Nessuna autonomia differenziata regionale è possibile

Nessuna autonomia differenziata regionale è possibile. L’Intesa tra governo e sindacati della scuola e istruzione la esclude alla radice

Roma, 15 maggio – La FLC CGIL di fronte al persistente chiacchiericcio attorno all’autonomia regionale differenziata, ribadisce: nessuna ulteriore autonomia è possibile a favore delle Regioni a statuto ordinario in tema di scuola e di tutto  il comparto Istruzione e Ricerca.
E’ quanto il governo ha sottoscritto, al massimo livello, con la firma del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, insieme con i sindacati del Comparto Istruzione e Ricerca il 24 aprile scorso.
Si continua invece a leggere di questo o quell’esponente governativo o della maggioranza che si esercita a parlare di questo argomento che una politica responsabile dovrebbe definitivamente abbandonare. 
Lo vuole il mondo della scuola e dell’istruzione, lo vuole la maggioranza dei cittadini. Lo vuole la Costituzione che prescrive unità e indivisibilità della Repubblica, uguaglianza di diritti civili e sociali – e l’istruzione è fra questi – da garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale indipendentemente dai confini territoriali dei governi locali, uguaglianza di trattamento degli alunni tramite l’uguaglianza di trattamento del personale.
In questo quadro risultano inaccettabili gli intenti della Ministra Bongiorno di istituire un reclutamento regionale e di mettere lacci e lacciuoli ai lavoratori nello spostamento da sede di servizio ad un’altra.
Noi ribadiamo al governo il nostro NO a qualsiasi ipotesi di regionalizzazione della scuola e dell’istruzione. Si rispettino i patti sottoscritti, si smetta di agitare un tema divisivo e disgregatore dell’unità del Paese, si pensi al bene di quelle istituzioni che garantiscono diritti costituzionali fondamentali per la crescita e lo sviluppo della persona. 

Educazione civica a scuola

Educazione civica a scuola, l’impegno di FINAS per l’educazione alla cittadinanza digitale

L’educazione alla cittadinanza digitale e l’Agenda ONU 2030 diventano materia scolastica. Il testo unificato delle proposte di legge di iniziativa parlamentare sulla reintroduzione dell’educazione civica a scuola, approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati, dispone una delega al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per definire le linee guida sull’insegnamento della materia con particolare riferimento a tematiche come la legalità, il contrasto alle mafie, l’educazione alla cittadinanza digitale e gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

L’educazione alla cittadinanza digitale è tra i principali piani d’azione dell’associazione culturale Future Is Now, che partecipa all’Advisory Board del progetto “Generazioni Connesse” coordinato dal MIUR per il Safer Internet Centre (SIC) Italy. In vista delle nuove disposizioni legislative, che prevedono l’istituzione di una Consulta dei diritti e dei doveri dell’adolescente digitale in coordinamento con un Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, l’associazione auspica l’impegno congiunto degli organi competenti affinché l’educazione al mondo digitale trovi applicazione in programmi efficaci e concreti, superando i limiti di funzionamento dello stesso Advisory Board del SIC Italy.  L’associazione, protagonista di costanti solleciti per il consiglio delle attività, si appella fiduciosa al Ministro Marco Bussetti per l’affidamento degli organismi e dei tavoli di lavoro a un unico coordinamento coadiuvato dai consiglieri Adriana BattagliaLuca Bernardo, nominati in qualità di esperti di tematiche relative ai fenomeni di bullismo, cyberbullismo e sicurezza in rete.

Rilevazione biometrica: domani la protesta dei dirigenti scolastici

Roma, 15 maggio – Domani 16 maggio i dirigenti scolastici manifesteranno a Roma in Piazza Vidoni, per portare all’attenzione della politica la difficile situazione della dirigenza scolastica e per protestare contro il DDL Concretezza promosso dal ministro della Funzione Pubblica e in procinto di essere approvato in via definitiva. 

‘Consideriamo questa l’ennesima dimostrazione di disattenzione e disprezzo per la nostra categoria che ogni giorno, tra mille difficoltà e ostacoli, garantisce il funzionamento delle scuole del Paese, dichiara Roberta Fanfarillo, responsabile dei dirigenti scolastici per la FLC CGIL.  Le scuole hanno bisogno di urgenti interventi di messa in sicurezza, adeguamenti alla normativa antincendio, tecnologie adatte alle innovazioni didattiche, persino di banchi e sedie a norma per consentire ai milioni di cittadini italiani che ospitano ogni giorno di vivere sicuri come nelle loro case. Esigenze alle quali il ministro Bongiorno risponde con una legge che destina milioni di euro all’installazione di rilevatori di impronte digitali, con l’intento di combattere così l’assenteismo che si anniderebbe nelle scuole. Milioni di euro vengono dunque sottratti alla sicurezza per registrare la presenza in servizio nella gran parte dei casi di uno o massimo dei due collaboratori scolastici che è possibile collocare nei plessi’. 

Le scuole non sono un ufficio qualsiasi, il personale delle scuole non fa lo stesso lavoro degli altri dipendenti pubblici, i dirigenti scolastici non sono assimilabili a nessun altro dirigente pubblico: è necessario che una volta per tutte questa specificità venga rivendicata anche dal MIUR che continua ad accettare che vengano destinate alle scuole misure pensate per la pubblica amministrazione che poi nelle scuole si rivelano inapplicabili.

Non consentiremo che vengano sottratte risorse alla qualità del servizio di istruzione per una misura così irrazionale.

Scuola in ospedale: nuovo Portale


Mercoledì 15 maggio, alle ore 12.30, presso la Sala “Aldo Moro” del MIUR, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, presenta il nuovo Portale Nazionale per la Scuola in ospedale e l’Istruzione domiciliare. Uno strumento indispensabile per fornire alle famiglie degli alunni ricoverati, in ospedale o a domicilio, tutte le informazioni sul servizio scolastico e per consentire ai docenti di realizzare le migliori strategie inclusive.

Il Portale: https://scuolainospedale.miur.gov.it/sio/


Scuola, Bussetti presenta il nuovo Portale Nazionale per la Scuola in ospedale e l’Istruzione domiciliare

Il Ministro Marco Bussetti ha presentato oggi, presso la Sala Aldo Moro del MIUR, il nuovo Portale Nazionale per la Scuola in ospedale e l’Istruzione domiciliare. Uno strumento indispensabile per fornire alle famiglie degli alunni ricoverati, in ospedale o a domicilio, tutte le informazioni sul servizio scolastico.

“La Scuola in ospedale e l’Istruzione domiciliare sono programmi fondamentali di supporto ai ragazzi e alle famiglie e consentono di contrastare abbandono e dispersione scolastica – ha dichiarato il Ministro Marco Bussetti -. Il sistema d’istruzione italiano si conferma un’eccellenza anche per quanto riguarda l’inclusione. Garantire il diritto allo studio e la continuità didattica per chi è impossibilitato a frequentare i normali percorsi d’istruzione è determinante. Il Portale risponderà all’esigenza di garantire un servizio sempre più vicino agli studenti e di sostenere l’impegno dei docenti con l’utilizzo delle tecnologie. Aumentiamo la qualità dell’offerta formativa consentendo alle scuole di realizzare le migliori strategie inclusive, anche attraverso un collegamento puntuale degli alunni con le classi di appartenenza e una didattica e una formazione costantemente aggiornate”.

La Scuola in ospedale è uno dei punti di eccellenza del sistema nazionale di Istruzione. Nel 2017/2018 ne hanno usufruito 68.900 studenti, prevalentemente della Scuola dell’infanzia e primaria (oltre il 70%) e quasi 6.000 della Scuola secondaria di II grado, con l’ausilio di 740 docenti. Il servizio è attivo su tutto il territorio nazionale, le Regioni maggiormente coinvolte sono Campania, Lazio, Liguria e Sicilia.

Il servizio di Istruzione domiciliare può essere destinato a studenti di ogni ordine e grado che siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi. Nel 2017/2018 hanno usufruito di questo servizio 1.306 alunni, per un totale di 64.715 ore di Istruzione domiciliare.

Tra le sue molteplici funzioni, il Portale permetterà al MIUR il monitoraggio dei dati e delle risorse; sarà un punto di riferimento costante per l’informazione di studenti, famiglie, scuole e ospedali e per l’aggiornamento dei docenti; sarà un archivio di materiali, di documenti e delle esperienze più significative.

Precariato, cercasi la quadra

da ItaliaOggi

Alessandra Ricciardi

Assunzioni e precariato: è la partita più delicata, e politicamente rilevante, di questa primavera. Se da un lato va avanti la procedura ordinaria del concorso per infanzia e primaria, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sulle prove, e in attesa che il ministro della funzione pubblica, Giulia Buongiorno, licenzi il bando con le 17 mila assunzioni previste, al Miur ci si prepara al decisivo, forse ultimo, vertice sul precariato in attuazione all’accordo sottoscritto tra governo e sindacati a Palazzo Chigi. Se per il concorso ordinario ormai i giochi sembrano fatti, e i vincitori saliranno in cattedra nell’anno scolastico 2020/2021, per i precari con più di 36 mesi l’obiettivo è di riuscire a portare in cattedra i primi assunti già nell’anno 2019/2020. Se non a settembre, scadenza questa che sembra allontanarsi vista la tempistica delle trattative, almeno a ottobre. Il prossimo vertice tra Miur e sindacati si terrà giovedì prossimo.

Le sigle rappresentative e firmatarie dell’intesa di palazzo Chigi sono attese a viale Trastevere perché presentino una proposta unitaria, al momento ancora da definire nei dettagli. Ma non è affatto escluso, secondo alcune indiscrezioni, che possano invece decidere di attendere che sia il ministero guidato da Marco Bussetti a formulare una proposta, anche alla luce dei dati sulla carenza dei posti e la loro dislocazione territoriale.

Il primo incontro della scorsa settimana ha confermato la volontà congiunta di eliminare la prova preselettiva per il personale docente con tre annualità di servizio prevedendo anche una percentuale più ampia di posti riservati per il prossimo concorso ordinario, per 48.500 posti complessivi. Alla selezione ordinaria, verrebbe affiancata una fase transitoria con un percorso abilitante speciale riservato allo stesso personale, finalizzato all’immissione in ruolo. Tale percorso dovrà comunque garantire a tutti i docenti in possesso del requisito del servizio dei 36 mesi la partecipazione al percorso abilitante.

Ieri si è svolto tra l’altro l’incontro su un altro punto dell’intesa tra governo e sindacati, quello sulle relazioni sindacali. Anche in questo caso il ministero, presente il capo dio gabinetto, Giuseppe Chiné, ha chiesto ai sindacati di formulare una proposta unitaria, sulla scorta della quale produrrà in seguito una bozza di contratto integrativo oggetto della successiva negoziazione.

Sul fronte del concorso infanzia e primaria, invece, si attende la pubblicazione del bando per il concorso ordinario, testo che ha già ottenuto l’autorizzazione del Mef e che ora è all’esame della Funzione pubblica. Il bando dovrà fissare tra l’altro la data della presentazione delle domande, entro l’estate, e delle prove. Già decise e pubbliche invece oggetto delle prove e programmi: è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2019 (Serie generale, n. 105) il decreto ministeriale 327/2019 con il regolamento. Sul sito del Miur sono stati successivamente pubblicati anche il decreto ministeriale 328/19, recante la tabella di valutazione, il decreto 329/19, sui requisiti dei componenti delle commissioni, e infine l’ordinanza 330/19, relativa alla formazione commissioni. Il concorso ordinario prevede: una prova preselettiva computer-based, che scatta nei casi in cui a livello regionale il numero dei candidati sarà superiore di tre volte il numero dei posti messi a concorso; una prova scritta della durata di 180 minuti composta da tre quesiti. Nello specifico, per i posti comuni, due quesiti aperti che mirano a valutare le conoscenze e competenze didattiche in relazione alle discipline insegnate nella scuola primaria e ai campi di esperienza nella scuola dell’infanzia; mentre, per i posti di sostegno, due aperti inerenti le metodologie didattiche per le diverse tipologie di disabilità e le procedure sull’inclusione. E poi, sia per posti comuni che di sostegno, un quesito a risposta chiusa con otto domande volto a verificare la comprensione in lingua inglese almeno al livello B2. Si passa poi alla prova orale, diversa per posti comuni e sostegno, con una durata di 30 minuti, che consiste nella progettazione di una lezione, ed esempi di uso delle Tic.

Trasparenza a pagamento Il Miur tassa la copia dei documenti

da ItaliaOggi

Marco Nobilio

Per estrarre copia degli atti e dei documenti in possesso dell’amministrazione scolastica e universitaria non basterà pagare 25 centesimi per ogni fotocopia: bisognerà pagare 10 euro per la notifica al controinteressato, 1 euro a pagina se la domanda contiene dati personali da oscurare e 10 centesimi a pagina solo per la visura. Se l’accesso e l’estrazione di copia avverrà per posta, i relativi costi saranno posti a carico del richiedente. Se per posta elettronica, i costi per l’eventuale scansione saranno quantificati come se si trattasse di fotocopie. Se poi i documenti richiesti dovessero essere in formato cartaceo, bisognerà anche pagare 12,50 euro per ogni ricerca in archivio. I contributi saranno dovuti solo se il costo dell’operazione supererà i 50 centesimi. Al di sopra di tale importo, dovrà essere effettuata la riscossione dell’intera cifra. Compresi i 50 centesimi. Ai fini dell’esenzione del rimborso, non sarà consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto. È l’effetto di un decreto emanato dal ministero dell’istruzione il 17 aprile scorso (662). Che detta le regole in materia di rimborso dei costi di riproduzione, per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e documenti nell’ambito dei procedimenti di competenza del ministero dell’istruzione. L’accesso a pagamento vale per tutti gli atti e documenti conservati dall’amministrazione scolastica, comprese le domande di trasferimento, i verbali degli organi collegiali, gli atti di gestione del rapporto di lavoro e tutti gli atti conservati nel fascicolo personale di docenti e Ata presso le segreterie scolastiche. Ma anche gli atti della selezione per i Prin da parte delle università escluse.

Le nuove norme sono state emanate per dare attuazione all’articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il quale dispone che il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. Il mero esame dei documenti è gratuito. Ma il rilascio di copia «è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura». Ciò che si paga, dunque, non è la cosiddetta ostensione del documento richiesto e la relativa lettura (che può comprendere anche la possibilità di prendere appunti) ma tutto ciò che viene prima della messa in mostra dell’atto o del documento richiesto affinché il richiedente possa visionarlo (cosiddetta ostensione) e l’eventuale estrazione di copie. Il procedimento di accesso, peraltro, dal 2006 è gravato anche dall’onere, per l’amministrazione, di individuare e notiziare il controinteressato all’accesso (si veda il dpr 184/2006).

Per esempio, se un docente presenta una domanda di accesso riguardante una domanda di trasferimento di un collega, l’amministrazione, prima di consentire l’accesso, è obbligata ad avvertire in forma scritta il docente che ha presentato la domanda oggetto dell’accesso (cosiddetto controinteressato). E quest’ultimo ha diritto a presentare una motivata opposizione all’accesso richiesto. Se l’opposizione viene accolta dall’amministrazione, la domanda di accesso viene rigettata. Se invece viene accolta, l’amministrazione ha l’obbligo di contattare il controinteressato informandolo del suo diritto di presenziare nel momento in cui l’accesso. Prima questi costi erano posti a carico dell’amministrazione. Adesso dovrà provvedere il titolare del diritto di accesso che intenda azionarlo.

I costi aumentano se i controinteressati sono più di uno. Che possono risultare proibitivi, se per ogni accesso bisognerà effettuare una ricerca su documenti cartacei: 12,50 euro per ogni ricerca e 10 euro per le notifiche più i costi per la visura (10 centesimi a pagina) e per l’estrazione di copia (25 centesimi a pagina) e l’oscuramento degli eventuali dati personali (1 euro a pagina). Si pensi per esempio ai concorsi, dove i controinteressati possono essere anche centinaia di persone.

Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell’imposta di bollo provvederà direttamente il richiedente, fornendo all’ufficio competente al rilascio la marca da bollo. L’importo è pari a euro 16,00 per marca da bollo ogni 4 fogli/facciate. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge. Le somme relative ai costi devono essere corrisposte mediante acquisto di marche da bollo, annullate a cura dell’ufficio, ovvero mediante versamento da effettuarsi presso la Tesoreria Provinciale dello Stato in conto entrate Tesoro Capo 13 – Capitolo 3550 – ART. 02 denominato «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Somme relative a servizi resi dall’amministrazione», il cui IBAN è: IT43K0100003245348013355002 con indicazione della causale «rimborso accesso – L. 241/90». La giurisprudenza ha chiarito che sono accessibili anche gli atti negoziali di diritto privato se detenuti stabilmente dall’amministrazione.

Aran-sindacati, scontro aperto

da ItaliaOggi

Carlo Forte

La prevalenza del contratto sulle norme di legge. È questo il tema sul quale si è discusso all’Aran giovedì scorso senza giungere ad un accordo. I rappresentanti dei sindacati firmatari del contratto (Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda-Unams) e dell’agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) sono rimasti fermi sulle loro posizioni e non è stato possibile trovare un punto di mediazione. I sindacati hanno affermato che il contratto prevale sulla legge nelle materie affidate alla contrattazione collettiva. E l’Aran ha affermato il contrario.

La riunione era stata convocata per rispondere ad alcuni quesiti posti da un giudice del lavoro, in riferimento ad un giudizio che riguardava il periodo di permanenza all’estero dei docenti che vanno ad insegnare nelle scuole italiane. Materia sulla quale il contratto stabilisce una disciplina più favorevole, mentre la legge ne prevede un’altra più restrittiva. E siccome il nuovo contratto, per le materie non regolate espressamente dalle nuove disposizioni, rinvia a quelle precedenti (si veda l’articolo 10, comma 1) il giudice, avvalendosi di una norma prevista dal decreto legislativo 165/2001, ha chiesto all’Aran e ai sindacati di stipulare un accordo di interpretazione autentica. Accordo che avrebbe dovuto indicare la strada al giudice per interpretare correttamente la normativa e risolvere il contrasto tra fonti, che sussisterebbe tra le norme contrattuali e quelle contenute nella legge.

Più precisamente, tra la disciplina più favorevole contenuta negli articoli 112 del contratto del 2003 e 116 del contratto del 2007 e tra la disciplina più restrittiva prevista dall’articolo 21 del decreto legislativo 64 del 2017. Ma il negoziato si è concluso senza alcun accordo. E quindi adesso la palla ritorna al giudice del lavoro, che dovrà decidere autonomamente, senza giovarsi dell’aiuto delle parti. La procedura prevede in questi casi che il giudizio prosegua allo stato degli atti, eventualmente, fino al giudizio di legittimità davanti alla Corte di cassazione. Dopo la riforma del 2006, infatti, la Suprema corte ha anche titolo a fornire l’interpretazione autentica delle clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro interpretando direttamente la normativa utilizzata dal giudice del lavoro (si veda l’articolo 360, comma 1, numero 3). Compito, questo, che prima della riforma era riservato esclusivamente al giudice di merito (di I e II grado). Ecco le tesi emerse al tavolo negoziale.

Secondo l’amministrazione la materia della mobilità verso l’estero è ora regolata dalla legge. E siccome il decreto legislativo 165/2001 prevede che, in materia di mobilità, la contrattazione collettiva può derogare le norme di legge solo se tale deroga è compatibile con le disposizioni di legge, eventuali deroghe non sarebbero legittime se in contrasto con i vincoli indicati dal legislatore. I sindacati, invece, hanno argomentato 2 tesi contrarie. La prima è che, essendo materia contrattuale, la regolazione della mobilità spetta al tavolo negoziale. Ed eventuali deroghe prevalgono sulla disciplina legale. La seconda tesi, sempre argomentata dai sindacati, è che tutto ciò che è stato regolato dalla contrattazione collettiva, prima dell’avvento della legge 15/2009, continua a prevalere rispetto alle disposizioni di legge che prevedono prescrizioni di segno contrario. Tale ultima tesi si fonda sul fatto che l’articolo 1, comma 10, del nuovo contratto altro non sarebbe se non una disposizione di rinvio basata sulla cosiddetta ultrattività dei contratti collettivi. E cioè su un principio consolidato nella prassi e confortato dalla giurisprudenza (si veda la sentenza della sezione lavoro della Cassazione n. 5908 del 14 aprile 2003, presidente Senese, relatore Guglielmucci).

Principio secondo il quale, se la contrattazione collettiva non interviene con nuove disposizioni riguardanti determinate materie, continuano ad applicarsi quelle contenute nel contratto di lavoro non innovato. Nel caso della mobilità professionale, dunque, continuerebbero ad applicarsi le norme contenute nei contratti del 2003 e del 2007. Norme che, sebbene in contrasto con quelle previste dalle nuove disposizioni di legge a riguardo, sarebbero ancora vigenti. E siccome i contratti del 2003 e del 2007 furono stipulati in un’epoca precedente all’entrata in vigore della legge 15/2009, rientrerebbero nella sfera di applicazione del comma 2, dell’articolo 1, della legge 15/2009. Comma che fa salve le deroghe intervenute prima del 2009.

Quest’ultima interpretazione si collega, peraltro, al principio del tempus regit actum. Principio secondo il quale al caso in esame va applicata la legge in vigore all’epoca in cui il caso si è verificato. La questione è molto delicata perché il rinvio ai contratti precedenti, per quanto riguarda le materie non regolate espressamente dal nuovo contratto, è stato inserito in tutti i contratti collettivi dei vari comparti del pubblico impiego. E se dovesse prevalere la tesi dell’Aran, potrebbe innescarsi un forte contenzioso.

Afam, la riforma in parlamento

da ItaliaOggi

Le istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) aspettavano da quasi 20 anni l’emanazione di un regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto, regolamento che era stato previsto appunto dall’art. 2, comma 7, lett. e) della legge n. 509 del 1999.

Una disposizione di legge che nonostante il comma 01 dell’art. 19 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, nel testo convertito in legge 8 novembre 2013, n.128, avesse disposto che il regolamento previsto dall’art. 2, comma 7, lett. e) della legge 21 dicembre 1999, n. 508 andava emanato entro l’8 maggio 2014, è rimasta lettera morta fino all’annuncio, il 12 aprile 2019, dell’Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare, un dpr concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto Afam.

Sullo schema del decreto contenente il regolamento si è già pronunciata la sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di stato nell’adunanza di sezione del 21 marzo 2019. Un parere complessivamente positivo tenuto conto delle ampie e approfondite consultazioni svoltesi con le organizzazioni sindacali che hanno condotto alla elaborazione del testo in esame, mirante a conciliare molteplici e divergenti istanze, il tutto nel necessario rispetto degli equilibri di bilancio. Da alcuni giorni lo schema è all’esame delle Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato) di Camera e Senato che dovrebbero fornire il richiesto parere indicativamente entro il prossimo 17 maggio a condizione, alquanto improbabile, che entro quella data saranno terminate le audizioni informali.

Nella seduta del 7 maggio è stata data comunicazione che erano pervenute ulteriori richieste di audizione da parte delle Conferenze dei direttori delle Accademie di belle arti e dei conservatori di musica, nonché da parte della Conferenza nazionale dei presidenti delle consulte degli studenti delle Accademie di belle arti e degli istituti superiori per le industrie artistiche e degli Istituti superiori di studi musicali

L’art. 1 reca le definizioni utilizzate nel testo. L’art. 2 disciplina la procedura che le istituzioni devono seguire per la programmazione del reclutamento del personale docente, amministrativo e tecnico, prevedendo che ciascuna istituzione predisponga un piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato. L’art. 3 introduce una interessante novità quale la possibilità di collaborazioni tra istituzioni ai fini della programmazione di procedure di reclutamento comuni e di utilizzo congiunto del personale.

L’art. 5 disciplina invece il reclutamento del personale docente a tempo determinato disponendo che per sopperire temporaneamente ad esigenze didattiche cui non si possa fare fronte con il personale di ruolo si dovrà provvedere all’attribuzione di contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili soltanto per altri due anni accademici. L’art. 6 disciplina invece il conferimento di incarichi di insegnamento volti a far fronte a peculiari e documentate esigenze didattiche cui non fosse possibile fare fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato previa proposta del consiglio accademico e delibera del consiglio di amministrazione e senza vincolo di subordinazione e comunque per un impegno annuale non superiore al 70% dell’impegno orario annuo previsto dal Contratto collettivo nazionale per il personale di ruolo.

Quanto al reclutamento del personale amministrativo e tecnico l’art. 7 dispone che deve essere informato a criteri di imparzialità, oggettività e trasparenza e si dovrà svolgere mediante procedure selettive volte a garantire l’efficacia, l’efficienza, l’economicità e la celerità di espletamento, anche avvalendosi delle più aggiornate tecniche di valutazione delle conoscenze, delle capacità e delle attitudini tecniche, professionali e gestionali e del più ampio impiego di strumenti di preselezione e di elaborazione dei dati.

L’allegata tabella 1 e reca i criteri di quantificazione degli indici di costo medio equivalente alle qualifiche del personale a tempo indeterminato e determinato, nonché le disposizioni da applicarsi agli Istituti superiori per le industrie artistiche, in ragione delle loro specificità organizzative e didattiche.

Se il nuovo decreto che dopo avere acquisito i pareri delle Commissioni VII e XI riunite sarà deliberato dal Consiglio dei ministri non subirà variazioni nella stesura definitiva, non troverà soluzione la principale criticità rilevata a suo tempo nella legge 508, ovvero la mancata collocazione del sistema Afam all’interno del sistema universitario piuttosto che di quello scolastico.

Maturità, presentazione dei crediti formativi entro oggi 15 maggio

da Orizzontescuola

di redazione

Oggi scade il termine per la presentazione dei crediti formativi, che si aggiungono a quelli didattici, che derivano dalla media dei voti nelle singole discipline.

L’attribuzione dei crediti formativi è disciplinata dal DM n. 49/2000  che rinvia, per alcuni aspetti, al DPR n. 323/98 e al DM n. 42/2007, come si evince dalla lettura delle annuali ordinanze ministeriali sullo svolgimento degli esami di Stato.

Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi sono quelle indicate dall’articolo 1 del DM n. 49/2000, secondo cui le esperienze in questione sono quelle realizzate al di fuori della scuola di appartenenza e consistenti in attività  culturali, artistiche, ricreative, di formazione professionale, di lavoro e, ancora, attività attinenti all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione e allo sport.

L’articolo 12 del DPR n. 323/98 stabilisce che dalle suddette esperienze devono derivare competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato.

Il criterio principale, in base al quale valutare le esperienze che danno luogo all’attribuzione di crediti formativi, è dunque la coerenza dell’esperienza svolta con il corso di studio seguito; tale coerenza può essere riscontrata nell’omogeneità tra i contenuti del corso di studio e i contenuti tematici dell’attività svolta.

A chi spetta la valutazione

La valutazione è di competenza:

  1. del consiglio di classe per i candidati interni;
  2. della commissione d’esame per i candidati esterni.

I consigli di classe, nel valutare i crediti formativi, devono attenersi ai criteri stabiliti dal collegio dei docenti (oltre a quelli generali sopra illustrati), in modo da assicurare omogeneità valutativa tra i diversi consigli di classe della medesima scuola, e agli obiettivi formativi ed educativi caratterizzanti l’indirizzo di studi.

La commissione deve attenersi anch’essa ai criteri stabiliti dal collegio dei docenti per i candidati interni (oltre a quelli generali sopra illustrati) e agli obiettivi formativi ed educativi caratterizzanti l’indirizzo di studi.

Consigli di classe e commissioni, inoltre, possono avvalersi del supporto dell’amministrazione scolastica e dell’Osservatorio nazionale, di cui all’articolo 14 del DPR n. 323/98.

Da chi deve essere rilasciata la documentazione

La documentazione, relativa all’esperienza che dà luogo all’attribuzione dei crediti formativi, deve essere rilasciata (articolo 3 del DM n. 49/2000) dagli enti,  associazioni o istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza e deve contenere una sintetica descrizione dell’esperienza medesima.

Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero devono essere convalidate dall’autorità diplomatica o consolare italiana (articolo 12 comma 3 del DPR 323/98), eccetto nei casi in cui siano state stipulate apposite convenzioni o accordi internazionali (articolo 3 comma 2 DM 49/200).

Le certificazioni conseguite nel settore linguistico in Paesi stranieri, ai fini della legalizzazione devono essere rilasciate, o previamente convalidate, da enti legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute nel Paese di riferimento; devono, inoltre, riportare il livello competenza linguistica previsto dall’ordinamento locale o da un sistema ufficiale di standardizzazione (articolo 3 comma 3 DM 49/2000).

Non necessitano di legalizzazione le certificazioni conseguite in Italia presso enti riconosciuti nei Paesi di riferimento (articolo 3 comma 4 DM 49/2000).

Le certificazioni, relative ad attività lavorative, devono riportare  l’ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza o le norme che escludano l’obbligo di detti versamenti (articolo 12 comma 2 DPR 323/98).

La sopra illustrata documentazione deve essere presentata (all’Istituto sede di esami) dai candidati sia interni che esterni entro il 15 maggio.

Ricordiamo, infine, che per i candidati esterni, relativamente all’attribuzione dei credi formativi, si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello pari o superiore (articolo 1 comma 3 DM 49/2000).

Stipendio, confronto con Paesi UE: differenze sino a 37mila euro

da Orizzontescuola

di redazione

Gli stipendi dei docenti italiani, com’è noto, sono tra i più bassi d’Europa, presentando differenze notevoli nei vari gradi di istruzione rispetto ai colleghi europei.

La Flc Cgil ha pubblicato dei grafici di confronto relativi alla scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, riportanti le retribuzioni dei rispettivi  docenti in Francia, Spagna, Olanda, Belgio, Germania e Italia.

Stipendi primaria

Il grafico:

Le retribuzioni risalgono al 2017, come si evince dall’immagine, e riguardano i principali paesi UE.

Il Paese con le retribuzioni maggiori è la Germania, ove un’insegnante ad inizio carriera percepisce  46.984 euro a fronte dei 23.051 dei maestri italiani, con una differenza di 23.933 euro.

Anche con gli altri Paesi, sebbene in misura inferiore, le differenze non sono di poco conto.

Stipendi scuola secondaria di primo grado

Ecco il grafico:

In questo caso, mentre la differenza maggiore ad inizio carriera si ha con i colleghi tedeschi, a fine carriera la differenza maggiore è con l’Olanda.

Così un docente italiano della scuola secondaria di primo grado, a fine carriera, percepisce 37.211 euro, un collega olandese ne percepisce 74435. La differenza dunque è di 37.224 euro.

Stipendi scuola secondaria di secondo grado

Il grafico:

Come per la scuola primaria, anche per la secondaria di secondo grado, gli stipendi più alti si percepiscono in Germania.

Se facciamo un confronto con il Paese con le retribuzioni più basse a fine carriera, ossia la Spagna, la differenza con l’Italia ammonta a 6417 euro, cifra tutt’altro che indifferente.

Libri testo 2019/20, adozioni entro la seconda decade di maggio. In quali classi è possibile

da Orizzontescuola

di redazione

I collegi dei docenti, entro la seconda decade di maggio, procederanno all’adozione dei libri di testo.

Cosa fa la scuola

L’adozione dei libri di testo è di competenza del collegio docenti, nel rispetto dei previsti tetti di spesa.

I dirigenti hanno il compito di vigilare affinché le adozioni siano:

  • deliberate nel rispetto dei vincoli normativi
  • espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti.

I dirigenti scolatici, inoltre, dovranno richiedere tempestivamente ai centri specializzati i libri di testo e i materiali didattici per eventuali alunni non vedenti o ipovedenti.

Tempistica

Il collegio dei docenti, nel rispetto dei summenzionati tetti di spesa, deve deliberare l’adozione dei libri di testo o la scelta di avvalersi di strumenti alternativi agli stessi, entro la seconda decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola.

La comunicazione dei dati adozionali, ossia dei libri adottati, deve essere effettuata dalle scuole entro il 10 giugno 2019.

La comunicazione può essere effettuata online, tramite la piattaforma presente in questo sito, oppure offline ossia in locale.

Le scuole, che hanno deciso di non adottare libri di testo, accedono alla suddetta piattaforma specificando che si avvalgono di strumenti alternativi agli stessi.

In quali classi è possibile adottare nuovi libri

La nota Miur n. 2581 del 9 aprile 2014, richiamata dalla nota n. 4586 del 15/03/2019, prevede:

… i collegi dei docenti possono … procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della  scuola primaria, per le classi prime della scuola secondaria di primo grado, per le classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado

Nuovi libri di testo, dunque, possono essere adottati nelle seguenti classi:

  • classi prime e quarte della scuola primaria;
  • classi prime della scuola secondaria di I grado;
  • classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, classi quinte della scuola secondaria di II grado.

nota 15 marzo 2019

nota 9 aprile 2014

Organico dirigenti 2019/20: posti 7.859. Meno 77 rispetto allo scorso anno. Numeri per Regione

da Orizzontescuola

di redazione

Anticipiamo i numeri dell’organico dei dirigenti 2019/20. Vi proponiamo la tabella dei posti divisi per Regione.

Secondo quanto contiene la tabella da noi pubblicata in calce all’articolo, l’organico dei dirigenti per il prossimo anno scolastico dovrebbe attestarsi intorno ai 7.859 posti, di cui 14 dirigenti di lingua slovena e 129 C.P.I.A..

Rispetto allo scorso anno, l’organico presenta 77 posti in meno. Infatti, l’organico passa da 7.936 posti del 2018/19 ai 7.859.

Le istituzioni scolastiche sono 8.094, cui aggiungere 364 sottodimensionate che andranno a reggenza.

Nel complesso, i posti vacanti, se i numeri saranno confermati, sono 1.200 circa, cui aggiungere circa 1.700 reggenze. Posti per i quali è stato indetto il concorso a dirigente, in fase di svolgimento, che coprirà 2.500 posti, senza considerare la percentuale aggiuntiva del 20%

Il Decreto Ministeriale relativo agli organici è in fase di registrazione presso la Corte dei Conti. Vi forniremo i numeri definitivi nel momento in cui il decreto sarà reso pubblico.

Ecco la tabella con le anticipazioni degli organici

Concorso scuola secondaria 2019: prima prova scritta è sulle discipline

da Orizzontescuola

di redazione

Concorso Scuola secondaria: le prove scritte presuppongono una solida preparazione di base. Saranno verificate sia conoscenze che competenze per l’insegnamento.

Per la procedura relativa ai posti comuni sono previste le seguenti prove:

  • due prove scritte;
  • una prova orale.

Posti comuni: prima prova scritta

La prima prova scritta ha l’obiettivo di valutare il grado di conoscenze e
competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso.
Nel caso di classi di concorso riguardanti le lingue e culture straniere, la
prova deve essere prodotta nella lingua prescelta.

La  prova è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.

Il superamento della prova è condizione necessaria perché sia valutata la prova successiva.

La seconda prova scritta verterà sui contenuti delle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche (gli stessi argomenti dei 24 CFU).

N.B. La legge di Bilancio 2019 ha modificato il Decreto Legislativo n. 59/2017 art 6 comma 2, pertanto la prima prova non sarà più su  una delle discipline a scelta della classe di concorso, ma in linea generale sulle discipline afferenti alla classe di concorso.

I requisiti di accesso al concorso scuola secondaria I e II grado

Impronte digitali, i presidi scrivono a Mattarella: schedati senza motivo, violando la privacy e sovvertendo le gerarchie

da La Tecnica della Scuola

Di Alessandro Giuliani

Continua la crociata dell’associazione nazionale dei presidi contro le impronte digitali: come annunciato dal suo presidente nazionale, Antonello Giannelli, alla Tecnica della Scuola, l’azione di contrasto alla norma inserita nel decreto Concretezza, in via di approvazione, del primo sindacato dei presidi va avanti in modo incessante. Il 14 maggio, l’Anp ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nel pubblico impiego coinvolti due milioni e mezzo di lavoratori

“L’introduzione generalizzata di controlli biometrici per la verifica della presenza, sul posto di lavoro, di tutti i dipendenti pubblici contrattualizzati, con l’esclusione dei soli insegnanti – scrive l’Anp -, è una misura che presenta una massiva violazione della privacy, in quanto coinvolge oltre 2milioni e mezzo di persone”.

Il sindacato associa l’iniziativa del Governo M5S-Lega ad “una ‘schedatura’ di massa senza precedenti che non migliorerà la produttività delle amministrazioni pubbliche ma favorirà demotivazione e inefficienza”.

Quindi, continua l’Anp, la misura è del tutto insensata: si tratta di personale senza orario di lavoro e la cui valutazione dipende solo dai risultati ottenuti. La conoscenza del tempo trascorso in ufficio, non ha nulla a che fare con la trasparenza.

“Mi rivolgo a Lei – scrive Giannelli al Capo dello Stato – per evidenziare l’emergenza di una questione che ritengo di primaria importanza per la tutela delle amministrazioni e delle scuole pubbliche, nonché per la dignità dei rispettivi lavoratori. In qualità di Presidente dell’ANP, l’associazione professionale maggioritaria dei dirigenti scolastici, Le rappresento il carattere di assoluta gravità di alcuni provvedimenti contenuti nel cosiddetto decreto concretezza”.

“Sono i presidi ad avere contezza delle effettive presenze”

Per i presidi, l’introduzione generalizzata dei controlli biometrici è “molto sproporzionata rispetto al dichiarato e pienamente condivisibile scopo: evitare condotte disoneste come quelle dei cosiddetti ‘furbetti del cartellino’. Condotte che, però, riguardano una irrisoria percentuale di lavoratori e che andrebbero combattute conferendo ai dirigenti adeguati poteri gestionali”.

Per dirigenti scolastici, poi, osserva l’Anp, “la cosa è ancora più assurda: per la prima volta, da quando esiste l’organizzazione del lavoro, si sovverte il principio di gerarchia, sottoponendo il capostruttura ad un controllo da cui è esclusa la maggior parte del personale in servizio presso la stessa”: il riferimento è ai docenti, che nella scuola rappresentano i tre quarti del personale, la cui presenza negli istituti non verrà accertata con le impronte digitali ma solo attraverso il registro elettronico (come già avviene oggi).

“Aggiungo – continua Giannelli – che, stante l’equiparazione del dirigente scolastico al datore di lavoro a fini antinfortunistici, dovrebbe semmai avere lui contezza delle effettive presenze, contrariamente a quanto previsto. Tutto questo per non parlare dei costi: trattandosi di un provvedimento “senza oneri aggiuntivi per lo Stato”, la spesa necessaria per acquistare e installare i dispositivi di controllo biometrico nelle scuole, stimabile in circa cento milioni di euro, assottiglierà corrispondentemente le loro risorse ordinarie”.

I fedeli servitori dello Stato trattati come “furbetti”

“I dirigenti scolastici, Signor Presidente – scrive ancora Giannelli – sono i primi garanti di una quantità di diritti di rango primario: dal diritto allo studio, al diritto al lavoro, alla libertà di pensiero e di insegnamento, al diritto alla salute, solo per citarne alcuni. Si tratta di persone che, tra mille difficoltà, si impegnano ogni giorno per migliorare la qualità formativa delle scuole di ogni ordine e grado, creando così le premesse sostanziali di un’Italia più giusta e democratica, proiettata verso un futuro di sviluppo sostenibile ed un concreto benessere che si ispiri ai valori della solidarietà e del bene comune”.

“A questi fedeli servitori dello Stato che, con un carico di responsabilità e di competenze che quasi non ha eguali nello scenario della pubblica amministrazione, si vuole ora imporre un controllo insensato e irragionevole, con un accanimento che non ha precedenti e con grave lesione della loro autorevolezza”.

Di qui l’ appello “alla Sua sempre premurosa attenzione per il rispetto della legittimità formale e sostanziale delle leggi, nonché per la salvaguardia dei valori e dell’autorevolezza che le nostre istituzioni sono chiamate ad incarnare, affinché la proposta di verifiche biometriche venga accantonata durante l’imminente passaggio nell’aula del Senato”.

Come già annunciato alla Tecnica della Scuola, il leader dell’Anp non esclude il ricorso all’autorità giudiziaria per ragioni di incostituzionalità della norma che impone la verifica dei dati biometrici al personale dirigente della scuola.

Concorso dirigenti scolastici, altre rettifiche ai calendari e sostituzioni commissari

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

Continua la pubblicazione di rettifiche ai calendari delle prove orali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici.

Il 29 aprile scorso sono stati pubblicati tutti i calendari delle prove orali:

Rettifiche ai calendari

Di seguito riportiamo tutte le rettifiche successivamente comunicate:

  • Commissione n. 18: modifica di alcune date di esame.
  • Commissione n. 7: modifica di orario del calendario di esame.
  • Commissione n. 28: la sede di esame per le convocazioni del 24 maggio 2019 e del 28 maggio 2019 è l’USR Puglia, Via Castromediano 123, Bari anziché l’IIS “M. Panetti” via Re David Bari 186.
  • Commissione n. 34: il candidato Cammisuli Davide è convocato il giorno 6 giugno 2019 alle ore 8:00 anziché il giorno 6 giugno 2019 alle ore 8:50 presso l’I.C. Poliziano v.le Morgagni 22 Firenze; la candidata Ciarli Elena Maria è convocata il giorno 6 giugno 2019 alle ore 8:50 anziché il giorno 6 giugno 2019 alle ore 13:30 presso l’I.C. Poliziano v.le Morgagni 22 Firenze; le candidate Coco Desiree e Coppari Caterina sono convocate il giorno 18 giugno 2019 alle ore 8:00 anziché il giorno 6 giugno 2019 presso l’I.C. Poliziano v.le Morgagni 22 Firenze.
  • Commissione n. 13 : i candidati Vitale Maria, Zambon Linda, Zeriali Annamaria, Adduci Leonilda, Amoia Anita e Andolfi Raffaella sono convocati il giorno 3 giugno 2019 alle ore 14:30 anziché il giorno 3 giugno 2019 alle ore 9:00 presso l’Istituto Tecnico Statale per il Turismo Cristoforo Colombo Via Panisperna, 255, 00184 Roma;
    i candidati Ansaldi Alessandra, Augenti Antonella, Badioli Roberta, Baratto Eleonora e Bardaro Sara sono convocati il giorno 6 giugno 2019 ore 9:00 anziché il giorno 3 giugno 2019 ore 9:00 presso l’Istituto Tecnico Statale per il Turismo Cristoforo Colombo Via Panisperna, 255, 00184 Roma.
  • Commissione n. 9 : la sede di esame è l’I.C. n. 6 – via Finelli 2 Bologna, Aula al 2° piano con accesso da Mura di Porta Galliera n. 1 anziché l’U.S.R. Emilia Romagna – via de’ Castagnoli, precedentemente indicato;
  • Commissione n. 16: corretto refuso relativo all’anno della convocazione e inserimento del nominativo della candidata Zurzolo Vittoria Paola precedentemente omessa per errore materiale;
  • Commissione n. 20: la sede di esame per la convocazione del 3 giugno 2019 è l’IIS Leonardo da Vinci, via S. Martino della Battaglia, 9 – Roma anziché il MIUR, viale Trastevere 76/A;
  • Commissione n. 22: inserimento del nominativo  del candidato Ziveri Antonio precedentemente omesso per errore materiale;
  • Commissione n. 23:  modifica di  alcune date di esame;
  • Commissione n. 34 : la sede di esame per la convocazione del 27 maggio 2019 è l’USR Toscana – Via Mannelli, 113 – Firenze,  anziché l’ I.C. Poliziano  viale Morgagni 22 Firenze;
  • Commissione n. 37: la convocazione del 24 maggio 2019  è stata rinviata al 28 maggio 2019.

Sostituzione componenti sottocommissioni

Segnaliamo inoltre Decreto n. 664 del 14/05/2019 riguardante la sostituzione di componenti e membri aggregati sottocommissioni esaminatrici.