Legge 23 novembre 2012, n. 222

Legge 23 novembre 2012, n. 222
(in GU n. 294 del 18-12-2012)

Norme sull’acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull’insegnamento dell’inno di Mameli nelle scuole. (12G0243)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito delle attivita’ finalizzate all’acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», sono organizzati percorsi didattici, iniziative e incontri celebrativi finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione sugli eventi e sul significato del Risorgimento nonche’ sulle vicende che hanno condotto all’Unita’ nazionale, alla scelta dell’inno di Mameli e della bandiera nazionale e all’approvazione della Costituzione, anche alla luce dell’evoluzione della storia europea.

2. Nell’ambito delle iniziative di cui al comma 1, e’ previsto l’insegnamento dell’inno di Mameli e dei suoi fondamenti storici e ideali.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, la Repubblica riconosce il giorno 17 marzo, data della proclamazione in Torino, nell’anno 1861, dell’Unita’ d’Italia, quale «Giornata dell’Unita’ nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera», allo scopo di ricordare e promuovere, nell’ambito di una didattica diffusa, i valori di cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, nonche’ di riaffermare e di consolidare l’identita’ nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica. La Giornata di cui al presente comma non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

4. Le regioni e le province autonome aventi competenza legislativa per i sistemi educativi delle comunita’ linguistiche riconosciute danno attuazione alla presente legge nel rispetto dei principi di cui all’articolo 6 della Costituzione.

5. Le attivita’ di cui alla presente legge sono realizzate nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 23 novembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4117): Presentato dall’on. Paola Frassinetti ed altri il 24 febbraio 2011. Assegnato alla VII Commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 25 febbraio 2011 con pareri delle Commissioni I e V. Esaminato dalla VII Commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 9, 16 e 23 marzo 2011; il 18 gennaio 2012; il 14 e 15 febbraio 2012; il 6 marzo 2012; il 4 e 12 aprile 2012. Nuovamente assegnato alla VII Commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 17 maggio 2012 con pareri delle Commissioni I e V. Esaminato dalla VII Commissione, in sede legislativa, il 22 e 30 maggio 2012; il 5 giugno 2012 e approvato in un Testo Unico con l’atto n. 2135 (on. Coscia ed altri) il 14 giugno 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 3366): Assegnato alla 7ª Commissione (istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 28 giugno 2012 con pareri delle Commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalla 7ª Commissione (istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 25 luglio 2012; l’11, 18 e 25 settembre 2012; il 2 e 10 ottobre 2012. Esaminato in Aula il 23 ottobre 2012 e il 7 novembre 2012 ed approvato l’8 novembre 2012.


Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all’art. 1:
La legge 27 maggio 1949, n. 260, reca: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive.».
Il testo dell’articolo 6 della Costituzione e’ il seguente:
«Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.».