Sentenza TAR Friuli Venezia Giulia 25 maggio 2012, n. 194

N. 00194/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00139/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 139 del 2012, proposto da: XXXXX, rappresentati e difesi dall’avv. Paola Ginaldi, con domicilio eletto presso Giovanni Loisi Avv. in Trieste, via Coroneo 16;

contro

Ufficio Scolastico Regionale Per il F.V.G. – Direzione Generale, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliataria per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3; Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;

nei confronti di

XXXXX, non costituiti in giudizio;
XXXXX, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Sbisa’, con domicilio eletto presso Giuseppe Sbisa’ Avv. in Trieste, via Donota 3;
XXXXX, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Ventura, con domicilio eletto presso Giovanni Ventura Avv. in Trieste, via Coroneo 17;

per l’annullamento

– del provvedimento di ammissione/non ammissione alle prove orali dd. 7.3.2012, verbale n. 19 della commissione esaminatrice dell’USR del F.V.G., pubblicato sul sito web in data 8.3.2012 per il concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici D.D.G. MIUR 13.7.2011-decreto dell’Uff.Scolastico Regionale per il F.V.G. dd. 14.7.2011 AOODRFR-9058;

– del decreto del Direttore Generale dell’Uff. Scolastico Regionale di nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici per il F.V.G. dd. 39.9.2011 prot. n. AOODRFR-12151;

– del verbale dd. 16.11.2011 n. 4;

– del verbale dd. 6.3.2012 n. 17;

– del verbale dd. 7.3.2012 n. 19;

– del verbale dd. 9.1.2012 n. 8; ed elenco allegato;

– del verbale dd. 16.1.2012 n. 9 ed elenco allegato;

– del verbale dd. 30.1.2012 n. 11 ed elenco allegato;

– del verbale dd. 6.2.2012 n. 12 ed elenco allegato;

– del verbale dd 13.2.2012 n. 14 ed elenco allegato;

– del verbale dd. 23.2.2012 n. 15 ed elenco allegato;

– del verbale dd. 1.3.2012 n. 16 ed elenco allegato;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Ufficio Scolastico Regionale Per il F.V.G. – Direzione Generale e dei controinteressati XXXX e XXXX;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

I ricorrenti impugnano gli atti tutti in epigrafe riportati, contestando la loro non ammissione alle prove orali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici.

Con il primo motivo “Violazione dell’art. 10 DPR 140/2008 richiamato dall’art. 7 del D.D.G. MIUR 13.7.2011 e dall’art. 7 D.D.G. USR FVG dd 14.7.2011” i ricorrenti sostengono che il commissario prof. XXXX, docente di diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Trieste nel corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici per l’impresa, le organizzazioni pubbliche e il lavoro e in Giurisprudenza non potrebbe ritenersi esperto «di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale…» siccome previsto dall’art. 10 in epigrafe.

Il secondo motivo “ Violazione dell’art. 10 del D.D.G. MIUR 13/7/2011 e dell’art. 10 D.D.G. USR FVG dd 14.7.2011 e dell’art. 6 DPR 140/2008 nella formulazione del quesito per la seconda prova scritta “ si incentra sulla asserita violazione del bando perchè la seconda prova scritta ( nella quale i ricorrenti hanno comunque conseguito un voto insufficiente) non sarebbe consistita nella soluzione di un caso relativo alla gestione dell’istituzione scolastica ma in un tema di carattere generale.

Il terzo motivo “Violazione dell’art. 12 DPR 9.5.1994 n. 487 e dell’art. 3 l. 241/90 e degli artt. 6 del DPR 140/2008 e gli artt. 10 del D.D.G. MIUR 13.7.2011 e del D.D.G. USR FVG dd 14.7.2011 “ attiene all’asserita mancanza di criteri di valutazione delle prove scritte sufficientemente dettagliati, stringenti e puntuali, con la conseguenza che il giudizio della commissione risulterebbe viziato da difetto di motivazione.

Il quarto motivo “ eccesso di potere – difetto di istruttoria – illogicità “ denuncia che la correzione dei temi sarebbe avvenuta in un tempo eccessivamente ristretto e quindi sarebbe stata frettolosa e superficiale, affermando al riguardo che la media per compito sarebbe stata di 10 minuti.

Il quinto motivo denuncia la “violazione del principio cardine dell’anonimato” perché dei candidati, che poi sono stati ammessi agli orali, sono stati invitati a non continuare ad usare penne rosse onde non rendere i propri compiti riconoscibili.

Sia l’amministrazione intimata che due dei controinteressati notificati si sono costituiti in giudizio ed hanno controdedotto per il rigetto del ricorso.

La prima censura è sicuramente infondata, perché il Collegio ritiene incontestabile che chi si occupa a livello accademico di una materia che comprende la disciplina organizzativa delle più complesse organizzazioni pubbliche presenti nella nostra organizzazione statale non può non ritenersi esperto di organizzazioni pubbliche; infatti la norma non va interpretata nel senso di richiedere necessariamente una concreta esperienza in tale ambito ma unicamente una approfondita conoscenza delle metodiche di funzionamento di tali organizzazioni.( TAR Palermo, sez. II, 12.2.2009, n. 325, TAR Palermo, sez. II, 14.7.2008, n. 1042, TAR Lazio Roma, III bis, 12.1.2007, n. 149).

A prescindere dall’indubbia inammissibilità della seconda censura per carenza di interesse, derivante dal fatto che tutti i ricorrenti non hanno conseguito una votazione sufficiente neppure nella prima prova scritta e che l’ art. 10, comma 1, del bando del concorso dd. 14.7.2011 prevede l’ammissione alla prova orale solo per coloro che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta, il Collegio ne rileva comunque l’infondatezza.

La seconda traccia “ Fare di più con meno; in un periodo di risorse decrescenti, con quali passaggi procedurali e con quali criteri, anche alla luce delle esigenze della comunità servita come emerse negli organi collegiali e segnalate dalle istituzioni territoriali, il Dirigente scolastico può proporre soluzioni condivise nell’adozione dei progetti finanziabili” appare tesa a far elaborare ai concorrenti un tema che evidenziasse con quali passaggi procedurali e con quali criteri potessero proporsi soluzioni condivise nell’adozione di progetti finanziabili con scarse risorse al fine di soddisfare le esigenze emerse dal territorio, lasciando evidentemente al candidato l’individuazione del caso concreto da sviluppare, il che permetteva l’utilizzo anche delle esperienze personali. Il Collegio ritiene pertanto evidente che la traccia risponda alle finalità dettate dall’art. 10 cit., cioè quelle di verificare le capacità dei candidati in ordine alla soluzione di un caso relativo alla gestione dell’istituzione scolastica; la previsione della possibilità di proporre soluzioni nell’adozione dei progetti ne rende infatti palese la differenza sostanziale rispetto ad un elaborato da svolgere sotto forma di saggio generale.

Con riferimento al terzo motivo il Collegio osserva che la commissione ha stabilito la seguente “griglia di valutazione”: “Nel valutare gli elaborati dei singoli candidati la Commissione terrà conto, innanzitutto, del corretto inquadramento del tema e della pertinenza dell’elaborato alla traccia proposta.

Verrà quindi preso in considerazione l’approfondimento teorico del tema desumibile, tra l’altro, dalla presenza di puntuali riferimenti normativi, dottrinali, scientifici e pedagogici. L’esposizione, che dovrà essere caratterizzata da correttezza formale e proprietà di linguaggio, dovrà essere supportata da un coerente apparato argomentativo che renda ragione delle tesi sostenute dal candidato.

La valutazione verrà compendiata da un giudizio numerico, che si intende ovviamente come espressione dei criteri appena enunciati. Verrà in ogni caso dato atto di eventuali difformità di valutazioni sugli elaborati da parte dei singoli commissari. “.

Appare ictu oculi evidente che si tratta di parametri di correzione che, oltre a corrispondere al minimo che si potesse pretendere in un tema di concorso per dirigenti, sono di applicazione ed interpretazione pressochè automatica. E’ infatti indisputabile che un tema che non centra l’argomento della traccia – ancorché forbitamente redatto – non può essere ritenuto sufficiente, alla stessa stregua di un tema pertinente alla traccia ma redatto in un italiano traballante.

Dai voti numerici attribuiti ai temi dei ricorrenti e dai giudizi che li hanno accompagnati, siccome evidenziati nei verbali della commissione, risulta di immediata percezione quali aspetti non positivi delle prove scritte siano stati di ostacolo alla ammissione alle prove orali, aspetti riconducibili o alla povertà del contenuto o alla povertà di linguaggio o alla povertà di entrambi.

Sfugge quindi al Collegio quali sottocriteri potessero realmente ritenersi necessari, non potendosi correggere degli elaborati di italiano relativi ad un concorso per dirigenti alla stregua di quiz in cui si attribuisca un punteggio ad ogni tipo di errore. Del resto i succinti giudizi, che vengono di seguito riportati, sono estremamente precisi nell’indicare gli elementi salienti del percorso valutativo che ha condotto all’attribuzione del voto insufficiente.

XXXX

Trattazione confusa e non coerente con la traccia. Poco accurato sotto il profilo formale. 16/30

Svolgimento connotato da errori ed omissioni. Del tutto insufficiente. 16/30

XXXX

Esposizione generica rispetto alla traccia. Nel complesso non sufficiente.19/30

Il tema non viene correttamente inquadrato. Insufficiente nel complesso. 18/30

XXXX

Povero nei contenuti rispetto alle indicazioni della traccia. Mancano indicazioni sulle strategie da mettere in atto. 17/30

Svolgimento generico. La traccia non sufficientemente sviluppata. 18/30

XXXX

Svolgimento poco coerente e a tratti caotico. 17/30

Confuso e disorganico. Del tutto insufficiente 16/30

XXXX

Tema generico nonostante la prolissità. Molte le lacune rispetto alla traccia. 19/30

Svolgimento superficiale e vago. Trattazione non esauriente 18/30

XXXX

Superficiale, lacunoso, con divagazioni non pertinenti. 18/30

Superficiale e disorganico: non sempre pertinente. 18/30

XXXX

Trattazione confusa e non coerente con la traccia. Poco accurato sotto il profilo formale. 16/30

Svolgimento connotato da errori ed omissioni. Del tutto insufficiente. 16/30

XXXX

Trattazione generico e superficiale. Insufficiente 17/30

Trattazione superficiale. Nonostante le ridondanze trascura aspetti essenziali della traccia. 16/30

XXXX

Dispersivo e generico.Manca l’indicazione delle strategie che il diriegente deve porre in essere. Insufficiente . 19/30

Troppo generico. Non c’entra del tutto l’argomento. 19/30

XXXX

Vi sono alcune lacune ed omissioni rispetto alla traccia . 20/30

Non del tutto rispondente al tema. Nel complesso non sufficiente . 19/30

XXXX

Molto sbilanciato tra divagazioni generiche la parte di svolgimento strettamente connessa alla traccia che appare insufficientemente sviluppata. 18/30

Generico e superficiale con ampie divagazioni esulanti dalla specifica traccia proposta. 18/30

XXXX

Formalmente corretto. Svolgimento tuttavia superficiale e lacunoso rispetto alle indicazioni della traccia. 17/30

Tema non centrato: svolgimento in parte non pertinente, in parte lacunoso. Nel complesso confuso. 17/30

XXXX

Superficiale con lacune e omissioni. 19/30

Povero di contenuti e di soluzioni. Inutilmente prolisso. Nel complesso non sufficiente. 18/30.

XXXX

Superficiale. Dispersivo. Lacunoso. 18/30

Manca un filo logico, oltre a non essere sempre pertinente alla traccia. Insufficiente. 17/30

XXXX

Pur corretto nella forma risulta povero nei contenuti e nell’indicazioni delle strategie. 18/30

Argomento trattato in modo corretto ma superficiale e generico 19/30

Il Collegio non vede come un elaborato che manca, ad esempio, della necessaria precisione in relazione ai passaggi procedurali necessari, sia lacunoso e/o superficiale o non proponga soluzioni efficaci per la soluzione del caso concreto ipotizzato dallo stesso candidato potrebbe mai essere ritenuto sufficiente e, in particolare, ritiene che da quanto sopra riportato risulti ictu oculi palese l’inesistenza di alcuno spazio di revisione in melius dei vari giudizi di insufficienza e la piena legittimità dell’operato della commissione anche quanto alla fissazione dei criteri, che va valutata con riferimento ai parametri di legge e non certo avendo riguardo ai diversi comportamenti di altre commissioni, stante la discrezionalità che la legge ha lasciato a ciascuna di esse.

Anche la censurata mancanza di sottolineature o segni grafici sugli elaborati risulta del tutto irrilevante, perché nessuna norma impone alla Commissione di apporre annotazioni o segni di correzione sugli elaborati (TAR L’Aquila, sez. I, 12.1.2012, n. 25) dato che «la commissione giudicatrice non svolge un’attività scolastica di correzione degli elaborati scritti dei candidati, che non rientra tra i suoi compiti, e neppure ha il dovere di evidenziare con segni grafici i punti dai quali, più degli altri, risulti l’insufficienza o l’erroneità dell’elaborato ovvero la non rispondenza alla traccia; sicché, l’apposizione di annotazioni sugli elaborati, di chiarimenti ovvero di segni grafici o specificanti eventuali errori, costituisce una mera facoltà di cui la commissione può avvalersi nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, mentre l’inidoneità della prova risulta dalla stessa attribuzione del voto numerico in base ai criteri fissati dalla Commissione sia per la correzione che in sede di giudizio» (TAR Salerno, sez. I, 14.11.2011, n. 1669; nello stesso senso vedi anche C.d.S., sez. IV, 12.4.2011, n. 1612).

Il quarto motivo è del tutto privo di giuridico pregio, dal momento che «Nei ricorsi proposti avverso gli esiti delle procedure concorsuali è inammissibile la censura volta a denunciare i tempi medi impiegati dalla competente commissione per l’esame degli elaborati scritti, atteso che non è possibile stabilire quali e quanti candidati hanno fruito di maggiore o minore attenzione, visto che la congruità del tempo impiegato va valutata anche con riferimento alla consistenza degli elaborati ed alle problematiche di correzione dagli stessi emergenti, con la conseguenza che ai tempi medi impiegati non può riconoscersi alcun decisivo rilievo inficiante il procedimento valutativo» ( giurisprudenza costante v. da ultimo: C.d.S., sez. IV, 23.2.2012, n. 970, come pure T.A.R. Salerno Campania sez. I 18.2. 2012, n. 282).

Non si vede poi perché dal fatto che i candidati che hanno conseguito un voto insufficiente nella prima prova e lo abbiano ottenuto anche nella seconda si possa trarre indizio «sintomatico di un grave difetto di istruttoria» da parte della commissione; in effetti l’unico sintomo che ciò evidenzia è un generale difetto di preparazione al concorso.

Il quinto e ultimo motivo è palesemente inammissibile, dal momento che comunque le circostanze riportate, anche ove avessero condotto a rendere riconoscili alcuni elaborati di candidati ammessi – del che comunque non forniscono alcuna prova, nemmeno indiziaria, – non assumerebbero comunque alcun rilievo rispetto alla posizione dei ricorrenti che lamentano la propria mancata ammissione alle prove orali e non trarrebbero – in quanto già esclusi dalle stesse- alcun beneficio dalla esclusione di qualcun altro.

Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna i ricorrenti in solido a rifondere le spese e competenze del giudizio in favore dell’amministrazione e dei controinteressata costituiti liquidandole in complessivi € 3000,00 + IVA e CPA in favore di ciascuna parte.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore

Rita De Piero, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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