Inizio anno scolastico, 2 settembre 2019: chi deve prendere servizio

da Orizzontescuola

di Paolo Pizzo

Il 1°  settembre 2019 è domenica, pertanto per tutto il personale della scuola l’inizio dell’anno scolastico è posticipato al 2 settembre.

Analizziamo i casi in cui il docente è obbligato a prendere servizio il 2 settembre. Per gli altri docenti non c’è alcun obbligo, a meno che non siano state programmate delle attività che andranno necessariamente conteggiate nelle ore funzionali all’insegnamento.

Presa di servizio il 2 settembre (il 1° settembre è domenica)

Per la decorrenza dei contratti dei docenti neo assunti in ruolo o per la presa di servizio dei docenti che di seguito elencheremo, il fatto che il 1 settembre sia domenica non cambia nulla, né dal punto di vista economico, né giuridico.

Nel caso il 1° settembre cada di domenica, infatti, l’inizio dell’anno scolastico è prorogato al giorno successivo secondo l’art. 155, comma 3 del Codice di procedura civile: “Se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”.

Per la questione soprattutto economica, la C.M. n. 95/2002 recitava: “…la circostanza poi che tale data coincida con la domenica, e quindi con la chiusura delle scuole e con la materiale impossibilità per il personale di assumere servizio, configura una causa di forza maggiore che non si ritiene possa incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, né sul diritto all’ intera retribuzione mensile”.

Docenti neoassunti in ruolo dal 1° settembre 2019

indipendentemente dal canale di assunzione (GAE/Concorso 2016 o 2018), i docenti neoassunti in ruolo dall’1/9/2019 dovranno assumere servizio il 2 settembre nella scuola assegnata.

La presa di servizio il 2/9 perfezionerà il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e si avrà così anche la decorrenza economica della nomina a far data dal 1/9.

Nota bene

  • Anche per i docenti di I e II grado assunti dal concorso 2018 (ex FIT) la decorrenza economica e giuridica sarà l’1 settembre dal momento che non esiste più lo svolgimento dell’anno di prova e di formazione con contratto a TD
  • L’eventuale differimento della presa di servizio per un giustificato motivo (es. malattia) comporterà anche il differimento della decorrenza economica; mentre, l’eventuale differimento della presa di servizio senza giustificato motivo comporterà la decadenza della nomina.

Si richiama a tal proposito l’art. 9 del DPR 3/1957 (richiamato a sua volta dall’art. 560 del Dlgs 297/94) il quale prevede che “La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”.

Docenti assunti in ruolo in anni precedenti che hanno ottenuto il trasferimento/passaggio

Per i docenti assunti entro il 1/9/2018 che hanno ottenuto un trasferimento o un passaggio di cattedra o di ruolo, la presa di servizio il 2/9 avverrà nella scuola di nuova titolarità ottenuta con la mobilità per l’a.s. 2019/2020.

Nel caso di completamento (ore divise in due o più scuole) è sufficiente assumere servizio nella scuola che ha il maggior numero di ore (o che gestisce la titolarità).

Docenti assunti in ruolo in anni precedenti che entro il 31 agosto otterranno assegnazione/utilizzazione

Per i docenti assunti entro il 1/9/2018 aventi diritto all’assegnazione/utilizzazione le cui operazioni si concluderanno entro il 31/8/2019, la presa di servizio il 2/9 avverrà direttamente nella nuova scuola assegnata con dette operazioni.
Nel caso di completamento (ore divise in due o più scuole) è sufficiente assumere servizio nella scuola che ha il maggior numero di ore (o che gestisce la titolarità).

Docenti assunti in ruolo in anni precedenti che entro il 31 agosto non otterranno assegnazione/utilizzazione

Per i docenti assunti entro il 1/9/2018 aventi diritto all’assegnazione/utilizzazione le cui operazioni non si concluderanno entro il 31/8, la presa di servizio il 2/9 avverrà nella scuola di titolarità ovvero nella scuola di nuova titolarità ottenuta con la mobilità per l’a.s. 2019/2020 in attesa dell’esito della domanda di assegnazione/utilizzo.

Nota bene:
• Eventuali docenti in esubero o comunque senza sede a qualunque titolo e in attesa di una sede, assumeranno servizio nella sede assegnata in provincia nel 2019/20.
Se la sede loro assegnata era però in altra provincia (per esempio docente classe di concorso in esubero che ha ottenuto per il 2018/19 utilizzazione interprovinciale), la presa di servizio potrà essere effettuata in una qualsiasi scuola della provincia di titolarità (su questo aspetto è però bene confrontarsi con l’ATP di competenza).

Docenti assegnati o utilizzati in altra sede per l’a.s. 2018/19

Per i docenti che a qualunque titolo sono stati assegnati o utilizzati ad altra sede per l’a s. 2018/19, la presa di servizio il 2/9 avverrà nella scuola di titolarità ovvero nella scuola di nuova titolarità ottenuta con la mobilità per l’a.s. 2019/2020.

Docenti collocati per l’a.s. 2018/19 in aspettativa

per anno sabbatico, motivi di famiglia, dottorato di ricerca e altre tipologie di aspettative o congedi protratti fino al 31 agosto 2019

Per i docenti che a qualunque titolo sono stati collocati in particolari status di assenza fino al 31/8 (congedi, aspettative ecc.) la presa di servizio il 2/9 avverrà nella scuola di titolarità ovvero nella scuola di nuova titolarità ottenuta con la mobilità per l’a.s. 2019/2020.

Docente collocata in congedo di maternità

Per la docente neo immessa in ruolo (o che rientra nei casi di assunzione in servizio) che al 2/9 ovvero al momento dell’assunzione in servizio si trova collocata in congedo di maternità (o interdizione per gravi complicanze) la presa di servizio si intende effettuata.
Nel caso di una neo immessa in ruolo anche la decorrenza economica decorre dall’1/9 senza alcun bisogno della presa di servizio effettiva.

Docenti assunti entro il 1° settembre 2019 che non cambiano scuola ma rimangono in quella in cui hanno svolto il precedente anno scolastico

A differenza delle categorie dei docenti finora elencati, per tali docenti non c’è:

• Alcun obbligo di servizio e di presenza a scuola dopo aver terminato il periodo di ferie che può anche non coincidere con la data del 31/8 (un docente può anche aver finito le ferie il 21 agosto. Dal 22 al 31/8 non ha nessun obbligo di presenza a scuola).
• Alcun obbligo di servizio e di presenza a scuola il 2 settembre 2019 a meno che, ovviamente, in questa data non sia stato calendarizzato un incontro collegiale. Altrimenti la presenza è richiesta solo nella data degli incontri collegiali programmati i quali andranno necessariamente conteggiati nelle 40 ore delle riunioni collegiali di cui all’art. 29 del CCNL 29.11.2007.

Immissioni in ruolo, assegnazioni provvisorie e supplenze: tempistica e corretto avvio del 2019/20

Fondo istituzione scolastica 2018/19, risorse accreditate alle scuole

da Orizzontescuola

di redazione

Fondi FIS 2018/19: accreditati sui POS delle scuole.

Fondi non accreditati al 14 agosto

Al 14 agosto non erano state accreditate alle scuole i fondi del FIS e degli esami di Stato a.s. 2018/19.

I ritardi erano dovuti all’Ufficio Centrale di Bilancio del Mef, che non aveva ancora registrato i relativi decreti.

Fondi accreditati

I Fondi FIS, scrive oggi la Flc Cgil, sono stati accreditati nei POS delle scuole, che potranno procedere al pagamento dei compensi al personale interessato.

Nulla, invece, è stato comunicato riguardo alle somme relative agli esami di Stato 2018/19.

Supplenze

da Orizzontescuola

di redazione

Supplenze ATA, al Miur si lavora per avvio operazioni; elaborate le graduatorie di Istituto di II fascia. Nei prossimi giorni anche la terza.

Avviso alle scuole

Il Miur ha inviato un avviso alle scuole per comunicare che sono state elaborate, a cura del sistema informativo, le graduatorie di seconda fascia del personale ATA, già pronte ai fini delle convocazioni per l’attribuzione delle supplenze.

L’Avviso:

Si comunica che sono state elaborate, a cura del sistema informativo, le graduatorie di seconda fascia del personale ATA e le relative diffusioni e il prodotto delle elaborazioni è già disponibile ai fini delle convocazioni. Analoga attività sarà effettuata, nei prossimi giorni, per le graduatorie di istituto di terza fascia.

Fasce graduatorie di Istituto ATA

Ricordiamo che le graduatorie d’istituto del personale ATA sono divise in tre fasce, che determinano l’ordine secondo il quale i candidati vengono convocati:

Prima fascia: sono presenti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti (ATA 24 mesi- art 554 del D.lgs 297/1994)

Seconda fascia: sono presenti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, elenchi provinciali ad esaurimento di Assistente Amministrativo,  Assistente Tecnico, Cuoco  Infermiere, Guardarobiere (DM 75/2001), elenchi  provinciali ad esaurimento di addetto alle aziende agrarie (DM 35/2004). Non sono previsti nuovi ingressi. Vi accedeva con 30 giorni di servizio, anche non continuativi, nel profilo professionale richiesto. Periodicamente si procede al rinnovo della scelta delle sedi.

Terza Fascia: sono presenti i candidati in possesso dei titoli di accesso ai profili professionali previsti dal Bando che viene emanato dal MIUR con cadenza triennale. Le attuali graduatorie di III fascia hanno validità per il triennio 2018/21.

Nuovi Dirigenti Scolastici, chi rinuncia sarà cancellato da graduatoria. Comunicazione entro il 26 agosto

da Orizzontescuola

di redazione

L’assegnazione della sede ai primi 1.984 vincitori del Concorso Dirigenti Scolastici è l’ultimo atto – al momento – della complessa procedura. In attesa della pronuncia dei Giudici il 17 ottobre.

Due problemi: modalità assegnazione sede e assegnazioni posti ancora vuoti

Le problematiche che si stanno evidenziando in questi giorni sono due: le modalità differenti con cui gli USR stanno gestendo l’assegnazione della sede.

La “discrezionalità” dell’USR nella valutazione del curriculum, in alcune regioni, rischia di travalicare il senso stesso della graduatoria.

Altro problema, quello dei posti vuoti determinati dalla rinuncia dei vincitori alla regione/sede assegnata.

Come indicato nella nota Miur dell’08 agosto 2019, la rinuncia ha come conseguenza il depennamento dalla graduatoria nazionale, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 15 del D.D.G. 1259/2017.

Gli USR dovranno comunicare al Miur i nominativi dei Dirigenti rinunciatari entro il 26 agosto.

Come saranno coperti i loro posti? 

Andranno a reggenza? Si scorrerà la graduatoria? In quel caso anche vincitori oltre il numero 1.984 dovrebbero poter esprimere le preferenze e si dovrebbe applicare nuovamente l’algoritmo. E docenti inseriti tra i 1.984 che vedono regioni magari di loro interesse assegnate a docenti con punteggio inferiore in graduatoria?

Un rebus per il quale al momento non c’è normativa. Il Ministero dovrà prendere una decisione. Qualunque essa sarà, sarà comunque tardiva. Il provvedimento infatti avrebbe già dovuto far parte delle regole condivise con i sindacati sull’attribuzione di questi posti.

Scioperi e manifestazioni scuola, a settembre si ricomincia. Tutte le date

da Orizzontescuola

di Ilenia Culurgioni

Scioperi scuola: tutte le date di settembre 2019. Con l’inizio del nuovo anno scolastico 2019/2020 comincia anche la stagione di manifestazione e scioperi. Tutte le date finora comunicate.

Assunzioni su posti Quota 100, dal 2 settembre presidio dei precari a Roma

Dal 2 settembre una delegazione del Coordinamento Nazionale GAE-GM Vincitori di Concorso sarà in presidio fisso per protestare a Roma davanti al Ministero dell’Istruzione a Viale Trastevere per chiedere lo sblocco immediato di tutti i Posti di “Quota 100” per le assunzioni da GAE-GM Vincitori di Concorso.

Altra manifestazione  è quella di “Vincitori concorso 2016, idonei 2016 e docenti Gae del MOVIMENTO DOCENTI MOTIVATI E IN FORMAZIONE CONTINUA” che manifesteranno sempre il 2 settembre in piazza Montecitorio a Roma dalle 9 alle 13. La richiesta è quella di un decreto urgente per stabilizzare GM2016, vincitori ed idonei (e successive GM) e GAE, sfruttando le cattedre che si sono liberate dopo i pensionamenti di Quota 100 e Opzione donna, anche oltre il 1 settembre.

Anquap: sciopero 2 settembre

Il primo sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca del mese di settembre 2019 è previsto per il giorno 2 (in occasione del primo giorno effettivo di inizio dell’a.s. 2019/2020).

A proclamarlo è stata l’Associazione nazionale quadri delle amministrazioni pubbliche (Anquap), con la nota dell’8 agosto. Lo sciopero si rivolge a tutta la giornata di lunedì 2 settembre. Per l’intero mese di settembre, è invece prevista la sospensione di qualsiasi prestazione eccedente l’orario d’obbligo dei Dsga, dei Dsga FF e degli assistenti amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative.

Le motivazioni alla base della protesta sono:
• l’urgenza di provvedere alla copertura, dal 1° settembre 2019 di 2.907 posti di Dsga vacanti e disponibili, la stabilizzazione degli assistenti amministrativi facenti funzione di Dsga, l’accelerazione della procedura concorsuale volta al reclutamento di 2004 Dsga;
• la corretta definizione dell’organico dei Direttori dei servizi generali e amministrativi, andando oltre l’attuale regola delle scuole sottodimensionate (sotto i 600 alunni o in alcuni casi particolari sino a 400) ove non è possibile applicare un Dsga;
• la mancata corresponsione dell’indennità mensile ai Dsga che lavorano in due scuole;
• l’esigenza di rivedere l’organico complessivo del personale Ata in base al fabbisogno effettivo di ogni istituto scolastico, con l’introduzione del profilo dell’assistente tecnico anche nelle scuole di I ciclo;
• l’urgente bisogno di rivedere la procedura di reclutamento a tempo indeterminato e determinato del personale Ata;
• la necessità di portare a compimento l’internalizzazione dei servizi di pulizia, poiché si rischia di non riuscire a rispettare la data indicata (1° gennaio 2020);
• la rivisitazione del sistema di classificazione e dei profili del personale Ata, specialmente per le figure del Dsga e degli assistenti amministrativi e tecnici, alla luce dei maggiori carichi di lavoro;
• lo stanziamento di risorse apposite per un adeguato riconoscimento economico delle funzioni svolte dai Dsga e dagli assistenti amministrativi;
• sollecitare l’erogazione dei fondi per il miglioramento dell’offerta formativa

Unicobas Scuola&Università: sciopero 18 settembre

Altra giornata di sciopero nel comparto Scuola del mese di settembre è prevista per il 18. Con nota del 29 luglio, Unicobas Scuola&Università – Federazione sindacale dei comitati di base ha proclamato lo sciopero nazionale per la giornata di mercoledì 18 settembre 2019 per tutto il personale Ata (amministrativi, tecnici e ausiliari) e Itp (Insegnanti tecnico-pratici), di ruolo e non, della scuola pubblica italiana, ivi compresi gli istituti all’estero.

La protesta si rivolge agli Ata e agli Itp, si legge nel comunicato Unicobas, che nel 2000 transitarono dai ruoli degli enti locali a quelli statali, a cui non è mai stata riconosciuta l’anzianità pregressa. Non solo. Lo sciopero riguarda le sostituzioni, le qualifiche, il precariato, gli straordinari, la seconda posizione economica per tutti gli Ata; la retribuzione, i laboratori, la titolarità, la stabilizzazione per gli Itp, con contratto a tempo determinato o indeterminato.

Sisa: sciopero 27 settembre

L’Associazione sindacale Sisa (Sindacato indipendente scuola e ambiente), con nota del 18 giugno 2019, ha proclamato lo sciopero per il comparto Scuola per tutta la giornata di venerdì 27 settembre 2019, che coinvolge tutto il personale della scuola, docente, dirigente e Ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero.

In tutti i casi, al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona (articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n.146), durante lo sciopero sono garantiti, dalle Pubbliche Amministrazioni interessate, adeguati livelli di funzionamento dei servizi pubblici essenziali (articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n.146), tramite l’erogazione delle prestazioni indispensabili.

Ma non finisce qui….

L’instabilità politica e il grosso dubbio attorno ai provvedimenti per la scuola contenuti nel decreto sui precari approvato dal CDM il 6 agosto con la formula “salvo intese” non lascia presagire al momento nulla di buono. Altre manifestazioni potrebbero essere organizzate dai precari nel corso dei prossimi giorni.

Edifici scolastici, manutenzione ordinaria e straordinaria. Cosa prevede il nuovo Regolamento

da Orizzontescuola

di redazione

Manutenzione edifici scolastici: le novità introdotte dal nuovo regolamento amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto 28 agosto 2018, n. 129).

Nuovo regolamento

Il decreto n. 129/2018, che ha sostituito il decreto interministeriale n. 44/2001, riguardo alla manutenzione degli edifici scolastici:

  • precisa alcuni aspetti relativi all’affidamento di interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione;
  • introduce due novità relative a: manutenzione degli immobili acquisiti con fondi propri; manutenzione straordinaria da effettuare con fondi propri.

Interventi di manutenzione ordinaria e lavori indifferibili

Le scuole possono effettuare interventi di manutenzione ordinaria, previa delega dell’ente territoriale competente.

Al di fuori di quanto detto sopra, inoltre, le scuole possono affidare interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche. In tali casi, le istituzioni scolastiche anticipano i fondi necessari all’esecuzione degli interventi, dandone immediata comunicazione all’ente locale competente, ai fini del rimborso.

Manutenzione immobili acquisiti con fondi propri

Il nuovo regolamento, come detto sopra, ha introdotto due importanti novità, di cui una relativa alla manutenzione degli immobili acquisiti con fondi propri.

Al riguardo, si prevede che le scuole procedano all’affidamento di lavori e alla manutenzione degli immobili acquisiti con fondi derivanti da attività proprie o da eredità, legati e donazioni.

Manutenzione straordinaria con fondi propri

L’altra novità riguarda la possibilità per le scuole di effettuare, con eventuali fondi propri e d’intesa con il proprietario, interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze.

Ed. civica, Patto di Corresponsabilità anche alla primaria. Sanzioni decise da scuole e non più da Regio Decreto

da Orizzontescuola

di redazione

Educazione civica come materia con voto autonomo: abolizione delle sanzioni previste dal Regio Decreto 26 aprile 1928 ed estensione del Patto Educativo di Corresponsabilità alla scuola primaria.

Applicazione riforma

La legge, che introduce l’educazione civica come materia con voto autonomo, è stata approvata definitivamente da Camera e Senato.

Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore. Abbiamo chiarito quando entrerà in vigore la riforma in Educazione civica con voto autonomo, sarà introdotta dal 1° settembre 2019? Chiarimenti

Il testo approvato

Abolizione sanzioni RD 26 aprile 1928

Il succitato Regio Decreto (RD) del 26 aprile 1928, per gli alunni della scuola primaria, prevedeva le seguenti sanzioni: ammonizione; censura notata sul registro con comunicazione scritta ai genitori, che la debbono restituire vistata; sospensione dalla scuola, da uno a dieci giorni di lezione; esclusione dagli scrutini o dagli esami della prima sessione; espulsione dalla scuola con la perdita dell’anno scolastico.

Le succitate sanzioni, previste dall’articolo 412 del RD e applicate secondo quanto previsto dai seguenti articoli 413 e 414, sono state abolite dall’articolo 7 del nuovo testo di legge sull’eduzione civica:

[…] Gli articoli da 412 a 414 del regolamento di cui al regio decreto 26
aprile 1928, n. 1297, sono abrogati. 

Ciò, tuttavia, non vuol dire che non saranno previste sanzioni, come vedremo di seguito.

Estensione Patto Educativo Corresponsabilità alla Primaria

Il summenzionato articolo 7 del testo di legge prevede che il Patto Educativo di Corresponsabilità venga esteso anche alla scuola Primaria (sino ad ora il Patto era previsto solo per la scuola secondaria):

Al fine di valorizzare l’insegnamento trasversale dell’educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, la scuola rafforza la collabora zione con le famiglie, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità di cui all’articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, estendendolo alla
scuola primaria […]

L’estensione del Patto alla primaria compensa e aggiorna, riguardo alle sanzioni, quanto previsto dal succitato Regio Decreto, in quanto le scuole stabiliranno i comportamenti sanzionabili e le relative sanzioni.

Così leggiamo nell’articolo 4 dello Statuto:

I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell’articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

Le scuole, dunque, come sottolineato in precedenza anche dal sottosegretario Giuliano, decideranno le sanzioni da comminare e i comportamenti punibili.

Il testo approvato

Il docente è pubblico ufficiale, col decreto sicurezza bis tre anni e più di carcere per offesa o violenza

da La Tecnica della Scuola

Nel decreto sicurezza bis c’è anche la “stretta” sui reati commessi verso i pubblici ufficiali, quindi anche verso gli insegnanti e tutto il personale in servizio nella scuola. La norma – che appare anche come una risposta all’escalation di casi di violenza verso i docenti e la richiesta di una legge ad hoc – è contenuta nella conversione in legge con modificazioni, pubblicata in G.U. il 9 agosto scorso del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Cosa è stato approvato sul tema

Ecco quanto è stato approvato a pagina 186 della Gazzetta Ufficiale, serie Generale del 9 agosto: “Art. 341 -bis (Oltraggio a pubblico ufficiale) . – Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato”.

Le conseguenze

Ma cosa significa offendere “l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale”? Secondo gli articoli 339 e 336 del codice penale, si tratta di reati che corrispondono a “violenza o minaccia” oppure alla “resistenza a pubblico ufficiale”.

Come già scritto dalla Tecnica della Scuola, atti violenti contro i professori possono essere costituiti non solo da offese, percosse, lesioni e violenza privata, ma il reato scatta anche in caso di stalking, minaccia e diffamazione.

Anche l’ingiuria, oggi depenalizzata, costituisce reato se rivolta ad un pubblico ufficiale: si tratta, infatti, di oltraggio a pubblico ufficiale, delitto che può essere commesso dall’alunno che insulti apertamente il docente o che lo denigri in presenza di altre persone.

Cosa deve fare un docente aggredito

Se subisce un’aggressione verbale o fisica, il docente deve informare, con una lettera scritta, il preside nonché, visto l’art. 2087 del Codice civile inerente la responsabilità del Dirigente (obbligato ad adottare le necessarie misure atte a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti).

Ricordiamo che il docente aggredito deve chiedere allo stesso di prendere provvedimenti per garantire le condizioni di sicurezza in ambito lavorativo previste dalla legge e scongiurare il ripetersi di ulteriori aggressioni in grado di provocare danni morali, fisici e/o biologici nei propri confronti.

Se sono stati riportati traumi o ferite bisogna recarsi subito in pronto soccorso per le cure del caso e chiedere il rilascio del relativo certificato medico attestante la diagnosi e le circostanze che hanno causato la richiesta di cure mediche presso la struttura ospedaliera (la certificazione dovrà essere allegata alla successiva denuncia da presentare alla polizia giudiziaria o ai carabinieri).

Il dirigente scolastico, avvisato dal grave episodio accaduto in servizio, ha l’obbligo della denuncia, relativamente ai reati perseguibili d’ufficio (art. 331 del Codice penale). La denuncia va presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

Cosa dice il Codice Penale

L’art. 357 del Codice Penale dispone che “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa“.

Agli stessi effetti, come disposto dal secondo comma dell’art. 357 novellato dalla l. n. 86/90 e successivamente modificato dalla l. n. 181/92, “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi“.

Dalla lettura della norma, pertanto, si evince che la qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a tutti quei soggetti che “concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione; coloro che sono muniti di poteri: decisionali; di certificazione; di attestazione di coazione” (Cass. Pen. n. 148796/81); “di collaborazione anche saltuaria” (Cass. Pen. n. 166013/84).

Pubblico ufficiale

L’articolo 358 c.p., a propria volta, dispone che “sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d’ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Secondo la dottrina prevalente per incaricato di pubblico servizio dovrebbe intendersi un soggetto che pur svolgendo un’attività pertinente allo Stato o ad un altro Ente pubblico non è dotato dei poteri tipici del pubblico ufficiale e, d’altra parte, non svolge funzioni meramente materiali.

La qualità di pubblico ufficiale è stata riconosciuta nel tempo a diversi soggetti.

A titolo esemplificativo sono considerati pacificamente pubblici ufficiali: i consulenti tecnici, i periti d’ufficio, gli ufficiali giudiziari e i curatori fallimentari, quali ausiliari del giudice (Cass. Pen. 16.6.1983; 11.5.1969); i portalettere e i fattorini postali (Cass. n. 5.10.1982); gli ispettori e gli ufficiali sanitari; i notai; il sindaco quale ufficiale del governo; i consiglieri comunali (Cass. n. 18.11.1974); gli appartenenti alle forze di polizia e armate; i vigili del fuoco e urbani; i magistrati nell’esercizio delle loro funzioni (ecc.).

Anche gli insegnanti delle scuole pubbliche lo sono, così come ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15367/2014, che ha ribadito la qualità di pubblico ufficiale per l’insegnante di scuola media nell’esercizio delle sue funzioni non circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma esteso “alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi” riconoscendo tutti gli elementi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale a carico di un genitore (riferimenti: art. 357 Codice penale, legge n. 86/90, legge n. 181/92, sentenze Corte di Cassazione n. 229/1986 – n. 6685/1992 – n. 3004/1999 – n. 15367/2014)

Anche i docenti di scuola paritaria, nell’esercizio delle loro funzioni, sono “pubblici ufficiali”; così pure il coordinatore didattico e il gestore.

Pubblico servizio

Sono definiti incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio; per pubblico servizio si intende un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima. Alcuni esempi di incaricati di pubblico servizio: i bidelli, i dipendenti comunali che preparano i certificati senza avere potere di firma, i dipendenti delle aziende sanitarie locali.

Stipendio, ecco il cedolino di agosto. Il 23 l’accredito. Ma manca qualcosa

da La Tecnica della Scuola

E’ già visibile il cedolino dello stipendio di agosto per il personale scolastico. I soldi sul conto corrente saranno invece accreditati tra qualche giorno, ovvero il 23 agosto.

Tuttavia, come segnalatoci da alcuni lettori, lo stipendio di agosto, che doveva comprendere anche il rimborso 730 non ricevuto a luglio, non contiene i soldi relativi alle attività aggiuntive e quelli delle attività svolte durante gli esami di Stato.

Se nel primo caso non si tratta di una sorpresa, dati i ritardi dell’erogazione del MOF alle scuole, nel secondo caso, invece, i compensi derivanti dall’attività svolta durante gli esami di maturità erano previsti proprio per il mese di agosto.

Invece, sono diverse le lamentele giunte in redazione in tal senso.

Stipendi docenti, emissione ed esigibilità

Riepiloghiamo i concetti di emissione ed esigibilità.

L’emissione e l’esigibilità rappresentano rispettivamente l’inizio e la fine della procedura relativa al pagamento degli stipendi.

Più precisamente l’emissione corrisponde alla fase in cui NoiPa raccoglie ed elabora tutte le informazioni utili al pagamento.

Esistono 3 differenti tipi di emissione:

  • Ordinaria: elaborazione stipendio mensile;
  • Urgente: elaborazione arretrati a credito o stipendi relativi a periodi passati;
  • Speciale: elaborazione competenze personale scuola e volontari Vigili del fuoco e altre tipologie particolari di arretrati.

L’esigibilità rappresenta invece la data in cui viene effettuato l’accredito del pagamento presso il proprio istituto di credito.

Si tratta quindi della fase in cui l’importo spettante si rende disponibile al beneficiario.

Le date di esigibilità sono le seguenti.

  • 23 di ogni mese: rata ordinaria;
  • entro 10 giorni lavorativi dal termine Emissione Urgente e Speciale.

Stipendi scuola, alcune novità

Al 31 dicembre 2018, infatti, è scaduto il contratto e come prevede la legge, in assenza del rinnovo scatta l’automatismo della vacanza contrattuale. L’inflazione del periodo di riferimento calcolata dall’ISTAT è pari al 1,40%, pertanto dal 1 aprile 2019 scatta un aumento del 30% dell’inflazione quindi lo 0.42% della retribuzione di riferimento.

La quale è costituita dallo stipendio base iniziale di livello, corrispondente al primo gradone da 0 a 8 anni di anzianità.

Dal 1 luglio invece sarà corrisposto il 50% dell’inflazione, ovvero lo 0,70% della retribuzione di riferimento.

Ecco quanto segnalato da NoiPa

Come previsto dall’art. 1, comma 440 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a favore del personale amministrato da NoiPA verrà erogata l’indennità di vacanza contrattuale a partire dal cedolino del mese di aprile, aumentata a partire dal mese di luglio 2019.

Queste cifre saranno erogate fino alla stipula del prossimo contratto scuola 2019-2021

fonte Stipendi scuola

Gli stipendi della scuola

fonte Cisl Scuola (clicca qui)

Stipendi scuola, l’indennità di vacanza contrattuale

L’indennità di vacanza contrattuale è un elemento provvisorio della retribuzione che viene erogato dal datore di lavoro (in questo caso lo Stato) nel periodo intercorrente tra la data di scadenza di un CCNL e il suo rinnovo (cosiddetto periodo di vacanza contrattuale).

Si tratta di elemento provvisorio proprio perché la corresponsione di tale indennità deve essere limitata al periodo durante il quale i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori sono impegnati nel rinnovo di un contratto collettivo nazionale.

Questo elemento provvisorio deriva dall’Accordo Interconfederale del 23 Luglio 1993 (Protocollo di intesa Governo-Sindacati Lavoratori-Associazioni Imprenditoriali sulla politica dei redditi e sull’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo)

Cosa significa per i dipendenti della scuola? La misura dell’indennità è pari allo 0,42% dello stipendio tabellare dal 1° aprile e allo 0,7% a decorrere dal 1° luglio 2019.

Per gli stipendi della scuola l’erogazione dell’indennità a partire da aprile comporterà un aumento che, a seconda della qualifica professionale e dell’anzianità di servizio, varierà da un minimo di 5,4 euro ad un massimo di 12 euro.

A partire da luglio l’indennità varierà tra un minimo di 9 euro ad un massimo di 12 euro.

Si ricorda che l’indennità di vacanza contrattuale viene erogata quale anticipazione dei benefici attribuibili all’atto del rinnovo contrattuale, pertanto sarà riassorbita al momento della stipula del CCNL relativo al triennio 2019-2021.

Come cambiare la modalità di accredito dello stipendio

NoiPA mette a disposizione dei suoi utenti il self service “Modalità di riscossione”, la funzionalità che permette di modificare la modalità di accredito dello stipendio.

Per usufruire del servizio clicca qui

Attenzione, però. Così come segnala NoiPA, la concreta variazione della modalità di riscossione dello stipendio ha effetto dal mese successivo a quello della comunicazione su NoiPA (per esempio: se comunichi la modifica nel mese di giugno, il cambiamento avrà esito dal mese di luglio).

Prima di chiudere il tuo conto precedente, verifica sempre l’effettivo accredito dello stipendio sul nuovo conto corrente.

Per ulteriori dettagli clicca qui

Permesso studio anche per chi frequenta il TFA sostegno

da La Tecnica della Scuola

Alcune regioni hanno riaperto i termini per per la presentazione delle domande dei permessi retribuiti per il diritto allo studio (150 ore) relativi all’anno solare 2019. Si tratta di una deroga, segnala la Flc Cgil, per permettere ad alcuni soggetti di rientrare fra i beneficiari dei permessi studio.

E’ importante evidenziare che il periodo di riferimento da utilizzare il permesso studio è quello settembre-dicembre 2019.

La scadenza entro cui inoltrare l’istanza, varia da regione a regione.

Nel frattempo, a novembre, dovranno essere presentate le domande per i permessi diritto allo studio per l’anno solare 2020.

Permessi studio docenti: dentro chi partecipa al Tfa sostegno 2019

Ne consegue che ai permessi studio 2019, nel periodo compreso settembre-dicembre, potranno partecipare i docenti che stanno frequentando il Tfa sostegno 2019, il ciclo di corsi per specializzarsi sul sostegno che dovranno concludersi entro febbraio 2020.

Permessi studio: chi può presentare domanda

La domanda di permesso studio la possono inoltrare, oltre i lavoratori a tempo indeterminato, anche i supplenti con contratto a tempo determinato. Nello specifico, per il personale assunto dopo il 15 novembre come supplente fino al 30 giugno o fino al 31 agosto, è prevista la possibilità di produrre domanda entro il 5° giorno dalla nomina e comunque entro e non oltre il 10 dicembre del corrente anno.

Cosa dice l’ARAN sui permessi studio

II CCNL del comparto Scuola non definisce un’apposita disciplina del diritto allo studio, ma richiama la precedente regolamentazione pubblicistica dell’istituto contenuta nell’art. 3 del D.P.R. n. 395/1988, che così continua a trovare applicazione nel comparto scuola nella sua originaria formulazione.

Tale norma prevede, per i permessi per diritto allo studio, una misura “massima” annua pari a 150 ore e una platea di beneficiari pari al 3% delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno.

Ne consegue che, se più soggetti chiedono un permesso per diritto allo studio per un numero di ore inferiori al massimale stabilito, ciò non comporta l’ampliamento della sua attribuzione essendo vincolante il limite percentuale dei beneficiari.

Il limite percentuale, infatti, va riferito al personale e non alle ore di permesso, le quali possono essere chieste e concesse anche in misura inferiore al massimo disponibile.

Conta anche il tempo di percorrenza

L’Aran ricorda che, in base alla formulazione della disciplina contenuta all’art. 3 del D.P.R. n. 395/1988, cui il CCNL del comparto Scuola fa rinvio, si ritiene che nel computo del monte ore dei permessi studio debba essere incluso il tempo di percorrenza necessario per recarsi nel luogo di svolgimento delle lezioni.

Infatti ciò è rilevante, al fine della quantificazione dei permessi, è l’arco temporale in cui il dipendente deve assentarsi dal luogo di lavoro per partecipare alle lezioni o ai corsi.

Pertanto, ad esempio, nel caso del docente che frequenta il Tfa sostegno 2019, in concomitanza con l’orario di lavoro, dovrà fruire non solo delle due ore di permesso, ma a queste dovrà ricomprendere anche il tempo utilizzato per raggiungere la sede di svolgimento delle lezioni.

Infatti le ore di permesso fruite devono corrispondere all’intera durata dell’assenza e le stesse dovranno essere decurtate dal monte-ore annuo a disposizione del dipendente.

Su questo tema si è espressa anche la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro (sentenza n. 10344 del 22 aprile 2008), secondo la quale i permessi in questione possono essere utilizzati “soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola contrattuale in orari coincidenti con quelli di servizio e non per le necessità connesse all’esigenza di preparazione degli esami, ovvero per le altre attività complementari (come ad esempio i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).” 

Le modalità di fruizione, ripartizione delle quote orarie destinate alla frequenza, esami, incontri con i docenti ecc. (con certificazione) ed eventualmente libere (per studio), e le priorità nell’accoglimento delle domande sono regolate da contratti integrativi regionali che potrebbero anche prevedere una scadenza diversa da quella solita del 15 novembre.
Di seguito un modello di domanda per fruire dei permessi studio.

CLICCA QUI per scaricare il file

Supplenze, segnalati errori per le graduatorie di prima fascia su Istanze Online

da La Tecnica della Scuola

Con l’attenzione puntata sulle immissioni in ruolo, tra poco è attesa la circolare annuale sulle supplenze, che vedrà proprio quest’anno un vero e proprio boom, segnaliamo alcune anomalie su Istanze Online che stanno coinvolgendo alcuni docenti.

Supplenze scuola: problemi con Istanze Online

Nello specifico, riportiamo la segnalazione di una lettrice che ci ha scritto: Ho inoltrato domanda di inclusione nella prima fascia di graduatorie tramite modello B “Graduatorie di circolo e d’istituto del personale docente per gli aa.ss. 2019/2010, 2020/2021 e 2021/2022 – modello di scelta delle istituzioni scolastiche”, inserendo dieci nuove istituzioni scolastiche ed esprimendo richiesta per le supplenze fino a 10 giorni in merito a cinque scuole. Tuttavia, nella visualizzazione del modello B su Istanze Online, tali modalità di interpello non sono espresse ed è riportato “No” alla voce “Supplenze fino a 10 giorni” in merito a tutte e dieci le istituzioni scolastiche scelte. Per avere certezza che si tratti di errori che dipendono dalla piattaforma, ho controllato il formato pdf protocollato del modello B, ed è compilato correttamente secondo quanto ho richiesto“.

Ma non solo: la lettrice riferisce inoltre, che alla voce “Valida dalla fascia” compare “0” rispettivamente ad ogni istituzione scolastica e non “1” (la mia fascia di appartenenza). In merito a quest’ultimo punto, qualche sindacalista ha teorizzato che, probabilmente, lo zero appare a chi ha modificato le scuole, ma non vi è alcuna certezza a riguardo. Non mi è possibile neanche aggiornare la mia email, sulla medesima piattaforma: infatti, nonostante sia ricorsa alla funzione apposita, mi compare sempre la vecchia email. Ho avuto modo di riscontrare che questi errori sono comuni a molti miei colleghi. L’Usp non ha risposte in merito e demanda la questione alle scuole, le scuole ugualmente, la demandano agli Usp di competenza“.

Pertanto, ci troviamo di fronte ad alcuni problemi che potrebbero causare intoppi al procedimento di assegnazione delle supplenze. E come si evince dal racconto della lettrice, l’errore di Istanze Online sembra comparire anche ad altri colleghi.

Forse si tratta di un problema momentaneo, ma è bene che il Miur si adoperi per risolvere il tutto al più presto, per non penalizzare i precari.

Ricordiamo che la finestra relativa alla scelta delle sedi per le graduatorie di istituto di prima fascia si è chiusa infatti il 29 luglio.

Entro quella data, gli interessati potevano richiedere un massimo di 20 scuole, appartenenti alla stessa provincia, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici.

Nell’ambito del numero delle scuole prescelte per l’inclusione nelle graduatorie di scuola dell’infanzia e primaria, gli aspiranti potevano richiedere, secondo le apposite modalità previste nel Modello B, un massimo di 7 istituzioni scolastiche, col limite di 2 circoli didattici, in cui essere chiamati con priorità, con le particolari e celeri modalità d’interpello nei casi di supplenze brevi sino a 10 giorni.

Secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 2 del presente DM, l’aspirante poteva derogare al limite dei 2 circoli didattici nei casi in cui la provincia interessata figuri fra quelle che hanno disposto in tal senso, consultando, a tal fine, l’apposito elenco.

Il decreto Miur (CLICCA QUI)

LA PAGINA DEDICATA DEL MINISTERO

Supplenze, sarà boom di precari

Per i sindacati a settembre occorreranno 150-170mila supplenze.

Secondo le organizzazioni sindacali infatti sarebbero tre le cause di questo spropositato numero di nuovi precari:

– quota 100 che ha liberato più cattedre rispetto al turn-over ordinario;

– la cronica assenza di docenti abilitati nelle graduatorie a esaurimento, specie in matematica, lingue e sostegno;

– l’eterno ritardo nel bandire, e concludere, i concorsi.

C’è infine, ricordiamo, la quota di supplenze “ordinaria” che ogni anno si aggira intorno alle 100mila.

In attesa di conoscere il destino del decreto salva precari, ovvero quel dispositivo che dovrebbe tutelare i docenti, non abilitati, con 36 mesi di servizio alle spalle, le previsioni sono pessimiste.

Immissioni in ruolo, compatibilità con altri lavori: aspettativa e part-time

da La Tecnica della Scuola

È stato firmato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, il decreto che autorizza le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2019/2020 – di 53.627 docenti per la scuola dell’infanzia, la primaria, la secondaria di primo e secondo grado.

Le operazioni di nomine in ruolo per le assunzioni sono già avviate da prima di ferragosto e saranno ultimate entro il 31 agosto 2019.
Tuttavia, ci pare importante fare chiarezza su un aspetto molto importante, nonchè molto richiesto dai nostri lettori, ovvero la compatibilità dell’assunzione a scuola con altri lavori.

Prima di iniziare, bisogna però ricordare che la scuola fa parte del comparto pubblico e pertanto è valido il principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico: lo stabilisce l’articolo 53 comma 1 DLgs 165/01, articolo 60 e seguenti DLgs 3/57, articolo 508 DLgs 297/94.

Ciò significa che per essere immessi in ruolo bisogna essere non occupati, quindi se il destinatario di assunzione a scuola ha un contratto di lavoro in essere, questo deve cessare.

Immissioni in ruolo 2019: richiesta di part-time

Esiste tuttavia un’alternativa: il futuro dipendente pubblico può richiedere il part-time, ovvero l’unica possibilità  di “mantenere” un rapporto di lavoro in atto, nel settore privato, oppure di poterne mantenere due contemporaneamente è quella di chiedere al momento della sottoscrizione del contratto, di poter instaurare un rapporto di lavoro part-time al 50%,

Se si sceglie questa opzione sarà possibile mantenere contemporaneamente le due attività, purché non siano entrambe pubbliche.

Immissioni in ruolo 2019: la richiesta di aspettativa

Chi verrà assunto a scuola può anche seguire un’altra strada, ovvero quella dell’aspettativa.
Infatti, nel momento stesso della sottoscrizione del contratto si può chiedere l’aspettativa per un anno sia per motivi familiari o personali, che per motivi di studio. Ma solo per questi motivi: non è possibile infatti chiedere l’aspettativa  “per mantenere un altro lavoro in essere”.

Infatti, come ricorda anche la Flc Cgil, il contratto nazionale di lavoro della scuola consente di poter “effettuare una diversa esperienza lavorativa, o superare un periodo di prova”, per un anno scolastico; così come, più in generale, lo consente per 12 mesi l’articolo 18 comma 2 della legge 183/10 (collegato al lavoro), sospendendo di fatto, in entrambi i casi, l’incompatibilità durante il periodo di fruizione dell’aspettativa.

Bisogna evidenziare che per usufruire dell’aspettativa, è sufficiente l’atto di sottoscrizione del contratto non necessariamente la presa di servizio. Ma la conditio sine qua non è che non è possibile mantenere due attività lavorative contemporaneamente, ma è consentito effettuare un’altra esperienza. Il posto ottenuto a scuola, sarà conservato.

Facciamo ulteriormente chiarezza: chi è già impiegato nel settore privato, in caso di assunzione a tempo indeterminato a scuola come docente o ATA, se volesse accettare tale posto prima deve risolvere

Assunzioni scuola e altre attività: dottorati di ricerca e borse di studio

Non esiste invece incompatibilità fra assunzione a scuola e dottorato di ricerca o borsa di studio. Infatti, a tal proposito, è possibile richiedere un periodo di aspettativa, in base a quanto indicato dal Miur nella circolare ministeriale 15 del 22 febbraio 2011.

Immissione in ruolo docenti e libera professione

Solo il personale docente, con contratto a tempo indeterminato, può esercitare la libera professione, a condizione che questa sia autorizzata dal dirigente e non interferisca con la funzione docente (articolo 508 DLgs 297/94).

Il contratto con l’azienda privata, e poi, nel momento in cui sottoscrive il contratto a tempo indeterminato come docente o ATA, può richiedere l’aspettativa per 12 mesi.

Immissioni in ruolo docenti 2019: ripartizione del contingente

Il contingente è ripartito, in ogni provincia, al 50% tra GAE e graduatorie di merito delle procedure concorsuali (Concorso 2016, Concorso straordinario per primaria e infanzia e Concorso 2018 per la scuola secondaria). Eventuali posti non assegnabili alle GAE (per esaurimento delle stesse) si aggiungono a quelli disponibili per i concorsi.
Dal concorso 2016 si assumono tutti i docenti inclusi in graduatoria compresi coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo. I posti residuati per esaurimento del concorso 2016 sono assegnati alle GRM del concorso straordinario per la primaria e l’infanzia e alle GRME del concorso 2018 per la secondaria. Saranno utilizzabili le graduatorie di merito dei concorsi pubblicate entro il 31 agosto.

Reggenze: nel nuovo anno scolastico saranno oltre 500

da Tuttoscuola

Nonostante la copertura di oltre 1900 istituzioni scolastiche vacanti a cui dal 1° settembre saranno assegnati altrettanti dirigenti scolastici, recenti vincitori del concorso DS, nell’anno scolastico che sta per iniziare vi saranno oltre 500 reggenze.

Infatti, oltre alle 365 istituzioni scolastiche sottodimensionate che per legge sono prive di dirigente titolare e devono essere assegnate in reggenza ad altro dirigente scolastico, vi saranno tra le 80 e le 90 istituzioni scolastiche il cui titolare sarà assegnato ad altri incarichi istituzionali o sindacali.

Inoltre, per 76 candidati del concorso DS iscritti in graduatoria di merito con riserva, le loro sedi (comprese tra le 1984 autorizzate per i vincitori) saranno accantonate in attesa di sentenza definitiva.

Pertanto saranno complessivamente tra le 520 e 530 le reggenze da assegnare.

Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, aveva annunciato con questo concorso la fine delle reggenze.

Un obiettivo che, soprattutto per quanto riguarda le istituzioni sottodimensionate, può essere in buona parte realizzato, ripristinando la situazione di titolarità di tutte le istituzioni scolastiche attraverso la revisione dei parametri di dimensionamento (d’intesa con le regioni), annunciata all’inizio del suo mandato dallo stesso Bussetti.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 agosto 2019

Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. (19A06150)
(GU n.234 del 5-10-2019)