Decreto Ministeriale 15 dicembre 2017

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Ministeriale 15 dicembre 2017

Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all’art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione. (18A00845)

(GU Serie Generale n.33 del 09-02-2018)

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della
legge 13 luglio 2015, n. 107», ed in particolare l’art. 17, comma 6,
che prevede che con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca siano disciplinati il contenuto del
bando, i termini e le modalita’ di presentazione delle istanze, di
espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei
titoli, i titoli valutabili nonche’ la composizione della commissione
di valutazione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni, nonche’ il
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184,
regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei
privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonche’ alla carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per
il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilita’ del
personale direttivo e docente della scuola concernente norme a favore
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante
«Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma
dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare
l’art. 2 che individua le competenze e la composizione del Consiglio
superiore della Pubblica istruzione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216,
concernenti, rispettivamente, l’attuazione della direttiva 2000/43 CE
per la parita’ di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall’origine etnica, e l’attuazione della direttiva 2000/78
CE per la parita’ di trattamento tra le persone, senza distinzione di
religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta’ e di
orientamento sessuale;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna» e successive
modificazioni;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’ nonche’ in
materia di processo civile» e successive modificazioni, ed in
particolare l’art. 32;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e successive
modificazioni e in particolare l’art. 8, comma 1, ove si dispone che
le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per
l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate
esclusivamente per via telematica;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea – Legge europea 2013» e in particolare l’art. 7;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2016, n. 93, recante
«Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento
delle procedure concorsuali e di abilitazione all’insegnamento», in
particolare modo l’art. 2 che disciplina gli ambiti di tipo
verticale;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante
«Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto
dell’art. 117 della Costituzione, nonche’ raccordo con i percorsi
dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 recante «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modificazioni, ed in particolare l’art. 38;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn.
87, 88 e 89 recanti i regolamenti per il riordino degli istituti
professionali, degli istituti tecnici e dei licei a norma dell’art.
64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016,
n. 19 recante «Regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a),
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 26 maggio 1998, ed in particolare l’art. 4 recante
«Criteri generali per la disciplina da parte delle universita’ degli
ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria
e delle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre
2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati sensibili
e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal
Ministero della pubblica istruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento
concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della
formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado» e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, relativo alle specializzazioni
necessarie per l’accesso alla classe di concorso A-23 Italiano quale
lingua seconda;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 23 febbraio 2016, n. 95, relativo al precedente
concorso per docenti delle scuole di ogni ordine e grado di
istruzione;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca del 14 dicembre 2017, n. 984, recante la disciplina
delle procedure e dei criteri di verifica degli standard
professionali, le modalita’ di verifica in itinere e finale inclusa
l’osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze
e del portfolio professionale di cui all’art. 13 del richiamato
decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59;
Considerato che l’art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5, e
6 del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, prevede
l’indizione di una procedura concorsuale per il reclutamento a tempo
indeterminato riservata a personale docente in possesso, alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, del titolo di
abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria o di
specializzazione all’insegnamento di sostegno per il medesimo grado
di istruzione;
Dato atto che l’art. 17, comma 4, secondo periodo del citato
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, prevede la valorizzazione
del superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo
docente, nonche’ del titolo di dottore di ricerca;
Vista la richiesta di acquisizione di parere formulata al Consiglio
superiore della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI) formulata in
data 2 novembre 2017;
Visto il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione
reso all’adunanza del 29 novembre 2017;
Ritenuto di poter accogliere le richieste formulate dal Consiglio
che non appaiono in contrasto con le norme regolanti il concorso e
che non limitano eccessivamente i margini di discrezionalita’
dell’Amministrazione nella definizione dei criteri generali;
Ritenuto di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in
relazione all’art. 1 poiche’ la procedura concorsuale in oggetto non
viene bandita per la copertura di un numero predeterminato di posti
vacanti e disponibili bensi’ e’ destinata alla formazione di una
graduatoria cui attingere per incarichi a tempo indeterminato in base
alle disponibilita’ determinate annualmente ai sensi del decreto
legislativo n. 59 del 2017;
Ritenuto di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in
relazione all’art. 1, da inserire eventualmente all’art. 3, in quanto
quest’ultimo gia’ include chiaramente le specifiche richieste dal
Consiglio;
Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI formulata in
relazione al comma 2 dell’art. 2 circa la cancellazione dei candidati
dalle graduatorie solo al superamento della prova finale e
all’assunzione in ruolo in quanto in contrasto con quanto disposto
dal decreto legislativoo 13 aprile 2017, n. 59 all’art. 17, comma 5;
Ritenuto che appare superfluo accogliere la richiesta formulata dal
CSPI in merito al comma 3 dell’art. 3, poiche’ prevede l’inserimento
di una specifica gia’ indicata al comma 1 dell’art. 3 e, pertanto,
ridondante;
Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di cui alla
tabella al punto A 2.2 in quanto occorre tener conto dell’esistenza
di corsi abilitanti esteri che prevedono, per l’abilitazione al
sostegno, percorsi unici per i diversi gradi di istruzione;
Ritenuto di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al
punto D relativa al punteggio massimo attribuibile ai titoli di
servizio in considerazione dell’opportunita’ di mantenere un
equilibrio tra titoli di servizio e culturali;
Ritenuto di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al
punto D 1.1 (prima osservazione) in quanto in contrasto con la
normativa europea ed in particolare con la direttiva 2013/55/UE volta
ad assicurare la libera circolazione dei cittadini e delle loro
professioni, sancita dai trattati dell’Unione europea;
Ritenuto di non accogliere la richiesta del Consiglio formulata in
merito alla tabella al punto D 1.1 (seconda osservazione) poiche’ in
contrasto con l’esigenza di valorizzare maggiormente la
professionalita’ acquisita dai candidati nel corso degli anni nella
specifica classe di concorso o tipologia di posto per la quale si
partecipa;
Ritenuto di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al
punto D 1.1 (terza osservazione) e D.1.2 (prima osservazione) in
considerazione dell’esigenza di privilegiare l’esperienza pluriennale
dei candidati anche in previsione dell’attuazione dell’art. 1 comma
131 della legge 13 luglio 2015, n. 107 secondo cui «i contratti di
lavoro per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono
superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non
continuativi»;
Preso atto della Sentenza n. 251 dell’8 novembre 2017 con la quale
la Corte costituzionale ha dichiarato «l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 17, terzo comma, ultimo periodo, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei
ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla
valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma
dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015,
n. 107».
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalita’ di espletamento
della procedura concorsuale di cui all’art. 17, comma 2, lettera b),
e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59,
per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella
scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di
abilitazione all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento
di sostegno per i medesimi gradi di istruzione.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) Ministro: Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca;
b) Ministero: Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca;
c) Decreto legislativo: il decreto legislativo 13 aprile 2017 n.
59;
d) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni;
e) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici
regionali;
f) Bando: bando di concorso ai sensi dell’art. 5;
g) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o
i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR.
h) Cun: Consiglio universitario nazionale;
i) Afam: Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
l) professori universitari: i professori universitari di I e II
fascia;
m) docenti Afam: docenti di ruolo presso le istituzioni dell’Alta
formazione artistica, musicale e coreutica;
n) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la
funzione ispettiva tecnica di cui all’art. 9 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98;
o) graduatorie ad esaurimento: graduatorie di cui all’art. 1,
comma 601, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296.

Art. 3

Concorso

1. Ai sensi dell’art. 17, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo, e’ indetto per ciascuna classe di concorso delle scuole
secondarie di primo e di secondo grado nonche’ per il sostegno della
scuola secondaria, un concorso per titoli ed esami per il
reclutamento a tempo indeterminato, riservato ai soggetti in possesso
dei requisiti di cui all’art. 6. Sia il concorso sia le relative
graduatorie sono organizzate su base regionale.
2. Sino all’integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito
regionale, i soggetti che vi sono iscritti sono ammessi al percorso
di cui all’art. 4, comma 3, nel limite, per ciascun anno scolastico,
classe di concorso e tipologia di posto, dei posti di cui all’art.
17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo. L’ammissione al
predetto percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie
di merito regionali, nonche’ da tutte le graduatorie ad esaurimento e
di istituto, per ogni classe di concorso e tipologia di posto.
3. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si
applica la procedura autorizzatoria di cui all’art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

Art. 4

Articolazione del concorso

1. Il concorso si articola nella prova orale di cui all’art. 8,
nella successiva valutazione dei titoli e in un percorso annuale
disciplinato ai sensi del decreto del Ministro 14 dicembre 2017, n.
984.
2. Le graduatorie di merito regionali di cui all’art. 15
comprendono tutti coloro che, avendo proposto istanza di
partecipazione alla procedura concorsuale, abbiano sostenuto la prova
orale di cui all’art. 8. I candidati sono inseriti nella predetta
graduatoria sulla base della valutazione della prova orale e dei
titoli posseduti ai sensi dell’art. 9.
3. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito regionali sono
ammessi annualmente, nel limite dei posti di cui all’art. 3, comma 2,
ad un percorso di durata annuale finalizzato a verificare la
padronanza degli standard professionali, che si conclude con una
valutazione finale, ai sensi del decreto del Ministro 14 dicembre
2017, n. 984.
4. Per le classi di concorso alle quali partecipi un numero esiguo
di candidati e’ possibile disporre l’aggregazione territoriale delle
procedure, ferma restando l’approvazione di graduatorie distinte per
ciascuna regione.

Art. 5

Bando di concorso

1. Il Bando e’ adottato dal direttore generale per il personale
scolastico e disciplina:
a) i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi
dell’art. 6;
b) il termine, il contenuto e le modalita’ di presentazione delle
istanze di partecipazione al concorso, ai sensi dell’art. 7;
c) l’organizzazione della prova orale, ai sensi dell’art. 8;
d) le modalita’ di informazione ai candidati ammessi alla
procedura concorsuale;
e) i documenti richiesti per l’assunzione;
f) l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 6

Requisiti di ammissione

1. Ai sensi dell’art. 17, comma 3, del decreto legislativo, sono
ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i
candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento in
una o piu’ classi di concorso della scuola secondaria di primo o di
secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al
titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi
gradi di istruzione, conseguito entro il 31 maggio 2017. I candidati
che chiedono di partecipare alle procedure concorsuali per la classe
di concorso A23 (Italiano L2) devono possedere i titoli di
specializzazione previsti dal decreto del Ministro n. 92 del 23
febbraio 2016. Al fine di determinare a quali procedure, distinte per
classe di concorso e tipologie di posto, possa partecipare ciascun
candidato, si applica l’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 2016, n. 19, cosi’ come modificato dal decreto
del Ministro 9 maggio 2017, n. 259.
2. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso
per posti comuni purche’ siano iscritti nelle graduatorie ad
esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla
data del 31 maggio 2017. Possono altresi’ partecipare al concorso per
posti di sostegno purche’, in aggiunta, siano specializzati sul
sostegno;
3. Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di
sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo di
specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell’ambito di percorsi
avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal
decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141.
4. Sono altresi’ ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito
il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all’estero
entro il 31 maggio 2017 abbiano comunque presentato la relativa
domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione,
entro la data termine per la presentazione delle istanze per la
partecipazione alla procedura concorsuale.
5. Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per
effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati
partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi
diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari
definitivi.
6. I bandi disciplinano gli ulteriori requisiti generali di
ammissione al concorso.
7. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli
stessi, l’USR dispone l’esclusione immediata dei candidati, in
qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Art. 7

Istanze di partecipazione ai concorsi

1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena
di esclusione, in un’unica regione per tutte le classi di concorso o
tipologie di posto per le quali posseggano i requisiti di cui
all’art. 6. Il candidato puo’ concorrere per piu’ classi di concorso
o tipo di posto mediante la presentazione di un’unica istanza con
l’indicazione delle classi di concorso o tipo di posto per cui
intenda partecipare.
2. I candidati presentano l’istanza di partecipazione ai concorsi
esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel
sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7
marzo 2005, n.82, e successive modificazioni. Le istanze presentate
con modalita’ diverse non sono prese in considerazione.
3. Il termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione
al concorso e’ posto alle ore 23.59 del trentesimo giorno successivo
alla data iniziale indicata nel Bando per la presentazione delle
istanze.
4. Il candidato residente all’estero, o ivi stabilmente
domiciliato, qualora non in possesso delle credenziali di accesso al
sistema informativo di cui al comma 2, acquisisce dette credenziali
presso la sede dell’Autorita’ consolare italiana. Quest’ultima
verifica l’identita’ del candidato e comunica le risultanze all’USR
competente a gestire la relativa procedura concorsuale, che provvede
alla registrazione del candidato nel sistema informativo. Ultimata la
registrazione, il candidato riceve dal sistema informativo i codici
di accesso per l’acquisizione telematica della istanza nella
successiva fase prevista dalla procedura.
5. I candidati indicano la lingua straniera, scelta tra francese,
inglese, spagnolo e tedesco, oggetto della valutazione nell’ambito
della prova orale.
6. Il contenuto dell’istanza di partecipazione e’ disciplinato dal
Bando, che indica altresi’ quali elementi siano necessari a pena di
esclusione dal concorso.

Art. 8

Prova orale

1. La procedura concorsuale prevede lo svolgimento di una prova
orale di natura didattico-metodologica.
2. La prova orale consiste in una lezione simulata e
nell’esplicitazione delle scelte didattiche e metodologiche in
relazione ai contenuti disciplinari e al contesto scolastico indicati
dalla commissione. La commissione nell’interlocuzione con il
candidato accerta anche la conoscenza della lingua straniera secondo
quanto indicato ai commi 3 e 4.
3. La prova orale per i posti comuni, distinta per ciascuna classe
di concorso, ha per oggetto il programma di cui all’allegato A del
decreto ministeriale n. 95 del 2016, limitatamente alle parti e per i
contenuti riguardanti le classi di concorso della scuola secondaria
di primo e secondo grado, e valuta la padronanza delle discipline in
relazione alle competenze metodologiche e di progettazione didattica
e curricolare, anche mediante l’utilizzo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione. La prova orale valuta
altresi’ la capacita’ di comprensione e conversazione nella lingua
straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro
Comune europeo di riferimento per le lingue. Per le classi di
concorso di lingua straniera la prova orale si svolge interamente
nella lingua stessa, inclusa l’illustrazione delle scelte didattiche
e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari indicati dalla
commissione.
4. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di
cui al predetto allegato A del decreto ministeriale n. 95 del 2016
applicato solo per le parti e per i contenuti riguardanti le classi
di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, valuta
la competenza del candidato nelle attivita’ di sostegno alla
studentessa e allo studente con disabilita’ volte alla definizione di
ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare
per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati
alle possibili potenzialita’ e alle differenti tipologie di
disabilita’, anche mediante l’impiego delle tecnologie normalmente in
uso presso le istituzioni scolastiche. La prova orale valuta altresi’
la capacita’ di comprensione e conversazione nella lingua straniera
prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro Comune
europeo di riferimento per le lingue.

Art. 9

Valutazione della prova orale e dei titoli

1. Per la valutazione della prova orale e dei titoli, la
Commissione ha a disposizione un punteggio massimo pari
rispettivamente a 40 punti e a 60 punti. La prova orale non prevede
un punteggio minimo.
2. La Commissione assegna alla valutazione, nell’ambito della prova
orale, della capacita’ di comprensione e conversazione nella lingua
straniera, un punteggio massimo di 3 punti quale quota parte dei 40
disponibili.
3. La Commissione assegna alla valutazione, nell’ambito della prova
orale, delle competenze nell’utilizzo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione o nelle tecnologie
normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche, un punteggio
massimo di 3 punti quale quota parte dei 40 disponibili.
4. La Commissione assegna ai titoli culturali e professionali un
punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell’allegata tabella A.

Art. 10

Commissioni di valutazione

1. Le commissioni di valutazione dei concorsi sono presiedute da un
professore universitario o da un direttore di una istituzione AFAM o
da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte
da due docenti.
2. Il presidente e i commissari devono possedere i requisiti di cui
agli articoli 11, 12 e 13 e sono individuati ai sensi dell’art. 14.
3. Ove non sia possibile affidare ai componenti della commissione
l’accertamento della capacita’ di comprensione e conversazione nella
lingua straniera prescelta dai candidati, si procede alla nomina,
contestualmente alla formazione della commissione, in qualita’ di
membri aggregati, di docenti titolari dell’insegnamento delle lingue
straniere, che svolgono le proprie funzioni limitatamente
all’accertamento delle competenze di lingua.
4. Ove non sia possibile affidare ai componenti effettivi della
commissione l’accertamento delle conoscenze e delle competenze
informatiche, si procede alla nomina in qualita’ di membro aggregato,
di un docente titolare dell’insegnamento di informatica, che svolge
le proprie funzioni limitatamente all’accertamento delle competenze
di informatica.
5. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i membri
aggregati, e’ prevista la nomina di un supplente.
6. A ciascuna commissione e’ assegnato un segretario, individuato
tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o
superiore.
7. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 500 unita’,
la commissione e’ integrata, per ogni gruppo o frazione di 500
concorrenti, con altri tre componenti, oltre ai relativi membri
aggregati e ai supplenti, individuati nel rispetto dei requisiti e
secondo le modalita’ previste per la commissione principale.
8. La composizione delle commissioni e’ tale da garantire la
presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata
impossibilita’.
9. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti delle
commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi del
decreto del Ministro 31 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 novembre 2016, n. 267.

Art. 11

Requisiti dei presidenti

1. Per i concorsi a posti comuni nella scuola secondaria di primo e
secondo grado, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti
requisiti:
a) per i professori universitari e direttori AFAM appartenere al
settore disciplinare coerente con la classe di concorso;
b) per i dirigenti tecnici appartenere allo specifico settore;
c) per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere
istituzioni scolastiche in cui sono attivati insegnamenti attribuiti
alla specifica classe di concorso o ambito disciplinare ovvero
provenire dai relativi ruoli.
2. Per i concorsi a posti di sostegno gli aspiranti presidenti
devono possedere i seguenti requisiti:
a) per i professori universitari, appartenere al settore
scientifico disciplinare M-PED/02 ovvero aver espletato attivita’ di
insegnamento nell’ambito dei percorsi preposti all’acquisizione del
titolo di specializzazione per le attivita’ di sostegno;
b) per i dirigenti tecnici, appartenere al settore formativo del
ciclo di istruzione cui si riferisce la procedura concorsuale;
c) per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere
istituzioni scolastiche del grado di istruzione relativo alle
distinte procedure concorsuali per la scuola secondaria di I grado,
secondaria di II grado.
3. I presidenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per
l’accesso ai ruoli delle classi di concorso A23 – Lingua italiana per
discenti di lingua straniera sono scelti tra i professori
universitari dei settori scientifico disciplinari L- LIN/01 o
L-LIN/02.
4. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente
delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti:
a) aver diretto master universitari di secondo livello in materia
di dirigenza scolastica o aver insegnato nell’ambito di tali master;
b) aver insegnato o svolto attivita’ di tutoraggio nelle scuole
di specializzazione all’insegnamento secondario, nei corsi di
tirocinio formativo attivo o nei percorsi abilitanti speciali.

Art. 12

Requisiti dei commissari

1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad
essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei
concorsi di cui al presente decreto, devono aver prestato servizio
nel ruolo per almeno 5 anni nella scuola secondaria di primo e
secondo grado nella classe di concorso cui si riferisce il concorso.
2. I docenti AFAM che aspirano ad essere nominati componenti delle
commissioni giudicatrici dei concorsi per l’accesso ai ruoli del
personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado
devono appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la
classe di concorso e aver prestato servizio nello specifico ruolo per
almeno 5 anni.
3. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad
essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei
concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente di sostegno
nella scuola secondaria di primo e secondo grado, devono essere in
possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con
disabilita’ nonche’ aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5
anni su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo o di
secondo grado a seconda della distinta procedura cui si riferisce il
concorso.
4. I docenti componenti aggregati per l’accertamento delle
conoscenze informatiche e delle lingue straniere previste devono
avere, rispettivamente, i seguenti requisiti:
a) aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni nella classe
di concorso A41 – Scienze e tecnologie informatiche;
b) aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni nelle classi
di concorso A-24 o A-25 per l’insegnamento di una delle lingue
previste.
5. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente
delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti:
a) dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di
perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso
nell’allegato 4 nel decreto del Direttore generale per il personale
della scuola 31 marzo 2005; attivita’ di ricerca scientifica sulla
base di assegni ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’art. 1, comma 14, della legge 4
novembre 2005 n. 230, ovvero dell’art. 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di I o
II fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di
insegnamento;
b) essere stati immessi in ruolo da graduatorie di concorso per
titoli ed esami; in caso di immissione attraverso le graduatorie di
cui all’art. 401 del Testo unico, essere risultati idonei allo
specifico concorso ordinario o aver conseguito l’abilitazione
all’insegnamento attraverso le scuole di specializzazione per
l’insegnamento secondario, o, per l’AFAM, i bienni accademici di
secondo livello;
c) aver svolto attivita’ di docente supervisore o tutor presso i
bienni di specializzazione delle scuole superiori per l’insegnamento
secondario o presso i corsi accademici abilitanti di II livello o
aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti percorsi;
d) aver svolto attivita’ di tutor organizzatore, di tutor
coordinatore o aver ricoperto incarichi di docenza presso i percorsi
di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni;
e) diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con
disabilita’;
f) diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master
universitario di 1 o 2 livello con esame finale, nell’ambito dei
bisogni educativi speciali;
g) diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master
universitario di 1 o 2 livello con esame finale, nell’ambito delle
tecnologie dell’informazione e comunicazione;
h) per il concorso a posti di sostegno, aver conseguito il titolo
di specializzazione attraverso percorsi ordinamentali.
7. Ove non risulti possibile reperire commissari, il dirigente
preposto all’USR puo’ prescindere dai requisiti di cui ai commi 1, 2
e 4, ferma restando la conferma in ruolo, il possesso di 5 anni di
servizio e quello dell’abilitazione all’insegnamento nella classe di
concorso della specifica procedura concorsuale. Qualora non sia
possibile reperire commissari nemmeno ai sensi del primo periodo, il
dirigente preposto all’USR puo’ ricorrere, con proprio decreto
motivato, alla nomina di personale esperto appartenente al settore
universitario in possesso di esperienza almeno biennale nello
specifico settore.
8. I membri della commissione per l’accesso ai ruoli delle classi
di concorso A23-Lingua italiana per discenti di lingua straniera sono
scelti tra i docenti del rispettivo grado di istruzione, in possesso
dei requisiti di specializzazione previsti per la partecipazione alla
procedura concorsuale e con documentata esperienza nel settore.

Art. 13

Condizioni personali ostative all’incarico
di presidente e componente delle Commissioni

1. Sono condizioni ostative all’incarico di presidente, componente
e componente aggregato delle Commissioni del concorso:
a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti
penali per i quali sia stata formalmente iniziata l’azione penale;
b) avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme
disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
c) essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei
rispettivi ordinamenti;
d) essere stati collocati a riposo da piu’ di tre anni dalla data
di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, aver superato il
settantesimo anno d’eta’ alla medesima data.
2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati delle
Commissioni del concorso, inoltre:
a) a partire da un anno antecedente alla data di indizione del
concorso, non possono essere componenti dell’organo di direzione
politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere
rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali; ne’ esserlo stati
nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso;
b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con
un concorrente;
c) non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla
data di indizione del concorso, attivita’ o corsi di preparazione ai
concorsi per il reclutamento dei docenti;
d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall’impiego
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza
dall’impiego comunque determinata.
3. Al fine di assicurare la regolarita’, l’imparzialita’ e il buon
andamento dei lavori delle commissioni giudicatrici, in aggiunta a
quanto previsto dal comma 2 i presidenti e i componenti non devono
trovarsi in altre condizioni che, per ragioni oggettive, rendano
comunque incompatibile o inopportuna la loro partecipazione a una
procedura concorsuale.

Art. 14

Formazione delle commissioni di valutazione

1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni di
valutazione presentano istanza per l’inserimento nei rispettivi
elenchi al Dirigente preposto all’USR, secondo le modalita’ e i
termini di cui al presente articolo.
2. Nell’istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali
alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi, fatto salvo
quanto previsto dal comma 7 per i componenti aggregati. L’istanza e’
presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di
servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di
residenza.
3. L’istanza e’ presentata esclusivamente in modalita’ on line, ai
sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, a pena di esclusione.
4. Ai fini del comma 3:
a) gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei dirigenti scolastici e
tecnici, dei docenti Afam nonche’ dei docenti del comparto scuola,
nonche’ i soggetti in quiescenza che vi appartenevano, utilizzano la
procedura informatica Polis presente nel sistema informativo del
Ministero;
b) gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei professori
universitari, nonche’ i soggetti in quiescenza che vi appartenevano,
utilizzano la procedura informatica del Consorzio interuniversitario
Cineca, che provvede a trasmettere le domande acquisite all’USR
competente.
5. Gli aspiranti possono accedere alla suddetta procedura ai fini
della presentazione dell’istanza di cui al comma 1 secondo la
tempistica indicata con avviso della Direzione generale per il
personale scolastico.
6. Nell’istanza, nella quale deve essere chiaramente indicato l’USR
responsabile della nomina delle commissioni alle quali si intende
partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare,
sotto la loro responsabilita’ e consapevoli delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso
dei requisiti di agli articoli 11 e 12 e l’insussistenza delle
condizioni personali ostative all’incarico di presidente e componente
delle Commissioni di cui all’art. 13. In particolare, gli aspiranti
devono dichiarare:
a) per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso
dei requisiti di cui all’art. 11;
b) per gli aspiranti commissari, il possesso dei requisiti e
l’eventuale possesso delle condizioni di preferenza di cui all’art.
12;
c) il possesso di ciascuno dei requisiti e l’insussistenza di
tutte le condizioni personali ostative di cui all’art. 13. La
dichiarazione relativa alla situazione prevista dall’art. 13, comma
2, lettera b) e’ resa dall’aspirante all’atto di insediamento della
commissione ovvero della eventuale surroga;
d) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;
e) l’Universita’ e il settore scientifico-disciplinare o
accademico-disciplinare di insegnamento (per i professori
universitari e per i docenti delle istituzioni Afam); l’istituzione
scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza (per i
dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i dirigenti
tecnici); la tipologia di posto e la classe di concorso di
insegnamento (per i docenti del comparto scuola). Il personale
collocato a riposo indica le medesime informazioni in relazione
all’ultimo incarico ricoperto;
f) il curriculum vitae;
g) il consenso al trattamento dei dati personali e alla
pubblicazione del nominativo e del curriculum vitae nel sito internet
del Ministero (www.miur.gov.it), ai sensi del decreto legislativo n.
196 del 2003 e successive modificazioni.
7. Gli aspiranti docenti alla nomina di componenti aggregati per
l’accertamento delle conoscenze informatiche e di una delle lingue
straniere previste dal decreto di indizione del concorso, partecipano
per tutte le procedure concorsuali indette nella medesima regione che
richiedono l’integrazione della commissione. I medesimi aspiranti
devono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art.
12.
8. I Dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli
aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonche’ a seconda che
si tratti di personale in servizio ovvero collocato a riposo. Gli
elenchi sono pubblicati sul sito internet del Ministero
(www.miur.gov.it) e sui siti degli USR.
9. Gli elenchi nominativi degli aspiranti presidenti sono
trasmessi, per la prescritta validazione:
a) al Cun, relativamente ai professori universitari;
b) alla competente Direzione generale, relativamente ai docenti
delle istituzioni Afam.
10. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti,
dai Dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i
presidenti e i componenti supplenti. Nella composizione delle
commissioni si tiene inoltre conto:
a) per i docenti componenti aggregati di cui al comma 7 di quanto
previsto dall’art. 12 comma 4;
b) prioritariamente, della vicinanza della sede di servizio
dell’aspirante o, in caso di quiescenza, della residenza alle sedi di
espletamento delle prove orali.
11. All’atto della nomina, l’USR competente accerta il possesso dei
requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni.
I decreti con i quali sono costituite le commissioni sono pubblicati
sul sito internet del Ministero www.miur.gov.it e sui siti degli USR
competenti. I componenti aggregati per l’accertamento delle
conoscenze informatiche e delle lingue straniere previste dal decreto
di indizione del concorso, sono nominati dal Dirigente preposto
all’USR.
12. In caso di cessazione a qualunque titolo dall’incarico di
presidente o di commissario, il dirigente preposto all’USR provvede,
con proprio decreto, a reintegrare la commissione, secondo le
modalita’ di cui al presente articolo.
13. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di
appartenenza favoriscono la partecipazione alle attivita’ delle
commissioni dei docenti membri delle commissioni.

Art. 15

Graduatorie regionali di merito

1. La commissione giudicatrice, valutata la prova orale e i titoli,
procede alla compilazione della graduatoria regionale di merito.
2. Le graduatorie approvate con decreto dal dirigente preposto
all’USR sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono
pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR, nonche’ sulla rete
intranet e sul sito internet del Ministero.
3. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell’avvio al
percorso annuale disciplinato dal decreto del Ministro 14 dicembre
2017, n. 984.

Art. 16

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura
concorsuale e’ ammesso, per i soli vizi di legittimita’, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni,
oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR, entro 60 giorni,
dalla data di pubblicazione o di notifica all’interessato.

Art. 17

Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena
e bilingua sloveno-italiano, alla Regione Valle d’Aosta e alle
Province di Trento e Bolzano.

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 425 e seguenti del Testo
unico, l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia
provvede ad indire concorsi per titoli ed esami a cattedre per la
scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento
slovena, anche avvalendosi della collaborazione dell’ufficio speciale
di cui all’art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 427 e seguenti del Testo
unico, le Province autonome di Trento, Bolzano e la Regione Valle
D’Aosta, in ragione delle specifiche competenze in materia di
reclutamento, provvedono all’indizione di specifici concorsi per
titoli ed esami per la copertura dei posti delle scuole secondarie di
primo e secondo grado che individuano autonomamente.

Art. 18

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili,
nonche’ quelle previste dal vigente C.C.N.L. per il personale docente
ed educativo del comparto scuola.
2. Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per
eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente
della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al
TAR competente).
Roma, 15 dicembre 2017

Il Ministro: Fedeli


Tabella A