I nuovi istituti professionali: un modello per una didattica inclusiva di qualità?

I nuovi istituti professionali: un modello per una didattica inclusiva di qualità? *

di Francesco G. Nuzzaci

 

Abstract

E’ qui sintetizzata la recente riforma degli istituti professionali statali, con sottolineatura di quei passaggi che ben possono delineare un modello innovativo per i percorsi tecnici e liceali – ovviamente rispettoso delle loro peculiarità -, corrispondente alle istanze poste dai Centri indipendenti di cooperazione internazionale organizzati e dall’Unione europea.

  1. Il Decreto legislativo n. 61, in attuazione di apposita delega contenuta nella Legge 107/15, reca la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale statale, disegnando un’organizzazione della didattica che – se nello specifico e nell’immediato – si rivolge ad un’utenza storicamente, ed in fatto, debole, può ben fungere da modello, ovviamente facendone salve le rispettive peculiarità, per la rivisitazione dei paralleli licei e istituti tecnici.

Il decreto in parola ridefinisce i precedenti indirizzi, le articolazioni e le opzioni, in contestualità con il potenziamento delle attività laboratoriali, anche con la rimodulazione dei quadri orari; sì da conferire ai medesimi una più compiuta e visibile identità, eliminando le sovrapposizioni con gli istituti tecnici e meglio fisionomizzando la loro vocazione, all’insegna di un pragmatico realismo in grado di contenere dispersione e abbandoni: formare figure professionali di livello intermedio per l’assunzione di ruoli operativi, con adeguate responsabilità in relazione alle attività economiche di riferimento; ed offrendo risposte articolate e dinamiche alle domande del mondo del lavoro e delle professioni, tali da far percepire i saperi appresi come utili, significativi e riscontrabili nel reale. Un’istanza, quest’ultima, non da oggi estesa – ancorché in larga misura disattesa – a tutti i settori/ambiti di istruzione (formale, non formale, informale), perché la dimensione in senso stretto professionale non va riferita al carattere specifico del percorso seguito, bensì all’utilizzo professionale che ogni tipologia di istruzione, anche tecnica o liceale, realizza (Corte di giustizia europea, 1985). Un’istanza recepita dalla recentissima Raccomandazione del Consiglio dell’unione europea sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente, del 22 maggio 2018, sostitutiva della Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio del 18 dicembre 2006.

Funzionali a questo rimarcato scopo sono l’accentuata flessibilità organizzativa-didattica e la personalizzazione dei percorsi, per corrispondere alle diversità degli stili cognitivi e capacità di apprendimento degli studenti, alle loro sensibilità ed attitudini, ai differenti livelli motivazionali.

  1. E’ pertanto riscritto l’assetto ordinamentale figurante nel D.P.R. 87/10, che viene abrogato unitamente alle Linee guida per il biennio (Direttiva 65/10), per il triennio (Direttiva 5/12) e alle articolazioni delle aree d’indirizzo negli spazi di flessibilità (Direttiva 70/12).

L’abrogazione è graduale, peraltro necessitando dei regolamenti attuativi in parte emanati e in parte emanandi. Essa decorre dal prossimo anno scolastico 2018-19 per le classi prime, per completarsi a regime nell’anno scolastico 2022-23.

In luogo dei due settori (Servizi e Industria e artigianato), comprendenti in totale sei indirizzi, vi sono ora 11 indirizzi di studio. E, oltre ai settori, sono cancellate le articolazioni e le opzioni figuranti sempre nel D.P.R. 87/10.

Questi i nuovi indirizzi di studio:

  • Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane;

  • Pesca commerciale e produzioni ittiche;

  • Industria e artigianato per il made in Italy;

  • Manutenzione e assistenza tecnica;

  • Gestione delle acque e risanamento ambientale;

  • Servizi commerciali;

  • Enogastronomia e ospitalità alberghiera;

  • Servizi culturali e dello spettacolo;

  • Servizi per la sanità e l’assistenza sociale;

  • Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;

  • Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.

Fermo restando il comune assetto organizzativo e didattico, per ciascuno degli indirizzi è definito il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP), o profilo in uscita dello studente, con i relativi risultati di apprendimento declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, nei relativi significati aventi una consolidata legittimazione istituzionale.

Le competenze sono intese come comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale, informale. Nel Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.

Le abilità sono intese come capacità di applicare conoscenze e di utilizzare il know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nell’EQF sono descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).

Le conoscenze sono intese come risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento: sono quindi un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relativi a un settore di lavoro o di studio. Esse sono descritte nell’EQF come teoriche e/o pratiche.

Per ciascun profilo vi è il riferimento alle attività economiche previste dai codici ATECO dell’ISTAT e la correlazione ai settori economico-professionali di cui al Decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il MIUR, del 30 giugno 2015.

  1. Circa l’assetto organizzativo, resta la struttura quinquennale dei percorsi di istruzione professionale (IP) – erogata negli istituti di istruzione, statali e paritari, con il rilascio del diploma di istruzione secondaria superiore – e la loro articolazione in un biennio e in un successivo triennio.

Nel biennio può completarsi l’obbligo dell’istruzione, che può altresì continuare ad essere assolto – oltre che negli istituti tecnici e nei licei – anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di competenza delle regioni o nei percorsi di apprendistato, di cui al D. Lgs 81/15 in applicazione del cosiddetto Jobs Act.

Il biennio possiede ora un più marcato e visibile carattere unitario. Prevede 1.188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei laboratori.

Il totale delle 2.112 ore (corrispondenti a 32 ore settimanali, convenzionalmente moltiplicate per 33 e per 2 anni scolastici) può essere liberamente distribuito in periodi didattici dalle istituzioni scolastiche, nell’esercizio della loro autonomia funzionale; parimenti, le (singole) istituzioni scolastiche possono articolare le classi in livelli di apprendimento.

Ne conseguono il deciso superamento dell’intangibilità dell’anno scolastico (con le correlate barriere amministrative della valutazione sommativa e dell’ammissione – ora obbligata – alla classe successiva) e, soprattutto, del concetto (e delle afferenti implicazioni amministrative) della classe tradizionale e del precipitato banco-lavagna-cattedra di una didattica standardizzata e monodirezionale, naturalmente non sottostimandosi i tempi – non brevi – e le difficoltà – non poche – per realizzare un modello non certamente favorito dalle pre-autonomistiche, e persistenti, rigidità del sistema.

Nello specifico, una quota non superiore a 264 ore è destinata alla personalizzazione degli apprendimenti, alla realizzazione del Progetto formativo individuale (di cui in prosieguo) e allo sviluppo della dimensione professionalizzante delle attività di alternanza scuola-lavoro.

Il triennio rimane invece strutturato nei distinti terzo, quarto e quinto anno, con 1.056 ore, comprendenti 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo: tutti e tre preordinati al consolidamento e al progressivo innalzamento dei livelli acquisiti nel biennio per un rapido accesso al lavoro.

Per tutti gli 11 indirizzi dovrà poi costituirsi un ufficio tecnico – finora obbligatorio solo nel settore tecnologico degli istituti tecnici –, con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica nonché da quelle legate alla tutela della sicurezza delle persone e dell’ambiente: compiti affidati agli insegnanti tecnico-pratici.

  1. Circa l’assetto didattico, il Consiglio di classe redige per ogni studente, entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza, il menzionato Progetto formativo individuale, basato su un bilancio personale che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti anche in modo non formale ed informale, idoneo a rilevare sia le sue riscontrate potenzialità che le sue carenze, per motivarlo ed orientarlo nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e lavorativo.

Sentito lo stesso Consiglio di classe, il dirigente scolastico individua, all’ interno dell’istituzione scolastica, i docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere gli studenti nell’attuazione e nello sviluppo del predetto PFI.

Altro elemento innovativo – che ben potrà fungere da laboratorio poi estensibile agli istituti tecnici e ai licei – è (qui) l’obbligata aggregazione delle discipline di studio all’interno degli assi culturali, per favorire una migliore progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici ed una prevalente metodologia induttiva ed esperenziale: Asse dei linguaggi, Asse matematico, Asse storico-sociale per l’area generale comune; Asse scientifico-tecnologico-professionale nell’area d’indirizzo.

Di conseguenza è adottata una didattica modulare, per Unità di apprendimento (UDA), che, partendo da obiettivi formativi adatti e significativi per lo studente, sviluppano appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite.

Alle UDA è riferita la certificazione delle competenze al termine del biennio e del triennio (ferma restando la vigente disciplina della certificazione delle competenze per le qualifiche triennali e i diplomi professionali quadriennali nei percorsi IeFP); competenze che rappresentano l’altrettanto necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti posseduti, soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione.

  1. Per la più efficace organizzazione della didattica secondo le coordinate sopra riassunte, le istituzioni scolastiche, nella stesura del PTOF, potranno utilizzare la quota di autonomia per l’orario complessivo del Biennio e del Triennio, pari al 20% delle discipline di studio e delle attività di laboratorio (ai sensi del D.P.R. 275/99 e s.m.i.), al fine di meglio perseguire gli obiettivi di apprendimento previsti dal PECUP.

Analogamente, potranno utilizzare le quote di flessibilità del 40% dell’orario complessivo del terzo, quarto e quinto anno di corso per rimodulare l’offerta formativa allorquando, in regime di sussidiarietà, esse intendano – a domanda dello studente – rilasciare anche le qualifiche triennali e i diplomi professionali quadriennali, previo accreditamento delle regioni susseguente a specifici accordi tra queste ultime e gli uffici scolastici regionali.

In virtù dell’organizzazione delle classi rimessa alla piena autonomia delle istituzioni scolastiche (ante), viene ora meno l’attuale distinzione tra sussidiarietà complementare – con la costituzione di apposite classi negli istituti professionali statali e paritari per il rilascio della sola qualifica triennale e/o del solo diploma professionale quadriennale – e sussidiarietà integrativa, in cui l’una – ed ora anche l’altro – si possono conseguire accanto all’ordinario diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore.

Perciò le istituzioni scolastiche potranno e/o dovranno:

  • stipulare contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni in possesso di competenze specialistiche non presenti nell’Istituto, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ma con la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;

  • attivare partenariati territoriali per il miglioramento e l’ ampliamento dell’offerta formativa, per il potenziamento dei laboratori e relative dotazioni strumentali, per realizzare percorsi di alternanza ed incluse le esperienze di scuola-impresa e di bottega-scuola;

  • costituire i dipartimenti, quali articolazioni funzionali del Collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa;

  • dotarsi del Comitato tecnico-scientifico, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle attività e degli insegnamenti di indirizzo.

Infine, per supportare il passaggio al nuovo ordinamento, sono previsti:

  • iniziative di aggiornamento del personale dirigente, docente e ATA, nonché di informazione dei giovani e delle loro famiglie in relazione alle scelte, e alle implicazioni, dei nuovi indirizzi di studio;

  • sistematico monitoraggio dei profili in uscita, e relativi risultati di apprendimento, da aggiornare con cadenza quinquennale, anche in relazione a nuove attività economiche, all’innovazione tecnologica e organizzativa, ai mutamenti del mercato del lavoro e delle professioni;

  • l’istituzione di una Rete nazionale delle scuole professionali per promuovere l’innovazione e il permanente raccordo con il mondo del lavoro, nonché per supportare e rinforzare la transizione dalla scuola al lavoro e diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato. Vi partecipano, con pari dignità e nel rispetto della loro diversa identità, le istituzioni scolastiche statali e paritarie che offrono percorsi IP e le istituzioni formative accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui al capo III, artt. 15-21, del D. Lgs 226/05.

Non vi è chi non veda come, anche qui, i riflessi che si proiettano sulla (futura e auspicabile) organizzazione dei percorsi tecnici e liceali sono ragguardevoli, non fosse altro che per ripensare le attuali modalità dell’alternanza scuola-lavoro, per gli uni e per gli altri prescritta dalla Legge 107/15 (rispettivamente, 400 e 200 ore minime nell’arco del triennio); percorsi che, appena nati, già si mostrano in sofferenza.

Riferimenti normativi e istituzionali

– Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61

– Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 2018, sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente


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