La pensione potrebbe slittare

da ItaliaOggi

La pensione potrebbe slittare

I destini di oltre 33 mila dipendenti tra prof e Ata appesi alle verifiche dell’Inps

Nicola Mondelli

L’incertezza regna sovrana tra i 25.246 docenti e i 7.936 assistenti amministrativi, tecnici e ausiliari e direttori dei servizi generali e amministrativi in servizio nel corrente anno scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che entro il 20 dicembre 2017, utilizzando esclusivamente la procedura web Polis istanze online, hanno presentato la domanda di cessazione dal servizio con effetto dal 1° settembre 2018. Ancora non sanno se la loro domanda sarà accolta e se potranno andare in pensione dalla stessa data di fine del servizio.

Negli anni scorsi alla fine delle attività didattiche tutte le posizioni previdenziali di coloro che avevano chiesto di cessare dal servizio risultavano definite e ufficialmente comunicate agli interessati direttamente dai responsabili dei competenti uffici scolastici territoriali.

Il notevole ritardo che si registra quest’anno sembra essere dovuto non solo a difficoltà che l’Istituto nazionale di previdenza sociale starebbe incontrando nell’accertamento delle posizioni contributive del personale scolastico relative a servizi prestati antecedentemente al 1° gennaio 2012, data dalla quale per effetto del decreto legge 201/2011 l’Inpdap, l’istituto previdenziale del personale della scuola era confluito nell’Inps, ma anche ad alcune difficoltà da parte degli uffici scolastici ad applicare le nuove disposizioni in materia di accertamento del diritto a pensione del personale della scuola e di calcolo del trattamento di quiescenza.

Le nuove disposizioni assegnano infatti all’Istituto nazionale di previdenza sociale la competenza esclusiva sia nell’accertamento del diritto a pensione del personale della scuola che nel calcolo del trattamento pensionistico.

Un ritardo che nel recente passato non dava adito ad alcun tipo di preoccupazione da parte degli interessati. Nelle attuali suddette situazioni invece il ritardo nella definizione della esatta posizione contributiva rischia di creare un comprensibile panico alla sola prospettiva di essere costretti a rinviare di un anno l’accesso alla pensione per il sol fatto di non riuscire a individuare anche un solo giorno di contribuzione necessario per poter fare valere, senza arrotondamenti e alla data del 31 dicembre 2018, 42 anni e dieci mesi di contribuzione, se uomo e 41 anni e dieci mesi, se donna.

Una prospettiva ancora più indigesta se si tiene conto che dal 1° gennaio 2019 entreranno in vigore sia i nuovi requisiti anagrafici e contributivi richiesti per l’accesso alla pensione di vecchiaia o a quella anticipata che i nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo. Aumento dei requisiti per la pensione e riduzione dell’ assegno pensionistico dal 1° gennaio 2019.

Dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020 nei confronti del personale della scuola troveranno applicazione – a meno che nel frattempo non venga abrogata la riforma Fornero o, più probabilmente, non entrino in vigore collateralmente un nuovo sistema di quote quale ad esempio quella di «quota 100» – i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita come indicati nel decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 5 dicembre 2017 e illustrati dall’Inps con la circolare n. 62 del 4 aprile 2018: per la pensione di vecchiaia 67 anni di età; per la pensione anticipata 43 anni e tre mesi di contributi per gli uomini e 42 anni e tre mesi per le donne.

Sempre con decorrenza 1° gennaio 2019 entreranno inoltre in vigore i nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo per il calcolo della pensione nella misura indicata nella tabella allegata al decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 maggio 2018.

Si tratta, come è noto, di percentuali stabilite dalla legge che consentono di determinare l’importo annuo della pensione ogni qual volta scatta il sistema di calcolo interamente contributivo (ad esempio al personale della scuola con contribuzione solo a partire dal 1° gennaio 1996).

Scatta invece limitatamente ai contributi versati a decorrere dal 1° gennaio 2012, qualora il lavoratore possa fare valere 18 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 1995, per quella versata fino al 31 dicembre 2011 continuerà ad applicarsi il sistema di calcolo retributivo.

Qualora invece il lavoratore può fare valere meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, il sistema di calcolo contributivo si applicherà ai soli contributi versati a decorrere dal 1° gennaio 1996, per quelli versati in precedenza continuerà ad applicarsi il sistema retributivo.

Per effetto delle nuove misure dei coefficienti di trasformazione l’ammontare della pensione del personale della scuola che avrà decorrenza dal 1° settembre 2019 potrà risultare, a parità di età e di contributi, indicativamente, inferiore di un uno per cento rispetto all’ammontare della pensione liquidata nel 2018 con i precedenti coefficienti di trasformazione.