Il diritto alla disconnessione

Il diritto alla disconnessione è un implicito obbligo di connessione

Va ritenuta molto astuta la manovra dei sindacati firmatari del CCNL, con cui si è demandato, alla contrattazione d’Istituto, l’individuazione dei criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio; infatti, è di tutta evidenza come tale attribuzione sia stata operata al fine di non creare mal contento tra i docenti in prossimità delle RSU.

Ciò detto, appare invece alquanto forviante il successivo tratto della disposizione contrattuale, che stabilisce” … al fine di garantire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e familiare (diritto alla disconnessione)”, quale conciliazione! va previsto un orario di lavoro ben definito come per tutte le altre categorie di lavoratori.

Grazie a questa scellerata scelta, il comparto istruzione sarà l’unico comparto in cui i dipendenti, in questo caso i docenti, saranno costretti ad utilizzare strumenti tecnologici al di fuori dell’orario e senza alcun compenso; a ciò si aggiunga inoltre, che, essendo demandata l’individuazione dei criteri alla contrattazione d’Istituto, ogni scuola fisserà criteri diversi, cagionando così grave disparità tra i docenti.

Ad ogni buon conto detta disposizione, è inapplicabile in quanto, presuppone che l’amministrazione doti tutti i docenti di cellulare e connessione gratis ad internet; per tali ragioni, non si vede altra soluzione che inserire nella contrattazione d’Istituto la seguente dicitura: “I criteri alla connessione saranno opponibili ai docenti solo quando i medesimi saranno dotati di strumenti tecnologici con connessione ad internet e sarà quantificato il relativo compenso orario”.

Dott.ssa Regis Anna Maria Vice Coordinatrice Nazionale sindacato USAE FSI-SCUOLA