Parere Consiglio di Stato 17 aprile 2012, n. 1870

Numero 01870/2012 e data 17/04/2012

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 3 aprile 2012
NUMERO AFFARE 01784/2012

OGGETTO:
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”.

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. A00/Uffleg/1077 del 19/03/2012, con la quale il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca (ufficio legislativo) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Nicola Russo;
Premesso:
Nell’ambito della revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei percorsi di istruzione liceale, l’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, stabilisce che all’organizzazione dei percorsi delle sezioni bilingue, delle sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico europeo, di liceo linguistico europeo e ad indirizzo sportivo si provvederà con distinto regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sulla base dei criteri previsti da tale d.P.R..
In applicazione di tale norma è stato redatto lo schema di regolamento in esame, concernente l’organizzazione della sezione ad indirizzo sportivo, oggetto specifico del presente parere; lo schema è stato approvato, in prima lettura, dal Consiglio dei ministri dell’8 settembre 2011 ed ha ottenuto i pareri favorevoli sia della Conferenza Unificata (parere espresso nella seduta del 27 ottobre 2011), sia del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (parere espresso nella seduta del 14 dicembre 2011, con la condizione che vengano accolti i rilievi espressi e i suggerimenti avanzati).
Lo schema è composto da sette articoli e dall’allegato A, recante il piano di studi, i risultati di apprendimento particolare e gli obiettivi specifici di apprendimento relativi agli insegnamenti impartiti nella sezione sportiva.
Riferisce il Ministero come non esista, attualmente, una normativa che regoli il percorso educativo dei licei ad indirizzo sportivo; tale vuoto ha comportato una proliferazione dei percorsi di studio, nelle istituzioni scolastiche dette “ad indirizzo sportivo”, non regolamentate e, di tal guisa, estremamente disomogenei.
Con l’intenzione di colmare tale vuoto normativo, ed al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale dello studente, si è, dunque, proceduto utilizzando lo schema regolamentare espressamente richiamato dall’art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 89/2010 cit.
Il liceo sportivo è incardinato nel liceo scientifico, con il medesimo monte ore e con l’eliminazione della “Lingua e cultura latina” e del “Disegno e storia dell’arte”, e la riduzione di un’ora di filosofia nel triennio. Tali discipline sono così sostituite:
• primo biennio: + 3 ore di Discipline Sportive, + 1 ora di Scienze motorie, + 1 ora di Scienze naturali;
• secondo biennio e quinto anno: + 3 ore di Diritto ed economia dello sport, + 2 ore discipline sportive, + 1 Scienze motorie.
In prima applicazione è prevista l’istituzione di una sezione di liceo sportivo per provincia, per un totale di 100 sezioni a livello nazionale. Ulteriori sezioni potranno essere istituite “qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e sempreché ciò non determini la creazione di situazioni di esubero di personale”.
Non sono previste prove di accesso, essendo il liceo sportivo aperto alla frequenza di tutti gli studenti, compresi i disabili.
Il titolo di studio conseguito al termine del percorso è un diploma di liceo scientifico, con l’indicazione di “sezione ad indirizzo sportivo”.
I risultati di apprendimento, il piano degli studi e gli obiettivi specifici di apprendimento sono definiti dall’allegato A allo schema di regolamento.
Per il “sistema delle scuole statali” è prevista la stipula di apposite convenzioni tra gli Uffici Scolastici regionali (USR) e i comitati regionali del CONI (Comitato Olimpico nazionale Italiano) e del CIP (Comitato Italiano Paraolimpico). Le convenzioni sono sottoscritte sulla base di linee programmatiche definite a livello nazionale tra MIUR, CONI e CIP.
Per il “sistema delle scuole paritarie” i gestori stipulano apposite convenzioni con i comitati regionali del CONI e CIP.
Le istituzioni scolastiche statali o paritarie con sezioni di liceo sportivo possono altresì stipulare convenzioni con “università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendano dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all’attività sportiva”.
L’istituzione delle sezioni di liceo sportivo non deve comportare maggiori oneri per lo Stato.
Considerato:
Lo schema in esame tende a far chiarezza in materia di posizionamento strutturale e normativo delle sezioni sportive all’interno del complesso sistema scolastico. La strada scelta è quella dei licei scientifici; ossia le sezioni sportive saranno delle appendici formative all’interno del sistema degli stessi, da cui si differenziano per il maggior monte orario settimanale destinato “all’attività sportiva” e la cancellazione delle ore destinate all’insegnamento della “lingua e letteratura latina” e del “disegno e storia dell’arte”.
L’esigenza di colmare tale vuoto normativo appare sicuramente condivisibile. La modalità regolamentare prescelta risulta, inoltre, compatibile con i principi costituzionali di cui agli artt. 87 e 117, in quanto si va ad intervenire su materie riguardanti le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni, che formano oggetto di competenza esclusiva dello Stato.
Pertanto, in relazione al contenuto dello schema, la Sezione ritiene di dover esprimere parere favorevole, con le osservazioni che seguono:
1) si ritiene che anche le scuole paritarie, nella stipula delle convenzioni, debbano far riferimento alle linee programmatiche stabilite a livello nazionale e concordate tra il MIUR, il CONI e il CIP, così come previsto per le scuole statali dall’art. 4, comma 1 lett. a) dell’articolato e, pertanto, si suggerisce di modificare l’art. 4, comma 1, lett. b) aggiungendo il riferimento a tali linee programmatiche;
2) si ritiene, inoltre, che all’art. 6 debba essere specificato meglio quale sia l’organo che, all’interno della compagine ministeriale, procederà alla verifica periodica dell’efficacia delle attività della sezione ad indirizzo sportivo;
3) infine, ad avviso della Sezione, occorrerebbe prevedere, sempre nell’ambito della disciplina dettata dall’art. 6, una verifica periodica anche con riguardo alla adeguatezza degli impianti e delle attrezzature ginnico-sportive, adeguatezza richiesta dall’art. 1, comma 3 dell’articolato in esame.

P.Q.M.
esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

L’ESTENSORE
Nicola Russo

IL PRESIDENTE
Luigi Cossu

IL SEGRETARIO
Massimo Meli