Decreto Dipartimentale 1 febbraio 2018, AOODPIT 85

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Decreto Dipartimentale 1 febbraio 2018, AOODPIT 85

Concorso di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado. (scad. 22 marzo 2018)

(GU n.14 del 16-02-2018)

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale scolastico

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni, nonche’ il
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184,
regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari» e successive modificazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonche’ alla
carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici, per il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la
mobilita’ del personale direttivo e docente della scuola concernente
norme a favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, con il quale e’ stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modificazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante
«Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma
dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare
l’art. 2 che individua le competenze e la composizione del Consiglio
superiore della pubblica istruzione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216,
concernenti, rispettivamente, l’attuazione della direttiva 2000/43 CE
per la parita’ di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall’origine etnica, e l’attuazione della direttiva 2000/78
CE per la parita’ di trattamento tra le persone, senza distinzione di
religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta’ e di
orientamento sessuale;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna» e successive
modificazioni;
Vista la legge 29 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l’art.
1, comma 601, lettera c);
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’ nonche’
in materia di processo civile» e successive modificazioni, ed in
particolare l’art. 32;
Visti gli articoli 1014, comma 3, e 678, comma 9, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio dicembre 2012, n. 5, convertito
con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e
successive modificazioni e in particolare l’art. 8, comma 1, ove si
dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a
concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali
siano inviate esclusivamente per via telematica;
Vista la legge 6 agosto 2013, n 97, recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea – legge europea 2013» e in particolare l’art. 7;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della
legge 13 luglio 2015, n. 107», ed in particolare l’art. 17, comma 6,
che prevede che con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca siano disciplinati il contenuto del
bando, il termine e le modalita’ di presentazione delle istanze, di
espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei
titoli, i titoli valutabili nonche’ la composizione della commissione
di valutazione;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante
«Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto
dell’art. 117 della Costituzione, nonche’ raccordo con i percorsi
dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modificazioni, ed in particolare l’art. 38;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87, n. 88 e n. 89, recanti i regolamenti per il riordino degli
istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei a norma
dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
2016, n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a),
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la
disciplina da parte delle universita’ degli ordinamenti dei corsi di
laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di
specializzazione all’insegnamento secondario e in particolare l’art.
3, comma 6 e l’art. 4, comma 8 che disciplinano l’acquisizione del
titolo di specializzazione sul sostegno nell’ambito dei predetti
percorsi;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7
dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati
sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni
effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento
concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della
formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado» e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca n. 92 del 23 febbraio 2016 recante «Riconoscimento dei
titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca n. 93 del 23 febbraio 2016 recante «Costituzione di
ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure
concorsuali e di abilitazione all’insegnamento»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca n. 95 del 23 febbraio 2016 recante «Prove di esame e
programmi del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del
personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di
primo e secondo grado nonche’ del personale docente specializzato per
il sostegno agli alunni con disabilita’»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca n. 259 del 9 maggio 2017, che dispone la revisione e
l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per
l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di
primo e secondo previste dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 19/2016 come indicato nell’allegato A che costituisce parte
integrante e sostanziale del decreto medesimo;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca del 15 dicembre 2017, n. 995,restituito dalla Corte dei
conti con nota prot. 192 del 3 gennaio 2018 poiche’ non rientrante
tra gli atti sottoposti a controllo, che disciplina le modalita’ di
espletamento della procedura concorsuale di cui all’art. 17 comma 2
lettera b) e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017
n. 59, ed in particolare la tabella A allegata al suddetto decreto,
recante «Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili
nei concorsi a titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale
docente ed educativo nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria
di I e II grado, nonche’ del personale docente per il sostegno agli
alunni con disabilita’, adottata ai sensi dell’art. 400, comma 8, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca del 14 dicembre 2017, n. 984 , registrato dalla Corte
dei conti al numero 192 in data 22 gennaio 2018, recante la
disciplina delle procedure e dei criteri per le modalita’ di verifica
degli standard professionali in itinere e finale, incluse
l’osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio
delle competenze e del portfolio professionale del personale docente,
di cui all’art. 13 del richiamato decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 59;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 8
novembre 2017, con la quale e’ stato dichiarato costituzionalmente
l’art. 17, terzo comma, ultimo periodo, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
scuola;
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) Ministro: Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca;
b) Ministero: Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca;
c) decreto legislativo: il decreto legislativo 13 aprile 2017
n. 59;
d) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni;
e) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici
regionali;
f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR
o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;
g) GAE: graduatorie di cui all’art. 1, comma 601, lettera c),
della legge 29 dicembre 2006, n. 296;
h) percorso FIT: percorso di formazione iniziale, tirocinio e
inserimento nella funzione docente.

Art. 2

Concorso

1. E’ indetto, ai sensi dell’art. 17 comma 2 lettera b) del
decreto legislativo, un concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento a tempo indeterminato del personale docente delle scuole
secondarie di primo e di secondo grado nonche’ per il sostegno della
scuola secondaria riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di
cui all’art. 3. Sia il concorso sia le relative graduatorie sono
organizzate su base regionale.
2. E’ disposta l’aggregazione territoriale delle procedure
concorsuali per le classi di concorso e per i posti di sostegno alle
quali partecipino un numero esiguo di candidati e che saranno
individuate e comunicate, con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del 13 aprile 2018 – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» – ad esito della presentazione delle domande di
partecipazione con l’individuazione dell’USR responsabile delle
procedura. L’USR che sara’ individuato, sara’ responsabile dello
svolgimento dell’intera procedura concorsuale e dell’approvazione
delle graduatorie di merito della propria regione nonche’ delle
graduatorie di merito delle ulteriori regioni le cui procedure sono
state aggregate.
3. In applicazione dell’art. 17 comma 2 lettera b) del decreto
legislativo, «Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e
disponibili nelle scuole secondarie e’ coperto annualmente, ferma
restando la procedura autorizzatoria di cui all’art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, mediante
scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure
concorsuali: b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del
comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di
cui alla lettera a) , e’ destinato il 100% dei posti di cui
all’alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonche’
l’80% per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli
anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e
2025/2026, il 30% per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i
bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna
graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono
arrotondate per difetto».
4. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si
applica la procedura autorizzatoria di cui all’art. 39 della legge 27
dicembre 1997,n. 449 e successive modificazioni.

Art. 3

Requisiti di ammissione

1. Ai sensi dell’art. 17, comma 3, del decreto legislativo, sono
ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i
candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento in
una o piu’ classi di concorso della scuola secondaria di primo o di
secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al
titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi
gradi di istruzione. I suddetti titoli devono essere stati conseguiti
entro il 31 maggio 2017. I candidati che chiedono di partecipare alle
procedure concorsuali per la classe di concorso A23 (Italiano L2)
devono possedere i titoli di specializzazione previsti dal decreto
del Ministro n. 92 del 23 febbraio 2016. Al fine di determinare a
quali procedure, distinte per classe di concorso e tipologie di
posto, possa partecipare ciascun candidato, si applica l’art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2016, n. 19, cosi’
come modificato dal decreto del Ministro 9 maggio 2017, n. 259.
2. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso
per posti comuni purche’ siano iscritti nelle graduatorie ad
esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla
data del 31 maggio 2017. Possono altresi’ partecipare al concorso per
posti di sostegno purche’, in aggiunta, siano anche specializzati sul
sostegno.
3. Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti
di sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo di
specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell’ambito di percorsi
avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal
decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141.
4. Sono altresi’ ammessi con riserva coloro che, avendo
conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno
all’estero entro il 31 maggio 2017, abbiano comunque presentato la
relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze
per la partecipazione alla presente procedura concorsuale.
5. Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per
effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati
partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi
diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari
definitivi.
6. I candidati devono altresi’ possedere i requisiti generali per
l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
7. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione da parte degli
Uffici scolastici regionali. In caso di carenza degli stessi, l’USR
dispone l’esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento
della procedura concorsuale.

Art. 4

Domanda di partecipazione: termine, contenuto e modalita’ di
presentazione

1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a
pena di esclusione, in un’unica regione per tutte le classi di
concorso o tipologie di posto per le quali posseggano i requisiti di
cui all’art. 3.
2. Il candidato puo’ concorrere per piu’ classi di concorso e/o
posti di sostegno mediante la presentazione di un’unica istanza con
l’indicazione delle classi di concorso/posti di sostegno per cui
intenda partecipare.
3. I candidati presentano l’istanza di partecipazione ai concorsi
esclusivamente attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
Le istanze presentate con modalita’ diverse non sono prese in
considerazione.
4. L’istanza di partecipazione al concorso tramite POLIS deve
essere presentata a partire dalle ore 9,00 del 20 febbraio 2018 fino
alle ore 23,59 del 22 marzo 2018.
5. Il candidato residente all’estero, o ivi stabilmente
domiciliato, qualora non in possesso delle credenziali di accesso al
sistema informativo di cui al comma 3 acquisisce dette credenziali
presso la sede dell’Autorita’ consolare italiana. Quest’ultima
verifica l’identita’ del candidato e comunica le risultanze all’USR
competente a gestire la relativa procedura concorsuale, che provvede
alla registrazione del candidato nel sistema POLIS. Ultimata la
registrazione, il candidato riceve dal sistema POLIS i codici di
accesso per l’acquisizione telematica della istanza nella successiva
fase prevista dalla procedura.
6. I candidati indicano la lingua straniera, scelta tra francese,
inglese, spagnolo e tedesco, oggetto della valutazione nell’ambito
della prova orale.
7. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e’ dovuto, ai
sensi dell’art. 1 comma 111 della legge n. 107/2015, il pagamento di
un diritto di segreteria pari ad euro 5,00 per ciascuna classe di
concorso/posto di sostegno per cui si concorre. Il pagamento deve
essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto
intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma succursale, IBAN: IT 79B
01000 03245 348 0 13 2407 01 Causale: «regione – classe di concorso/
posto di sostegno – nome e cognome – codice fiscale del candidato» e
dichiarato al momento della presentazione della domanda tramite il
sistema POLIS.
8. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita’ e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice
fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della
cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all’art. 7 della legge
6 agosto 2013, n. 97;
d) il comune nelle cui liste elettorali e’ iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del docente;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati
concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli
eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all’estero. Tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l’esclusione
dal concorso;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale
ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l’impiego
mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso
contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del
rapporto d’impiego;
h) il possesso di titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parita’ di merito o a parita’ di merito e titoli, danno luogo a
preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda;
i) l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, nonche’ il recapito di posta elettronica ordinaria
o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative
al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente
le variazioni tramite sistema POLIS;
j) la/e classe/i di concorso / posto di sostegno per i quali si
intende concorrere;
k) il titolo di abilitazione all’insegnamento o di
specializzazione per il sostegno conseguiti ai sensi dell’art. 3 alla
data del 31 maggio 2017, con l’esatta indicazione dell’Istituzione
che lo ha rilasciato, dell’anno scolastico ovvero accademico in cui
e’ stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso
sia stato conseguito all’estero e riconosciuto, devono essere
altresi’ indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca di
riconoscimento dell’equipollenza del titolo medesimo; qualora il
titolo di accesso sia stato conseguito all’estero entro il 31 maggio
2017 ma in attesa di riconoscimento dal MIUR occorre dichiarare di
aver presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione
generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione entro la data del 22 marzo 2018 per poter
essere ammessi con riserva; analogamente, gli aspiranti a posti di
sostegno, che non siano ancora in possesso del titolo di
specializzazione, dovranno altresi’ dichiarare di essere iscritti ai
relativi percorsi che siano stati avviati entro la data del 31 maggio
2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto ministeriale 10
marzo 2017, n. 141, e che conseguiranno il titolo entro il 30 giugno
2018;
l) per gli insegnanti tecnico pratici di essere iscritti alla
data del 31 maggio 2017 nelle GAE o nella seconda fascia delle
graduatorie di istituto per la partecipazione ai concorsi per posti
comuni o di avere anche il titolo di specializzazione sul sostegno
per la partecipazione ai concorsi per posti di sostegno; oppure di
partecipare con riserva al concorso su posti di sostegno in quanto si
conseguira’ il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018.
m) il possesso dei titoli indicati al decreto del Ministro 23
febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di
specializzazione in Italiano Lingua 2», per la partecipazione alla
procedura concorsuale relativa alla classe di concorso A-23;
n) la lingua straniera prescelta tra le seguenti: inglese,
francese, tedesco e spagnolo, fermo restando quanto previsto
dall’art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 15 dicembre 2017, n.
995, per i candidati nelle classi di concorso relative alle lingue
straniere;
o) i titoli valutabili ai sensi della tabella dei titoli
allegata al decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017;
p) il consenso al trattamento dei dati personali per le
finalita’ e con le modalita’ di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni;
q) il possesso di titoli previsti dall’art. 5, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
r) dichiarazione sull’eventuale diritto alla riserve previste
dalla vigente normativa;
s) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano
l’esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, di essere assistiti durante la prova, indicando in caso
affermativo l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap.
Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata
da una competente struttura sanitaria da inviare, almeno dieci giorni
prima dell’inizio della prova, o in formato elettronico mediante
posta elettronica certificata all’indirizzo del competente USR o a
mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata
al medesimo USR. Le modalita’ di svolgimento della prova possono
essere concordate telefonicamente. Dell’accordo raggiunto il
competente USR redige un sintetico verbale che invia all’interessato.
9. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal
presente decreto.
10. L’Amministrazione scolastica non e’ responsabile in caso di
smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o
incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio
indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato
nella domanda, nonche’ in caso di eventuali disguidi imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5

Commissioni di valutazione

1. Le commissioni di valutazione sono nominate con decreti dei
dirigenti preposti ai competenti USR, secondo le modalita’ definite
dall’art. 14 del decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017 e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 10, 11,12, 13 del
predetto decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017.
2. Per la composizione delle commissioni per la prova orale delle
classi di concorso afferenti ad ambiti disciplinari verticali si
rinvia all’Allegato A dell’OM 97 del 23 febbraio 2016.

Art. 6

Prova orale

1. La presente procedura concorsuale prevede lo svolgimento di
una prova orale di natura didattico-metodologica.
2. La prova orale consiste in una lezione simulata e
nell’esplicitazione delle scelte didattiche e metodologiche in
relazione ai contenuti disciplinari e al contesto scolastico indicati
dalla commissione. La commissione nell’interlocuzione con il
candidato accerta anche la conoscenza della lingua straniera secondo
quanto indicato al comma 3 e al comma 4.
3. La prova orale per i posti comuni, distinta per ciascuna
classe di concorso, ha per oggetto il programma di cui all’Allegato A
del decreto ministeriale n. 95 del 2016, limitatamente alle parti e
per i contenuti riguardanti le classi di concorso della scuola
secondaria di primo e secondo grado, e valuta la padronanza delle
discipline in relazione alle competenze metodologiche e di
progettazione didattica e curricolare, anche mediante l’utilizzo
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La prova
orale valuta altresi’ la capacita’ di comprensione e conversazione
nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2
del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Per le classi
di concorso di lingua straniera la prova orale si svolge interamente
nella lingua stessa, inclusa l’illustrazione delle scelte didattiche
e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari indicati dalla
commissione.
4. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di
cui al predetto Allegato A del decreto ministeriale n. 95 del 2016
applicato solo per le parti e per i contenuti riguardanti le classi
di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, valuta
la competenza del candidato nelle attivita’ di sostegno alla
studentessa e allo studente con disabilita’ volte alla definizione di
ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare
per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati
alle possibili potenzialita’ e alle differenti tipologie di
disabilita’, anche mediante l’impiego delle tecnologie normalmente in
uso presso le istituzioni scolastiche. La prova orale valuta altresi’
la capacita’ di comprensione e conversazione nella lingua straniera
prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue.
5. Per la prova orale relativa a classi di concorso afferenti
agli ambiti disciplinari verticali si rinvia alle disposizioni
dell’Allegato A del decreto ministeriale n. 95 del 23 febbraio 2016,
che prevede la prova orale comune.

Art. 7

Diario e sede di svolgimento della prova d’esame

1. Il diario di svolgimento della prova orale con l’indicazione
della sede di destinazione dei candidati distribuiti e’ comunicato
dagli USR responsabili della procedura concorsuale almeno 20 giorni
prima della data di svolgimento della prova a mezza di posta
elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
All’atto del primo insediamento di ciascuna commissione di
valutazione, la stessa provvedera’ all’estrazione della lettera
alfabetica dalla quale si partira’ per l’espletamento della prova
orale. La predetta estrazione avverra’ in seduta pubblica.
2. Le tracce delle prove orali sono predisposte da ciascuna
commissione secondo il programma e i contenuti di cui all’Allegato A
al decreto ministeriale n. 95/2016 e secondo i criteri generali di
cui all’art. 6. Le Commissioni ne predispongono un numero pari a tre
volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato
estrae la traccia su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell’orario
programmato per la propria prova. Le tracce estratte saranno escluse
dai successivi sorteggi.
3 I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi di esame
muniti di documento di riconoscimento valido e della ricevuta di
versamento del contributo di cui all’art. 4.
4. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non
si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.
5. La prova del concorso non puo’ aver luogo nei giorni festivi
ne’, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di
festivita’ religiose ebraiche, nonche’ nei giorni di festivita’
religiose valdesi.

Art. 8

Contenuto e durata della prova orale

1. La prova orale e’ finalizzata all’accertamento della
preparazione del candidato secondo quanto previsto dall’Allegato A di
cui al sopra richiamato decreto ministeriale n. 95/2016 che ne
stabilisce la durata massima complessiva di 45 minuti.

Art. 9

Valutazione della prova orale e dei titoli

1. Per la valutazione della prova orale, che non prevede un
punteggio minimo, e dei titoli, la commissione ha a disposizione un
punteggio massimo pari rispettivamente a 40 punti e a 60 punti.
2. La commissione assegna alla valutazione, nell’ambito della
prova orale, della capacita’ di comprensione e conversazione nella
lingua straniera, un punteggio massimo di 3 punti nell’ambito dei 40
punti disponibili.
3. La commissione assegna alla valutazione, nell’ambito della
prova orale, delle competenze nell’utilizzo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione o nelle tecnologie
normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche, un punteggio
massimo di 3 punti nell’ambito dei 40 punti disponibili.
4. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali un
punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell’allegata tabella A al
decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017.

Art. 10

Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli

1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall’allegato A al
decreto n. 995 del 15 dicembre 2017, e devono essere conseguiti, o
laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine
previsto per la presentazione della domanda di ammissione fermo
restando quanto indicato all’art. 3 in merito al possesso dei
requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale.
2. La commissione di valutazione valuta esclusivamente i titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini del comma 2, il candidato che ha sostenuto la prova
orale presenta al dirigente preposto all’ USR competente i titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con
autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve
essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta
comunicazione.
4. L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli
sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi
dell’art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo
incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate
entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo
emerga la non veridicita’ del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono
perseguite a norma di legge.

Art. 11

Graduatorie regionali di merito

1. La commissione di valutazione, dopo aver valutato la prova e i
titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale di
merito.
2. Le graduatorie di merito regionali di cui al comma 1
comprendono tutti coloro che, avendo proposto istanza di
partecipazione alla procedura concorsuale, abbiano sostenuto la prova
orale. I candidati sono inseriti nella predetta graduatoria sulla
base del punteggio dei titoli posseduti e della valutazione della
prova orale. A parita’ di punteggio si applicano le preferenze
previste dalla normativa vigente.
3. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito regionali
sono ammessi annualmente e nel limite dei posti di cui all’art. 3,
comma 2 del decreto n. 995 del 15 dicembre 2017 ad un percorso di
formazione, di durata annuale, finalizzato a verificare la padronanza
degli standard professionali, che si conclude con una valutazione
finale, ai sensi del decreto del Ministro 984 del 14 dicembre 2017.
Tale percorso prevede le medesime condizioni normative ed economiche
del contratto di supplenza annuale.
4. Per le classi di concorso per le quali e’ disposta
l’aggregazione territoriale delle procedure concorsuali si procede
all’approvazione di graduatorie distinte per ciascuna regione ai
sensi dell’art. 4 comma 4 del decreto ministeriale n. 995 del 15
dicembre 2017.
5. La graduatoria di merito e’ approvata con decreto dal
dirigente preposto all’USR responsabile dello svolgimento dell’intera
procedura concorsuale, e’ trasmessa al sistema informativo del
Ministero ed e’ pubblicata nell’albo e sul sito internet dell’USR
nonche’ sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero.
6. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell’avvio
al percorso annuale disciplinato dal decreto del Ministro 984 del 14
dicembre 2017.

Art. 12

Percorso annuale e assunzione a tempo indeterminato

1. Tale percorso e’ disciplinato al pari del terzo anno del
percorso FIT, ai sensi degli articoli 10, 11 e 13 del decreto
legislativo.
2. Il terzo anno del contratto FIT prevede le medesime condizioni
normative ed economiche del contratto di supplenza annuale.
3. L’ammissione al percorso annuale di cui al comma 6 dell’art.
11 comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito
regionali, nonche’ da tutte le graduatorie ad esaurimento e di
istituto, per ogni classe di concorso e tipologia di posto. In caso
di valutazione finale positiva, il titolare del contratto di cui
all’art. 3 comma 2 del decreto del Ministro 984 del 14 dicembre 2017
e’ assunto a tempo indeterminato.
4. La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e’, comunque, subordinata all’autorizzazione all’assunzione da parte
della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 39
della legge 27 dicembre 1997 n. 449.
5. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di
cui all’art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68, recante
norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della
complessiva quota d’obbligo prevista dall’art. 3, comma 1, della
medesima legge e agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del
decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

Art. 13

Presentazione dei documenti di rito per l’assunzione

1. I concorrenti assunti a tempo indeterminato sono tenuti a
presentare i documenti di rito richiesti per l’assunzione. Ai sensi
dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e
gli atti di notorieta’ rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di
presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.

Art. 14

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura
concorsuale e’ ammesso, per i soli vizi di legittimita’, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni,
oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo
regionale, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica
all’interessato.

Art. 15

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o
comunque acquisiti a tale scopo dall’Amministrazione e’ finalizzato
unicamente all’espletamento del concorso medesimo ed avverra’ con
l’utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalita’, anche in caso
di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre,
essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati e’ necessario per valutare i
requisiti di partecipazione al concorso e il possesso dei titoli,
pena rispettivamente l’esclusione dal concorso ovvero la mancata
valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche’ di opporsi al loro trattamento,
per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al competente USR,
titolare del trattamento dei dati.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali e’ il
dirigente preposto all’USR competente.

Art. 16

Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena
e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Valle d’Aosta e alle
Province di Trento e Bolzano

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 425 e seguenti del Testo
unico, l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia
provvede ad indire concorsi, per titoli ed esami, a cattedre per la
scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento
slovena delle province di Trieste, Udine e Gorizia anche avvalendosi
della collaborazione dell’ufficio speciale di cui all’art. 13, comma
1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 427 e seguenti del Testo
unico, le Province autonome di Trento, Bolzano e la Regione Valle
D’Aosta, in ragione delle specifiche competenze in materia di
reclutamento, provvedono all’indizione di specifici concorsi per
titoli ed esami per la copertura dei posti delle scuole secondarie di
primo e secondo grado che individuano autonomamente.

Art. 17

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni di cui al Testo unico e le altre disposizioni sullo
svolgimento dei concorsi ordinari per l’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche’ quelle
previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo del
comparto scuola.
2. Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno
della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative
(centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e
sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale competente).

Roma, 1° febbraio 2018

Il direttore generale
Maria Maddalena Novelli