ITP nelle Graduatorie ad esaurimento: Miur deve pronunciarsi entro 60 giorni. Sentenza

da Orizzontescuola

ITP nelle Graduatorie ad esaurimento: Miur deve pronunciarsi entro 60 giorni. Sentenza

di redazione

Il TAR del Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato il 12 giugno 2018 una sentenza di merito (N° 6507/2018) sul ricorso numero di registro generale 2286 del 2018

proposto da alcuni tesserati SAESE , rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Gagliano, Maria Carmela Infurna contro il MIUR, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato.

Il ricorso è fondato e il Tribunale Amministrativo romano condanna l’amministrazione centrale al pagamento delle spese di giudizio che vanno quantificate in complessive € 1.500,00 oltre accessori di legge.

Le richieste dei ricorrenti

  • l’annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza, presentata in data 02.08.2017, Prot. 34013 (doc.1-2), con la quale gli odierni ricorrenti, titolari di diploma di ITP, hanno chiesto all’Amministrazione resistente di voler:

1) riconoscere, con provvedimento espresso, i diplomi di ITP degli odierni istanti, (Diploma di ragioniere e perito commerciale, Diploma di geometra, Diploma alberghiero, Diploma di perito industriale, Diploma di operatore turistico, Diploma di maturità attività sociali, Diploma di maturità scientifica, Diploma tecnico delle industrie elettroniche, Diploma tecnico delle industrie meccaniche, Diploma di perito agrario, Diploma in amministrazione, finanza e marketing) titoli idonei per la partecipazione, secondo le rispettive classi di insegnamento, ai bandi per l’accesso alle diverse classi di insegnamento ovvero per l’accesso ai posti di sostegno a tempo indeterminato ovvero ancora nelle diverse fasce previste nelle Graduatorie Ad Esaurimento (GAE) nei diversi istituti

2) adottare gli opportuni provvedimenti affinché i diversi istituti scolastici ovvero gli Uffici periferici del M.I.U.R. consentano, ai titolari dei diplomi di ITP sopra indicati, la possibilità di accedere alle GAE anche senza l’abilitazione all’insegnamento nelle classi di insegnamento di competenza;

3) in via subordinata, attivare per i titolari dei diplomi di ITP sopra indicati un percorso abilitante ordinario

La decisione del Giudice

“Il MIUR, con la nota del 31.08.2017, ha trasmesso la predetta istanza ai diversi Provveditorati agli Studi sparsi per il territorio nazionale ma non ha ancora provveduto ad adottare alcuna determinazione conclusiva del relativo procedimento. Ha resistito in giudizio il MIUR con mera memoria di stile.”

“Deve, pertanto, essere accolto il ricorso, nella misura in cui mira a ottenere la conclusione del procedimento avviato attraverso l’adozione di una pronuncia espressa. Va conseguentemente dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione di pronunciarsi, positivamente o negativamente, in ordine alla richiesta presentata dai ricorrenti, assegnando, a tal fine, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.”