Autonomia differenziata: il governo si fermi

Apprendiamo che la maggioranza parlamentare, nella risoluzione che accompagna il Documento di Economia e Finanza (DEF), ha chiesto al Governo l’impegno a portare a termine il percorso di autonomia differenziata a favore delle regioni che ne hanno fatto richiesta.

Non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire.

Abbiamo detto al Ministro Bussetti e all’intero governo, così come ai rappresentanti dei partiti di maggioranza, che la scuola, l’università, la ricerca, l’AFAM, non ci stanno.

Non ci stanno alla disgregazione dell’istruzione nazionale e alla regionalizzazione dei processi pedagogico didattici alla base del progetto di autonomia differenziata.

Non ci stanno alla regionalizzazione dei diritti, che non possono essere un bene limitato al luogo dove si vive. Il diritto all’istruzione deve essere garantito in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, cosa che già oggi avviene a fatica.

Questa pervicace persistenza nell’errore, in contrasto con il sentire dei lavoratori della Conoscenza del nostro Paese, merita una sola risposta: la lotta.

Il 17 maggio 2017, giornata nazionale di sciopero, sarà il primo passo. E non sarà certamente l’ultimo.

“Vorrei una legge che…”

Sono 12 i progetti delle scuole primarie risultati vincitori e le cui classi quinte parteciperanno alla cerimonia di premiazione nell’Aula di Palazzo Madama. Altre 11 scuole, particolarmente meritevoli per i progetti presentati, riceveranno la visita di una delegazione del Senato. Numerosi i temi sviluppati e le proposte presentate; ad esempio: ­

la tutela del territorio
la scuola ­
il senso civico ­
la diffusione dell’informazione ­
il rispetto dell’ambiente.


Concorso scolastico nazionale “Vorrei una legge che…”

Questi gli Istituti scolastici vincitori del concorso e che saranno invitati alla cerimonia di premiazione nell’Aula legislativa di Palazzo Madama:

IC “Via Laparelli 60”, Roma
IC “Mazzini-Fermi”, Avezzano (L’Aquila)
Scuola primaria “Aldo Moro”, Tavernole sul Mella (Brescia)
IO “Montefeltro”, Sassocorvaro (Pesaro)
ICS “C. G. Viola”, Taranto
IC “G. Puccini”, Scuola primaria, Piegaio di Pescaglia (Lucca)
IC “Serafini-Di Stefano”, Scuola primaria “L. Di Stefano”, Sulmona (L’Aquila)
IC Giavera del Montello, Scuola primaria “Oreste Battistella”, Nervesa della Battaglia (Treviso)
IC “S. Eufemia Lamezia”, Lamezia Terme (Catanzaro)
Terzo Circolo Didattico, Mondragone (Caserta)
Scuola primaria “Lucia Amato”, Santa Teresa di Riva Messina (Messina)
IC “Molise altissimo”, Carovilli (Isernia)

Inoltre, particolarmente meritevoli per i progetti presentati, le seguenti scuole riceveranno la visita di una delegazione del Senato:

Direzione Didattica 5° Circolo, Giugliano in Campania (Napoli)
ICS “B. Croce”, Lauro (Avellino)
ICS “Aristide Gabelli”, Misterbianco (Catania)
IC “A. Manzoni-D. Alighieri”, Cellino San Marco (Brindisi)
Direzione Didattica II Circolo “Giovanni XXIII”, Mesagne (Brindisi)
IC “S. G. Bosco-Manzoni”, Sannicandro di Bari (Bari)
Direzione Didattica II Circolo “Ruggero Settimo”, Castelvetrano (Trapani)
Direzione Didattica 6° Circolo “Sirtori”, Marsala (Trapani)
ICS “Giovanni Falcone”, ex Fondo Raffo, Palermo
IC “Antonio Rosmini”, Roma
IC di Carignano, Carignano (Torino)


Allarme Istat: sempre più ragazzi lasciano gli studi, sono 1 su 7

da Il Sole 24 Ore

L’Italia è ancora agli ultimi posti in Europa per numero di laureati, tasso di abbandono scolastico e competenze». Lo afferma l’Istat nel rapporto Sdgs (Sustainable Development Goals. ovvero gli obiettivi di sviluppo sostenibile) per il 2019, sottolineando che il 14,5% dei ragazzi di 18-24 anni abbandona gli studi con al più la licenza media nel 2018, pari a uno su sette .

Fuga da scuola in aumento
L’uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione , sottolinea l’Istat, è aumentata negli ultimi due anni, tornando così ai livelli del 2015, e riguarda soprattutto le regioni del Mezzogiorno e i maschi. Le competenze alfabetiche, numeriche e per la lingua inglese sono molto basse per alcuni gruppi di studenti. I ragazzi del terzo anno di scuola secondaria che non raggiungono la sufficienza è del 34,3% per le competenze alfabetiche e del 40,1% per la matematica. Solo il 27,9% dei giovani di 30-34 anni è laureato o ha un altro titolo terziario, un livello molto inferiore alla media europea e superiore solo a quello della Romania.

Pronti 9,9 milioni per le «sezioni primavera»

da Il Sole 24 Ore

di Cl. T.

Il Miur firma il decreto di riparto dei contributi finanziari 2019 per le Sezioni Primavera. In totale si stanziano 9,9 milioni di euro. La ripartizione tra le regioni, trattandosi di contributi statali, segue la regola: 50% sulla base dell’utenza potenziale (fonte dati Istat) e per il restante 50% in relazione alle sezioni effettivamente autorizzate.

Il decreto
Alla Lombardia vanno 2,1 milioni; in Campania, poco più di 1 milione, in Sicilia 873mila euro, in Veneto quasi 869mila euro.

Da settembre torna l’educazione civica: ci sarà il voto in pagella ma non un’ora in più

da Corriere della sera

Gianna Fregonara

Ritorna l’educazione civica a partire dal prossimo settembre, in tutte le classi, dalla prima elementare alla quinta superiore: non ci sarà un’ora in più di scuola, ma il voto in pagella sì. E’ stato raggiunto un compromesso in commissione cultura alla Camera su un testo che verrà votato in Aula a partire dal 29 aprile e potrebbe essere approvato prima delle elezioni europee.La legge è molto meno ambiziosa delle promesse fatte in questi mesi: un’ora in più nel curriculum sarebbe stata troppo costosa, l’ipotesi di ricavare un’ora settimanale a scapito di altre materie sarebbe stato politicamente improponibile senza scatenare proteste di esperti e insegnanti. Dunque la «conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni comunitarie» sarà un «insegnamento trasversale». Cioè ogni scuola ricaverà 33 ore annuali per insegnare i «principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona», prendendo ore un po’ da tutte le altre materie, come il consiglio di istituto riterrà più utile.

Costo zero

Il testo in discussione ripete più volte che non «devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Cioè si farà usando i docenti della classe e l’organico dell’autonomia, cioè quegli insegnanti senza cattedra che sono a disposizione nelle scuole dopo la riforma Renzi: molti di loro sono tra l’altro abilitati (alle superiori) per l’area giuridica e dunque avrebbero le competenze adatte. Comunque la legge prevede dal 2020 un fondo di quattro milioni per la formazione dei docenti. L’insegnamento potrà essere anche affidato a più insegnanti in contitolarità, ma ci sarà un coordinatore («al quale non sono dovuti compensi o indennità» per questo incarico) per ogni classe che dovrà dare un «voto in decimi» ad ogni alunno.

L’educazione digitale: dal telefonino alle fake news

Un capitolo importante riguarda l’educazione alla cittadinanza digitale, che comprende un po’ di tutto: dalle fake news, all’uso dei telefonini, alle norme sulla privacy in rete. Si tratta di una parte della legge che è stata voluta da Forza Italia, che è in prima linea sull’argomento con l’ex ministro Mariastella Gelmini e che potrebbe anche votare a favore della legge.

Novità o pasticcio?

Il testo è frutto di lunghe mediazioni: lo scopo è stato quello di arrivare in fretta ad una decisione, anche se l’educazione civica rischia di essere una materia-non-materia. E per questo all’articolo 10 è prevista una riserva, che si possa in futuro aggiungere l’ora di insegnamento ad hoc. Serve ad accontentare chi – leghisti in testa – voleva rilievo maggiore della materia nel curriculum degli studenti. Sul testo da approvare è più critico il Pd, che potrebbe astenersi, per rimarcare la distanza. L’ex sottosegretario Gabriele Toccafondi è scettico: «La montagna ha partorito un topolino, di fatto si ribadisce quello che già era previsto dal 2008, dalla legge Gelmini. Per avere una bandiera elettorale per le europee, Lega e M5S propongono quello che rischia di essere un pasticcio nel momento della sua applicazione nelle scuole».

Da Moro a Salvini

L’educazione civica è presente nel curriculum degli studenti italiani. Fu Aldo Moro a volerla e negli ultimi 50 anni, fu affidata per due ore mensili al docente di storia; nel 1979 lo studio della Costituzione venne relegato alla terza classe della scuola media. Dal 1985 (ministro Falcucci) si chiamò «Educazione alla convivenza democratica». Il ministro Berlinguer (1998) varò lo «Statuto delle studentesse e degli studenti». La Moratti nel 2003 propose l’«Educazione alla convivenza civile» nelle elementari. La sistemazione attuale fu voluta dal ministro Gelmini, che con la legge 169 del 2008 tentò la sintesi tra il termine internazionalmente accreditato di «Cittadinanza» e la Costituzione: non è una «materia», con un orario definito, ma «una sorta di filo rosso che attraversa le discipline, un insegnamento rimesso a docenti di area letterario-umanistica». Dal 2019, se tutto procede come la maggioranza ha immaginato, si cambia.

Sciopero Invalsi, proclamato per il 3 maggio: niente somministrazione e correzione prove

da Orizzontescuola

di redazione

Il Miur ha pubblicato la nota n. 11842 del 16 aprile 2019, avente per oggetto lo sciopero per il 3 maggio 2019.

Sciopero prove Invalsi

Lo sciopero, proclamato dal sindacato SGB per il 3 maggio 2019, in occasione dello svolgimento della prova Invalsi di Inglese alla primaria (classe V), si articola come segue:

  • SCIOPERO BREVE delle attività funzionali connesse alle SOLE prove INVALSI nella sola scuola primaria, per le attività di somministrazione dei test e per tutte le ulteriori attività connesse alla gestione dei test Invalsi per il 3 maggio 2019;
  • Sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di CORREZIONE e TABULAZIONE delle prove di cui al punto precedente, nella scuola primaria, per il periodo della correzione dei test, a partire dal 3 maggio 2019 e per tutta la durata delle attività di correzione e tabulazione delle prove, come calendarizzate da ogni singola istituzione scolastica”.

Sciopero: rispetto normativa e comunicazioni

Essendo l’istruzione un servizio pubblico essenziale, lo sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla normativa vigente (articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni  e norme pattizie definite  ai sensi dell’art. 2 della legge medesima).

Le scuole devono comunicare lo sciopero alle famiglie e agli alunni; devono inoltre comunicare tramite SIDI le seguenti informazioni:

  • numero dei lavoratori dipendenti in servizio;
  • numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se negativo;
  • numero dei dipendenti assenti per altri motivi;
  • ammontare delle retribuzioni trattenute.

nota Miur

Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti, iscrizione scuole: anomalie da correggere entro il 17 maggio

da Orizzontescuola

di redazione

Il Miur ha inviato alle scuole la nota n. 8542 del 16 aprile 2019, al fine di fornire indicazioni in merito all’iscrizione presso l’Anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) da parte delle Istituzioni Scolastiche ed Educative.

Iscrizione Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti: anomalie

Il Miur informa di aver riscontrato delle anomalie consistenti nella non corretta iscrizione di alcune scuole nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita presso l’ANAC.

Nello specifico, è stato riscontrato che alcune Istituzioni Scolastiche ed Educative risultano erroneamente iscritte nell’AUSA come “centri di costo” del Ministero, mentre avrebbero dovuto iscriversi, in ragione dell’autonomia, come autonome Stazioni Appaltanti, e dunque nominando un proprio Responsabile per l’Anagrafe Unica (RASA) e inserendo non il codice fiscale del Ministero bensì il proprio.

Il Miur, alla luce di quanto detto sopra, sta procedendo alla cancellazione dei “centri di costo” erroneamente associati al suo profilo in AUSA.

Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti: iscrizione corretta entro il 17 maggio

Ciascuna Stazione Appaltante deve  iscriversi correttamente in AUSA,
utilizzando l’apposito applicativo telematico disponibile sul sito dell’ANAC a questo link.

Può accedere al servizio il soggetto nominato dalla Stazione Appaltante quale RASA, che provvederà all’iniziale verifica o compilazione nonché al successivo aggiornamento (almeno annuale) delle informazioni, come indicato anche nei comunicati del Presidente dell’ANAC del 28 ottobre 2013 e del 20 dicembre 2017.

L’iscrizione corretta in AUSA va effettuata entro il 17 maggio, seguendo i seguenti passaggi:

a) iscriversi in AUSA quale autonoma Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dall’ANAC;
b) trasferire sul proprio autonomo profilo AUSA i dati e i CIG eventualmente attivi nell’attuale utenza associata al MIUR, secondo le indicazioni fornite dal Comunicato del Presidente dell’ANAC del 30 gennaio 2019;
c) comunicare allo scrivente Ministero l’avvenuto adempimento delle attività di cui ai precedenti punti a) e b), mediante PEC indirizzata al seguente indirizzo: risorsefinanziarie@postacert.istruzione.it.

Sanzioni

Il mancato adempimento degli obblighi suddetti  è sanzionato ai sensi dell’articolo 33-ter, comma 1, ultima parte, del D.L. 179/2012:

“[…] Dall’obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionali responsabili”

nota

TFA sostegno: tutto regolare? La rabbia dei candidati

da Orizzontescuola

di redazione

Pubblichiamo alcune segnalazioni giunte in redazione da parte di candidati circa le prove per l’accesso al TFA sostegno svoltesi nei giorni scorsi. Sono stati eliminati i nomi dei candidati e quelli delle Università.

“Da poco si è conclusa la preselettiva sostegno a *** devo denunciare la presenza di cellulari utilizzati da alcuni gruppi di partecipanti e la commissione non ha fatto niente pur avendo loro denunciato la presenza e l’utilizzo del dispositivo.  Di sicuro supereranno la prova e i poveri fessi che hanno studiato non ce la faranno.”

“Ieri si è svolto il concorso presso **** per il  tfa sostegno. Ciò che a molti di noi sa dell’incredibile è che ci hanno  dato un semplice foglietto per scrivere il nostro nome (senza alcun  codice a barra) da inserire nella busta grande insieme al compito e alla  griglia delle risposte corrette. Sulla  griglia delle risposte non è  stato apposto nessun segno di riconoscimento da cui si potesse evincere  che appartenesse a noi (ne codice a barra associato, né niente altro).  Da sottolineare che la correzione dei test avverrà tra due settimane.”

“Siamo interdetti e sconcertati dal test preliminare per l’ accesso al TFA per la scuola secondaria di secondo grado, tenutosi presso **** perché non ha rispecchiato seriamente e fedelmente le competenze che avrebbe dovuto verificare, relative a: “empatia, intelligenza emotiva, creatività, pensiero divergente, competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche”. Argomenti marginalizzati se non inspiegabilmente ignorati. È stato invece un test incentrato su fantomatiche “conoscenze di cultura generale” che generale non è, in quanto in alcuni casi proveniente da ambiti di conoscenza piuttosto settoriali e casuali, in altri da un’area più specificatamente scientifica. ”

“Concorso organizzato per “prove ed errori”,  fra attese estenuanti e organizzazioni fallaci; ma nessuno ha ancora scritto della vergognosa situazione in cui, a ****hanno osato accogliere i candidati! Candidati costretti a sostenere la prima prova su sedute di spalti in polipropilene, stretti come sardine, con sulle gambe un cartoncino  da usare come base di appoggio, cortesemente fornito dallo staff: un vero scempio, un oltraggio al comune senso del rispetto.”

“Alcune considerazione sul test preselettivo svoltosi ieri presso ****

1. Cellulari e borse a portata di ognuno
2. Codice a barre non “pescato” ma assegnato
3. Chiacchiericci continui e prove svolte in modalità “cooperative learning” nonostante la segnalazione ai vigilanti, oggettivamente insufficienti.”
” Vorrei rendere noto che abbiamo segnalato un quiz somministrato ieri pomeriggio per il secondo grado che chiedeva il numero di ore di tirocinio necessarie “esclusivamente” per un laureato in scienze della formazione primaria per accedere alla specializzazione in pedagogia e didattica speciale per infanzia e primaria riservato a loro dalla decreto 66/2017. Tale quesito fa a pugni con la diversificazione dei test per gradondi istruzione chiesto dal MIUR.”

Va in tribunale il concorso per dirigenti: c’è il sospetto di illeciti penali.

da La Tecnica della Scuola

Di Reginaldo Palermo

Le irregolarità, reali o presunte, rilevate da molti docenti che hanno partecipato al concorso per dirigenti scolastici sono state segnalate nella giornata del 17 aprile alla Procura della Repubblica di Roma.
L’esposto è stato firmato da 271 candidati che segnalano alla Procura “plurime violazioni regolamentari”: si va dal “mancato espletamento della prova in data unica e in contemporanea” fino “alla divulgazione in tempi diversi dei quadri di riferimento, alla diversa formulazione dei quesiti rispetto a quelli stabiliti dal bando di concorso, ai criteri di attribuzione delle prove nel procedimento di correzione, ai criteri di abbinamento codice/candidato”.
Nell’esposto si fa riferimento anche alle diverse percentuali di ammessi Regione per Regione e alle effettive modalità di espletamento della prova scritta nelle diverse sedi e ai differenti controlli ivi espletati senza trascurare probabili fughe di notizie e anomalie nel funzionamento del software Cineca.
L’esposto sarebbe corredato di numerose segnalazioni di irregolarità più o meno gravi proveniente da tutta Italia.

Procedura concorsuale sospesa?

Difficile capire cosa potrà accadere ora, anche se non si può escludere che l’autorità giudiziaria decida di sospendere tutta la procedura concorsuale con ripercussioni pesanti sull’esito finale. Non è detto, a questo punto, che la graduatoria finale venga approvata entro il mese di agosto in modo da consentire l’assegnazione dei vincitori alle sedi con decorrenza 1° settembre 2019.

Educazione civica: si parte da settembre ma con poche risorse

da La Tecnica della Scuola

Di Reginaldo Palermo

A partire dal prossimo settembre l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” potrebbe cambiare in modo significativo: lo prevede un disegno di legge sul quale si è arrivati in Commissione Cultura della Camera ad un testo unificato derivante da proposte di parlamentari dei diversi schieramenti.

Abrogazione del “decreto Gelmini” del 2008

Il primo dato importante è che viene abrogato il “vecchio” articolo  1 del decreto legge Gelmini del settembre 2008, proprio quello che aveva istituito “Cittadinanza e Costituzione” da attivarsi nell’ambito dell’area disciplinare storico-sociale.
Le nuove norme prevedono un impianto diverso da quello in vigore perché stabiliscono anche contenuti ben precisi ed elencati all’articolo 3 dedicato proprio a “competenze e obiettivi di apprendimento”:

  1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale
  2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
  3. educazione alla cittadinanza digitale;
  4. elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
  5. educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
  6. educazione alla legalità;
  7. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.“A fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica – si legge ancora nel ddl – è posta la conoscenza della Costituzione italiana. Gli alunni devono avvicinarsi ai contenuti della Carta costituzionale sia nella scuola dell’infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondo ciclo, per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà”.

Altre novità

L’articolo 5 introduce anche l’educazione alla cittadinanza digitale finalizzata in particolare a fornire agli alunni conoscenze e competenze necessarie per “muoversi” in modo corretto e responsabile all’interno dei nuovi scenari della comunicazione e dell’informazione.
Le novità non si fermano qui, perché per l’insegnamento dell’educazione civica sarà prevista anche una apposita valutazione anche se non si parla né di orario aggiuntivo (le 33 ore annue dovranno infatti essere ricavate riducendo altri insegnamenti) né di ulteriori dotazioni organiche.
Il ddl prevede anche un piano di formazione rivolto a tutti i docenti, da finanziare utilizzando una parte delle risorse stanziate dalla legge 107 (4 milioni di euro, per la precisione).
Un altro aspetto non trascurabile riguarda il rapporto con le famiglie. L’articolo 7 stabilisce infatti: “Al fine di valorizzare l’insegnamento trasversale di educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, anche integrando il Patto di Corresponsabilità di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, estendendolo alla scuola primaria”.

Il provvedimento verrà esaminato dalla Commissione Cultura della Camera nella seduta del 18 aprile, mentre il passaggio in aula è già programmato per i giorni 29 e 30.
Se tutto andrà per il meglio, nel mese di maggio potrebbe essere esaminato dal Senato.

Il commento del deputato Gabriele Toccafondi

Non è del tutto convinto della bontà dell’operazione il deputato del Gruppo Misto Gabriele Toccafondi che osserva: “Torna l’educazione civica a scuola. Bene! Torna con la valutazione. Bene! Torna senza un euro, senza assumere nessuno, con 33 ore fatte con insegnamento trasversale, senza formazione (o quasi), a costo zero, lasciando il tema al buon cuore e impegno dei docenti e dei dirigenti. E tutto questo non è un bene. Sembra più un titolo di giornale che una cosa seria…”

I mali della Scuola nei dati Istat: 1 alunno ogni 7 si ferma alle medie, competenze basse e pochi laureati

da La Tecnica della Scuola

Di Alessandro Giuliani

“L’Italia è ancora agli ultimi posti in Europa per numero di laureati, tasso di abbandono scolastico e competenze”: i preoccupanti dati sono nel secondo rapporto Istat Sdgs 2019, presentato il 17 aprile nell’Aula Magna dell’istituto nazionale di statistica.

Purtroppo i dati resi pubblici sono piuttosto scoraggianti: il 14,5% dei ragazzi di 18-24 anni abbandona gli studi con al più la licenza media nel 2018, pari a uno ogni sette.

Sud e maschi più esposti

Inoltre, a differenza di quel che si poteva pensare, l’uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione è aumentata negli ultimi due anni, tornando così ai livelli del 2015, e riguarda soprattutto le regioni del Mezzogiorno e i maschi.

Basse competenze e pochi laureati

Le competenze alfabetiche, numeriche e per la lingua inglese sono molto basse per alcuni gruppi di studenti.

Gli studenti iscritti al terzo anno della scuola secondaria che non raggiungono la sufficienza è del 34,3% per le competenze alfabetiche e del 40,1% per la matematica.

Appena il 27,9% dei giovani di 30-34 anni è laureato o ha un altro titolo terziario, un livello molto inferiore alla media europea e superiore solo a quello della Romania.

Chi studia meno è più rischio povertà

Nel rapporto, l’Istat ha anche affrontato il problema della povertà, legato spesso anche al livello di studi raggiunto.

L’Istat ha rilevato che in Italia il 12,2% degli occupati è a rischio di povertà, un livello superiore alla media dell’Unione europea (9,4% nel 2017).

Solo Grecia, Spagna, Lussemburgo e Romania hanno livelli più alti. La crisi del 2008-2014, si legge nel rapporto Istat Sdgs, “ha reso ancora più diffuso il lavoro ‘povero’”.

Per l’istituto nazionale di Statistica è a rischio povertà il 18,6% dei lavoratori occupati part-time, il 20,9% degli occupati con al più il diploma di scuola media, il 22,5% di chi ha una contratto di lavoro a termine e il 32,8% dei cittadini stranieri.

Quota 100, Opzione donna e pensione anticipata: chiarimenti dell’INPS

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

L’INPS ha pubblicato una serie di quesiti e relative risposte sulle nuove disposizioni in materia di pensione anticipata introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Ne riportiamo di seguito alcuni:

Pensione quota 100

Titolari di trattamento pensionistico tabellare o di pensione di guerra

Quesito

Possibilità per i titolari di un trattamento pensionistico tabellare o di una pensione di guerra di conseguire la pensione quota 100 anche con il cumulo dei periodi assicurativi.

Chiarimento

I titolari di un trattamento pensionistico tabellare, conseguito durante il servizio di leva, e i titolari di una pensione di guerra, a qualunque titolo conseguita, possono accedere alla pensione quota 100 anche cumulando i periodi assicurativi.

Verifica del requisito contributivo dei 35 anni utili per la pensione di anzianità

Quesito

Possibilità, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo dei 35 anni utili per il diritto alla pensione di anzianità, di valorizzare la contribuzione accreditata durante i periodi di percezione dell’indennità di nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) ovvero di valorizzare la contribuzione versata o accreditata presso tutte le forme previdenziali in caso di cumulo dei periodi assicurativi.

Chiarimento

La contribuzione accreditata durante i periodi di percezione dell’indennità di nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) è utile per il perfezionamento del requisito contributivo dei 38 anni, ma non anche per il perfezionamento del requisito contributivo dei 35 anni utili per la pensione di anzianità. Infatti, ai fini del perfezionamento di tale ultimo requisito non sono utili i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati (ad esempio, periodi di percezione dell’indennità di ASpI, di Mini-ASpI, etc.).

In caso di pensione con il cumulo dei periodi assicurativi, il requisito dei 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati deve essere verificato tenendo conto di tutta la contribuzione versata o accreditata presso le forme previdenziali interessate al cumulo dei periodi assicurativi (ad esempio, un soggetto con 35 anni di contribuzione presso il FPLD, di cui 3 anni relativi a periodi di malattia e NASpI, e successivi 3 anni di contribuzione presso la CTPS, ha perfezionato il requisito contributivo per la pensione quota 100 con il cumulo dei periodi assicurativi, avendo maturato 38 anni di contributi, di cui 35 anni – 32 anni presso il FPLD e 3 anni presso la CTPS – utili per la pensione di anzianità al netto dei periodi di malattia e di disoccupazione).

Opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione

Quesito

Possibilità di cumulare i periodi assicurativi e contestualmente optare per il sistema di calcolo contributivo della pensione quota 100 anche in una sola delle gestioni interessate al cumulo.

Chiarimento

Ai fini dell’esercizio della facoltà di opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione quota 100 con il cumulo dei periodi assicurativi, occorre che l’interessato, in possesso dei prescritti requisiti (meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e 15 anni di contributi, di cui almeno 5 anni dal 1996) presso ciascuna gestione interessata al cumulo, eserciti la facoltà di opzione in tutte le predette gestioni interessate al cumulo. 

Titolari di indennità c.d. APE sociale

Quesito

Possibilità per i titolari di indennità c.d. APE sociale di accedere alla pensione quota 100.

Chiarimento

L’APE sociale è incompatibile con la titolarità di una pensione diretta conseguita in Italia o all’estero. Come chiarito al paragrafo 8 della circolare n. 100/2017 “nelle ipotesi in cui il soggetto – beneficiario di APE sociale – divenga titolare di un trattamento pensionistico diretto l’indennità è revocata dalla data di decorrenza della pensione”. Ciò posto, il titolare di c.d. APE sociale può conseguire la pensione quota 100, ma dalla decorrenza effettiva della suddetta pensione non può più percepire l’indennità c.d. APE sociale.

Titolari di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE)

Quesito

Possibilità per i titolari di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) di accedere alla pensione quota 100.

Chiarimento

L’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) è incompatibile con la percezione della pensione quota 100. Qualora nella fase di erogazione dell’APE il beneficiario presenti domanda di pensione quota 100, trovano applicazione le disposizioni di cui ai paragrafi 6 e 8 della circolare n. 28/2018.

Soggetti che hanno maturato i requisiti per il diritto ad altro trattamento pensionistico

Quesito

Possibilità di accedere alla pensione quota 100 anche se, precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione, l’interessato ha maturato il diritto ad altra prestazione pensionistica.

Chiarimento

L’interessato può conseguire la pensione quota 100 anche se, precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione, ha maturato il diritto ad altra prestazione pensionistica.

Maggiorazioni delle anzianità contributive e rivalutazioni dei periodi di lavoro

Quesito

Possibilità di applicare le disposizioni in materia di maggiorazione dell’anzianità contributiva e di rivalutazione dei periodi di lavoro ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per il diritto alla pensione quota 100.

Chiarimento

Ai fini del conseguimento della pensione quota 100 si applicano tutte le disposizioni, tempo per tempo vigenti, in materia di maggiorazione dell’anzianità contributiva (ad esempio, non vedenti, invalidi in misura superiore al 74%, etc.) e rivalutazione dei periodi di lavoro (ad esempio, lavoro svolto con esposizione all’amianto, etc.) per il conseguimento della pensione anticipata.

Valutazione dell’anzianità contributiva per il conseguimento della pensione quota 100 calcolata con il sistema contributivo

Quesito

Valutazione dell’anzianità contributiva ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di 38 anni richiesto per il conseguimento della pensione quota 100 calcolata con il sistema contributivo.

Chiarimento

Ai fini del computo dell’anzianità contributiva di 38 anni, richiesta per il conseguimento della pensione quota 100 calcolata con il sistema contributivo, trova applicazione l’articolo 1, comma 7, della legge n. 335/1995. Pertanto, ai fini del computo della predetta anzianità contributiva:

–      non concorrono  le  anzianità  derivanti  dalla prosecuzione volontaria dei   versamenti contributivi;

–      la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5;

–      è valorizzata la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati (ad esempio, periodi di percezione dell’indennità di ASpI, di Mini-ASpI, etc.).

Pensione cd. Opzione donna

Requisito contributivo

Quesito

Possibilità di valorizzare, ai fini dell’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna, la contribuzione figurativa accreditata per periodi di malattia e disoccupazione o equiparati (ad esempio, NASPI, ASpI, Mini-ASpI, etc.). Possibilità di perfezionare il requisito contributivo di 35 anni con il cumulo dei periodi assicurativi.

Chiarimento

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di 35 anni sono utili i contributi obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi con esclusione dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione o equiparati (ad esempio, NASpI, ASpI, Mini-ASpI, etc.), tenuto conto che per dette lavoratrici l’applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo. Ai predetti fini, non è possibile cumulare i periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 1 del D.lgs n. 184/1997, dell’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228/2012 e dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019.

Lavoratrici che hanno maturato il diritto ad altro trattamento pensionistico

Quesito

Possibilità, per le lavoratrici che hanno maturato il diritto ad altro trattamento pensionistico, in base ai requisiti tempo per tempo vigenti, di conseguire la pensione, al ricorrere dei prescritti requisiti, optando per il sistema di calcolo contributivo della pensione ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019.

Chiarimento

Le lavoratrici che hanno maturato il diritto ad altro trattamento pensionistico, in base ai requisiti tempo per tempo vigenti, possono conseguire la pensione, al ricorrere dei prescritti requisiti, optando per il sistema di calcolo contributivo ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019. La domanda di pensione, recante la scelta della lavoratrice di optare per il sistema di calcolo contributivo della pensione, può essere oggetto di rinuncia secondo i criteri di carattere generale (cfr. la circolare n. 53585/15 del 22 gennaio 1982).

Pensione anticipata

Contribuzione versata o accreditata durante il periodo di apertura della c.d. finestra

Quesito

Possibilità di valorizzare, ai fini del conseguimento della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, la contribuzione eventualmente versata o accreditata durante il periodo di apertura della c.d. finestra ovvero di intraprendere, durante tale periodo, un nuovo rapporto di lavoro dipendente.

Chiarimento

Ai fini della liquidazione della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, è valorizzata tutta la contribuzione versata e/o accreditata precedentemente la data di decorrenza della pensione, secondo le regole vigenti presso la gestione a carico della quale è liquidata la pensione stessa. Lo svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di apertura della c.d. finestra non osta alla liquidazione della pensione previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Pensione anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi

Quesito

Applicabilità della finestra trimestrale di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, anche ai fini del conseguimento della pensione anticipata liquidata con il cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228/2012.

Chiarimento

Stante il rinvio operato dall’articolo 1, comma 239, della legge n. 228/2012, all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e per effetto di quanto disposto dall’articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019, la pensione anticipata in cumulo ai sensi della legge n. 228/2012 si consegue – su domanda e previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente – dal 1° aprile 2019, per i soggetti che hanno perfezionato, dal 1° al 29 gennaio 2019, il requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi, per gli uomini, e di 41 anni e 10 mesi, per le donne, ovvero decorsi 3 mesi dal perfezionamento, nel periodo compreso tra il 30 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, dei predetti requisiti contributivi. In caso di ultima iscrizione alla gestione esclusiva, relativamente al personale comparto scuola e AFAM, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del citato articolo 15.

Pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci

Quesito

Possibilità di far decorrere la c.d. finestra non dalla data di perfezionamento del requisito contributivo, ma dalla data di sussistenza delle condizioni (ad esempio, tre mesi di inoccupazione richiesti per i lavoratori disoccupati) per l’accesso alla pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci.

Chiarimento

Fermo restando che la c.d. finestra decorre dalla data di perfezionamento del requisito contributivo prescritto per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci, la decorrenza della pensione non può essere anteriore alla data di perfezionamento degli ulteriori requisiti e delle condizioni richieste dalle disposizioni in materia vigenti.

Bonus merito, vale il contratto o la legge 107? Parere dell’Aran

da La Tecnica della Scuola

Di Fabrizio De Angelis

Il bonus merito, introdotto dalla legge 107/2015, sin da subito si è caratterizzato come uno strumento di disunione, che ha posto in molti casi problemi di trasparenza o comunque di competitività fra insegnanti.

Bonus merito 2019: vale il CCNL o la buona scuola?

Il contratto scuola 2018, ha apportato alcune modifiche: prima di tutto le risorse sono confluite nel Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, “ferma rimanendo la relativa finalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri indicati all’art. 22, comma 4, lett. c), punto c4)” del medesimo CCNL. Inoltre, il bonus merito finisce in contrattazione integrativa.

Tuttavia, si è creato un problema di applicazione dei criteri generali per assegnare il bonus merito: non si comprende fino a che punto i criteri devono essere stabiliti dalla contrattazione integrativa e dove invece si debba seguire la legge 107.

A tal proposito, l’Aran ha pubblicato un parere riportando la posizione della Corte dei Conti. Quest’ultima ha precisato che “nell’ambito delle materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa … si rinvengono, accanto ai criteri per la ripartizione del Fondo d’Istituto (FIS) e dei compensi accessori ai sensi dell’art. 45, comma 1 del d. lgs. n. 165 del 2001, anche i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, commi 126-128 della legge n. 107 del 2015 (art. 22, comma 4, lettera c4)”.

Emerge subito dal parere dell’Aran la contrapposizione CCNL-legge 107: la buona scuola demandava l’individuazione dei criteri di determinazione dei compensi al comitato di valutazione, che deve tenere conto:

a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo dei docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

Bonus merito 2019: i criteri generali in contrattazione integrativa

Pertanto, la Corte prende atto che la possibilità di contrattualizzare la disciplina dettata dall’art. 1, comma 126 e seguenti della legge n. 107 del 2015, come precisato nel successivo paragrafo 7 del rapporto, conferma sia pure parzialmente gli ambiti della contrattazione integrativa definiti nella presente ipotesi contrattuale.

“Se tuttavia, i criteri di ripartizione del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa – demandati, in linea con i precedenti contratti di comparto, alla contrattazione integrativa a livello nazionale – assorbono quelli previsti per il Fondo per il merito di cui alla legge n. 107 del 2015, appare necessario precisare i confini della contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica”, riporta l’Aran.

Bonus merito 2019: rimane la competenza del Ds per individuare i docenti “meritevoli”

Ne consegue quindi che lo spazio di competenza va limitato ai soli riflessi sulla distribuzione della retribuzione accessoria derivanti dall’attuazione dei sistemi di valutazione del personale docente, incluso quello di cui all’art. 1, commi 127-128 della legge n. 107 del 2015, con la possibilità, quindi, di dettare i criteri generali per la determinazione dei compensi (ad esempio il valore massimo del bonus, la differenziazione minima tra le somme distribuite, la percentuale dei beneficiari) confermando, tuttavia, le procedure e i criteri di assegnazione del bonus ai beneficiari previsti dalla legge.

Rimane quindi la competenza del dirigente scolastico in merito all’individuazione dei docenti meritevoli sulla base di criteri, non soggetti a contrattazione, formulati dallo specifico comitato per la valutazione.”

Maturità: meno voti bassi e ragazze più brillanti. Gli esiti dell’anno passato

da Tuttoscuola

Confermati i trend positivi dei tassi di ammissione e di diploma nell’anno scolastico 2017/2018: gli studenti ammessi a sostenere l’esame rappresentano il 96,0% degli scrutinati. Il Miur ha pubblicato gli esiti della maturità 2018 sul proprio portale non lasciando spazio a sorprese.

In aumento la quota di studenti “molto bravi” (l’1,3% dei diplomati ha ottenuto il diploma con il massimo del punteggio e la lode) e nel complesso 16 diplomati su 100 hanno conseguito il titolo con un voto maggiore di 90. Diminuiscono i voti bassi e aumentano quelli al di sopra del 70. Il 35,6% degli studenti si è diplomato con un punteggio superiore a 80/100 (era il 33,9% nel 2016/2017). Le lodi sono stabili all’1,3% (erano l’1,2% un anno prima). Aumentano i 100, dal 5,3% al 5,7%. I voti 91-99 salgono al 9% rispetto all’8,5%; gli 81-90 passano dal 18,9% al 19,6%. Crescono anche i voti 71-80, dal 28,6% al 28,9%. Diminuiscono sensibilmente i 61-70, dal 29% al 27,7%, e i 60, dall’8,5% al 7,8%.

In tutte le Regioni la percentuale di promossi è superiore al 99% (con un 100% di diplomati in Valle d’Aosta), in linea con il 99,6% nazionale (era il 99,5% nel 2016/2017). Differenze più significative si riscontrano nelle percentuali di ammessi all’Esame. A fronte del 96% nazionale (96,1% l’anno precedente), le Regioni con la più alta percentuale di ammessi sono Valle d’Aosta (98,6%), Basilicata (97,9%), Molise (97,4%). In coda per numero di ammessi troviamo Trentino Alto Adige (94,5%), Liguria (93,6%), Sardegna (91,2%).

Tra i percorsi di studio si registrano più lodi nei Licei (2,2%). Seguono i Tecnici (0,6%) e i Professionali (0,2%).

La più alta percentuale regionale di 100 e 100 e lode si registra tra gli studenti della Calabria (11,1%), seguita da Puglia (10,8%) e Umbria (9,5%). Le sole lodi vedono invece in testa Puglia (3%), Umbria (2,3%), Calabria (2,2%).

Le ragazze, che costituiscono il 50,4% dei promossi, si confermano le più brave. Sul 96% totale, è stato ammesso all’Esame il 97,8% delle studentesse, a fronte del 95,6% degli studenti. Così come, nel 99,6% totale dei promossi, c’è un leggero scarto a favore delle diplomate (99,7%) rispetto ai diplomati (99,4%).

L’indirizzo di studio con la più alta percentuale di diplomati sono i Licei (99,8%). In questo ambito il primato è per il Classico e per il Linguistico (99,9% entrambi). Seguono a pari merito i Tecnici e i Professionali, al 99,4%.

Nella scelta della tipologia della prima prova dell’Esame di Stato, il 18,2% dei maturandi ha svolto la Tipologia A – Analisi del testo (scelta soprattutto nei Licei, con il 20,6%); il 65,5% ha scelto uno dei quattro ambiti della Tipologia B – Saggio breve o Articolo di giornale (anche su questa traccia sono primi i Licei, con il 69,7% delle scelte); La Tipologia C – Tema di argomento storico è stata scelta dall’1,3% (il primato è degli indirizzi tecnici con l’1,7%); ha optato per la Tipologia D – Tema di ordine generale il 15% (la traccia più scelta nei Professionali, con il 23,4%).