.452 posti bandito lo scorso novembre. Nel frattempo, per l’anno scolastico 2018/2019, è stata prevista e accolta la richiesta di assunzione di 212 dirigenti dalle graduatorie di precedenti concorsi. In una intervista di alcuni giorni fa a QN Bussetti ha fatto notare che le assunzioni “sono più di quelle dell’anno scorso. E i sindacati lo sanno. Siamo partiti dalla copertura del turn over e cercheremo poi di coprire quanti più posti vacanti possibili”.

Per evitare che i docenti chiedano il trasferimento appena un anno dopo il concorso, “l’obiettivo – ha concluso – è bandire concorsi solo dove ci sono posti liberi per le assunzioni, vincolando poi, per un periodo, la permanenza di chi viene assunto”.

Decreto Direttoriale 9 agosto 2018, AOODGRUF 1382

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il DDG prot. n. 1333 del 30 luglio 2018, concernente “bando per la selezione dei progetti di lavoro agile nel Miur”, pubblicato sul sito istituzionale il 31 luglio 2018;
VISTO in particolare l’art. 3 commi 3 e 4 relativi alla presentazione delle istanze e alla conseguente trasmissione delle stesse entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo bando, nonché l’art. 5 comma 2 che fissa la data di avvio dei progetti non oltre il 30 settembre 2018;
CONSIDERATE le richieste pervenute di prorogare la data di scadenza della presentazione e trasmissione delle domande;
TENUTO CONTO che è interesse dell’Amministrazione favorire integralmente l’applicazione della prestazione lavorativa in modalità “lavoro agile”, nel limite stabilito all’articolo 1 del DDG 1333/2018, in modo da consentire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

DECRETA

  1. Il termine ultimo di trasmissione delle istanze indicato nei commi 3 e 4 dell’art. 3 del DDG prot. n. 1333 del 30 luglio 2018 è prorogato al 14 settembre 2018.
  2. A modifica del comma 2 dell’art. 5 del suddetto DDG, i progetti si
    avviano “non oltre il 15 ottobre 2018”.

IL DIRETTORE GENERALE
Jacopo Greco

Legge 9 agosto 2018, n. 96

Legge 9 agosto 2018, n. 96

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese. (18G00122)

(GU Serie Generale n.186 del 11-08-2018)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

  1. Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni
    urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese, e’ convertito
    in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
    legge.
  2. Il decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, e’ abrogato. Restano
    validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
    effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
    medesimo decreto-legge n. 79 del 2018.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
    della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 9 agosto 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Di Maio, Ministro dello sviluppo
economico e del lavoro e delle
politiche sociali

Bussetti, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto ai
sensi dell’articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.

Note all’art. 1:
– Il decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79 (Proroga del
termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione
elettronica per le cessioni di carburante), abrogato dalla
presente legge, e’ stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 28 giugno 2018, n. 148.

Avvertenza:

Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, e’ stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n.
161 del 13 luglio 2018.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e’ pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 107.


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87

Testo del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 161 del 13 luglio 2018), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale – alla pag. 1 ), recante: «Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese.». (18A05455)

(GU n.186 del 11-8-2018 )

Capo I

Misure per il contrasto al precariato

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … ))
A norma dell’art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1

Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro
a tempo determinato

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    (( 0a) all’art. 2, comma 2, dopo la lettera d-bis) e’ aggiunta la
    seguente:
    «d-ter) alle collaborazioni degli operatori che prestano le
    attivita’ di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74»; ))
    a) all’art. 19:
    1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
    «1. Al contratto di lavoro subordinato puo’ essere apposto un
    termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto puo’
    avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro
    mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
    a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria
    attivita’, ovvero (( esigenze di sostituzione di altri lavoratori; ))
    b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e
    non programmabili, dell’attivita’ ordinaria.»;
    (( 1-bis) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
    «1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata
    superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma
    1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla
    data di superamento del termine di dodici mesi»; ))
    2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola «trentasei» e’
    sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;
    3) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
    «4. Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore
    a dodici giorni, l’apposizione del termine al contratto e’ priva di
    effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve
    essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque
    giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’atto scritto
    contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui
    al comma 1 in base alle quali e’ stipulato; in caso di proroga dello
    stesso rapporto tale indicazione e’ necessaria solo quando il termine
    complessivo eccede i dodici mesi.»;
    b) all’art. 21:
    1) prima del comma 1, e’ inserito il seguente:
    «01. Il contratto puo’ essere rinnovato solo a fronte delle
    condizioni di cui all’art. 19, comma 1. Il contratto puo’ essere
    prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo
    in presenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1. (( In caso
    di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il
    contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. )) I
    contratti per attivita’ stagionali, di cui al comma 2 (( del presente
    articolo )), possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza
    delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1.»;
    2) al comma 1, la parola «trentasei», ovunque ricorra, e’
    sostituita dalla seguente: «ventiquattro», la parola «cinque» e’
    sostituita dalla seguente: «quattro» e la parola «sesta» e’
    sostituita dalla seguente: «quinta»;
    c) all’art. 28, comma 1, le parole «centoventi giorni» sono
    sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di
    lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di
    entrata in vigore del presente decreto, nonche’ ai rinnovi e alle
    proroghe (( contrattuali successivi al 31 ottobre 2018. ))
  3. Le disposizioni di cui al presente art., nonche’ quelle di cui
    agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle
    pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le
    disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
    presente decreto.

(( Art. 1 bis

Esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile

  1. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori
    di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che
    non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di eta’, cui si applicano
    le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo
    indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4
    marzo 2015, n. 23, e’ riconosciuto, per un periodo massimo di
    trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei
    complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,
    con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale
    per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite
    massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su
    base mensile.
  2. L’esonero di cui al comma 1 spetta con riferimento ai soggetti
    che alla data della prima assunzione per la quale si applica
    l’incentivo non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di eta’ e non
    sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro
    datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell’esonero gli
    eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di
    lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
    di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare
    entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
    conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita’ di
    fruizione dell’esonero di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 31,83 milioni
    di euro per l’anno 2019, in 111,52 milioni di euro per l’anno 2020,
    in 162,62 milioni di euro per l’anno 2021, in 134,02 milioni di euro
    per l’anno 2022, in 54,32 milioni di euro per l’anno 2023 e in 3,23
    milioni di euro per l’anno 2024, e a quelli derivanti dal comma 5,
    pari a 6,97 milioni di euro per l’anno 2019, a 0,48 milioni di euro
    per l’anno 2020, a 2,88 milioni di euro per l’anno 2021, a 16,38
    milioni di euro per l’anno 2022, a 6,08 milioni di euro per l’anno
    2023, a 44,37 milioni di euro per l’anno 2024 e a 46,8 milioni di
    euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede:
    a) quanto a 27,8 milioni di euro per l’anno 2020, a 48,5 milioni
    di euro per l’anno 2021, a 33,4 milioni di euro per l’anno 2022, a
    13,6 milioni di euro per l’anno 2023 e a 0,8 milioni di euro per
    l’anno 2024, mediante le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2;
    b) quanto a 38,8 milioni di euro per l’anno 2019, a 84,2 milioni
    di euro per l’anno 2020, a 117 milioni di euro per ciascuno degli
    anni 2021 e 2022 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
    2023, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all’art. 9,
    comma 6.
  5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
    cui all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
    e’ incrementato di 6,97 milioni di euro per l’anno 2019, di 0,48
    milioni di euro per l’anno 2020, di 2,88 milioni di euro per l’anno
    2021, di 16,38 milioni di euro per l’anno 2022, di 6,08 milioni di
    euro per l’anno 2023, di 44,37 milioni di euro per l’anno 2024 e di
    46,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
  6. Al fine di garantire la neutralita’ sui saldi di finanza
    pubblica, l’Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al
    monitoraggio trimestrale degli oneri di cui ai commi 1 e 2 e comunica
    le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche
    sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze entro il mese
    successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell’adozione
    delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell’art. 17
    della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ))

Art. 2

Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro

(( 01. All’art. 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «nei casi individuati dai
contratti collettivi,» sono inserite le seguenti: «nonche’ quelli
instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui
all’art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,».
02. All’art. 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il
comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati
dall’utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall’art. 23,
il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato
ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non puo’
eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a
tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio
dell’anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento
del decimale all’unita’ superiore qualora esso sia eguale o superiore
a 0,5. Nel caso di inizio dell’attivita’ nel corso dell’anno, il
limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di
somministrazione di lavoro. E’ in ogni caso esente da limiti
quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di
cui all’art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di
soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di
disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di
lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e
99) dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali». ))
1. All’art. 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «In caso di
assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra
somministratore e lavoratore e’ soggetto alla disciplina di cui al
capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21,
(( comma 2 )), 23 e 24.».
(( 1-bis. Dopo l’art. 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, e’ inserito il seguente:
«Art. 38-bis (Somministrazione fraudolenta). – 1. Ferme restando le
sanzioni di cui all’art. 18 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro e’ posta in essere
con la specifica finalita’ di eludere norme inderogabili di legge o
di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e
l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’ammenda di 20 euro per
ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di
somministrazione».
1-ter. Le condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come sostituito dall’art. 1, comma
1, lettera a), del presente decreto, nel caso di ricorso al contratto
di somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente
all’utilizzatore. ))

(( Art. 2 bis

Disposizioni per favorire il lavoratore nell’ambito delle prestazioni
occasionali

  1. All’art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 8, alinea, dopo le parole: «rese dai seguenti
    soggetti» sono aggiunte le seguenti: «, purche’ i prestatori stessi,
    all’atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di
    cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione»;
    b) dopo il comma 8 e’ inserito il seguente:
    «8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore
    agricolo, il prestatore e’ tenuto ad autocertificare, nella
    piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato
    iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori
    agricoli»;
    c) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
    parole: «, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture
    ricettive che operano nel settore del turismo, per le attivita’
    lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle
    proprie dipendenze fino a otto lavoratori»;
    d) al comma 15:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 6,
    lettera b), versa» sono inserite le seguenti: «, anche tramite un
    intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma
    restando la responsabilita’ dell’utilizzatore»;
    2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
    parole: «a favore dell’INPS»;
    e) al comma 17:
    1) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:
    «d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione
    ovvero, se imprenditore agricolo, azienda alberghiera o struttura
    ricettiva che opera nel settore del turismo o ente locale, la data di
    inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un
    arco temporale non superiore a dieci giorni»;
    2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
    «, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore
    continuative di prestazione sono riferite all’arco temporale di cui
    alla lettera d) del presente comma»;
    f) al comma 19, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti:
    «A richiesta del prestatore espressa all’atto della registrazione
    nella piattaforma INPS, invece che con le modalita’ indicate al primo
    periodo, il pagamento del compenso al prestatore puo’ essere
    effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione
    lavorativa inserita nella procedura informatica e’ consolidata,
    tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e
    presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di
    pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato
    dall’utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della
    prestazione e l’importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento
    del compenso riferiti a tale modalita’ sono a carico del prestatore»;
    g) al comma 20, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le
    seguenti parole: «, salvo che la violazione del comma 14 da parte
    dell’imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o
    non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella
    piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8». ))

Art. 3

Indennita’ di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione
contratto a tempo determinato

(( 1. All’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
23, le parole «non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro
mensilita’» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a sei e
non superiore a trentasei mensilita’».
1-bis. All’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 23, le parole: «non inferiore a due e non superiore a diciotto
mensilita’» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a tre e
non superiore a ventisette mensilita’». Alle minori entrate derivanti
dal presente comma, valutate in 0,27 milioni di euro per l’anno 2018,
in 1,11 milioni di euro per l’anno 2019, in 1,16 milioni di euro per
l’anno 2020 e in 1,15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. All’art. 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il contributo addizionale e’
aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo
del contratto a tempo determinato, anche in regime di
somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si
applicano ai contratti di lavoro domestico». ))

(( Art. 3 bis

Destinazione di quote delle facolta’ assunzionali delle regioni
all’operativita’ dei centri per l’impiego

  1. Per il triennio 2019-2021, le regioni destinano, anche in
    relazione a quanto disposto dall’art. 28 del decreto legislativo 14
    settembre 2015, n. 150, una quota delle proprie facolta’
    assunzionali, definita in sede di Conferenza permanente per i
    rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
    di Bolzano, al rafforzamento degli organici dei centri per l’impiego
    di cui all’art. 18 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015,
    al fine di garantirne la piena operativita’, secondo modalita’
    definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente
    per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
    Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno. ))

(( Art. 3 ter

Relazione alle Camere

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta
    annualmente alle Camere una relazione sugli effetti occupazionali e
    finanziari derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al
    presente capo. ))

(( Capo I-bis

Misure finalizzate alla continuita’ didattica ))

Art. 4

Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura
dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola
dell’infanzia e nella scuola primaria

  1. Al fine di assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico
    2018/2019 e di salvaguardare la continuita’ didattica nell’interesse
    degli alunni, all’esecuzione delle decisioni giurisdizionali che
    comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o
    indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali,
    con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito
    entro l’anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte
    dell’elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il
    termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre
    1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
    1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite
    entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del
    provvedimento giurisdizionale al Ministero dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca.
    (( 1-bis. Al fine di salvaguardare la continuita’ didattica
    nell’interesse degli alunni per tutta la durata dell’anno scolastico
    2018/2019, il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
    ricerca provvede, nell’ambito e nei limiti dei posti vacanti e
    disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui
    al comma 1:
    a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato
    stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a
    tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019;
    b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della
    supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo
    determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.
    1-ter. Ai sensi dell’art. 399 del testo unico di cui al decreto
    legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento dei posti di
    docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di
    potenziamento, che di sostegno, nella scuola dell’infanzia e in
    quella primaria e’ coperto annualmente, sino al loro esaurimento,
    attingendo alle graduatorie di cui all’art. 1, comma 605, lettera c),
    della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di esaurimento delle
    predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti vacanti
    si aggiungono a quelli disponibili per le procedure concorsuali di
    cui al comma 1-quater del presente articolo.
    1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e
    disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di
    sostegno, la cui messa a concorso sia autorizzata ai sensi dell’art.
    39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola
    dell’infanzia e in quella primaria e’ coperto annualmente mediante lo
    scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure
    concorsuali, attribuendo priorita’ a quella di cui alla lettera a):
    a) concorsi banditi nell’anno 2016 ai sensi dell’art. 1, comma
    114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro che
    hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al
    termine di validita’ delle graduatorie medesime, fermo restando il
    diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso;
    b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione, al quale,
    al netto dei posti di cui alla lettera a), e’ destinato il 50 per
    cento dei posti di cui all’alinea sino a integrale scorrimento di
    ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale e’
    soppressa al suo esaurimento;
    c) concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza
    biennale, ai sensi dell’art. 400 del testo unico di cui al decreto
    legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell’art. 1, commi 109, lettera
    b), e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono
    destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento
    dei posti vacanti e disponibili di cui all’alinea e comunque i posti
    rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure di cui
    alle lettere a) e b).
    1-quinquies. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
    ricerca e’ autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al
    comma 1-quater, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure
    autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in
    ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola
    dell’infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia
    comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno. Il
    concorso e’ riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal
    bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
    a) titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i
    corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo
    titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
    normativa vigente, purche’ i docenti in possesso dei predetti titoli
    abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno
    due annualita’ di servizio specifico, anche non continuative, su
    posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche
    statali, valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, comma 14, della
    legge 3 maggio 1999, n. 124;
    b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo
    conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
    normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico
    2001/2002, purche’ i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano
    svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due
    annualita’ di servizio specifico, anche non continuative, su posto
    comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali,
    valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3
    maggio 1999, n. 124.
    1-sexies. Alla procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno
    possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso di uno dei
    titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quinquies, nonche’
    dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai
    sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione
    conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
    normativa vigente.
    1-septies. Ciascun docente puo’ partecipare al concorso di cui al
    comma 1-quinquies in un’unica regione per tutte le tipologie di posto
    per le quali sia abilitato o specializzato.
    1-octies. Le graduatorie di merito regionali relative al concorso
    di cui al comma 1-quinquies sono predisposte attribuendo 70 punti ai
    titoli posseduti e 30 punti alla prova orale di natura
    didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili rientrano il
    superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo
    docente e il possesso di titoli di abilitazione di livello
    universitario e di ulteriori titoli universitari ed e’
    particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni
    scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale sono
    riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai
    titoli.
    1-novies. Il contenuto del bando, i termini e le modalita’ di
    presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalita’ di
    svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e
    della prova, nonche’ la composizione delle commissioni di valutazione
    e l’idonea misura del contributo di cui al secondo periodo sono
    disciplinati con decreto del Ministro dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni
    dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
    presente decreto. L’entita’ del contributo e’ determinata in misura
    tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello
    stato di previsione del Ministero, la copertura integrale degli oneri
    per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
    1-decies. L’immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di una
    delle graduatorie di cui al comma 1-quater comporta la decadenza
    dalle altre graduatorie di cui al medesimo comma nonche’ dalle
    graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui
    all’art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.
  2. 1-undecies. Per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui
    al comma 1-quater, lettere b) e c), continua ad applicarsi quanto
    disposto all’art. 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015, n.
  3. ))

(( Art. 4 bis

Modifica in materia di contratti a termine nel settore
dell’insegnamento scolastico

  1. Il comma 131 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e’
    abrogato. ))

Capo II

Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei
livelli occupazionali

Art. 5

Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti

  1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le
    imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che
    abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione
    di investimenti produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio,
    decadono dal beneficio medesimo qualora l’attivita’ economica
    interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati
    non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati
    aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data
    di conclusione dell’iniziativa agevolata. In caso di decadenza,
    l’amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di
    articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto
    dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa
    pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a
    quattro volte l’importo dell’aiuto fruito.
  2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli
    derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere,
    operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un
    aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi
    specificamente localizzati ai fini dell’attribuzione di un beneficio,
    decadono dal beneficio medesimo qualora l’attivita’ economica
    interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito
    incentivato in favore di unita’ produttiva situata al di fuori
    dell’ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale,
    dell’Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico
    europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa
    o del completamento dell’investimento agevolato.
  3. I tempi e le modalita’ per il controllo del rispetto del vincolo
    di cui ai commi 1 e 2, nonche’ per la restituzione dei benefici
    fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da
    ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a
    disciplinare i bandi e i contratti relativi alle misure di aiuto di
    propria competenza. L’importo del beneficio da restituire per effetto
    della decadenza e’, comunque, (( maggiorato di un interesse calcolato
    secondo )) il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di
    erogazione o fruizione (( dell’aiuto, aumentato )) di cinque punti
    percentuali.
  4. Per i benefici gia’ concessi o per i quali sono stati pubblicati
    i bandi, nonche’ per gli investimenti agevolati gia’ avviati,
    anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
    resta ferma l’applicazione della disciplina vigente anteriormente
    alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui
    all’art. 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  5. Si applica l’art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo
    1998, n. 123. Per gli aiuti di Stato concessi da Amministrazioni
    centrali dello Stato, gli importi restituiti ai sensi del presente
    articolo affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere
    riassegnati, nel medesimo importo, all’amministrazione titolare della
    misura e vanno a incrementare le disponibilita’ della misura stessa.
    (( 5-bis. Le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate
    ai sensi del presente articolo dalle amministrazioni centrali dello
    Stato sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio
    dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all’art. 43, comma
    3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono destinate al
    finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione
    del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione
    dell’attivita’ economica, eventualmente anche sostenendo
    l’acquisizione da parte degli ex dipendenti. ))
  6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il
    trasferimento (( dell’attivita’ economica specificamente incentivata
    )) o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito,
    da parte della medesima impresa beneficiaria dell’aiuto o di altra
    impresa (( che sia con essa in rapporto )) di controllo o
    collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.

Art. 6

Tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti

  1. Qualora una impresa italiana o estera, operante nel territorio
    nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la
    valutazione dell’impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili
    a giustificato motivo oggettivo, riduca (( in misura superiore al 50
    per cento )) i livelli occupazionali degli addetti all’unita’
    produttiva o all’attivita’ interessata dal beneficio nei cinque anni
    successivi alla data di completamento dell’investimento, decade dal
    beneficio; (( qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al
    10 per cento, il beneficio e’ ridotto in misura proporzionale alla
    riduzione del livello occupazionale. ))
  2. Per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni di
    cui all’art. 5, commi 3 e 5.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefici
    concessi o (( per i quali sono stati pubblicati i bandi )), nonche’
    agli investimenti agevolati avviati, successivamente alla data di
    entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7

Recupero del beneficio dell’iper ammortamento in caso di cessione o
delocalizzazione dei beni

  1. L’iper ammortamento di cui all’art. 1, comma 9, della legge 11
    dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni agevolabili
    siano destinati a strutture produttive situate nel territorio
    nazionale.
  2. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del
    costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a
    strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla
    stessa impresa, si procede al recupero dell’iper ammortamento di cui
    al comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento
    del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la
    cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione (( dei beni ))
    agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di
    ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi
    d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli
    investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in
    vigore del presente decreto.
  4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano agli interventi
    sostitutivi effettuati ai sensi dell’art. 1, commi 35 e 36, della
    legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano anche
    in caso di delocalizzazione dei beni agevolati. (( Le disposizioni
    del comma 2 non si applicano altresi’ nei casi di cui i beni
    agevolati siano per loro stessa natura destinati all’utilizzo in piu’
    sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo
    utilizzo anche fuori del territorio dello Stato. ))

Art. 8

Applicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo ai costi di
acquisto da fonti esterne dei beni immateriali

  1. Agli effetti della disciplina del credito d’imposta per gli
    investimenti in attivita’ di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 3,
    comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, non si considerano
    ammissibili i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso,
    dei beni immateriali di cui al comma 6, lettera d), del predetto art.
    3, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al
    medesimo gruppo. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le
    imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate
    ai sensi dell’art. 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi
    dalle societa’ di capitali; per le persone fisiche si tiene conto
    anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari
    dell’imprenditore, individuati ai sensi dell’art. 5, comma 5, del
    Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
    Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. In deroga all’art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la
    disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d’imposta
    in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche
    in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi
    d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.
    Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel
    corso dei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di
    entrata in vigore del presente decreto, resta comunque ferma
    l’esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto
    corrispondente ai costi gia’ attributi in precedenza all’impresa
    italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e
    sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.
  3. Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti
    della disciplina del credito d’imposta, i costi sostenuti per
    l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali,
    assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati
    direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attivita’ di
    ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

Capo III

Misure per il contrasto del disturbo da gioco d’azzardo

Art. 9

Divieto di pubblicita’ giochi e scommesse

  1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un
    piu’ efficace contrasto (( del disturbo da gioco d’azzardo )) , fermo
    restando quanto previsto dall’art. 7, commi 4 e 5, del decreto-legge
    13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge
    8 novembre 2012, n. 189, (( e in conformita’ ai divieti contenuti
    nell’art. 1, commi da 937 a 940 )), della legge 28 dicembre 2015, n.
    208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
    e’ vietata qualsiasi forma di pubblicita’, anche indiretta, relativa
    a giochi o scommesse con vincite di denaro (( nonche’ al gioco
    d’azzardo )), comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le
    manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni
    televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le
    pubblicazioni in genere, le affissioni e (( i canali informatici,
    digitali e telematici, compresi i social media. )) Dal 1° gennaio
    2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle
    sponsorizzazioni di eventi, attivita’, manifestazioni, programmi,
    prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di
    contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la
    sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attivita’ o prodotti la
    cui pubblicita’, ai sensi del presente articolo, e’ vietata. Sono
    esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a
    estrazione differita di cui all’art. 21, comma 6, del decreto-legge
    1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
    agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui
    all’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
    2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia
    delle dogane e dei monopoli.
    (( 1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi nonche’ negli
    atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i
    disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono
    definiti «disturbi da gioco d’azzardo (DGA)».
    1-ter. All’art. 7, comma 4-bis, del decreto-legge 13 settembre
    2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
    2012, n. 189, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le
    lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale
    data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non sono
    compresi nelle indicazioni sulla probabilita’ di vincita». ))
  2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, comma 6, del
    decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l’inosservanza
    delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del
    committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di
    destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o
    attivita’, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689,
    l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (( di
    importo pari al 20 per cento )) del valore della sponsorizzazione o
    della pubblicita’ e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione,
    a euro 50.000.
  3. L’Autorita’ competente alla contestazione e all’irrogazione
    delle sanzioni di cui al presente articolo e’ l’Autorita’ per le
    garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24
    novembre 1981, n. 689.
  4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di
    cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura
    ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
    sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio statale e
    riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della
    salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco
    d’azzardo patologico di cui all’art. 1, comma 946, della legge 28
    dicembre 2015, n. 208.
  5. Ai contratti di pubblicita’ in corso di esecuzione alla data di
    entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla
    loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata
    in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente
    alla medesima data di entrata in vigore.
  6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui
    all’art. 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di
    cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e’ fissata,
    rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento
    dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018,
    (( nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio
    2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1°
    gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a decorrere
    dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento a
    decorrere dal 1° gennaio 2023.
    6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
    di conversione del presente decreto, il Governo propone una riforma
    complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare
    l’eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d’azzardo e
    contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell’erario, e
    comunque tale da garantire almeno l’invarianza delle corrispondenti
    entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6. ))
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per
    l’anno 2019 e a 198 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020,
    si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al
    comma 6.

(( Art. 9 bis

Formule di avvertimento

  1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi
    in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in modo da coprire
    almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti
    avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d’azzardo.
  2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta
    giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
    presente decreto, sentito l’Osservatorio per il contrasto della
    diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave,
    di cui all’art. 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre
    2014, n. 190, sono stabiliti il contenuto del testo e le
    caratteristiche grafiche delle avvertenze di cui al comma 1. I
    tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con
    dimensioni adeguate e, comunque, tali da assicurarne l’immediata
    visibilita’, la dicitura: «Questo gioco nuoce alla salute».
  3. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di
    entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
    possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data,
    per un periodo massimo di dodici mesi.
  4. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica
    dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche sugli
    apparecchi da intrattenimento previsti dall’art. 110, comma 6,
    lettere a) e b); del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
    di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche’ nelle aree e
    nei locali dove questi vengono installati.
  5. Resta fermo quanto previsto, in materia di avvertenze sui rischi
    derivanti dal disturbo da gioco d’azzardo, dall’art. 7, comma 5, del
    decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. ))

(( Art. 9 ter

Monitoraggio dell’offerta di gioco

  1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il
    Ministero della salute, svolge il monitoraggio dell’offerta dei
    giochi, anche attraverso una banca di dati sull’andamento del volume
    di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale. Il
    monitoraggio considera in particolare le aree piu’ soggette al
    rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco
    d’azzardo. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
    il Ministro della salute, presenta annualmente alle Camere una
    relazione sui risultati del monitoraggio. ))

(( Art. 9 quater

Misure a tutela dei minori

  1. L’accesso agli apparecchi di intrattenimento, di cui all’art.
    110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di
    pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
    e’ consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera
    sanitaria al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei
    minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma
    privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di eta’ l’accesso al
    gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della
    prescrizione di cui al secondo periodo e’ punita con la sanzione
    amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio. ))

(( Art. 9 quinquies

Logo No Slot

  1. E’ istituito il logo identificativo «No Slot».
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
    entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
    conversione del presente decreto, su proposta dell’Osservatorio per
    il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della
    dipendenza grave, di cui all’art. 1, comma 133, quarto periodo, della
    legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono definite le condizioni per il
    rilascio e la regolamentazione dell’uso del logo identificativo «No
    Slot».
  3. I comuni possono rilasciare il logo identificativo «No Slot» ai
    titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si
    impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento di cui
    all’art. 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi
    di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
  4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
    o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))

Capo IV

Misure in materia di semplificazione fiscale

Art. 10

Disposizioni in materia di redditometro

  1. All’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29
    settembre 1973, n. 600, al quinto comma, dopo la parola «biennale»
    sono inserite le seguenti: «, sentiti l’Istituto nazionale di
    statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei
    consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione
    induttiva del reddito complessivo in base alla capacita’ di spesa e
    alla propensione al risparmio dei contribuenti».
  2. E’ abrogato il decreto del Ministro dell’economia e delle
    finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223
    del 25 settembre 2015. (( Le disposizioni del predetto decreto
    cessano di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a
    quello in corso al 31 dicembre 2015. ))
  3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati
    e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e agli altri atti
    previsti dall’art. 38, settimo comma, del decreto del Presidente
    della Repubblica n. 600 del 1973, per gli anni di imposta fino al 31
    dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti gia’ notificati
    e non si fa luogo al rimborso delle somme gia’ pagate.

Art. 11

Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e
ricevute

  1. Con riferimento (( all’obbligo di comunicazione )) di cui
    all’art. 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i
    dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi
    entro il 28 febbraio 2019.
  2. All’art. 1-ter, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16
    ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
    dicembre 2017, n. 172, dopo le parole «cadenza semestrale» sono
    aggiunte le seguenti: «, entro il 30 settembre per il primo semestre
    ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo
    semestre,».
    (( 2-bis. All’art. 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
    in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica
    delle fatture o dei relativi dati, dopo il comma 3-bis e’ inserito il
    seguente:
    «3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle
    fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo
    sono esonerati dall’obbligo di annotazione in apposito registro, di
    cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica
    26 ottobre 1972, n. 633».
    2-ter. Il comma 8-bis dell’art. 36 del decreto-legge 18 ottobre
    2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
    2012, n. 221, e’ abrogato.
    2-quater. All’art. 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,
    n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
    122, il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1°
    gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di
    cui all’art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
    26 ottobre 1972, n. 633».
    2-quinquies. All’onere derivante dal comma 2-quater, valutato in
    3,5 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede mediante
    corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
    politica economica, di cui all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
    novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
    dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
    autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
    variazioni di bilancio. ))

(( Art. 11 bis

Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di
fatturazione elettronica per le cessioni di carburante

  1. All’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate
    le seguenti modificazioni:
    a) al comma 917, lettera a), dopo le parole: «per motori» sono
    aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle cessioni di carburante
    per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per
    le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019»;
    b) il comma 927 e’ sostituito dal seguente:
    «927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si
    applicano dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922
    a 925 si applicano dal 1° luglio 2018».
  2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
    cui all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
    e’ incrementato di 12,6 milioni di euro per l’anno 2020.
  3. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 2 del presente
    articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l’anno 2018, a 29 milioni
    di euro per l’anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l’anno 2020, si
    provvede:
    a) quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2018, mediante
    corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello
    stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi
    dell’art. 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile
    2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
    2014, n. 89;
    b) quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2018, mediante
    corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello
    stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico ai sensi
    dell’art. 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
    c) quanto a 30,9 milioni di euro per l’anno 2018 e a 29 milioni
    di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello
    stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
    del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma «Fondi di
    riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
    di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
    2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
    al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per
    l’anno 2018 e 2 milioni di euro per l’anno 2019 e l’accantonamento
    relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per 29,9 milioni
    di euro per l’anno 2018 e 27 milioni di euro per l’anno 2019;
    d) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2018, mediante
    corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 1, comma 199,
    della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    e) quanto a 12,6 milioni di euro per l’anno 2020, mediante le
    maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo.
  4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
    apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    ))

Art. 12

Split payment

  1. All’art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26
    ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies e’ aggiunto il
    seguente: «1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si
    applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai
    commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a
    ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta
    a titolo di acconto di cui all’art. 25 del decreto del Presidente
    della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le
    quali e’ emessa fattura successivamente alla data di entrata in
    vigore del presente decreto.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di
    euro per l’anno 2018, a 70 milioni di euro per l’anno 2019, a 35
    milioni di euro per l’anno 2020, si provvede:
    a) quanto a 41 milioni di euro per l’anno 2019 e a 1 milione di
    euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle
    proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
    iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del
    programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
    ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
    delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando
    l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno per 4 milioni di
    euro per l’anno 2019, l’accantonamento relativo al Ministero
    dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1 milione
    di euro per l’anno 2019, l’accantonamento relativo al Ministero
    dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca per 5 milioni di
    euro per l’anno 2019, l’accantonamento relativo al Ministero
    dell’economia e delle finanze per 24 milioni di euro per l’anno 2019,
    l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
    sociali per 2 milioni di euro per l’anno 2019, l’accantonamento
    relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
    internazionale per 5 milioni di euro per l’anno 2019 e
    l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1
    milione di euro per l’anno 2020;
    b) quanto a 15 milioni di euro per l’anno 2019, mediante
    corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello
    stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi
    dell’art. 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile
    2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
    2014, n. 89;
    c) quanto a 8 milioni di euro per l’anno 2019, mediante
    corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di
    politica economica di cui all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
    novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
    dicembre 2004, n. 307;
    d) quanto a 35 milioni di euro per l’anno 2018, a 6 milioni di
    euro per l’anno 2019 e a 34 milioni di euro per l’anno 2020, mediante
    quota parte delle maggiori entrate di cui all’art. 9, comma 6.

(( Art. 12 bis

Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e
professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica
amministrazione

  1. Le disposizioni di cui all’art. 12, comma 7-bis, del
    decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con
    le modalita’ previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle
    finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236
    del 10 ottobre 2014, anche per l’anno 2018, con riferimento ai
    carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre
  2. ))

Capo V

Disposizioni finali e di coordinamento

Art. 13

Societa’ sportive dilettantistiche

  1. All’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi 353,
    354, 355, 358, 359 e 360, sono abrogati. In deroga all’art. 3, comma
    1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’abrogazione del comma 355 ha
    effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di
    entrata in vigore del presente decreto.
  2. All’art. 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15
    giugno 2015, n. 81, le parole «, nonche’ delle societa’ sportive
    dilettantistiche lucrative» sono soppresse.
  3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
    della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-quater) e’
    soppresso.
  4. All’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate
    le seguenti modificazioni:
    a) al comma 24, le parole «in via preferenziale alle associazioni
    sportive dilettantistiche e alle societa’ sportive dilettantistiche
    senza scopo di lucro», sono sostituite dalle seguenti: «a tutte le
    societa’ e associazioni sportive»;
    b) al comma 25, dopo la parola «societa’» sono soppresse le
    seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;
    c) al comma 26, le parole «in via preferenziale a disposizione di
    societa’ sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e
    associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle
    seguenti: «a disposizione di societa’ e associazioni sportive
    dilettantistiche».
  5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
    dell’economia e delle finanze e’ istituito, ai fini del trasferimento
    al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
    fondo da destinare a interventi in favore delle societa’ sportive
    dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro nell’anno
    2018, di 11,5 milioni di euro nell’anno 2019, di 9,8 milioni di euro
    nell’anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell’anno 2021, di 10,3
    milioni di euro nell’anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l’anno
    2023 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. Le
    suddette risorse sono assegnate all’Ufficio per lo sport presso la
    Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede
    mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle
    disposizioni di cui ai commi 1 e 3.

Art. 14

Copertura finanziaria

  1. Il fondo di cui all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
    novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
    dicembre 2004, n. 307, e’ incrementato di 4,5 milioni (( di euro ))
    per l’anno 2018, 28,1 milioni di euro per l’anno 2020, di 68,9
    milioni di euro per l’anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l’anno
    2022, di 69,5 milioni di euro per l’anno 2023, di 69,9 milioni di
    euro per l’anno 2024, di 70,3 milioni di euro per l’anno 2025, di
    70,7 milioni di euro per l’anno 2026, di 71 milioni di euro per
    l’anno 2027 e 71,3 milioni di euro (( annui )) a decorrere dall’anno
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3, (( comma 2 )),
    valutati in 17,2 milioni di euro per l’anno 2018, in 136,2 milioni di
    euro per l’anno 2019, in 67,10 milioni di euro per l’anno 2020, in
    67,80 milioni di euro per l’anno 2021, in 68,5 milioni di euro per
    l’anno 2022, in 69,2 milioni di euro per l’anno 2023, in 69,8 milioni
    di euro per l’anno 2024, in 70,5 milioni di euro per l’anno 2025, in
    71,2 milioni di euro per l’anno 2026, in 72 milioni di euro per
    l’anno 2027 (( e in 72,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
    2028, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 4,5 milioni di euro
    per l’anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l’anno 2020, a 68,9
    milioni di euro per l’anno 2021, a 69,2 milioni di euro per l’anno
    2022, a 69,5 milioni di euro per l’anno 2023, a 69,9 milioni di euro
    per l’anno 2024, a 70,3 milioni di euro per l’anno 2025, a 70,7
    milioni di euro per l’anno 2026, a 71 milioni di euro per l’anno 2027
    e a 71,3 milioni di euro annui )) a decorrere dall’anno 2028, si
    provvede:
    a) quanto a 5,9 milioni di euro (( per l’anno )) 2018 e a 7,4
    milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione
    dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 107, della
    legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    b) quanto a 10,8 milioni (( di euro )) per l’anno 2019, mediante
    corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
    politica economica, di cui all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
    novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
    dicembre 2004, n. 307;
    c) quanto a 4,5 milioni (( di euro )) per l’anno 2018, a 42,5
    milioni di euro per l’anno 2019, a 2 milioni di euro per l’anno 2020
    e a 36 milioni di euro (( annui )) a decorrere dall’anno 2021,
    mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all’art. 9, comma
    6;
    d) quanto a 11,3 milioni di euro per l’anno 2018, a 75,5 milioni
    di euro per l’anno 2019, (( a 104,1 )) milioni di euro per l’anno
    2020, a 120 milioni di euro per l’anno 2021, a 121,2 milioni di euro
    per l’anno 2022, a 122,4 milioni di euro per l’anno 2023, a 123,6
    milioni di euro per l’anno 2024, a 124,9 milioni di euro per l’anno
    2025, a 126,2 milioni di euro per l’anno 2026, a 127,5 milioni di
    euro per l’anno 2027 e (( a 128,7 milioni di euro annui )) a
    decorrere dall’anno 2028, mediante le maggiori entrate e le minori
    spese di cui agli (( articoli 1 e 3, comma 2. ))
  3. Al fine di garantire la neutralita’ sui saldi di finanza
    pubblica, (( l’Istituto nazionale della previdenza sociale ))
    provvede al monitoraggio trimestrale delle maggiori spese e minori
    entrate di cui agli (( articoli 1, 2 e 3, comma 2 )), e comunica le
    relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
    e al Ministero dell’economia e delle finanze entro il mese successivo
    al trimestre di riferimento, anche ai fini dell’adozione delle
    eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell’art. 17, della
    legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
    apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
    l’attuazione del presente decreto.

Art. 15

Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
    quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
    in legge.

Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87

Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.
(18G00112)

(GU n.161 del 13-7-2018)

Capo I
Misure per il contrasto al precariato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di attivare con
immediatezza misure a tutela della dignita’ dei lavoratori e delle
imprese, introducendo disposizioni per contrastare fenomeni di
crescente precarizzazione in ambito lavorativo, mediante interventi
sulle tipologie contrattuali e sui processi di delocalizzazione, a
salvaguardia dei livelli occupazionali ed operando semplificazioni
fiscali per professionisti e imprese;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di introdurre
strumenti volti a consentire un efficace contrasto alla ludopatia;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di adottare misure
ai fini del regolare inizio dell’anno scolastico 2018/2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 2 luglio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche
sociali e dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche alla disciplina
del contratto di lavoro a tempo determinato

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 19:
    1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
    «1. Al contratto di lavoro subordinato puo’ essere apposto un
    termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto puo’
    avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro
    mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
    a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria
    attivita’, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
    b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non
    programmabili, dell’attivita’ ordinaria.»;
    2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola «trentasei» e’
    sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;
    3) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
    «4. Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore
    a dodici giorni, l’apposizione del termine al contratto e’ priva di
    effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve
    essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque
    giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’atto scritto
    contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui
    al comma 1 in base alle quali e’ stipulato; in caso di proroga dello
    stesso rapporto tale indicazione e’ necessaria solo quando il termine
    complessivo eccede i dodici mesi.»;
    b) all’articolo 21:
    1) prima del comma 1, e’ inserito il seguente:
    «01. Il contratto puo’ essere rinnovato solo a fronte delle
    condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. Il contratto puo’ essere
    prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo
    in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. I
    contratti per attivita’ stagionali, di cui al comma 2, possono essere
    rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui
    all’articolo 19, comma 1.»;
    2) al comma 1, la parola «trentasei», ovunque ricorra, e’
    sostituita dalla seguente: «ventiquattro», la parola «cinque» e’
    sostituita dalla seguente: «quattro» e la parola «sesta» e’
    sostituita dalla seguente: «quinta»;
    c) all’articolo 28, comma 1, le parole «centoventi giorni» sono
    sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di
    lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di
    entrata in vigore del presente decreto, nonche’ ai rinnovi e alle
    proroghe dei contratti in corso alla medesima data.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche’ quelle di
    cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati
    dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le
    disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
    presente decreto.

Art. 2

Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro

  1. All’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno
    2015, n. 81, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «In caso di
    assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra
    somministratore e lavoratore e’ soggetto alla disciplina di cui al
    capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e
    24.».

Art. 3

Indennita’ di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione
contratto a tempo determinato

  1. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015,
    n. 23, le parole «non inferiore a quattro e non superiore a
    ventiquattro mensilita’» sono sostituite dalle seguenti: «non
    inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita’».
  2. Il contributo di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28
    giugno 2012, n. 92, e’ aumentato di 0,5 punti percentuali in
    occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche
    in somministrazione.

Art. 4

Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti
giurisdizionali in tema di diplomati magistrali

  1. Al fine di assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico
    2018/2019 e di salvaguardare la continuita’ didattica nell’interesse
    degli alunni, all’esecuzione delle decisioni giurisdizionali che
    comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o
    indeterminato, stipulati, fino alla data di entrata in vigore del
    presente decreto, presso le istituzioni scolastiche statali, con i
    docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro
    l’anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell’elevato
    numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui
    all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
    conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro 120
    giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento
    giurisdizionale al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
    della ricerca.

Capo II
Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei
livelli occupazionali

Art. 5

Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti

  1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le
    imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che
    abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione
    di investimenti produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio,
    decadono dal beneficio medesimo qualora l’attivita’ economica
    interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati
    non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati
    aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data
    di conclusione dell’iniziativa agevolata. In caso di decadenza,
    l’amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di
    articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto
    dalla legge 24 novembre 1981, n.689, una sanzione amministrativa
    pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a
    quattro volte l’importo dell’aiuto fruito.
  2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli
    derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere,
    operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un
    aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi
    specificamente localizzati ai fini dell’attribuzione di un beneficio,
    decadono dal beneficio medesimo qualora l’attivita’ economica
    interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito
    incentivato in favore di unita’ produttiva situata al di fuori
    dell’ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale,
    dell’Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico
    Eeropeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa
    o del completamento dell’investimento agevolato.
  3. I tempi e le modalita’ per il controllo del rispetto del vincolo
    di cui ai commi 1 e 2, nonche’ per la restituzione dei benefici
    fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da
    ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a
    disciplinare i bandi e i contratti relativi alle misure di aiuto di
    propria competenza. L’importo del beneficio da restituire per effetto
    della decadenza e’, comunque, maggiorato di un tasso di interesse
    pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di
    erogazione o fruizione dell’aiuto, maggiorato di cinque punti
    percentuali.
  4. Per i benefici gia’ concessi o banditi, nonche’ per gli
    investimenti agevolati gia’ avviati, anteriormente alla data di
    entrata in vigore del presente decreto, resta ferma l’applicazione
    della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa,
    nei casi ivi previsti, quella di cui all’articolo 1, comma 60, della
    legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  5. Si applica l’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31
    marzo 1998, n. 123. Per gli aiuti di Stato concessi da
    Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti ai sensi
    del presente articolo affluiscono all’entrata del bilancio dello
    Stato per essere riassegnati, nel medesimo importo,
    all’amministrazione titolare della misura e vanno a incrementare le
    disponibilita’ della misura stessa.
  6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il
    trasferimento di attivita’ economica o di una sua parte dal sito
    produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa
    beneficiaria dell’aiuto o di altra impresa con la quale vi sia
    rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del
    codice civile.

Art. 6

Tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti

  1. Qualora una impresa italiana o estera, operante nel territorio
    nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la
    valutazione dell’impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili
    a giustificato motivo oggettivo, riduca i livelli occupazionali degli
    addetti all’unita’ produttiva o all’attivita’ interessata dal
    beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento
    dell’investimento, decade dal beneficio in presenza di una riduzione
    di tali livelli superiore al 10 per cento; la decadenza dal beneficio
    e’ disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello
    occupazionale ed e’ comunque totale in caso di riduzione superiore al
    50 per cento.
  2. Per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni di
    cui all’articolo 5, commi 3 e 5.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefici
    concessi o banditi, nonche’ agli investimenti agevolati avviati,
    successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7

Recupero del beneficio dell’iper ammortamento in caso di cessione o
delocalizzazione degli investimenti

  1. L’iper ammortamento di cui all’articolo 1, comma 9, della legge
    11 dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni agevolabili
    siano destinati a strutture produttive situate nel territorio
    nazionale di cui all’articolo 6, comma 1.
  2. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del
    costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a
    strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla
    stessa impresa, si procede al recupero dell’iper ammortamento di cui
    al comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento
    del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la
    cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti
    agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di
    ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi
    d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli
    investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in
    vigore del presente decreto.
  4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano agli interventi
    sostitutivi effettuati ai sensi dell’articolo 1, commi 35 e 36, della
    legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano anche
    in caso di delocalizzazione dei beni agevolati.

Art. 8

Applicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo ai costi di
acquisto da fonti esterne dei beni immateriali

  1. Agli effetti della disciplina del credito d’imposta per gli
    investimenti in attivita’ di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo
    3, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, non si
    considerano ammissibili i costi sostenuti per l’acquisto, anche in
    licenza d’uso, dei beni immateriali di cui al comma 6, lettera d),
    del predetto articolo 3, derivanti da operazioni intercorse con
    imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si considerano appartenenti
    al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto,
    controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice
    civile inclusi i soggetti diversi dalle societa’ di capitali; per le
    persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o
    diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore, individuati ai
    sensi dell’articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui
    redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22
    dicembre 1986, n. 917.
  2. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la
    disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d’imposta
    in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche
    in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi
    d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.
    Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel
    corso dei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di
    entrata in vigore del presente decreto, resta comunque ferma
    l’esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto
    corrispondente ai costi gia’ attributi in precedenza all’impresa
    italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e
    sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.
  3. Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti
    della disciplina del credito d’imposta, i costi sostenuti per
    l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali,
    assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati
    direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attivita’ di
    ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

Capo III
Misure per il contrasto alla ludopatia

Art. 9

Divieto di pubblicita’ giochi e scommesse

  1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un
    piu’ efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando quanto
    previsto dall’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre
    2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
    2012, n. 189, e dall’articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28
    dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore
    del presente decreto e’ vietata qualsiasi forma di pubblicita’, anche
    indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro,
    comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni
    sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o
    radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in
    genere, le affissioni e internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di
    cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di
    eventi, attivita’, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a
    tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale,
    comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del
    nome, marchio, simboli, attivita’ o prodotti la cui pubblicita’, ai
    sensi del presente articolo, e’ vietata. Sono esclusi dal divieto di
    cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di
    cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n.
    78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
    le manifestazioni di sorte locali di cui all’articolo 13 del decreto
    del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi
    sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei
    monopoli.
  2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 6, del
    decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l’inosservanza
    delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del
    committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di
    destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o
    attivita’, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689,
    l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata
    nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della
    pubblicita’ e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro
    50.000.
  3. L’Autorita’ competente alla contestazione e all’irrogazione
    delle sanzioni di cui al presente articolo e’ l’Autorita’ per le
    garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24
    novembre 1981, n. 689.
  4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di
    cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura
    ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
    689, sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio
    statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del
    Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto
    al gioco d’azzardo patologico di cui all’articolo 1, comma 946, della
    legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  5. Ai contratti di pubblicita’ in corso di esecuzione alla data di
    entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla
    loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata
    in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente
    alla medesima data di entrata in vigore.
  6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui
    all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico
    di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e’ fissata,
    rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento
    dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018
    e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1° maggio
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per
    l’anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, si
    provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma

Capo IV
Misure in materia di semplificazione fiscale

Art. 10

Disposizioni in materia di redditometro

  1. All’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29
    settembre 1973, n. 600, al quinto comma, dopo la parola «biennale»
    sono inserite le seguenti: «, sentiti l’Istituto nazionale di
    statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei
    consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione
    induttiva del reddito complessivo in base alla capacita’ di spesa e
    alla propensione al risparmio dei contribuenti».
  2. E’ abrogato il decreto del Ministro dell’economia e delle
    finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223
    del 25 settembre 2015, con effetto dall’anno di imposta in corso al
    31 dicembre 2016.
  3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati
    e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e agli altri atti
    previsti dall’articolo 38, settimo comma, del decreto del Presidente
    della Repubblica n. 600 del 1973, per gli anni di imposta fino al 31
    dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti gia’ notificati
    e non si fa luogo al rimborso delle somme gia’ pagate.

Art. 11

Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e
ricevute

  1. Con riferimento all’adempimento comunicativo di cui all’articolo
    21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i dati relativi al
    terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28
    febbraio 2019.
  2. All’articolo 1-ter, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16
    ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
    dicembre 2017, n. 172, dopo le parole «cadenza semestrale» sono
    aggiunte le seguenti: «, entro il 30 settembre per il primo semestre
    ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo
    semestre,».

Art. 12

Split payment

  1. All’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica
    26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies e’ aggiunto il
    seguente: «1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si
    applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai
    commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a
    ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta
    a titolo di acconto di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente
    della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le
    quali e’ emessa fattura successivamente alla data di entrata in
    vigore del presente decreto.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di
    euro per l’anno 2018, a 70 milioni di euro per l’anno 2019, a 35
    milioni di euro per l’anno 2020, si provvede:
    a) quanto a 41 milioni di euro per l’anno 2019 e a 1 milione di
    euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle
    proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
    iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del
    programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
    ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
    delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando
    l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno per 4 milioni di
    euro per l’anno 2019, l’accantonamento relativo al Ministero
    dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1 milione
    di euro per l’anno 2019, l’accantonamento relativo al Ministero
    dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca per 5 milioni di
    euro per l’anno 2019, l’accantonamento relativo al Ministero
    dell’economia e delle finanze per 24 milioni di euro per l’anno 2019,
    l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
    sociali per 2 milioni di euro per l’anno 2019, l’accantonamento
    relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
    internazionale per 5 milioni di euro per l’anno 2019 e
    l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1
    milione di euro per l’anno 2020;
    b) quanto a 15 milioni di euro per l’anno 2019, mediante
    corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello
    stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi
    dell’articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24
    aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
    giugno 2014, n. 89;
    c) quanto a 8 milioni di euro per l’anno 2019, mediante
    corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di
    politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
    29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
    27 dicembre 2004, n. 307;
    d) quanto a 35 milioni per l’anno 2018, a 6 milioni di euro per
    l’anno 2019 e a 34 milioni di euro per l’anno 2020, mediante quota
    parte delle maggiori entrate di cui all’articolo 9, comma 6.

Capo V
Disposizioni finali e di coordinamento

Art. 13

Societa’ sportive dilettantistiche

  1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi
    353, 354, 355, 358, 359 e 360, sono abrogati. In deroga all’articolo
    3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’abrogazione del
    comma 355 ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla
    data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. All’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15
    giugno 2015, n. 81, le parole «, nonche’ delle societa’ sportive
    dilettantistiche lucrative» sono soppresse.
  3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
    della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-quater) e’
    soppresso.
  4. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
    apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 24, le parole «in via preferenziale alle associazioni
    sportive dilettantistiche e alle societa’ sportive dilettantistiche
    senza scopo di lucro», sono sostituite dalle seguenti: «a tutte le
    societa’ e associazioni sportive»;
    b) al comma 25, dopo la parola «societa’» sono soppresse le
    seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;
    c) al comma 26, le parole «in via preferenziale a disposizione di
    societa’ sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e
    associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle
    seguenti: « a disposizione di societa’ e associazioni sportive
    dilettantistiche».
  5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
    dell’economia e delle finanze e’ istituito, ai fini del trasferimento
    al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
    fondo da destinare a interventi in favore delle societa’ sportive
    dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro nell’anno
    2018, di 11,5 milioni di euro nell’anno 2019, di 9,8 milioni di euro
    nell’anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell’anno 2021, di 10,3
    milioni di euro nell’anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l’anno
    2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024. Le suddette
    risorse sono assegnate all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza
    del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante le
    maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di
    cui ai commi 1 e 3.

Art. 14

Copertura finanziaria

  1. Il fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
    novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
    dicembre 2004, n. 307, e’ incrementato di 4,5 milioni per l’anno
    2018, 28,1 milioni di euro per l’anno 2020, di 68,9 milioni di euro
    per l’anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l’anno 2022, di 69,5
    milioni di euro per l’anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l’anno
    2024, di 70,3 milioni di euro per l’anno 2025, di 70,7 milioni di
    euro per l’anno 2026, di 71 milioni di euro per l’anno 2027 e 71,3
    milioni di euro a decorrere dall’anno 2028.
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3, valutati in 17,2
    milioni di euro per l’anno 2018, in 136,2 milioni di euro per l’anno
    2019, in 67,10 milioni di euro per l’anno 2020, in 67,80 milioni di
    euro per l’anno 2021, in 68,5 milioni di euro per l’anno 2022, in
    69,2 milioni di euro per l’anno 2023, in 69,8 milioni di euro per
    l’anno 2024, in 70,5 milioni di euro per l’anno 2025, in 71,2 milioni
    di euro per l’anno 2026, in 72 milioni di euro per l’anno 2027 e in
    72,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2028, e dal comma 1 del
    presente articolo pari a 4,5 milioni per l’anno 2018, a 28,1 milioni
    di euro per l’anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l’anno 2021, di
    69,2 milioni di euro per l’anno 2022, di 69,5 milioni di euro per
    l’anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l’anno 2024, di 70,3 milioni
    di euro per l’anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l’anno 2026, di
    71 milioni di euro per l’anno 2027 e 71,3 milioni di euro a decorrere
    dall’anno 2028, si provvede:
    a) quanto a 5,9 milioni di euro per anno 2018 e a 7,4 milioni di
    euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione
    dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 107, della
    legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    b) quanto a 10,8 milioni di euro per l’anno 2019, mediante
    corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
    politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
    decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
    c) quanto a 4,5 milioni per l’anno 2018, a 42,5 milioni di euro
    per l’anno 2019, a 2 milioni di euro per l’anno 2020 e a 36 milioni
    di euro a decorrere dall’anno 2021, mediante quota parte delle
    maggiori entrate di cui all’articolo 9, comma 6;
    d) quanto a 11,3 milioni di euro per l’anno 2018, a 75,5 milioni
    di euro per l’anno 2019, in 104,1 milioni di euro per l’anno 2020, a
    120 milioni di euro per l’anno 2021, a 121,2 milioni di euro per
    l’anno 2022, a 122,4 milioni di euro per l’anno 2023, a 123,6 milioni
    di euro per l’anno 2024, a 124,9 milioni di euro per l’anno 2025, a
    126,2 milioni di euro per l’anno 2026, a 127,5 milioni di euro per
    l’anno 2027 e 128,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2028,
    mediante le maggiori entrate e le minori spese di cui agli articoli
    1, 2 e 3.
  3. Al fine di garantire la neutralita’ sui saldi di finanza
    pubblica, l’Istituto nazionale di previdenza sociale provvede al
    monitoraggio trimestrale delle maggiori spese e minori entrate di cui
    agli articoli 1 e 2 e 3 e comunica le relative risultanze al
    Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
    dell’economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre
    di riferimento, anche ai fini dell’adozione delle eventuali
    iniziative da intraprendere ai sensi dell’articolo 17, della legge 31
    dicembre 2009, n. 196.
  4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
    apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
    l’attuazione del presente decreto.

Art. 15

Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
    quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
    in legge.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.

Dato a Roma, addi’ 12 luglio 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Di Maio, Ministro dello sviluppo
economico e del lavoro e delle
politiche sociali

Bussetti, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Tria, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede