Lesioni midollari, il Sant’Anna di Pisa lancia un progetto di tecnologia robotica

Redattore Sociale del 30-10-2018

Lesioni midollari, il Sant’Anna di Pisa lancia un progetto di tecnologia robotica

Utilizzare le innovazioni raggiunte nei campi degli esoscheletri, della soft robotics e del controllo muscolare di sistemi robotici per agevolare la riabilitazione e l’assistenza della mano tetraplegica sono gli obiettivi del nuovo progetto di ricerca “GRASP Toscana”.

PISA. Utilizzare le innovazioni raggiunte nei campi degli esoscheletri (robot indossabili), della soft robotics (robotica soffice) e del controllo muscolare di sistemi robotici per lo sviluppo di nuove tecnologie robotiche per agevolare la riabilitazione e facilitare l’assistenza della mano tetraplegica, che non può muoversi, del paziente che ha subito lesioni midollari, quindi alla spina dorsale o al midollo spinale. Sono gli obiettivi del nuovo progetto di ricerca “GRASP Toscana”, finanziato dalla Fondazione CR Firenze che nei prossimi due anni svilupperà l’Istituto TeCIP (Tecnologie della Comunicazione, dell’Informazione e della Percezione) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, con la supervisione scientifica di Antonio Frisoli, docente del Laboratorio Percro dello stesso Istituto, con la collaborazione dell’Azienda ospedaliera universitaria di Careggi (Firenze) e la partecipazione dell’Associazione Habilia e dell’Associazione Toscana Paraplegici Atp. L’intento è sperimentare nuove tecnologie di robotica soffice per creare esoscheletri robotici per la mano, leggeri e indossabili, in grado di restituire la funzione manuale più naturale ai pazienti con tetraplegia, migliorando così il loro il reinserimento nella vita sociale.

Così in un comunicato la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.
La lesione midollare è la conseguenza di traumi spinali che comporta deficit totale o parziale di funzioni come mobilità e sensibilità ed è tra le patologie più invalidanti che colpiscono in media pazienti giovani (29 anni). In Italia l’incidenza della lesione midollare è di circa 18/20 nuovi casi l’anno per mille abitanti. L’Unità Spinale di Careggi, a Firenze, è oggi un punto di riferimento per le persone con lesione midollare a livello nazionale e in particolare per il centro Italia. Questo nuovo progetto prosegue l’intento di supportare le persone affette da lesione midollare, seguendo il percorso intrapreso con “Climb”- progetto anch’esso sostenuto dalla Fondazione CR Firenze- per la sperimentazione clinica dell’uso degli esoscheletri robotici indossabili a cui ha partecipato l’Istituto TeCIP della Scuola Superiore Sant’Anna ed i cui risultati sono stati presentati a dicembre 2017. In questo caso si trattava della sperimentazione clinica di un esoscheletro per consentire il movimento e il cammino alle gambe paralizzate. Uno strumento di esercizio e di riabilitazione di nuova generazione per consentire ai pazienti di evitare l’utilizzo della sedia a rotelle, mantenendo la posizione eretta per muoversi, con il miglioramento non soltanto dell’autonomia ma anche della funzione degli organi interni e, quindi, dello stato di salute generale della persona. La sfida sarà quella di applicare le tecnologie innovative della robotica soffice per l’assistenza della mano tetraplegica per fornire un ulteriore aiuto alle persone affette da questa patologia, conclude la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. (DIRE)

Bilancio/Rendicontazione sociale: note di contesto tra due PTOF

Bilancio/Rendicontazione sociale: note di contesto tra due PTOF

di Dario Cillo


Introduzione al seminario:

Bilancio sociale. Strumento di senso per costruire consenso
Verso una cultura della Rendicontazione sociale
La scuola al centro della rete di relazioni tra stakeholders e territorio

“Flat tax” al 15% per ripetizioni e lezioni private

da Il Sole 24 Ore

“Flat tax” al 15% per ripetizioni e lezioni private
di Alessia Tripodi

Arriva un’imposta al 15% per gli insegnanti su quanto percepito da lezioni private e ripetizioni. È una delle novità contenute nella nuova bozza della legge di bilancio approvata dal governo che arriverà in Parlamento mercoledì prossimo. Dal primo gennaio 2019 «i titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado», potranno chiedere – dice la norma – l’applicazione di una imposta sostitutiva di Irpef e addizionali regionali e comunali pari al 15%, «salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari». La “flat tax” punta all’emersione di un giro d’affari per la maggior parte “in nero” che, secondo il Codacons, nel 2018 ha raggiunto quota 950 milioni di euro.

Flat tax per gli insegnamenti privati
«I dipendenti pubblici che svolgono l’attività di insegnamento a titolo privato», si legge nella bozza di legge di bilancio, ferme restando le norme su incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi, «comunicano alla propria amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità». L’imposta andrà versata secondo le scadenze stabilite per l’Irpef. E «per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi», prosegue la norma.

Business da quasi 1 miliardo di euro
Un business da quasi 1 miliardo di euro, dunque, che pesa sempre di più sulle famiglie. Secondo il Codacons, nel corso dell’anno una famiglia italiana spende circa 650 euro in ripetizioni, spesa che può raggiungere i 950 euro all’anno se la materia da recuperare è il greco. Milano è la città più costosa: qui un’ora di ripetizione di greco può arrivare a costare anche 50 euro, nel caso in cui si ricorra ad un docente universitario.

L’alternanza cambia nome e taglia le ore

da Il Sole 24 Ore

L’alternanza cambia nome e taglia le ore
di Claudio Tucci

L’ultima bozza di manovra conferma il restyling dell’alternanza scuola-lavoro. Che intanto cambierà nome. I percorsi svolti “on the job” si chiameranno «percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento» e, a decorrere dall’anno scolastico in corso, il 2018/2019, con effetti dall’esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva: a) non inferiore a 180 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

Taglio anche ai fondi
Finora, con la legge 107, si saliva a 200 ore nei licei, e 400 ore negli ultimi tre anni di tecnici e professionali. Toccherà poi a un decreto del Miur, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della manovra, definire le linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Spazio anche a un contestuale taglio dei fondi annuali: «Le risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore».

Le novità, come detto, si applicano da subito. E quindi anche ai progetti già attivati dalle scuole si determinerà una rimodulazione delle attività sulla base delle risorse finanziarie occorrenti e disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio in attuazione delle nuove disposizioni normative.

Consiglio di Stato: non si può bocciare in prima media

da Il Sole 24 Ore

Consiglio di Stato: non si può bocciare in prima media

Non si può bocciare in prima media. E’ la pronuncia del Consiglio di Stato che, al termine di una battaglia legale, ha cancellato il provvedimento che, a giugno, era stato il triste epilogo dell’anno scolastico di un ragazzino di Scandiano (Reggio Emilia). Che però, alla fine dell’iter giudiziario e ad anno scolastico in corso, potrà comunque accedere alla seconda media.

Secondo la pronuncia del Consiglio di Stato, infatti, non si può bocciare in prima media perché, nel passaggio dalle elementari alle medie, per decretare un giudizio sull’allievo occorre prendere in considerazione un periodo più ampio. Non basterebbe, in pratica, un solo anno di frequenza delle medie per rallentare la carriera scolastica di un ragazzino, nonostante le numerose insufficienze riportate. Dopo la bocciatura, infatti, come ricostruisce il “Resto del Carlino”, un ricorso, nel luglio scorso, aveva ristabilito una
promozione a tavolino. Provvedimento che, a sua volta, era stato riformato, a fine agosto, da una decisione del Tar che aveva, a differenza del Consiglio di Stato, ritenuto sufficienti per una bocciatura le carenze scolastiche del ragazzo, dimostrate dei voti riportati durante l’anno.

I familiari, però, dopo la bocciatura dei prof della scuola media di Scandiano non hanno accettato nemmeno la bocciatura del Tar e hanno deciso di rivolgersi al Consiglio di Stato che, a sua volta, ha ribaltato la sentenza del Tar, consentendo la frequenza dello studente alla seconda classe. A chiudere la complicata vicenda giudiziaria, inoltre, è arrivata un’ulteriore sentenza, sempre del Consiglio di Stato, che ha confermato la promozione in seconda media. Una conferma corroborata, appunto, dal fatto che nel passaggio dalla scuola elementare alla media appare necessario che il profitto venga valutato su base biennale e non solo sui risultati del primo anno.

Di fatto, secondo il Consiglio di Stato, per decidere l’andamento di uno studente serve una visione complessiva dell’assestamento del passaggio dalle elementari alle medie, valutando almeno due anni di profitto. Rendendo così, di fatto, illegittima la possibilità stessa di essere bocciati in prima media.

Alla scuola media di Scandiano, che ha difeso la propria decisione, sono state anche addebitate le spese del giudizio: dovrà pagare 1.700 euro.

Quota 100: nel DEF coperture finanziarie in attesa del DDL

da Orizzontescuola

Quota 100: nel DEF coperture finanziarie in attesa del DDL
di redazione

La nuova bozza di legge di bilancio, datata 29 ottobre, contiene anche la riforma delle pensioni con quota 100.

Sarebbero però indicate solo le coperture finanziarie, perché per i dettagli e le modalità bisognerà invece attendere un decreto ad hoc di cui ancora non si conoscono le tempistiche.

Il decreto è ritenuto indispensabile perché sarebbero troppi i docenti e gli ATA che verrebbero coinvolti nel pensionamento anticipato di quota 100.

Per scoraggiare l’uscita dei circa 80.000 docenti e ATA si parla di penalizzazioni, tra cui quella del ritardato pagamento del TFR fino a 5 anni, in pratica al compimento dei 67 anni.

Lezioni private saranno tassate al 15%, norma presente nella Legge di Bilancio

da Orizzontescuola

Lezioni private saranno tassate al 15%, norma presente nella Legge di Bilancio
di redazione

Lezioni private tassate, spunta un provvedimento nelle ultime bozze del DEF che potrebbe cambiare una delle prassi più dibattute che riguardano i docenti italiani. Arriva un’imposta al 15% per gli insegnanti su quanto percepito da lezioni private e ripetizioni.

Dal primo gennaio 2019, infatti, come si legge nella bozza, “i titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado”, potranno chiedere – in base a quanto dispone la norma – l’applicazione di “una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari”.

Ecco il testo integrale

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, al compenso derivante dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari.
  1. I dipendenti pubblici, di cui al comma 1, che svolgono l’attività di insegnamento a titolo privato, fermo restando quanto disposto all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunicano alla propria amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.

  2. L’imposta è versata entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

  3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l’esercizio dell’opzione di cui al comma 1 nonché del versamento dell’acconto e del saldo dell’imposta sostitutiva.

120 insegnanti avranno esonero per diffondere piano scuola digitale

da Orizzontescuola

120 insegnanti avranno esonero per diffondere piano scuola digitale
di redazione

Nella bozza della Legge di Bilancio 2019 è prevista una misura di esonero per gli insegnanti impegnati nella diffusione del Piano Nazionale Scuola Digitale.

Esonero per 120 insegnanti

Si tratta di 120 insegnanti, che potranno beneficiare dell’esonero dal servizio per due anni scolastici (2019/20 e 2020/21). Il loro lavoro sarà quello di formare le “équipe territoriali formative”, per garantire la diffusione del piano per la scuola digitale.

Il finanziamento

Per le nuove équipe vengono stanziati 1,44 milioni per il 2019, euro 3,60 milioni per il 2020 e 2,16 milioni per il 2021.

Docenti dovranno aggiornarsi e formarsi

Compito dei docenti è quello di aggiornarsi e formarsi. Il grado di digitalizzazione di una scuola – ha affermato recentemente il Sottosegretario Giuliano –  va verificato in base all’uso degli strumenti disponibili finalizzati a proporre una didattica innovativa, più vicina al mondo degli studenti.

Diplomati magistrale, ecco la dicitura da inserire nei contratti con riserva

da Orizzontescuola

Diplomati magistrale, ecco la dicitura da inserire nei contratti con riserva
di redazione

Con riferimento ai contratti a tempo indeterminato e/o determinato, stipulati per l’anno scolastico 2018/19 con i docenti diplomati magistrali ante 2001/2002, dopo il confronto con i rappresentanti del MEF e alla conseguente nota esplicativa della Direzione Regionale per la Lombardia, prot. n. 28421 del 18 ottobre 2018, l’Ambito Territoriale di Milano comunica quanto segue.

I Dirigenti scolastici devono sottoporre alla firma di tutti i docenti interessati (diplomati magistrali ante 2001/2002) un “addendum” al contratto di lavoro eventualmente già stipulato, contenente una clausola di salvaguardia, formulata nei seguenti termini “Il presente contratto è rilasciato e sottoscritto in vigenza della L. 96/2018 di conversione del D.L. 87/2018 (art. 4), in attesa dell’esito dei giudizi ancora pendenti”.

La stessa clausola deve essere apposta ad altri eventuali contratti aventi le stesse caratteristiche, ciò al fine di consentire il visto della RTS e il conseguente pagamento degli interessati.

nota

Scuola e cultura nell’era digitale: le iniziative Miur per gli studenti delle superiori

da Orizzontescuola

Scuola e cultura nell’era digitale: le iniziative Miur per gli studenti delle superiori
di redazione

Lo scorso 9 ottobre, al Miur, sono state presentate alcune delle iniziative che interesseranno studenti e studentesse delle scuole superiori per l’anno scolastico 2018-2019.

Tra esse:

  • IV edizione della “Settimana delle Culture Digitali” Antonio Ruberti
  • Concorso “Crowddreaming: i giovani co-creano culture digitali
  • #HackCultura2019, l’hackathon degli studenti per la “titolarità culturale”

Oltre 60 organizzazioni tra università, enti di ricerca, scuole, istituti tecnici superiori, istituti di cultura, associazioni e imprese pubbliche e private sono fanno parte del Network italiano che ha costituito la Scuola a rete in Digital Cultural Heritage, Arts and Humanities. La rete DiCultHer promuove un’offerta formativa sull’ampio spettro delle competenze digitali applicate anche al mondo dalla cultura e dell’arte. Uno sbocco importantissimo: l’industria culturale attrarrà sempre più giovani e richiederà profili professionali capaci di dare valore, anche attraverso un uso sapiente ed esperto di strumenti digitali, al capitale culturale, artistico, paesaggistico, letterario, storico e archeologico italiano (qui tutte le opportunità di lavoro nel sistema produttivo culturale e creativo del Made in Italy  Tra le nuove competenze necessarie per il lavoro culturale troviamo comunicazione, design, costruzioni di percorsi e itinerari culturali, marketing territoriale. Occorre allora comprendere che la Scuola deve essere al centro della cultura nell’era digitale ed è importante orientare studenti e studentesse a investire sul patrimonio artistico e culturale del nostro Paese. Un Digital Cultural Heritage che apre interessanti spazi di affermazione professionale per chi ha trovato e troverà nelle competenze digitali un chiaro indirizzo su cui investire per entrare nel mondo del lavoro (Competenze digitali per il lavoro: in crescita la domanda di digital skills).

Sfruttiamo allora gli stimoli che vengono lanciati dal network DiCultHer, che aiutano a comunicare agli studenti il modo in cui la cultura digitale possa diventare essa stessa patrimonio culturale intangibile e immateriale. Con la cultura al centro nell’era digitale.

Docenti regionali e regionalizzazione scuola, 83% dice no. Regioni si preparano, maggioranza spaccata

da Orizzontescuola

Docenti regionali e regionalizzazione scuola, 83% dice no. Regioni si preparano, maggioranza spaccata
di redazione

Partecipazione record al nostro sondaggio rivolto agli iscritti alla pagina FaceBook sulla proposta di regionalizzazione della scuola e la possibilità per le regioni di assumere docenti.

IN un solo weekend i partecipanti sono stati più di 1.600 e hanno espresso un voto chiaro sul via del Ministro Bussetti alla regionalizzazione della scuola italiana.

Di cosa si tratta?

Si tratta di un progetto del quale al momento è capofila il Veneto ma che ha già contagiato Lombardia, Emilia, Lazio e molte altre Regioni, come fa sapere la CISL scuola, si stanno preparando.

Il piano Veneto prevede  la possibilità di gestire autonomamente i concorsi, bandendoli solo a livello regionale nel momento in cui ci sarà carenza. La possibilità di gestire direttamente gli organici, aumentando il numero di docenti e ATA e farli dipendere direttamente dalla Regione.

Inoltre, saranno gestiti dalla Regione in cui si è assunti anche i possibili trasferimenti in altre Regioni, attraverso un meccanismo simile a quello del trasferimento all’interno della Pubblica Amministrazione, con finestre limitate.

A ciò si aggiunge che il Veneto ha lavorato ed ottenuto di poter insegnare storia e cultura Veneta nelle scuole. Cosa che potrebbe essere presa ad esempio anche da altre regioni.

Favorevoli o contrari?

Non è bastata la promessa della possibilità di integrare gli stipendi dei docenti ed ATA assunti dalle Regioni con degli aumenti per convincere i docenti della bontà del progetto. Questo, almeno, quanto risulta dal nostro sondaggio che abbiamo lanciato la fine della scorsa settimana e del quale vi inseriamo l’immagine.

Preoccupazione è stata espressa anche dai sindacati che hanno visto in questo progetto la fine della scuola italiana nazionale.

Maggioranza spaccata

Se da un lato è da ricordare che il progetto è nato sotto il Governo Renzi ed è per questo che oggi ci troviamo davanti ad uno stato avanzato dei lavori, dall’altro c’è da ricordare che si è trasformato in un progetto irrinunciabile per la Lega attualmente al Governo.

E’ anche vero, però, che da più parti esponenti del Movimento 5 Stelle hanno espresso parere negativo nei confronti della Regionalizzazione della scuola. Non ultima la Senatrice Granato che durante il suo intervento in Calabria ha ribadito la sua opposizione.

Il prtesidente della VII Commissione alla Camera, l’On Luigi Gallo, da canto suo, ha voluto ricordare ocn un comunicato ad hoc che il sistema scolastico è unico e nazionale e che “L’autonomia differenziata e la regionalizzazione di professori e presidi non è nel Contratto di Governo. I sistemi virtuosi devono essere trasferiti ai territori meno virtuosi.”

Permessi brevi retribuiti, per esigenze personali. Si recuperano

da Orizzontescuola

Permessi brevi retribuiti, per esigenze personali. Si recuperano
di Paolo Pizzo

L’art. 16 del CCNL 2006-09 ancora in vigore dispone che il dipendente può usufruire dei permessi brevi per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro.

È previsto, in particolare, che compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore.

I permessi danno la possibilità al lavoratore di assentarsi dal lavoro per brevi periodi giornalieri per “esigenze personali” adottando così una flessibilizzazione dell’orario di lavoro, di portata indubbiamente limitata, la cui realizzazione è affidata all’iniziativa del dipendente.

Le esigenze personali

Le esigenze personali del lavoratore previste dall’art. 16 possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola.

Documentazione o certificazione delle esigenze personali a supporto

Il Contratto non ha individuato, in via preventiva ed espressa, nessuna specifica esigenza o ragione giustificativa per la concessione del beneficio. Neppure viene richiesta, a tal fine, l’esibizione di una particolare documentazione giustificativa.

29Pertanto, le esigenze del lavoratore non debbano essere documentate o certificate.

Personale docente

Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione e la loro attribuzione è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio, anche dietro corresponsione di ore eccedenti (è esclusa però la nomina di un supplente dalle graduatorie di istituto per la sostituzione del personale fruitore del permesso).

Il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, non può superare l’orario settimanale di insegnamento:

  • il docente di scuola di I e II grado con orario completo non potrà superare le 18 ore di permesso in un anno scolastico;
  • il docente di scuola primaria con orario completo non potrà superare le 24 ore di permesso in un anno scolastico;
  • il docente di scuola dell’infanzia con orario completo non potrà superare le 25 ore di permesso in un anno scolastico.

I permessi devono avere una durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero e in ogni caso non possono superare le due ore.

Es. se un docente che il martedì ha 5 ore di lezione può al massimo richiedere 2 ore di permesso, mentre con una sola ora di lezione giornaliera non è possibile richiedere il permesso.

Personale ATA

Il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, non può superare le 36 ore. La durata del permesso non può superare la metà dell’orario giornaliero ovvero 3 ore.

Tempi e modalità di recupero

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Spetta al dirigente stabilire il recupero delle ore non lavorate in una o più soluzioni, con ordine di servizio scritto, entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso.

Recupero per il personale docente

Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

Quando opera la trattenuta

La norma stabilisce che il dipendente è tenuto al recupero, pena la trattenuta della somma pari alla retribuzione spettantegli per il numero di ore non recuperate:
L’eventuale trattenuta è oraria (non per frazioni inferiori).
È applicata sullo stipendio lordo prima di applicare le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Per i docenti va identificata nell’ora di lezione.
Per il personale ATA se la frazione supera i 30 minuti si arrotonda per eccesso, mentre si arrotonda per difetto se è inferiore.

ATTENZIONE: la trattenuta non potrà essere disposta se entro i due mesi successivi dalla fruizione del permesso il mancato recupero delle ore non è imputabile al dipendente ovvero:

  • non si verifica la necessità del recupero (trascorsi i due mesi non si può più chiedere alcun recupero);
  • oppure si verifica ma il dipendente è impossibilitato a svolgerlo per legittimo impedimento: malattia, congedi per maternità ecc.

Tagli al Miur (29 milioni) per finanziare il condono fiscale

da La Tecnica della Scuola

Tagli al Miur (29 milioni) per finanziare il condono fiscale
Di Reginaldo Palermo

Per realizzare quanto previsto dal cosiddetto “decreto fiscale” occorrono somme consistenti e quasi tutti i Ministeri dovranno fare la loro parte per contribuire a risparmiare quanto serve.
I tagli maggiori li subirà il MEF che dovrà mettere sul piatto poco meno di 470 milioni di euro.
Ma anche il Ministero dell’Istruzione dovrà recuperare un po’ di risorse per garantire tra l’altro il condono fiscale voluto dal Governo.
Il sacrificio richiesto alle casse del Miur è tutto sommato modesto (29 milioni di euro in tutto) ma indicativo dell’idea che “tutti devono fare la propria parte” e che la scuola non può tirarsi indietro.
In pratica il taglio riguarderà l’Università (15 milioni), il sistema scolastico del I ciclo (8 milioni) e quello del II ciclo (3 milioni).
Altri 3 milioni arriveranno dalla revisione della spesa sulla voce “reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico”.
Per adesso la disposizione è contenuta nel decreto legge 119 che però deve essere convertito in legge dal Parlamento: non si esclude quindi che Senato e Camera possano introdurre qualche modifica; non in senso peggiorativo per la scuola, ci si augura.

Personale Ata, tutte le info utili sulle ferie

da La Tecnica della Scuola

Personale Ata, tutte le info utili sulle ferie
Di Andrea Carlino

Come tutti i dipendenti della scuola, anche il personale Ata gode di giorni di ferie.

Le ferie, così come stabilisce il contratto nazionale di categoria, costituiscono un diritto irrinunciabile devono essere fruite durante l’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto delle richieste di ogni singolo dipendente.

Clicca qui per la scheda di lettura della Uil Scuola

Tra contratti a tempo determinato o indeterminato, calcolo dei giorni di servizio, lavoro part-time e casi di interruzione delle ferie, non è affatto semplice riuscire a calcolare i giorni di pausa previsti per il personale tecnico amministrativo.

Le ferie non godute per motivi personali o di servizio possono essere fruite entro aprile dell’anno scolastico successivo

Assunti a tempo indeterminato

Per gli Ata assunti a tempo indeterminato il calcolo delle ferie è abbastanza semplice. Si basa sull’anzianità di servizio.

Al personale con anzianità di servizio inferiore a 3 anni, spetteranno 30 giorni di ferie annuali; a chi ha maturato un’ anzianità di servizio superiore a 3 anni, toccheranno 32 giorni di ferie all’anno.

Ai fini del calcolo per gli anni di servizio – bene precisarlo – concorrono anche gli anni o frazione di anni in cui si è stati assunti a tempo indeterminato.

Le ferie devono essere richieste al dirigente scolastico e rappresentano un diritto irrinunciabile, per cui una volta maturate dovranno essere godute durante l’anno scolastico, tenendo conto delle esigenze di servizio e delle richieste di ferie degli altri dipendenti.

A fine anno cosa accade? Dal 1 luglio al 31 agosto è possibile fruire di almeno 15 giorni consecutivi di ferie e gli eventuali giorni di ferie rimanenti potranno essere sfruttati durante il resto dell’anno.

Una differenza rispetto ai docenti però è chiara: il personale Ata, a parte i giorni di ferie concordati con il dirigente scolastico, dovrà restare in servizio anche a luglio e agosto per il normale funzionamento dell’istituzione scolastica.

Assunti a tempo determinato

La situazione muta per quanto riguarda i precari, cioè i collaborati assunti a tempo determinato. In questo caso il calcolo delle ferie si effettua sulla base dei giorni di servizio prestato durante l’anno scolastico.

La proporzione con la quale effettuare il calcolo è la seguente:

360 : 30 o 32 = n° dei giorni di servizio : x 

30 o 32 dipende dall’anzianità di servizio inferiore ai 3 anni: nel primo caso sarà 30, nel secondo 32.

Non cambia nulla nemmeno per chi svolge attività didattiche su 5 invece che su 6 giorni settimanali.

Qualcosa cambia invece per chi presta servizio part-time: nel caso di part-time orizzontale (meno ore al giorno, ma tutti i giorni lavorativi), le ferie sono le stesse degli altri casi. Con part-time verticale (tempo pieno nei giorni lavorativi, ma meno giorni di lavoro durante la settimana o il mese), il calcolo è diverso

n° giorni di lavoro settimanali : 6 = x giorni di ferie : 32 o 30.

Monetizzazione delle ferie

Così come segnala la Uil Scuola, l’art. 5, comma 8 del D. Lgs. 95/2012 e la Legge di stabilità 2013, art. 43 hanno stabilito che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ed hanno abrogato l’istituto della liquidazione delle ferie maturate e non godute anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

Uniche eccezioni sono:

• il personale docente ed ATA supplente, con contratto di lavoro breve e saltuario;
• il personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

Per loro le ferie non fruite vengono pagate, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentita la fruizione.

Fruizione delle ferie per il personale Ata in assegnazione provvisoria

Con un parere del 2015 l’Aran ha risposto ad un quesito concernente le modalità di fruizione delle ferie maturate e non godute presso la scuola di titolarità da parte del personale ATA in assegnazione provvisoria presso un altro istituto scolastico.

L’Aran ricorda che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, “in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica. In analoga situazione, il personale ATA fruirà delle ferie non godute non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA”.

Sulla base di quanto sopra, dunque, secondo l’Aran, in linea generale, l’assistente amministrativo può fruire delle ferie maturate nell’anno precedente entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Sempre secondo l’Agenzia però la mancata fruizione delle ferie per motivi di servizio, entro i termini contrattualmente previsti, deve rappresentare un fatto eccezionale in quanto il diritto alle ferie viene qualificato, nell’ambito del nostro ordinamento giuridico (in primo luogo dall’art. 36 della Costituzione) come un diritto irrinunciabile per il lavoratore.

Quindi, in via ordinaria, “l’amministrazione è tenuta ad assicurare il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, attraverso la predisposizione di appositi piani ferie e, in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi, anche mediante l’assegnazione d’ufficio delle stesse. Un’attenta pianificazione delle ferie, infatti, è diretta a garantire, da un lato, il diritto dei dipendenti al recupero delle proprie energie psicofisiche e, dall’altro, ad assicurare la funzionalità degli uffici”.

Scuole chiuse e attività didattiche sospese: i giorni mancanti si devono recuperare?

da La Tecnica della Scuola

Scuole chiuse e attività didattiche sospese: i giorni mancanti si devono recuperare?
Di Fabrizio De Angelis

Lo scorso week end si è abbattuto il maltempo su molte regioni italiane, e diversi comuni hanno deciso di chiudere le scuole per la giornata di oggi, 29 ottobre. A Roma, la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha emesso una ordinanza di sospensione delle attività educative e didattiche delle scuole della Capitale per tutta la giornata del 29 ottobre 2018.

Come abbiamo riportato in un altro articolo, l’avere sospeso le attività didattiche e il non avere ordinato la chiusura delle scuole romane, comporta che gli studenti dovranno restare a casa e che tutto il personale Ata sia invece regolarmente in servizio. I docenti potranno non recarsi a scuola per le ore di lezione, ma saranno obbligati, salvo motivazione debitamente giustificata, a presenziare allo svolgimento di eventuali Collegi docenti o Consigli di classe regolarmente programmati.

Andando incontro all’inverno, e quindi possibili altre chiusure, ed ai vari ponti previsti già dai calendari scolastici, molti si chiedono cosa dovesse succedere nel caso si sforino i famosi 200 giorni di attività didattica, previsti come minimo per la validità dell’anno scolastico. Si devono recuperare?

Non bisogna recuperare nulla per docenti e studenti

Il comma 3 dell’art. 74 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, prevede come la regolarità dell’anno scolastico sia fissata in almeno 200 giorni di lezione, ma ricordiamo che la circolare Miur del 22 febbraio 2012, specifica che “al verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari come un’allerta meteo che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole”.

Questo vuol dire che non succede nulla anche se dovesse davvero venire meno il limite dei 200 giorni.

Nel caso di sospensione delle attività didattiche, dovuta pertanto ad eventi straordinari come ad esempio emergenze sanitarie o di pericolo, la scuola rimane aperta ma non si svolgono lezioni e solo il personale ATA deve recarsi a scuola, ovvero la situazione di Roma.
In questa situazione, ricordiamo ancora una volta, i docenti non sono tenuti a recarsi a scuola a meno che in quei giorni non siano in programma delle attività previste dal piano annuale, ad esempio di ordine collegiale.
Tuttavia, se non si tratta di attività urgenti, il preside può anche disporre di rimandarle in altri giorni.

Cosa dice il codice civile

In caso di maltempo, allerta meteo per pioggia e neve, trattandosi una tutela della pubblica incolumità e del patrimonio che trascende il pubblico interesse allo svolgimento del servizio scolastico, bisogna sottolineare che il personale scolastico impossibilitato a prestare servizio, non è soggetto ad alcun recupero, infatti, rientrando perfettamente nella casistica contemplata dal codice civile. Infatti, il ritardo nel prendere servizio, o l’assenza dal servizio, per cause non imputabili alla volontà del lavoratore (la situazione di emergenza neve è tra queste) rientrano nei casi previsti dall’art. 1256 del cod. civile“L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile“.

Invece l’art. 1258 sancisce che “la stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa” .

Pertanto, non c’è nulla da recuperare in caso di chiusura delle scuole causa allerta meteo, anche se si dovesse sforare il limite dei 200 giorni di attività didattica.