Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica

Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Palazzo del Quirinale, 31/12/2018

Care concittadine e cari concittadini,

siamo nel tempo dei social, in cui molti vivono connessi in rete e comunicano di continuo ciò che pensano e anche quel che fanno nella vita quotidiana.

Tempi e abitudini cambiano ma questo appuntamento – nato decenni fa con il primo Presidente, Luigi Einaudi – non è un rito formale. Mi assegna il compito di rivolgere, a tutti voi, gli auguri per il nuovo anno: è un appuntamento tradizionale, sempre attuale e, per me, graditissimo.

Permette di formulare, certo non un bilancio, ma qualche considerazione sull’anno trascorso. Mi consente di trasmettere quel che ho sentito e ricevuto in molte occasioni nel corso dell’anno da parte di tanti nostri concittadini, quasi dando in questo modo loro voce. E di farlo da qui, dal Quirinale, casa di tutti gli italiani.

Quel che ho ascoltato esprime, soprattutto, l’esigenza di sentirsi e di riconoscersi come una comunità di vita. La vicinanza e l’affetto che avverto sovente, li interpreto come il bisogno di unità, raffigurata da chi rappresenta la Repubblica che è il nostro comune destino.

Proprio su questo vorrei riflettere brevemente, insieme, nel momento in cui entriamo in un nuovo anno.

Sentirsi “comunità” significa condividere valori, prospettive, diritti e doveri.

Significa “pensarsi” dentro un futuro comune, da costruire insieme. Significa responsabilità, perché ciascuno di noi è, in misura più o meno grande, protagonista del futuro del nostro Paese.

Vuol dire anche essere rispettosi gli uni degli altri. Vuol dire essere consapevoli degli elementi che ci uniscono e nel battersi, come è giusto, per le proprie idee rifiutare l’astio, l’insulto, l’intolleranza, che creano ostilità e timore.

So bene che alcuni diranno: questa è retorica dei buoni sentimenti, che la realtà è purtroppo un’altra; che vi sono tanti problemi e che bisogna pensare soprattutto alla sicurezza.

Certo, la sicurezza è condizione di un’esistenza serena.

Ma la sicurezza parte da qui: da un ambiente in cui tutti si sentano rispettati e rispettino le regole del vivere comune.

La domanda di sicurezza è particolarmente forte in alcune aree del Paese, dove la prepotenza delle mafie si fa sentire più pesantemente. E in molte periferie urbane dove il degrado favorisce il diffondersi della criminalità.

Non sono ammissibili zone franche dove la legge non è osservata e si ha talvolta l’impressione di istituzioni inadeguate, con cittadini che si sentono soli e indifesi.

La vera sicurezza si realizza, con efficacia, preservando e garantendo i valori positivi della convivenza.

Sicurezza è anche lavoro, istruzione, più equa distribuzione delle opportunità per i giovani, attenzione per gli anziani, serenità per i pensionati dopo una vita di lavoro: tutto questo si realizza più facilmente superando i conflitti e sostenendosi l’un l’altro.

Qualche settimana fa a Torino alcuni bambini mi hanno consegnato la cittadinanza onoraria di un luogo immaginario, da loro definito Felicizia, per indicare l’amicizia come strada per la felicità.

Un sogno, forse una favola. Ma dobbiamo guardarci dal confinare i sogni e le speranze alla sola stagione dell’infanzia. Come se questi valori non fossero importanti nel mondo degli adulti.

In altre parole, non dobbiamo aver timore di manifestare buoni sentimenti che rendono migliore la nostra società.

Sono i valori coltivati da chi svolge seriamente, giorno per giorno, il proprio dovere; quelli di chi si impegna volontariamente per aiutare gli altri in difficoltà.

Il nostro è un Paese ricco di solidarietà. Spesso la società civile è arrivata, con più efficacia e con più calore umano, in luoghi remoti non raggiunti dalle pubbliche istituzioni.

Ricordo gli incontri con chi, negli ospedali o nelle periferie e in tanti luoghi di solitudine e di sofferenza dona conforto e serenità.

I tanti volontari intervenuti nelle catastrofi naturali a fianco dei Corpi dello Stato.

È l’“Italia che ricuce” e che dà fiducia.

Così come fanno le realtà del Terzo Settore, del No profit che rappresentano una rete preziosa di solidarietà.

Si tratta di realtà che hanno ben chiara la pari dignità di ogni persona e che meritano maggiore sostegno da parte delle istituzioni, anche perché, sovente, suppliscono a lacune o a ritardi dello Stato negli interventi in aiuto dei più deboli, degli emarginati, di anziani soli, di famiglie in difficoltà, di senzatetto.

Anche per questo vanno evitate “tasse sulla bontà”.

È l’immagine dell’Italia positiva, che deve prevalere.

Il modello di vita dell’Italia non può essere – e non sarà mai – quello degli ultras violenti degli stadi di calcio, estremisti travestiti da tifosi.

Alimentano focolai di odio settario, di discriminazione, di teppismo.

Fenomeni che i pubblici poteri e le società di calcio hanno il dovere di contrastare e debellare.

Lo sport è un’altra cosa.

Esortare a una convivenza più serena non significa chiudere gli occhi davanti alle difficoltà che il nostro Paese ha di fronte.

Sappiamo di avere risorse importanti; e vi sono numerosi motivi che ci inducono ad affrontare con fiducia l’anno che verrà. Per essere all’altezza del compito dobbiamo andare incontro ai problemi con parole di verità, senza nasconderci carenze, condizionamenti, errori, approssimazioni.

Molte sono le questioni che dobbiamo risolvere. La mancanza di lavoro che si mantiene a livelli intollerabili. L’alto debito pubblico che penalizza lo Stato e i cittadini e pone una pesante ipoteca sul futuro dei giovani. La capacità competitiva del nostro sistema produttivo che si è ridotta, pur con risultati significativi di imprese e di settori avanzati. Le carenze e il deterioramento di infrastrutture. Le ferite del nostro territorio.

Dobbiamo aver fiducia in un cammino positivo. Ma non ci sono ricette miracolistiche.

Soltanto il lavoro tenace, coerente, lungimirante produce risultati concreti. Un lavoro approfondito, che richiede competenza e che costa fatica e impegno.

Traguardi consistenti sono stati raggiunti nel tempo. Frutto del lavoro e dell’ingegno di intere generazioni che ci hanno preceduto.

Abbiamo ad esempio da poco ricordato i quarant’anni del Servizio sanitario nazionale.

E’ stato – ed è – un grande motore di giustizia, un vanto del sistema Italia. Che ha consentito di aumentare le aspettative di vita degli italiani, ai più alti livelli mondiali. Non mancano difetti e disparità da colmare. Ma si tratta di un patrimonio da preservare e da potenziare.

L’universalità e la effettiva realizzazione dei diritti di cittadinanza sono state grandi conquiste della Repubblica: il nostro Stato sociale, basato sui pilastri costituzionali della tutela della salute, della previdenza, dell’assistenza, della scuola rappresenta un modello positivo. Da tutelare.

Ieri sera ho promulgato la legge di bilancio nei termini utili a evitare l’esercizio provvisorio, pur se approvata in via definitiva dal Parlamento soltanto da poche ore.

Avere scongiurato la apertura di una procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea per il mancato rispetto di norme liberamente sottoscritte è un elemento che rafforza la fiducia e conferisce stabilità.

La grande compressione dell’esame parlamentare e la mancanza di un opportuno confronto con i corpi sociali richiedono adesso un’attenta verifica dei contenuti del provvedimento.

Mi auguro – vivamente – che il Parlamento, il Governo, i gruppi politici trovino il modo di discutere costruttivamente su quanto avvenuto; e assicurino per il futuro condizioni adeguate di esame e di confronto.

La dimensione europea è quella in cui l’Italia ha scelto di investire e di giocare il proprio futuro; e al suo interno dobbiamo essere voce autorevole.

Vorrei rinnovare un pensiero di grande solidarietà ai familiari di Antonio Megalizzi, vittima di un vile attentato terroristico insieme ad altri cittadini europei.

Come molti giovani si impegnava per un’Europa con meno confini e più giustizia. Comprendeva che le difficoltà possono essere superate rilanciando il progetto dell’Europa dei diritti, dei cittadini e dei popoli, della convivenza, della lotta all’odio, della pace.

Quest’anno saremo chiamati a rinnovare il Parlamento europeo, la istituzione che rappresenta nell’Unione i popoli europei, a quarant’anni dalla sua prima elezione diretta. È uno dei più grandi esercizi democratici al mondo: più di 400 milioni di cittadini europei si recheranno alle urne.

Mi auguro che la campagna elettorale si svolga con serenità e sia l’occasione di un serio confronto sul futuro dell’Europa.

Sono rimasto colpito da un episodio di cronaca recente, riferito dai media. Una signora di novant’anni, sentendosi sola nella notte di Natale, ha telefonato ai Carabinieri. Ho bisogno soltanto di compagnia, ha detto ai militari. E loro sono andati a trovarla a casa portandole un po’ di serenità.

Alla signora Anna, e alle tante persone che si sentono in solitudine voglio rivolgere un saluto affettuoso.

Vorrei sottolineare quanto sia significativo che si sia rivolta ai Carabinieri. La loro divisa, come quella di tutte le Forze dell’ordine e quella dei Vigili del fuoco, è il simbolo di istituzioni al servizio della comunità. Si tratta di un patrimonio da salvaguardare perché appartiene a tutti i cittadini.

Insieme a loro rivolgo un augurio alle donne e agli uomini delle Forze armate, impegnate per garantire la nostra sicurezza e la pace in patria e all’estero. Svolgono un impegno che rende onore all’Italia.

La loro funzione non può essere snaturata, destinandoli a compiti non compatibili con la loro elevata specializzazione.

In questa sera di festa desidero esprimere la mia vicinanza a quanti hanno sofferto e tuttora soffrono – malgrado il tempo trascorso – le conseguenze dolorose dei terremoti dell’Italia centrale, alle famiglie sfollate di Genova e della zona dell’Etna. Nell’augurare loro un anno sereno, ribadisco che la Repubblica assume la ricostruzione come un impegno inderogabile di solidarietà.

Auguri a tutti gli italiani, in patria o all’estero.

Auguro buon anno ai cinque milioni di immigrati che vivono, lavorano, vanno a scuola, praticano sport, nel nostro Paese.

Rivolgo un augurio, caloroso, a Papa Francesco; e lo ringrazio, ancora una volta, per il suo magistero volto costantemente a promuovere la pace, la coesione sociale, il dialogo, l’impegno per il bene comune.

Vorrei concludere da dove ho iniziato: dal nostro riconoscerci comunità.

Ho conosciuto in questi anni tante persone impegnate in attività di grande valore sociale; e molti luoghi straordinari dove il rapporto con gli altri non è avvertito come un limite, ma come quello che dà senso alla vita.

Ne cito uno fra i tanti ricordando e salutando i ragazzi e gli adulti del Centro di cura per l’autismo, di Verona, che ho di recente visitato.

Mi hanno regalato quadri e disegni da loro realizzati. Sono tutti molto belli: esprimono creatività e capacità di comunicare e partecipare. Ne ho voluto collocare uno questa sera accanto a me. Li ringrazio nuovamente e rivolgo a tutti loro l’augurio più affettuoso.

A tutti voi auguri di buon anno.

Educazione&Scuola Newsletter n. 1096


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Dicembre 2018 – XXIII Anno

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Notizie

Legge di Bilancio

La manovra finanziaria è stata approvata il 30 dicembre 2018 dalla Camera in via definitiva

Concorso DSGA

2.004 posti disponibili, domande fino al 28 gennaio 2019

PA e Autonomia differenziata in CdM

Consiglio dei ministri, 21 dicembre 2018

Nuovo Regolamento amministrativo-contabile

Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche

Nuovo Esame di Stato

Disponibili i primi esempi di prove scritte

Atto di Indirizzo MIUR 2019

Individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca per l’anno 2019

Concorso Dirigenti Scolastici

Il 13 dicembre 2018 la prova scritta per i candidati della Sardegna e per quelli muniti di ordinanze o decreti cautelari favorevoli

Premio Nazionale delle Arti

Roma, 13 dicembre 2018

Atto aggiuntivo Protocollo Intenti MIUR – Corte dei conti – CRUI

Sottoscritto il 13 dicembre 2018

Contratto Area dirigenziale Istruzione e Ricerca

Firmata il 13 dicembre 2018 l’ipotesi di CCNL dell’area dirigenziale Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018

Concorso straordinario per primaria e infanzia

L’istanza di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il 12 dicembre 2018

Cessazioni dal servizio

La scadenza per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio per il personale Docente e ATA è fissata al 12 dicembre 2018

50 milioni di euro per palestre e strutture sportive

Pubblicato il 12 dicembre l’avviso pubblico

Più libri più liberi

Roma, 5 – 9 dicembre 2018

Norme

Legge (Camera, 30.12.18)

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

Concorso DSGA (28.12.18)

Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA

Avviso 27 dicembre 2018

Concorso pubblico, per esami, a 253 posti, per l’accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III, posizione economica F1, del ruolo del personale del Ministero …

Nota 20 dicembre 2018, prot. n. 25674

Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche

Atto di Indirizzo MIUR 2019

Individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca per l’anno 2019

Nota 20 dicembre 2018, AOODGOSV 21315

Olimpiadi di lingue e civiltà classiche – VIII edizione A.S. 2018-2019 – Finale Nazionale Reggio Calabria, 6-9 maggio 2019

Nota 20 dicembre 2018, AOODGSIP 5585

TuttoMondo Contest – La Pace oltre la guerra

Gli auguri di Natale del Ministro alle scuole

MIUR

Avviso 20 dicembre 2018

PTOF su Scuola in Chiaro

Nota 19 dicembre 2018, AOODGCASIS 2523

Anagrafe Nazionale degli Studenti a.s. 2018/2019 – Partizione dedicata agli studenti con disabilità

Legge 17 dicembre 2018, n. 136

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135

Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

Ipotesi CCNL (ARAN, 13.12.18)

Personale dirigente Area ISTRUZIONE E RICERCA – Periodo 2016-2018

Nota 12 dicembre 2018, AOODGEFID 31987

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E/O NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICI DA DESTINARE A STRUTTURE SCOLASTICHE SPORTIVE

Nota 11 dicembre 2018, Prot. n. 25008

Buoni pasto anno 2018 – Gestione trattamento fiscale e contributivo. Indicazioni operative

Nota 7 dicembre 2018, AOODGCASIS 2427

Iscrizioni on Line anno scolastico 2019/2020 – Fase di avvio

PON Orientamento: chiarimenti sull’individuazione figure di progetto

Prot. 31652 del 07 dicembre 2018

Sentenza Tribunale Roma 6 dicembre 2018, n. 9567

Reinserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento

Nota 6 dicembre 2018, AOODGEFID 31437

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI DIFFUSIONE TERRITORIALE DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE

Nota 5 dicembre 2018, AOODGPER 53428

Concorso straordinario per il reclutamento a tempo indeterminato di docenti per la scuola dell’infanzia e primaria di cui all’art. 4, comma 1-quinquies della Legge n. 96/2018. Commissioni di valutazione. …

Ambienti digitali per la didattica integrata: pubblicate le autorizzazioni

Pubblicazioni del 03 dicembre 2018

Legge 1 dicembre 2018, n. 132

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonchè misure …

Rubriche

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Il Preambolo della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia

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Il dirigente scolastico e la sicurezza

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FAQ Handicap e Scuola – 62

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Relazione Morale Egocreanet 2018

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Decreto Dipartimentale 31 dicembre 2018, AOODPIT 2080

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Corso concorso dirigenti scolastici. Costituzione delle sottocommissioni esaminatrici

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La disabilità nel 2018

Redattore Sociale del 30-12-2018

Il ministero ad hoc, il piccolo aumento e tanta cultura: la disabilita’ nel 2018

La novità più grande è sicuramente la nascita del ministero per la famiglia e le disabilità, mentre con la legge di bilancio arrivano aumento di 100 milioni per il FNA e (a certe condizioni) pensione d’invalidità a 780 euro. Ma è soprattutto nella cultura che si fa strada la disabilità, imponendosi nei libri, al cinema, in tv e in passerella. 

ROMA. Un ministero, un “piccolo aumento”, “tanta cultura” ma ancora tante attese: potrebbero essere questi i contorni (sfumati) di quanto accaduto, nel corso del 2018, intorno alla disabilità. Per fare un sommario bilancio annuale abbiamo scelto alcune delle novità andate in porto nel corso dell’anno, evidenziando però anche quello che si sperava di veder realizzato, ma che ancora resta incompiuto. 

Il ministero dedicato. Il 2018 ha visto nascere il ministro per la famiglia e le disabilità: ed è questa la novità più consistente dell’anno, firmata dal nuovo governo. Piace ad alcuni, a molti no, ma di fatto ora c’è e prima non c’era. A capo di questo ministero c’è Lorenzo Fontana, ma la delega per le disabilità è andata, in particolare, al sottosegretario Vincenzo Zoccano, vicino al mondo dell’associazionismo. 

Il “piccolo aumento”. 100 milioni in più per la non autosufficienza: l’aumento del fondo è la buona notizia che la legge di bilancio contiene e destina alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Il fondo per il 2018 – lo ricordiamo – ammontava a 462,2 milioni di euro, di cui 447,2 destinati alle regioni, 15 al ministero delle Politiche sociali. La relativa proposta di decreto di ripartizione delle risorse è stata presentata a fine ottobre alla Conferenza unificata. Con l’incremento previsto dalla legge di bilancio, la somma arriverebbe quindi a quasi 600 milioni. Per alcune associazioni, “uno sforzo irrisorio”, che andrebbe incrementato. 

Pensione di cittadinanza. 780 euro anche per invalidità. Un’altra significativa novità è contenuta nella riforma delle pensioni, che fa parte della legge di bilancio 2018: è la pensione di cittadinanza, voluta dal Movimento 5 Stelle, che (solo a determinate condizioni, con vincoli di reddito molto stringenti, cioè sotto la soglia di povertà definita dall’Istat) aumenta a 780 l’importo di pensione minima, invalidità, assegno sociale e, in generale, tutte le pensioni inferiori al nuovo tetto minimo. La misura dovrebbe partire da febbraio 2019, con un decreto atteso nel corso del mese di gennaio che fisserà nel dettaglio limiti e paletti.

Tanta cultura. Non è esattamente una novità del 2018, ma piuttosto il proseguire di una tendenza avviata già da qualche anno: la disabilità continua a farsi strada nel mondo della cultura, imponendosi nella letteratura, nel cinema, nella televisione e anche nella moda. Basti vedere il gran numero di libri pubblicati sul tema, ma anche i diversi film prodotti da accademie di artisti con disabilità, associazioni, comitati. Anche in televisione la disabilità fa sempre più spesso la sua comparsa sui palchi dei talent show, mentre nel mondo nella moda iniziano a farsi notare modelle con le protesi, arrivando perfino alle fasi finali del concorso di bellezza nazionale. Un avanzare lento e costante, questo della disabilità nel mondo della cultura, che non accenna ad arrestarsi. 

Paralimpico, sport e non solo. Il 2018 è anche l’anno delle Paralimpiadi invernali di Pyeongchang, in Corea del Nord: un’edizione da record, con 567 atleti provenienti da 49 delegazioni, più che in ogni altra precedente edizione. Ottanta le medaglie assegnate, in sei sport. A coprire l’evento 629 media accreditato, +15% rispetto a Sochi 2014, mentre sono state 47 le emittenti che hanno acquistato i diritti di trasmissione in oltre 100 paesi del mondo. Ma le paralimpiadi,quest’anno, sono andate oltre l’evento sportivo, sfondando anche loro nel campo della cultura: si è svolto a Roma, nel mese di novembre, il primo Festival della cultura paralimpica, un crocevia di celebrità dello sport senza barriere: da chi lo pratica a chi lo racconta.

Legge sul caregiver familiare. Nulla di fatto, anche nel 2018, per il riconoscimento di tutele e diritti per i caregiver familiari: la legge non c’è ancora, ma le associazioni e le famiglie non smettono di invocarla. 

La riforma del sostegno. L’inclusione scolastica, pure, è ancora in attesa di essere riformata: novità erano state promesse con la Buona scuola, ma il decreto dedicato ha subito una battuta d’arresto proprio negli ultimi giorni del 2018, anche in virtù delle critiche che aveva suscitato. Ora il governo parla di un’imminente “riforma del sostegno scolastico”, che forse sarà una delle novità del 2019.

Non autosufficienza, il Piano che non c’è. Molta delusione anche per il Piano non autosufficienza, promesso ma mai realizzato: il tavolo interministeriale è stato costituito, ma non si è ancora messo al lavoro per elaborare il piano che dovrebbe rendere strutturale, efficace e omogeneo lo stanziamento delle relative risorse. E c’è da attendersi, per i prossimi, la ripresa di proteste e presidi. (cl)

Conversando con Daniele Novara

Conversando con Daniele Novara

di Maurizio Tiriticco

Gentile Daniele Novara! Ho ascoltato or ora la Sua intervista a Radio24 circa le Sue proposte per un radicale rinnovamento della nostra scuola o meglio della didattica vigente nel nostro “Sistema educativo nazionale di istruzione e formazione”. In realtà proprio di sistema si tratta e non di semplice agglomerato di scuole, stante il fatto che tra EDUCARE, ISTRUIRE e FORMARE corre una grande differenza! Ed è una differenza che da anni abbiamo sottolineato e scritto. Basta leggere il comma due dell’articolo 1 del dpr 275/99 – che Lei ha anche ricordato nella Sua intervista – in cui si afferma testualmente: “L’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di EDUCAZIONE, FORMAZIONE e ISTRUZIONE mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il SUCCESSO FORMATIVO, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento”.
Mi soffermo su due delle Sue proposte: l’abolizione della campanella e l’avvio di una didattica non direttiva. Per quanto riguarda la campanella, da anni io scrivo e dico – testimoni centinaia di insegnanti e di dirigenti scolastici che mi conoscono e mi leggono – che occorre abolire ben tre C! In altri termini occorrerebbe abolire non solo la CAMPANELLA, o meglio la scansione temporale eguale per tutti gli alunni di un intero istituto scolastico, ma anche altre due C! La CATTEDRA e la CLASSE d’ETA’.
Per CATTEDRA intendo la lezione cattedratica: quindi il suo superamento e l’avvio di una didattica attiva, promozionale, coinvolgente, quella che la stessa normativa sia nelle Indicazioni nazionali (istruzione di base e licei) che nelle Linee guida (istruzione tecnica e professionale) definisce “didattica laboratoriale”. In quest’ultima materia mi permetto di suggerirLe una serie di webinar prodotti da Tuttoscuola e condotti dalla Professoressa Patricia Tozzi, che da anni ha insegnato nella scuola media e che in materia di didattica innovativa laboratoriale ha maturato esperienze preziose che presenta e suggerisce nei suoi incontri con gli insegnanti a distanza e in presenza.
La terza C riguarda la CLASSE d’ETA’. Si tratta di quella organizzazione che di fatto e da sempre consente e legittima il fatto che esistano il “secchione che salta” e il “somaro che ripete”! Ebbene! Se “saltare” è sempre un po’ pericoloso… ci si può sempre rompere un gamba, nulla vi è di più tragico e disumano che “ripetere” un anno scolastico! Una cosa che, di fatto è contro natura! Non si ripete un anno! Semmai, si replica un’attività! Che fa un campione di salto in alto o di corsa? O di altro? Aspetta un anno per ripetere la performance? Assolutamente no! Le repliche sono immediate e continue! Ebbene: questa “benedetta e sacrosanta” classe d’età non potrebbe essere superata per dar luogo, invece, a gruppi di alunni? Anche e soprattutto intercambiabili? Ovviamente il che richiederebbe il superamento di quell’aula dedicata da sempre a quella classe d’età. E ciò in funzione, invece, di due tipologie di spazi: una dedicata alla socializzazione, alla esecuzione di dati compiti (le tane dei lupetti, per intenderci, richiamando lo scoutismo); l’altra dedicata ad aule specializzate: una sorta di laboratori, quello linguistico, quello scientifico, quello tecnologico, ecc. Gli alunni avrebbero uno spazio a loro dedicato e spazi specializzati a cui accedere di volta in volta
Insomma, superare la rigidità della CAMPANELLA eguale per tutti, alunni e insegnanti, senza superare anche CATTEDRA e CLASSE d’ETA’, egualmente eguali per tutti, costituirebbe una innovazione parziale! Ma avrà mai la nostra amministrazione il coraggio di adoperarsi per un cambiamento così radicale? Ed epocale, direi! Posso solo dire che nutro fiducia per l’attuale Viceministro Salvatore Giuliano, che, come Dirigente Scolastico del “Maiorana” di Brindisi, ha rovesciato come un guanto il suo istituto! Riuscirà o rovesciare come un guanto anche l’intera nostra scuola? Un’impresa che, in effetti, fa tremare vene e polsi!
Buon lavoro, gentilissimo! E, buon anno! Suo Maurizio Tiriticco

PS – Per quanto riguarda i miei scritti in materia delle tre C e relativi dintorni, è sufficiente cliccare Tiriticco sul web e – come si suol dire – si apriranno sconfinati orizzonti!

Bussetti: 50 milioni per palestre, ridiamo centralità allo sport

da Orizzontescuola

di redazione

E’ ancora lo sport, uno dei cavalli di battaglia della scuola targata Bussetti. Il Ministro ha annunciato l’arrivo di risorse fresche per le palestre.

I fondi saranno destinati a ripristinare e mettere in sicurezza quelle esistenti o a costruirne di nuove.

La notizia è dell’Ansa, che ha rilanciato la notizia dell’avviso pubblico diffusa oggi proprio dal Ministero, con cui si fa sapere che le risorse ammontano a 50 milioni di euro e rientrano nell’ambito della programmazione triennale nazionale per l’edilizia 2018-2020.

Si tratta di un primo investimento concreto – sottolinea il ministro Marco Bussetti – per rilanciare lo sport a scuola. È importante porre l’accento sull’aspetto educativo che lo sport ha nel formare i giovani sul piano sia individuale che collettivo. Attraverso l’attività sportiva i ragazzi imparano la disciplina, il rispetto delle regole e dell’autorità, il senso di responsabilità, la capacità di fare squadra, il controllo del proprio corpo. Tutti elementi utili alla loro formazione. Costruire nuove palestre e mettere in sicurezza quelle esistenti – prosegue il Ministro – significa anche consentire alle scuole di offrire ai ragazzi spazi fruibili al di fuori dall’orario scolastico, un modo per contrastare la dispersione scolastica e, al contempo, favorire la diffusione della pratica sportiva tra i giovani“.

I finanziamenti non saranno elargiti a pioggia, ma in base a una selezione dove si darà importanza all’elevato tasso di dispersione scolastica e all’assenza di strutture sportive.

L’avvio dei progetti e questo primo finanziamento daranno il là a una sinergia con l’Istituto di credito sportivo, al quale gli enti locali interessati potranno ricorrere per ottenere ulteriori finanziamenti e anticipazioni a tasso zero per le progettazioni di palestre e strutture scolastiche sportive.

L’avviso pubblico

Itp Scuola: ultimi aggiornamenti e possibili novità 2019

da Orizzontescuola

di redazione

Quali sono le sentenze imminenti che si attendono per gli Itp nella scuola e quali le possibili novità in arrivo nel 2019 per gli assistenti tecnici di laboratorio.

L’Itp è acronimo di Insegnante Tecnico Pratico, docente con responsabilità e attività proprie della classe.

La riforma degli Istituti Professionali prevede 6 ore settimanali nella classe da docente unico.

Negli Istituti Tecnici collabora con il collega della disciplina, per la materia di insegnamento affidata ad entrambi. r

Relativamente ai compiti nei consigli di classe si fa riferimento all’ art del D. lgs  297 del 1997.

 

Il corretto funzionamento dei laboratori dipende quindi in gran parte dal loro ruolo.

In quali scuole sono previsti gli ITP

Ad oggi gli insegnanti di supporto in laboratorio sono presenti solo per le scuole secondarie superiori, ovvero per gli Istituti Tecnici e Professionali e non anche per le scuole secondarie di I grado (le scuole medie).

Itp nelle scuole medie: assunzioni 2019?

Per ottimizzare il funzionamento dei laboratori nelle scuole medie e preparare gli alunni alle superiori, da qualche tempo si richiede al Miur di cambiare la normativa in materia, prevedendo assunzioni di docenti itp alle medie. Questa non è peraltro l’unica questione in sospeso in merito agli itp: ce n’è una anche più impellente che riguarda l’abilitazione del diploma e la legittimità dei criteri di inserimento nelle graduatorie. Abbiamo raccolto alcune testimonianze sulla vexata quaestio contenenti la richiesta al Miur di ripristino di un ordine nelle graduatorie di seconda e terza fascia per gli itp.

Graduatorie Itp: chi può essere inserito in II fascia

Il fatto è che la circolare Miur n. 37856 del 28/08/2018, che fornisce indicazioni in merito alle supplenze a.s. 2018/19, nell’ apposito paragrafo dedicato agli ITP, ha richiamato i recenti dispositivi n. 4503 e n. 4507 del 2018, con le quali il Consiglio di Stato ha sentenziato che «non può ritenersi che il diploma Itp abbia valore abilitante» e che «non sussistono, pertanto, i presupposti giuridici […] perché gli insegnanti in possesso del diploma
in esame abbiano diritto all’iscrizione nelle seconde fasce nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia.»

Di conseguenza vanno depennati dalla II fascia di istituto:

  • gli ITP inseriti in base alla presentazione del ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in assenza di provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli all’Amministrazione; i ricorrenti inseriti per ricorso straordinario al PdR potranno essere depennati automaticamente, in quanto la tempistica mediamente richiesta per una decisione fa presumere che non sia stato emesso alcun provvedimento di merito (infatti non esiste in questa fattispecie una fase cautelare). Dunque sarà cura dell’interessato nel caso produrre decisione sfavorevole all’Amministrazione per chiedere il reinserimento;
  • gli ITP la cui posizione è stata oggetto di sentenza TAR o del Consiglio di Stato favorevole all’Amministrazione;
  • gli ITP eventualmente inseriti in relazione a diffide o altre comunicazioni; in assenza di provvedimento giurisdizionale manca il titolo per l’esecutività, pertanto tali diffide dovranno essere archiviate e gli ITP dovranno essere espunti dalla II fascia delle graduatorie di istituto.

Possono invece essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto:

  • gli ITP che sono in possesso di titolo di abilitazione all’insegnamento;
  • gli ITP che beneficiano di provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli all’Amministrazione (inserimento con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non passate in giudicato).

Come si evince sussiste attualmente un quadro molto disomogeneo tra docenti in attesa della sentenza e docenti che sono stati reinseriti nella terza. Ad inizio 2019 saranno discussi altri appelli e la situazione rischia di frammentarsi ulteriormente.

Legge bilancio 2019: meno soldi per la scuola, ecco i numeri

da La Tecnica della Scuola

Di Reginaldo Palermo

La legge di bilancio incrementa la spesa scolastica o la riduce?
I numeri sono numeri e quindi le opinioni non dovrebbero contare molto, eppure sulla questione si stanno fronteggiando due interpretazioni opposte: c’è chi, come ad esempio la senatrice PD Simona Malpezzi, parla di 4 miliardi di tagli nel triennio e chi, come il deputato 5S Luigi Gallo, sostiene che ci sarebbe un incremento di spesa di 1,3 miliardi di euro.

Luigi Gallo (M5S): ci sono 1.300 milioni in più

Gallo spiega la questione sostenendo che i conti non vanno fatti “a legislazione vigente” ma tenendo appunto conto della manovra di quest’anno e di quelle future.
Cerchiamo di capire qualcosa di più, basandoci sui dati ufficiali (testo della legge, relazioni allegate e tabelle esplicative).

Cosa dicono le tabelle della legge

Partiamo dunque dai dati contenuti nella prima versione della legge, quella presentata dal Governo a fine ottobre: in uno degli allegati, e precisamente in quello relativo alle spese dei diversi ministeri, troviamo che la spesa del Miur per il 2018 dovrebbe assestarsi sulla cifra di 46.611 milioni (l’importo riguarda solo la scuole e non anche l’Università).
Nella relazione allegata si dice poi che per il 2019 è previsto un aumento del 3,5% dovuto proprio al CCNL:  facendo il conto si vede che il 3,5% è esattamente 1.631 milioni, importo che, sommato a 46.611 dà come risultato 48.242 milioni.
In effetti nella tabella si trova indicata proprio questa cifra come spesa prevista “a legislazione vigente”: con questa espressione si intende dire che, applicando le norme in vigore prima della approvazione della legge di bilancio, la spesa sarebbe appunto quella.
Ma nella stessa tabella di indica anche l’effetto della manovra: 75 milioni di euro (questo significa che con la legge si stanziano altre risorse, o meglio il saldo fra le maggiori e le minori spese dà come risultato 75 milioni).  Ed è così che si arriva alla cifra di 48.317 milioni, spesa del Miur prevista per il 2019, 1 miliardo e 600 milioni in più rispetto al 2018 (importo vicino all’1,3 miliardi indicato da Luigi Gallo
Questa era la tabella di fine ottobre, il passaggio al Senato ha determinato qualche piccola variazione: il testo definitivo prevede una spesa di 48.376 milioni con un incremento di 59 milioni.

Il segno meno arriva dal 2020

Resta poi la questione degli stanziamenti previsti per gli anni successivi: 46.933 milioni per il 2020 e 44.478 per il 2021; in altre parole si tratta di 1,4 miliardi in meno nel 2020 e 3,9 in meno nel 2021: tutto questo, ovviamente, a legislazione vigente, cioè senza considerare le modifiche introdotte dalla legge di bilancio di quest’anno ed, eventualmente, di quelle future.

Si pensa ad una riduzione degli organici?

Resta però il fatto che la minore spesa riguarda prevalentemente il personale: la spiegazione che in molti danno è che con il turn-over entreranno docenti più giovani, con uno stipendio inferiore a quello di coloro che andranno in pensione e questo spiegherebbe il “risparmio”.
Ma si tratta di una spiegazione che convince poco in quanto la tabella del Miur allegata al bilancio evidenzia un risparmio di spesa concentrato sul personale destinato al sostegno: nel primo ciclo, infatti, si passa dai 3.489 milioni del 2019 ai 3.079 del 2020 e ai 2.457 del 2021; stesso trend nel secondo ciclo dove la spesa prevista scenderà da 1.454 milioni del 2019, a 1.317 del 2020 e a 1.108 nel 2021.
Peraltro se fosse questa la spiegazione un analogo calo di spesa si dovrebbe riscontrare una flessione analoga anche nella spesa relativa al personale Ata che invece resta pressoché identica.
La domanda però è d’obbligo: perché mai il Governo prevede una così drastica diminuzione della spesa di personale?

Un messaggio per Bruxelles: vogliamo ridurre la spesa corrente

Forse il Governo vuole far arrivare all’Unione europea un messaggio di questo genere: “Guardate che noi intendiamo impegnarci per ridurre la spesa corrente e quindi sfrutteremo il calo demografico per ridurre gli organici del personale della scuola”.
Se però – come è molto probabile – nel 2020 e nel 2021 non si riuscirà a ridurre gli organici, quando si dovrà mettere mano alle future leggi di bilancio il problema si ripresenterà di nuovo.

Concorso DSGA: dubbi sul termine di presentazione della domanda

da Tuttoscuola

Previsto dalla legge 107/2015 Buona Scuola, annunciato dal ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, e preceduto dall’apposito regolamento del 20 dicembre scorso, è stato finalmente pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale il bando del concorso (il primo dopo quasi vent’anni) per l’assunzione di 2.004 Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) delle istituzioni scolastiche statali.

Il Miur ne ha fornito in anticipo la notizia, pubblicando poco prima delle 19 dello scorso 28 dicembre una sintesi essenziale del bando con il testo in infografica, e indicando nel prossimo 28 gennaio il termine ultimo per la presentazione delle domande. “La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente online, attraverso l’applicazione POLIS, da domani, 29 dicembre 2018, fino a tutto il 28 gennaio 2019. Sarà possibile presentare domanda per una sola Regione”.

Quando circa due ore dopo, il bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con sorpresa è stato possibile rilevare immediatamente nel titolo di presentazione una scadenza diversa: “Concorso (scad. 27 gennaio 2019)“. Quindi 27 o 28 gennaio? Qual è il termine ultimo?

Nel bando si precisa che La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, tramite Polis, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Se la data di pubblicazione è il 29 dicembre, i 30 giorni dovrebbero scadere il 27 gennaio. O no?

Urge un chiarimento immediato.

Legge di Bilancio

Legge 30 dicembre 2018, n. 145
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021


Manovra, Bussetti: “Contiene misure concrete e getta le basi per il lavoro dei prossimi mesi”

Dal nuovo reclutamento dei docenti nella Scuola, alle assunzioni dei ricercatori universitari: ecco i contenuti della Legge di bilancio

Un nuovo modello di reclutamento degli insegnanti, pensato per consentire un più rapido accesso alla cattedra ed evitare la lunga trafila del precariato nella Scuola. La revisione dell’Alternanza Scuola-Lavoro, con una riduzione proporzionata delle ore in base agli indirizzi di studio e più garanzie sulla qualità dei percorsi offerti agli studenti. Risorse per incrementare il tempo pieno, soprattutto al Sud, e per l’inclusione scolastica. E poi, nuove assunzioni di ricercatori nelle Università e la creazione di una Scuola Superiore Meridionale per la formazione e la valorizzazione di nuove eccellenze. Sono alcuni dei provvedimenti contenuti nella Legge di bilancio, approvata oggi alla Camera in via definitiva, per i settori di competenza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

“Si tratta di misure concrete che si inseriscono nel solco del lavoro che abbiamo avviato fin dal nostro insediamento e che gettano le basi per quello che porteremo avanti nei prossimi mesi”, commenta il Ministro Marco Bussetti. “Siamo riusciti a inserire nella manovra provvedimenti che erano per noi essenziali: il nuovo reclutamento nella Scuola, l’incremento delle facoltà assunzionali negli Atenei, in particolar modo in quelli virtuosi, la nascita della Scuola Superiore Meridionale. Portiamo avanti un percorso coerente per il buon funzionamento del sistema scolastico, dell’Università, della Ricerca, dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica”.

“Con la manovra – dettaglia il Ministro – siamo intervenuti risolvendo questioni importanti, come quella dello stipendio degli insegnanti che rischiava di essere decurtato già a partire dal mese di gennaio. Il precedente Governo non aveva infatti stanziato fondi sufficienti in occasione dell’ultimo rinnovo del contratto collettivo nazionale. Abbiamo recuperato quello che serviva e messo in salvo i salari. Apriamo le porte della Scuola ai giovani che vogliono insegnare: avremo concorsi snelli e banditi regolarmente. Chi vince va in cattedra: niente più anni infiniti di precariato prima del contratto a tempo indeterminato. Nella fase attuativa terremo naturalmente conto anche di chi ha già fatto un percorso di insegnamento che dovrà essere valorizzato”.

“Rilanciamo l’Alternanza Scuola-Lavoro: riducendo le ore minime obbligatorie avremo percorsi di maggior qualità. Lo avevamo annunciato a scuole, famiglie e studenti. Una promessa mantenuta. Mettiamo risorse per incrementare il tempo pieno. Per la Scuola non ci sono tagli, ma fondi in più. Valorizziamo i giovani laureati di talento: favoriremo la loro assunzione da parte delle aziende”, prosegue il Ministro.

Per l’Università “è prevista l’assunzione di circa 1.500 ricercatori di tipo b, che sarà disposta in deroga al blocco delle assunzioni. Così come non ci sarà alcun blocco alle progressioni di carriera di chi fa ricerca negli atenei, né per scuole e AFAM. Abbiamo voluto e ottenuto un’attenzione particolare su questo punto. Così come abbiamo ottenuto maggiori assunzioni per gli atenei. È una svolta: dobbiamo tornare ad assumere di più nelle università. E voglio anticipare – assicura Bussetti – che non ci saranno tagli alle borse di studio: i risparmi richiesti al bilancio del nostro Ministero saranno conseguiti razionalizzando voci di spesa inefficiente. Non toccheremo il diritto allo studio”.

Chiude Bussetti: “Con la Legge di bilancio aumentiamo, come avevamo promesso di fare, i contratti di formazione per le specializzazioni mediche. E lo facciamo a regime, in modo strutturale. Incrementiamo i fondi per enti di ricerca e atenei. Continuiamo a investire nelle nostre eccellenze”.

LE SCHEDE

Di seguito una sintesi delle principali misure contenute in Legge di bilancio per i settori di competenza del MIUR.

Riforma del reclutamento dei docenti della Scuola secondaria

Al via concorsi più snelli per chi vuole insegnare nella Scuola secondaria di I e II grado, con l’obiettivo di portare quanto prima i giovani in cattedra. Al concorso per l’accesso all’insegnamento potranno partecipare i laureati che hanno sostenuto, all’università, esami di didattica e pedagogia per almeno 24 crediti. Chi vince entra in ruolo. I concorsi saranno banditi con regolarità, nelle Regioni e per le discipline dove ci saranno posti vacanti. Chi vincerà il concorso avrà la garanzia del posto nella Regione scelta, ma dovrà rimanerci per cinque anni, a tutela dell’interesse degli alunni alla continuità didattica.

La chiamata diretta è abrogata

La Legge di bilancio abroga la chiamata diretta per i docenti di tutti gli ordini e gradi di istruzione. Un meccanismo che non aveva funzionato. D’ora in poi gli insegnanti saranno sempre titolari su una scuola, alla quale saranno assegnati in base a criteri oggettivi e trasparenti.

Stipendi degli insegnanti al sicuro

Stanziati i fondi necessari per evitare la riduzione degli stipendi dei pubblici dipendenti programmata dal precedente Governo a partire da gennaio 2019. Di questa misura beneficeranno particolarmente anche gli ATA e i docenti della Scuola. Previste risorse aggiuntive, più di 1,7 miliardi all’anno, per consentire da subito una ripresa della contrattazione dei vari comparti, Scuola compresa, e un nuovo adeguamento degli stipendi.

Percorsi per le competenze trasversali, come cambia l’Alternanza

La Legge di bilancio corregge il tiro sull’Alternanza Scuola-Lavoro che cambia, a partire dal nome: arrivano i “Percorsi per le competenze trasversali”. Nuove Linee guida ridisegneranno l’Alternanza, che dovrà essere un momento di orientamento e di scuola per raggiungere gli obiettivi di apprendimento in contesti anche lavorativi. Non un apprendistato mascherato. Viene ridotto l’orario minimo obbligatorio dell’Alternanza: 90 ore nei Licei (oggi sono 200), 150 nei Tecnici e 210 nei Professionali (oggi sono 400). Il carico eccessivo di ore obbligatorie aveva costretto le scuole ad accontentarsi in molti casi di percorsi di scarsa qualità. Gli istituti, comunque, nella loro autonomia, potranno aumentare l’orario, in coerenza con i loro obiettivi formativi.

Incremento del tempo pieno

Previsti 2.000 posti aggiuntivi nella Scuola primaria per incrementare il tempo pieno. Le modalità per l’attuazione saranno individuate con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Risorse per le scuole

Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche viene aumentato di 174,31 milioni nel 2020 e di 79,81 milioni nel 2021.

Licei Musicali, arrivano i docenti di strumento

Con la Legge di bilancio si chiudono una lunga vicenda e il contenzioso che aveva contrapposto famiglie e Ministero negli ultimi anni. Arrivano le risorse per assumere i 400 docenti necessari per la copertura di tutte le ore di strumento. Una misura che mette al centro le esigenze formative degli studenti.

Assunzioni in ruolo per il personale educativo

La Legge di bilancio risolve anche l’annosa problematica del personale educativo dei convitti e degli educandati, che finalmente potrà entrare in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili, grazie alle 290 nuove assunzioni previste.

Stabilizzazione del personale impiegato nelle pulizie

Dopo quasi venti anni di precariato, dal 2020 il personale impiegato nelle pulizie e nelle altre attività ausiliarie nelle scuole sarà finalmente stabilizzato.

Digitale, nascono le équipe formative territoriali

Vengono istituite le équipe formative territoriali, una task force di 120 docenti, distribuiti su tutto il territorio nazionale, che si occuperanno di coadiuvare le scuole nell’innovazione metodologica e didattica, con particolare riguardo alle nuove tecnologie. I 120 docenti saranno distaccati e presteranno servizio presso scuole polo dedicate. Il loro compito sarà quello di promuovere, presso le scuole del territorio di riferimento, la cultura dell’innovazione didattica e metodologica. Saranno importanti per la promozione e l’ampliamento di tutte le buone pratiche che le scuole hanno sviluppato in questi anni.

Università, più ricercatori e aumentano assunzioni in quelle virtuose

Le risorse per le cosiddette cattedre Natta (chiamate dirette su cui anche il mondo universitario si era espresso negativamente) vengono liberate e serviranno, insieme ad altri fondi stanziati appositamente, per assumere circa 1.500 nuovi ricercatori di tipo b. Si tratta di una misura per i giovani, che potranno inserirsi in un percorso che li vedrà impegnati in attività di ricerca e di insegnamento, col passaggio, dopo tre anni, al ruolo di professore associato. Previste anche assunzioni in più, sia di ricercatori che di docenti, nelle Università virtuose che potranno andare oltre il normale turn over. Una soluzione è stata individuata anche per i ricercatori confermati a tempo indeterminato, per i quali si prevede finalmente il passaggio nei ruoli di professore associato.

Atenei, risorse per il Fondo di finanziamento ordinario

La Legge di bilancio prevede un incremento di 100 milioni di euro all’anno a partire dal 2020 per il Fondo di finanziamento ordinario delle Università, a vantaggio dell’offerta didattica e della qualità dei servizi offerti agli studenti. Un primo incremento di 40 milioni è previsto già per il 2019. La Legge prevede incrementi del Fondo finalizzati all’assunzione in ruolo dei ricercatori di tipo b e al passaggio al ruolo di professore associato per i ricercatori confermati a tempo indeterminato.

Studenti universitari, più borse di studio

Cresce il fondo integrativo statale (+ 10 milioni per il 2019) per la concessione delle borse di studio. Ciò consentirà di assicurare la borsa a un maggior numero di studenti.

Fondi per gli studenti con disabilità nell’AFAM

Un apposito stanziamento aggiuntivo consentirà agli istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, di sostenere il diritto allo studio degli studenti con disabilità.

Incremento delle borse per la specializzazione medica

In risposta al bisogno del Paese di un maggior numero di medici, il Governo stanzia 100 milioni in più, a regime, per finanziare nuovi contratti di formazione per gli specializzandi medici. Vengono incrementate anche le borse per i corsi di medicina generale.

Risorse per gli enti di ricerca e le eccellenze scientifiche

Vengono stanziati 30 milioni in più all’anno per il CNR a partire dal 2019. Alla Fondazione EBRI (European Brain Research Institute) viene garantito un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Dieci sono i milioni in più all’anno sul Fondo di finanziamento ordinario degli enti di ricerca (FOE). Finanziato anche il fondo per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute.

Nasce la Scuola Superiore Meridionale

L’Università degli studi di Napoli Federico II istituirà, in via sperimentale, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2019/2020 sino al 2021/2022, la Scuola Superiore Meridionale. Il progetto è finanziato con circa 50 milioni di euro in tre anni e prevede l’assunzione di ricercatori e docenti universitari. La Scuola Superiore Meridionale organizzerà corsi di dottorato di ricerca, master, ordinari e di laurea magistrale in collaborazione con le scuole universitarie federate e con altre università. Cinquanta i milioni a disposizione per il primo triennio.

Facilitazioni per l’assunzione di giovani laureati di talento
Con un’apposita norma, le imprese vengono incentivate ad assumere giovani laureati con 110 e lode e dottori di ricerca, oppure a trasformarne il rapporto di lavoro a tempo pieno, se già assunti a tempo parziale. Si dà così una occasione ai giovani di talento di inserirsi nel mercato del lavoro e contribuire al miglioramento della realtà produttiva del Paese.

Legge 30 dicembre 2018, n. 145

Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 302 del 31 dicembre 2018). (19A00318)

(GU Serie Generale n.15 del 18-01-2019 – Suppl. Ordinario n. 3)

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021


dall’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

13. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15 per cento, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari.

14. I dipendenti pubblici di cui al comma 13, che svolgono l’attività di insegnamento a titolo privato, fermo restando quanto disposto dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunicano all’amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra-professionale didattica ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.

15. L’imposta sostitutiva di cui al comma 13 è versata entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

16. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l’esercizio dell’opzione nonché del versamento dell’acconto e del saldo dell’imposta sostitutiva di cui al comma 13.

278. Al comma 354 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019 »;
b) al secondo periodo, le parole: « e a quattro giorni per l’anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , a quattro giorni per l’anno 2018 e a cinque giorni per l’anno 2019 »;
c) al terzo periodo, le parole: « Per l’anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018 e 2019 »;
d) al quarto periodo sono premesse le seguenti parole: « Per gli anni 2017 e 2018, ».

301. Fermo quanto previsto dal comma 299 e dal comma 302, sono autorizzate, a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, le assunzioni a tempo indeterminato, anche mediante avvio di procedure concorsuali, per le seguenti amministrazioni:
a) Corte dei conti: per personale dirigenziale di livello non generale e per personale non dirigenziale, nel limite di spesa di euro 5.638.577 per l’anno 2019 e di euro 16.915.730 annui a decorrere dall’anno 2020;
b) Corte dei conti: per referendari della Corte dei conti, nel limite complessivo di spesa di euro 5.646.929 per l’anno 2019, di euro 9.858.687 annui per gli anni 2020 e 2021, di euro 10.215.137 per l’anno 2022, di euro 11.194.460 per l’anno 2023, di euro 11.294.027 annui per gli anni 2024 e 2025, di euro 11.700.260 per l’anno 2026, di euro 15.392.183 annui per gli anni 2027 e 2028 e di euro 15.681.574 annui a decorrere dall’anno 2029;
c) Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria: per personale di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite di spesa di euro 4.434.558 per l’anno 2019 e di euro 10.738.230 annui a decorrere dall’anno 2020;
d) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite di spesa di euro 2.416.076 annui a decorrere dall’anno 2019;
e) Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nel limite di spesa di euro 4.780.284 per l’anno 2019 e di euro 14.340.851 annui a decorrere dall’anno 2020;
f) Agenzia per l’Italia digitale: per personale dirigenziale di livello non generale e per personale non dirigenziale, nel limite di spesa di euro 1.695.529 per l’anno 2019 e di euro 2.260.705 annui a decorrere dall’anno 2020;
g) Presidenza del Consiglio dei ministri: per personale dirigenziale di livello non generale e per personale non dirigenziale di categoria A, nel limite di spesa di euro 641.581 per l’anno 2019 e di euro
7.698.967 annui a decorrere dall’anno 2020;
h) Istituto nazionale della previdenza sociale, nel limite di spesa di euro 8.302.167 per l’anno 2019, di euro 18.679.875 per l’anno 2020 e di euro 24.906.500 annui a decorrere dall’anno 2021.

302. Al fine di evitare l’effettuazione di assunzioni oltre i limiti di spesa assegnati a ciascuna amministrazione di cui al comma 301 le stesse trasmettono, entro il 31 marzo di ciascuno anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti le procedure concorsuali che si intende avviare e quelli concernenti il personale dirigenziale di livello non generale e non dirigenziale da assumere, in relazione al fabbisogno e nell’ambito della propria dotazione organica, nonché la spesa annua lorda, per ciascuna annualità e a regime, effettivamente da sostenere per il trattamento economico complessivo, tenuto conto del costo unitario annuo per ciascuna qualifica di personale da assumere. All’esito delle verifiche operate dai predetti Dipartimenti, le amministrazioni sono autorizzate ad assumere. Il Ministro dell’economia e delle finanze, all’esito delle verifiche svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio a valere sulle dotazioni del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.
In relazione alle assunzioni di cui alla lettera b) del comma 301, si applicano esclusivamente gli obblighi di comunicazione previsti dal comma 322.

345 Al fine di consentire una maggiore efficacia dell’azione amministrativa svolta a livello centrale dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché di potenziare la tutela delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, la dotazione organica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è incrementata di due posti dirigenziali di livello generale. Al primo periodo si dà attuazione con uno o più regolamenti di organizzazione, da adottare ai sensi della legislazione vigente.

415. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, le facoltà assunzionali del personale educatore delle istituzioni educative statali sono incrementate sino a 290 posti, nell’ambito dei posti vacanti e disponibili.

436. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione
dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per l’anno 2019, in 1.425 milioni di euro per l’anno 2020 e in 1.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

437. Gli importi di cui al comma 436,comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.

438. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri
per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 436. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

439. Le disposizioni del comma 438 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

440. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all’erogazione:
a) dell’anticipazione di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019;
b) al personale di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell’elemento perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019- 2021, che ne disciplinano il riassorbimento.

441. Fermo restando quanto previsto dal comma 440, lettera a), in relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a valere sulle risorse di cui al comma 436, l’importo di 210 milioni di euro può essere destinato, nell’ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione.
Previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione, in caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, l’importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa e della giustizia, all’incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con successivo riassorbimento nell’ambito dei benefìci economici relativi al triennio 2019-2021.

444. Nell’anno 2019 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all’erario 140 milioni di euro iscritti sul conto dei residui ai sensi dell’articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

460. Al fine di supportare l’attività di promozione, indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione della diffusione dell’uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate, in particolare tra gli adolescenti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

461. Il Fondo di cui al comma 460 è destinato a finanziare la realizzazione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia di prevenzione delle tossicodipendenze finalizzati:
a) all’attivazione di specifici interventi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado;
b) all’identificazione precoce delle condizioni di vulnerabilità e dell’uso occasionale con la finalità di ridurre i tempi di accesso alle cure;
c) al supporto educativo e formativo in favore delle famiglie e del personale scolastico.

462. All’attuazione dei progetti di cui al comma 461 possono concorrere anche i servizi pubblici per le dipendenze e gli enti del privato sociale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

463. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 460 è pari a 3 milioni di euro per l’anno 2019, 1 milione di euro per l’anno 2020 e 3 milioni di euro per l’anno 2021.

464. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, della salute e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo.

465. Per rispondere con continuità alla richiesta di giovani con un’alta specializzazione tecnica e tecnologica necessaria allo sviluppo economico e alla competitività del sistema produttivo italiano, le risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall’articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite tra le regioni e assegnate in modo da rendere stabile e tempestiva, a partire dall’anno formativo 2019/2020, la realizzazione dei percorsi degli istituti tecnici superiori coerenti con i processi di innovazione tecnologica in atto e inclusi nei piani territoriali regionali di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008.

466. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca assegna le risorse di cui al comma 465, entro il 30 settembre di ciascun anno, direttamente alle regioni, che le riversano agli istituti tecnici superiori che nell’annualità formativa precedente hanno riportato una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori di cui all’accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall’accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015.

467. Resta fermo l’obbligo di cofinanziamento delle regioni ai piani triennali di attività degli istituti tecnici superiori per almeno il 30 per cento dell’ammontare delle risorse statali stanziate. Gli istituti tecnici superiori possono comprendere, nei suddetti piani, anche ulteriori percorsi e attività, coerenti con l’ambito tecnologico di riferimento, finanziati da soggetti pubblici e privati per potenziare la propria offerta formativa, previa comunicazione al competente assessorato della regione e all’ufficio scolastico.

468. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono attualizzati, anche ai fini dell’istituzione di nuovi istituti tecnici superiori o dell’eventuale accorpamento di quelli già istituiti, gli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli istituti tecnici superiori, nonché i criteri di valutazione dei piani di attività realizzati, con particolare riferimento agli esiti occupazionali dei giovani specializzati e alla rispondenza alle esigenze di innovazione tecnologica e organizzativa delle filiere produttive a vari livelli territoriali.

469. Dall’attuazione dei commi da 465 a 468 non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

478. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all’articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato per gli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020; conseguentemente all’articolo 1, comma 202, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « pari a 100 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 60 milioni di euro ».

561. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

562. All’articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «di concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità,» sono inserite le seguenti: «con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con».  

725. Al fine di promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 può essere esonerato dall’esercizio delle attività didattiche un numero massimo di 120 docenti, individuati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che costituiscono équipe territoriali formative, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative.

726. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 725, pari a 1,44 milioni di euro per l’anno 2019, a 3,6 milioni di euro per l’anno 2020 e a 2,16 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

727. All’articolo 1, comma 62, terzo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «ai sensi del comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di procedure selettive».

728. All’articolo 1, comma 62, terzo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «ai sensi del comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di procedure selettive».

729. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per incrementare il tempo pieno nella scuola primaria.

730. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, l’organico del personale docente dei licei musicali è incrementato di 400 posti. A tal fine è autorizzata la spesa di 4,99 milioni di euro per l’anno 2019, di 21,76 milioni di euro per l’anno 2020, di 19,96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, di 20,49 milioni di euro per l’anno 2026 e di 21,56 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

738. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell’anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell’articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La trasformazione di cui al primo periodo è disposta nel limite di una spesa di personale complessiva, tenuto conto anche degli stipendi già in godimento, non superiore a quella autorizzata ai sensi del citato articolo 1, comma 619, della legge n. 205 del 2017, a tale scopo avvalendosi della quota dello stanziamento non utilizzata per i fini ivi previsti. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.

739. La trasformazione di cui al comma 738 del presente articolo avviene mediante scorrimento della graduatoria di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell’articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In caso di rinunce o cessazioni dal servizio, si dà luogo a un ulteriore scorrimento della graduatoria.

740. La graduatoria finale di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell’articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rimane efficace sino al completo scorrimento della stessa ai sensi del comma 739 del presente articolo.

741. A decorrere dall’anno 2019 il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato di 10 milioni di euro.

757. All’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «e di 96 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e di 190 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2019».

760. All’articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: «A decorrere dall’anno scolastico 2013/2014» sono inserite le seguenti: «, e sino al 31 dicembre 2019,»;
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici e i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5. Il predetto limite di spesa è integrato, per l’acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.
5-ter. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad avviare un’apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. 5-quater. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili».

761. All’articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «sino alla data di effettiva attivazione della convenzione-quadro di cui al comma 3 e comunque non oltre il 30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2019»;
b) il comma 3 è abrogato.

763. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 174,31 milioni di euro per l’anno 2020 e di 79,81 milioni di euro per l’anno 2021.

783. All’articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per l’anno 2019, il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 30 aprile 2019. Le somme giacenti, comprese quelle derivanti dai trasferimenti per le spese di pulizia, sono versate solo ove non sussistano contestazioni in atto. Entro il medesimo termine il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede al versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme non utilizzate, per le quali non vi siano contestazioni in atto, giacenti nel conto corrente n. 53823530 presso la società Poste italiane Spa. Quota parte delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato, pari complessivamente a 22,5 milioni di euro, rimane acquisita all’erario. Il mancato versamento delle somme di cui ai periodi precedenti entro il predetto termine comporta l’insorgere di responsabilità dirigenziale e obbligo di segnalazione alla Corte dei conti.
1-ter. Nelle more del versamento delle somme di cui al comma 1-bis all’entrata del bilancio dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili per l’anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a valere sulle disponibilità del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’importo di 22,5 milioni di euro».

784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento» e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, con effetti dall’esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva:
a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

785. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i contingenti orari di cui al comma 784, sono definite linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

786. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore di cui al comma 784.

787. Per l’anno scolastico 2018/2019, in relazione ai progetti già attivati dalle istituzioni scolastiche, si determina automaticamente, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti, una rimodulazione delle attività sulla base delle risorse finanziarie occorrenti e disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 784 a 786.

792. Al fine di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di conseguire i risparmi di cui al comma 461 del presente articolo, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «percorso FIT», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
b) all’articolo 1, comma 2, le parole: «percorso formativo triennale» sono sostituite dalle seguenti: «percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
c) all’articolo 2:
1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) un percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
2) al comma 1, lettera c), le parole: «previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è disciplinato ai sensi del Capo III»;
4) i commi 3 e 5 sono abrogati;
d) all’articolo 3:
1) al comma 1, le parole: «all’accesso al percorso FIT su» sono sostituite dalla seguente: «ai»;
2) al comma 2, le parole: «nel terzo e quarto» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel secondo»;
3) al comma 3, le parole: «ammessi al percorso FIT» sono sostituite dalle seguenti: «immessi in ruolo», le parole: «nel terzo e nel quarto» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel secondo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rimane fermo il diritto dei vincitori all’immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi»;
4) al comma 4, lettera a), le parole: «, anche raggruppate in ambiti disciplinari» sono soppresse;
5) al comma 5, le parole: «per le tipologie di posto messe a concorso nella stessa» sono sostituite dalle seguenti: «per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno»;
6) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono individuati i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo, tra i quali sono particolarmente valorizzati il titolo di dottore di ricerca, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell’ambito della pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli uffici scolastici regionali. Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle tracce delle prove d’esame e delle relative griglie di valutazione»;
7) i commi 7 e 8 sono abrogati;
e) all’articolo 4:
1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233»;
2) il comma 3 è abrogato;
f) all’articolo 5:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «lettera a),» sono inserite le seguenti: «il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure»;
2) al comma 2, alinea, dopo le parole: «tecnico-pratico,» sono inserite le seguenti: «il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure»;
3) al comma 3, le parole: «, in relazione alla classe di concorso su cui il candidato presenta domanda di partecipazione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado»;
4) al comma 4, le parole: «Con il decreto di cui all’articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca»;
5) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6, costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso»;
g) all’articolo 6:
1) al comma 1, dopo le parole: «Il concorso» sono inserite le seguenti: «per i posti comuni» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale»;
2) al comma 2, dopo le parole: «La prima prova scritta» sono inserite le seguenti: «per i candidati a posti comuni», le parole: «su una specifica disciplina, scelta dall’interessato tra quelle» sono sostituite dalle seguenti: «sulle discipline» e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «La prima prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria perché sia valutata la prova successiva»;
3) al comma 3, dopo le parole: «La seconda prova scritta» sono inserite le seguenti: «per i candidati a posti comuni» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La seconda prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale»;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La prova orale consiste in un colloquio che ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso e di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo nonché il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente»;
5) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l’inclusione scolastica e sulle relative metodologie. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno»;
h) all’articolo 7:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In ciascuna sede concorsuale, la graduatoria dei vincitori per ogni classe di concorso e per il sostegno è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all’articolo 6 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso. Le graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio, fermo restando il diritto di cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo»;
2) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
3) al comma 5, le parole: «l’ambito territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «l’istituzione scolastica», le parole: «quelli indicati nel bando» sono sostituite dalle seguenti: «quelle che presentano posti vacanti e disponibili» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vincitori del concorso che, all’atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia nella graduatoria relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola di esse e ad accettare la relativa immissione in ruolo»;
i) la rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: «Percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
l) gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati, ferma restando la loro applicazione alle procedure concorsuali avviate alla data di entrata in vigore della presente legge;
m) all’articolo 13:
1) al comma 1, primo e terzo periodo, le parole: «Il terzo anno del percorso FIT» sono sostituite dalle seguenti: «Il percorso annuale di formazione iniziale e prova» e le parole: «non è ripetibile e» sono soppresse;
2) il comma 2 è abrogato;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso»;
4) il comma 4 è abrogato;
n) gli articoli 14, 15 e 16 sono abrogati;
o) all’articolo 17:
1) al comma 2, la lettera c) è abrogata;
2) al comma 2, lettera d), le parole: «di cui alle lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a) e b)» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In prima applicazione, ai soggetti che hanno svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, è riservato il 10 per cento dei posti. In prima applicazione, i predetti soggetti possono partecipare, altresì, alle procedure concorsuali senza il possesso del requisito di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), o di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), per una tra le classi di concorso per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno»;
3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta l’ammissione diretta al percorso annuale di formazione iniziale e prova. I soggetti ammessi a tale percorso sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell’articolo 13. Ciascuna graduatoria di merito regionale è soppressa al suo esaurimento»;
4) i commi 7, 8, 9 e 10 sono abrogati;
p) all’articolo 19:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per la copertura degli oneri di cui al presente decreto legislativo è autorizzata la spesa di 7.009.000 euro per l’anno 2018 e di 13.426.000 euro annui a decorrere dal 2019, che costituiscono limite di spesa complessiva per gli oneri di organizzazione dei concorsi, compresi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti di cui all’articolo 3, comma 6»;
2) il comma 2 è abrogato;
q) all’articolo 20, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
r) all’articolo 21, comma 1:
1) all’alinea, le parole da: «, fermo restando» sino a: «percorso FIT,» sono soppresse;
2) alla lettera a), le parole: «109, 110, 115, 117, 118 e 119» sono sostituite dalle seguenti: «109 e 110»; le disposizioni dell’articolo 1, commi 115, 117, 118 e 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado;
3) alla lettera b), le parole: «, 436 comma 1, 437, 438, 439, 440» sono sostituite dalle seguenti: «e 436, comma 1,»; le disposizioni degli articoli 437, 438, 439 e 440 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado;
s) all’articolo 22, comma 2, le parole: «dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente in materia di classi di concorso».

793. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 26.120.448 euro per l’anno 2021, di 9.399.448 euro per l’anno 2022, di 36.947.448 euro per l’anno 2023, di 38.231.448 euro per l’anno 2024, di 52.253.448 euro per l’anno 2025, di 54.665.448 euro per l’anno 2026, di 88.478.448 euro per l’anno 2027 e di 85.478.448 euro annui a decorrere dal 2028.

794. Agli oneri derivanti dal comma 793 si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 792. La quota rimanente dei predetti risparmi di spesa, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, concorre al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

795. Ai soggetti di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell’anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dal comma 792 del presente articolo.

796. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale.

1138. Nelle materie di interesse del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono disposte le seguenti proroghe di termini: (…)
b) al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 18, comma 1, alinea, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2019»;
2) all’articolo 19, ovunque ricorrono, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2019»;
3) all’articolo 20, comma 4, le parole: «pari ad euro 15,11 milioni annui a decorrere dall’anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 5,04 milioni nell’anno 2019 e a euro 15,11 milioni annui a decorrere dall’anno 2020». È autorizzata la spesa di 5,03 milioni di euro per l’anno 2019 in favore delle istituzioni scolastiche al fine di realizzare misure di accompagnamento all’attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo integrale dei risparmi di spesa recati dal presente numero.


Testo presentato dal Governo (Senato, 31.10.18)

Assunzioni Università

Università, Bussetti firma decreto sui punti organico: “Finalmente le assunzioni tornano a crescere”

(Sabato, 29 dicembre 2018) Tornano a crescere le assunzioni nelle Università. Gli Atenei, in particolare quelli virtuosi, potranno andare ben oltre il normale turn over grazie alle misure previste dal decreto sui punti organico per il 2018, firmato oggi dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Marco Bussetti, e grazie alle nuove norme contenute nella legge di bilancio che sta per essere definitivamente approvata.

“Siamo davanti ad una svolta fortemente voluta e sostenuta dal governo: dopo molti anni si inverte la rotta. Le assunzioni torneranno a crescere e non ci si limiterà al solo ripristino del turn over”, dichiara il Ministro Bussetti. “Consentire nuove assunzioni è importante per garantire la qualità dell’offerta formativa delle nostre Università: abbiamo un rapporto docenti/studenti che è inferiore a quello di molti atenei stranieri, bisogna cambiare. Questo è solo l’inizio di un percorso di cambiamenti positivi che vogliamo portare avanti”.

Con il decreto firmato oggi, che mette a disposizione complessivamente 2.038 punti organico, le Università virtuose (quelle con una spesa di personale inferiore all’80% e un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria superiore a 1) potranno superare il tetto massimo del 110% delle proprie cessazioni nell’attribuzione dei punti organico. In particolare il meccanismo previsto dal provvedimento è il seguente: dopo aver assicurato a tutti gli atenei il 50% delle proprie cessazioni, il restante 50% di sistema è stato ripartito esclusivamente in proporzione al livello di virtuosità dei bilanci. Dunque già da quest’anno le Università con i bilanci più sani potranno incrementare in misura maggiore i propri punti organico.

Tra gli Atenei che trarranno maggiore beneficio da questa novità (ovvero più del 110% delle cessazioni del 2017) ci sono Bergamo (310%), Politecnico di Milano (237%), Milano Bicocca (186%), Varese Insubria (143%), Milano Statale (121%), Catanzaro (191%), Parthenope di Napoli (137%), Chieti Pescara (194%), Urbino (195%), Politecnico di Torino (138%), Torino (117%), Politecnico di Bari (129%), Piemonte Orientale (129%), Verona (132%), Venezia Ca’ Foscari (127%).

A quanto previsto dal decreto punti organico si aggiunge, per l’anno 2019, quanto stabilito nella legge di bilancio che recepisce una precisa proposta del MIUR: si incrementano le ordinarie facoltà assunzionali del sistema (100% del turn over) con ulteriori 220 punti organico nel 2019. E altri 220 nel 2020. Dopo più di dieci anni di vincoli e limiti, finalmente si supera il muro del turn over e l’università torna a crescere, dunque. Questi punti si aggiungeranno al piano straordinario per l’assunzione di circa 1.500 ricercatori tipo b previsto in manovra.
I complessivi 440 punti organico saranno riservati alle Università con un indicatore di spesa di personale inferiore al 75% e un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria superiore a 1,1. Si tratta quindi di un intervento aggiuntivo rispetto all’ordinario turn over nazionale.