Roma anni trenta! Bis…

Roma anni trenta! Bis…

di Maurizio Tiriticco

Pare che la mia Roma degli anni trenta sia piaciuta ai miei venticinque lettori, per dirla con Don Lisander! E poi, di fatto, non è la “mia Roma”, ma la Roma che tutti i nonagenari come me hanno vissuta! Una Roma ordinata, poche automobili, pochi semafori, ma tanti vigili, tutti in nero, con casco coloniale nero d’inverno, e poi tutti in bianco, con casco coloniale bianco d’estate! Vigili che tutti noi amavamo! A Natale e a Pasqua quei rari automobilisti a quei rari vigili posti a quei rari semafori donavano sempre un panettone o una colomba, con allegato spumante! Tutti doni che facevano bella mostra ai piedi della pedana (un cilindro di cemento), da cui dirigevano il traffico! E con alta professionalità. Sembravano attori, con quel gesticolare attento, misurato, deciso, di braccia e di mani! E di occhi, anche! Severi sempre! Tanto i nostri pizzardoni erano consapevoli del loro delicato lavoro! Ma perché pizzardone? Copio dal web: “L’etimologia del nome, la cui prima attestazione scritta in italiano nel significato corrente risale al 1871, deriva dal caratteristico cappello a doppia punta, detto in dialetto pizzarda, appunto, che erano soliti portare i membri della polizia municipale romana nell’Ottocento”. E pizzarda è anche la beccaccia, quell’uccello che, quando distende le ali, sembra più grande di quello che è. Insomma, pizzardone, agente municipale sì, ma di tutto rispetto!
I tram correvano sulle rotaie, rantolando faticosamente e cigolando, quando dovevano affrontare qualche curva. E gli autobus e i filobus avevano anch’essi i loro percorsi! Ed erano presenti il conducente e il fattorino! Quest’ultimo era “appostato” subito dopo la portiera posteriore, dalla quale era obbligatorio salire. Aveva nella mano destra la mazzetta dei biglietti che staccava uno ad uno con il pollice su cui era infilato un cappuccetto di gomma, che rendeva più agile e veloce il distacco. E tu pagavi, se volevi andare avanti, perché era assolutamente obbligatorio scendere dalla porta anteriore. Lo si vede in un bel film del 1940, diretto da Mario Bonnard, dove Aldo Fabrizi è, appunto, un bigliettaio dell’ATAG (ai tempi del Duce, Azienda Tramvie ed Autobus Governatoriali, perché Roma non era un semplice Comune, ma un Governatorato!!!). E il bigliettaio insisteva con i passeggeri! Il solito ritornello: “Avanti! Avanti c’è posto!”. E c’è anche la bella canzone, interpretata dall’inossidabile Fabrizi: “Fattorino e conducente, in servizio a tutte l’ore, sempre lieto e sorridente che più meglio nun ce sta! Sull’autobusse e sulla circolare io faccio sempre quello che me pare. E sulla circolare e l’autobusse, con il funiculà, me pare de anna’! Sulla montagne russe”!
C’erano due linee di tram circolari, anzi quattro: due circolari esterne, destra e sinistra, e due circolari interne, destra e sinistra. Quindi, ED ed ES, e CD e CS! Due anelli intorno alla città! Per non dire degli autobus! C’era l’NT, ovvero, Nomentano-Trastevere, il nome dei quartieri che erano serviti. E tanti altri, che collegavano quasi tutti i nostri quartieri! In effetti Roma era una città “piccola”, che ancora non aveva conosciuto quello scempio effettuato dai quei palazzinari che dopo la guerra hanno distrutto le nostre periferie! Sì! Quelle belle periferie romane, a volte raggiunte solo dai tramvetti! C’era il tramvetto dei Castelli! Periferie, prati estesi, a volte “visitati” dai cacciatori della domenica, a volte dalle famigliole che la domenica andavano “for de porta” – ovvero oltre le mura aureliane – con panini e mortadella! E a volte con i maccheroni ancora caldi nella pentola avvolta in un fazzolettone! Di quelli a quadroni grossi così!
E il fiasco di vino! Ovviamente dei Castelli!
E come non ricordare “La società dei magnaccioni”, di origine lontana, ma egregiamente interpretata da Gabriella Ferri! “Fatece largo che passamo noi, ‘sti giovanotti de ‘sta Roma bella, semo regazzi fatti cor pennello, e le regazze famo innamorà. Ma che ce frega, ma che ce importa, se l’oste ar vino ci ha messo l’acqua, e noi je dimo, e noi je famo, ci hai messo l’acqua, e nun te pagamo, ma però, noi semo quelli, che j’arisponnemo n’coro, è mejo er vino de li Castelli che de sta zozza società”!
Allora, quando Trastevere era ancora veramente un quartiere oltre il Tevere! Ed oltre la città! Dove spesso trovavano rifugio persone di malaffare. Molti anni fa ci si arrivava solo per i due ponti dell’Isola Tiberina, ponte Fabricio e Ponte Sestio, o per il Ponte Sisto, attivo fin dal 1479, detto il “ponte del soldino”, perché era il pedaggio che si doveva pagare: un centesimo. Ma c’era un terzo ponte, il Ponte Milvio, però sulla Via Flaminia, lontano dal centro della città. Solo dopo la Breccia di Porta Pia i Savoia, decisi a fare di Roma una città capitale come le altre – Parigi era d’obbligo – pensarono che fosse opportuno costruire dei muraglioni lungo il corso del Tevere, che da sempre nella stagione invernale esondava ed allagava i quartieri che si affacciavano sulle sue sponde. E che occorreva anche costruire nuovi ponti. Un’operazione che sarebbe costata la fine dei tanti mulini ad acqua che sul Tevere da sempre si affacciavano ed operavano. Ma il progresso è il progresso! E occorre ricordare che in quella Roma papalina quattrocentesca c’era anche un porto, il Porto di Ripetta! Ci giungevano le merci trasportate con barconi provenienti da Ostia, la Porta del Tirreno. Ho una bella stampa del Veronesi, intitolata appunto “Porto di Ripetta”. Si vedono barconi a vela con botti e merci varie nonché un saliscendi di facchini sui due scaloni che portano dove oggi corre, appunto, Via di Ripetta. E vi si affacciano il Palazzo del Principe Borghese e il Collegio Clementino. Ma perché Ripetta? Perché c’era anche Ripa Grande, sempre sul Tevere, ma qualche chilometro verso Ovest. E lì c’è ancora un antico edificio cinto da un muro. Copio dal web: “Sotto la Roma dei papi, l’edificio fu l’arsenale per la costruzione e il restauro della flotta pontificia, voluto da papa Clemente XI Albani nel XVIII secolo, sul modello del più celebre arsenale di Civitavecchia, costruito cinquant’anni prima su progetto del Bernini e concluso da Carlo Fontana. Allora, prima che venissero costruiti i muraglioni alla fine dell’800, la via d’acqua del Tevere permetteva intensi traffici commerciali, che avevano il loro centro nel vicino porto di Ripa Grande”.
La Roma di allora! La Roma di oggi!

Freud ne parlò…

Freud ne parlò e non possiamo dimenticarlo

di Adriana Rumbolo

Freud va e viene nella nostra memoria perchè di quell’intuizione meravigliosa sul percorso della sessualità infantile ne abbiamo riscontri frequenti nella nostra vicinanza a bambini da 0 a 5 anni.
Ci sono dei segnali che Freud aveva colto e interpretato e quando osserviamo un bambino che dopo una soddisfacente poppata di latte materno o artificiale cerca il ciuccio o il pollice o l’indice per continuare a ciucciare. dobbiamo pensare alla fase orale .in cui il pacere orale esiste al di la della nutrizione.
Sappiamo bene quanto sia difficile togliere il ciuccio a un bambino. Bisogna essere cauti, aspettare che sia il bambino a non cercarlo più-
Nei passaggi della primissima infanzia non ci sono dei momenti precisi e ogni bambino ha i suoi.
Il corredo genetico rimane sempre presente e importante.
Intorno ai due anni i genitori potrebbero dolcemente avviare il bambino/a al controllo degli sfinteri.
Comunemente si dice che il bambino sollecitato vive questo controllo come un atto di gratificazione , soprattutto verso la mamma.
Come a dire :io questi bisognini li farei come mi pare, quando mi pare e dove mi pare ,ma lo regalo alla mamma che me lo chiede ,come segnale del mio amore oppure potrebbe essere la maturazione raggiunta nel cervello sul controllo degli sfinteri e anche qui il riferimento alla genetica non possiamo sottovalutarlo.
Certamente mentre avvengono questi percorsi è inutile ribadirlo quanto sia importante anche la tranquillità, la calda sicurezza affettiva dell’ambiente familiare.
Il padre e la madre nei loro ruoli ben definiti e nel loro rapporto sereno ,affettuoso una garanzia di fiducia continua
Poi arriverà il famoso complesso di Edipo per i maschietti e di Elettra per le femminucce.
Periodo in cui spesso i maschietti imitano molto il padre e affermano di voler sposare la mamma e le bambine hanno atteggiamenti spontanei di seduzione verso il papà.
Una volta un bambino spigandomi il suo disegno mi disse che erano due principi che amavano la stessa principessa e alla fine per rimanere amici avevano deciso di sposarla tutti e due insieme.
Una soluzione non tanto facile che forse denunciava qualche difficoltà a superare il complesso-
Questo è un aspetto molto, molto importante nel percorso emotivo-affettivo-sessuale perchè quello che avviene nella prima infanzia si ripresenterà nell’adolescenza.
Quindi quello che avverrà nella prima infanzia lo ritroveremo negli anni futuri disorientandoci nel cercare le vere cause di tanti disordini perchè sono lontani nel tempo e la censura li avrà nascosti nel profondo subconscio da dove possono mandare solo segnali confusi e apparentemente ingannevoli.
Sarebbe importante che all’affacciarsi di Edipo il padre fosse una figura guida ma non un padre ingombrante che usa aggressività che confonde l’amore con il potere e spesso si presenta come il vincitore in tutto quello che fa.
Un padre che si mostra troppo importante agli occhi del bambino perchè potrebbe, il bambino che è attratto dalla mamma come naturale attrazione maschio, femmina trovandosi un modello così insuperabile e così temuto così indifferente all’autostima del bambino e alla sua personalità si bloccherà oppure non troverà
altra soluzione se non quella di esserne la copia esatta non vivendo una vita propria con tutte le gravi conseguenze.
Così anche il complesso di Elettra.
Molto spesso la mamma, che è insostituibile nei primi anni, e surrogata poi da tante figure femminile , la tata, le nonne , le zie, l’insegnante.
Se la mamma impartirà ordini nei primi anni con molta severità e imporrà regole a cui il bambino non è ancora pronto con voce alterata la bambina non imparerà e non si sentirà protetta da una figura amica, rassicurante nell’attrazione che nutre verso il papà.
Ricordo che una studentessa di 15 anni mi scrisse:”non posso parlare a mia madre perchè temo che i suoi consigli diventino obblighi”.
Se una bambina avrà con la madre un rapporto di fiducia di sicurezza, di protezione, crescerà serenamente e arriverà all’adolescenza con meno conflitti da sciogliere.
Perchè tutto questo ci da molta preoccupazione perchè un bambino ci da tanti segnali con i disegni , con il comportamento con disordini emotivi e poi la ricerca quasi ossessiva che può trovare nella masturbazione, nel contatto con un oggetto per procurarsi piacere, come potrebbe cadere nella trappola di un adulto malato che non capirà il bambino e se il bambino /a trovasse la forza di ribellarsi a questo adulto potrebbe anche essere ucciso.
Perchè appunto diamo tanta importanza perchè il bambino/a vive questo periodo della prima infanzia intenso sotto tutti i punti di vista poi c’è come un respiro di pausa , il famoso periodo di latenza
Ed ecco la preadolescenza in cui si attiveranno sostanze come la dopamina, la mielina gli estrogeni per le femmine e il testosterone per i maschi , un momento di cambiamento enorme dove il genere che già si era manifestato nei primi anni di vita qui ora deve trovare una sua collocazione precisa
Se nella prima infanzia sono rimasti dei conflitti irrisolti allora l’adolescenza che non è di per se una cosa negativa ,portatrice di problemi, no, l’adolescenza potenzierà le difficoltà relazionali le difficoltà emotive le difficoltà affettive e sessuali e sarà molto,molto più difficile comprenderle e trovarne le cause
Solo se i conflitti sono di piccola e media entità e una buona genetica ha protetto il bambino la situazione sarà meno pericolosa.
Di questo i genitori spesso non sanno niente, non parlano gli insegnanti ,eppure quelli della scuola materna avrebbero tanto,tanto da dire non si parla fra insegnanti e non solo per il bene del soggetto ma per la società in cui il soggetto esprimerà i disagi relazionali affettivi-emotivi-sessuali con gravi e dolorosi danni per sé e per gli altri.

Scuola, Bussetti apre al jazz in classe: “Serve una riforma dei licei musicali”

da Repubblica

Al question time in Parlamento il progetto del ministro dell’Istruzione: “Uniamo i generi insieme”. I docenti esclusi da due anni dall’insegnamento: “Un minestrone, così si torna indietro”

di CORRADO ZUNINO

ROMA – I jazzisti esclusi dalla scuola – studenti e docenti che da un anno e mezzo non possono imparare né insegnare jazz nei licei pubblici musicali – hanno pianto alla risposta del ministro dell’Istruzione, giovedì scorso. Marco Bussetti ha aperto alla possibilità di un ritorno del genere nei licei, ha parlato di percorsi traversali “che contemplino entrambi gli indirizzi”: classico e jazz. Ma, buona volontà a parte, “il ministro non ha capito di che cosa stiamo parlando, non ha compreso le differenze tra i due generi e questo, nei fatti, non aiuterà la reintroduzione”.

Il question time al Senato è stato stimolato da un’interrogazione di Loredana Russo (Cinque Stelle, insegnante) a seguito dell’articolo di “Repubblica”. Il Coordinamento nazionale per il ripristino del jazz nei licei musicali ha seguito la risposta del governo e ne ha tratto impressioni negative: “La battaglia che portiamo avanti da quasi due anni è tornata a un nulla di fatto”.

Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti ha detto, in avvio di intervento, che il jazz è un percorso specialistico e che al liceo si insegnano gli strumenti nella loro genericità: “Lo studio della musica non può essere dedicato in modo esclusivo a un solo momento, a un solo stile e a una sola tecnica musicale”, ha detto Bussetti. Replica il Coordinamento: “Di fatto l’insegnamento oggi è esclusivo appannaggio dei docenti di musica classica che, a loro volta, fanno studiare agli allievi solo classica”. Nei licei musicali – nonostante cinque anni di esperienza fruttuosa del jazz tra il 2012 e il 2017 – da due stagioni si è tornati al monopolio del canto lirico, ai corsi di liuto e di eufonio.

Il ministro, cercando una soluzione possibile alla questione e appoggiandosi a un gruppo di lavoro ministeriale, ha proposto di inserire tutti i generi musicali nella disciplina-codice A-55, classici e jazz. Il risultato, sostengono gli insegnanti di scat, “è un bel minestrone”. Ciò che contraddistingue il secondo percorso di studi sono le tecniche improvvisative, che nella classica non esistono. “È come se Bussetti avesse proposto di accorpare tutti gli insegnanti di lingue nella stessa classe di concorso a prescindere che siano docenti di inglese o di francese… Un’unica classe di concorso denominata “Lingue”, ecco. Uno strumento come il basso elettrico a quale strumento classico lo possiamo associare?”. Attualmente i programmi del concorso per gli strumenti musicali sono esclusivamente su contenuti di musica classica: “Un cantante jazz dovrebbe essere valutato per come canta un’aria d’opera”, ancora il Comitato e segnatamente il pianista Francesco Massagli. “Dopo il question time del ministro abbiamo capito che il prossimo anno scolastico i ragazzi dei licei musicali non potranno iscriversi agli strumenti jazz. Alcuni di loro, ascoltata la risposta di Bussetti, ci hanno chiamato in lacrime”.

Il ministro dell’Istruzione ha detto, tra l’altro, che “attenzionerà” la questione degli strumenti jazz, ma nell’ambito di una riforma più grande sui licei musicali. La prima conseguenza del mantenimento del repertorio jazzistico fuori da scuola sarà la riduzione degli iscritti ai corsi specifici in Conservatorio: solo chi potrà permettersi un insegnante privato potrà avere la preparazione adeguata per accedere all’esame di ammissione. “Il ministro non conosce a sufficienza il campo dell’istruzione musicale, ritiene che l’unica differenza tra jazz e classica sia una questione di repertorio”. La didattica della musica classica, segnalano storici della musica, “ha concentrato sempre di più l’attenzione verso il repertorio abbandonando progressivamente l’arte dell’improvvisazione”. Il jazz l’ha riportata alla luce. “Nella musica classica abbiamo solo le figure del compositore e dell’interprete, ma all’inizio del ‘900 il jazz ha resuscitato un processo creativo che permette di improvvisare e comporre. Lo sviluppo di queste capacità musicali richiede una preparazione specifica e diversa”.

I jazzisti ora chiedono a Bussetti di creare un gruppo di lavoro “che includa esperti in tutti gli ambiti musicali” al fine di avanzare proposte che tengano in considerazione le caratteristiche dei vari indirizzi “e portare alla creazione di percorsi differenziati”. Nei licei musicali italiani, oggi, la classica è tutelata, il jazz (e tutto il resto) no.

Mobilità 2019, come si indicano le sedi nella domanda

da Orizzontescuola

di Giovanna Onnis

Le preferenze esprimibili nelle domande di mobilità per il prossimo anno scolastico possono essere sia analitiche che sintetiche per un totale di 15

Preferenze sintetiche

Le preferenze sintetiche possono essere su distretto, comune o provincia.

Con la preferenza sintetica il docente chiede indistintamente tutte le scuole ubicate nel distretto, nel comune o nella provincia richiesta, senza stabilire alcun ordine di priorità tra esse.

La preferenza sintetica viene indicata inserendo il codice identificativo del distretto, del comune o della provincia, come riportato nei Bollettini Ufficiali.

Al docente soddisfatto in una preferenza sintetica (comune, distretto o provincia), viene assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile secondo l’ordine del Bollettino Ufficiale. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole comprese nel codice sintetico, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l’ha richiesta con indicazione puntuale o più circoscritta a livello territoriale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola disponibile all’interno dell’espressa preferenza sintetica. In tal caso non si applica quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 del CCNI relativamente al vincolo triennale nella scuola.

Preferenze analitiche

Le preferenze analitiche sono su scuola specifica, quindi, con questa tipologia di preferenza il docente ha la possibilità di chiedere sedi specifiche indicando un preciso ordine di priorità tra esse.

Il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità nella scuola richiesta esplicitamente.

Le preferenze analitiche vengono indicate nel modulo domanda, nella sezione preferenze territoriali, mediante l’indicazione del codice meccanografico delle scuole, come indicato nei Bollettini Ufficiali

Preferenze analitiche nella scuola dell’Infanzia

Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi nella scuola dell’Infanzia sono utilizzabili i posti dell’organico, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti attivati presso le scuole ospedaliere ed i posti di ruolo speciale in scuole speciali stabiliti per l’anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi. I posti dell’organico, di sostegno e di tipo speciale sono richiedibili mediante l’indicazione del codice di scuola sede di organico docenti.

L’organico della scuola dell’Infanzia relativo agli Istituti Comprensivi è richiedibile tramite l’indicazione del codice della scuola o plesso sede di organico dei docenti.

Preferenze analitiche nella scuola Primaria

Per la scuola Primaria, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, sono utilizzabili i posti dell’organico dell’autonomia di scuola Primaria stabilito e valido per l’anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi, ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti ad indirizzo didattico differenziato, i posti attivati presso le scuole ospedaliere.

Per la scuola Primaria i posti di sostegno, i posti di tipo speciale e i posti dell’organico sono richiedibili, mediante l’indicazione del codice sede di organico docenti.

I posti per l’insegnamento della lingua inglese dell’organico di circolo sono richiedibili esclusivamente dai docenti in possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento della lingua inglese.

Come chiarisce la nota 1) dell’art.9 comma3 del CCNI, tra i titoli richiesti per l’insegnamento della lingua Inglese nella scuola Primaria l’insegnante interessato deve possedere uno dei seguenti:

a) superamento concorso per esami e titoli a posti d’insegnante scuola primaria con il superamento anche della prova di lingua inglese, ovvero sessioni riservate per il conseguimento dell’idoneità nella scuola elementare con superamento della prova di lingua inglese

b) attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica metodologici in servizio autorizzati dal ministero;

c) possesso di laurea in Scienze della formazione primaria o di laurea in Lingue straniere valida per l’insegnamento della specifica lingua straniera nella scuola secondaria

d) certificato rilasciato dal ministero degli affari esteri attestante un periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all’estero con collocamento fuori ruolo relativamente all’area linguistica inglese della zona in cui è stato svolto il servizio all’estero.

I suddetti docenti devono esprimere l’ordine di preferenza tra posto comune e lingua. In assenza di indicazione prevale la richiesta su posto di lingua.

L’organico della scuola Primaria relativo agli Istituti Comprensivi è richiedibile tramite l’indicazione del codice della scuola o plesso sede di organico dei docenti.

Preferenze analitiche nella scuola Secondaria di I e II grado

L’organico delle scuole Secondarie di I e II grado è richiedibile mediante l’indicazione del codice sede di organico risultante dai Bollettini Ufficiali

Preferenze per un Istituto Comprensivo (IC) o per un Istituto di Istruzione Superiore (IIS)

L’unificazione del codice meccanografico identificativo di un IC, per quanto riguarda la Secondaria I grado, o di un IIS, per quanto riguarda la Secondaria II grado, è confermato anche per il prossimo anno scolastico, per cui tale codice comprende tutte le sedi, i plessi e gli indirizzi facenti parte dello stesso Istituto.

Risulta confermato, quindi, quanto disposto nell’art.1 comma 5 della Legge 107/2015 che prevede quanto segue: “al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa”.

Il docente che esprime preferenza per un IC o per un IIS chiede, quindi, indistintamente tutti i plessi, le sedi e gli indirizzi presenti nell’Istituto richiesto mediante il codice meccanografico identificativo e acquisirà titolarità nell’Istituto nella sua interezza.

Preferenze per i percorsi di secondo livello istruzione adulti, per le sezioni carcerarie e ospedaliere, per i CPIA

I docenti che desiderano partecipare alla mobilità per un posto o cattedra relativa ai percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti, alle sezioni carcerarie e ospedaliere, ai CPIA, devono inserire nella domanda specifico codice identificativo in quanto tali percorsi di istruzione non risultano compresi nel codice unificato dell’IC o dell’IIS del quale fanno parte e conservano, quindi, un organico autonomo e sono identificati da codice meccanografico differente rispetto all’Istituto del quale fanno parte

I movimenti a domanda sui posti dei centri per l’istruzione degli adulti previsti dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 nella scuola Primaria e nella Secondaria di I grado vengono disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta richiesta nel modulo domanda.

Per l’indicazione delle preferenze su scuola, gli interessati potranno utilizzare gli specifici codici sede di organico riportati sui Bollettini Ufficiali.

L’indicazione di preferenza di comune o distretto o provincia non include le sedi di organico eventualmente situate in altre province.

Maturità 2019: 40 punti credito scolastico, tabelle conversione III e IV anno. Tempistica

da Orizzontescuola

di redazione

La macchina per gli esami di Maturità è stata ormai avviata con la pubblicazione del decreto riportante le discipline oggetto della seconda prova, le materie affidate ai commissari esterni e le indicazioni sul colloquio.

Maturità 2019: scelti commissari esterni e materie seconda prova, come si svolge il colloquio. Le info utili

Una delle prossime scadenze, come indicato dalla  circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018, riguarda la comunicazione del credito scolastico del III e del IV anno agli studenti frequentanti l’ultima classe alla luce delle novità introdotte dal D.lgs. 62/2017.

Credito scolastico: punteggio

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo così un maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico.

I 40 punti sono così distribuiti:

  • max 12 punti per il terzo anno;
  • max 13 punti per il quarto anno;
  • max 15 punti per il quinto anno.

Credito scolastico: attribuzione

L’attribuzione del credito scolastico spetta al consiglio di classe, compresi i docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti.

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto n. 62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

Ecco la tabella:

Credito scolastico: fase transitoria

Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e classi III e IV), distinguendo tra chi sosterrà l’esame nel 2018/19 e chi lo sosterrà nel 2019/2020:

  • chi affronterà l’esame nel corrente anno scolastico avrà il credito “vecchio” del III e IV anno da convertire, nuovo per il quinto;
  • chi affronterà l’esame nel 2019/20 avrà il credito “vecchio” del III anno da convertire, nuovo per il quarto e il quinto.

Ecco le tabelle di conversione:

Tempistica e comunicazione conversione credito a.s. 2018/19

I consigli di classe, leggiamo nella suddetta circolare Miur, svolgono tempestivamente e, comunque, non più tardi degli scrutini intermedi, la conversione del credito scolastico conseguito nel III e nel IV anno di corso da ciascuno studente (secondo quanto indicato nelle sopra riportate tabelle), verbalizzandone l’esito.

L’esito dell’operazione di conversione del credito sarà comunicata agli studenti e alle famiglie tramite i consueti canali di comunicazione scuola- famiglia, al fine di rendere consapevole ciascun alunno della nuova situazione.

Credito e abbreviazione per merito

Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per i candidati frequentanti la classe quarta, poi ammessi all’esame), il credito scolastico del quinto anno è attribuito nella stessa misura di quello del quarto (se per il quarto anno il consiglio di classe attribuisce, ad esempio, 10 punti, lo stesso avverrà per l’ultimo anno non frequentato).

Credito candidati esterni

Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla tabella A) dal consiglio della classe innanzi al quale i medesimi sostengono l’esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

Assenza per gravi patologie. Quali regole per il personale della scuola

da Orizzontescuola

di Paolo Pizzo

Le assenze per gravi patologie sono disciplinate dal CCNL Scuola. Quali sono i criteri e le modalità di applicazione della norma?

Emilia scrive

Salve, Vorrei sapere come viene disciplinata l’assenza per patologia grave e terapia salvavita per un docente a tempo indeterminato della scuola pubblica.  Grazie 

Normativa

Il regime delle assenze per gravi patologie del personale della scuola trova la propria disciplina nella disposizione negoziale di cui al comma 9, dell’art. 17 (art. 19 comma 15 per il personale a TD) del CCNL Comparto Scuola

Articolo che testualmente recita: “in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione”.

Certificazione e terapie

Dalla norma richiamata appare chiaro come gli unici i periodi che danno diritto all’applicazione dei benefici sono :

a) periodi di assenza per i giorni necessari all’applicazione dei trattamenti terapeutici temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (es.: giorni di ricovero ospedaliero o day hospital);
b) periodi di assenza dovuti ai postumi diretti delle cure (temporanee e/o parziali invalidità dovute a conseguenze certificate dalle terapie effettuate).

Preventivamente deve essere stata accertata e certificata dalla competente ASL la grave patologia.

Conclusione

Nel caso che ci pone Emilia è bene che sia il dipendente che la scuola sappiano che i benefici di cui all’art. citato, ovvero esclusione dell’assenza dal periodo di comporto, dalla trattenuta fino ai 10 giorni e dalla visita fiscale, nonché intera retribuzione per tutto i periodi di assenza, si applicheranno solo a determinate condizioni.

Dalla certificazione in possesso del dipendente e da presentare a scuola (anche in modalità online) deve  infatti emergere chiaramente che la condizione morbosa è assimilabile ad una patologia grave, per la quale è necessaria l’effettuazione di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. L’assenza dal servizio sarà poi giustificata di volta in volta dalla struttura o dal medico che fornisce le singole prestazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Sotto tale ultimo profilo, infatti, la norma contrattuale (art. 17 comma 9) non richiede solo la presenza di particolari patologie, ma anche la contestuale necessità di ricorso alle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti: i due elementi, tra loro inscindibili, costituiscono il presupposto per l’applicazione della disciplina più favorevole.

Perché il dipendente possa invocare l’applicazione dei benefici richiamati, quindi, non è sufficiente che sia affetto da una patologia definita grave, ma è necessario che la predetta condizione sia seguita da quella ulteriore di essere soggetta a terapie, ovviamente relative alla patologia medesima, che siano temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

Qualora nella certificazione allegata dal dipendente non si ricavasse l’effettivo espletamento di terapie salvavita, i relativi periodi di assenza verranno fatti rientrare nel consueto ordinario conteggio delle malattie.

Concorso scuola secondaria 2019, ITP partecipano con il diploma

da Orizzontescuola

di redazione

La legge di bilancio 2019 ha modificato il decreto legislativo n. 59/2017, modificando il sistema di accesso ai ruoli per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il nuovo sistema si articola in: concorso; percorso annuale di formazione iniziale e prova; conferma in ruolo previo superamento del predetto percorso.

Requisiti di accesso posti comuni/sostegno

Per i posti comuni
  • abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure
  •  laurea (con piano di studio completo per l’accesso a quella classe di concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche oppure
  • abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso richiesta (no 24 CFU) oppure
  • laurea + 3 anni di servizio svolti negli ultimi otto (no 24 CFU). Si partecipa per una delle classi di concorso per cui si ha  un anno di servizio.

Per i posti di sostegno:

  • requisiti (quelli per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP) più il titolo di specializzazione su sostegno.

Vediamo quali requisiti sono richiesti agli insegnanti tecnico-pratici (ITP) per partecipare al concorso, distinguendo tra requisiti richiesti sino al 2024/25 e requisiti richiesti successivamente a tale data.

Requisiti ITP sino al 2024/2025

L’articolo 22, comma 2, del novellato D.lgs. 59/2017 così dispone:

I requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione
ai concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad
allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti
previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.

Gli insegnanti tecnico pratici, dunque, sino al 2024/2025, partecipano al concorso con il diploma, considerato che la normativa vigente in materia di classi di concorso prevede che gli ITP accedono alle medesime con il diploma (qui i titoli d’accesso).

Fino a tale data sono altresì esonerati dal conseguimento dei 24 CFU in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche.

Requisiti ITP dopo il 2024/2025

I concorsi saranno banditi annualmente per le regioni e per le classi di concorso con disponibilità. Dopo il 2024/25, gli insegnanti tecnico pratici potranno partecipare al concorso, se in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  1. abilitazione specifica sulla classe di concorso;
  2. laurea oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica
    di primo livello oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le
    classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e 24 CFU nella discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e e tecnologie
    didattiche.

Soldi risparmiati da concorso Dirigenti Scolastici vanno alle assunzioni

da Orizzontescuola

di redazione

Il Decreto Semplificazioni, in Aula dal 22 gennaio, prevede ulteriori modifiche al concorso per Dirigenti Scolastici. Modifiche che interesseranno il concorso in svolgimento e poi in generale i prossimi concorsi.

L’art. 10   Semplificazioni amministrative in materia di dirigenza scolastica,  al comma 1  prevede che siano dichiarati vincitori i candidati ammessi al corso di formazione dirigenziale e tirocinio del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento di dirigenti scolastici ed assunti secondo l’ordine di graduatoria di ammissione al corso medesimo.

Il reclutamento dei dirigenti scolastici  se svolto secondo la procedura ordinaria, renderebbe impossibile le immissioni in ruolo a decorrere dal 2019/2020: il decreto interviene  dunque nell’ottica del preminente interesse alla funzionalità del sistema scolastico.

Risparmi incrementano fondo La Buona Scuola

Le risorse pari a 8,26 milioni di euro, stanziate per ciascuno degli anni 2018 e 2019, al fine del semi-esonero del personale frequentante il corso di formazione dirigenziale e tirocinio – non più necessarie ai sensi del comma 1 – confluiscano nel Fondo “La Buona Scuola” di cui all’articolo 1, comma 202, legge n. 107 del 2015, per essere destinati alle assunzioni di personale.

Seconda fase del Ministero Bussetti: le assunzioni del personale

Il Ministro Bussetti ha annunciato che inizia una seconda fase del suo Ministero, quella in cui sarà necessario reperire le somme per le assunzioni del personale. Questo un piccolo primo passo.

Bussetti: adesso chiederemo risorse per stabilizzare docenti e valorizzarli

Scrutini, il voto proposto dal docente può essere respinto dal Consiglio di classe

da La Tecnica della Scuola

Di Fabrizio De Angelis

E’ tempo di scrutini e i docenti sono alle prese con i Consigli di classe, voti e riunioni. Una lettrice, neoassunta, chiede se il voto proposto dall’insegnante in sede di scrutinio può essere respinto. Vediamo di rispondere.

Il decreto regio del 1925

Per rispondere iniziamo da lontano, ovvero riportiamo il decreto regio  n°64 del 1925, che afferma: “i voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni. Se non siavi dissenso, i voti in tal modo proposti s’intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente…

La deliberazione sarà a maggioranza

Tornando a tempi più recenti, la risposta al quesito della lettrice, si rintraccia nell’art.2 comma 1 del DPR 122/2009, dove è previsto che “la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata, nella scuola secondaria di primo gradodal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza”.

Bisogna inoltre riportare l’art.4 comma 1 dello stesso DPR, riferito alla valutazione degli studenti delle scuole secondarie di II grado, è disposto che “la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell’articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni”.

Ne consegue che l’insegnante di una data disciplina, propone il voto per l’alunno, che sarà la sintesi di giudizio del prof, ma se tale proposta non viene riconosciuta e condivisa dagli altri colleghi del Consiglio di classe, è prevista la votazione del Consiglio e in tal caso si deciderà il voto dello studente in base alla maggioranza.

Per concludere: agli scrutini il docente propone un voto al Consiglio di classe e questo può essere accettato o meno. Nel caso il Consiglio di classe decidesse di modificare la valutazione proposta da un singolo docente, potrebbe farlo con una delibera assunta dall’intero organo collegiale, che deve essere perfetto, cioè devono essere presenti tutti i membri del Consiglio.
Nessuno dei membri del Consiglio si può sottrarre decidendo di astenersi. In caso di parità sulla delibera collegiale che determina il voto da assegnare allo studente, il voto del Presidente del Consiglio di classe, che potrebbe essere il Ds o un suo delegato appartenente al Consiglio, vale doppio e determinerà la decisione di modifica del voto.

Tuttavia, nel caso in cui la valutazione proposta dall’insegnante di quella disciplina dovesse essere rifiutata e modificata dal Consiglio di classe, a maggioranza, tale modifica dovrà essere motivata e messa per iscritto in sede di compilazione del verbale riferito alla seduta.

Sicurezza, norme antincendio: ancora una proroga. L’adeguamento può attendere

da La Tecnica della Scuola

Di Fabrizio De Angelis

L’adeguamento della normativa antincendio può aspettare. E’ quello che emerge da un emendamento dei relatori al dl Semplificazioni, che prevede infatti un rinvio dal 31 dicembre 2018 rispettivamente al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2019 delle nuove regole, anche se contestualmente prevede un “piano triennale di interventi” con l’obiettivo di “semplificare e razionalizzare le procedure di adeguamento alla normativa antincendio”. Slitta, pertanto, l’adeguamento delle norme antincendio nelle scuole e negli asili nido.

La storia infinita delle proroghe

Si tratta pertanto di una proroga, l’ennesima, che riguarda la normativa antincendio di scuole e asili. Eppure la prima versione del disegno di legge, segnala Il Corriere della Sera, recava che dal 1° gennaio 2019 tutte le scuole dovevano essere dotate del Certificato Prevenzione Incendi (che dal 2011 è diventato Segnalazione Certificata Inizio Attività – SCIA antincendio) e dovevano rispettare le disposizioni delle «Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica» previste da un decreto del ‘92, o, in alternativa, delle «Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche», del 2017.

Per gli asili nido, invece, era previsto un adeguamento alle regole del 2014.

Le scuole però non sono a norma

Il fattore più preoccupante di questa proroga risiede nello stato di salute degli edifici scolastici, che risulta essere davvero allarmante. A sostegno di ciò, gli ultimi dati dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica realizzata dal Miur, vede un preoccupante 58% di scuole che non rispetta le norme antincendio. Anche l’agibilità è un problema: il 53% degli istituti scolastici non risulta essere in regola sotto il profilo dell’agibilità.

Il Miur ha inoltre rilevato che oltre il 70% delle scuole è in possesso del documento di valutazione del rischio (72%) e di un Piano di emergenza (73%) ed il 39% è in possesso del certificato di agibilità/abitabilità.

Inoltre il 78,6% delle scuole ha il piano di emergenza ed il 57,5% degli edifici è dotato di accorgimenti per ridurre i consumi energetici. Infine, le barriere architettoniche risultano rimosse nel 74,5% degli edifici.

Insomma, dati alla mano, abbiamo un adeguamento degli edifici scolastici che dovrebbe essere prioritario, ma dalla politica solo proroghe su proroghe.

Soggiorni studio INPS, le opportunità per l’estate 2019: scadenza 28 febbraio 2019

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

Come ogni anno, l’INPS mette a disposizione dei contributi economici riservati ai figli di dipendenti della pubblica amministrazione (scuola compresa) per soggiorni estivi in Italia all’estero.

Estate Inpsieme 2019 ITALIA

Il bando prevede soggiorni di studio in Italia riservato agli studenti che, nell’anno scolastico 2018/2019, frequentino la classe seconda, terza, quarta e quinta di una scuola primaria (scuola elementare), la scuola secondaria di primo grado (scuola media) o – se disabili ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92 o invalidi civili al 100% – la scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore).

Sarà possibile presentare le domande dalle ore 12 del 31 gennaio 2019 alle ore 12 del 28 febbraio 2019.

SCARICA IL BANDO

Estate Inpsieme 2019 ESTERO

Il bando prevede invece soggiorni di studio in paesi europei ed extra europei, presso college e campus stranieri o presso famiglie ospitanti finalizzati allo studio della lingua ufficiale del paese di destinazione del viaggio.

Il concorso è riservato agli studenti che, nell’anno scolastico 2018/2019, frequentino una scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) e non abbiano compiuto 23 anni.
anche in questo caso sarà possibile presentare le domande dalle ore 12 del 31 gennaio 2019 alle ore 12 del 28 febbraio 2019.

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Corso di lingue all’estero

Il bando è finalizzato ad offrire un contributo per corsi della lingua ufficiale del paese ospitante e che mirino ad ottenere la certificazione del livello B2, C1, o C2 di conoscenza della lingua secondo il Quadro Europeo di riferimento (CEFR).

Il concorso è riservato agli studenti che nell’anno scolastico 2018/2019, frequentino una scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) e che alla data del 30 giugno 2019 siano titolari di certificazione della lingua oggetto del corso almeno di livello B1.

Le scadenze sono le stesse, dalle ore 12 del 31 gennaio 2019 alle ore 12 del 28 febbraio 2019.

SCARICA IL BANDO

Simulazioni seconda prova maturità 2019: copiate da un manuale russo?

da Tuttoscuola

Le simulazioni seconda prova maturità 2019 in cui ha fatto il suo debutto la doppia materia, in questo caso matematica e fisica, non sarebbero tutta farina del sacco del Miur. Secondo quanto segnala infatti un gruppo di insegnanti (e secondo anche quanto riporta Repubblica.it), pare infatti che gli esempi di seconda prova di maturità di fisica siano stati copiati da un manuale russo degli anni Ottanta, per l’esattezza Problems in General Physics, edizioni MIR, Moscow, utilizzato nei corsi avanzati di Fisica dell’Università.


Un esercizio a confronto

Inutile dirlo, agli insegnanti il copia e incolla del Miur non va niente giù: “Mi sembra di una notevole gravità spacciare come adeguati problemi pensati per universitari, oltretutto non dichiarando nemmeno la provenienza della fonte“, dichiara a Repubblica.it Ivan Cervesato, docente di matematica e fisica. Pronta è arrivata la reazione del web: “Perché non adottiamo il testo di Irodov, magari in russo?“, “è una presa in giro“, “esercizi di fisica per universitari! Intelligenti, eh?“.

Chiaro è che non sono solo le simulazioni scopiazzate a far infuriare i docenti di matematica e fisica. Più di tutto è contestato il livello di difficoltà (universitario) degli esempi di seconda prova e il fatto di cambiare l’esame in corso d’opera, ad anno già avviato.

Ma ad esprimere la propria preoccupazione per la scelta del Miur non sarebbero solo insegnanti e studenti. Con loro anche la Commissione italiana per l’insegnamento della Matematica (Ciim), che in una nota ha dichiarato: “Siamo contro l’idea di prova mista di matematica e fisica di per sé. Ma quello che viene contestato è lo scollamento sorprendente delle simulazioni proposte con la realtà scolastica dei nostri licei scientifici, ma anche con le stesse indicazioni nazionali. La seconda prova – continua la nota – è la valutazione del lavoro svolto in cinque anni. La Ciim ritiene che definirla in maniera adeguata e condividere nei tempi giusti – e non a metà dell’ultimo anno – la sua strutturazione è non solo una necessità didattica e valutativa, ma anche una questione di rispetto del lavoro degli studenti e degli insegnanti“.

Rappresentanza sindacale: il sorpasso della Cisl e l’ingresso dell’Anief

da Tuttoscuola

La pubblicazione dei dati sulla rappresentatività sindacale del comparto scuola per il triennio 2019-2021 offre un’occasione per una serie di riflessioni e valutazioni su trasformazioni e dinamiche che riguardano quasi un milione di addetti tra docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario che operano nelle scuole statali, e sul rapporto che essi hanno con le organizzazioni che li rappresentano nelle contrattazioni di lavoro.

I dati forniti dall’Aran riguardano da una parte il livello di sindacalizzazione misurato con le deleghe per le trattenute sullo stipendio sottoscritte dal personale, e, dall’altra, il consenso elettorale manifestato con il voto per l’elezione delle RSU.

Pari peso per deleghe e voto consentono di individuare il tasso di rappresentatività che premia i sindacati che, raggiungendo almeno il tasso medio del 5%, hanno titolo di partecipare alla contrattazione e di spartirsi anche i distacchi sindacali.

I dati più significativi della situazione per il triennio 2019-2021 sono sostanzialmente questi: la Cisl-scuola scavalca al primo posto la Flc-Cgil che pressoché da sempre guidava incontrastata il quintetto dei sindacati rappresentativi (e che resta comunque il sindacato più votato nelle RSU, intercettando anche il maggior numero di voti tra i non iscritti ai sindacati), l’Anief con un gran balzo entra per la prima volta nel gotha dei sindacati rappresentativi (sia pure in coda), Uil-scuola – sempre più “terza forza” nel panorama del sindacato scolastico – e Gilda proseguono la loro crescita.

Tasso di rappresentatività 2019-21

Sindacato % di rappresentanza
Cisl-scuola 24,73%
Flc-cgil 24,01%
Uil-scuola 15,60%
Snals 13,65%
Gilda 9,24%
Anief 6,16%