Copyright: il Parlamento adotta la sua proposta di riforma

  • I giganti del web dovranno remunerare i contenuti prodotti da artisti e giornalisti 
  • Le piccole e micro piattaforme escluse dal campo di applicazione della direttiva 
  • Gli hyperlink “accompagnati da singole parole” si potranno condividere liberamente 
  • Ai giornalisti una quota della remunerazione ottenuta dalla loro casa editrice 

Mercoledì, il PE ha adottato la sua posizione negoziale sulla riforma del diritto d’autore, che include norme specifiche per proteggere le piccole imprese e la libertà di espressione.

Il mandato negoziale del Parlamento per i colloqui con i Ministri UE al fine di giungere ad un testo definitivo è stata approvato con 438 voti a 226, con 39 astensioni. Il testo apporta alcune modifiche importanti alla proposta della commissione affari giuridici di giugno.

Le grandi compagnie web dovrebbero condividere i loro ricavi con artisti e giornalisti

Molte delle modifiche apportate dal Parlamento alla proposta originaria della Commissione europea mirano a garantire che i creativi, in particolare musicisti, artisti, interpreti e sceneggiatori, nonché editori e giornalisti, siano remunerati per il loro lavoro quando questo è utilizzato da piattaforme di condivisione come YouTube o Facebook e aggregatori di notizie come Google News.

Dopo la votazione, il relatore Axel Voss (PPE, DE) ha dichiarato: “Sono molto lieto che, nonostante il forte lobbying dei giganti di Internet, la maggioranza dei deputati al Parlamento europeo sia ora a favore della necessità di tutelare il principio di una retribuzione equa per i creativi europei.

Il dibattito su questa direttiva è stato molto acceso e credo che il Parlamento abbia ascoltato con attenzione le preoccupazioni espresse. Abbiamo quindi affrontato le preoccupazioni sollevate in merito all’innovazione escludendo dal campo di applicazione i piccoli e micro aggregatori o piattaforme.

Sono convinto che, una volta che le acque si saranno calmate, Internet sarà libera come lo è oggi, i creatori e i giornalisti guadagneranno una parte più equa degli introiti generati dalle loro opere, e ci chiederemo per quale motivo tutto questo clamore”.

Pagamento equo per gli artisti e i giornalisti, incoraggiando al tempo stesso le nuove imprese

La posizione del Parlamento rafforza la proposta della Commissione europea in materia di responsabilità delle piattaforme e degli aggregatori riguardo le violazioni del diritto d’autore. Questo vale anche per i cosiddetti snippet, dove viene visualizzata solo una piccola parte del testo di un editore di notizie. In pratica, tale responsabilità imporrebbe a tali soggetti di remunerare chi detiene i diritti sul materiale, protetto da copyright, che mettono a disposizione. Il testo richiede inoltre espressamente che siano i giornalisti stessi, e non solo le loro case editrici, a beneficiare della remunerazione derivante da tale obbligo di responsabilità.

Allo stesso tempo, nel tentativo di incoraggiare le start-up e l’innovazione, il testo esclude esplicitamente dalla legislazione le piccole e micro imprese del web.

Tutela della libertà di espressione

I deputati hanno introdotto nuove disposizioni che hanno lo scopo di non ostacolare ingiustamente la libertà di espressione che caratterizza Internet. Pertanto, la semplice condivisione di collegamenti ipertestuali (hyperlink) agli articoli, insieme a “parole individuali” come descrizione, sarà libera dai vincoli del copyright.

Qualsiasi misura adottata dalle piattaforme per verificare che i contenuti caricati non violino le norme sul diritto d’autore dovrebbe essere concepita in modo da evitare che colpisca anche le opere che non violano il copyright. Le stesse piattaforme dovranno inoltre istituire dei meccanismi rapidi di reclamo (gestiti dal personale della piattaforma e non da algoritmi) che consentano di presentare ricorsi contro una ingiusta eliminazione di un contenuto.

Wikipedia e software open source esclusi

Il testo specifica che il caricamento di contenuti su enciclopedie online che non hanno fini commerciali, come Wikipedia, o su piattaforme per la condivisione di software open source, come GitHub, sarà automaticamente escluso dall’obbligo di rispettare le nuove regole sul copyright.

Rafforzamento dei diritti di negoziazione per autori e artisti

Il testo del Parlamento rafforza la posizione negoziale di autori e artisti consentendo loro di “esigere” una remunerazione supplementare da chi sfrutta le loro opere, nel caso il compenso corrisposto originariamente è considerato “sproporzionatamente” basso rispetto ai benefici che ne derivano. Tali benefici dovrebbero includere le cosiddette “entrate indirette”.

Le misure approvate consentirebbero inoltre agli autori e agli artisti di revocare o porre fine all’esclusività di una licenza di sfruttamento dell’opera, se si ritiene che la parte titolare dei diritti di sfruttamento non stia esercitando tale diritto.

Immissioni amare per il Miur

da ItaliaOggi

Immissioni amare per il Miur

Su 58 mila assunzioni, quasi 23 mila cattedre restano senza titolare: non ci sono candidati

Alessandra Ricciardi

Potrebbero essere addirittura 23 mila le assunzioni a tempo indeterminato autorizzate dal ministero dell’economia e che andranno deserte. Su 58 mila immissioni in ruolo possibili per quest’anno, l’amministrazione scolastica si fermerebbe dunque a quota 35 mila. Al ministero dell’istruzione aspettano a ufficializzare il dato sperando in qualche margine di miglioramento in questi giorni di invio dei dati a sistema. A bocce ferme, il piano di assunzioni nella scuola autorizzato dal governo giallo-verde, rischia però di diventare un boomerang. A maggior ragione se si considera che il buco maggiore si dovrebbe registrare in Lombardia e Veneto, in generale al Nord Italia. Un dato per tutti: su 1.500 assunzioni per matematica alle medie in Lombardia, le assunzioni fatte sarebbero poco meno della metà. L’assenza più consistente di candidati per il sostegno, dove pure aumenta il fabbisogno, e sulle materie scientifiche.

Dati più precisi sono attesi per giovedì, quando si terrà a Viale Trastevere un vertice tecnico tra rappresentati ministeriali e sindacali. Il problema è la mancanza di candidati: esaurite in alcune realtà sia i docenti inseriti nelle Gae, le graduatorie a esaurimento, che quelli del concorso, si attendevano i risultati dei concorsi riservati ai soli abilitati. Che nella maggior parte dei casi però non si sono conclusi per tempo. Se dovesse continuare di questo passo, entro fine dicembre in cattedra saliranno i docenti non abilitati delle terze fasce delle graduatorie di istituto. C’è qualcosa che non va.

Illuminante l’avviso dell’ufficio scolastico del Veneto: «Quest’Ufficio, in data 7/9/2018, ha concluso le operazioni afferenti il conferimento di incarichi a tempo determinato per scorrimento delle Graduatorie a esaurimento, classe di concorso A009. Alla data odierna, ai fini delle supplenze per l’a.s. 2018/2019, risultano, pertanto, esaurite le Graduatorie a esaurimento per le classi di concorso I e II grado, sia per posti comuni che per posti di sostegno».

Il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, al riavvio dell’anno scolastico ha annunciato di voler riformare il reclutamento mantenendo però fede anche alla promessa di svuotare comunque le Gae ancora esistenti: nessuna riapertura invece a nuovi ingressi come invece voleva un emendamento approvato per errore al senato al decreto milleproroghe. Il che significa però rimettere comunque mano subito al percorso della Buona scuola, troppo lungo rispetto al fabbisogno che c’è nelle scuole di nuovi docenti. Bussetti ha promesso infatti procedure «più veloci, chiare e semplici… Devono permettere alla scuola italiana di avere insegnanti giovani. Lo si fa magari anche attraverso dei percorsi paralleli con certificazioni e abilitazioni che i nostri studenti posso ottenere nel loro percorso universitario».

Si delinea insomma un percorso nuovo rispetto a quello triennale della Buona scuola. Interpellato sull’innovazione a scuola, Bussetti ha chiarito anche che va cercata «nella didattica, nella metodologia non solo nell’acquisto di strumenti ma nel saperli poi usare al fine di innovare una didattica». E che a questo scopo «occorre lavorare molto sulla formazione dei docenti perché poi sappiano trasformare questi strumenti ai fini di una didattica innovativa», ha concluso il titolare del Miur.

Milleproroghe, la ruspa del governo su vaccini, alternanza e Invalsi

da ItaliaOggi

Milleproroghe, la ruspa del governo su vaccini, alternanza e Invalsi

Le modifiche e le contromodifiche oggi alla camera

Emanuela Micucci

Il governo pentaleghista ingrana la retromarcia sui vaccini a scuola, ritornando all’obbligo stabilito dal decreto Lorenzin, poi con un’improvvisa inversione a U svolta sulla strada della validità dell’autocertificazione delle famiglie fino al 10 marzo 2019. Mentre preme il piede sull’acceleratore andando a tutto gas contro l’alternanza scuola-lavoro e l’Invalsi alla maturità. Eppure, la controriforma dell’esame di Stato non è nel contratto di governo M5S-Lega. Non vi si citano né la maturità, né le prove Invalsi. Dell’alternanza si dice solo che la Buona Scuola ne «ha ampliato in maniera considerevole le ore», che è diventato un «sistema inefficace» e «dannoso», senza controllo sulla qualità dei percorsi. A tracciare la nuova rotta del governo è il decreto Milleproroghe che oggi, dopo il primo passaggio in Senato, approda nell’aula della Camera per la votazione. Nei diversi emendamenti al testo presentati dalla maggioranza e dai relatori le tracce dei cambi di rotta pentaleghisti. Da far andare in tilt anche il più aggiornato navigatore satellitare. Aumentando la «confusione» nel nuovo anno scolastico appena iniziato sia sul fronte vaccini, secondo i presidi dell’Anp, sia su quelli alternanza e Invalsi, secondo la Uil Scuola.

Serve una bussola per orientarsi nelle decisioni del governo sull’obbligo delle vaccinazioni per l’iscrizione a scuola. Dopo la circolare Grillo-Bussetti dello scorso 5 luglio, la scorsa settimana arriva una clamorosa retromarcia: un emendamento al decreto Milleproroghe del relatore che, di fatto, abolisce la proroga di un anno dell’obbligo della presentazione del certificazione di avvenuta vaccinazione della Asl pena l’esclusione da scuola. Una vittoria di medici, associazioni scientifiche e presidi che, ascoltati in audizione in Parlamento, avevano ribadito che rinviare l’obbligo vaccinale è una follia. «Una circolare non può sostituire la legge», spiegava netto il presidente dell’Anp Antonello Giannelli. «Senza il certificato della asl non potremo permettere la frequenza dei bimbi a scuola, a nidi e materne».

Ma un nuovo emendamento fa cambiare di nuovo rotta al governo: resta l’obbligo vaccinale per la frequenza degli asili, ma si estende fino al 10 marzo 2019 la validità dell’autocertificazione. Si punta così, con la sua approvazione nel Milleproroghe, a far acquistare validità di legge alla possibilità di autocertificazione già prevista dalla circolare Grillo-Bussetti. In attesa di «un intervento di sistema», annunciato dal premier Giuseppe Conte, «sul quale stiamo lavorando». Un pasticcio secondo i presidi. «Questo nuovo emendamento complica la situazione perché non aiuta a venir fuori dal caos», insiste Giannelli, perché il decreto Lorenzin con le sue scadenze e l’obbligo della certificazione è ancora in vigore. Se verrà approvato, al momento della sua entrata in vigore, ad esempio a metà ottobre, i bimbi non in regola potrebbero essere ammessi a frequentare l’asilo. «Una situazione ambigua, con bambini che entrano ed escono dalle scuole».

Il rischio è anche un aumento della conflittualità con le famiglie. Per i presidi, poi, sarebbe meglio il 10 dicembre 2018 come termine ultimo perché «la stragrande maggioranza delle famiglie» è in regola e perché è una data che «si accavalla con la procedura di iscrizione al nuovo anno scolastico 2019-2010, che ha inizio a gennaio 2019 e per la quale entro il 10 luglio 2019 bisogna portare la documentazione vaccinale originale». Confusione anche sul prossimo esame di stato. Due emendamenti al Milleproroghe dei relatori rinviano di un anno, a giugno 2020, lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro e la frequenza alle prove Invalsi in V superiore come requisiti per l’ammissione alla maturità. Una controriforma dell’esame di Stato con cui si avvia lo smantellamento, o almeno il depotenziamento, di alternanza ed Invalsi. «Toglierle non aiuta la scuola a migliorarsi ed è un favore a chi vuole un’istruzione pubblica debole e marginale», commenta il deputato Gabriele Toccafondi (Cp-Ap). Mentre il segretario generale della Uil Scuola Pino Turi nota che, come per l’alternanza, per le prove Invalsi «c’è molta confusione. In che modo dovranno prepararsi gli studenti? Come si dovranno organizzare le scuole? Che peso avranno questi elementi di valutazione? Come si pongono in relazione alla valutazione che, invece fanno i docenti?».

Tuttavia, anche senza essere requisito per l’ammissione alla maturità, i maturandi 2019 saranno tenuti ugualmente ad aver svolto percorsi di alternanza nel triennio per minimo 200 ore nei licei e 400 nei tecnici e nei professionali. Né viene meno la possibilità di iniziare il colloquio orale presentando l’esperienza di alternanza, come stabilisce la Buona Scuola e come già era possibile a normativa vigente in alternativa alla tesina. Così come resta il debutto, in questo anno scolastico, delle prove Invalsi di italiano, matematica e inglese in V superiore. Anzi, l’ordinanza ministeriale del 30 agosto scorso ne fissa le date: dal 4 al 30 marzo 2019.

Un algoritmo non può decidere i trasferimenti dei docenti

da ItaliaOggi

Un algoritmo non può decidere i trasferimenti dei docenti

Il tar lazio boccia la riforma: più potere alle persone

Antonio Ciccia Messina

Algoritmo all’angolo: per decidere le sedi dei trasferimenti dei docenti non basta una decisione interamente automatizzata. Ci vuole l’apporto umano, che deve governare e controllare il procedimento amministrativo. Per quanto l’algoritmo sia raffinato. Ad alzare un argine contro lo strapotere delle macchine è il Tar Lazio con una sentenza (della sezione terza-bis n. 9230 depositata il 10/9/2018, presidente Riccardo Savoia, estensore Alfonso Graziano), che segna un punto fermo nella considerazione giuridica dell’intelligenza artificiale e nella giurisprudenza sul rapporto tra nuove tecnologie e procedimenti amministrativi.

Nel caso concreto, per assegnare le sedi agli insegnanti, in base all’ordinanza ministeriale n. 241/2016, un algoritmo ha mandato docenti titolari di maggior punteggio in graduatoria in posti in province più lontane rispetto a quelle indicate con priorità nella domanda di assunzione, mentre molti docenti con punteggio inferiore, hanno trovato sede nella provincia e nella classe di concorso scelta. Da qui il contenzioso, che ha al suo centro la questione se la tecnologia possa dominare la valutazione umana nel procedimento amministrativo. Nella decisione si legge che nessun procedimento amministrativo, per quanto complesso, possa legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale. Il ricorso esclusivo all’algoritmo, inoltre, fa piazza pulita delle regole sulla partecipazione, sulla trasparenza e sull’accesso, e cioè delle barriere a garanzia del privato di fronte ai pubblici poteri. La sentenza mette in evidenza la differenza tra decisione e valutazione discrezionale e le decisioni interamente automatizzate, realizzate in applicazione di regole o procedure informatiche o matematiche. Il Tar Lazio conclude che le procedure informatiche, anche se rasentassero la perfezione, non possono soppiantare l’attività cognitiva, acquisitiva e di giudizio che solo un’istruttoria affidata ad un funzionario persona fisica è in grado di svolgere. La persona fisica è il titolare del procedimento e le procedure informatiche devono mantenersi in funzione servente e strumentale. Si aggiunge che la posizione del Tar Lazio è del tutto in linea, non solo con i principi costituzionali, ma anche con il recente Regolamento UE sulla protezione dei dati n.2016/679, che, all’articolo 22, detta le garanzie partecipative e di richiesta dell’intelligenza umana.

Nuovi assunti, non ci sono rischi

da ItaliaOggi

Nuovi assunti, non ci sono rischi

L’allarme è scattato a seguito dei rilievi sollevati dal Consiglio di stato alla Consulta

Marco Nobilio

Docenti neoimmessi in ruolo dalla graduatoria del concorso riservato ancora in ansia. Il Consiglio di stato ha sollevato dubbi circa la legittimità dell’esclusione dei docenti non abilitati e ha chiesto alla Corte costituzionale di cancellare le norme che lo prevedono. E per questo motivo gli insegnanti che hanno vinto il concorso riservato, e sono stati immessi in ruolo, temono di essere licenziati per fare posto agli esclusi, se la Consulta dovesse accogliere il ricorso. Negli ultimi giorni l’allarme è cresciuto in tutta Italia, ma i timori in punta di diritto, e di giurisprudenza, sono ingiustificati. Perché se la Corte costituzionale dovesse dare ragione al Consiglio di stato, le immissioni in ruolo già effettate non verrebbero revocate. Partiamo dal principio.

Il 3 settembre scorso il Consiglio di stato ha sollevato una questione di legittimità costituzionale sul comma 2 lettera b) e del comma 3 dell’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nella parte in cui non consentono la partecipazione al concorso per l’accesso ai ruoli dei docenti della scuola secondaria, riservato agli abilitati, a coloro i quali abbiano conseguito il dottorato di ricerca in materia coerente con la classe di concorso per la quale abbiano interesse a concorrere. I giudici di palazzo Spada hanno argomentato la pronuncia facendo presente che quello di dottore di ricerca è il massimo titolo accademico previsto dall’ordinamento. Tant’è che dà diritto ad accedere alla docenza universitaria. Quindi non si spiega per quale motivo non debba essere considerato valido anche per insegnare nelle scuole secondarie.

Il Consiglio di stato ha posto dubbi anche sulla legittimità costituzionale, sempre del comma 2 lettera b) e del comma 3 dell’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, perché non consentono l’accesso al concorso riservato anche i docenti in possesso di laurea o comunque di un titolo di studio terminale (per esempio il diploma di conservatorio o accademia). Citando la giurisprudenza della Corte costituzionale i giudici amministrativi hanno addotto a sostegno della loro tesi il fatto che il merito debba costituire il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente, così come stabilito dalla Consulta con la sentenza 9 febbraio 2011 n.41. E in più, facendo riferimento ad un’altra sentenza del giudice delle leggi (6 dicembre 2017 n. 251), hanno argomentato che una disposizione la quale impedisca di realizzare la più ampia partecipazione possibile al concorso, in condizioni di effettiva parità, contraddica tale criterio.

Da ciò deriverebbe l’illegittimità costituzionale della normativa in questione, perché prevede una procedura di reclutamento ristretta, la quale limiterebbe in modo irragionevole la possibilità di accesso dall’esterno. Fin qui l’antefatto.

Gli esiti del responso della Consulta potrebbero essere essenzialmente 3. Il primo, quello più probabile, è che la Corte costituzionale dichiari infondata la questione di legittimità costituzionale. Nel nostro ordinamento, infatti, la prassi dei cosiddetti concorsi riservati è ormai consolidata. E la Corte costituzionale è costante nel ritenere che essa sia da considerarsi legittima, se non prevede la copertura di più del 50% dei posti messi a concorso. E siccome i posti desinati a questa procedura concorsuale non superano tale percentuale, già questo dovrebbe bastare a ritenere che il tutto sia legittimo.

Un altro elemento che potrebbe indurre la Consulta a rigettare il ricorso è il fatto che il percorso di studi che porta al conseguimento del dottorato non comprende la necessaria specializzazione in materia didattica, il cui possesso viene invece accertato all’esito del conseguimento dell’abilitazione. Analoga considerazione vale per i laureati che, rispetto agli abilitati, non risultano in possesso di tali competenze. In più bisogna anche considerare che l’articolo 97 della Costituzione consente al legislatore di disporre le assunzioni nel pubblico impiego o per legge o per concorso. E il governo ha scelto la via del concorso proprio in osservanza del principio del merito. Fatto questo che milita in favore delle tesi della legittimità delle norme poste al vaglio della Consulta. In passato, peraltro, il legislatore ha disposto più volte sanatorie ope legis senza prevedere alcun concorso.

Se invece la Consulta decidesse di accogliere il ricorso, si potrebbero verificare altre due diverse situazioni. La prima è la declaratoria di incostituzionalità della norma che ha impedito ai dottori di ricerca di partecipare al concorso riservato. E in questo caso il ministero sarebbe obbligato a indire una coda concorsuale alla quale ammettere i dottori di ricerca. La seconda è che la Corte costituzionale dichiari illegittima l’esclusione di tutti i laureati. In tal caso la coda concorsuale dovrebbe essere aperta a tutti i laureati. In entrambi i casi le immissioni in ruolo già effettuate resterebbero confermate in quanto derivanti da provvedimenti definitivi (cosiddetti rapporti già esauriti).

Collaboratori DS: sino al 10% dell’organico, esonero, retribuzione dal FIS

da Orizzontescuola

Collaboratori DS: sino al 10% dell’organico, esonero, retribuzione dal FIS

di Nino Sabella

Quanti collaboratori può nominare il dirigente scolastico? Esiste ancora la figura del vicario? Quanti collaboratori possono essere pagati con il FIS? I collaboratori possono usufruire dell’esonero?

Rispondiamo ai succitati quesiti ricordando cosa prevedono la legge n. 190/2014, la legge n. 107/2015, il CCNL 2016/18 e il CCNL 2007.

Abolizione esonero

L’istituto dell’esonero, previsto dall’articolo 459 del decreto legislativo n. 297/94, è stata abolito dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che così ha disposto:

A decorrere dal 1º settembre 2015 e in considerazione dell’attuazione dell’organico dell’autonomia, funzionale all’attività didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative, l’articolo 459 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e’ abrogato.”

Si abolisce l’esonero e si rinvia alla legge 107/2015 che introduce l’organico dell’autonomia.

Con l’abolizione dell’esonero è “spazzata” via la figura del vicario, almeno dal punto di vista lessicale, considerato che tra i collaboratori c’è sempre quello principale che svolge, in sostanza, le stesse funzioni che prima erano proprie del vicario.

Collaboratori del dirigente

L’articolo 1, comma 83 della legge 107/2015 così predispone:

Il dirigente scolastico puo’ individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attivita’ di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il vicario è dunque sostituito dai collaboratori del dirigente scolastico.

Il dirigente può individuare sino al 10% di docenti collaboratori nell’ambito dell’organico dell’autonomia. Una percentuale che ha determinato la creazione di quello che viene definito “staff di presidenza” (i collaboratori, a seconda dell’organico, possono essere 3-4 …).

I collaboratori o meglio il collaboratore principale, diversamente dal vicario, secondo quanto dettato dalla 107/15, non usufruisce dell’ esonero dall’insegnamento (… non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica), cosa che ha creato problemi soprattutto nelle scuole in reggenza. Per ovviare alla problematica, nel 2015, la nota Miur del 21 settembre ha indicato agli USR di assegnare alle scuole posti di potenziamento corrispondenti agli esoneri concessi. Così, il collaboratore manteneva l’esonero e il docente di potenziamento andava in classe. La questione è stata chiarita con il CCNL 2016-2018 che non parla esplicitamente di esonero ma lo consente.

Possibilità di esonero

L’articolo 28 del Contratto 2016-18 definisce le attività dei docenti, prevedendo che l’orario di servizio dei docenti, previa copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici, può anche essere  parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa … o quelle organizzative .

Una volta coperte le ore di insegnamento dell’ordinamento (ossia delle varie materie del curricolo), dunque, le ore (i posti) di potenziamento possono essere impiegate nelle attività organizzative e di supporto al dirigente scolastico.

L’esonero è possibile nel caso in  cui il dirigente individui come collaboratore un docente della stessa classe di concorso del posto di potenziamento assegnato alla scuola; in tal caso, può esonerarlo dall’insegnamento, destinandolo alle attività di supporto organizzativo e didattico. Esempio: in una scuola media c’è un posto di potenziamento di matematica; se il DS sceglie come collaboratore un docente di tale disciplina, può esonerarlo dall’insegnamento, in tutto o in parte, e assegnare le classi ad altro docente che era sul posto di potenziamento.

Da sottolineare che l’esonero, secondo le suddette modalità, sottrae le ore di potenziamento dell’offerta formativa agli studenti.

Retribuzione collaboratori

Il dirigente scolastico, pur potendosi scegliere anche più di due collaboratori, non può pagarli tutti con il Fondo di istituto (FIS), confluito nel nuovo fondo unico,”Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”, di cui all’articolo 40 del Contratto  2016-18.

Il  Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa è finalizzato, tra le altre cose, a retribuire il personale per le stesse finalità già previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica ai sensi dell’art. 88 del CCNL 29/11/2007;

L’articolo 88, comma 2 lettera f), del CCNL 2007 dispone che con il Fondo di Istituto si possono retribuire non più 2 collaboratori:

Con il fondo sono, altresì, retribuite:

f. i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 33 del presente CCNL; 

Conclusioni

In definitiva, il dirigente scolastico:

  • può nominare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, fino al 10 per cento di docenti che lo collaborano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica;
  • può esonerare dall’insegnamento il collaboratore individuato, destinandolo, per tutte le ore di servizio (o anche in parte), alle attività organizzative, qualora lo stesso appartenga alla medesima classe di concorso del posto di potenziamento assegnato alla scuola;
  • con le risorse del fondo di istituto, può retribuire soltanto due collaboratori, indipendentemente dal numero degli stessi.

PTOF, come aggiornare curricolo competenze. Il nuovo quadro

da Orizzontescuola

PTOF, come aggiornare curricolo competenze. Il nuovo quadro

di Katjuscia Pitino

Già dagli inizi di settembre i collegi dei docenti potranno fare il punto su un aspetto essenziale del curricolo di istituto: rinnovare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, sulla base di quelle nuove adottate con Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea il 22 maggio del 2018.

La nuova Raccomandazione sostituisce quella del Parlamento europeo e del Consiglio d’Europa adottata nel 2006 che il nostro sistema scolastico ha recepito negli allegati al D.M. n.139 del 2007, Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo di cui al D.M. n.254 del 2012 e non da ultimo nei modelli di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e secondaria di I grado, allegati al D.M. n.742 del 2017.

Anche le Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari trasmesse con Nota n.3645 del 1 marzo 2018 si allineano ancora con la Raccomandazione del 2006.

Il nuovo quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze (numericamente uguali a quelle del 2006):

  • competenza alfabetica funzionale;
  • competenza multilinguistica;
  • competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
  • competenza digitale;
  • competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
  • competenza in materia di cittadinanza;
  • competenza imprenditoriale;
  • competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

Ad ogni competenza è dedicata una descrizione analitica sulle conoscenze, abilità e atteggiamenti che determina il suo sviluppo, nell’ultima parte.

Il documento dell’UE si arricchisce di un capitolo fondamentale, Sostegno allo sviluppo delle competenze chiave, che individua tre problematiche:

  • Molteplici approcci e contesti di apprendimento: indica l’apprendimento interdisciplinare, collaborazione intersettoriale, educazione sociale ed emotiva, delle arti e delle attività fisiche salutari, apprendimento basato sull’indagine e sui progetti, sulle arti e sui giochi, metodi di apprendimento sperimentali, apprendimento basato sul lavoro e su metodi scientifici, uso di tecnologie digitali, esperienze imprenditoriali, cooperazione tra contesti educativi, formativi e di apprendimento, inclusione, cooperazione tra partner educativi, formativi e di altro tipo nelle comunità locali.
  • Sostegno al personale didattico: propone soluzioni di supporto all’elaborazione di approcci orientati alle competenze nei rispettivi contesti mediante scambi di personale, apprendimento tra pari e consulenza tra pari, reti di scuole, elaborazione di pratiche innovative e ricerca.
  • Valutazione e convalida dello sviluppo delle competenze: avanza la possibilità di integrare la descrizione delle competenze chiave con opportuni strumenti di valutazione diagnostica, formativa e sommativa e convalida ai livelli opportuni (ad esempio, il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, il quadro di riferimento delle competenze digitali, il quadro delle competenze imprenditoriali, ecc). Ampliare e potenziare la convalida dei risultati dell’apprendimento ottenuti con l’apprendimento non formale e informale.

Il documento è consistente e i collegi possono già passare all’azione, sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico, per ripensare il curricolo per competenze, inserito nel Piano triennale dell’offerta formativa, sia esso digitale o di cittadinanza, ri-progettare i percorsi educativi e didattici per incanalare nelle progettazioni curricolari o extracurricolari le nuove dritte fornite dalla Raccomandazione del 2018. Al Miur non resterà che ricalcolare nei documenti ufficiali le nuove competenze e dare indicazioni precise alle scuole affinché esse siano oggetto articolato di riflessione, condivisione e magari, in linea con le iniziative del Piano nazionale per la scuola digitale e del Piano per la formazione dei docenti, diventare occasione di formazione in servizio per i docenti.

Scarica il testo della Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea

Riforma sostegno, GLIR: cos’è, cosa fa e dove opera

da Orizzontescuola

Riforma sostegno, GLIR: cos’è, cosa fa e dove opera

di Nino Sabella

Il GLIR è uno dei gruppi per l’inclusione scolastica istituiti dal decreto legislativo n. 66/2017, recante norme in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità certificata.

I gruppi per l’inclusione scolastica, ai sensi del succitato decreto, sono:

  1. il GLIR, a livello regionale;
  2. il GIT, a livello di ambito territoriale, uno per ogni ambito di ciascuna provincia;
  3. il GLI, a livello di singola istituzione scolastica.

Vediamo in questa scheda quali sono i compiti e la composizione del GLIR (gruppo di lavoro interistituzionale).

Dove sono costituiti 

I gruppi di lavoro interistituzionali regionali (GLIR) sono istituiti presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale.

Composizione e presidenza

Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto dall’USR o da un suo delegato.

Gli altri membri saranno individuati tramite un apposito decreto del Miur che ne definirà anche l’articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata e l’assegnazione di altre funzioni per il supporto all’inclusione.

Compiti

Il GLIR svolge i seguenti compiti:

a) consulenza e proposta all’USR per la definizione, l’attuazione e la verifica degli accordi di programma, previsti dagli articoli 13, 39 e 40 della legge 104/92, integrati con le finalità indicate dalla 107/2015, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all’orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;

b) supporto ai Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT);

c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale.

Decorrenza

Il GLIR è istituito dal 1° settembre 2017.

Carta del docente, dal 12 settembre tornerà disponibile il bonus 500 euro

da La Tecnica della Scuola

Carta del docente, dal 12 settembre tornerà disponibile il bonus 500 euro

L’Osce lancia l’allarme: in Italia i docenti più anziani e meno pagati

da La Tecnica della Scuola

L’Osce lancia l’allarme: in Italia i docenti più anziani e meno pagati

Infortuni, c’è la tutela INAIL per l’insegnante che usa il registro elettronico

da La Tecnica della Scuola

Infortuni, c’è la tutela INAIL per l’insegnante che usa il registro elettronico

Bussetti: ‘Sogno una scuola con i bambini al centro. Permettere l’ingresso di insegnanti giovani’

da Tuttoscuola

Bussetti: ‘Sogno una scuola con i bambini al centro. Permettere l’ingresso di insegnanti giovani’ 

“La scuola che ho in mente si deve muovere su dei parametri che dovranno avere al centro dell’attenzione i bambini. Penso che i nostri studenti siano i nostri principali attori e noi abbiamo una grande responsabilità nei loro confronti”. Queste le parole riportare da Ansa.it del ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, intervistato da Rai Radio 1.

Durante la trasmissione “Tutti in classe”, il Ministro ha ricordato lo stanziamento di 7 miliardi di euro “per sostenere i costi relativi alle certificazioni degli edifici”.

Parole spese anche circa il reclutamento del personale, Bussetti ha auspicato procedure “più veloci, chiare e semplici”. “Devono permettere alla scuola italiana – ha ribadito nuovamente – di avere insegnanti giovani. Lo si fa magari anche attraverso dei percorsi paralleli con certificazioni e abilitazioni che i nostri studenti posso ottenere nel loro percorso universitario”.

Riguardo poi l’innovazione, Bussetti ha dichiarato che bisogna ritrovarla “Nella didattica, nella metodologia non solo nell’acquisto di strumenti ma nel saperli poi usare al fine di innovare una didattica. Per questo occorre lavorare molto sulla formazione dei docenti perché poi sappiano trasformare questi strumenti per una didattica innovativa”.

Papa Francesco ai genitori: aiutate gli insegnanti, fate voi il primo passo

da Tuttoscuola

Papa Francesco ai genitori: aiutate gli insegnanti, fate voi il primo passo

L’AGe, Associazione Italiana Genitori, compie quest’anno 50 anni, e per l’occasione una sua folta rappresentanza è stata ricevuta da Papa Francesco in Vaticano nell’aula Paolo VI. Non si è trattato di una formalità, di un incontro di pura cortesia. Ai genitori dell’Age, organizzazione nata nel fatidico 1968 anche come risposta associativa dei genitori cattolici alla contestazione della scuola tradizionale – che fu anche contestazione dei suoi insegnanti, definiti “vestali della classe media” nella nota ricerca sociologica di Barbagli e Dei (1969) – Papa Francesco ha rivolto un appello, muovendo da una considerazione realistica: “La famiglia non apprezza più come un tempo il lavoro degli insegnanti – spesso mal pagati  – e questi avvertono come una fastidiosa invadenza la presenza dei genitori nelle scuole, finendo per tenerli ai margini o considerarli avversari”.

Il patto educativo tra insegnanti e genitori è in crisi, ha detto senza mezzi termini il Pontefice, ma “per cambiare questa situazione occorre che qualcuno faccia il primo passo, vincendo il timore dell’altro e tendendo la mano con generosità. Per questo vi invito a coltivare e alimentare sempre la fiducia nei confronti della scuola e degli insegnanti: senza di loro rischiate di rimanere soli nella vostra azione educativa e di essere sempre meno in grado di fronteggiare le nuove sfide educative che vengono dalla cultura contemporanea, dalla società, dai mass media, dalle nuove tecnologie”.

Insomma devono essere i genitori a fare il “primo passo” verso gli insegnanti, perché “se è giusto lamentare gli eventuali limiti della loro azione, è doveroso stimarli come i più preziosi alleati nell’impresa educativa che insieme portate avanti”.

Da notare che nel discorso del Papa non compare alcun riferimento alle scuole cattoliche, pur attualmente impegnate in una difficile battaglia per la loro sopravvivenza. Il suo appello è rivolto a tutti i genitori in quanto tali, cattolici e non.

Ordinanza TAR Lazio 12 settembre 2018, n. 5388

N. 05388/2018 REG.PROV.CAU.
N. 05354/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5354 del 2018, proposto da
XXX, rappresentati e difesi dall’avvocato Maurizio Danza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Devich n 72;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1) del decreto del direttore generale per il personale scolastico 1 febbraio 2018, n. 85 di indizione del concorso per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente nelle scuola secondaria di primo e secondo grado, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16/02/2018, n. 14, nella parte in cui all’art. 3 requisiti di ammissione, stabilisce rispettivamente che:
co. 1 “Ai sensi dell’art. 17, comma 3, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il
sostegno per i medesimi gradi di istruzione. I suddetti titoli devono essere stati conseguiti entro il 31 maggio 2017. …….. ;.
co.3 “Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell’ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141”.
co.4 “Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all’estero entro il 31 maggio 2017, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente procedura concorsuale”.
nella parte in cui stabilisce all’ art. 4, co. 3, “I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso esclusivamente attraverso istanza POLIS, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione”;
2) del decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017 “Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all’art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione (pubblicato su GU n.33 del 9-2-2018),
nella parte in cui stabilisce all’ art. 6 requisiti di ammissione rispettivamente :
co.1 “Ai sensi dell’art. 17, comma 3, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione, conseguito entro il 31 maggio 2017”.
co.3 “Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell’ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141”.
co.4 “Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all’estero entro il 31 maggio 2017 abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale”.
nella parte in cui stabilisce espressamente all’art.7 co. 2 “I candidati presentano l’istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione”.
3) di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso ai precedenti, ancorché sconosciuti,
nella parte in cui escludono illegittimamente i ricorrenti, sia in possesso di titolo di abilitazione conseguita successivamente al 31 maggio 2017 o che matureranno entro il 30 giugno 2018 anche su sostegno, in relazione, i quali hanno tutti presentato domanda di partecipazione al concorso di cui al bando indetto con D.D.G. n.85 del 1 febbraio 2018.
E per l’accertamento e condanna
dell’Amministrazione scolastica ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. b) e c) c.p.a., all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio in forma specifica, consistente nella ammissione dei ricorrenti a partecipare alle procedure concorsuali per le classi di concorso e per le Regioni indicate nelle rispettive domande, anche in via di urgenza e con riserva alla prova orale di cui all’art.6 del bando indetto con D.D.G. n.85/2018, nonché alla condanna per risarcimento del danno da perdita di chances .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
– con ordinanza n. 5134/2018 la sesta sezione del Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale in tema alle modalità di svolgimento del concorso di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59;
– la questione di legittimità costituzionale della norma, applicabile in tale diverso procedimento, rileva anche nel presente giudizio divenendo dunque applicabili i principi espressi dall’ordinanza dell’Adunanza plenaria 15 ottobre 2014 numero 28 in ordine alla cosiddetta “sospensione impropria”;
– che nelle more appare necessario tutelare la posizione delle parti ricorrenti mediante la concessione di una misura cautelare interinale, fino alla camera di consiglio successiva alla pronuncia della Corte costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
a) sospende il giudizio sino alla pronuncia della Corte costituzionale;
b) accoglie l’istanza cautelare ai fini dell’ammissione con riserva dei ricorrenti alla procedura concorsuale di cui trattasi;
c) rinvia la cognizione cautelare ad una camera di consiglio successiva all’eventuale riassunzione del giudizio.
Spese della presente fase compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO