Formazione docenti: nessun monte ore annuale obbligatorio, ruolo Collegio docenti e disposizioni nuovo CCNL

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da Orizzontescuola

Formazione docenti: nessun monte ore annuale obbligatorio, ruolo Collegio docenti e disposizioni nuovo CCNL

di redazione

Nonostante diversi chiarimenti, anche ministeriali, molti docenti continuano a chiedere se vi sia, riguardo alla formazione obbligatoria, un monte ore stabilito da svolgere annualmente.

OBBLIGATORIETÀ MONTE ORE

Ribadiamo che, alla luce della normativa vigente, non c’è alcun obbligo di ore di formazione da svolgere, se non quelle deliberate dal Collegio docenti.

Ultimo chiarimento, in ordine di tempo, è stato fornito dal Miur con la nota n. 25134 del 01/06/2017, in cui si sottolinea ancora una volta che non c’è alcun obbligo di ore da svolgere, come già chiarito in una precedente nota.

Le attività formative dei docenti, scrive l’Amministrazione, sono inserite nel Piano formativo d’istituto che è parte integrante del PTOF, elaborato dal Collegio Docenti sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico.

L’obbligatorietà, ribadisce il Miur, non si traduce in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del Piano.

Sono, pertanto, le scuole a modulare e quantificare l’impegno orario in relazione alla tipologia delle attività previste.

NUOVO CCNL

Il nuovo contratto non ha introdotto alcuna novità in merito alle ore da svolgere e all’obbligatorietà della formazione, per cui le ore che i docenti dedicano alla formazione rientrano nelle ore funzionali all’insegnamento (attività collegiali, di programmazione, verifica e informazione alla famiglia).

COLLEGIO DOCENTI

Spetta al Collegio docenti promuovere iniziative di aggiornamento e definire il Piano di formazione.

Il Collegio delibera contenuti, modalità, procedure di svolgimento e criteri di partecipazione alla formazione, pertanto spetta allo stesso definire le Unità Formative, così come declinate nella nota Miur del 15 settembre 2016.

PERMESSI 

Il docente continua ad essere titolare del diritto alla fruizione di massimo 5 giorni di permesso per la formazione con esonero dal servizio.

La fruizione dei permessi va contrattata dalla RSU dell’istituzione scolastica.