Asili nido, salta la riforma della Lega Nessuna preferenza ai residenti

da ItaliaOggi

Asili nido, salta la riforma della Lega Nessuna preferenza ai residenti

La consulta boccia il veneto: infanzia, servizio universale

Carlo Forte

Le regioni non possono emanare leggi che precludano l’accesso agli asili nido alle famiglie bisognose che non risiedano sul territorio regionale da almeno 15 anni. Lo ha stabilito la Corte costituzionale che ha espunto dall’ordinamento l’articolo 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 febbraio 2017, n. 6 che prevedeva questa limitazione (107 del 25 maggio scorso).

La Consulta ha spiegato che gli asili nido pubblici sono riservati prioritariamente a dare un servizio ai genitori meno abbienti, che non sono in grado di permettersi di ricorrere alle strutture private.

Gli asili nido, infatti, hanno una funzione sociale. Quella, cioè, di consentire ai genitori (in particolare alle madri) privi di adeguati mezzi economici di svolgere un’attività lavorativa. Il servizio, pertanto, elimina un ostacolo che limita l’uguaglianza sostanziale e la libertà dei genitori e impedisce il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione dei genitori stessi alla vita economica e sociale del paese. E in questo modo contribuisce alla realizzazione concreta della cosiddetta uguaglianza sostanziale fissata dall’art. 3, secondo comma della Costituzione.

Per questa ragione, secondo il giudice delle leggi, il servizio degli asili nido dovrebbe essere destinato primariamente alle famiglie in condizioni di disagio economico o sociale, in coerenza con la disciplina statale, che sancisce il principio dell’accesso prioritario ai servizi sociali a favore dei soggetti in condizioni di difficoltà economico-sociale (art. 2, comma 3, della legge n. 328 del 2000). La legge regionale del Veneto, invece, prescindendo totalmente dal fattore economico e, favorendo le persone radicate in Veneto da lungo tempo, ha adottato un criterio che contraddice anche lo scopo dei servizi sociali di garantire pari opportunità e di evitare discriminazioni (art. 1, comma 1, della legge n. 328 del 2000). In definitiva, la precedenza per i genitori che risiedano o lavorino in Veneto da almeno 15 anni è contraria sia alla funzione sociale degli asili nido sia alla vocazione universalistica dei servizi sociali nei quali rientrano a pieno titolo queste istituzioni.

Quanto alla funzione educativa degli asili nido, l’estraneità ad essa del radicamento territoriale, secondo la Corte, risulta ugualmente evidente, e tanto più risulta tale nella norma impugnata che riferisce il requisito ai genitori e non ai beneficiari dell’attività educativa, essendo irragionevole ritenere che i figli di genitori radicati in Veneto da lungo tempo presentino un bisogno educativo maggiore degli altri.

Di qui la contrarietà della norma regionale all’articolo 3 della Costituzione sia per violazione del principio di uguaglianza sia perché in contrasto con il principio di ragionevolezza.

La Consulta ha rinvenuto anche un contrasto con l’articolo 117 della Costituzione, che immette in Costituzione anche le norme dei trattati, comprese le norme dell’Unione europea. E quindi anche con la normativa europea, che vieta restrizioni al diritto dei cittadini di circolare negli stati e a stabilirvisi liberamente. Citando la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, la Consulta ha spiegato che la norma impugnata è difettosa in relazione allo scopo perseguito dalla legge ed è inoltre sicuramente sproporzionata quanto alla durata (eccezionalmente lunga: quindici anni) del legame richiesto con il territorio. E dunque determina una compressione ingiustificata della libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini, in ciò ponendosi in contrasto anche con l’articolo 120 della Costituzione che vieta alle regioni di imporre vincoli e limitazioni che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni o di limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

«È evidente, infatti, che un genitore che deve trasferirsi in Veneto per ragioni di lavoro», si legge nella sentenza, «può trovarsi in difficoltà a compiere il trasferimento se non ha i mezzi sufficienti per pagare un asilo nido privato, visto che la norma impugnata lo esclude di fatto dagli asili nido pubblici».

Infine, la Corte costituzionale ha spiegato che la norma della regione Veneto viola anche la l’articolo 31, secondo comma, della Costituzione, secondo il quale la Repubblica «protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo». A questo proposito la Consulta ha evidenziato che la norma regionale fissa un titolo di precedenza che tradisce il senso della norma costituzionale perché ne distorce la funzione, indirizzandola non allo scopo di tutelare le famiglie che ne hanno bisogno, ma a quello di privilegiare chi è radicato in Veneto da lungo tempo. «La norma impugnata, dunque» conclude il giudice delle leggi «persegue un fine opposto a quello della tutela dell’infanzia, perché crea le condizioni per privare del tutto una categoria di bambini del servizio educativo dell’asilo nido».