Sicurezza, misure per le scuole in caso di irregolarità in materia di normativa antincendio

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da Orizzontescuola

Sicurezza, misure per le scuole in caso di irregolarità in materia di normativa antincendio

di redazione

Il 18 aprile u.s., il Ministero dell’Interno ha diramato una nota volta a fornire indicazioni sui controlli da effettuare nelle strutture scolastiche e negli asili nido eventualmente privi del certificato di prevenzione incendi e della certificazione attestante l’avvio della relativa pratica.

DM 21 marzo 2018

Nella nota si ricorda, innanzitutto, che il DM 21 marzo 2018 ha fornito indicazioni programmatiche in merito all’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole e asili nido.

Misure da prescrivere in caso di violazioni

La nota fornisce delle indicazioni al CNVVF o meglio delle misure che possono essere prescritte nei casi in cui si riscontrino delle irregolarità in materia di antincendio.

Di seguito le misure riportate a titolo esemplificativo:

a) Il numero di lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza deve essere potenziato coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell’attività;

b) Il datore di lavoro deve provvedere all’attuazione dell’informazione di lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;

c) Tutti i lavatori incaricati dell’’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza devono aver frequentato i1 corso di tipo C di cui all’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 e avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica previsto dall’art. 3 della legge 28 dicembre 1996, n. 609;

d) Devono essere svolte almeno due esercitazioni antincendio all’anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi, in aggiunta alle prove di evacuazione previste al punto 12.0 del D.M. 26 agosto 1992;

e) Deve essere pianificata ed attuata una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali, con cadenza giornaliera sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie d’esodo e sul sistema di vie d’esodo, e con cadenza settimanale su estintori, apparecchi d’illuminazione e impianti diffusione sonora e/o impianti di allarme.

nota