CARLO DE
NITTI[1]
Il colloquio degli Esami di Stato del secondo ciclo di
istruzione dopo il D. Lgs.
62/2017: idee per riflettere
PREMESSA
Una delle innovazioni
introdotte dal D. Lgs. 62/2017 che, al termine di questo anno scolastico
comincerà ad espletare i suoi effetti con la sessione unica 2019 degli Esami di
Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, è costituita dalle modalità
di svolgimento del colloquio orale. Su tale argomento sono incentrate le righe
che seguono: esso sta creando apprensione in molti studenti ed in parecchi
docenti, poiché – com’è noto – ogni novità destabilizza chi è vissuto nelle
certezze precedenti, quelle create da una pratica ventennale determinata dalla
previgente normativa sulla materia de qua. In questa sede, si cercherà
di fornire una lettura analitica “pratica” della novellata normativa sulla
materia.
FONTI
NORMATIVE
- D. Lgs. 62 del 13.04.2017 “Norme in materia di
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di
Stato, a norma dell’articolo 1 commi 180 e 181 lettera i), della legge 13
luglio 2015 n° 107;
- Nota 3050 del 04.10.2018 avente per oggetto
“Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo
grado a.s. 2018/2019 – prime indicazioni operative”;
- D.M. 769 del 26.11.2018;
- D.M. 37 del 18.01.2019 con tutti gli allegati;
- O.M. 205 dell’11.03.2019;
- Indicazioni nazionali per i licei
(D.I. M.I.U.R.- M.E.F. 7 ottobre 2010, n. 211: Schema di regolamento recante
“Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento
concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi
previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo
2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento.”;
- Linee guida secondo biennio e quinto
anno (Direttiva M.I.U.R. 16.01.2012 n. 4):
- Linee guida secondo biennio e quinto
anno – ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (opzioni) (Direttiva
M.I.U.R. 01.08.2012 n. 69)
- Linee guida secondo biennio e quinto
anno (Direttiva M.I.U.R. 16.01.2012 n. 5)
- Linee guida secondo biennio e quinto
anno – ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (opzioni) (Direttiva
M.I.U.R. 01.08.2012 n. 70)
- L. 170/2010;
- Linee Guida (D.M. 5669/2011);
- Nota M.I.U.R. 562 del 03.04.2019;
- Nota M.I.U.R. 788 del 06.05.2019.
QUADRO DI
RIFERIMENTO
Il colloquio è
disciplinato dall’art. 17, c. 9, del D. Lgs. 62/2017 ed ha la finalità di
accertare da parte della Commissione il conseguimento del profilo educativo,
culturale e professionale della studentessa o dello studente.
A tal
fine, la commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti,
esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti
(sotto forma di conoscenze) e dei metodi propri delle singole discipline
(metacognizione), nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e
metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale in una
disciplina non linguistica, utilizzando anche la lingua straniera, secondo la
metodologia C.L.I.L.
Nell’ambito
del colloquio, il candidato interno espone, mediante una breve relazione e/o un
elaborato multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento, denominati con la previgente
normativa percorsi di alternanza scuola lavoro[2].
Nella relazione
e/o nell’elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche
delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali
acquisite, sviluppa una riflessione in un’ottica orientativa sulla
significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio
e/o di lavoro post-diploma.
Parte del colloquio
è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito
di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel curriculum scolastico secondo
quanto previsto all’art. 1 del D.L. 137/2008, convertito con modificazioni
dalla L. 169/2008, illustrati nel documento del consiglio di classe e
realizzati in coerenza con gli obiettivi del P.T.O.F.
Il colloquio si
svolge a partire da materiali scelti dalla commissione, attinenti alle
Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e
professionali, in un’unica soluzione temporale e alla presenza dell’intera
commissione. Ad essa il compito di curare l’equilibrata articolazione e durata
delle fasi del colloquio ed il coinvolgimento delle diverse discipline,
evitando però una rigida distinzione tra le stesse, mediante nodi concettuali caratterizzanti le
diverse discipline.
A
parere di chi scrive, la durata del colloquio non può essere aprioristicamente
definita da un presidente con mere funzioni, ahilui!, da metronomo, ma non è
possibile ritenere lontano dal vero chi identifichi in media il tempo di durata
dei colloqui tra i quarantacinque ed i sessanta minuti. Sarà lo snodarsi dei
colloqui dei singoli candidati a definire, in situazione, la durata dei
medesimi[3].
Affinché
tale coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari conducono
l’esame anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle due
prove scritte, come già avveniva con la previgente normativa.
Nella
predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto
del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il
documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le
metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, sempre nel rispetto
delle Indicazioni nazionali per i Licei e delle Linee guida per gli Istituti
tecnici e professionali.
Tale
indicazione ministeriale rende chiarezza a quanti sono in preda al dubbio se
inserire nelle “buste” testi, brani, immagini etc già sviluppati durante l’anno
dai docenti della classe o no. La risposta è patentemente positiva, fermo
restando che il materiale proposto non deve essere necessariamente vincolato ad
una disciplina specifica. Un’opera d’arte non vale solo per parlare di storia
dell’arte: ad esempio, da Guernica si può partire per parlare della guerra
civile spagnola, della repubblica e del successivo franchismo e non solo del
pittore andaluso. Oppure: chi impedisce al candidato di utilizzare un brano da
Cornelio Tacito per parlare di storia, del 1956 e della destalinizzazione,
vista la ben celebre battuta di Concetto Marchesi sul rapporto tra lo storico
del principato e Nerone, rispetto a quello tra Nikita Krusciov e Stalin? Oppure
chi potrebbe pensare che sia strano parlare di Ignazio Silone o di Tommaso
Fiore dinanzi al Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo?
Peraltro,
non paiono lontani dall’ortodossia della previsione normativa quei consigli di
classe che abbiano invenuto in sede di documento del 15 maggio quattro o
cinque snodi concettuali -ad esempio, i diritti umani, il
lavoro, la pace, l’ambiente, la guerra,la salute, la natura – da
declinare nellediverse discipline presenti in sede d’esame … Ne vien
fuori un amplissimo “florilegio” da cui prelevare materiali per la formulazione
dei contenuti delle buste[4].
Ogni
commissione d’esame dedicherà un’apposita sessione della propria attività alla
preparazione del colloquio: provvede per ogni classe, in coerenza con il
percorso didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla
predisposizione dei materiali da proporre in numero pari a quello dei
candidati da esaminare nella classe ovvero nella commissione aumentato di due,
affinchè anche l’ultimo candidato possa sorteggiare tra tre buste. Il giorno
della prova orale il candidato sorteggerà i materiali sulla base dei quali
verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno previste in modo
da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati.
La commissione
dispone di venti punti per la valutazione del colloquio e procede
all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato
nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato, secondo i criteri
di valutazione stabiliti in precedenza.
Il livello minimo
perché il colloquio possa essere considerato sufficiente non è esplicitato nel
più volte citato decreto così come nella successiva O.M. 205/2019 – come lo era
nella normativa previgente (notoriamente 20/30) – del resto, parimenti nelle
prove scritte. A parere di chi scrive, esso non può essere allocato se non
intorno ai 12/20: scendendo al di sotto, il candidato correrebbe il rischio di
non raggiungere il punteggio di 60/100 indispensabile per conseguire il
superamento dell’Esame.
Chi
scrive queste righe ritiene che, forse, non sarebbe superfluo, da parte di chi
ne ha la competenza, assicurare che tutti i contenuti delle buste estratti, le
relative buste anonime e le due non sortite con il loro contenuto siano
conservate agli atti della Commissione d’esame ed inserite, a conclusione della
sessione d’esame nel cosiddetto ”pacco”[5].
NOTA M.I.U.R. 562 del 03 aprile 2019
La Nota M.I.U.R. del 3 aprile u.s. n° 562 fornisce alcuni chiarimenti ed utili spunti di riflessione in ordine
agli alunni con bisogni educativi speciali, ribadendo che l’inclusione
scolastica rappresenta un valore primario. Essa si ispira ai principi
costituzionali di eguaglianza e pari dignità sociale di ogni cittadino,
concretizzati nell’applicazione costante e sicura delle norme vigenti.
Tali disposizioni
mirano ad assicurare agli alunni con bisogni educativi speciali, gli adeguati
strumenti di supporto indispensabili per la loro partecipazione alla vita
scolastica su un piano di uguaglianza con gli altri compagni e compagne di
classe. Esistono, infatti, caratteristiche personali, collegate all’esperienza
vissuta e a condizioni di salute, anche di natura transitoria, che necessitano
di tutela, di “cura educativa”, che si esplicita nel Piano Didattico
Personalizzato. Esso ha, pertanto, la funzione, anche con riferimento agli
alunni con bisogni educativi speciali, di dichiarare e di sistematizzare gli
interventi educativi e didattici, di coinvolgere attivamente la famiglia,
nonché di garantire la verifica e il monitoraggio degli obiettivi raggiunti.
È anche attraverso
tale strumento – argomenta la Nota – che si realizza un sistema scolastico più
equo ed inclusivo, in cui la prospettiva pedagogica rivesta maggiore
significatività di quella clinica. Pertanto non deve prevalere la logica
dell’adempimento burocratico ma il principio della “cura educativa”,
fondato sulla responsabilità dei consigli di classe e sulla corresponsabilità
dell’azione educativa.
NOTA M.I.U.R. 788 del 06 maggio 2019
Ciò viene ulteriormente esplicitato nell’ultima
Nota del M.I.U.R., la 788 del 6 maggio u.s., avente per oggetto: “Esame di
Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 2018/2019 – Precisazioni sulle
modalità di svolgimento del colloquio”.
Nell’ambito del nuovo esame di Stato, importanti
innovazioni sono state apportate all’ultima prova, il colloquio, al fine di
renderlo più coerente con il quadro ordinamentale e per disporre di uno
strumento più efficace di verifica, da parte delle Commissioni, del livello di
raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi di apprendimento previsti dai
profili di ciascun indirizzo. Il quadro normativo e le indicazioni
successivamente che il M.I.U.R. fornisce definiscono le finalità e la struttura
del colloquio, sottolineando la sua natura pluridisciplinare ed integrata
nonchè la sua importanza decisiva al fine di raccogliere elementi di
valutazione significativi sul livello di “preparazione” del candidato e sulle
sue capacità di affrontare con autonomia e responsabilità le tematiche e le
situazioni problematiche proposte. In altre parole, il colloquio di esame non
vuole sostituirsi o, peggio, costituire una riproposizione – in versione minor,
impoverita nei tempi e negli strumenti – delle verifiche disciplinari che
ciascun consiglio di classe ha effettuato nell’ambito del percorso formativo e
il cui esito complessivo è attestato dal credito scolastico, che passa dal 25
al 40 per cento del voto finale, con il parallelo calo dal 75 al 60 per cento
del valore delle prove. Il colloquio ha, invece, la finalità di sviluppare una
interlocuzione coerente con il profilo di uscita, valorizzando i nuclei
fondanti delle discipline.
Già l’art. 17, c. 9, del D. Lgs. 62/2017
individuava in modo puntuale la struttura del colloquio. A tal fine, la
commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze,
progetti, problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi
propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze
acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche
utilizzando la lingua straniera. Nell’ambito del colloquio il candidato espone,
mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza svolta
relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.
Il colloquio accerta altresì le conoscenze e
competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a
Cittadinanza e Costituzione”. Il D.M. 37/2019 chiarisce e integra tale
previsione In particolare, all’art. 2, al fine di scegliere e proporre al
candidato i materiali spunto per l’avvio del colloquio, viene individuata una
puntuale procedura alla quale le commissioni d’esame dovranno attenersi. L’art.
19 dell’O.M. n. 205 del 2019 fornisce ulteriori indicazioni operative sulle
modalità di svolgimento del colloquio.
Come previsto dal citato D.M., il colloquio viene
avviato con l’analisi e il commento del materiale che la commissione propone al
candidato, per poi svilupparsi in una più ampia e distesa trattazione di
carattere pluridisciplinare che espliciti al meglio il conseguimento degli
obiettivi del profilo educativo, culturale e professionale (P.E.C.U.P.).
Risulta perciò di fondamentale importanza la scelta di materiali che possano
favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse
discipline. In coerenza con il quadro normativo, i materiali possono essere di
diverso tipo. Essi possono essere costituiti da:
- testi (es. brani in poesia o in prosa, in lingua italiana o
straniera);
- documenti (es. spunti tratti da giornali
o riviste, foto di beni artistici e monumenti, riproduzioni di opere d’arte, ma
anche grafici, tabelle con dati significativi, etc.);
- esperienze e progetti (es.: spunti tratti
anche dal documento del consiglio di classe)
- problemi (es.: situazioni problematiche legate alla specificità
dell’indirizzo, semplici casi pratici e professionali).
E’ opportuno che la commissione, in sede di
riunione preliminare, individui i criteri alla base della scelta e la tipologia
dei materiali da proporre ai candidati. La Nota ne esemplifica alcuni, cui non sarà
certo facile non attenersi, senza incorrere in grossolane topiche:
- la coerenza con gli obiettivi del P.E.C.U.P.;
- la coerenza con il percorso didattico
effettivamente svolto (documento del consiglio di classe);
- la possibilità di trarre spunti per un colloquio pluridisciplinare.
La coerenza con il P.E.C.U.P. e con il percorso didattico effettivamente
svolto non può che essere assoluta e totale, pena lo scantonamento in una forma
di effimera “recita a soggetto” che sicuramente disorienta i giovani candidati,
ed espone le commissioni ai marosi funesti del sempre
possibile contenzioso amministrativo, conseguente
alla sessione d’esame, in cui risulterebbero de plano patentemente
soccombenti. A parere di chi scrive, il massimo della coerenza tra documento
proposto e percorso didattico effettivamente svolto si realizza proponendo
documenti (o stralci significativi di essi) presi all’interno di quanto
effettivamente realizzato nel corso dell’anno scolastico, come sostenuto anche
in precedenza in queste righe.
Al punto che, al fine di non creare disparità di
trattamento tra i candidati, il M.I.U.R. prescrive che ogni commissione porrà
particolare attenzione alla scelta delle tipologie, anche in relazione alla
natura degli indirizzi, e all’equivalenza del livello di complessità dei
materiali.
La scelta dei materiali, alla quale dovrà essere
dedicata un’apposita sessione di lavoro (i.e. seduta), sarà effettuata
distintamente per ogni classe, tenendo conto del collegamento con lo
specifico percorso formativo e con il documento del consiglio di classe che
lo illustra in modo dettagliato. Data la natura del colloquio, nel corso del
quale dovranno essere privilegiati la trasversalità ed un approccio integrato e
pluridisciplinare, il materiale non potrà essere costituito ovviamente da
domande o serie di domande, ma dovrà consentire al candidato, sulla base delle
conoscenze e abilità acquisite nel percorso di studi, di condurre il colloquio
in modo personale, attraverso l’analisi e il commento del materiale stesso. Non
tutte le aree disciplinari potranno trovare una stretta attinenza al materiale
proposto, per cui i commissari di tutte le discipline si inseriranno
rogressivamente nello svolgimento del colloquio al fine di verificare le
competenze acquisite in tutti gli ambiti disciplinari.
E’ indubbio il maggiore valore e il significato
che il D. Lgs. 62/2017 ed i successivi provvedimenti ministeriali attribuiscono
al documento del consiglio di classe, che deve illustrare in modo dettagliato
il percorso formativo svolto dagli studenti. E’ perciò necessario che tale
documento descriva non solo i contenuti svolti, ma anche l’attuazione della
progettazione didattica in termini di attività, progetti, esperienze. Fermo
restando il carattere informativo ed orientativo del documento, è bene
ricordare che la competenza nella scelta dei materiali per il colloquio è
normativamente affidata in via esclusiva alla commissione d’esame. Il
consiglio di classe, perciò, descriverà il percorso formativo e didattico che potrà
orientare il lavoro della commissione, ma non potrà sostituirsi alla
commissione stessa nell’indicare i materiali da utilizzare per lo spunto
iniziale del colloquio.
E’ evidente che nella Nota di cui si parla, il
M.I.U.R. suggerisce che i materiali siano individuati dalla Commissione in modo
solidale tra membri esterni ed interni (i quali illo tempore hanno
collaborato alla stesura del Documento del consiglio di classe).
In breve sintesi, prosegue la Nota MIUR, il
colloquio è caratterizzato da quattro momenti: 1) l’avvio dai materiali di cui
all’art. 19, c. 1, secondo periodo, dell’O.M. 205/2019 e la successiva
trattazione di carattere pluridisciplinare; 2) l’esposizione, attraverso una
breve relazione e/o elaborato multimediale, dell’esperienza svolta
relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento; 3)
l’accertamento delle conoscenze e competenze maturate nell’ambito delle
attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”; 4) la discussione delle
prove scritte.
In un siffatto contesto, per i candidati con
disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento, l’esame di Stato è
disciplinato, come è noto, dall’art. 20 del D. Lgs. 62/2017, nonché dagli artt.
20 e 21 dell’O.M. 205/2019. In particolare, per lo svolgimento del colloquio
trovano applicazione, rispettivamente, l’art. 20, c. 7, e l’art. 21, c. 5,
della più volte citata O.M., i quali prevedono che le commissioni d’esame
sottopongano ai candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento
i materiali di cui all’art. 19, c. 1, predisposti in coerenza con il P.E.I. o
il P.D.P. di ciascuno. Pertanto, non trova applicazione per i candidati con
disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento la procedura di cui all’art.
19, c. 5, dell’O.M. 205/2019.
Non sfugge ad alcuna persona interessata
all’argomento – compresi i presidenti delle commissioni d’esame ed i commissari
delle medesime – che la non applicazione della procedura “usuale” – la scelta
tra le buste – non possa essere sufficiente per salvaguardare i diritti di
tutt*. La prassi corrente debba essere integrata, da parte delle singole
Commissioni “sul campo”, con l’indicazione, anche negli appositi verbali
d’esame, del modus operandi con cui intendono perseguire le finalità
degli esami (e la loro assoluta legittimità giuridica), tutelando in pari tempo
dei candidati “speciali”. Non è del tutto superfluo rammemorare che i docenti
specializzati che hanno seguito i candidati durante l’anno scolastico sono
membri aggregati alle Commissioni costituite.
Potrebbe essere praticabile – è possibile
ritenere, forse, senza commettere un errore marchiano – da parte delle
Commissioni coinvolte in queste problematiche, la “via” di un sorteggio che, salvaguardando
le forme (i.e. non faccia sentire discriminati i candidati speciali) ed
il rispetto assoluto e totale della normativa vigente, garantisca i diritti dei
candidati medesimi mediante prassi diversificate tanto corrette quanto
efficaci: ogni Commissione interessata saprà, di certo, invenire la
migliore modalità di colloquio per tutti i candidati[6].
BIBLIOGRAFIA /
SITIGRAFIA[7]
- ETTORE ACERRA, Esami di Stato (II ciclo di
istruzione), in AA.VV., Repertorio 2019. Dizionario normativo della
scuola, Napoli 2019, Tecnodid;
- SERGIO AURIEMMA, Esami
di Stato (I ciclo di istruzione),
in AA.VV., Repertorio 2019. Dizionario normativo della scuola, Napoli
2019, Tecnodid;
- MARIO CASTOLDI, Valutare e certificare le
competenze, Roma 2016, Carocci;
- TOMMASO MONTEFUSCO, Le competenze.
Progettare, valutare, certificare, Bari 2013, Edizioni Dal Sud;
- TOMMASO MONTEFUSCO, La didattica laboratoriale. Manuale di buone pratiche. Cosa fare, come
fare, Bari 2015, Edizioni Dal Sud;
- TOMMASO
MONTEFUSCO, Competenze chiave europee RAV. Quali sono, come si valutano, con quali
rubriche. Con espansione online, Milano 2018, Pearson Academy.
www.pugliausr.gov.it
L’Esame di Stato del secondo ciclo
nel quadro delineato dal D.Lgs. 62/2017.
www.turrisicolonna.gov.it
RINGRAZIAMENTI
Queste
righe non sarebbero nate se non fossi stato onorato da parte del Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, dott.ssa ANNA
CAMMALLERI – a cui, in questa sede, mi è gradito rivolgere un deferente
pensiero di ringraziamento – dell’opportunità di svilupparli, in primo luogo,
all’interno di un Gruppo di lavoro nell’ambito del corso “Valutarcompetenze”
organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia dalla Scuola Polo
l’I.I.S.S. “Galileo Ferraris” di Molfetta, presso l’I.I.S.S. “Elena di Savoia –
Piero Calamandrei” di Bari.
Altresì, in
questa sede, mi piace ringraziare per la stima e per l’amicizia di cui mi
onorano:
- il
Coordinatore dei Dirigenti Tecnici dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia, prof. FRANCESCO FORLIANO, sempre prodigo di idee e di consigli
intellettuali e professionali efficaci che hanno stimolato le mie riflessioni,
permeandole di quanto in esse si può riscontrare di positivo ed utile al fine
di applicare correttamente la normativa sulla materia;
- la prof.ssa
MONICA LOGOZZO, dirigente scolastico presso il M.I.U.R., qualificata
interlocutrice e lettrice dei “materiali” empaticamente attenta;
- il prof.
LUIGI MELPIGNANO, dirigente scolastico dell’I.I.S.S. “Galileo Ferraris” di
Molfetta, con cui sono sempre felice di collaborare, in spirito di amicale
condivisione;
Altrettanto,
con sentimenti di amicizia e stima, ringrazio:
- la prof.ssa DANIELA PAPARESTA e tutt*
i/le docenti dell’I.I.S.S. “Elena di Savoia – Piero Calamandrei” di Bari
che hanno interloquito intorno alla novellata normativa, che vede quest’anno la
sua prima applicazione. A tutt* loro il mio grazie più sincero.
[1]
CARLO DE NITTI (Bari 1960) opera nel mondo della scuola pugliese da oltre
trenta anni: da dodici è dirigente scolastico nel capoluogo di regione.
[2]
Essi erano previsti dal D. Lgs. 77/2005, e così rinominati dall’art. 1, c. 784,
della L. 145/2018.
[3]
La media, come tutte le statistiche, si fa dopo, a posteriori… alla maniera del
volo della hegeliana “nottola di Minerva”.
[4]
Considerazione a latere da presidente di commissione: in una classe di
dimensioni medie di 22/24 candidati, se sei commissari propongono un documento
ciascuno su cinque snodi concettuali, ce n’è d’avanzo per essere efficacemente
rispondenti al dettato normativo.
[5] Il fine
è palmare a chiunque, sebbene non giurista, abbia un minimo di dimestichezza
con le “cose di pseudo-scuola”: una civilissima forma di autotutela …
[6] Il
delineato quadro normativo e l’aristotelica “phronesis” delle Commissioni appianeranno
ogni criticità eventualmente insorgente.
[7]
La bibliografia/sitigrafia presentata è volutamente minimale, essendo queste
righe il risultato dell’esperienza di un ‘pratico’, nel senso che a questa
parola attribuiva, nel 2010, Loredana Perla nel suo volume Didattica dell’implicito. Ciò
che l’insegnante non sa, (Brescia, La Scuola).
Mi piace:
Mi piace Caricamento...