Mobilità 2018 scuola Infanzia: quali e quante domande, modelli e tempistica

da Orizzontescuola

Mobilità 2018 scuola Infanzia: quali e quante domande, modelli e tempistica

di Giovanna Onnis

Con la pubblicazione dell’Ordinanza ministeriale sulla mobilità 2018/19 sono state fornite precise indicazioni ai docenti di tutti gli ordini e gradi di istruzione in merito alle tipologie di domande che possono essere presentate e alla tempistica per inviarle, per un’eventuale revoca e per la pubblicazione dei movimenti.

Riteniamo utile riassumere in schede specifiche per ogni ordine e grado di istruzione, tutte le informazioni che riguardano i docenti titolari, distinguendo scuola dell’Infanzia, scuola Primaria, scuola Secondaria I grado e scuola Secondaria II grado e riservando specifica scheda agli insegnanti di sostegno.

Con il presente articolo vogliamo mettere in evidenza tutte le informazioni riguardanti i docenti titolari nella scuola dell’Infanzia

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE

Gli insegnanti della scuola dell’Infanzia potranno presentare domanda di mobilità dal 3 aprile 2018 al 26 aprile 2018

DATE DA RICORDARE

Le successive operazioni e la pubblicazione dei movimenti per gli insegnanti della scuola dell’Infanzia, come indicato nell’art.2 comma 2 dell’OM, devono essere disposte con la seguente tempistica:

  • termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili 11 maggio
  • pubblicazione dei movimenti 8 giugno

REVOCA DELLA DOMANDA E REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

È consentito regolarizzare la documentazione allegata alla domanda di mobilità o revocare la domanda stessa entro e non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo, previsto nell’art. 2 dell’OM, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.

Gli insegnanti della scuola dell’Infanzia, quindi, potranno effettuare ciò entro e non oltre il 6 maggio 2018

Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto nell’art. 2 dell’OM, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.

Per gli insegnanti della scuola dell’Infanzia, che si trovano nelle predette condizioni, il termine ultimo è, quindi, l’11 maggio 2018

Come chiarisce la nota 1) dell’OM , nella considerazione della data di inoltro, farà fede il protocollo della scuola alla quale è stata presentata l’istanza di revoca ovvero quello dell’ufficio ricevente o la ricevuta della pec

QUALI DOMANDE

I movimenti richiedibili possono rientrare nella mobilità territoriale (trasferimento sia provinciale che interprovinciale) e nella mobilità professionale (passaggio di ruolo sia provinciale che interprovinciale).

Gli insegnanti in possesso dei requisiti necessari possono, quindi, presentare contemporaneamente diverse domande utilizzando specifici moduli presenti nella piattaforma ministeriale Istanze online, dove dovranno essere compilate e inviate entro i termini previsti dall’ordinanza come abbiamo indicato.

Gli insegnanti della scuola dell’Infanzia potranno, quindi, presentare le seguenti domande:

DOMANDA DI TRASFERIMENTO

Il trasferimento può essere richiesto sia nella provincia di titolarità che in altre province utilizzando lo stesso modulo.

Il modello sarà disponibile su Istanze online a decorrere dal 3 aprile 2018, nella sezione riservata ai docenti della scuola dell’Infanzia

QUALE TIPOLOGIA DI TRASFERIMENTO

Il trasferimento, sia provinciale che interprovinciale, potrà essere richiesto per le seguenti tipologie di posto:

  • posto comune
  • posto sostegno

Il trasferimento su posti di sostegno può essere richiesto, chiaramente, solo dai docenti in possesso del titolo di specializzazione necessaria.

Il docente che intende chiedere ambedue le tipologie di posto (comune/sostegno) avrà la possibilità di indicare nella domanda a quale tipologia intende dare priorità, graduando l’ordine di preferenza nelle apposite caselle numerate del modello domanda.

Riportiamo a titolo esemplificativo come si presentano le caselle nel modulo domanda

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In caso di errata o dubbia compilazione di tale sezione (es. attribuzione dello stesso ordine preferenziale a diverse tipologie di posto, indicazione della casella ‘2’ senza aver contrassegnato la casella ‘1’, etc.), come chiarisce la nota 2) dell’art.24 del CCNI, il trasferimento sarà effettuato solo per la medesima tipologia di posto di attuale titolarità.

Se il docente che presenta domanda non contrassegna nessuna delle suindicate caselle, il trasferimento sarà disposto solo per la tipologia di posto di attuale titolarità.

Se, invece, come indicato nell’art.24 comma 7 del CCNI, il docente contrassegna due o più caselle il trasferimento è disposto con le seguenti modalità:

a) in caso di preferenza puntuale (singola scuola o singolo ambito) verranno progressivamente esaminate le varie tipologie di posto esistenti nella scuola o nell’ambito secondo l’ordine espresso dal docente;

b) in caso di preferenza sintetica “provincia” viene esaminata la prima tipologia di posto prescelta dall’aspirante nelle citate caselle, per tutti gli ambiti compresi nella singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, vengono esaminate le altre tipologie di posto, secondo l’ordine indicato dall’aspirante nelle predette caselle del modulo domanda

DOMANDA DI PASSAGGIO DI RUOLO

Il passaggio di ruolo può essere chiesto dai docenti che, al momento di presentazione della domanda, hanno superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza (scuola dell’Infanzia) e sono in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto.

Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo ruolo (scuola Primaria, Secondaria I grado e Secondaria II grado), anche per più province.

Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola.

Gli insegnanti della scuola dell’Infanzia possono chiedere, quindi, il passaggio:

  • nel ruolo della scuola Primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento nelle scuole Primarie.

Come chiarisce la nota 1) dell’art.4 del CCNI, conservano valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997 e del DPR del 15 marzo 2014

  • nel ruolo della scuola Secondaria I grado, purché in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso o le classi di concorso richieste

Come chiarisce la nota 2) dell’art.4 del CCNI, le abilitazioni per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal DPR 19/16 e successive integrazioni e modifiche hanno comunque valore ai fini dei passaggi

  • nel ruolo dei docenti laureati della scuola Secondaria II grado, purché in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso o le classi di concorso richieste.

Anche in questo caso vale il chiarimento della suindicata nota 2)

  • nel ruolo del personale educativo, se in possesso dello specifico titolo di accesso (idoneità o laurea in Scienze della formazione primaria – indirizzo scuola primaria o i titoli di studio conseguiti a termine dei corsi quadriennali e quinquennali magistrali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10. 3. 1997, art. 2 commi 1 e 3
  • nel ruolo del personale insegnante tecnico-pratico nell’ambito della scuola Secondaria II grado, se in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella B del DPR 19/2016 e successive modifiche e integrazioni

Come chiarisce la nota 2bis) dell’art.4 del CCNI, i titoli di accesso per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal DPR 19/16 e successive integrazioni e modifiche tabella B hanno comunque valore ai fini dei passaggi

SU QUALI POSTI

Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale e per quelle di mobilità professionale, come chiarisce l’art.8 del contratto sulla mobilità, sono determinate dalle effettive vacanze risultanti all’inizio dell’anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti.

Sono disponibili:

  • i posti vacanti in seguito alla variazione dello stato giuridico del personale (es. dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.)
  • i posti vacanti in seguito a movimento in uscita
  • i posti disponibili dell’organico dell’autonomia comunicati a cura dell’ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.

Dalle predette disponibilità vanno detratti i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di di provenienza e quelli necessari per la sistemazione dei docenti soprannumerari della provincia.

Non sono considerati disponibili:

  • i posti e le cattedre che si renderanno vacanti a seguito dei passaggi di ruolo in altro grado di scuola disposti in data successiva a quella dei rispettivi trasferimenti
  • le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali

Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi nella scuola dell’infanzia sono utilizzabili i posti dell’organico, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti attivati presso le scuole ospedaliere, stabiliti per l’anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi.

I posti in organico nella scuola dell’infanzia (compresi quelli di tipo speciale e di sostegno e i posti delle scuole ospedaliere) sono richiedibili mediante l’indicazione del codice e della dizione in chiaro della scuola sede di organico. Questa scuola, come chiarisce la nota 1) dell’art 11 dell’OM, è individuabile nel B.U. delle scuole con la dicitura “Sede di organico-esprimibile dal personale docente

QUALI MODULI

L’insegnante di scuola dell’Infanzia che partecipa alla mobilità per il prossimo anno scolastico dovrà compilare il modulo domanda nel portale del MIUR Istanze online.

I moduli da compilare saranno diversi a seconda del movimento richiesto

Modulo per Trasferimento

Sarà reperibile nella sezione “Mobilità scuola dell’Infanzia”

Modulo per Passaggio di ruolo

Sarà reperibile nella sezione relativa al grado di istruzione richiesto

QUANTE DOMANDE

Possono essere presentate contemporaneamente più domande

Domanda di Trasferimento

È unica sia per movimento provinciale che interprovinciale, sia per posto comune che per sostegno

Domanda di Passaggio di ruolo

Il passaggio di ruolo può essere richiesto:

  • per un solo ruolo
  • per più province
  • per più classi di concorso appartenenti allo stesso ruolo

Si devono presentare tante domande quante sono le classi di concorso richieste.

In ogni domanda di passaggio di ruolo il docente deve indicare esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l’ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre.

ORDINE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Il passaggio di ruolo prevale sul trasferimento.

Nel caso di presentazione di domanda di trasferimento e di passaggio di ruolo, infatti, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o il trasferimento eventualmente già disposto.

In caso di più passaggi di ruolo (per diverse classi di concorso) si segue l’ordine di priorità indicato dal docente nelle singole domande

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