Esame di Stato per alunni disabili: prove scritte equipollenti. Criteri per colloquio. La guida

da Orizzontescuola

Esame di Stato per alunni disabili: prove scritte equipollenti. Criteri per colloquio. La guida

di Giovanna Onnis

Le prove d’esame per i candidati con disabilità devono essere predisposte secondo le disposizioni previste nel DPR n.323 del 23 luglio 1998, come chiaramente citato nell’art.22 dell’OM n.350/2018.

In base all’art.6 del citato DPR la commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone per i candidati con disabilità prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati.

Le prove equipollenti, in coerenza con il PEI, possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modalità diverse, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti, ma comunque atti a consentire la verifica degli obiettivi di apprendimento previsti dallo specifico indirizzo di studi, al fine del rilascio del relativo diploma.

Per la predisposizione delle prove d’esame e nel corso del loro svolgimento, la commissione d’esame può avvalersi di personale esperto; a tal fine la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’anno scolastico.

Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dell’alunno con disabilità vengono nominati dal Presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione.

Per i candidati non vedenti, i testi della prima e della seconda prova scritta, se le scuole lo richiedono, sono trasmessi dal Ministero anche in codice Braille.

Per i candidati che non conoscono il codice Braille è possibile richiedere ulteriori formati (audio e/o testo), autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria.

Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole le quali indicano su apposita funzione SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea.

Per tutte le prove in formato speciale, come chiarisce l’art.22 comma 7 dell’OM n.350/2018, le scuole dovranno dare comunicazione anche alla Struttura Tecnica Esami di Stato via mail all’indirizzo seguente: segr.servizioisp@istruzione.it

Il tempo a disposizione per le prove scritte e il tempo da dedicare al colloquio d’esame, per i candidati con disabilità, deve rispettare quanto prevede il comma 8 del succitato art.22, in sintonia con l’art.6 del DPR n.323/1998

E’ possibile, quindi, prevedere tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte, anche in modalità grafica o scrittografica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, e del colloquio, come previsti dall’art.16 comma 3 della legge n. 104/1992, purché questo non comporti un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni.

Per quanto concerne lo svolgimento dell’esame di Stato, la sua valutazione e il titolo conseguito, è possibile differenziare i candidati con disabilità che hanno seguito una programmazione per obiettivi minimi, dai candidati con disabilità che hanno seguito una programmazione differenziata.

Nel primo caso, come precedentemente indicato la programmazione seguita come previsto nel P.E.I., conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali, consente ai candidati di sostenere l’esame anche mediante prove equipollenti e tempi più lunghi e determina l’acquisizione del titolo di studio (diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore)

Nel secondo caso, i candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato, sempre in base al P.E.I., e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale Piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio di un attestato dove devono essere inseriti tutti gli elementi informativi indicati nel DPR n. 323/1998.

Nell’art.13 del succitato DPR si stabilisce, infatti, quanto segue: “Qualora l’alunno in situazione di handicap ha svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell’esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi di cui al comma 1”

Gli elementi informativi ai quali si fa riferimento e che devono essere indicati nell’attestato, sono i seguenti:

  • l’indirizzo e la durata del corso di studi
  • la votazione complessiva ottenuta
  • le materie di insegnamento ricomprese nel curricolo degli studi con l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna
  • le competenze, le conoscenze e le capacità anche professionali acquisite in relazione alla programmazione seguita
  • i crediti formativi eventualmente documentati in sede d’esame.

Questi candidati sostengono l’esame con prove scritte differenziate i cui testi sono elaborati dalle commissioni sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe.

I suddetti alunni, qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l’indicazione sul tabellone esclusivamente dei risultati delle prove scritte effettivamente sostenute, rapportati in quarantacinquesimi. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l’utilizzo dell’applicativo “Commissione web” o, in alternativa, determinato proporzionalmente.

Per tutti i candidati con disabilità, il riferimento all’effettuazione delle prove equipollenti o differenziate deve essere indicato solo nell’attestazione di cui all’articolo 13 del D.P.R. n. 323/1998 e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.