Costruire comunità, generare autonomia

35° Congresso nazionale DiSAL
28 – 29 – 30 marzo 2019    –  MILANO 

“Costruire comunità, generare autonomia. Dalla responsabilità personale alla corresponsabilità professionale”

Si svolgerà a Milano nei giorni 28 – 29 – 30 marzo 2019 il 35° Convegno nazionale di DiSAL, al quale parteciperanno Dirigenti scolasticiResponsabili di direzione, Direttori della Formazione Professionale,  Figure di Staff, Docenti vicari e Direttori amministrativi delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, con rappresentanti degli USR, degli AST, Dirigenti Tecnici ,  nonché a Responsabili istruzione e formazione degli Enti locali.  

Provenienti da ogni regione e dall’estero, i partecipanti si confronteranno su di un tema ricco o propositivo: Costruire comunità, generare autonomia. Dalla responsabilità personale alla corresponsabilità professionale: al centro dell’appuntamento cultura, responsabilità e competenze per una nuova dirigenza.

Il Convegno nazionale DiSAL 2019 intende mettere a tema il grande patrimonio di energie che le scuole sanno mobilitare per rispondere alla crisi culturale del sistema scolastico e del nostro tempo: domande, emergenze, nuovi segni, aperture dei soggetti educativi del territorio. Ciò al fine di individuare linee di azione, priorità, prospettive e modelli capaci di suscitare le forze di vita e di conoscenza dei giovani e della comunità e di contribuire al rinnovamento della direzione delle scuole.

“La direzione educativa di una scuola richiede in chi la dirige – afferma Ezio Delfino presidente nazionale DiSAL  – la tensione a conoscere la realtà delle persone con cui si lavora, le caratteristiche degli studenti e il contesto in cui si opera. Il dirigente scolastico è chiamato a verificare che l’originalità del proprio contributo professionale, anche attraverso una capacità espressiva, organizzativa e culturale, si fondi innanzitutto sul riconoscere, interpretare ed assecondare questa realtà secondo un fine generativo”

Una direzione autentica e consapevole di una scuola implica, in questa prospettiva, la tensione a far crescere e sostenere la corresponsabilità dei soggetti che la costruiscono quotidianamente: un modo originalmente e culturalmente nuovo di concepire la collegialità e la corresponsabilità educativa.

È in questo protagonismo comunitario consapevole che può essere rilanciata l’idea di autonomia scolastica, non come decentramento funzionale, ma come espressione di spazi di libertà con la quale i diversi soggetti fanno didattica, ricerca e innovazione  a servizio della comunità sociale. Il Convegno sarà arricchito da presentazioni di esperienze di dirigenti scolastici di scuole statali e paritarie che realizzano modelli di autonomia. AI lavori del Convegno partecipano, tra gli altri, Massimo Recalcati, psicoanalista e docente universitario, Dario Nicoli sociologo dell’organizzazione dell’Università S. Cuore di Brescia, Fabio Pruneri,  docente di Storia dell’educazione – Università di Sassari, Stefano Gheno, docente Gestione risorse umane – Università S. Cuore di Milano. “A 20 anni dalla pubblicazione del DPR 275 del 1999 – puntualizza Ezio Delfino – risulta sempre più urgente ripercorrere (e ritrovare) l’autonomia delle istituzioni scolastiche come dimensione e strumentoindispensabile per realizzare la piena responsabilità dei soggetti che le costruiscono. Sul tema dell’autonomi scolastica è prevista una tavola rotonda cui parteciperanno Luigi Berlinguer, politico ed accademico, Francesco Profumo, presidente della Compagnia di Sanpaolo di Torino, Lorenza Violini, docente Diritto costituzionale all’Università Statale di Milano. 

Il Convegno rappresenta l’occasione per un rilancio, culturalmente fondato, dell’autonomia delle scuole e dell’associazionismo professionale, dimensioni necessarie al protagonismo dei soggetti e ad un’autentica libertà di educazione.

Pensioni scuola 2019, nessun rischio per la finestra di settembre

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

Con un comunicato dell’11 marzo, l’INPS ha diffuso alcune precisazioni in ordine alle domande di pensione del personale scolastico, in particolare a seguito della riforma pensionistica del Decreto Legge 4 del 2019, che affianca una serie di importanti novità già previste dalla Legge di bilancio per l’anno 2019.

In proposito, l’INPS ha informato che “è destituita di ogni fondamento la notizia secondo cui si rischierebbe uno slittamento dei tempi che potrebbe far «saltare» la finestra d’uscita del 1° settembre 2019 a disposizione del personale scolastico per cui, pur avendo i requisiti quest’anno, di fatto ci si potrebbe pensionare solo nel settembre del 2020″.

Pertanto, coloro che hanno conseguito il diritto alla pensione anticipata nei termini di legge sarà collocato in pensione dal 1° settembre prossimo.

Con l’occasione, l’INPS ha anche precisato che, “a seguito della fusione di Inpdap in Inps, l’intero patrimonio informativo dell’Inpdap è stato trasferito negli archivi Inps ed è gestito attualmente dall’Inps. Le carenze informative sulle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici sono legate alla peculiare carriera lavorativa che caratterizza questa categoria di lavoratori ed ai meccanismi di gestione delle loro posizioni assicurative, ma non hanno impedito e non impediscono la corretta liquidazione della pensione“.


Concorso DSGA: prova preselettiva nei giorni 11,12,13 giugno

da Tuttoscuola

I 103 mila candidati del concorso per DSGA nei prossimi giorni 11,12 e 13  giugno dovranno affrontare la prova preselettiva per potere accedere agli scritti.

La data, a conferma delle voci che si erano susseguite negli ultimi giorni, è stata definita dall’avviso del Miur, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

La distribuzioni dei candidati nelle varie sedi dove si svolgeranno le prove saranno rese note sui siti dei singoli Uffici Scolastici Regionale almeno 15 giorni prima, cioè nell’ultima decade di maggio.

La prova prevede la presentazione di cento quesiti relativi al programma d’esame tratti da una batteria di 4mila quesiti che verrà pubblicata sul sito del Miur almeno 20 giorni prima della prova, cioè intorno al 15-20 maggio.

Il tempo a disposizione della prova è di 100 minuti e si svolgerà in modalità computer-based, unica per tutto il territorio.

100 minuti per affrontare 100 quesiti e ottenere un massimo di 100 punti (un punto per ogni risposta esatta, 0 punti per risposta errata o non data):100x100x100.

Poiché saranno ammessi alla prova scritta soltanto 6.012 candidati (il triplo dei 2.004 posti a concorso) il numero degli esclusi sarà molto elevato, cioè circa 97 mila persone.

È evidente che una buona preparazione è la carta vincente per riuscire; affidarsi alla fortuna può essere un rischio troppo alto.

Per prepararsi ci sono molte possibilità offerte da agenzie e soggetti del settore scolastico; c’è anche chi fa da sé con un impegno non indifferente.

Tuttoscuola ha avviato un corso di formazione tramite webinar, arrivato quasi a metà del percorso, tenuto da esperti del settore e accompagnato da slides e materiale di documentazione. Webinar registrati che possono essere rivisti anche in differita.

Ai corsisti iscritti (attuali e prossimi) Tuttoscuola riserva prodotti originali in esclusiva elaborati dagli esperti (i cadeau). Attualmente ce ne sono sei:

  • glossariodella gestione amministrativo-contabiledelle istituzioni scolastiche, costituito da ben 106 voci, con relativi contenuti e norme di riferimento con cui è strutturato il regolamento;
  • glossariodelle Attribuzioni e competenze del DSGA, individuate nel Regolamento (sono 40!) con le conseguenti azioni correlate e il dispositivo normativo di riferimento;
  • glossariodel Contratto scuola che riporta 44 voci identificative del rapporto di lavoro del personale scolastico;
  • lessicostraniero che riporta le principalivoci (sono 83) in lingua non italiana impiegate nel sistema d’istruzione e formazione nazionale;
  • acronimipresenti nel sistema di istruzione; comprende 90 voci;
  • sitografia, un elenco di 58 siti web che operano all’interno del mondo della scuola.

Inoltre, oltre a questi cadeau, i corsisti possono disporre di quattro tabelle che riportano le definizioni di singole aree normative relative a: documentazione amministrativa, codice digitale, sicurezza sul lavoro, strumenti informatici.


Dirigenti scolastici: ogni atto deve essere adeguatamente motivato?

da Tuttoscuola

Pubblichiamo di seguito il dubbio di un nostro lettore, accompagnato dalla risposta del nostro esperto.

Domanda 

Sono un docente di scuola superiore ed ho partecipato, alcuni giorni fa, ad un incontro di preparazione per il prossimo corso-concorso per dirigenti scolastici. Nell’incontro un relatore, o meglio, più relatori hanno sostenuto che qualsiasi atto del dirigente scolastico deve essere adeguatamente motivato. Io, invece, ho avuto modo di ascoltare e leggere, in merito, pareri del tutto opposti. 

Vorrei, sulla questione, la sua opinione.

L’esperto risponde

L’art. 5 del d.lgs. 165/01, che completa ed integra l’art. 2, comma 1, dello stesso decreto, opera, in materia di assetto dei pubblici uffici, una netta ripartizione del potere organizzativo delle Pubbliche amministrazioni tra regime pubblicistico e regime privatistico.

Il prima comma dell’art, 5 dispone:“Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa”; mentre, il secondo comma, precisa: “ Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro(…), e in particolare la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro …..”.

Così facendo, il legislatore ha inteso regolamentare con la legge, con altri atti normativi e, soprattutto, con i   provvedimenti amministrativi la parte dell’organizzazione concernente – come recita il comma 1 dell’art. 2 – le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, l’individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi …. “.

Viene ascritta, invece, alla disciplina del diritto privato, non solo la gestione dei rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, ma anche la parte della c.d. microrganizzazione dei pubblici uffici.

Il legislatore, con lo stretto legame posto in atto tra l’art. 5 e il comma 1 dell’art. 2, ha sancito la coesistenza di due distinti regimi giuridici all’interno dell’attività organizzativa delle pubbliche amministrazioni “privatizzate”.

Di conseguenza e volendo semplificare, si ha che “… appartengono alla categoria degli atti amministrativi gli atti con cui l’amministrazione determina in via generale ed astratta, per il perseguimento immediato e diretto dell’interesse pubblico, la propria organizzazione”, mentre sono da qualificare “… come atti di natura privatistica gli atti di disposizione particolare e concreta con cui l’amministrazione attua la gestione del rapporto di lavoro del dipendente” (Paolucci).

La maggior parte degli atti o provvedimenti amministrativi, inoltre, richiede obbligatoriamente – ex art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990 – la motivazione, ovvero la esplicitazione delle situazioni di fatto e delle argomentazioni giuridiche posti a fondamento della decisione assunta.

In altre parole, è attraverso la motivazione che la Pubblica amministrazione rende conto del “come” e del “perché” ha tutelato e conseguito un pubblico interesse.

E, la eventuale mancanza di tale e fondamentale elemento giuridico, sostanzia la illegittimità del provvedimento ammnistrativo.

Per contro, l’area concernente l’attività di gestione dei rapporti individuali di lavoro e la c.d. microrganizzazione dei pubblici uffici, è espressione di una potestà che l’ordinamento qualifica come privatistica, cioè regolamentata dal diritto privato e non dal diritto pubblico. Non solo. Il legislatore non si è limitato a ricondurre il lavoro pubblico “privatizzato” nell’alveo di applicazione delle leggi del lavoro privato, ma ha provveduto anche a qualificare esplicitamente la posizione della Pubblica amministrazione e la natura dei poteri da essa esercitati, identificandoli con quelli del privato datore di lavoro.Ed è da tale identificazione, che trasforma in atti di diritto privato tutte le determinazioni del dirigente/privato datore di lavoro in ordine alla gestione del personale e alla c.d. microrganizzazione dei pubblici uffici, che discende il generale non obbligo di motivazione perle predette determinazioni dirigenziali. Il che non significa affatto che gli atti dirigenziali siano esenti o affrancati dal perseguire il pubblico interesse, ma, più semplicemente, viene realizzata una diversa strutturazione giuridica delle determinazioni datoriali. Nel regime privatistico, infatti,opera lo spostamento dei singoli momenti di esercizio del potere al risultato complessivo dell’attività svolta dal dirigente/datore di lavoro nell’esercizio di detto potere. Sicché, il pubblico interesse viene perseguito, non già in correlazione a ciascun atto di gestione e/o di organizzazione di diritto privato, ma viene colto nel momento della valutazione dei risultati globalmente conseguiti dal dirigente preposto.

Dunque, anche i singoli attie/o le specifiche determinazioni del dirigente scolastico – quale dirigente pubblico che procede ed applica prerogative dell’ordinamento privatistico – non abbisognano, in genere, di motivazione.

Vi sono, tuttavia, situazioni giuridiche che, in deroga dalla norma vigente, richiedono espressamente la motivazione.

A titolo d’esempio, ne richiamiamo due.

La prima concerne l’attribuzione del c.d. bonus premiale.Il comma 127, art. Unico, della legge n. 107/2015, cosi dispone in merito:“Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti (…), assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione”.

La seconda attiene alla sospensione cautelare, sino alla effettuazione della visita presso la Commissione Medica di Verifica, del personale scolastico (docente e/o Ata) che faccia presumere, da evidenti comportamenti, la inidoneità psichica alla prosecuzione del servizio. In tali casi, l’art. 6, comma 4, del Dpr n. 171/2011, prescrive di esplicitare, nell’atto di sospensione disposto dal dirigente, la motivazione posta a fondamento della decisione assunta.

Per concludere, riteniamo utile richiamare una situazione giuridica alquanto problematica: la motivazione della sanzione disciplinare. In tema, un autorevole studioso, il prof. V. Tenore, dopo aver ricordato che, nel pubblico impiego privatizzato (eccezion fatta per le sanzioni espulsive) non esiste l’obbligo legislativo e/o contrattuale della motivazione anche per le sanzioni disciplinari, affermacome :“… la motivazione della sanzione disciplinare, anche per sanzioni conservative, sia opportuna per motivi di trasparenza e comprensibilità delle scelte datoriali e, soprattutto, per prevenire contenziosi”.

Come dire, a volte, il “render conto” è più produttivo e funzionale del mero e formale ossequio al dettato normativo.