ATA, sanzioni disciplinari: quali sono e quando scattano. Novità CCNL 2016/18

da Orizzontescuola

ATA, sanzioni disciplinari: quali sono e quando scattano. Novità CCNL 2016/18

di redazione

Con la circolare n.0011313 del 4 giugno 2018, l’USR Emilia Romagna ha elencato quali sono e quando scattano le sanzioni disciplinari per il personale Ata a seguito del rinnovo del CCNL Comparto Personale Istruzione e Ricerca triennio 2016/18.

Con il rinnovo del contratto collettivo avvenuto in data 19 aprile 2018 sono state introdotte novità importanti in materia disciplinare per il personale ATA.

Il Miur ha invita i dirigenti scolastici a pubblicare sui siti istituzionali il codice disciplinare del personale scolastico.

Personale Ata – Sanzioni disciplinari

Le novità più importanti per il personale Ata sono quelle descritte nel titolo III a partire dall’art. 10.

L’art. 12 indica quali sono le sanzioni applicabili al personale che viola gli obblighi indicati nell’art.11.

In ordine crescente, partendo dalla sanzione più leggera fino a quella più grave, il dipendente può essere soggetto a:

a) rimprovero verbale (in base alle disposizioni contrattuali, a cui la nuova formulazione dell’art. 55 bis co. 1 del D.lgs. 165/01 fa espresso rinvio, anche per il rimprovero verbale, diversamente da quanto accadeva prima dell’entrata in vigore del nuovo CCNL, è necessario l’avvio del procedimento disciplinare);
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi (che costituisce importante elemento di novità rispetto alle precedenti disposizioni contrattuali);
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.

Il comma 2 dello stesso articolo mantiene in vita le sanzioni previste dal D.lgs. n. 165/2001, ovvero:
a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 1;
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001”.

Personale Ata – Determinazione concordata della sanzione

Un’altra importante novità contenuta nell’ultimo contratto sempre in materia di sanzioni disciplinari è racchiusa nell’art. 17 e riguarda la facoltà di procedere alla “determinazione concordata della sanzione”, in base a cui “l’autorità disciplinare competente ed il dipendente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso”.

In pratica, nei casi in cui la violazione non sia talmente grave da far scattare il  licenziamento è prevista la possibilità di una mediazione fra l’autorità competente e il dipendente concordando una sanzione conciliativa. Resta fermo il principio che la sanzione conciliativa concordata non potrà essere diversa da quella prevista per legge o dal contratto collettivo per l’infrazione commessa. Tale sanzione non potrà essere impugnata.

Nel caso in cui si proceda alla mediazione conciliativa il soggetto che propone tale procedura alternativa e non obbligatoria dovrà attivarsi entro cinque giorni dalla audizione del dipendente per il contraddittorio a sua difesa.

Ai fini di cui sopra, si suggerisce un’attenta lettura dell’impianto dispositivo di cui all’art. 17 CCNL recante dettaglio dei termini e delle modalità regolamentanti la procedura conciliativa in parola che, in ogni caso, deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell’irrogazione della sanzione.

Personale Ata – Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

Nel caso in cui si stia già procedendo alla sanzione disciplinare, la novità maggiore riguarda l’art.14 “Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare”. Nella nuova versione, viene data la possibilità all’Amministrazione di mantenere lo stipendio al dipendente che viene sospeso fino a 30 giorni in via cautelare dal servizio, per consentire di svolgere approfondimenti sull’infrazione commessa.

Personale Ata – Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

L’art. 15 disciplina la sospensione cautelare del dipendente a seguito di una detenzione dovuta a reato. Il dipendente in questo caso non percepirà lo stipendio. Perderà lo stipendio e sarà sospeso in via cautelare in caso di reato anche se la pena comminata allo stesso reato non prevede la privazione (detenzione) o la restrizione della libertà personale, ovvero anche in caso in cui l’amministrazione faccia coincidere i termini della sospensione cautelare dal servizio in coincidenza con la cessazione della stessa privazione della libertà. La sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa.

In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale.
Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare).

Personale Ata – Tipologie di sospensione cautelare dal servizio

Le principali tipologie di sospensione cautelare applicabili al personale
ATA sono:

  • sospensione cautelare dal servizio, ai sensi dell’art. 55 ter co. 1 del D.lgs. 165/01 (di competenza degli Uffici di Ambito territoriale);
  • art. 14 CCNL “sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare” (di competenza della stessa autorità che ha avviato il procedimento disciplinare);
  • sospensione cautelare senza stipendio del dipendente per falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, ai sensi dell’art. 55 quater co. 3 bisdel D.lgs. 165/2001 (di competenza del Dirigente scolastico o dell’UPD qualora ne venga a conoscenza per primo in quanto responsabile della struttura);
  • sospensione cautelare dal servizio ai sensi dell’art. 15 CCNL Scuola 2016/18 rubricato:

“sospensione cautelare in caso di procedimento penale” (di competenza degli UPD istituiti presso gli Uffici di Ambito territoriale);

  • sospensione cautelare ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 171/11 “Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell’articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, nelle more dell’accertamento medico-sanitario (di competenza del Dirigente scolastico).

PERSONALE DOCENTE – RINVIO AL D.lgs. 297/94 IN ATTESA DELLA SESSIONE NEGOZIALE

In tema di responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo le parti contrattuali hanno convenuto, all’art. 29 CCNL, sulla opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale (la sessione si dovrà concludere entro il mese di luglio 2018) la definizione, per detto personale, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l’individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare “deve in ogni caso assicurare che l’esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell’insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento”.

All’art. 29 medesimo, è stato precisato al co. 3 che, nelle more della sessione
negoziale di cui sopra, “rimane fermo quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del D.lgs. n. 297 del 1994”.

Sono però state introdotte integrazioni all’articolo 498 comma 1 del T.U. 297/94 con l’aggiunta delle seguenti lettere costituenti pertanto ulteriori violazioni disciplinari per le quali è possibile procedere all’irrogazione della sanzione della destituzione dal servizio:
“g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione;
h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l’effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale”.
Da ultimo, preme rilevare che nel suddetto articolo 29 CCNL Scuola è stato, altresì, stabilito che, in occasione della sessione negoziale di cui sopra, che, come detto, andrà a definire, per il personale docente, la tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, si dovrà tener conto delle sotto indicate specificazioni:
“1) deve essere prevista la sanzione del licenziamento nelle seguenti ipotesi:
a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti;
b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l’effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale;
2) occorre prevedere una specifica sanzione nel seguente caso:
a) condotte e comportamenti non coerenti, anche nell’uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse”.