da La Tecnica della Scuola
Vaccini, corsa per la scadenza del 10 marzo. Cosa accade in caso di mancata certificazione?
Meno di un mese alla scadenza del termine ultimo per presentare alle scuole le certificazioni relative ai dieci vaccini obbligatori per legge.
Le dieci vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono: anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenza e tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella. Quest’ultima è obbligatoria solo per i nati dal 2017. Le vaccinazioni che sono invece raccomandate e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, sono: anti-meningococcica B, anti meningococcica C, anti-pneumococcica, anti-rotavirus.
Cosa accade in caso di mancata certificazione entro il 10 marzo 2018?
Il dirigente scolastico segnala la mancanza alla Asl, che a sua volta convoca i genitori. Se questi rifiuteranno ancora di vaccinare, incorreranno in una sanzione da 100 a 500 euro.
I bambini non vaccinati (per motivi non imputabili alla loro salute o inefficienze dei centri) e che frequentano la scuola dell’infanzia (nidi e materne) saranno allora esclusi dal servizio educativo.
Il decreto legge 73/17 convertito in legge 119/17 all’articolo 3, comma 1, sancisce che:
I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale d’istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, sono tenuti all’atto d’iscrizione del minore 0-16 anni e del minore straniero non accompagnato a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari:
- la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, indicate all’articolo 1 commi 1 e 1 bis, ovvero l’esonero, l’omissione e/o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto all’art. 1 commi 2 e 3;
- la presentazione di formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista riguardo all’età entro la fine dell’anno scolastico, o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale secondo l’età;
Prevede inoltre che “la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni possa essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno”.
Sulla possibilità di completare o meno l’anno scolastico in corso per i minori che alla data del 10 marzo risulteranno ancora in attesa di effettuare le vaccinazioni, il Ministero della Salute, con una nota, chiarisce con una nota del 3 febbraio: “I bambini, i cui genitori dimostrino, con documentazione proveniente dalla ASL entro il 10 marzo p.v., di aver presentato alla medesima Azienda la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni e che la somministrazione di queste ultime sia stata fissata dalla medesima Azienda sanitaria successivamente a tale ultima data, ben potranno continuare a frequentare i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia sino alla fine dell’anno scolastico o del calendario annuale in corso; pertanto dopo il 10 marzo p.v. sarà precluso l’accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia ai soli minori i cui genitori/tutori/affidatari non siano in regola neppure con tale adempimento”.