Per una valutazione… quinaria!!!

Per una valutazione… quinaria!!!

di Maurizio Tiriticco

Binario, ternario, quaternario, quinario, senario, settenario, ottonario, nonario, decimale… e qui mi fermo. Sono tutti aggettivi che esistono nella nostra lingua, ma che usiamo raramente! Nel linguaggio poetico e musicale, invece, sono di casa! E forse sarebbe doveroso ricordare anche quel “binario triste e solitario, fredde parallele della vita”! Era una canzone di Claudio Villa, ed anche molto gettonata! Quindi, oltre al binario aggettivo, esiste anche un binario sostantivo.
Va invece considerato che nel linguaggio scolastico – se si può usare questa espressione – un aggettivo più che noto è il “decimale”! Riguarda tutti gli Italiani, grandi e… piccoli, soprattutto! Perché si accoppia direttamente con il nostro sistema di valutazione degli apprendimenti e degli alunni! Si tratta dei voti, croce e delizia di alunni e insegnanti, e forse di tutte le famiglie italiane! Insomma la valutazione decimale!
Occorre ricordare che la valutazione decimale non solo viene da molto lontano, ma è normata anche da numerosi provvedimenti che si sono succeduti nel tempo. E’ opportuno ricordare, tra gli altri, il DL 1 settembre 2008, n. 137, il DPR 22 giugno 2009, n. 122, nonché il Il Dlgs n. 62/2017. Ma va anche ricordato che, a monte e a valle di tutte le norme relative alla valutazione degli alunni, c’è sempre la responsabilità degli insegnanti. Infatti, il dpr 275/99, ovvero il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, all’articolo 4, comma 4, così recita: “Nell’esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche… individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati”. Non vogliamo qui entrare nel discorso della cosiddetta “valutazione di sistema”, che ci porterebbe lontani dalle considerazioni che intendo fare e che riguardano specificamente l’alunno e i suoi apprendimenti.
Va anche ricordato che vi sono tre fasi del processo valutativo dell’alunno: quella iniziale, che consente al consiglio di classe di modulare la programmazione delle attività; quella in itinere, di controllo, di sollecitazione, e quella conclusiva. In effetti, la valutazione non è un mantra, ma un adempimento costante e continuo che di fatto sostiene, corregge e implementa le attività di insegnare ad apprendere.
E’ in tale contesto/scenario che i nostri insegnanti sono tenuti ad individuare “criteri e modalità di valutazione degli alunni” ma – e sottolineo il “ma” – per l’esercizio di tale attività, dispongono pur sempre di dieci voti! E per di più interi! Che nessuna norma ha mai modificato! E, al proposito, va anche ricordato che nessuna norma prevede che siano assegnati i mezzi voti, i più e i meno, per non dire dei meno meno, che spesso, invece, sovrabbondano nella pratica di tanti insegnanti. Con tali pratiche, la scala decimale di fatto viene abusivamente implementata! Ed i gradini vanno ben oltre i dieci indicati dalla norma. Comunque, non un voto di più oltre il dieci, non un voto di meno prima dell’uno!
Nelle scuole di altri Paesi vigono altri criteri, altre modalità, altre sequenze numeriche, nonché diverse procedure valutative. In Francia si valuta da zero a 20. Negli Usa si valuta dalla lettera A (eccellente) alla F (gravemente insufficiente). Nel Regno Unito fino a qualche tempo si valutava in lettere, da G, voto più basso, ad A, voto più alto (una scala di sette punti). Ora si valuta in numeri, da uno a nove. Insomma, Paese che vai, valutazione che trovi!
E allora? Se è vero che “Paese che vai, valutazione che trovi”, è anche vero che anche nel nostro Paese, “scuola che vai, valutazione che trovi”! Perché la nostra valutazione decimale, secondo alcuni, non può essere considerata come un unicum, un decalogo, come quei dieci comandamenti che il Signore diede a Mosè! In effetti, il numero dieci è la base di tutto! Dieci sono le dita delle nostre mani! E dalle nostre mani è nato il sistema decimale! Ma alcuni insegnanti si chiedono: non sono un po’ troppi dieci voti per valutare una prestazione? Forse è vero! Ed esistono anche moltiplicazioni: i trentesimi alle università.
Ma i numeri restano sempre numeri! E non è sufficiente attribuire un voto, alto o basso che sia! E non è neanche detto che ogni prestazione offerta da un alunno debba essere valutata. La valutazione, soprattutto quella di processo, deve avere quindi un carattere promozionale, non sanzionatorio. La “sottolineazione” degli errori nella valutazione di prodotto va sempre contestualizzata con le circostanze, le modalità, i tempi, in cui l’alunno ha effettuato il suo compito.
Ma torniamo alla nostra scuola. In alcuni istituti scolatici, soprattutto comprensivi, i collegi dei docenti, in materia di valutazione, stabiliscono di “partire”, nelle valutazioni degli alunni, dal voto tre o quattro. In effetti, sotto il profilo formale, si tratta di una scelta illegittima rispetto a quanto stabilito per norma. In altri termini, il fatto che la norma stabilisce che le MODALITA’ e i CRITERI di valutazione degli alunni siano individuati/e dalle istituzioni scolastiche nell’esercizio dell’autonomia didattica, non significa che gli strumenti valutativi, dati dalla SEQUENZA NUMERICA, possano essere ridotti. Nessuna norma prevede cha la scala decimale possa essere modificata! La norma affida ai collegi soltanto il compito di adottare, ad inizio di ciascun anno scolastico, i “criteri di uso” della scala decimale, non la possibilità di modificarla. Per non dire poi che si produrrebbe una disparità tra scuola e scuola.
E voglio anche ricordare che è sempre opportuno, quando si valuta la prestazione di un alunno, distinguere la misurazione – in soldoni, la conta degli errori – dalla valutazione, che, invece, considera altre variabili. Ma del rapporto che corre tra MISURAZIONE e VALUTAZIONE, nonché del loro uso corretto, ho già scritto in altri articoli. Ovviamente occorre anche distinguere sempre il compito dall’alunno.
Comunque, se in alcuni istituti gli insegnanti avvertono la necessità di adottare una scala valutativa di un numero minore di “scalini”, ciò dimostra che, forse, i dieci scalini ministeriali sono troppi. Ed allora perché non adottare, ad esempio, una scala di soli cinque scalini? Che poi, a quanto credo di sapere, è molto diffusa. In realtà sarebbe molto più semplice salire lungo questi cinque gradini: 1 = pessimo; 2 = insufficiente; 3 = sufficiente; 4 = buono; 5 = ottimo. Gli aggettivi potrebbero anche essere diversi, perché la lingua può essere un’opinione; ma i numeri sono quelli e non altri, perché la matematica – com’è noto, o come si suol dire – un’opinione non è. Ma l’adozione di una scala diversa rispetto al “numero degli scalini” non è competenza delle singole istituzioni scolastiche, ma del Miur e di un suo strumento normativo ad hoc.
Ma non credo che la nostra amministrazione abbia il coraggio di adottare una valutazione che manderebbe in soffitta una tradizione più che centenaria. E passare da una valutazione decimale ad una valutazione quinaria richiederebbe piena consapevolezza, coraggio e determinazione! Forse dovremmo avere un ministro che la scuola sia capace di rivoltarla come un guanto, come fece un certo Gentile nel lontano 1923! Ovviamente senza entrare nel merito!

Sindrome di Down, la Giornata mondiale promuove l’inclusione scolastica

Redattore Sociale del 21-02-2019

Sindrome di Down, la Giornata mondiale promuove l’inclusione scolastica

ROMA. Sarà Marta Sodano, la giovane 25enne con sindrome di Down a intervenire, come portavoce di CoorDown Onlus, il 21 marzo 2019 al quartier generale delle Nazioni Unite di New York in occasione della conferenza ‘Leave no one behind in education’, promossa da Down Syndrome International per la Giornata Mondiale sulla sindrome di Down (WDSD – World Down Syndrome Day). Insieme a numerosi speaker da tutto il mondo, Marta porterà la sua storia e la sua esperienza educativa, condividendo le difficoltà e le conquiste della sua carriera scolastica, percorso fondamentale per la sua attuale inclusione sociale e lavorativa.

Sarà proprio il tema della scuola al centro dell’evento con l’obiettivo- si legge in una nota- di favorire programmi innovativi che offrano opportunità a tutte le persone, comprese quelle con sindrome di Down e coinvolgere le istituzioni, l’opinione pubblica e i media per diffondere il messaggio che le persone con sindrome di Down devono avere diritto ad un’educazione inclusiva e le stesse opportunità di ogni altro studente.

“Nonostante l’Italia sia un modello a livello mondiale, la piena inclusione è ancora qualcosa per cui combattere. Non è sufficiente aver chiuso le scuole speciali e permettere agli studenti con disabilità l’accesso alle scuole regolari, ma è necessario garantire la formazione di tutto il personale docente, risorse educative, adeguamenti del curriculum e i supporti per accogliere tutti gli studenti senza lasciare indietro davvero nessuno” spiega Antonella Falugiani, presidente CoorDown.

Per l’edizione 2018 della Giornata Mondiale CoorDown ha realizzato il video ‘Lea goes to school’, una sorta di libro animato realizzato con illustrazioni e disponibile sul canale YouTube di CoorDown, la storia di una bambina con sindrome di Down alle prese con il primo giorno di scuola.

Il percorso- prosegue il comunicato- sembra già segnato: ad attenderla c’è una scuola speciale, con degli amici speciali e poi quando sarà più grande una casa e magari un lavoro, anche loro speciali. Ma la giovanissima protagonista sembra avere già le idee chiare sul futuro: la strada che vuole percorrere, anche se piena di ostacoli, non ha nulla di speciale e comincia esattamente nello stesso punto in cui comincia per tutti gli altri bambini. Il video evidenzia l’importanza dell’istruzione inclusiva fin dalla prima scolarizzazione e lancia un messaggio chiarissimo: la piena inclusione è un processo che inizia sui banchi di scuola. ‘Lea va scuola’ lo scorso ottobre è diventato anche un libro pubblicato dalla casa editrice Nord-Sud Edizioni.

Marta Sodano lavora nell’azienda CoMac Srl, leader nel settore impianti di imbottigliamento, dove svolge mansioni amministrative.

La Giornata Mondiale sulla sindrome di Down (WDSD – World Down Syndrome Day in inglese) è un appuntamento internazionale – sancito ufficialmente anche da una risoluzione dell’ONU – nato per diffondere una maggiore consapevolezza e conoscenza sulla sindrome di Down, per creare una nuova cultura della diversità e per promuovere il rispetto e l’inclusione nella società di tutte le persone con sindrome di Down.

La scelta della data 21 marzo non è casuale: la sindrome di Down, detta anche Trisomia 21, è caratterizzata dalla presenza di un cromosoma in più – tre invece di due – nella coppia cromosomica n. 21 all’interno delle cellule. (DIRE)

CONTRO LA NUOVA MATURITA’

RETE STUDENTI E RAPPRESENTANTI CONTRO LA NUOVA MATURITA’

Domani migliaia di studenti si riverseranno nelle piazze di tutta Italia, nella data che sarà il culmine delle mobilitazioni studentesche contro la nuova maturità che hanno agitato l’intero mese di febbraio.

“Nei diversi territori stiamo sostenendo e contribuendo all’organizzazione della manifestazioni, sorte spontaneamente a partire dai rappresentanti di istituto.” dichiara Giammarco Manfreda, Coordinatore Nazionale della Rete degli Studenti Medi. 
“Siamo in piazza per lanciare al Ministro Bussetti un messaggio forte e chiaro: non siamo cavie, non si sperimenta sulla pelle degli studenti. Le modifiche all’esame di maturità sono solo la punta dell’iceberg di un sistema di valutazione fallimentare, che non porta alla comprensione degli errori e al miglioramento. Sostituire la tesina con il “gioco” delle tre buste e improvvisare l’interdisciplinarietà con la doppia seconda prova significa, per i maturandi, perdere un’occasione per esprimersi e allo stesso tempo dover affrontare una prova impostata in modo completamente slegato dai loro percorsi di studi: gli studenti stanno reagendo a un nuovo esame modificato senza che nessuno chiedesse il loro parere.” conclude Manfreda.

Per gli alunni disabili le scuole hanno l’obbligo di adottare degli effettivi Piani educativi individuali

da Il Sole 24 Ore

di Guido Befani

Il diritto del minore disabile alla definizione positiva del progetto di vita sussiste e va riconosciuto con immediatezza e pienezza e, pertanto, per dare concreta applicazione alla tutela dei diritti dei disabili uno specifico, inderogabile dovere di agire (che deve atteggiarsi a come utile strumento per raggiungimento del risultato voluto dalla norma attributiva delle prestazioni assistenziali), incombe sull’amministrazione attivata, una sorta di obbligazione di risultato che impone alla medesima di adottare tutte le necessarie misure affinché la fruizione delle prestazioni prevista in favore del disabile sia effettiva e quanto più possibile esaustiva. È quanto afferma il Tar Valle d’Aosta, con la sentenza 14 gennaio 2019 n. 2.

L’approfondimento
Il Tar Valle d’Aosta è intervenuto sul diritto all’assistenza e all’inclusione sociale di studenti disabili in base ad un progetto organico e continuativo di interventi multidisciplinari.

La decisione
Nell’accogliere il ricorso promosso dai familiari di un minore disabile avverso il diniego di definizione del progetto individuale di assistenza ai sensi dell’articolo 8 della Lr n. 14/2008, il Collegio ha avuto modo di rilevare come già il Dlgs 502/1992, all’articolo 1, chiarisca che il servizio sanitario nazionale debba assicurare, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza , della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse.

Per il Collegio, infatti, una lettura sistematica delle disposizioni nazionali e regionali sulla tutela dei disabili induce ragionevolmente ad affermare che le posizioni delle persone disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria e, con specifico riferimento al piano educativo individualizzato, ad affermare il diritto del disabile all’integrazione scolastica e allo sviluppo delle sue potenzialità di apprendimento, laddove le misure da approntarsi devono essere calibrate ai precipui bisogni dell’alunno affetto da disabilità.

Pertanto, con specifico riferimento al piano educativo individualizzato, una volta riconosciuto il diritto del disabile all’integrazione scolastica e allo sviluppo delle sue potenzialità di apprendimento, ne deriva la necessità per l’amministrazione di erogare le misure di sostegno affinché il disabile possa rimuovere o comunque diminuire le condizioni di handicap, configurandosi la posizione del soggetto affetto da disabilità in relazione all’ottenimento delle prestazioni assistenziali da parte delle competenti strutture in termini di un diritto (sociale) pressoché incomprimibile perché le misure da approntarsi devono essere calibrate ai precipui bisogni dell’alunno affetto da disabilità.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva che per dare concreta applicazione alla tutela dei diritti dei disabili uno specifico, inderogabile dovere di agire che deve atteggiarsi come utile strumento per raggiungimento del risultato voluto dalla norma attributiva delle prestazioni assistenziali, incombe sull’amministrazione all’uopo attivata, una sorta di obbligazione di risultato che impone alla medesima di adottare tutte le necessarie misure affinché la fruizione delle prestazioni prevista in favore del disabile sia effettiva e quanto più possibile esaustiva.

Il benessere si studierà anche a scuola: protocollo tra Salute e Istruzione

da Il Sole 24 Ore

La salute si studierà anche a scuola, non come una nuova materia, ma come un filo rosso che accompagna tutta la formazione dell’alunno, dall’asilo alle superiori: è uno dei punti previsti nel protocollo d’intesa siglato ieri dal ministro della Salute, Giulia Grillo e dal ministro
dell’Istruzione, Marco Bussetti. Tra le novità, il documento “Indirizzi di policy integrate
per la scuola che promuove salute”, predisposto dai due ministeri e da poco approvato dalla Conferenza Stato-Regioni.

Scuola e salute, infatti, sono strettamente collegate. «Ragazzi e ragazze in buona salute – si legge – imparano meglio. Allo stesso tempo, se sono inseriti in un processo di apprendimento positivo hanno migliori opportunità di salute». L’obiettivo è quello di favorire l’inserimento della promozione della salute, fisica e psicologica, nei curricula delle scuole di ogni ordine e grado, «come un percorso di educazione trasversale a tutte le
discipline, superando le barriere tra le discipline stesse». Ma non senza una azione di governance degli interventi proposti. Tra i temi che saranno affrontati, l’educazione alla sessualità ma anche prevenzione delle malattie attraverso corretti stili di vita.

Non è questo peró l’unico punto del protocollo che rinnova i contenuti di quello già sottoscritto tre anni fa e che affronta diverse tematiche: come la salute mentale e utilizzo
dei farmaci a scuola, le dipendenze tra i giovani, le vaccinazioni e l’inclusione dei ragazzi con sindrome dello spettro autistico.

Ogni scuola avrà la possibilità di declinare il tema “salute” sulla base delle singole necessità
formative, ma non mancherà un coordinamento. «Creeremo una cabina di regia che faccia da supporto all’interno delle scelte che ogni scuola vorrà prevedere», ha precisato il ministro
Bussetti.

Sono state diverse le esperienze sull’educazione alla prevenzione e alla salute in ambito scolastico sviluppate negli ultimi anni attraverso i Piani regionali di prevenzione. E queste potranno essere un capitale di esperienze prezioso da cui partire.

Miur-Ministero della Salute: documento per promuovere benessere psicofisico. Compiti delle scuole

da Orizzontescuola

di redazione

Il Ministro Bussetti ha annunciato, tramite un post su FB, il documentato presentato in mattinata e redatto dal Miur e dal Ministero della Salute “Verso una Scuola che promuove salute. Indirizzi di ‘policy’ integrate per la scuola che promuove salute”.

Il documento è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni.

Cos’è

Nel documento è stato definito un Piano di interventi educativi destinati  agli studenti, alle loro famiglie e al personale scolastico, con la finalità di far acquisire competenze individuali sui temi della salute e qualificare gli ambienti in cui i nostri alunni vivono.

Cosa potranno fare le scuole

Le istituzioni scolastiche, scrive Bussetti, nell’ambito della loro autonomia, potranno strutturare percorsi per il benessere psicofisico dei bambini e dei ragazzi, lavorare al miglioramento della qualità dei luoghi di studio, promuovere corretti stili di vita come, ad esempio, mangiare sano e fare attività fisica.

Il Post del Ministro

Questa mattina, insieme al Ministro Giulia Grillo, abbiamo presentato il documento “Verso una Scuola che promuove salute. Indirizzi di ‘policy’ integrate per la scuola che promuove salute”, redatto dal Miur e dal Ministero della Salute e approvato in Conferenza Stato-Regioni il 17 gennaio.

Serve una stretta collaborazione tra sistema scolastico e sistema sanitario. Con questo testo abbiamo definito un Piano di interventi educativi rivolti agli studenti, alle loro famiglie e al personale scolastico, con l’obiettivo di far acquisire competenze individuali su questi temi, di qualificare gli ambienti in cui i giovani vivono e si formano.

Nel rispetto dell’autonomia, ogni scuola potrà strutturare percorsi per il benessere psicofisico dei bambini e dei ragazzi, lavorare al miglioramento della qualità dei luoghi di studio, promuovere corretti stili di vita come, ad esempio, mangiare sano e fare attività fisica.

Ogni bambino che acquisisce un corretto stile di vita, che impara ad avere rispetto dell’ambiente, che capisce l’importanza dell’attività sportiva per la propria crescita è un ‘ambasciatore’ di queste buone pratiche e di questi valori nella sua famiglia, nella sua cerchia di amici.

Stiamo portando avanti una campagna di promozione della salute che parte negli Istituti scolastici, ma non si esaurisce in essi.

Corso specializzazione sostegno, dovrebbero essere 14000 i posti disponibili

da Orizzontescuola

di redazione

Il decreto Miur n. 92/2019 ha avviato la procedura che condurrà ai bandi per la specializzazione su sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Per accedere ai percorsi di specializzazione, gli interessati devono superare un test d’accesso predisposto dalle Università. Ciascun Ateneo bandirà un numero di posti pari a quello che sarà autorizzato dal MIUR.

Vediamo il percorso che condurrà al test d’accesso, quanti posti potrebbero essere banditi a livello nazionale e i requisiti d’accesso.

Corso specializzazione: autorizzazione, contingenti, test preliminare

I percorsi di specializzazione sono istituiti e attivati dagli Atenei nel limite dei posti autorizzati a ciascuno di essi con decreto del Miur. Possono essere attivati dalle Università anche in convenzione tra loro, fermo restando il numero di posti autorizzato a ciascun Ateneo.

Con un successivo decreto dunque:

  • saranno autorizzati percorsi;
  • si ripartiranno i contingenti agli Atenei;
  • si fisseranno le date uniche del test preliminare per ciascun indirizzo di specializzazione;
  • si fisseranno le eventuali deroghe alla data di termine dei percorsi, ossia il 30 giugno dell’anno accademico di riferimento, in ragione delle tempistiche previste per gli adempimenti procedurali.

Corso sostegno: prove d’accesso

La prova d’accesso ai percorsi di specializzazione si articola in:

  • un test preliminare;
  • una o più prove scritte ovvero pratiche;
  • una prova orale.

Approfondisci test accesso

Approfondisci argomenti da studiare

Corso specializzazione sostegno: posti a livello nazionale

Il Ministro Bussetti, lo scorso mese di gennaio, rispondendo al question time al Senato, ha riferito sull’avvio dell’iter per i corsi di specializzazione su sostegno, al fine di formare 40.000 docenti nei prossimi tre anni.

Per il prossimo corso di sostegno, i posti banditi,  secondo fonti ministeriali, dovrebbero essere 14.000.

Corso sostegno: requisiti d’accesso

Scuola di infanzia e primaria:

  • laurea in Scienze della formazione primaria o
  • diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o
  • analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Scuola secondaria di primo e secondo grado:

  • abilitazione o
  • laurea + 24 CFU in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche o
  • laurea + 3 annualità di servizio, nel corso degli otto anni scolastici precedenti,anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo Il, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione.

Gli insegnanti tecnico pratici (ITP) accedono con il diploma.

Corso sostegno, per accedere alle selezioni si pagheranno circa 150 euro

da Orizzontescuola

di redazione

Le selezioni per l’accesso al corso di specializzazione TFA Sostegno IV ciclo saranno gestite dalle Università che organizzeranno i corsi per l’a.a. 2018/19.

Requisiti accesso

Infografica MIUR

ITP

Titolo di accesso è il diploma di scuola secondaria superiore utile per l’insegnamento di una classe di concorso.

Decreto con Università e numero posti

Il Miur pubblicherà un apposito decreto con l’elenco delle Università che organizzeranno i corsi di sostegno  e il numero di posti a disposizione per ciascuna.

Al corso si accede tramite selezione, che prevede

  • test preliminare
  • prova scritta
  • prova orale.

La selezione può essere svolta solo presso una Università per indirizzo, poiché il test si svolgerà a livello nazionale in una unica data.

Le Università che hanno già comunicato che organizzeranno i corsi.

Diventare insegnanti: quali sono i titoli di accesso validi. Scheda Miur

da Orizzontescuola

di redazione

Quali sono i titoli di accesso che costituiscono il requisito base per accedere all’insegnamento nella scuola italiana? Una scheda Miur.

Scuola infanzia e primaria

  • Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all’insegnamento –  art. 6, Legge 169/2008) (titolo abilitante all’insegnamento);
  • Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997) (titolo abilitante all’insegnamento).

Rispetto a quanto indicato nella scheda, va rilevato  che, nelle ultime disposizioni, il Miur ha inserito anche il diploma sperimentale a indirizzo linguistico.

Scuola secondaria di I e II grado

  • Laurea di Vecchio Ordinamento, Laurea Specialistica o Magistrale di Nuovo Ordinamento, Diploma accademico di II livello, Diploma di Conservatorio o di Accademia di Belle Arti Vecchio Ordinamento DPR 19/2016 e DM 259/2017 ;
  • Diploma di scuola superiore (per gli insegnamenti tecnico-pratici) DPR 19/2016 e DM 259/2017 .

PERSONALE EDUCATIVO (per Convitti ed Educandati)

  • Laurea in Scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale
  • Laurea in Scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola primaria (legge 19/11/90, n. 341 , art.3, comma 2)
  • Laurea triennale in Scienze dell’educazione L-19
  • Laurea in Scienze pedagogiche
  • Laurea Vecchio ordinamento in Scienze dell’educazione, LS/65 e LM/57
  • Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002

Per approfondimenti su recupero esami o CFU per l’accesso alla singola classe di concorso, vi consigliamo di consultare la scheda.

Concorso scuola docenti secondaria, requisiti e titoli di studio d’accesso

da Orizzontescuola

di redazione

Giungono in redazione diversi quesiti, relativamente alla validità del titolo di studio per la partecipazione al prossimo concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, come novellato dalla legge di bilancio e previsto per il 2019.

Ricordiamo dapprima i requisiti previsti per la partecipazione al concorso e poi indichiamo la normativa di riferimento in merito ai titoli richiesti per l’accesso alle classi di concorso.

Requisiti concorso

  • Costituisce titolo di accesso al concorso per i posti comuni:

– il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di laurea (magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

  • Per i posti comuni, inoltre, possono partecipare al concorso, senza conseguire i 24 CFU, coloro i quali sono in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente
  • Costituisce titolo di accesso al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico:

– il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di laurea oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e 24 CFUnelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

I sopra indicati requisiti saranno richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all’a.s. 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso, ossia il diploma.

  • Costituiscono titolo di accesso al concorso per i posti di sostegno:

– i succitati requisiti (quelli per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP) più il titolo di specializzazione su sostegno.

  • Docenti con 3 annualità di servizio:

– i docenti con tre annualità di servizio, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, potranno partecipare al concorso con la sola laurea, senza quindi i 24 CFU per una delle classi per le quali hanno un anno di servizio. Tale beneficio, come la riserva del 10% di posti, è previsto soltanto “in prima applicazione”, cioè per il primo dei concorsi che saranno banditi ogni due anni.

Titoli di studio

I titoli di studio previsti per l’accesso alle varie classi di concorso della scuola secondaria sono indicati nel DPR 19/2016, come modificato dal successivo DM 259/2017.

Nella Tabella A, allegata al DPR 19/2016, sono riportate le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.

Nella Tabella B, allegata al DPR 19/2016sono riportate le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria di primo e secondo grado e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alla Tabella C allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.

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Nuove classi di concorso. Regolamento in GU: è in vigore dal 23 febbraio

Modifiche D.M. 259/2017

Evidenziamo che le modifiche contenute nel D.M. 259/2017 non riguardano tutte le classi di  concorso, ma solo quelle riportate nell’allegato A, secondo quanto di seguito indicato:

Alla tabella A allegata al DPR n.19/2016 sono apportate le seguenti correzioni: dove è scritto: “LICEO SPORTIVO” leggasi: LICEO SCIENTIFICO indirizzo SPORTIVO”; dove è scritto: “LM 11-Conservazione e restauro dei beni culturali” leggasi: “ LM11-Scienze per la conservazione dei beni culturali”.

Decreto Ministeriale 259 del 9 maggio 2017

DM 259-17 – Allegato A  NUOVE CLASSI DI CONCORSO: DENOMINAZIONE, TITOLI DI ACCESSO, INSEGNAMENTI RELATIVI

DM 259-17 – Allegato B assegnazioni insegnamenti primo grado

DM 259-17 – Allegato C assegnazioni insegnamenti istituti professionali

DM 259-17 – Allegato D assegnazioni insegnamenti istituti 

DM 259-17 – Allegato E assegnazioni insegnamenti licei

 dm n. 259 del 9 maggio 2017 il file completo

Calo demografico: si perdono ancora alunni, classi e docenti. Una nostra elaborazione

da La Tecnica della Scuola

Di Reginaldo Palermo

Dal 2008 ad oggi il calo demografico procede inarrestabile sull’intero territorio nazionale: in 10 anni le nascite sono diminuite di 120mila unità: un numero importante, corrispondente a circa 6mila classi e 12mila insegnanti.
In termini percentuali si parla di una perdita secca ben superiore al 20%.

I dati dell’Istat

I numeri sono facilmente ricavabili dai dati ufficiali dell’Istat.
Le due aree geografiche in cui il calo non arriva al 20% sono il sud dove ci si attesta intorno al 17%  e le isole dove si registra una perdita del 19%.
Il calo più pesante è nelle regioni del centro (-24%) mentre nel nord-ovest e nel nord-est il calo è del 21,5%.

Classi pollaio: saranno cancellate grazie al calo di alunni?

Il fenomeno è talmente importante che è emerso persino nella discussione in corso presso la Commissione Cultura della Camera sul disegno di legge sulle “classi pollaio” a firma dell’onorevole Lucia Azzolina e altri deputati del M5S.
La stessa relatrice di maggioranza, Vittoria Casa, ha ammesso che prima di prendere delle decisioni è indispensabile conoscere bene le dinamiche demografiche dei prossimi anni.
Esaminando i numeri con maggior cura si scopre che il fenomeno si è acuito soprattutto negli ultimi anni: a partire dal 2012 e fino al 2017 il calo è di 80mila unità a livello nazionale e coinvolge pesantemente tutte le aree geografiche: nord-ovest (-15,5%), nord-est (-15,4%), centro (-18,9%), sud (-10.5%) e isole (-12,1%).

 Fare in fretta, i dati sono allarmanti

Poco meno di un anno fa la Fondazione Agnelli pubblicava un ampio rapporto sull’argomento -e ipotizzava un calo di un milione di alunni 55mila classi.
Ma, nonostante la gravità della situazione, le riflessioni sulla questione sono davvero scarse sia in campo politico sia in ambito sindacale.
Il rischio è che si incomincerà ad occuparsene seriamente quando non ci saranno più soluzioni, come peraltro spesso accade nel nostro mondo scolastico.

Corso sostegno, quanti posti saranno disponibili

da La Tecnica della Scuola

Di Fabrizio De Angelis

Come abbiamo scritto in precedenza, è arrivato l’8 febbraio il decreto del Ministero dell’Istruzione che regola il corso di specializzazione sul sostegno.

Fra le domande più frequenti c’è quella relativa a quanti posti saranno resi disponibili. Vediamo cosa c’è da sapere.

Ci sarà un decreto del Miur a specificare quanti posti

Il decreto specifica che i corsi saranno attivati presso le università, anche in convenzione tra loro, previa autorizzazione di posti e ripartizione di contingenti che lo stesso ministero dell’Istruzione disporrà con decreto successivo, fissando pure (art. 2) le date uniche nazionali per i test preliminari di accesso.

Questo vuol dire che al momento non si conoscono nel dettaglio i posti attivati per ogni Università e di conseguenza il numero complessivo.

Tuttavia, informalmente è trapelato che per quest’anno la quantità complessiva dovrebbe aggirarsi attorno alle 15 mila unità. Numero ovviamente che ancora non si può confermare, ma che corrisponde probabilmente al vero.

Infatti, nei mesi scorsi, Bussetti aveva dichiarato che, partendo dal fatto che “la scuola non ha insegnanti specializzati in sostegno”. “Per questo motivo – prosegue il Ministro dell’Istruzione – nei prossimi tre anni formeremo 40mila nuovi insegnanti”.

Infatti, nelle intenzioni di Viale Trastevere, saranno attivati 3 cicli di corsi per la specializzazione sul sostegno, in totale per 40 mila posti. Forse, coperture economiche permettendo, si potrebbe anche aumentare leggermente questo numero, considerando anche il fatto che la platea di partecipanti dovrebbe essere ampia così come la carenza di specializzati sul sostegno.

Ammissione al corso di specializzazione

Ne consegue che sarà ammesso al corso un numero di candidati pari ai posti disponibili. Sono possibili scorrimenti in caso di rinuncia.

Nel caso in cui la graduatoria risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non
utile nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dagli atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili.
A tal fine, preso atto che la valutazione dei titoli è demandata alle autonome scelte delle sedi, gli atenei provvedono a rivalutare i titoli in conformità ai propri bandi.

Requisiti d’accesso

requisiti di accesso per la scuola primaria e dell’infanzia sono la laurea in Scienze della formazione primaria e il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 (compresa anche la sperimentazione ad indirizzo psicopedagogico e quella ad indirizzo linguistico).

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado i requisiti sono l’abilitazione all’insegnamento, oppure la laurea prevista per l’accesso alla classe di concorso più i 24 CFU nelle discipline socio-psico-antropologiche e metodologie e tecnologie didattiche.

La prova d’accesso al corso

E’ previsto un test preliminare d’accesso per i candidati che vogliono partecipare al corso di specializzazione sul sostegno.

La prova di accesso al corso sostegno sarà predisposta da ciascuna università e si articolerà in:

  • un test preliminare;
  • una o più prove scritte ovvero pratiche;
  • una prova orale.

Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto.

Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 (zero) punti. Il test ha la durata di due ore.

Le prove di accesso sono organizzate dagli Atenei, tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Riferimenti normativi

Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 92 del febbraio 2019: “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno”. (PDF)

Decreto Ministeriale 30 settembre 2011 (PDF)

Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 (PDF)

Assenze e validità dell’anno scolastico per valutazione finale degli studenti. Le info utili

da La Tecnica della Scuola

Di Andrea Carlino

determinare il calendario scolastico sono le Regioni, in base a quanto disposto dal decreto legislativo 112 del 31 marzo 1998 che prevede che ogni singola giunta regionale fissi il calendario scolastico.

Inoltre, ricordiamo la circolare ministeriale 1000 del 22 febbraio 2012, che fornisce indicazioni alle scuole sulla validità dell’anno scolastico e sugli eventuali adeguamenti dei calendari scolastici a seguito degli eccezionali eventi atmosferici.

200 giorni di attività didattica

Come prevede il comma 3 dell’art. 74 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, la regolarità dell’anno scolastico è fissata in almeno 200 giorni di lezione.

Tuttavia, la circolare Miur sopra citata del 22 febbraio 2012, specifica che “al verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari come un’allerta meteo che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole”.

Pertanto, non c’è nulla da recuperare in caso di chiusura delle scuole causa allerta meteo o simili circostanze, anche se si dovesse sforare il limite dei 200 giorni di attività didattica.

Numero di assenze

La normativa vigente prevede che “ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.

Non vengono considerate come ore di assenza quelle dovute a:

motivi di salute adeguatamente documentati (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente); day hospital e visite specialistiche (documentate da relativa attestazione di presenza presso presidio sanitario);

terapie e/o cure programmate;

donazioni di sangue;

partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal Coni; partecipazione ad attività organizzate ed autorizzate dalla scuola, compresi i Giochi Sportivi Studenteschi;

motivi religiosi debitamente documentati.

Sono considerate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere di lezione:

entrate in ritardo alla seconda ora e uscite in anticipo, anche se giustificate da un genitore e autorizzate sul libretto delle assenze dalla dirigente scolastica o dai suoi collaboratori;

assenze collettive;

assenze dalla scuola nel caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione, visite guidate e attività organizzate in orario curriculare.

Mancato conseguimento limite minimo di frequenza

Ai sensi dell’art. 14 comma 7 del Regolamento 122/2009, il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza obbligatoria comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o alla maturità.

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al limite.

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a
condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.

La competenza a stabilire le deroghe è del Collegio Docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

Tali circostanze sono oggetto di accertamento preliminare da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Concorso DSGA: sciopero degli assistenti amministrativi f. f. il prossimo 22 febbraio

da Tuttoscuola

È un gesto estremo di protesta quello dello sciopero del 22 febbraio prossimo a cui sono chiamati gli assistenti amministrativi che hanno svolto la funzione di DSGA per anni e che vedono quasi svanire la riserva di posti che la legge aveva voluto per loro.

Per tre anni e più centinaia di assistenti amministrativi hanno svolto la funzione di DSGA, assicurando il funzionamento di molte istituzioni scolastiche. La legge aveva riconosciuto meritorio questo servizio e aveva accolto le loro richieste per un adeguato riconoscimento.

Per loro il concorso DSGA ha riservato il 30% dei 2004 posti in palio, tuttavia non ha previsto scorciatoie di nessun tipo per arrivare alla graduatoria finale di merito.

Dovranno anche loro superare infatti la prova preselettiva concorso DSGA che ammetterà agli scritti soltanto 6 mila candidati e ne escluderà 97 mila.

Il timore fondato di trovarsi tra quei 97 mila esclusi e di vedere vanificata quel 30% di posti riservati a loro è ad altissima probabilità.

Avrebbero voluto – e forse con lo sciopero ancora vogliono – una corsia preferenziale per accedere agli scritti senza dovere sostenere la prova preselettiva concorso DSGA, come è previsto dal bando per i candidati affetti da invalidità pari o superiore all’80%.

Modificare un bando di concorso già in fase di svolgimento è teoricamente impossibile, ma recenti provvedimenti hanno dimostrato che si può fare.

È forse questo che i DSGA f. f. cercano di ottenere con lo sciopero.

Simulazioni seconda prova Maturità 2019: al via il 28 febbraio. Come si svolgono

da Tuttoscuola

Lo scorso gennaio il Miur ha pubblicato le materie oggetto della seconda prova maturità 2019  con diverse novità, prima fra tutte quella della doppia materia che dovranno affrontare i maturandi. A spaventare più di tutte, Matematica e Fisica al liceo scientifico (esercitati con le simulazioni seconda prova liceo scientifico 2019 pubblicate dal Miur). Secondo poi quella dell’istituzione di alcune giornate di simulazioni nazionali per aiutare i ragazzi a prendere confidenza con il nuovo esame di Stato. Lo scorso 19 febbraio si sono svolte le simulazioni prima prova maturità 2019, la prossima settimana sarà invece la volta delle simulazioni seconda prova maturità 2019. Di seguito le date delle giornate di simulazioni seconda prova maturità 2019.

Date Simulazioni seconda prova maturità 2019

Il Miur le ha fissate per il 28 febbraio e per 2 aprile prossimi.

Simulazioni seconda prova maturità 2019: gli esempi del Miur

Meglio quindi non farsi trovare impreparati e iniziare ad esercitarsi. Dopo gli esempi di prima prova maturità 2019, il Ministero ha infatti pubblicato anche le simulazioni di seconda prova maturità 2019 per aiutare i maturandi e farli esercitare con quello che potrebbero trovarsi di fronte il giorno del loro secondo scritto dell’esame di Stato.

Continuano così le azioni che il Ministero sta mettendo in campo per accompagnare studenti e docenti nella preparazione della nuova Maturità che, a partire da questo anno scolastico, si svolgerà con alcune novità, come previsto dal decreto legislativo numero 62 del 2017.

Gli esempi di seconda prova maturità 2019 si riferiscono ad alcuni degli indirizzi più diffusi dell’istruzione liceale e dell’istruzione tecnica e professionale. Si tratta sia di prove mono-disciplinari, sia di prove che coinvolgono più discipline caratterizzanti gli indirizzi di studio. Di seguito le simulazioni seconda prova maturità 2019 pubblicate dal Miur:

Simulazione seconda prova maturità 2019 per IPEN – Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera – Articolazione enogastronomia
Tema di Scienza e cultura dell’alimentazione, laboratorio di servizi enogastronomici

Simulazione seconda prova maturità 2019 per ITPT – Agraria, agroalimentare e agroindustria – Articolazione produzioni e trasformazioni
Tema di Produzioni vegetali trasformazione dei prodotti

Simulazione seconda prova maturità 2019 per Liceo Scientifico, opzione scienze applicate, sezione ad indirizzo sportivo
Tema di Fisica 

Simulazione seconda prova maturità 2019 per Liceo Scientifico, opzione scienze applicate, sezione ad indirizzo sportivo
Tema di Matematica e Fisica

Simulazione seconda prova maturità 2019 per Liceo Scientifico, opzione scienze applicate, sezione ad indirizzo sportivo
Tema di Matematica

Simulazione seconda prova maturità 2019 per Liceo linguistico
Tema di Francese

Simulazione seconda prova maturità 2019 per Liceo linguistico
Tema di Inglese

Simulazione seconda prova maturità 2019 per Liceo classico
Tema di Greco e Latino

Simulazione seconda prova maturità 2019 per Liceo classico
Tema di Latino e Greco

Simulazione seconda prova maturità 2019 per Liceo classico
Tema di Greco

Simulazione seconda prova maturità 2019 per Liceo classico
Tema di Latino

Simulazioni seconda prova maturità 2019: come si svolgono

Le tracce simulazioni seconda prova maturità 2019 saranno pubblicate sul sito del Miur alle ore 8.30 dei giorni previsti, nella sezione “Esami di Stato”. Quindi al mattino e tutte in contemporanea, come avviene durante le prove vere e proprie. Le scuole, nell’ambito della loro autonomia, potranno utilizzare i materiali proposti sia in modalità “simulazione”, nello stesso giorno della pubblicazione, sia assegnando i testi durante l’ordinaria attività didattica.

Le tracce saranno elaborate rispettando le caratteristiche e la struttura definite dai quadri di riferimento pubblicati sul sito del Miur a novembre scorso. Per gli istituti professionali, la traccia proposta farà riferimento esclusivamente alla prima parte in cui è strutturata la stessa: la seconda, come previsto dalla norma, sarà elaborata dalla commissione durante lo svolgimento dell’Esame. Nei giorni successivi alla pubblicazione degli esempi di prove, sarà poi effettuata, su un campione significativo di scuole, un’indagine che servirà a raccogliere riscontri sulla coerenza delle tracce proposte rispetto ai quadri di riferimento, alle Indicazioni nazionali e alle Linee guida. L’indagine avrà l’obiettivo di verificare l’andamento delle simulazioni per poter disporre di elementi utili a garantire una ottimale preparazione delle tracce di Esame.