Post Alternanza Scuola Lavoro: gli incentivi per le assunzioni

da Tuttoscuola

Post Alternanza Scuola Lavoro: gli incentivi per le assunzioni 

Sono confermati i benefici per le aziende che ospitano in Alternanza o apprendistato formativo studenti dei percorsi di IeFP, di Istruzione, così come degli ITS e dei percorsi universitari. La Legge di Bilancio per il 2018 n. 205/2017, ha previsto la possibilità per le imprese che assumono giovani lavoratori di fruire di uno sgravio contributivo del 50% per tre anni, che viene elevato al 100% nel caso di datori di lavoro che assumono studenti dei corsi di istruzione e di IeFP, dopo averli ospitati in Alternanza Scuola Lavoro o apprendistato formativo. Ne abbiamo parlato in un articolo nel numero di marzo di Tuttoscuola firmato da Eugenio Gotti, esperto di Sistemi Formativi.

L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2018. L’esonero spetta anche per le assunzioni avvenute nei mesi di novembre e dicembre 2017, ferma restando la decorrenza del 1° gennaio 2018 e la durata triennale del beneficio a partire dalla stessa data. La decontribuzione riguarda le assunzioni di giovani fino a 35 anni. Tale limite di età scende a 30 anni dal primo gennaio 2019.

Il bonus consiste in un esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) nei limiti di 3.000 euro su base annua. L’esonero ha una durata massima di 3 anni.

Il bonus è elevato al 100% dei contributi per tre anni, per un importo massimo pari a €3.000 annui, per i datori di lavoro che assumono, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoropari almeno al 30%:

  • delle ore di alternanza previste dalla L.107/2015 (400 ore per gli istituti tecnici e professionali e 200 ore per i licei);
  • del monte orario previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi di IeFP;
  • del monte ore previsto per le attività di alternanza negli istituti tecnici superiori;
  • del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

Lo stesso bonus viene riconosciuto alle aziende che assumono gli studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

La legge introduce il principio di “portabilità” del bonus, per cui nel caso in cui l’incentivo sia fruito solo parzialmente e il lavoratore venga assunto da un nuovo datore di lavoro, il beneficio è riconosciuto al nuovo datore di lavoro per l’importo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del giovane alla data della nuova assunzione.

Nel numero di marzo di Tuttoscuola abbiamo inoltre parlato anche della fruizione dell’incentivo per il datore di lavoro.