Come si formano le cattedre nella scuola secondaria: continuità didattica, titolarità, orario

da Orizzontescuola

Come si formano le cattedre nella scuola secondaria: continuità didattica, titolarità, orario

di Giovanna Onnis

L’organico della scuola Secondaria è determinato, come lo scorso anno, sulla base delle nuove classi di concorso definite dal DPR n. 19/2016 e dal DM n. 259/2017.

A ciascun docente titolare è stata assegnata, con la procedura indicata nella nota ministeriale n. 5177 del 7 febbraio 2017, la nuova classe di concorso.

Organico e classi di concorso

L’attribuzione delle ore, presenti nell’organico di ogni istituzione scolastica, alle diverse classi di concorso, come indicato nella CM n.16041 del 29/03/2018, deve avere come fine prioritario:

  1. la tutela della titolarità dei docenti presenti nella scuola
  2. l’ottimale formazione delle cattedre
  3. la continuità didattica

Nella scelta della classe di concorso è indispensabile fare riferimento all’indirizzo, all’articolazione, all’opzione, nonché al curricolo presente nella scuola.

In presenza nella stessa scuola di soprannumerari si dovrà dare precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria interna di istituto unificata, secondo quanto previsto dall’art 21 del CCNI 2017/18 prorogato per la mobilità 2018/19 nel rispetto delle precedenze indicate nell’art. 13 del contratto.

Esuberi

In presenza di esuberi in organico, i Dirigenti scolastici delle diverse istituzioni scolastiche dovranno comunicare ufficialmente ai docenti interessati la loro soprannumerari età, in modo tale che possano presentare domanda di mobilità anche oltre i termini di scadenza previsti nell’Ordinanza Ministeriale.

Cattedre vacanti

In presenza di cattedre vacanti per assenza di docenti titolari l’attribuzione delle ore alle classi di concorso da parte dei Dirigenti scolastici, dovrà avvenire, previa intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, attingendo prioritariamente dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale e tenendo conto di una equilibrata distribuzione dei posti tra le classi di concorso in funzione delle immissioni in ruolo.

In mancanza delle citate situazioni, la circolare ministeriale prevede che il Dirigente scolastico, d’intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, e sulla base del parere del Collegio dei docenti, reso in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa Triennale, individuerà la classe di concorso alla quale assegnare l’insegnamento.

Docenti di insegnamenti attribuiti a diversa classe di concorso

I docenti assegnati ad insegnamenti attribuiti ad una diversa classe di concorso, come lo scorso anno, mantengono, nel rispetto dei limiti complessivi dell’organico regionale, ai sensi dell’art.4 del DM n.259/2017, le attuali sedi e cattedre finché rimangono in servizio nella stessa scuola.

Nel caso non sia possibile assegnare a questi docenti altri insegnamenti e in assenza di posti di potenziamento per la classe di concorso di appartenenza, si applicano le disposizioni indicate nell’art 14 comma 17 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 relative al personale in esubero.

A titolo informativo riteniamo utile evidenziare quanto stabilisce il succitato comma 17 dell’art.14:

Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, e’ assegnato per la durata dell’anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:

a) posti rimasti disponibili in altri gradi d’istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non e’ in possesso della relativa abilitazione o idoneità all’insegnamento, purché il medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l’accesso all’insegnamento nello specifico grado d’istruzione o per ciascuna classe di concorso;

b) posti di sostegno disponibili all’inizio dell’anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione;

c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;

d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere;

e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere e’ utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione

Nel caso in cui questi docenti abbiano già presentato domanda di trasferimento, salvo i casi di domanda condizionata al rientro nella sede di attuale titolarità, è utile ricordare che è comunque consentita la revoca della domanda entro i termini previsti dall’Ordinanza Ministeriale, come abbiamo sottolineato in un nostro articolo

Costruzione cattedre: quale orario?

Ai sensi dell’art. 19 del DPR n.81/2009, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali.

Per garantire l’unitarietà dell’insegnamento di una disciplina all’interno della stessa sezione possono essere costituite cattedre superiori alle 18 ore. In tal caso il contributo orario eccedente viene considerato utile ai fini contrattuali per l’intero anno scolastico

Costruzione cattedre negli IC e negli IIS

Nella scuola Secondaria I e II grado la costituzione delle cattedre deve tenere conto dell’unificazione degli organici prevista per gli Istituti Comprensivi (IC) e per gli Istituti di Istruzione Superiore (IIS), in base a quanto stabilito nella Legge n.107/2017

Le cattedre che si costituiscono in tali sedi devono essere costituite considerando tutti i contributi orari della medesima classe di concorso presenti nell’intera autonomia, compresi quelli reperibili nei plessi associati anche se collocati in diverso comune o ambito. I docenti vengono poi assegnati alle diversi sedi secondo quanto previsto dal CCNI sulla mobilità e possono, in ogni caso, rinunciare alle ore assegnate su sede diversa se nell’adeguamento alle situazioni di fatto vengano a crearsi ulteriori disponibilità orarie all’interno di un’unica sede.

Le cattedre definite secondo tale procedimento sono calcolate direttamente dal sistema e considerate interne all’istituto (COI).

Nel caso in cui le cattedre definite dal sistema producano ore residue queste possono essere accorpate con altri spezzoni orari disponibili in altre istituzioni scolastiche, costituendo, in tal modo, cattedre orario esterne (COE) tra istituzioni scolastiche comprese nel medesimo ambito territoriale o anche diverso ambito

Istruzione adulti e cattedre

I percorsi di secondo livello, del sistema di istruzione degli adulti delle scuole Secondarie II grado, costituiscono una sede di organico separata da quella diurna, eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica. In questo caso, come chiarisce l’art.12 comma 4 del CCNI sulla mobilità, vengono considerate come cattedra orario fra due istituti diversi, cioè cattedre orario esterne (COE)