Contrattazioni meno affollate

da ItaliaOggi

Contrattazioni meno affollate

Snals e Gilda fuori dai tavoli integrativi dopo la mancata firma del contratto nazionale

Marco Nobilio

I tavoli negoziali che daranno attuazione agli istituti contenuti nel nuovo contratto saranno meno affollati: lo Snals e la Gilda-Unams non hanno firmato il contratto e ciò esclude tali sindacati dal diritto di partecipare a tutte le sessioni negoziali a cui hanno titolo a partecipare i sindacati firmatari, Flc-Cgil, Cisl scuola e Uil scuola.

Il decreto legislativo 165/2001 prevede, infatti, che per avere diritto a partecipare alla contrattazione nazionale di I livello (quella in cui viene negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro) basti la mera rappresentatività. E cioè che il sindacato raggiunga almeno il 5% del tasso di rappresentatività generale calcolato per metà facendo valere la percentuale del numero degli iscritti e, per l’altra metà, pesando la percentuale dei voti attribuiti al sindacato alle elezioni delle Rsu.

Ma per accedere alla contrattazione integrativa la legge prevede che il sindacato (rappresentativo) abbia anche firmato il contratto collettivo nazionale e di lavoro.

La scelta di Snals e Gilda-Unams di non firmare il contratto, dunque, se definitiva, avrà come effetto la cessazione del potere di rappresentanza dei lavoratori nelle sedi negoziali e il rafforzamento di Cgil, Cisl e Uil che, avendo firmato, il contratto, avranno titolo in via esclusiva all’esercizio di questi diritti.

L’esclusione dai tavoli discende da una prassi a livello di contrattazione collettiva nazionale, che consiste nell’inserire nei contratti clausole specifiche che prevedano tale esclusione per i sindacati che rifiutano di firmare i contratti. Contratti che sono validi solo se la percentuale di rappresentatività dei sindacati che lo firmino risulti non inferiore al 51%. Ed è proprio il caso di Cgil, Cisl e Uil che, tutti e tre insieme, superano abbondantemente tale limite.

La prassi negoziale di escludere i sindacati non firmatari dalla contrattazione integrativa fonda la sua legittimità su due disposizioni contenute nel decreto legislativo 165/2001. La prima è costituita dall’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 40, il quale prevede che «la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono». La seconda è contenuta nel comma 5 dell’articolo 43, il quale dispone che «i soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all’articolo 40, commi 3-bis e seguenti, dai contratti collettivi nazionali».

Sulla base di queste disposizioni, dunque, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e Cgil, Cisl e Uil hanno pattuito, legittimamente, anche nel nuovo contratto una clausola che esclude i non firmatari dalla contrattazione integrativa. Nel caso specifico si tratta dell’articolo 22 dell’ipotesi di contratto collettivo nazionale sottoscritta il 9 febbraio scorso, il quale stabilisce che alla contrattazione collettiva integrativa (nazionale e regionale) e alla contrattazione di istituto possano accedere solo le organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale.

L’articolo 22, peraltro, non esclude espressamente i sindacati non firmatari dall’informazione e dal confronto. Ma è probabile che si tratti di una svista che potrebbe essere corretta prima della firma definitiva. Tanto più che per gli altri settori è espressamente prevista (si veda per esempio l’articolo 66 che riguarda gli enti di ricerca). Quanto al merito delle novità sulle relazioni sindacali, va segnalata anzitutto la triennalizzazione della contrattazione integrativa sulla mobilità. Che fino ad ora è sempre avvenuta con cadenza annuale.

Ogni contratto sulla mobilità a domanda, dunque, avrà validità triennale. Nessuna novità, invece, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni. Un’altra novità importante è costituita dalla contrattualizzazione dei criteri per l’assegnazione dei soldi del cosiddetto merito, previsti dalla legge 107/2015, che avverrà a livello di contrattazione di istituto. E infine, una novità assoluta è costituita dal confronto: una nuova forma di relazione sindacale espressamente prevista dall’articolo 6 dell’ipotesi dei contratto. Secondo l’intenzione delle parti, il confronto dovrebbe essere la modalità attraverso la quale instaurare un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure da adottare.

Il confronto si avvierà mediante l’invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e sindacati si incontreranno, ma solo se, entro 5 giorni dall’informazione, il confronto sarà richiesto da questi ultimi o dall’amministrazione.