Trasferimenti solo ogni tre anni

da ItaliaOggi

Trasferimenti solo ogni tre anni

Carlo Forte

I docenti che otterranno il trasferimento o il passaggio nella sede richiesta, acquisendone la titolarità, non potranno presentare domanda di trasferimento o passaggio per i tre anni successivi. La preclusione non vale per i titolari su ambito che abbiano ottenuto un incarico triennale su sede, che potranno continuare a partecipare, anno per anno, alla mobilità a domanda ai fini dell’attribuzione di una sede di titolarità. Ma quando la otterranno, dovranno rimanere in tale sede per tre anni prima di riacquisire il diritto a partecipare alla mobilità a domanda (trasferimenti e passaggi). Lo prevede il comma 4, dell’articolo 22, dell’ipotesi di contratto collettivo nazionale della scuola, siglata il 9 febbraio scorso dai rappresentanti dell’agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil (Snals e Gilda non lo hanno firmato). Il nuovo contratto prevede che la contrattazione integrativa sulla mobilità si svolgerà con cadenza triennale (e non più annualmente come è accaduto fino ad oggi). E in tale sede saranno pattuite le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale, fatte salve le disposizioni di legge.

La preclusione del diritto di partecipare alla mobilità a domanda (relativamente ai trasferimenti e ai passaggi) è stata motivata dalle parti facendo riferimento al principio della continuità didattica, intesa come «continuità di offerta formativa, secondo una linea ed un programma costante (Tribunale di Trieste, ordinanza 22.12.2007». Principio che, secondo la giurisprudenza di merito, non può essere inteso come un diritto assoluto del docente a non essere rimosso dalla propria cattedra, bensì come una regola da osservarsi, da parte dell’amministrazione scolastica, soprattutto nell’interesse degli alunni, finendo per integrare, in questo specifico contesto, un modo preferenziale di gestione delle decisioni sulla mobilità degli insegnanti (Tribunale di Bologna sentenza 10/12/2013 n.947). Per lo stesso motivo, le parti hanno ritenuto di conservare l’istituto dell’utilizzazione: un trasferimento annuale finalizzato a ricollocare il personale trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che indichi nella domanda, come prima preferenza, la sede di ex titolarità. L’articolo 22, peraltro, salva anche l’istituto dell’assegnazione provvisoria: un trasferimento annuale finalizzato a consentire al personale interessato di ottenere, almeno per un anno, una sede più vicina alla dimora della propria famiglia. Ciò anche in forza del fatto che le norme di legge sull’assegnazione provvisoria non sono mai state abrogate, ma solo disapplicate in favore della contrattualizzazione del rapporto di lavoro.

Le nuove norme scatteranno dalla prossima tornata negoziale che si terrà il prossimo anno. Per quest’anno, infatti, rimarranno in vigore le disposizioni pattuite con l’ultimo contratto sulla mobilità sottoscritto il 21 dicembre scorso da Cgil, Cisl, Uil e Snals (la Gilda –Unams non lo ha firmato in quanto contraria al sistema degli ambiti e della chiamata diretta). Contratto che, peraltro, non fa che prorogare l’accordo dello scorso anno. Le domande di trasferimento e di passaggio dei docenti dovranno essere presentate dal 3 al 26 aprile. Per istanze di mobilità del personale Ata i termini andranno dal il 23 aprile e il 14 maggio.

In ogni caso, la tempistica delle operazioni dovrà fare i conti anche con i tempi tecnici dell’Inps per la comunicazione dei nominativi dei docenti e dei non docenti che andranno in pensione dal 1° settembre. I posti lasciati liberi dai pensionati, infatti, assumono rilievo sull’organico di diritto. Vale a dire, sull’organico in riferimento al quale vengono disposti i trasferimenti, i passaggi di cattedra e di ruolo, le immissioni in ruolo e le supplenze annuali fino a 31 agosto. Tra le novità più importanti (novità che riguardano solo l’ordinanza ministeriale di quest’anno) il fatto che l’individuazione dei soprannumerari sui posti di sostegno nella scuola superiore sarà effettuata previa compilazione di una graduatoria unica.

I docenti di sostegno delle scuole superiori, dunque, saranno trattati secondo il criterio della fungibilità dell’insegnamento, così come avviene nelle scuole secondarie di I grado. In altre parole, anziché essere suddivisi nelle consuete quattro aree a seconda dei gruppi di classi di concorso di provenienza (AD01, AD02, AD03 E AD04) e in 4 graduatorie di istituto diverse suddivise per aree (una graduatoria per AD01, una per AD02, una per AD03 e una per AD04) le istituzioni scolastiche compileranno un’unica graduatoria di istituto dei docenti di sostegno nella quale gli interessati entreranno a pettine con il loro punteggio a prescindere dall’area di appartenenza. E i posti di sostegno dell’organico di diritto della scuola di servizio saranno trattati come se appartenessero ad un’unica area, esattamente come già avviene nelle scuole secondarie di I grado, con graduatoria unica (non divisa per aree).