Valutazione classi primo ciclo: chi partecipa agli scrutini

da Orizzontescuola

Valutazione classi primo ciclo: chi partecipa agli scrutini

di redazione

Venanzio Marinelli, ex dirigente tecnico MIUR presenta un approfondimento sulla valutazione alla luce del D.Lgs n. 62/2017: consigli di classe, scrutini, composizione e la delega del Dirigente Scolastico. Confronto con il DPR n. 122/2009 e con la normativa precedente.

Dalla lettura e confronto del D.lgs 62/2017 con il precedente DPR 122/2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia), e con alcune disposizioni contenute nella legge 53/2003 e D.lgs 59/2004 si possono evidenziare importanti momenti di riflessione riguardanti:

A) La partecipazione del Dirigente scolastico alle operazioni di scrutinio nella scuola primaria;
B) La composizione del consiglio di classe;
C) La delega del Dirigente scolastico
.

A) La partecipazione del Dirigente scolastico alle operazioni di scrutinio nella scuola primaria.

Secondo alcuni, dalla lettura combinata della legge 53/2003 (Legge Moratti) e del successivo Decreto legislativo (D.lgs 59/2004) si poteva ritenere che le operazioni di scrutinio e di valutazione potessero, anzi dovessero essere effettuate dai soli docenti senza la presenza del Dirigente scolastico, con particolare riferimento alla scuola primaria.
Tale interpretazione derivava dal fatto che, nella scuola primaria:
a) La legge 53/2003 prevedeva, all’art. 3, quanto segue: “ la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo”…

b) Anche il successivo decreto applicativo D.l.gs 59/2004 prevedeva, all’art. 8 che:
“La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo…

Secondo lo scrivente, la norma non voleva escludere la presenza e Presidenza del Dirigente scolastico, ma aveva solo voluto indicare, genericamente, che la valutazione spettasse alla componente docente.

Infatti, per escludere, in modo tassativo, la partecipazione del dirigente scolastico, la norma avrebbe dovuto riportare puntuale indicazione, come: “ai soli docenti è affidata la valutazione…”

Inoltre, nello stesso D.lgs 59/2004, anche per la scuola secondaria di primo grado, (dove notoriamente è prevista la presidenza del Dirigente nei consigli di classe, venivano utilizzate analoghe frasi:

Art. 11 Valutazione, scrutini ed esami (scuola secondaria di primo grado) 2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati.

Anche in riferimento alle scuole secondarie di secondo grado, venivano riportate analoghe espressioni:

Art. 13 del D.lgs 226/2005 (scuole secondarie di secondo grado) 2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati

Pertanto, la norma che gli scrutini, nelle scuole di ogni ordine e grado dovessero essere presieduti dal Dirigente scolastico, era cosa evidente.

In ogni caso,

se ai sensi dell’art. 2 del DPR 122/2009 era possibile ancora una duplice interpretazione nella scuola primaria, ossia se la valutazione periodica e finale dovesse essere effettuata dai soli docenti contitolari della classe e, solo nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o suo delegato: infatti la norma recitava:

“la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata, dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza, ’ art. 2, comma 3 del D.lgs 62/2017 precisa, in modo inequivocabile, che le operazioni di scrutinio sono SEMPRE presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato:

Art. 2 – Valutazione nel primo ciclo
comma 3. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

Viene risolto definitivamente quanto ritenuto da alcuni che, nella scuola primaria, la valutazione fosse affidata esclusivamente ai docenti contitolari della classe e che quindi gli scrutini non dovessero essere presieduti dal dirigente scolastico o suo delegato.

B) La composizione del consiglio di classe

Dal confronto del D.lgs 62/2017 con il D.P.R.122/2009 si evidenzia la novità della piena partecipazione alle operazioni di scrutinio dei docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica.

Infatti, mentre precedentemente (art.2 comma 5 DPR 122/2009) la norma prevedeva:

. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attivita’ o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attivita’ alternative all’insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

Il recente D. lgs 62 /2017 prevede:

Art. 2 comma 3. Valutazione nel primo ciclo

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attivita’ alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. .

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attivita’ e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.

C) La delega del dirigente scolastico

Nel testo unico, D. lgs 297/94, all’art. 5 – Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe è previsto che:
comma 8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato.

L’interpretazione diffusa era quindi che la delega potesse essere conferita solo ad un docente facente parte del consiglio di classe.

Anche la CM 263/1975 chiariva (ai sensi dell’art. 3 del DPR 416/74) che per la sostituzione del preside nella presidenza del consiglio di classe, occorreva sia apposita delega scritta da parte del preside, sia che il docente delegato fosse membro del consiglio di classe.

Secondo il DPR 122/2009 , art. 2, Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione, l’espressione non riporta più quanto precisato nel Testo unico, ossia si parla genericamente di delega:

Art. 2. Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione
1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata ella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

Così ancora nel comma 6 dello stesso articolo:
6. L’ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell’anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge

Analogo lessico per quanto riguarda la valutazione della scuola secondaria di secondo grado.

Art. 4 Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado
1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell’articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza

Non essendo stato espressamente abrogato l’art. 5, comma 8, del T.U. D.lgs 297/94 molti ritengono vigente tale disposizione, nel senso che sia vietato delegare il collaboratore che non sia membro del consiglio di classe.

Il D.lgs 62/2017 riporta le stessa frase contenuta nel DPR 122/2009

Art. 2 Valutazione nel primo ciclo
Comma 3. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

A parere dello scrivente il dirigente scolastico può delegare un suo collaboratore, anche se non fa parte del consiglio di classe, per una serie di considerazioni:

a) Innanzitutto sia il testo unico che la recente normativa sulla valutazione, hanno identica gerarchia come fonti di diritto di primo livello (decreti legislativi) ed il secondo è successivo al primo, quindi con i relativi poteri di interpretazione, coordinamento, adeguamento ecc.
b) Inoltre, ai sensi del D. lgs 165/2001, in generale, spettano ai dirigenti i poteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane.
c) In particolare, l’affidare la delega ad un docente collaboratore rientra nei poteri organizzativi del dirigente scolastico, sia ai sensi dell’art, 25 dello stesso D.lgs 165/2001, sia ai sensi dei commi 4 e 5, dove è espressamente previsto che il dirigente scolastico, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, per cui si ritiene che non possa essere limitato il suo potere organizzativo, prevedendo ad esempio la delega solo a collaborati membri del consiglio, come avveniva precedentemente.
d) Da un punto di vista di metodo e di coordinamento, con particolare riferimento al rispetto delle uniformità dei criteri di valutazione stabiliti dal collegio dei docenti, si ritiene che un collaboratore, che affianca ed è vicino al dirigente nei suoi compiti istituzionali, possa meglio esercitare i compiti relativi ad una valutazione super partes, analogamente a quanto potrebbe fare il dirigente scolastico stesso.

Si ritiene poi, ma questa è una considerazione personale, che, mentre lo stesso Regio Decreto, all’art. 77 prevedeva la presidenza da parte del preside o suo delegato, senza nessuna ulteriore precisazione,

Art. 77 del R.D. n. 653/1925 (modificato dall’art. 2 del R.D. n. 1929/204) “Alla fine dei due primi trimestri e al termine delle lezioni i consigli di classe si adunano sotto la presidenza del preside o di un suo delegato per l’assegnazione dei voti”;
lo stesso art. 5 del T.U. si riferiva al Titolo I (Organi collegiali) e non alla parte relativa agli scrutini ed esami, come se avesse voluto indicare, genericamente, la composizione dell’organo collegiale, dove era corretto, che, normalmente, fosse presieduto dal preside o suo delegato facente parte del consiglio di classe.

Nelle operazioni di scrutinio invece, altre considerazioni andavano fatte, come quelle relative alla composizione del collegio perfetto o altro che, nel caso di delega a docente della classe, avrebbe comportato la diminuzione di un membro (preside), con disparità di trattamento, nelle votazioni, in casi analoghi e diversamente da quanto previsto nel citato art. 77 del R.D.