Le sanzioni disciplinari agli Studenti nella Scuola secondaria

LA COMPLICATA GESTIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI AGLI STUDENTI NELLA SCUOLA SECONDARIA
tra iperformalismi, criticità e qualche cortocircuito

di Giuseppe Guastini

Elezioni organi collegiali: entro il 31 ottobre per quelli annuali, commissario negli onnicomprensivi. Circolare Miur

da Orizzontescuola

Elezioni organi collegiali: entro il 31 ottobre per quelli annuali, commissario negli onnicomprensivi. Circolare Miur
di redazione

Il Miur ha pubblicato l’annuale circolare sull’elezione degli organi collegiali per l’a.s. 2018/19.

La circolare

Procedure di elezione

Le elezioni, leggiamo nella circolare, si svolgeranno secondo le procedure previste dall’OM. n. 215/1991, modificata ed integrata dall’OM n. 267/1995, dall’OM n. 293/1996 e dall’OM n. 277/1998.

Organi collegiali annuali

Le operazioni di voto degli organi collegiali di durata annuale (come ad esempio i consigli di classe) dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2018.

Lo stesso termine ultimo è previsto anche per il rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nei consigli di istituto delle scuole secondarie di II grado non giunti a scadenza.

Le operazioni di voto si svolgono secondo la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 della suddetta ordinanza (OM n. 215/1991 ).

Consiglio di Istituto

Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto, per la scadenza del triennio di vigenza o per qualunque altra causa, comprese le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgono secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III della prima citata ordinanza.

La data delle votazioni è fissata dall’USR competente per territorio:

  • in un giorno festivo, dalle ore 8,00 alle 12,00, e in quello successivo, dalle ore 8,00 alle 13,30;
  • non oltre il termine di domenica 25 novembre e lunedì 26 novembre 2018.

Istituti onnicomprensivi

Negli istituti onnicomprensivi (comprendenti sia le scuole del primo ciclo – infanzia, primaria, secondaria di primo grado – sia quelle del secondo ciclo – secondarie di secondo grado) continuerà ad operare il commissario straordinario.

Nella circolare si specifica che la figura del Commissario è dovuta la fatto che non è stata ancora emanata alcuna norma per la composizione del consiglio di istituto delle scuole in questione.

La circolare

ATA terza fascia: punteggio errato graduatorie definitive può essere corretto

da Orizzontescuola

ATA terza fascia: punteggio errato graduatorie definitive può essere corretto
di redazione

Alcuni aspiranti lamentano errori da parte delle segreterie scolastiche anche nella versione definitiva delle graduatorie ATA di III fascia. In caso di errori materiali o di ammissione della cattiva interpretazione da parte della scuola le graduatorie possono ancora essere modificate.

Decreto manuale di correzione

Purtroppo dopo la stampa delle graduatorie in versione definitive gli elenchi vengono “cristallizzati” ovvero le segreterie non possono più intervenire per modificare i punteggi perché questo potrebbe comportare un rimescolamento delle posizioni comunicate.

Tuttavia la scuola capofila nel momento in cui la scuola riconosce l’errore segnalato, deve emanare un decrero correttivo da notificare anche alle altre scuole che l’aspirante ha inserito nel modello D3.

In questo modo tutte le scuole saranno state avvertite della variazione.

A rischio il punteggio

Il controllo è sempre auspicato perchè in caso contrario si mette a rischio il riconoscimento del punteggio dell’eventuale supplenza svolta.

L’art. 7 del D.M. 640/2017 stabilisce infatti che in caso di servizio su base di erroneo punteggio, l’eventuale servizio prestato non darà titolo a nessun punteggio.

All’atto del primo rapporto di lavoro stipulato, i controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della terza fascia della graduatoria di circolo o d’istituto della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.

In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell’eventuale responsabilità penale, di cui all’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8 (D.M. 640/2017), ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, dandone conseguente comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello D3.

L’Autorità garante: “Sì a telecamere negli asili e scuole infanzia, ma affiancate da altre misure”

da La Tecnica della Scuola

L’Autorità garante: “Sì a telecamere negli asili e scuole infanzia, ma affiancate da altre misure”
Di Redazione

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Filomena Albano è stata ascoltata a Montecitorio dalle commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro della Camera dei deputati.

Tema dell’audizione le proposte di legge per prevenire e contrastare maltrattamenti e abusi, anche di natura psicologica, negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia.

“Si tratta di episodi inaccettabili” dice Filomena Albano. “Anche un solo caso accertato è troppo”.

La Garante ha sostenuto che la previsione di sistemi di videosorveglianza da installare all’interno delle strutture, previsti dalle proposte di legge all’esame delle commissioni, può essere un valido strumento di prevenzione e di contrasto.

“Solo però – ha precisato Filomena Albano – se affiancato ad altre misure, in particolare a sistemi di formazione iniziale e permanente del personale e a una sistematica raccolta di dati di tipo quantitativo e qualitativo che, dando la fotografia del fenomeno, consenta di porre in essere interventi di prevenzione”.

Secondo l’Autorità garante va compiuto, nel superiore interesse del minore, un bilanciamento tra la tutela dell’incolumità fisica dei bambini e la loro riservatezza, che può essere operato, come proposto, con sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso.

“Immagini che potranno essere visionate solo dalle forze dell’ordine, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria in caso di notizia di reato” precisa Filomena Albano.

Telecamere a scuola: si accende il dibattito

da Tuttoscuola

Telecamere a scuola: si accende il dibattito 

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Filomena Albano, ascoltata a Montecitorio dalle commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro della Camera dei deputati, ha detto il suo sì alle telecamere nei nidi e nelle scuole dell’infanzia, a patto che siano affiancate da altre misure. Tema dell’audizione, infatti, proprio le proposte di legge per prevenire e contrastare maltrattamenti e abusi, anche di natura psicologica, negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia. Tra i sostenitori delle proposta di introdurre le telecamere nelle scuole, Matteo Salvini, ministro dell’Interno e vice-premier, che alcuni mesi fa, nel corso di un’iniziativa elettorale a Terni, ha detto: “Da papà farò di tutto perché sia approvato il progetto di legge per avere telecamere negli asili, nelle scuole e nelle case di riposo”.

“Si tratta di episodi inaccettabili” ha detto Filomena Albano in riferimento agli abusi nelle scuole. “Anche un solo caso accertato è troppo”. Per la Garante l’installazione di telecamere può essere un valido strumento di prevenzione e di contrasto alla violenza. “Solo però – ha precisato– se affiancato ad altre misure, in particolare a sistemi di formazione iniziale e permanente del personale e a una sistematica raccolta di dati di tipo quantitativo e qualitativo che, dando la fotografia del fenomeno, consenta di porre in essere interventi di prevenzione”.

Antonello Soro, Garante della Privacy, ha invece espresso le sue perplessità sull’iniziativa: “Il testo proposto presenta indubbi miglioramenti rispetto a quelli originariamente presentati nella scorsa legislatura”, ha dichiarato Soro. Perché “l’installazione delle telecamere – ha aggiunto – da obbligatoria è stata resa facoltativa, subordinata al consenso degli ospiti nel caso delle strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali; sono stati previsti la cifratura dei dati raccolti e il divieto di accesso agli stessi, superabile solo dagli organi inquirenti in sede di indagine; è stato aggiunto un riferimento alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle prescrizioni a tutela della sicurezza dei dati”.

“Tuttavia – ha proseguito Soro -, l’ambito di operatività del trattamento resta alquanto ampio e poco omogeneo. La video-sorveglianza sarebbe, infatti, ammessa negli asili nido, nelle scuole dell’infanzia, nonché nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno”.

Sul tema si è esposto anche Giuseppe Richiedei dell’A.Ge, l’Associazione Italiana Genitori: “Tutti sappiamo di avere una scuola in grande difficoltà per la violenza e per la droga. Sappiamo che il controllo sociale è difficilissimo: non abbiamo possibilità di intervenire di fronte a un atto di violenza nei confronti di un bambino o di un insegnante. Propongo, come genitori, di farcene chiaro. Il vero problema è come usare lo strumento delle telecamere e propongo di giocare sulla trasparenze: l’informazione corretta e oggettiva è importante. È importante l’alleanza scuola-famiglia, segnalare il problema e solo dopo accendere la telecamere. A mio parere, poi, la visione dei filmati deve essere fatta, in prima battuta, da Dirigente, insegnanti e genitori in giunta esecutiva del Consiglio di Istituto. Poi questi decidono se far intervenire o meno le Forze dell’Ordine. Quindi – conclude Richiedei – installazione come strumento per la trasparenza che, solo su segnalazione, si accende”.

Ripensare il curricolo del liceo classico

Scuola, ripensare il curricolo del liceo classico.
Un ciclo di seminari per docenti e dirigenti

Prende il via a Torino, giovedì 4 ottobre, il ciclo di seminari territoriali dedicati al rinnovamento del curricolo del liceo classico. L’iniziativa è della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del MIUR con la collaborazione della Rete Nazionale dei Licei Classici

Si apre giovedì 4 ottobre, a Torino il primo dei sei seminari territoriali dedicati al rinnovamento del curricolo del liceo classico dal titolo Digital humanities e beni culturali, progettati dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del MIUR in accordo di collaborazione con la Rete Nazionale dei Licei Classici.
In continuità con le azioni intraprese negli anni passati e con il seminario nazionale La ragione tra natura, cultura, tecnologia, tenutosi a Roma nel maggio scorso, l’iniziativa intende valorizzare il ruolo della cultura umanistica nella sua accezione più ampia per la formazione dei giovani e dell’innovazione didattica e metodologica nell’apprendimento/insegnamento delle materie che compongono il curricolo del liceo classico.
Gli incontri della durata di un giorno si svolgeranno nei mesi di ottobre e novembre nelle città di Venezia (15 ottobre), Cagliari (10 novembre), Portici (17 novembre), Firenze (24 novembre), Palermo (27 novembre) con il supporto degli Uffici Scolastici Regionali interessati e sono aperti alla partecipazione di tutti i docenti e dirigenti della secondaria di secondo grado come attività di formazione.
La pluralità dei temi proposti spazia dal rapporto tra digital humanities e beni culturali, all’elogio della parola; dall’apertura internazionale del curricolo del liceo classico, alla relazione tra l’Uomo e la visione scientifica della Natura; dal ruolo di pensiero critico, creatività e interpretazione al contributo del pensiero scientifico al curricolo del liceo classico.
Ogni seminario si articola in tre sessioni: nella prima saranno presentati gli obiettivi metodologico-didattici del progetto e le finalità del Portale dei licei classici; nella seconda accademici e studiosi approfondiranno i contenuti relativi alla tematica individuata in ciascun incontro; nella terza la varietà dei tavoli tematici intende favorire il confronto di idee e proposte tra esperti e docenti attraverso la molteplicità delle esperienze innovative sviluppate dalle istituzioni scolastiche. La sinergia tra i protagonisti di scuola, università e ricerca sostiene la qualità del processo di rinnovamento del curricolo del liceo classico, al fine di costruire e condividere percorsi in grado di valorizzare la professionalità di docenti e dirigenti e sviluppare passione e interesse nei giovani.
Come ci ricorda il grande studioso della cultura europea George Steiner ne La lezione dei maestri: “Risvegliare in un altro essere umano forze e sogni superiori alle proprie; indurre in altri l’amore per quello che amiamo; fare del proprio intimo presente il loro futuro: è una triplice avventura senza pari”.
Il programma di ciascun seminario è consultabile al Portale dei Licei Classici al link: http://www.rnlc.unisa.it/

Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113

Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113

Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. (18G00140)

(GU Serie Generale n.231 del 04-10-2018)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DI SPECIALI PERMESSI DI SOGGIORNO
TEMPORANEI PER ESIGENZE DI CARATTERE UMANITARIO NONCHE’ IN MATERIA DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI IMMIGRAZIONE
Capo I
Disposizioni urgenti in materia di disciplina di casi speciali di
permesso di soggiorno per motivi umanitari e di contrasto
all’immigrazione illegale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Ritenuta la necessita’ e urgenza di prevedere misure volte a
individuare i casi in cui sono rilasciati speciali permessi di
soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, nonche’ di
garantire l’effettivita’ dell’esecuzione dei provvedimenti di
espulsione;
Ritenuta la necessita’ e urgenza di adottare norme in materia di
revoca dello status di protezione internazionale in conseguenza
dell’accertamento della commissione di gravi reati e di norme idonee
a scongiurare il ricorso strumentale alla domanda di protezione
internazionale, a razionalizzare il ricorso al Sistema di protezione
per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri
non accompagnati, nonche’ di disposizioni intese ad assicurare
l’adeguato svolgimento dei procedimenti di concessione e
riconoscimento della cittadinanza;
Considerata la straordinaria necessita’ e urgenza di introdurre
norme per rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza
pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e
della criminalita’ organizzata di tipo mafioso, al miglioramento del
circuito informativo tra le Forze di polizia e l’Autorita’
giudiziaria e alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni
criminali negli enti locali, nonche’ mirate ad assicurare la
funzionalita’ del Ministero dell’interno;
Ritenuta, altresi’, la straordinaria necessita’ e urgenza di
introdurre strumenti finalizzati a migliorare l’efficienza e la
funzionalita’ dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’
organizzata, attraverso il rafforzamento della sua organizzazione,
nell’intento di potenziare le attivita’ di contrasto alle
organizzazioni criminali;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche’
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Vista la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la
tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 24 settembre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione, per gli affari europei, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle
finanze e del lavoro e delle politiche sociali;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari
e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei
per esigenze di carattere umanitario

  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 4-bis, al comma 2, terzo periodo, le parole «per
    richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi
    umanitari,» sono sostituite dalle seguenti: «per protezione
    sussidiaria, per i motivi di cui all’articolo 32, comma 3, del
    decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»;
    b) all’articolo 5:
    1) al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole «per motivi
    umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «per cure mediche nonche’
    dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis,
    22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato
    ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
    gennaio 2008, n. 25»;
    2) il comma 6, e’ sostituito dal seguente: «6. Il rifiuto o la
    revoca del permesso di soggiorno possono essere altresi’ adottati
    sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in
    Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
    applicabili in uno degli Stati contraenti.»;
    3) al comma 8.2, lettera e), le parole «o per motivi umanitari»
    sono sostituite dalle seguenti: «e nei casi di cui agli articoli 18,
    18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno
    rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto
    legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,» e dopo la lettera g) e’ aggiunta
    la seguente: «g-bis) agli stranieri di cui all’articolo 42-bis.»;
    c) all’articolo 9, comma 3, lettera b), le parole «o per motivi
    umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche o sono
    titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis,
    20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis nonche’ del permesso di
    soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto
    legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.»;
    d) all’articolo 10-bis, comma 6, le parole «di cui all’articolo 5,
    comma 6, del presente testo unico,» sono sostituite dalle seguenti:
    «di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio
    2008, n. 25, nonche’ nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis,
    20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis del presente testo unico e nelle
    ipotesi di cui all’articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47,»;
    e) all’articolo 18, comma 4, dopo le parole «del presente articolo»
    sono inserite le seguenti: «reca la dicitura casi speciali,»;
    f) all’articolo 18-bis:
    1) al comma 1 le parole «ai sensi dell’articolo 5, comma 6,» sono
    soppresse;
    2) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
    «1-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente
    articolo reca la dicitura “casi speciali”, ha la durata di un anno e
    consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonche’
    l’iscrizione nell’elenco anagrafico previsto dall’articolo 4 del
    regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
    luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e
    autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di eta’. Alla scadenza, il
    permesso di soggiorno di cui al presente articolo puo’ essere
    convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
    o autonomo, secondo le modalita’ stabilite per tale permesso di
    soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio
    qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.»;
    g) all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio
    1998, n. 286, dopo la lettera d), e’ inserita la seguente:
    «d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di
    eccezionale gravita’, accertate mediante idonea documentazione, tali
    da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi,
    in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali
    ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure
    mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria,
    comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finche’ persistono le
    condizioni di salute di eccezionale gravita’ debitamente certificate,
    valido solo nel territorio nazionale.»;
    h) dopo l’articolo 20, e’ inserito il seguente:
    «Art. 20-bis (Permesso di soggiorno per calamita’). – 1. Fermo
    quanto previsto dall’articolo 20, quando il Paese verso il quale lo
    straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di
    contingente ed eccezionale calamita’ che non consente il rientro e la
    permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un
    permesso di soggiorno per calamita’.
  2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente
    articolo ha la durata di sei mesi, e’ valido solo nel territorio
    nazionale e consente di svolgere attivita’ lavorativa, ma non puo’
    essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»;
    i) all’articolo 22:
    1) al comma 12-quater, le parole: «ai sensi dell’articolo 5, comma
    6» sono soppresse;
    2) dopo il comma 12-quinquies, e’ aggiunto il seguente:
    «12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-quater e
    12-quinquies reca la dicitura “casi speciali”, consente lo
    svolgimento di attivita’ lavorativa e puo’ essere convertito, alla
    scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o
    autonomo.»;
    l) all’articolo 27-ter, comma 1-bis, lettera a), le parole «o per
    motivi umanitari;» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure
    mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli
    articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonche’ del
    permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3,
    del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
    m) all’articolo 27-quater, comma 3, lettera a), le parole «o per
    motivi umanitari;» sono sostituite dalle seguenti: «per cure mediche
    ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli
    18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonche’ del permesso
    di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del
    decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»;
    n) all’articolo 29, comma 10:
    1) alla lettera b), le parole «di cui all’articolo20» sono
    sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 20 e 20-bis»;
    2) la lettera c) e’ abrogata;
    o) all’articolo 34, comma 1, lettera b), le parole «per asilo
    politico, per asilo umanitario,» sono sostituite dalle seguenti: «per
    asilo, per protezione sussidiaria,»;
    p) all’articolo 39:
    1) al comma 5, le parole «per motivi umanitari, o per motivi
    religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «per motivi religiosi, per
    i motivi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma
    12-quater, e 42-bis, nonche’ ai titolari del permesso di soggiorno
    rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto
    legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
    2) al comma 5-quinquies, lettera a), le parole «o per motivi
    umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche ovvero
    sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18,
    18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonche’ del permesso
    di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del
    decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;
    q) dopo l’articolo 42, e’ inserito il seguente:
    «Art. 42-bis (Permesso di soggiorno per atti di particolare valore
    civile). – 1. Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare
    valore civile, nei casi di cui all’articolo 3, della legge 2 gennaio
    1958, n. 13, il Ministro dell’interno, su proposta del prefetto
    competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di
    soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero
    risulti pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato,
    ai sensi dell’articolo 5, comma 5-bis. In tali casi, il questore
    rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore
    civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l’accesso
    allo studio nonche’ di svolgere attivita’ lavorativa e puo’ essere
    convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o
    subordinato.».
  3. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 32, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
    «3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione
    internazionale e ricorrano i presupposti di cui all’articolo 19,
    commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la
    Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il
    rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura
    “protezione speciale”, salvo che possa disporsi l’allontanamento
    verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il
    permesso di soggiorno di cui al presente comma e’ rinnovabile, previo
    parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere
    attivita’ lavorativa ma non puo’ essere convertito in permesso di
    soggiorno per motivi di lavoro.»;
    b) all’articolo 35-bis, comma 1, dopo le parole «articolo 35»
    sono inserite le seguenti: «anche per mancato riconoscimento dei
    presupposti per la protezione speciale a norma dell’articolo 32,
    comma 3,».
  4. All’articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
    1) alla lettera c) le parole «in materia di riconoscimento della
    protezione internazionale di cui all’articolo 35 del decreto
    legislativo 28 gennaio 2008, n. 25» sono sostituite dalle seguenti:
    «aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti
    dall’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
    anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la
    protezione speciale a norma dell’articolo 32, comma 3, del medesimo
    decreto legislativo»;
    2) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:
    «d) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio,
    diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per
    protezione speciale nei casi di cui all’articolo 32, comma 3, del
    decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
    3) dopo la lettera d) e’ inserita la seguente:
    «d-bis) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di
    diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli
    articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d) e d-bis), 20-bis, 22,
    comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;»;
    b) il comma 4-bis, e’ sostituito dal seguente:
    «4-bis. Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei
    provvedimenti previsti dall’articolo 35 del decreto legislativo 28
    gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei
    presupposti per la protezione speciale a norma dell’articolo 32,
    comma 3, del medesimo decreto legislativo, e quelle aventi ad oggetto
    l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorita’ preposta
    alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di
    protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione
    collegiale. Per la trattazione della controversia e’ designato dal
    presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il
    collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia
    quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione.».
  5. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera
    b), numero 1, e al comma 3, lettera a), non devono derivare nuovi o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni
    interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane,
    strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  6. Dopo l’articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre
    2011, n. 150, e’ inserito il seguente:
    «Art. 19-ter (Controversie in materia di diniego o di revoca dei
    permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere
    umanitario). – 1. Le controversie di cui all’articolo 3, comma 1,
    lettere d) e d-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46,
    sono regolate dal rito sommario di cognizione.
  7. E’ competente il tribunale sede della sezione specializzata in
    materia di immigrazione, protezione internazionale e libera
    circolazione dei cittadini dell’Unione europea del luogo in cui ha
    sede l’autorita’ che ha adottato il provvedimento impugnato.
  8. Il tribunale giudica in composizione collegiale. Per la
    trattazione della controversia e’ designato dal presidente della
    sezione specializzata un componente del collegio.
  9. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta
    giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
    giorni se il ricorrente risiede all’estero, e puo’ essere depositato
    anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una
    rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso
    l’autenticazione della sottoscrizione e l’inoltro alla autorita’
    giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della
    rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono
    effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al
    difensore e’ rilasciata altresi’ dinanzi alla autorita’ consolare.
  10. Quando e’ presentata l’istanza di cui all’articolo 5,
    l’ordinanza e’ adottata entro 5 giorni.
  11. L’ordinanza che definisce il giudizio non e’ appellabile. Il
    termine per proporre ricorso per cassazione e’ di giorni trenta e
    decorre dalla comunicazione dell’ordinanza a cura della cancelleria,
    da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La
    procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve
    essere conferita, a pena di inammissibilita’ del ricorso, in data
    successiva alla comunicazione dell’ordinanza impugnata; a tal fine il
    difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura
    medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide
    sull’impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.
  12. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 14 e 15
    dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
    25.».
  13. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
    394, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 11, comma 1, la lettera c-ter) e’ abrogata;
    b) all’articolo 13, comma 1, le parole da «, salvo che ricorrano»
    fino alla fine del comma sono soppresse;
    c) all’articolo 14, comma 1, lettera c), le parole «, per motivi
    umanitari» sono soppresse;
    d) all’articolo 28, comma 1, la lettera d) e’ abrogata.
  14. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n.
    21, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 6, il comma 2 e’ abrogato;
    b) all’articolo 14, comma 4, le parole da «, ovvero se ritiene che
    sussistono» fino alla fine del comma sono soppresse.
  15. Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di
    soggiorno per motivi umanitari gia’ riconosciuto ai sensi
    dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
    n. 25, in corso di validita’ alla data di entrata in vigore del
    presente decreto, e’ rilasciato, alla scadenza, un permesso di
    soggiorno ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo
    28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa
    valutazione della competente Commissione territoriale sulla
    sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 19, commi 1 e 1.1,
    del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  16. Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del
    presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha
    accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto
    sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero e’
    rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi
    speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni,
    convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o
    subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al
    presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

Art. 2

Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero
nei Centri di permanenza per il rimpatrio e disposizioni per la
realizzazione dei medesimi Centri

  1. All’articolo 14, al comma 5, del decreto legislativo 25 luglio
    1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al quinto periodo la parola «novanta» e’ sostituita dalla
    seguente: «centottanta»;
    b) al sesto periodo la parola «novanta» e’ sostituita dalla
    seguente: «centottanta».
  2. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la
    costruzione, il completamento, l’adeguamento e la ristrutturazione
    dei centri di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo
    25 luglio 1998, n. 286, per un periodo non superiore a tre anni a
    decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per
    lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, e’
    autorizzato il ricorso alla procedura negoziata senza previa
    pubblicazione del bando di gara di cui all’articolo 63 del decreto
    legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di
    trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito contenente
    l’indicazione dei criteri di aggiudicazione e’ rivolto ad almeno
    cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
    idonei.
  3. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
    derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
    Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
    risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
    vigente.

Art. 3

Trattenimento per la determinazione o la verifica dell’identita’ e
della cittadinanza dei richiedenti asilo

  1. All’articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 3, e’ inserito il seguente:
    «3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente puo’
    essere altresi’ trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e
    comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le
    strutture di cui all’articolo 10-ter, comma 1, del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la
    verifica dell’identita’ o della cittadinanza. Ove non sia stato
    possibile determinarne o verificarne l’identita’ o la cittadinanza,
    il richiedente puo’ essere trattenuto nei centri di cui all’articolo
    14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalita’
    previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo
    di centottanta giorni.»;
    b) al comma 7, le parole «2 e 3» sono sostituite dalle seguenti:
    «2, 3 e 3-bis, secondo periodo»;
    c) al comma 9, le parole «2, 3 e 7» sono sostituite dalle seguenti:
    «2, 3, 3-bis e 7».
  2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 23-bis, comma 1, dopo le parole «alla misura del
    trattenimento» sono inserite le seguenti «nelle strutture di cui
    all’articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
    ovvero»;
    b) all’articolo 28, comma 1, lettera c), dopo le parole «e’ stato
    disposto il trattenimento» sono inserite le seguenti: «nelle
    strutture di cui all’art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio
    1998, n. 286 ovvero»;
    c) all’articolo 35-bis, comma 3, lettera a), le parole da
    «provvedimento di trattenimento» fino alla fine della medesima
    lettera sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento di
    trattenimento nelle strutture di cui all’articolo 10-ter del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui
    all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
    286;».
  3. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
    non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
    pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi
    adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
    disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Disposizioni in materia di modalita’
di esecuzione dell’espulsione

  1. All’articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio
    1998, n. 286, dopo le parole «centri disponibili» sono inseriti i
    seguenti periodi: «, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia
    disponibilita’ di posti nei Centri di cui all’articolo 14 o in quelli
    ubicati nel circondario del Tribunale competente. In tale ultima
    ipotesi il giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto
    di fissazione dell’udienza di convalida, puo’ autorizzare la
    temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del
    procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella
    disponibilita’ dell’Autorita’ di pubblica sicurezza. Qualora le
    condizioni di cui al periodo precedente permangono anche dopo
    l’udienza di convalida, il giudice puo’ autorizzare la permanenza, in
    locali idonei presso l’ufficio di frontiera interessato, sino
    all’esecuzione dell’effettivo allontanamento e comunque non oltre le
    quarantotto ore successive all’udienza di convalida.».
  2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, primo e
    secondo periodo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
    della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai
    relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
    disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dal comma 1,
    terzo periodo, pari a 1.500.000 euro per l’anno 2019, si provvede a
    valere sulle risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
    (FAMI), cofinanziato dall’Unione europea per il periodo di
    programmazione 2014-2020.

Art. 5

Disposizioni in materia di divieto di reingresso

  1. All’articolo 13, comma 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio
    1998, n. 286, le parole «di cui alla Convenzione di applicazione
    dell’Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993,
    n. 388.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento (CE)
    n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre
    2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio
    degli Stati membri della Unione europea, nonche’ degli Stati non
    membri cui si applica l’acquis di Schengen.».

Art. 6

Disposizioni in materia di rimpatri

  1. All’articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n.
    205, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
    «b) al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui
    all’articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
    n. 286, e’ incrementato di 500.000 euro per il 2018, di 1.500.000
    euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020;».

Capo II
Disposizioni in materia di protezione internazionale

Art. 7

Disposizioni in materia di diniego e revoca
della protezione internazionale

  1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate
    le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 12, al comma 1, lettera c), le parole «del codice
    di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di
    procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater,
    624 nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo comma,
    numero 3), e 624-bis, primo comma, nell’ipotesi aggravata di cui
    all’articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati
    di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis),
    del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle
    fattispecie non aggravate»;
    b) all’articolo 16, al comma 1, lettera d-bis) le parole «del
    codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del
    codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis,
    583-quater, 624 nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo
    comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell’ipotesi aggravata di
    cui all’articolo 625, comma 1, numero 3), del codice penale. I reati
    di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis),
    del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle
    fattispecie non aggravate.».

Art. 8

Disposizioni in materia di cessazione
della protezione internazionale

  1. All’articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
    dopo il comma 2-bis, e’ inserito il seguente:
    «2-ter. Per l’applicazione del comma 1, lettera d), e’ rilevante
    ogni rientro nel Paese di origine, salva la valutazione del caso
    concreto.».
  2. All’articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
    251, dopo il comma 2-bis, e’ aggiunto il seguente:
    «2-ter. Ai fini di cui al comma 2, e’ rilevante ogni rientro nel
    Paese di origine, salva la valutazione del caso concreto.».

Art. 9

Disposizioni in materia di domanda reiterata
e di domanda presentata alla frontiera

  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 7 il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
    «2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che:
    a) debbono essere estradati verso un altro Stato in virtu’ degli
    obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;
    b) debbono essere consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale
    internazionale;
    c) debbano essere avviati verso un altro Stato dell’Unione
    competente per l’esame dell’istanza di protezione internazionale;
    d) hanno presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di
    ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione che ne
    comporterebbe l’imminente allontanamento dal territorio nazionale;
    e) manifestano la volonta’ di presentare un’altra domanda reiterata
    a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una
    prima domanda reiterata ai sensi dell’articolo 29, comma 1, o dopo
    una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai
    sensi dell’articolo 32, comma 1, lettere b) e b-bis).»;
    b) all’articolo 28-bis:
    1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
    «1-bis. Nel caso previsto dall’articolo 29, comma 1, lettera b), la
    questura provvede senza ritardo alla trasmissione della
    documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la
    decisione entro cinque giorni.
    1-ter. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in
    cui il richiedente presenti la domanda di protezione internazionale
    direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma
    1-quater, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di
    eludere i relativi controlli. In tali casi la procedura puo’ essere
    svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito.
    1-quater. Ai fini di cui al comma 1-ter, le zone di frontiera o di
    transito sono individuate con decreto del Ministro dell’interno. Con
    il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori
    sezioni delle Commissioni territoriali di cui all’articolo 4, comma
    2, per l’esame delle domande di cui al medesimo comma 1-ter.»;
    2) al comma 2, la lettera b) e’ abrogata;
    3) al comma 2, lettera c), le parole «dopo essere stato fermato per
    avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero»
    sono soppresse;
    c) all’articolo 29, comma 1-bis, l’ultimo periodo e’ abrogato;
    d) dopo l’articolo 29 e’ inserito il seguente:
    «Art. 29-bis (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un
    provvedimento di allontanamento). – 1. Nel caso in cui lo straniero
    abbia presentato una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione
    di un provvedimento che ne comporterebbe l’imminente allontanamento
    dal territorio nazionale, la domanda e’ considerata inammissibile in
    quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione
    del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all’esame della
    domanda ai sensi dell’articolo 29.»;
    e) all’articolo 35-bis:
    1) al comma 3, lettera d), le parole «di cui all’art. 28-bis, comma
    2,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 28-bis,
    commi 1-ter e 2,»;
    2) al comma 5 le parole: «, per la seconda volta,» sono soppresse.
  2. Per le finalita’ di cui al comma 1, lettera b), e’ autorizzata
    la spesa di 465.228,75 euro per l’anno 2018 e 1.860.915 euro a
    decorrere dall’anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
    dell’articolo 39.

Art. 10

Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale

  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 32, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
    «1-bis. Quando il richiedente e’ sottoposto a procedimento penale
    per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16,
    comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
    251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui
    all’articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo
    18 agosto 2015, n. 142, ovvero e’ stato condannato anche con sentenza
    non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne da’
    tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente,
    che provvede nell’immediatezza all’audizione dell’interessato e
    adotta contestuale decisione. Salvo quanto previsto dal comma 3, in
    caso di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni caso
    l’obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di
    ricorso avverso la decisione della Commissione. A tal fine si
    provvede ai sensi dell’articolo 13, commi 3, 4 e 5, del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
    b) all’articolo 35-bis, comma 5, le parole «ai sensi
    dell’articolo 29, comma 1, lettera b).» sono sostituite dalle
    seguenti: «ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b), nonche’
    del provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 32, comma 1-bis.».

Art. 11

Istituzione di sezioni della Unita’ Dublino

  1. All’articolo 3, al comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio
    2008, n. 25, le parole «del Ministero dell’interno» sono sostituite
    dalle seguenti: «del Ministero dell’interno e le sue articolazioni
    territoriali operanti presso le prefetture individuate, fino ad un
    numero massimo di tre, con decreto del Ministro dell’interno, che
    provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie
    disponibili a legislazione vigente».
  2. All’articolo 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46,
    dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
    «2-bis. Per l’assegnazione delle controversie di cui all’articolo
    3, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
    l’autorita’ di cui al comma 1 e’ costituita dall’articolazione
    dell’Unita’ Dublino operante presso il Dipartimento per le liberta’
    civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno nonche’ presso le
    prefetture-uffici territoriali del Governo che ha adottato il
    provvedimento impugnato.».

Art. 12

Disposizioni in materia di accoglienza
dei richiedenti asilo

  1. All’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
    416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
    39, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1, e’ sostituito dal seguente:
    «1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i
    titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non
    accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al
    comma 2, possono accogliere nell’ambito dei medesimi servizi anche i
    titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2,
    lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del
    decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a
    sistemi di protezione specificamente dedicati.»;
    b) al comma 4, le parole da «del richiedente asilo» fino a «di cui
    al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» sono sostituite dalle
    seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»;
    c) al comma 5, alla lettera a), le parole «dei richiedenti asilo,
    dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario» sono
    sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»;
    d) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Art. 1-sexies. Sistema
    di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori
    stranieri non accompagnati».
  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 5:
    1) al comma 2, le parole «agli articoli 6, 9, 11 e 14» sono
    sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6, 9 e 11»;
    2) al comma 5, le parole «agli articoli 6, 9 e 14» sono sostituite
    dalle seguenti: «agli articoli 6 e 9»;
    b) all’articolo 8, al comma 1, le parole «di cui all’articolo 16,»
    fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui
    all’articolo 16.»;
    c) all’articolo 9, il comma 5 e’ abrogato;
    d) all’articolo 11:
    1) al comma 1, le parole «delle strutture di cui agli articoli 9 e
    14,» sono sostituite dalle seguenti: «dei centri di cui all’articolo
    9,»;
    2) al comma 3, le parole «nelle strutture di cui all’articolo 9»
    fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei centri
    di cui all’articolo 9»;
    e) all’articolo 12, al comma 3, le parole «strutture di cui agli
    articoli 9, 11 e 14.» sono sostituite dalle seguenti: «strutture di
    cui agli articoli 9 e 11.»;
    f) all’articolo 14:
    1) al comma 1, le parole da «Sistema di protezione» fino alla fine
    del comma, sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»;
    2) il comma 2 e’ abrogato;
    3) al comma 3 e’ premesso il seguente periodo: «Al fine di accedere
    alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il
    richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara
    di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.»;
    4) al comma 4, secondo periodo, le parole «ai sensi del comma 1»
    sono soppresse;
    5) la rubrica dell’articolo 14 e’ sostituita dalla seguente: «Art.
  3. Modalita’ di accesso al sistema di accoglienza»;
    g) all’articolo 15:
    1) i commi 1 e 2 sono abrogati;
    2) la rubrica dell’articolo 15 e’ sostituita dalla seguente: «Art.
  4. Individuazione della struttura di accoglienza»;
    h) all’articolo 17:
    1) il comma 4 e’ abrogato;
    2) al comma 6, le parole «ai sensi dei commi 3 e 4» sono sostituiti
    dalle seguenti: «ai sensi del comma 3»;
    i) all’articolo 20:
    1) al comma 1, le parole da «Ferme restando» fino a «il
    Dipartimento per le liberta’ civili» sono sostituite dalle seguenti:
    «Il Dipartimento per le liberta’ civili»;
    2) al comma 2, le parole «e agli articoli 12 e 14, comma 2,» sono
    sostituite dalle seguenti: «e all’articolo 12,»;
    l) all’articolo 22, il comma 3 e’ abrogato;
    m) all’articolo 22-bis, al comma 3, il secondo periodo e’
    soppresso;
    n) all’articolo 23:
    1) al comma 1, le parole «di cui all’articolo 14» sono sostituite
    dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11»;
    2) al comma 7, le parole «di cui agli articoli 9, 11 e 14» sono
    sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11».
  5. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole «governativa
    o in una struttura del sistema di protezione di cui all’articolo
    1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,» sono soppresse;
    b) all’articolo 13, comma 2, le parole «di cui all’articolo 8 del
    decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140,» sono sostituite dalle
    seguenti: «di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto
    2015, n. 142,».
  6. Le definizioni di «Sistema di protezione per richiedenti asilo e
    rifugiati» ovvero di «Sistema di protezione per richiedenti asilo,
    rifugiati e minori stranieri non accompagnati» di cui all’articolo
    1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovunque presenti,
    in disposizioni di legge o di regolamento, si intendono sostituite
    dalla seguente: «Sistema di protezione per titolari di protezione
    internazionale e per minori stranieri non accompagnati» di cui
    all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e
    successive modificazioni.
  7. I richiedenti asilo presenti nel Sistema di protezione di cui
    all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
    alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in
    accoglienza fino alla scadenza del progetto in corso, gia’
    finanziato.
  8. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di
    protezione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre
    1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
    1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
    rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale
    previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del
    medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del
    progetto di accoglienza.
  9. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
    non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
    pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi
    adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
    disponibili a legislazione vigente.

Art. 13

Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 4:
    1) al comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
    permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai
    sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del
    Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
    2) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
    «1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce
    titolo per l’iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del
    Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell’articolo
    6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
    b) all’articolo 5:
    1) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
    «3. L’accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli
    comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti e’
    assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e
    2.»;
    2) al comma 4, le parole «un luogo di residenza» sono
    sostituite dalle seguenti: «un luogo di domicilio»;
    c) l’articolo 5-bis e’ abrogato.

Capo III
Disposizioni in materia di cittadinanza

Art. 14

Disposizioni in materia di acquisizione
e revoca della cittadinanza

  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    a) all’articolo 8, il comma 2 e’ abrogato;
    b) all’articolo 9-bis, comma 2, le parole «di importo pari a 200»
    sono sostituite dalle seguenti «di importo pari a 250»;
    c) dopo l’articolo 9-bis e’ inserito il seguente:
    «Art. 9-ter. – 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui
    agli articoli 5 e 9 e’ di quarantotto mesi dalla data di
    presentazione della domanda.
  2. Il termine di cui al comma 1 si applica altresi’ ai procedimenti
    di riconoscimento della cittadinanza avviati dall’autorita’
    diplomatica o consolare o dall’Ufficiale di stato civile a seguito di
    istanze fondate su fatti occorsi prima del 1º gennaio 1948.»;
    d) dopo l’articolo 10 e’ inserito il seguente:
    «Art. 10-bis. – 1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi
    degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, e’ revocata in caso di condanna
    definitiva per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera
    a), n. 4), del codice di procedura penale, nonche’ per i reati di cui
    agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca
    della cittadinanza e’ adottata, entro tre anni dal passaggio in
    giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo
    periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
    Ministro dell’interno.».
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano ai
    procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di
    entrata in vigore del presente decreto.
  4. All’articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, la
    lettera aa) e’ sostituita dalla seguente: «aa) concessione e revoca
    della cittadinanza italiana;».

Capo IV
Disposizioni in materia di giustizia

Art. 15

Disposizioni in materia di giustizia

  1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
    30 maggio 2002, n. 115, nel capo V del titolo IV della parte III,
    dopo l’articolo 130, e’ inserito il seguente:
    «Art. 130-bis (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al
    difensore e al consulente tecnico di parte nei processi civili). – 1.
    Nel processo civile, quando l’impugnazione, anche incidentale, e’
    dichiarata inammissibile, al difensore non e’ liquidato alcun
    compenso.
  2. Non possono essere altresi’ liquidate le spese sostenute per le
    consulenze tecniche di parte che, all’atto del conferimento
    dell’incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della
    prova.».

Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, PREVENZIONE E
CONTRASTO AL TERRORISMO E ALLA CRIMINALITA’ MAFIOSA
Capo I
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del
terrorismo

Art. 16

Controllo, anche attraverso dispositivi elettronici,
dell’ottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla casa
familiare

  1. All’articolo 282-bis, comma 6, del codice di procedura penale,
    dopo la parola «571,» e’ inserita la seguente: «572,» e dopo le
    parole: «612, secondo comma,» e’ inserita la seguente: «612-bis,».
  2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
    derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
    Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
    risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
    vigente.

Art. 17

Prescrizioni in materia di contratto di noleggio
di autoveicoli per finalita’ di prevenzione del terrorismo

  1. Per le finalita’ di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di
    cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19
    dicembre 2001, n. 481, comunicano, per il successivo raffronto
    effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all’articolo 8 della
    legge 1° aprile 1981, n. 121, i dati identificativi riportati nel
    documento di identita’ esibito dal soggetto che richiede il noleggio
    di un autoveicolo, di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 30
    aprile 1992, n. 285. La comunicazione e’ effettuata contestualmente
    alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo
    anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo.
  2. Il Centro di cui al comma 1 procede al raffronto automatico dei
    dati comunicati ai sensi del comma 1 con quelli in esso conservati,
    concernenti provvedimenti dell’Autorita’ giudiziaria o dell’Autorita’
    di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni inserite, a norma delle
    vigenti leggi, dalle Forze di polizia, per finalita’ di prevenzione e
    repressione del terrorismo. Nel caso in cui dal raffronto emergano
    situazioni potenzialmente rilevanti per le finalita’ di cui al comma
    l, il predetto Centro provvede ad inviare una segnalazione di allerta
    all’ufficio o comando delle Forze di polizia per le conseguenti
    iniziative di controllo, anche ai fini di cui all’articolo 4, primo
    comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
    regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  3. I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono conservati per un
    periodo di tempo non superiore a sette giorni. Con decreto del
    Ministro dell’interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro
    sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
    definite le modalita’ tecniche dei collegamenti attraverso i quali
    sono effettuate le comunicazioni previste dal comma l, nonche’ di
    conservazione dei dati. Il predetto decreto e’ adottato, sentito il
    Garante per la protezione dei dati personali, il quale esprime il
    proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i
    quali il decreto puo’ essere comunque emanato.
  4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
    non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
    pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
    dell’interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane,
    strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 18

Disposizioni in materia di accesso al CED interforze
da parte del personale della polizia municipale

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 16-quater del
    decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il personale dei Corpi e servizi di
    polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila
    abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della
    qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al
    controllo ed all’identificazione delle persone, accede, in deroga a
    quanto previsto dall’articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
    al Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della medesima
    legge al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di
    rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate.
  2. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi entro 90
    giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
    presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
    locali, nonche’ il Garante per la protezione dei dati personali, sono
    definiti le modalita’ di collegamento al Centro elaborazione dati e i
    relativi standard di sicurezza, nonche’ il numero degli operatori di
    polizia municipale che ciascun comune puo’ abilitare alla
    consultazione dei dati previsti dal comma 1.
  3. Per l’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la spesa
    di 150.000 euro per l’anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai
    sensi dell’articolo 39.

Art. 19

Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici
da parte delle Polizie municipali

  1. Previa adozione di un apposito regolamento comunale, emanato in
    conformita’ alle linee generali adottate in materia di formazione del
    personale e di tutela della salute, con accordo sancito in sede di
    Conferenza Unificata, i comuni con popolazione superiore ai centomila
    abitanti possono dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale
    dotazione di reparto, in via sperimentale, per il periodo di sei
    mesi, due unita’ di personale, munito della qualifica di agente di
    pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti
    Corpi e Servizi di polizia municipale.
  2. Con il regolamento di cui al comma 1, i comuni definiscono, nel
    rispetto dei principi di precauzione e di salvaguardia
    dell’incolumita’ pubblica, le modalita’ della sperimentazione che
    deve essere effettuata previo un periodo di adeguato addestramento
    del personale interessato nonche’ d’intesa con le aziende sanitarie
    locali competenti per territorio, realizzando altresi’ forme di
    coordinamento tra queste ed i Corpi e Servizi di polizia municipale.
  3. Al termine del periodo di sperimentazione, i comuni, con proprio
    regolamento, possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva
    di reparto l’arma comune ad impulsi elettrici positivamente
    sperimentata. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del
    regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 marzo 1987,
    n. 145, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2.
  4. I comuni e le regioni provvedono, rispettivamente, agli oneri
    derivanti dalla sperimentazione di cui al presente articolo e alla
    formazione del personale delle polizie municipali interessato, nei
    limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.
  5. All’articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014,
    n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014,
    n. 146, le parole «della pistola elettrica Taser» sono sostituite
    dalle seguenti: «dell’arma comune ad impulsi elettrici».

Art. 20

Estensione dell’ambito di applicazione del divieto di accesso ai
luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive

  1. All’articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401,
    dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Il divieto di cui al
    presente comma puo’ essere adottato anche nei confronti dei soggetti
    di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6
    settembre 2011, n. 159.».

Art. 21

Estensione dell’ambito di applicazione del divieto
di accesso in specifiche aree urbane

  1. All’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.
    14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo le parole «su cui insistono» sono inserite le seguenti:
    «presidi sanitari,»;
    b) dopo le parole «flussi turistici,» sono inserite le seguenti:
    «aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici
    spettacoli,».

Art. 22

Potenziamento di apparati tecnico-logistici
del Ministero dell’interno

  1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie
    esigenze connesse all’espletamento dei compiti istituzionali della
    Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per
    l’acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il
    contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il
    rafforzamento dei nuclei
    «Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico» (NBCR) del suddetto
    Corpo, nonche’ per il finanziamento di interventi diversi di
    manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, e’
    autorizzata in favore del Ministero dell’interno la spesa complessiva
    di 15.000.000 euro per l’anno 2018 e di 49.150.000 euro per ciascuno
    degli anni dal 2019 al 2025, da destinare:
    a) quanto a 10.500.000 euro per l’anno 2018 e a 36.650.000 euro per
    ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia di Stato;
    b) quanto a 4.500.000 euro per l’anno 2018 e a 12.500.000 euro per
    ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, al Corpo nazionale dei vigili
    del fuoco.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo

Art. 23

Disposizioni in materia di blocco stradale

  1. Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 1, comma 1, le parole «in una strada ferrata» sono
    sostituite dalle seguenti: «in una strada ordinaria o ferrata o
    comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata,»;
    b) l’articolo 1-bis e’ abrogato.
  2. All’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
    n. 286, dopo le parole «e degli articoli 473 e 474 del codice penale»
    sono inserite le seguenti: «, nonche’ dall’articolo 1 del decreto
    legislativo 22 gennaio 1948, n. 66.».

Capo II
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalita’
mafiosa

Art. 24

Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate
    le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 10, dopo il comma 2-ter e’ inserito il seguente:
    «2-quater. In caso di conferma del decreto impugnato, la corte di
    appello pone a carico della parte privata che ha proposto
    l’impugnazione il pagamento delle spese processuali.»;
    b) all’articolo 17, al comma 3-bis sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    1) alla lettera c) dopo la parola «comunicazione» e’ inserita la
    seguente: «sintetica» e le parole «La mancata comunicazione comporta
    l’inammissibilita’ della proposta» sono sostituite dalle seguenti:
    «Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all’autorita’
    proponente l’eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini
    preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con
    l’autorita’ proponente modalita’ per la presentazione congiunta della
    proposta.»;
    2) la lettera d) e’ abrogata;
    c) all’articolo 19, comma 4, all’ultimo periodo, dopo le parole
    «sequestro della documentazione» sono inserite le seguenti: «di cui
    al primo periodo»;
    d) all’articolo 67, al comma 8, dopo le parole «comma 3-bis, del
    codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «nonche’ per i
    reati di cui all’articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice
    penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e
    all’articolo 640-bis del codice penale».
  2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
    derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
    Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
    risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
    vigente.

Art. 25

Sanzioni in materia di subappalti illeciti

  1. All’articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole «l’arresto da sei mesi ad un anno e
    con l’ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno
    a cinque anni e con la multa»;
    b) al secondo periodo, le parole «dell’arresto da sei mesi ad un
    anno e dell’ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «della
    reclusione da uno a cinque anni e della multa.».

Art. 26

Monitoraggio dei cantieri

  1. All’articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
    n. 81, dopo le parole «provinciale del lavoro» sono inserite le
    seguenti: «nonche’ al prefetto».

Art. 27

Disposizioni per migliorare la circolarita’ informativa

  1. L’articolo 160 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e’
    sostituito dal seguente:
    «Art. 160. – Per le finalita’ di prevenzione generale di reati e
    per l’esercizio del potere di proposta di cui all’articolo 17, comma
    1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le cancellerie
    dei tribunali e delle corti di appello hanno l’obbligo di trasmettere
    ogni quindici giorni, anche per via telematica, il dispositivo delle
    sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive al questore della
    provincia in cui il condannato ha la residenza o l’ultima dimora e al
    direttore della Direzione investigativa antimafia. Analogo obbligo
    sussiste per le cancellerie presso la sezione misure di prevenzione e
    presso l’ufficio G.I.P. del tribunale in relazione alla comunicazione
    di copia dei provvedimenti ablativi o restrittivi, emessi nell’ambito
    delle rispettive attribuzioni, alle questure competenti per
    territorio e alla Direzione investigativa antimafia.».
  2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
    non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
    pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi
    adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
    disponibili a legislazione vigente.

Art. 28

Modifiche all’articolo 143
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

  1. All’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
    degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
    267, dopo il comma 7 e’ inserito il seguente:
    «7-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione del
    prefetto emergano, riguardo ad uno o piu’ settori amministrativi,
    situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali
    da determinare un’alterazione delle procedure e da compromettere il
    buon andamento e l’imparzialita’ delle amministrazioni comunali o
    provinciali, nonche’ il regolare funzionamento dei servizi ad esse
    affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze dell’accesso, al
    fine di far cessare le situazioni riscontrate e di ricondurre alla
    normalita’ l’attivita’ amministrativa dell’ente, individua, fatti
    salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari interventi di
    risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione di un
    termine per l’adozione degli stessi, e fornisce ogni utile supporto
    tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso inutilmente
    il termine fissato, il prefetto assegna all’ente un ulteriore
    termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il
    quale si sostituisce, mediante commissario ad acta,
    all’amministrazione inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali
    provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui
    propri bilanci.».

Art. 29

Modifiche in materia di attivita’ svolte negli enti locali dal
personale sovraordinato ai sensi dell’articolo 145 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

  1. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 706, della legge 27
    dicembre 2006, n. 296, possono essere incrementate, nel rispetto
    dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica, fino ad un massimo di
    5.000.000 euro annui a decorrere dal 2018, mediante utilizzo delle
    risorse che si rendono disponibili nel corso dell’anno, relative alle
    assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali,
    corrisposte annualmente dal Ministero dell’interno.
  2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del
    Ministro dell’interno, e’ autorizzato ad apportare con propri decreti
    le occorrenti variazioni compensative di bilancio.

Capo III
Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili

Art. 30

Modifiche all’articolo 633 del codice penale

  1. All’articolo 633 del codice penale, dopo il secondo comma e’
    inserito il seguente: «Nelle ipotesi di cui al secondo comma, si
    applica la pena della reclusione fino a quattro anni congiuntamente
    alla multa da 206 euro a 2.064 euro, nei confronti dei promotori e
    organizzatori dell’invasione, nonche’ di coloro che hanno compiuto il
    fatto armati.».

Art. 31

Modifiche all’articolo 266
del codice di procedura penale

  1. All’articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di
    procedura penale, le parole «516 e 517-quater del codice penale;»
    sono sostituite dalle seguenti: «516, 517-quater e 633, terzo comma,
    del codice penale;».
  2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
    derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
    Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
    risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
    vigente.

Titolo III
DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITA’ DEL MINISTERO DELL’INTERNO NONCHE’
SULL’ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL’AGENZIA NAZIONALE PER
L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
Capo I
Disposizioni per la funzionalita’ del Ministero dell’interno

Art. 32

Disposizioni per la riorganizzazione dell’amministrazione civile del
Ministero dell’interno

  1. Nell’ambito dei processi di riduzione organizzativa e al fine di
    garantire gli obiettivi complessivi di economicita’ e di revisione
    della spesa previsti dalla legislazione vigente, il Ministero
    dell’interno applica la riduzione percentuale del 20 per cento
    prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6
    luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
    agosto 2012, n. 135, nella misura pari a ventinove posti di livello
    dirigenziale generale, attraverso:
    a) la riduzione di otto posti di livello dirigenziale generale
    assegnati ai prefetti nell’ambito degli Uffici centrali del Ministero
    dell’interno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
    settembre 2001, n. 398, con conseguente rideterminazione della
    dotazione organica dei prefetti di cui alla Tabella 1 allegata al
    decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015;
    b) la soppressione di ventuno posti di prefetto collocati a
    disposizione per specifiche esigenze in base alla normativa vigente,
    secondo le modifiche di seguito indicate:
    1) all’articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10
    gennaio 1957, n. 3, il terzo comma e’ sostituito dal seguente: «I
    prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di due oltre
    quelli dei posti del ruolo organico»;
    2) all’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1991,
    n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991,
    n. 410, le parole «del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
    «del 5 per cento»;
    3) all’articolo 12, comma 2-bis, primo periodo, del decreto
    legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole «i prefetti», sono
    inserite le seguenti: «entro l’aliquota dell’1 per cento».
  2. Restano ferme le dotazioni organiche dei viceprefetti e dei
    viceprefetti aggiunti, del personale appartenente alle qualifiche
    dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonche’ del personale non
    dirigenziale appartenente alle aree prima, seconda e terza
    dell’Amministrazione civile dell’interno di cui alla Tabella 1
    allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
    maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18
    settembre 2015.
  3. All’articolo 42, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le
    parole «di 17 posti» sono sostituite dalle seguenti: «di 14 posti».
  4. Il Ministero dell’interno adotta, con le modalita’ e nel termine
    di cui all’articolo 12, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge
    17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge
    13 aprile 2017, n. 46, il relativo regolamento di organizzazione.
    Entro il medesimo termine si provvede a dare attuazione alle
    disposizioni di cui all’articolo 2, comma 11, lettera b), del
    decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riassorbimento,
    entro il biennio successivo, degli effetti derivanti dalle riduzioni
    di cui ai commi 1 e 2.

Art. 33

Norme in materia di pagamento dei compensi
per lavoro straordinario delle Forze di polizia

  1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell’ordine e della
    sicurezza pubblica, a decorrere dall’esercizio finanziario 2018, per
    il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario
    svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all’articolo
    16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e’ autorizzata, a valere sulle
    disponibilita’ degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un
    ulteriore importo di 38.091.560 euro in deroga al limite di cui
    all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
  2. Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro
    straordinario di cui al comma 1, nelle more dell’adozione del decreto
    di cui all’articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile
    1981, n. 121, e’ autorizzato entro i limiti massimi fissati dal
    decreto applicabile all’anno finanziario precedente.

Art. 34

Incremento richiami personale volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

  1. Per le finalita’ di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto
    legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di spesa per la
    retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili
    del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero
    dell’interno, nell’ambito della missione «Soccorso civile», sono
    incrementati di 5,9 milioni di euro per l’anno 2019 e di 5 milioni di
    euro a decorrere dall’anno 2020.
  2. L’impiego del personale volontario, ai sensi dell’articolo 9 del
    decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e’ disposto nel limite
    dell’autorizzazione annuale di spesa, pari a 20.952.678 euro per
    l’anno 2019 e a 20.052.678 euro a decorrere dall’anno 2020.
  3. Per l’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la spesa
    di 5,9 milioni di euro per l’anno 2019 e di 5 milioni di euro a
    decorrere dall’anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
    dell’articolo 39.

Art. 35

Ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate

  1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di
    riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di
    polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto,
    volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio
    2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e’
    istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero
    dell’economia e delle finanze, nel quale confluiscono le risorse di
    cui all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155,
    secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con
    riferimento alle risorse gia’ affluite ai sensi dell’articolo 7,
    comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e
    non utilizzate in attuazione dell’articolo 8, comma 6, della legge 7
    agosto 2015, n. 124, alle quali si aggiunge una quota pari a
    5.000.000 euro, a decorrere dall’anno 2018, dei risparmi di spesa di
    parte corrente di natura permanente, di cui all’articolo 4, comma 1,
    lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

Capo II
Disposizioni sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia
nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata

Art. 36

Razionalizzazione delle procedure di gestione
e destinazione dei beni confiscati

  1. All’articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
    159, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «comunque non
    superiore a tre,» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli
    incarichi gia’ in corso quale coadiutore,».
  2. All’articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
    159, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3:
    1) al secondo periodo, dopo la parola «coadiutore,» sono inserite
    le seguenti: «che puo’ essere»;
    2) dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Qualora sia
    diverso dall’amministratore giudiziario, il coadiutore nominato
    dall’Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente,
    agli albi richiamati all’articolo 35, commi 2 e 2-bis.»;
    3) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All’attuazione del
    presente comma, si provvede con le risorse umane e finanziarie
    disponibili a legislazione vigente.».
  3. All’articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
    159, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3:
    1) alla lettera b) le parole «Presidente del Consiglio dei
    ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell’interno»;
    2) alla lettera c) le parole «al patrimonio del comune ove
    l’immobile e’ sito, ovvero al patrimonio della provincia o della
    regione» sono sostituite dalle seguenti: «al patrimonio indisponibile
    del comune ove l’immobile e’ sito, ovvero al patrimonio indisponibile
    della provincia, della citta’ metropolitana o della regione»;
    3) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:
    «d) trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile
    dell’ente locale o della regione ove l’immobile e’ sito, se
    confiscati per il reato di cui all’articolo 74 del citato testo unico
    approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
    n. 309, qualora richiesti per le finalita’ di cui all’articolo 129
    dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Se entro un
    anno l’ente territoriale destinatario non ha provveduto alla
    destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento
    ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»;
    b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «,
    nonche’, per una quota non superiore al 30 per cento, per
    incrementare i fondi per la contrattazione integrativa anche allo
    scopo di valorizzare l’apporto del personale dirigenziale e non
    dirigenziale al potenziamento dell’efficacia ed efficienza
    dell’azione dell’Agenzia. La misura della quota annua destinata
    all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa viene
    definita con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il
    Ministro dell’economia e delle finanze su proposta dell’Agenzia e
    l’incremento non puo’ essere superiore al 15 per cento della
    componente variabile della retribuzione accessoria in godimento da
    parte del predetto personale»;
    c) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
    «4-bis. Fermi restando i vincoli connessi al trasferimento nel
    patrimonio indisponibile dell’ente destinatario, nell’ambito delle
    finalita’ istituzionali di cui al comma 3, lettera c), rientra
    l’impiego degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per
    incrementare l’offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti
    in particolare condizione di disagio economico e sociale anche
    qualora l’ente territoriale ne affidi la gestione all’ente pubblico a
    cio’ preposto.»;
    d) i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
    «5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare
    la destinazione o il trasferimento per le finalita’ di pubblico
    interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento
    dell’Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le
    disposizioni del codice di procedura civile. Qualora l’immobile si
    trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di
    costruire in sanatoria, l’acquirente dovra’ presentare la relativa
    domanda entro centoventi giorni dal perfezionamento dell’atto di
    vendita. L’avviso di vendita e’ pubblicato nel sito internet
    dell’Agenzia e dell’avvenuta pubblicazione e’ data notizia nel sito
    internet dell’Agenzia del demanio. La vendita e’ effettuata per un
    corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima
    formulata ai sensi dell’articolo 47. Qualora, entro novanta giorni
    dalla data di pubblicazione dell’avviso di vendita, non pervengano
    proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al precedente
    periodo, il prezzo minimo della vendita non puo’, comunque, essere
    determinato in misura inferiore all’80 per cento del valore della
    suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente
    articolo, la vendita e’ effettuata al miglior offerente, con
    esclusione del proposto o di colui che risultava proprietario
    all’atto dell’adozione della misura penale o di prevenzione, se
    diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o
    sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione
    mafiosa o a quello di cui all’articolo 416-bis.1 del codice penale,
    nonche’ dei relativi coniugi o parti dell’unione civile, parenti e
    affini entro il terzo grado, nonche’ persone con essi conviventi.
    L’Agenzia acquisisce, con le modalita’ di cui agli articoli 90 e
    seguenti, l’informazione antimafia, riferita all’acquirente e agli
    altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma,
    affinche’ i beni non siano acquistati, anche per interposta persona,
    da soggetti esclusi ai sensi del periodo che precede, o comunque
    riconducibili alla criminalita’ organizzata, ovvero utilizzando
    proventi di natura illecita. Si applica, in quanto compatibile, il
    comma 15. I beni immobili acquistati non possono essere alienati,
    nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del
    contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono
    assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi
    dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. I beni
    immobili di valore superiore a 400.000 euro sono alienati secondo le
    procedure previste dalle norme di contabilita’ dello Stato.
  4. Possono esercitare la prelazione all’acquisto:
    a) cooperative edilizie costituite da personale delle Forze armate
    o delle Forze di polizia;
    b) gli enti pubblici aventi, tra le altre finalita’ istituzionali,
    anche quella dell’investimento nel settore immobiliare;
    c) le associazioni di categoria che assicurano, nello specifico
    progetto, maggiori garanzie e utilita’ per il perseguimento
    dell’interesse pubblico;
    d) le fondazioni bancarie;
    e) gli enti territoriali.
  5. La prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, nei
    termini stabiliti dall’avviso pubblico di cui al comma 5, salvo
    recesso qualora la migliore offerta pervenuta non sia ritenuta di
    interesse.»;
    e) dopo il comma 7-bis e’ inserito il seguente:
    «7-ter. Per la destinazione ai sensi del comma 3 dei beni indivisi,
    oggetto di provvedimento di confisca, l’Agenzia o il partecipante
    alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi
    dell’articolo 666 del codice di procedura penale. Il tribunale,
    disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni
    provvedimenti per ottenere la divisione del bene. Qualora il bene
    risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede possono chiedere
    l’assegnazione dell’immobile oggetto di divisione, previa
    corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi diritto,
    in conformita’ al valore determinato dal perito nominato dal
    tribunale. Quando l’assegnazione e’ richiesta da piu’ partecipanti
    alla comunione, si fa luogo alla stessa in favore del partecipante
    titolare della quota maggiore o anche in favore di piu’ partecipanti,
    se questi la chiedono congiuntamente. Se non e’ chiesta
    l’assegnazione, si fa luogo alla vendita, a cura dell’Agenzia e
    osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di
    procedura civile o, in alternativa, all’acquisizione del bene per
    intero al patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui al comma
    3, e gli altri partecipanti alla comunione hanno diritto alla
    corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal
    perito nominato dal tribunale, con salvezza dei diritti dei creditori
    iscritti e dei cessionari. In caso di acquisizione del bene al
    patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme,
    ponendole a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante
    alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota
    viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi
    del primo comma dell’articolo 45.»;
    f) il comma 10 e’ sostituito dal seguente:
    «10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto
    delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al
    Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento
    all’entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quaranta per
    cento al Ministero dell’interno, per la tutela della sicurezza
    pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quaranta per
    cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento
    ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
    istituzionali, e, nella misura del venti per cento all’Agenzia, per
    assicurare lo sviluppo delle proprie attivita’ istituzionali, in
    coerenza con gli obiettivi di stabilita’ della finanza pubblica.»;
    g) dopo il comma 12-bis e’ inserito il seguente:
    «12-ter. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non
    destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis, possono essere destinati
    alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non
    inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5,
    sesto periodo, ovvero distrutti.»;
    h) dopo il comma 15-ter e’ aggiunto, in fine, il seguente:
    «15-quater. I beni di cui al comma 5 che rimangono invenduti,
    decorsi tre anni dall’avvio della relativa procedura, sono mantenuti
    al patrimonio dello Stato con provvedimento dell’Agenzia. La relativa
    gestione e’ affidata all’Agenzia del demanio.».
  6. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono
    derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
    Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
    risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
    vigente.

Art. 37

Disposizioni in materia di organizzazione
e di organico dell’Agenzia

  1. All’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
    2011, n. 159, il primo periodo e’ sostituito dal seguente:
    «1. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei
    beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata e’ posta
    sotto la vigilanza del Ministro dell’interno, ha personalita’
    giuridica di diritto pubblico ed e’ dotata di autonomia organizzativa
    e contabile, ha la sede principale in Roma e fino a 4 sedi secondarie
    istituite con le modalita’ di cui all’articolo 112, nei limiti delle
    risorse ordinarie iscritte nel proprio bilancio.».
  2. All’articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
    159, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 4:
    1) dopo la lettera c) e’ inserita la seguente: «c-bis) provvede
    all’istituzione, in relazione a particolari esigenze, fino a un
    massimo di quattro sedi secondarie, in regioni ove sono presenti in
    quantita’ significativa beni sequestrati e confiscati alla
    criminalita’ organizzata, nei limiti delle risorse di cui
    all’articolo 110, comma 1;»;
    2) la lettera h) e’ sostituita dalla seguente: «h) approva il
    bilancio preventivo e il conto consuntivo;»;
    b) al comma 5, alla lettera a) la parola «, h)» e’ soppressa.
  3. All’articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011,
    n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «si provvede» sono
    inserite le seguenti: «, nel limite di cento unita’»;
    b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
    «2-bis. Per la copertura delle ulteriori settanta unita’ di
    incremento della dotazione organica, il reclutamento avviene mediante
    procedure selettive pubbliche, in conformita’ alla legislazione
    vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche
    amministrazioni. Per l’espletamento delle suddette procedure
    concorsuali, il Dipartimento per le politiche del personale
    dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e
    finanziarie del Ministero dell’interno collabora con l’Agenzia. Gli
    oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali sono a carico
    dell’Agenzia.»;
    c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
    «4-bis. Nell’ambito della contrattazione collettiva 2019/2021 viene
    individuata l’indennita’ di amministrazione spettante agli
    appartenenti ai ruoli dell’Agenzia, in misura pari a quella
    corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero
    della giustizia.
    4-ter. Oltre al personale di cui al comma 1, l’Agenzia e’
    autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a 100 unita’
    di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche
    amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche’ ad enti pubblici
    economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l’Agenzia puo’
    avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia
    ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino
    a un massimo di 20 unita’. Il predetto personale e’ posto in
    posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche in deroga alla
    vigente normativa generale in materia di mobilita’ temporanea e nel
    rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 14, della legge
    15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il
    trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo
    quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico
    dell’amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte
    dell’Agenzia all’amministrazione di appartenenza dei soli oneri
    relativi al trattamento accessorio.».
  4. Per l’attuazione del comma 3, lettera b), e’ autorizzata la
    spesa di 570.000 euro per l’anno 2019 e 3.400.000 euro a decorrere
    dall’anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo

Art. 38

Deroga alle regole sul contenimento della spesa
degli enti pubblici e disposizioni abrogative

  1. All’articolo 118 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
    159, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «3-bis. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione
    dei compiti affidati all’Agenzia le disposizioni di cui all’articolo
    6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
    78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
    122, di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,
    n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
    135, nonche’ di cui all’articolo 2, commi da 618 a 623, della legge
    24 dicembre 2007, n. 244, non trovano applicazione nei confronti
    dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei
    beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata fino al
    terzo esercizio finanziario successivo all’adeguamento della
    dotazione organica di cui all’articolo 113-bis, comma 1. Allo scadere
    della deroga di cui al presente comma, entro 90 giorni, con decreto
    del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e
    delle finanze su proposta dell’Agenzia vengono stabiliti i criteri
    specifici per l’applicazione delle norme derogate sulla base delle
    spese sostenute nel triennio.».
  2. Per l’attuazione del comma 1, e’ autorizzata la spesa di 66.194
    euro a decorrere dal 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
    dell’articolo 39.
  3. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i commi 7 e 8
    dell’articolo 52 sono abrogati.
  4. L’articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
    e’ abrogato.

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 39

Copertura finanziaria

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 18, 22, 34, 37 e 38, pari
    a 15.681.423 euro per l’anno 2018, a 57.547.109 euro per l’anno 2019,
    a 59.477.109 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e a
    10.327.109 euro a decorrere dall’anno 2026, si provvede:
    a) quanto a 5.900.000 euro per l’anno 2019 e a 5.000.000 di euro
    annui a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente riduzione
    dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
    fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma
    «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
    dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
    per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
    del Ministero dell’interno;
    b) quanto a 15.150.000 euro per l’anno 2018 e a 49.150.000 euro per
    ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, mediante corrispondente
    riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
    iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del
    programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
    ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
    delle finanze per l’anno 2018, allo scopo utilizzando
    l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno;
    c) quanto a 531.423 euro per l’anno 2018, a 2.497.109 euro per
    l’anno 2019, a 5.327.109 euro annui a decorrere dall’anno 2020,
    mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui
    all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999,
    n. 44, affluite all’entrata del bilancio dello Stato, che restano
    acquisite all’erario.
  2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
    apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 40

Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
    quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
    in legge.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.

Dato a Roma, addi’ 4 ottobre 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Salvini, Ministro dell’interno

Bongiorno, Ministro per la pubblica
amministrazione

Savona, Ministro per gli affari
europei

Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia

Tria, Ministro dell’economia e
delle finanze

Di Maio, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Nota 4 ottobre 2018, AOODPIT 3050

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di istruzione secondaria di 2°grado
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
Al Sovrintendente Scolastico
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
All’Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di Trento Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta LORO SEDI
e, p.c. Al Capo di Gabinetto SEDE
Al Direttore degli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione SEDE
Al Capo dell’Ufficio Stampa SEDE

Nota 4 ottobre 2018, AOODPIT 3050

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018/2019 – prime indicazioni operative