Inclusione scolastica, i 12 passaggi fondamentali del decreto

Vita.it del 23.05.2019

Inclusione scolastica, i 12 passaggi fondamentali del decreto 

di Sara De Carli

Scrive il Miur: «Le norme vengono riviste mettendo sempre di più al centro lo studente e le sue necessità. A partire dall’assegnazione delle ore di sostegno che, d’ora in poi, avverrà anche con il coinvolgimento delle famiglie, fino ad oggi lasciate fuori da questo processo. Sussidi, strumenti, metodologie di studio più opportune saranno decisi non in modo ‘standard’, in relazione al tipo di disabilità, ma con un Piano didattico veramente individualizzato che guarderà alle caratteristiche del singolo studente. L’intera comunità scolastica sarà coinvolta nei processi di inclusione»

Il Consiglio dei Ministri ha licenziato il 20 maggio lo Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

Si tratta di 15 articoli che – scrive la relazione illustrativa – «mirano a perfezionare l’impianto normativo del decreto legislativo n. 66/2017, attraverso integrazioni e correzioni ritenute necessarie anche al fine di rimediare ad alcune difficoltà insorte nella prima applicazione del citato decreto legislativo. In particolare, le disposizioni sono finalizzate ad assicurare una maggiore partecipazione dei portatori di interessi nelle decisioni concernenti le misure educative a favore degli alunni con disabilità ed a garantire un significativo supporto alle istituzioni scolastiche nella realizzazione di adeguati processi di inclusione, anche attraverso la previsione di opportune misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche in relazione alle modalità di inclusione degli alunni con disabilità previste dallo stesso decreto».

Le nuove norme «vengono riviste mettendo sempre di più al centro lo studente e le sue necessità. A partire dall’assegnazione delle ore di sostegno che, d’ora in poi, avverrà anche con il coinvolgimento delle famiglie, fino ad oggi lasciate fuori da questo processo», scrive il Miur in un comunicato: «L’Italia, già all’avanguardia, si allinea definitivamente al principio riconosciuto dalle Nazioni Unite secondo cui la disabilità è tale in relazione al contesto. Con l’approvazione delle nuove norme, dunque, sussidi, strumenti, metodologie di studio più opportune, saranno decisi, non in modo ‘standard’, in relazione al tipo di disabilità, ma con un Piano didattico veramente individualizzato che guarderà alle caratteristiche del singolo studente. L’intera comunità scolastica sarà coinvolta nei processi di inclusione». Un provvedimento – ha detto il ministro Marco Bussetti – che «ho fortemente voluto sin dal mio insediamento. Abbiamo lavorato in accordo con le associazioni di settore e l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica. Il governo ha dimostrato di dare attenzione concreta a questi temi. Siamo passati dalle parole ai fatti. Per mesi abbiamo lavorato per raggiungere questo risultato. Tutti i nostri giovani, nessuno escluso, devono essere protagonisti della loro crescita e devono essere messi in condizione di esprimere tutte le loro potenzialità». Ieri con Roberto Speziale, presidente di Anffas, abbiamo fatto una prima valutazione delle modifiche apportate. Ecco ora – sollecitati da tanti lettori – i passi principali del nuovo decreto legislativo.

1. Procedure di certificazione e documentazione per l’inclusione scolastica.
«La domanda per l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, corredata dal certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale, è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione».

2. Le modifiche alla legge 104/1992?.
Per le persone in età evolutiva, «le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l’altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall’ente locale o dall’INPS quando l’accertamento sia svolto dal medesimo Istituto ai sensi dell’articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, negli altri casi, da un medico INPS come previsto dall’articolo 19, comma 11, della stessa legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n.295 del 1990».
«Contestualmente all’accertamento previsto dall’articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328».

3. Il profilo di funzionamento.
«Il Profilo di funzionamento di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare, nell’ambito del SSN, composta da: a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore; b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell’area della riabilitazione, uno psicologo dell’età evolutiva, un assistente sociale in rappresentanza dell’Ente locale di competenza».
Il profilo di funzionamento «definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili (nel decreto 66 c’era “necessarie”) per l’inclusione scolastica; «è redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell’istituzione scolastica ove è iscritto la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente».
Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, «sono definite le Linee guida contenenti i criteri, i contenuti e le modalita’ di redazione della certificazione di disabilita’ in eta’ evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell’OMS».

4. Il progetto individuale.
Il Progetto individuale di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e’ redatto dal competente Ente locale d’intesa con la competente Azienda sanitaria locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite con la partecipazione di un rappresentante dell’istituzione scolastica interessata”.

5. Il Piano educativo individualizzato.
Già con il decreto 66 precedente, il PEI scolastico veniva modificato ed entrava nel progetto individuale previsto dall’articolo 14 della 328/2000.
Il PEI viene elaborato «dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione di cui al comma 10 dell’articolo 9»; «tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, di cui all’articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS»; «individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati».
E ancora: «esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione».
«È redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; è redatto a partire dalla scuola dell’infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l’interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l’interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione».

6. Il Piano per l’inclusione.
Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della definizione del Piano triennale dell’offerta formativa, predispone il Piano per l’inclusione che definisce le modalita’ per l’utilizzo coordinato delle risorse, compreso l’utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonche’ per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualita’ dell’inclusione scolastica».

7. I Gruppi per l’inclusione scolastica.
Viene riscritto quasi completamente l’articolo 9 del decreto 66, con i capoversi da 4 a 9 che sono sostituiti dai seguenti:
◾4. Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane maggiori, è costituito il Gruppo per l’Inclusione Territoriale (GIT). Il GIT è composto da personale docente esperto nell’ambito dell’inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Il GIT è nominato con decreto del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale ed è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede. Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all’ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme. Agli oneri relativi al personale docente di cui al presente comma, si provvede ai sensi dell’articolo 20 comma 4.
◾ 5. Il GIT, che agisce in coordinamento con l’ufficio scolastico regionale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF, nell’uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l’Inclusione della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva.
◾ 6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato: a) dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell’inclusione scolastica; b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.
◾ 7. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, sono definite le modalità di funzionamento del GIT, la sua composizione, le modalità per la selezione nazionale dei componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata, nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica.
◾ 8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.
◾ 9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell’inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.
◾ 10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione dei singoli alunni con disabilità. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare e con un rappresentante designato dall’Ente Locale. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall’attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale.
◾ 11. All’interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.

8. I Centri Territoriali di Supporto (CTS).
«Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono individuate, quali i Centri Territoriali di Supporto (CTS), istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità. I CTS, al fine di ottimizzare l’erogazione del servizio, attivano modalità di collaborazione con i GIT per il supporto alle scuole del territorio per i processi di inclusione».

9. Le misure di sostegno.
«Il dirigente scolastico, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell’autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, invia all’ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno. L’ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell’ambito di quelle dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno. Il dirigente scolastico, in tempo utile per l’ordinato avvio dell’anno scolastico, trasmette sulla base dei PEI, di cui all’articolo 7, comma 2, la richiesta agli enti preposti all’assegnazione delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quello didattico».
«Fino alla costituzione dei Gruppi per inclusione territoriale di cui all’articolo 9, la richiesta relativa al fabbisogno dei posti di sostegno è inviata dal dirigente scolastico all’ Ufficio scolastico regionale senza la previa consultazione del GIT. Il direttore dell’Ufficio scolastico regionale procede all’assegnazione dei posti di sostegno senza la previa conferma, ovvero il parere, dei GIT».
In sostanza, come precisa la Relazione Tecnica, le disposizioni relative a questo punto pur entrando in vigore dal 1° settembre 2019, produrranno effetti solo a partire dall’anno scolastico 2020/21. Le nuove norme saranno progressivamente applicate agli alunni con disabilità che passano da un grado di istruzione al successivo.

10. Corso di specializzazione per il sostegno didattico nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.
Un decreto del Miur definirà «i piani di studio, le modalita’ attuative e quelle organizzative», «del corso di laurea in scienze della formazione primaria, anche con l’integrazione dei CFU di cui al comma 3, i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita’ di sostegno didattico e l’inclusione scolastica, nonche’ i crediti formativi necessari per l’accesso al medesimo corso di specializzazione». «Se fosse così avremmo tutti gli insegnanti più formati sull’inclusione!», ha commentato già ieri il professor Dario Ianes su questo punto.

11. Continuità didattica.
La “riconferma” dell’insegnante di sostegno con contratto a tempo determinato, previa valutazione dell’interesse dell’alunno e l’eventuale richiesta della famiglia può essere proposta «ai docenti con contratto a tempo determinato e con titolo di specializzazione per il sostegno».

12. Misure di accompagnamento.
«Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono stabilite le misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dal presente decreto. In particolare, dovranno essere definite misure di accompagnamento in ordine a:
a) iniziative formative per il personale scolastico;
b) attivazione di progetti e iniziative per il supporto delle istituzioni scolastiche;
c) composizione di un comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento».

INTERROGAZIONE A BUSSETTI SU ANNULLAMENTO SANZIONE A PROF SOSPESA

SCUOLA, GRANATO (M5S): INTERROGAZIONE A BUSSETTI SU ANNULLAMENTO SANZIONE A PROF SOSPESA E LIBERTÀ ESPRESSIONE STUDENTI

Roma 23 maggio “Oggi il ministro Bussetti a Palermo incontrerà la prof. Dell’Aria ancora sospesa dal servizio. Vorrei sapere se oltre a strette di mano e fotografie per la campagna elettorale, il ministro abbia intenzione di fare qualcosa di concreto per reintegrarla visto che la sospensione terminerà lunedì”, lo afferma la senatrice del Movimento 5 Stelle Bianca Laura Granato, capogruppo in commissione cultura.
“Giorni fa ho depositato un’interrogazione parlamentare in cui chiedo al ministro Bussetti se non ritenga opportuno intervenire per chiarire che i compiti relativi alla funzione docente non comportano in alcun modo un’attività di controllo sulla libera espressione del pensiero degli studenti”, prosegue. “Gli chiedo anche di sostenere, nelle modalità che ritiene più opportune, l’annullamento del provvedimento sanzionatorio. Infine credo sia urgente introdurre nell’ordinamento di settore meccanismi di risoluzione stragiudiziali delle controversie, perchè, come in questo caso, il personale docente, ma anche quello amministrativo, avrebbe avuto un rimedio alternativo al ricorso agli organi giurisdizionali per risolvere il contenzioso. Ecco perchè”, conclude “ho presentato un disegno di legge su questo tema, e mi aspetto che proprio a seguito dell’ampio dibattito sollevato dalla grave sospensione della collega Dell’Aria, il disegno di legge venga ritenuto urgente”.

Disabilità e inclusione, ok alle nuove norme: didattica ad hoc e famiglie più coinvolte

da Il Sole 24 Ore

di Al. Tr.

Piani didattici personalizzati, sempre maggiore coinvolgimento delle famiglie, revisione delle commissiopne mediche per l’accertamento della disabilità. Sono alcune delle novità previste dal provvedimento sull’inclusione scolastica degli alunni diversamente abili approvato in via preliminare lunedì 20 maggio dal Consiglio dei ministri.

Disabilità e inclusione, cambia l’approccio
Il testo, spiega il Miur, modifica le nuove norme sull’inclusione degli alunni disabili che sarebbero entrate in vigore il prossimo settembre e che vengono riviste mettendo sempre di più al centro lo studente e le sue necessità. A partire dall’assegnazione delle ore di sostegno che, d’ora in poi – sottolinea viale Trastevere – avverrà anche con il coinvolgimento delle famiglie, fino ad oggi lasciate fuori da questo processo.
Cambia radicalmente l’approccio alla disabilità in ambito scolastico e l’Italia si allinea definitivamente al principio riconosciuto dalle Nazioni Unite secondo cui la disabilità è tale in relazione al contesto: solo offrire opportunità specifiche ai ragazzi con diverse abilità garantisce maggiore autonomia e una qualità della vita più elevata. Con l’ok alle nuove norme, dunque, sussidi, strumenti, metodologie di studio più opportune, saranno decisi, non in modo ‘standard’, in relazione al tipo di disabilità, ma con un Piano didattico «veramente individualizzato», dice il Miur, che guarderà alle caratteristiche del singolo studente.

Le novità
L’intera comunità scolastica sarà coinvolta nei processi di inclusione. Viene rivista la composizione delle commissioni mediche per l’accertamento della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica: saranno sempre presenti, oltre a un medico legale che resiede la Commissione, un medico specialista in pediatria o neuropsichiatria e un medico specializzato nella patologia dell’alunno. «Un cambio di passo – spiega il Miur – che punta ad assicurare la presenza di uno specialista nella patologia dell’alunno».
Anche i genitori e, dove possibile, nel caso di maggiorenni, gli stessi alunni con disabilità, potranno partecipare al processo di attribuzione delle misure di sostegno, per superare l’attuale impostazione che prevede una meccanica associazione tra la certificazione data ai sensi della legge 104 e il supporto offerto all’alunno.

I gruppi territoriali
Con le nuove norme nascono i Gruppi per l’Inclusione Territoriale (Git), formati su base provinciale, ovvero nuclei di docenti esperti che supporteranno le scuole nella redazione del Piano Educativo Individualizzato (Pei) e nell’uso dei sostegni previsti nel Piano per l’Inclusione. I Git, spiega il ministero, avranno anche il compito di verificare la congruità della richiesta complessiva dei posti di sostegno che il dirigente scolastico invierà all’Usr, l’Ufficio scolastico regionale. A livello scolastico opererà, invece, il Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione, composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dell’alunno con disabilità, delle figure professionali specifiche che interagiscono con l’alunno e con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare, e con un rappresentante nominato dagli enti locali. Il Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione avrà il compito di redigere il Piano Educativo Individualizzato, compresa la proposta che quantifica le ore e le altre misure di sostegno.

Bussetti: «Grande passo avanti, attenzione concreta del governo»
«Con il provvedimento approvato in Consiglio dei Ministri, che ho fortemente voluto sin dal mio insediamento, facciamo davvero un grande passo avanti – sottolinea il ministro Marco Bussetti, Che spiega: «Abbiamo lavorato in accordo con le associazioni di settore e l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica. Il governo ha dimostrato di dare attenzione concreta a questi temi», visto che «appena insediato ho subito voluto far ripartire l’Osservatorio sull’inclusione, che era rimasto fermo». «Per mesi abbiamo lavorato per raggiungere questo risultato», ha aggiunto Bussetti, che ha ringraziato anche «il ministro Lorenzo Fontana che ha collaborato fattivamente per raggiungere questo importante obiettivo in un clima di costante collaborazione».


Sostegno, Miur spiega novità riforma. Bussetti: famiglie più coinvolte

da Orizzontescuola

di redazione

Miur –  Passo avanti nell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità: il Consiglio dei Ministri ha approvato lunedì, in via preliminare, un importante provvedimento che interviene per modificare significativamente le nuove norme in materia che sarebbero entrate in vigore il prossimo settembre e che vengono riviste mettendo sempre di più al centro lo studente e le sue necessità.

A partire dall’assegnazione delle ore di sostegno che, d’ora in poi, avverrà anche con il coinvolgimento delle famiglie, fino ad oggi lasciate fuori da questo processo.  

Cambia radicalmente l’approccio alla disabilità in ambito scolastico.

L’Italia, già all’avanguardia in materia, si allinea definitivamente al principio riconosciuto dalle Nazioni Unite secondo cui la disabilità è tale in relazione al contesto: solo offrire opportunità specifiche ai ragazzi con diverse abilità garantisce maggiore autonomia e una qualità della vita più elevata. Con l’approvazione delle nuove norme, dunque, sussidi, strumenti, metodologie di studio più opportune, saranno decisi, non in modo ‘standard’, in relazione al tipo di disabilità, ma con un Piano didattico veramente individualizzato che guarderà alle caratteristiche del singolo studente.

“Con il provvedimento approvato in Consiglio dei Ministri, che ho fortemente voluto sin dal mio insediamento, facciamo davvero un grande passo avanti – sottolinea il Ministro Bussetti -. Abbiamo lavorato in accordo con le Associazioni di settore e l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica. Il governo ha dimostrato di dare attenzione concreta a questi temi. Siamo passati dalle parole ai fatti. Appena insediato – prosegue Bussetti – ho subito voluto far ripartire l’Osservatorio sull’inclusione, che era rimasto fermo. Per mesi abbiamo lavorato per raggiungere questo risultato. Ringrazio anche il Ministro Lorenzo Fontana che ha collaborato fattivamente per raggiungere questo importante obiettivo in un clima di costante collaborazione. Tutti i nostri giovani, nessuno escluso, devono essere protagonisti della loro crescita e devono essere messi in condizione di esprimere tutte le loro potenzialità”.

L’intera comunità scolastica sarà coinvolta nei processi di inclusione. Viene rivista la composizione delle commissioni mediche per l’accertamento della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica: saranno sempre presenti, oltre a un medico legale che presiede la Commissione, un medico specialista in pediatria o neuropsichiatria e un medico specializzato nella patologia dell’alunno. Un cambio di passo che punta ad assicurare la presenza di uno specialista nella patologia dell’alunno.

Anche i genitori e, dove possibile, nel caso di maggiorenni, gli stessi alunni con disabilità, potranno partecipare al processo di attribuzione delle misure di sostegno, per superare l’attuale impostazione che prevede una meccanica associazione tra la certificazione data ai sensi della legge 104 e il supporto offerto all’alunno.

Nascono i Gruppi per l’Inclusione Territoriale (GIT), formati su base provinciale, ovvero nuclei di docenti esperti che supporteranno le scuole nella redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e nell’uso dei sostegni previsti nel Piano per l’Inclusione. I GIT avranno anche il compito di verificare la congruità della richiesta complessiva dei posti di sostegno che il dirigente scolastico invierà all’Ufficio Scolastico Regionale.

A livello scolastico opererà, invece, il Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione, composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dell’alunno con disabilità, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con l’alunno stesso, nonché con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare e con un rappresentante designato dall’Ente Locale. Il Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione avrà il compito di redigere il Piano Educativo Individualizzato, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento dell’alunno.

Autovalutazione scuole: rendicontazione sociale entro dicembre, RAV 2019/22 entro il 31 luglio. Informativa Miur

da Orizzontescuola

di redazione

Il Miur, con la nota n. 17832 del 18 ottobre 2018, ha fornito indicazioni per l’elaborazione del PTOF 2019/22, considerato che lo stesso va predisposto entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento: si è predisposto, dunque, nell’ottobre 2018 per il triennio 2019/22.

nota

Riallineamento PTOF-rendicontazione sociale

Nella succitata nota, inoltre, il Miur ha comunicato che, al fine di armonizzare la tempistica del RAV con quella del Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), la rendicontazione sociale va iniziata al termine dell’anno scolastico 2018/19 con l’analisi dei risultati raggiunti in riferimento alle azioni realizzate per il miglioramento degli esiti.

L’effettivo procedimento di rendicontazione, da realizzare attraverso la “pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti”, sarà poi effettuata entro dicembre 2019 secondo le indicazioni che il MIUR fornirà.

Nell’informativa, svoltasi ieri al Miur, come riferisce la Flc Cgil, l’Amministrazione ha illustrato ai sindacati la nota con cui saranno fornite alle scuole le indicazioni operative e la tempistica per la predisposizione della Rendicontazione sociale e del RAV 19-22.

Rendicontazione sociale

Per quanto riguarda la rendicontazione sociale, le scuole diffondono i risultati ottenuti tramite indicatori e dati comparabili, al fine di mettere in relazione  risultati e obiettivi di miglioramento presenti nel RAV.

La scuole, dal 30 maggio al 31 dicembre 2019, tramite una piattaforma online (da attivare) all’interno del portale del SNV, potranno mettere in evidenza i risultati conseguiti nel triennio, utilizzando indicatori e dati precaricati nelle aree del RAV.

Questa la struttura della rendicontazione:

  1. contesto e risorse
  2. risultati raggiunti
  3. prospettive di sviluppo
  4. altri documenti di rendicontazione

Si tratta di 4 macro-aree, ove le istituzioni scolastiche ritroveranno la descrizione degli elementi inseriti nel RAV, tra i quali individuare quelli da rendicontare.

Rapporto di autovalutazione 2019 – 2022

Le scuole, contestualmente all’avvio della rendicontazione sociale, dovranno procedere all’elaborazione del RAV per il triennio 2019-2022.

L’elaborazione del RAV dovrà avvenire dal 22 maggio al 31 luglio 2019, data entro cui il Rapporto andrà pubblicato su “Scuola in chiaro”

Il RAV, informa la Flc Cgil, potrà essere comunque rivisto entro il 31 dicembre 2019.

Per la conferma della tempistica sopra riporta attendiamo comunque la nota MIUR.

RAV infanzia 2018/19

da Orizzontescuola

Nei giorni scorsi, abbiamo pubblicato la nota dell’Invalsi, tramite la quale sono state fornite apposite indicazioni in merito alle modifiche alla sperimentazione RAV infanzia 2018/19 e alla relativa tempistica.

RAV infanzia, nota Invalsi su modifiche alla sperimentazione. Compilazione questionari dal 20 maggio

Modifiche

Una delle principali modifiche riguarda la riduzione del numero di questionari previsti, che passano da 4 a 2. I questionari da compilare sono:

  • questionario scuola;
  • questionario docenti.

Sono dunque eliminati i questionari per genitori e per DS/Coordinatori.

I questionari, secondo accordi Miur-Invalsi, vanno compilati:

  • il questionario scuola dai dirigenti scolastici;
  • il questionario docenti dovrebbero essere compilati da tutti i docenti di ruolo e con almeno un anno di esperienza nella scuola.

I questionari vanno compilati entro il 7 giugno 2019.

Tempistica

Modificata anche la tempistica, che vede la sperimentazione protrarsi sino al 2020:

Come diventare insegnante di sostegno infanzia e primaria: novità Decreto Inclusione

da Orizzontescuola

di redazione

Il corso di Laurea di Scienze della formazione primaria potrebbe presto cambiare, consentendo anche l’acquisizione dei 60CFU per diventare insegnanti di sostegno.

Nello schema del Decreto L.vo di correzione del Decreto L.vo n. 66/2017 attuativo della legge 107/2015, approvato dal CDM il 20 maggio 2017 ci sono novità anche per gli insegnanti di scuola di infanzia e primaria.

Si prevede infatti che il Miur possa ridefinire il corso di Laurea in Scienze della formazione primaria, inserendo tra i contenuti i 60 CFU necessari per l’anno di specializzazione  su sostegno.

La formulazione originaria dell’articolo

Art. 12 Corso di specializzazione per le attivita’ di sostegno didattico nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria

  1. La specializzazione per le attivita’ di sostegno didattico alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni con disabilita’ certificata nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2.

  2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita’ di sostegno didattico e l’inclusione scolastica: a) e’ annuale e prevede l’acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari; b) e’ attivato presso le universita’ autorizzate dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria; c) e’ programmato a livello nazionale dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione; d) ai fini dell’accesso richiede il superamento di una prova predisposta dalle universita’.

  3. Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell’inclusione oltre a quelli gia’ previsti nel corso di laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU, possono essere riconosciuti i crediti formativi universitari eventualmente conseguiti dai predetti laureati magistrali in relazione ad insegnamenti nonche’ a crediti formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all’inclusione.

  4. La positiva conclusione del corso di cui al comma 2 e’ titolo per l’insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.

  5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono definiti i piani di studio, le modalita’ attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita’ di sostegno didattico e l’inclusione scolastica, nonche’ i crediti formativi necessari per l’accesso al medesimo corso di specializzazione.

La modifica 

dopo le parole “del corso di” sono inserite le seguenti: “laurea in scienze della formazione primaria, anche con l’integrazione dei CFU di cui al comma 3, i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di”.

Mafia, Bussetti: la scuola salvi i giovani dall’indifferenza. Mattarella: l’impegno di Falcone e Borsellino è vivo

da La Tecnica della Scuola

Di Alessandro Giuliani

“La scuola ricopre un ruolo determinante nel contrasto alla mafia: deve essere àncora di salvezza, occasione di rispetto e rinascita”: a dirlo è stato il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, intervenendo alla cerimonia al porto di Civitavecchia, il 22 maggio, poco prima della partenza della Nave della Legalità, con 1.500 studenti a bordo, per Palermo, dove, nell’Aula bunker, si celebrerà l’anniversario della morte del giudice Giovanni Falcone: esattamente 27 anni, il 23 maggio del 1992, il giudice siciliano perse la vita a Capaci, vittima della mafia insieme alla moglie Francesca Morvillo e ai tre uomini della scorta: Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani.

Bussetti: no al muro di silenzio

Il ministro ha sottolineato che “i bambini e i ragazzi sono senza colpe, spetta alle istituzioni il compito di portarli via dagli ambienti della criminalità organizzata e generare equità nella società. Contiamo sulle nuove generazioni per continuare la mobilitazione anti-mafiosa. Lottiamo insieme contro quell’indifferenza e quel muro di silenzio che troppo spesso alberga nelle coscienze”

Secondo il titolare del Miur, “le istituzioni devono operare sinergicamente senza abbassare mai la guardia e senza rassegnarsi, assumendosi fino in fondo le proprie responsabilità”.

“La mafia cresce dove lo Stato è assente”

Poi, Bussetti ha concluso sostenendo che “la mafia cresce dove lo Stato è assente, dove l’insicurezza economica e sociale la fa da padrone”.

“La mafia è la negazione della libertà e della dignità umana: un pericolo sempre presente, un nemico non ancora vinto, che cambia pelle continuamente”, ha detto ancora Bussetti.

Mattarella: no alla “protervia della mafia”.

Alla cerimonia era presente pure il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: accolto da applausi, il Capo dello Stato ha detto che questa è una delle iniziative utili a sconfiggere “la protervia della mafia”.

Un messaggio, ha detto ancora Mattarella, che vuole essere uno sprone per gli studenti, unito alla convinzione che “l’impegno di Falcone e Borsellino non è scomparso, non si è interrotto. È stato assunto da altre persone”.

L’ira del presidente della commissione antimafia della Sicilia

Gli interventi sono arrivati nello stesso giorno in cui, polemicamente, il presidente della commissione antimafia della Sicilia Claudio Fava ha annunciato che non sarà presente nell’Aula bunker di Palermo perché “hanno trasformato il ricordo del giudice Falcone nel festino di Santa Rosalia. Domani ci saranno i ministri romani, gli unici che avranno titolo per parlare e per spiegarci come si combatte cosa nostra. Cioè verranno loro, da Roma, per spiegarlo a noi siciliani”.

E nemmeno il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, si recherà all’evento che si ripete da tanti anni: “c’è troppo veleno“.

L’appello della sorella del giudice Falcone

L’appello della sorella del giudice, Maria Falcone, non è stato accolto: “Il mio augurio è che nessuna polemica sporchi le celebrazioni in ricordo delle stragi di Capaci e Via D’Amelio”, aveva detto la donna.

Anche il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha cercato di stemperare gli animi: “Penso che quando iniziative del genere vedono emergere divisioni, è una sconfitta per tutti. Credo che questi dovrebbero essere momenti per la costruzione di una memoria condivisa, perchè il 23 maggio non è una data qualsiasi, è la data nella quale dei servitori dello Stato, Giovanni Falcone e nostri colleghi, hanno dato la vita; come hanno dato la vita il giudice Borsellino e i cinque uomini della scorta, il 19 luglio 1992. Nell’antica Grecia quando c’erano le Olimpiadi venivano sospese le guerre”.

Prova preselettiva concorso DSGA: ci sono molte domande “strane”

da La Tecnica della Scuola

Di Reginaldo Palermo

Come già accaduto con i quesiti della prova preselettiva del concorso per dirigenti scolastici anche per l’analoga prova per i DSGA le polemiche e le proteste abbondano.

Quesiti suddivisi in 7 aree

Le principali lamentele riguardano il fatto che numerosi quesiti sarebbero del tutto estranei alle competenze e alle conoscenze che devono caratterizzare la professione del DSGA.
Per verificare la fondatezza delle lamentele abbiamo letto un buon numero dei 4mila quesiti proposti ed effettivamente abbiamo scoperto cose piuttosto strane.
Intanto diciamo che i quesiti sono suddivisi in 7 aree, tutte certamente importanti per il mestiere del DSGA:

1) Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo
2) Diritto civile
3) Contabilità pubblica
4) Diritto del lavoro
5) Legislazione scolastica
6) Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche e stato giuridico del personale scolastico
7) Diritto penale

Quesiti poco pertinenti con il lavoro del DSGA

Ci sono domande del tutto coerenti (e neppure troppo difficili), come per esempio la n. 30 dell’area 4
Secondo l’articolo 36 della Costituzione italiana, la retribuzione a cui il lavoratore ha diritto deve essere:
a) proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro
b) proporzionata alla qualità del suo lavoro
c) proporzionata alla quantità del suo lavoro
d) proporzionata all’età del lavoratore

o come la 2 dell’area 6 che chiede di indicare come è composto l’organico dell’autonomia.

Ma francamente appare un po’ curiosa la domanda n. 4 dell’area 1
con cui si vuole sapere dai candidati quale sia la durata massima dei messaggi di utilità sociale trasmessi dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, secondo quanto previsto dall’articolo 4 della legge 150/2000.

E che dire della domanda 40 che riguarda addirittura la durata massima delle concessioni rilasciate per l’esercizio di servizi di pubblica utilità, ai sensi dell’articolo 2 della legge 481/1995, istitutiva dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico e per le telecomunicazioni?

Né è da meno la domanda 93 in materia di diritto penale che sembra presa pari pari da un esame per la professione forense

Ai sensi dell’art. 59 del Codice Penale, se il soggetto attivo di un reato ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti:
a) queste non sono valutate contro o a favore dell’agente
b) sono valutate solo le circostanze attenuanti, se la condotta è connotata da dolo
c) sono valutate solo le circostanze aggravanti
d) queste sono sempre valutate contro o a favore dell’agente

Sono solo alcuni esempi tra i tanti che si potrebbero fare.
E’ evidente che sono domande che mirano per lo più a saggiare le capacità mnenomiche dei candidati anche se per la verità l’impressione è che gli esperti chiamati a predisporre i quesiti, dovendo mettere necessariamente insieme un certo numero di domande, non siano andati troppo per il sottile e abbiano badato più alla quantità che alla qualità.

Sostegno, Giuliano: “rinnovata l’alleanza tra scuola, famiglia e comunità”

da La Tecnica della Scuola

Di Redazione

Il sottosegretario al Miur Salvatore Giuliano, del MoVimento 5 Stelle, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo decreto sull’inclusione scolastica, che modifica il d.lgs. 66/2017 ha ribadito alcuni punti relativi alle modifiche approvate dal Consiglio dei Ministri.
“Con il decreto legislativo sull’inclusione scolastica approvato lunedì dal Consiglio dei ministri gettiamo le basi per una rinnovata alleanza tra docenti, studenti con disabilità e loro famiglie e comunità territoriale attraverso un cambio di paradigma, una nuova cultura dell’inclusione. Il provvedimento, al quale abbiamo lavorato insieme alle associazioni che si occupano di disabilità, mette in campo strumenti concreti per garantire la piena partecipazione degli alunni con disabilità alla vita scolastica, potenziando ulteriormente la capacità inclusiva delle nostre scuole”.
“I nostri istituti – aggiunge il sottosegretario – disporranno del supporto di gruppi di docenti esperti nell’inclusione e parteciperanno ad attività di formazione che coinvolgano tutto il personale, perché è la scuola tutta a dover garantire un sensibile miglioramento della qualità della vita e del futuro degli alunni con disabilità. Contestualmente la norma rafforza e valorizza la partecipazione attiva delle famiglie e degli studenti stessi, quando maggiorenni, a questo processo, che deve collocarsi anche nel contesto territoriale più ampio”.
“L’inclusione si realizza nella comunità scolastica con il contributo di tutti. Per questo abbiamo voluto sottolineare il concetto di “corresponsabilità educativa” per valorizzare e dare centralità  al ruolo della comunità scolastica. Il decreto rinnova il patto tra istituzioni, famiglie e territorio senza il quale non saremo in grado di rimuovere le barriere culturali all’inclusione delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Si tratta di una sfida, ma sono convinto che le nostre scuole meritino strumenti per esercitare il loro potente ruolo: cambiare il futuro dei nostri studenti”, conclude Salvatore Giuliano.

Inclusione scolastica: cosa cambia con la revisione del decreto 66/2017

da Tuttoscuola

Mettere al centro lo studente e le sue necessità. Questo lo scopo del provvedimento approvato lunedì scorso, 20 maggio, dal Consiglio dei Ministri che vuole modificare le nuove norme in materia di inclusione scolastica che sarebbero entrate in vigore il prossimo settembre. A partire dall’assegnazione delle ore di sostegno che, d’ora in poi, avverrà anche con il coinvolgimento delle famiglie, fino ad oggi lasciate fuori da questo processo. Ecco cosa cambia.

Inclusione scolastica: cambia l’approccio alla disabilità in ambito scolastico

L’Italia si allinea definitivamente al principio riconosciuto dalle Nazioni Unite secondo cui la disabilità è tale in relazione al contesto: solo offrire opportunità specifiche ai ragazzi con diverse abilità garantisce maggiore autonomia e una qualità della vita più elevata. Con l’approvazione delle nuove norme, dunque, sussidi, strumenti, metodologie di studio più opportune, saranno decisi, non in modo ‘standard’, in relazione al tipo di disabilità, ma con un Piano didattico veramente individualizzato che guarderà alle caratteristiche del singolo studente.

Inclusione scolastica: l’intera comunità scolastica sarà coinvolta

Viene rivista la composizione delle commissioni mediche per l’accertamento della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica: saranno sempre presenti, oltre a un medico legale che presiede la Commissione, un medico specialista in pediatria o neuropsichiatria e un medico specializzato nella patologia dell’alunno. Un cambio di passo che punta ad assicurare la presenza di uno specialista nella patologia dell’alunno. Anche i genitori e, dove possibile, nel caso di maggiorenni, gli stessi alunni con disabilità, potranno partecipare al processo di attribuzione delle misure di sostegno, per superare l’attuale impostazione che prevede una meccanica associazione tra la certificazione data ai sensi della legge 104 e il supporto offerto all’alunno.

Inclusione scolastica: nascono i GIT, Gruppi di Inclusione Territoriale

Si tratta di gruppi formati su base provinciale, ovvero nuclei di docenti esperti che supporteranno le scuole nella redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e nell’uso dei sostegni previsti nel Piano per l’Inclusione. I GIT avranno anche il compito di verificare la congruità della richiesta complessiva dei posti di sostegno che il dirigente scolastico invierà all’Ufficio Scolastico Regionale.

A livello scolastico opererà, invece, il Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione, composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dell’alunno con disabilità, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con l’alunno stesso, nonché con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare e con un rappresentante designato dall’Ente Locale. Il Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione avrà il compito di redigere il Piano Educativo Individualizzato, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento dell’alunno.

Quesiti concorso DSGA: come saranno distribuite le aree nella preselettiva

da Tuttoscuola

Dalla batteria dei 4 mila quesiti concorso DSGA lo scorso 21 maggio dal Miur, in funzione della prova di preselezione per il concorso a 2004 posti di DSGA, è possibile individuare per ognuna delle sette aree del programma la quantità di quesiti che sarà inserita nei 100 della prova finale. Tuttoscuola lo ha fatto per voi, individuando quelle su cui puntare il giorno dello svolgimento della prova preselettiva.

A differenza di quanto avvenuto con la prova preselettiva del concorso per dirigenti scolastici, quando i 100 quesiti finali erano stati distribuiti in quantità uguali tra le diverse aree senza tener conto della maggiore importanza di talune aree rispetto ad altre, invece i quesiti predisposti per la prova preselettiva concorso per DSGA sono stati diversamente distribuiti in funzione della maggiore o minore importanza delle singole aree.

Quesiti concorso DSGA: più peso all’area della contabilità e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche

Conseguentemente, l’area della contabilità e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche, proprio per la sua centralità nell’esercizio della funzione del DSGA, occupa mille dei 4 mila quesiti della batteria e in proporzione sarà presente con 25 quesiti nei 100 della prova preselettiva.

Quesiti concorso DSGA: poco peso all’area del diritto penale

Al contrario, l’area del diritto penale, presente nella batteria con 200 quesiti, ne avrà soltanto 5 nei 100 finali della prova di preselezione.

Quesiti concorso DSGA: il peso delle diverse aree all’interno della preselettiva

Per maggiore comodità, riportiamo di seguito per ognuna delle sette aree del programma di concorso la distribuzione dei quesiti concorso DSGA.

Area 1Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo con riferimento al diritto dell’Unione europea: 600 quesiti pubblicati da cui saranno estratti 15 quesiti concorso DSGA nella prova di preselezione.

Area 2Diritto civile: 400 quesiti pubblicati da cui saranno estratti 10 quesiti concorso DSGA nella prova di preselezione.

Area 3, Contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche: 1000 quesiti pubblicati da cui saranno estratti 25 quesiti concorso DSGA nella prova di preselezione.

Area 4Diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego contrattualizzato: 600 quesiti pubblicati da cui saranno estratti 15 quesiti concorso DSGA nella prova di preselezione.

Area 5, Legislazione scolastica: 400 quesiti pubblicati da cui saranno estratti 10 quesiti concorso DSGA nella prova di preselezione.

Area 6, Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico: 800 quesiti pubblicati da cui saranno estratti 20 quesiti concorso DSGA nella prova di preselezione.

Area 7, Diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro la Pubblica Amministrazione: 200 quesiti pubblicati da cui saranno estratti 5 quesiti concorso DSGA nella prova di preselezione.

Inclusione scolastica, ok del Consiglio dei Ministri alla revisione del decreto legislativo

da Tuttoscuola

Lo scorso 20 maggio il Consiglio di Ministri ha dato il via libera alla revisione del decreto legislativo 66/2017 sull’inclusione scolastica. A darne notizia con il premier Giuseppe Conte è il sottosegretario all’istruzione Salvatore Giuliano: “Un decreto che avevamo ‘congelato’ appena arrivati al governo perché irrigidiva le procedure e riduceva la partecipazione dei soggetti che vivono e lavorano accanto agli studenti con disabilità. Lo avevamo promesso nel programma di Governo del Movimento 5 Stelle, insieme a una generale revisione dei decreti delegati della cd “Buona scuola” e lo abbiamo fatto, mettendo a punto un correttivo in sinergia con l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica e con la collaborazione delle maggiori associazioni e degli enti interessati all’inclusione scolastica e grazie all’impegno di tutti gli uffici del Miur”.

Anche il premier Giuseppe Conte ha espresso la sua soddisfazione: “La disabilità non riguarda la singola persona, ma coinvolge il contesto familiare e sociale in cui questa persona vive e studia. Dobbiamo mirare a un contesto senza barriere, più ricco di opportunità”. Anche il ministro Marco Bussetti ha commentato la notizia dalla propria pagina Facebook: ““Soddisfazione per l’approvazione in Consiglio dei Ministri del decreto inclusione. Il nuovo provvedimento, portato avanti con il ministro Lorenzo Fontana, dimostra l’attenzione e l’impegno del Governo nei confronti di tutti i nostri giovani. Perché ognuno sia protagonista della propria crescita”.

Concorso DS: donna sotto i 50 anni, ecco l’identikit del futuro dirigente scolastico

da Tuttoscuola

Donna, 49 anni circa, proveniente dal Centro Italia. Queste sono le caratteristiche che, con tutta probabilità, avranno la maggior parte dei dirigenti scolastici che supereranno l’ultimo scoglio del concorso DS, quello della prova orale al via dallo scorso 20 maggio. Partiti alla fine del 2017 in 35 mila, ammessi alle prove scritte in 9 mila nell’estate scorsa dopo avere superato un’impegnativa selezione con quesiti sul sistema scolastico, inseriti a fine marzo soltanto in 3.795 nell’elenco dei candidati concorso DS che, superato lo scritto, stanno affrontando in questi giorni la prova orale con la speranza di trovarsi a settembre a dirigere una istituzione scolastica, sono questi i docenti italiani futuri dirigenti scolastici a cui nei prossimi anni verrà affidato il governo di molte istituzioni scolastiche statali. Più precisamente, dalla lunga selezione usciranno 2.900 candidati che nei prossimi tre o quattro anni verranno nominati dirigenti scolastici e posti a capo di oltre un terzo delle attuali istituzioni scolastiche, oggi in buona parte affidate in reggenza. Tuttoscuola ha disegnato l’identikit del futuro dirigente scolastico analizzando le caratteristiche predominanti dei candidati.

Circa 800 di loro (quasi il 20%) saranno esclusi dalla graduatoria finale di merito, pur avendo superato tutte le prove, e forse spereranno in qualche recupero legislativo, come spesso capita nella Pubblica Amministrazione. Ben 2900 nuovi dirigenti scolastici non sono comunque una cosa da poco, perché rappresenteranno quasi un ricambio generazionale di una delle più complesse funzioni del nostro sistema d’istruzione, una funzione forse più impegnativa di quella di altri ruoli dirigenziali, con molte responsabilità organizzative e gestionali, e con una retribuzione mediamente inferiore a quella degli altri dirigenti pubblici.

Nonostante tutto questo carico di responsabilità, il bando di concorso, come si è visto, non è andato deserto e, anzi, ha visto una considerevole partecipazione di candidati.

Ma chi sono questi docenti di ruolo che si preparano a lasciare l’insegnamento per un considerevole salto di qualità professionale e personale e che stanno per affrontare l’ultimo scoglio concorsuale, a cominciare dal prossimo 20 maggio e con un calendario di prove orali che in alcune regioni si concluderà a luglio?

Per quanto riguarda il genere, di quei 3.795 candidati 1.065 sono uomini (28%). Sono donne il restante 72%, una percentuale che corrisponde mediamente all’universo di genere degli insegnanti italiani.

L’età media di questi futuri capi d’istituto è di 49 anni, ma gli estremi anagrafici vanno da un gruppo di una trentina di giovani tra i 31 e i 35 anni ad una trentina opposta di candidati che hanno attualmente tra i 63 e i 66 anni, già in età da pensione e oltre.

Nella prova orale i 3.795 candidati (tra di loro ce ne sono 96 ammessi con riserva che potrebbero concludere in anticipo il concorso, in caso di sentenza definitiva sfavorevole) dovranno dimostrare – come già avvenuto nella prova scritta – una buona conoscenza in una lingua comunitaria. Quasi 3 su 4 (esattamente 2.824) dovranno dar prova di una buona conoscenza dell’inglese, il 22% (851) del francese, il 3% dello spagnolo o del tedesco.

Il concorso DS è nazionale e i vincitori potranno anche trovarsi in sedi lontane da casa, come sta anche succedendo per affrontare l’orale, visto il meccanismo di assegnazione alle commissioni che ha proceduto in ordine alfabetico, indipendentemente dalla residenza dei candidati.

Ma da dove provengono quei docenti che concorrono per un posto da dirigente scolastico? Il 52% dei candidati che avevano sostenuto la prova scritta proveniva da regioni del Mezzogiorno (Campania e Sicilia in particolare), ma ha superato la prova soltanto il 44%. I candidati sardi hanno fatto registrare la più alta percentuale (57,2%) di ammessi all’orale, seguiti dai friulani con il 50% e dai molisani con il 49,3%, mentre i calabresi non sono andati oltre il 27,3% di ammessi, preceduti dai candidati campani con il 30,6% dai pugliesi con il 36,4% e dai siciliani con il 36,5%. Il maggior numero in assoluto di candidati che sta affrontando la prova orale del concorso DS proviene dal Lazio (440), seguito da quelli della Sicilia (438) e della Campania (411). Il Molise presenta all’orale soltanto 33 candidati, cioè un po’ meno della metà di quelli del Friuli (74) e dell’Umbria (78).