Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2018, n. 78

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2018, n. 78

Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell’ambito del concorso per l’accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. (18G00102)

(GU Serie Generale n.147 del 27-06-2018)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare l’articolo 28, riguardante l’accesso alla qualifica di
dirigente nelle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici non
economici tramite concorso indetto dalle singole amministrazioni
ovvero di corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
nazionale dell’amministrazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, recante «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell’articolo 28, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e, in particolare,
l’articolo 3, comma 2-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e
formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di
formazione, a norma dell’articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135» e, in particolare, l’articolo 7;
Visti il decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonche’ il decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270;
Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 relativi
alla determinazione delle classi delle lauree universitarie, i
decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001
relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie
specialistiche, i decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009
relativi alla determinazione delle classi di laurea magistrale, il
decreto ministeriale 19 febbraio 2009 relativo alla determinazione
delle classi delle lauree universitarie, i decreti del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto col
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 9 luglio
2009, recante, il primo, «Equiparazioni tra diplomi di lauree di
vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n.
509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini
della partecipazione ai concorsi», il secondo, «Equiparazione tra
classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi delle
lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004 ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi»;
Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, in materia di Universita’
non statali legalmente riconosciute;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, articolo 2, comma 5, che
riforma la disciplina relativa alle Accademie di belle arti,
all’Accademia nazionale di danza, all’Accademia nazionale di arte
drammatica, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai
Conservatori di musica e agli Istituti musicali pareggiati prevedendo
che le predette istituzioni rilascino specifici diplomi accademici di
primo e secondo livello, nonche’ di perfezionamento, di
specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e
musicale;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, (legge di stabilita’
2013), articolo 1, commi da 102 a 107, che ha disposto un sistema di
equipollenze fra i diplomi accademici di primo e di secondo livello
rilasciati dalle Istituzioni AFAM e, rispettivamente, i diplomi di
laurea e di laurea magistrale appartenenti ad alcune classi, al fine
esclusivo della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visti i decreti ministeriali numeri 241, 242 e 243 del 2013, e
successive modificazioni e integrazioni, con cui sono state definite
le corrispondenze dei titoli conclusivi dei corsi sperimentali
triennali ai diplomi accademici di primo livello;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modifiche ed integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 12 aprile 2018;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione on.le dott.ssa Maria
Anna Madia;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell’articolo 3, comma
    2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
    n. 272, i titoli valutabili nonche’ il valore massimo assegnabile ad
    ognuno di essi, nell’ambito del concorso pubblico, per titoli ed
    esami, per l’accesso alla qualifica di dirigente, di cui all’articolo
    28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2

Categorie di titoli valutabili

  1. Sono valutabili le seguenti categorie di titoli:
    a) titoli di studio universitari ed altri titoli;
    b) abilitazioni professionali;
    c) titoli di carriera e di servizio;
    d) pubblicazioni scientifiche.
  2. I titoli sono valutabili solo se non gia’ utilizzati per
    l’ammissione al concorso, salve le previsioni riportate all’articolo
    3, comma 1, lettere a), g) e h).
  3. Il valore complessivo dei titoli e’ determinato, salvo quanto
    previsto dal comma 4, in massimo 120 punti. Il punteggio conseguito
    all’esito della valutazione dei titoli e’ sommato al punteggio
    complessivo del candidato determinato sommando i voti riportati in
    ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale.
  4. Nel caso di concorsi per l’accesso alla dirigenza tecnica,
    qualora l’amministrazione preveda nel bando di concorso una terza
    prova scritta obbligatoria, volta alla verifica dell’attitudine
    all’esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire,
    il valore dei titoli e’ determinato in massimo 160 punti e, a tal
    fine, i punteggi massimi indicati nel presente decreto sono aumentati
    di un terzo.

Art. 3

Titoli di studio universitari ed altri titoli

  1. I seguenti titoli di studio universitari, per i quali possono
    essere attribuiti, complessivamente, non oltre punti 41, sono
    valutabili con i seguenti punteggi per ciascun titolo:
    a) voto di laurea relativo al titolo utile per l’ammissione al
    concorso, punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e
    ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode;
    b) diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (L), fino a
    punti 2;
    c) laurea specialistica (LS), fino a punti 2;
    d) laurea magistrale (LM), fino a punti 2;
    e) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia
    stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli
    equipollenti, richiesti per l’ammissione al concorso, in relazione ai
    crediti formativi riconosciuti, punti 1,5 per ciascuno, fino a punti
    3;
    f) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia
    stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli
    equipollenti, richiesti per l’ammissione al concorso, in relazione ai
    crediti formativi riconosciuti, punti 2,5 per ciascuno, fino a punti
    5;
    g) diploma di specializzazione (DS), fino a punti 8; ove il
    diploma di specializzazione venga utilizzato quale requisito di
    ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio
    utile ai sensi dell’articolo 7, comma 1, decreto del Presidente della
    Repubblica n. 70 del 2013, fino a punti 4;
    h) dottorato di ricerca (DR), fino a punti 12; ove il dottorato
    di ricerca venga utilizzato quale requisito di ammissione al
    concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile ai
    sensi dell’articolo 7, comma 1, decreto del Presidente della
    Repubblica n. 70 del 2013, fino a punti 6.
  2. I seguenti altri titoli, per i quali possono essere attribuiti,
    complessivamente, punti 9, sono valutabili, solo se attinenti alle
    materie delle prove d’esame, con i seguenti punteggi per ciascun
    titolo:
    a) titolarita’ di insegnamenti in corsi di studio presso le
    istituzioni di cui al comma 3, di durata minima semestrale, fino a
    punti 6, in relazione alla durata in ore;
    b) attivita’ di docenza presso le istituzioni di cui al comma 3,
    fino a punti 3, in relazione alla durata della docenza.
  3. I titoli di cui al presente articolo sono valutabili
    esclusivamente se conseguiti o svolti presso le istituzioni
    universitarie pubbliche, le universita’ non statali legalmente
    riconosciute, nonche’ le istituzioni formative pubbliche o private,
    autorizzate e o accreditate dal Ministero dell’istruzione,
    universita’ e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando
    quanto previsto dall’articolo 38 del predetto decreto legislativo n.
    165 del 2001.
  4. I criteri di valutazione relativi ai titoli di cui alla presente
    disposizione sono la durata dei corsi, la votazione finale
    conseguita, il livello di attinenza con le materie delle prove
    d’esame.

Art. 4

Abilitazioni professionali

  1. Le abilitazioni professionali, per le quali puo’ essere
    attribuito un punteggio complessivo di punti 12, sono valutabili,
    solo se attinenti alle materie delle prove d’esame, in ragione di non
    piu’ di un titolo per ciascuna delle seguenti lettere, con il
    seguente punteggio per ciascun titolo:
    a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di
    esame di Stato, per sostenere il quale e’ stato richiesto uno dei
    titoli di studio universitari richiesti dal bando per l’ammissione al
    concorso, punti 8;
    b) abilitazione professionale conseguita previo superamento di
    esame di Stato, per sostenere il quale e’ stato richiesto uno dei
    titoli di studio universitari di cui all’articolo 2, comma 1, diverso
    da quelli necessari per l’ammissione al concorso, purche’ attinente
    alle materie delle prove d’esame, punti 1 per ciascuna abilitazione,
    fino a punti 2, in relazione all’attinenza alle materie delle prove
    d’esame;
    c) abilitazione, diversa da quelle di cui alle precedenti lettere
    a) e b), all’insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori,
    per il conseguimento della quale e’ stato richiesto uno dei titoli di
    studio richiesto dal bando per l’accesso al concorso, punti 1 per
    ciascuna abilitazione, fino a punti 2, in relazione all’attinenza
    alle materie delle prove d’esame.
  2. Le abilitazioni professionali di cui al comma 1, lettere a) e
    b), sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo
    superamento di un esame di abilitazione di Stato.
  3. Le abilitazioni professionali sono valutate ai fini del
    punteggio per titoli solo se non richieste come requisiti per
    l’ammissione al concorso.

Art. 5

Titoli di carriera e di servizio

  1. I titoli di carriera e di servizio, per i quali puo’ essere
    attribuito, un punteggio complessivo di punti 50, sono:
    a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o
    determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica,
    area o categoria per il cui accesso dall’esterno era o e’ richiesto
    il possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui
    all’articolo 2, comma 1, per i quali e’ attribuibile un punteggio
    massimo di 1,5 punti per anno, fino a punti 30; le anzianita’ di
    ruolo nella qualifica dirigenziale nonche’ i rapporti di lavoro con
    incarico dirigenziale a tempo determinato, sono valutati con un
    punteggio fino a 3 punti per anno; i servizi prestati in qualifica o
    incarico equiparati a quelli dirigenziali, sono valutati come tali
    solo se tale equiparazione e’ stabilita, anche ai fini giuridici, da
    un’espressa disposizione normativa, che va richiamata dalla
    Commissione esaminatrice nel relativo verbale;
    b) incarichi, che presuppongano una particolare competenza
    professionale, conferiti con provvedimenti formali, sia
    dall’amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti
    pubblici, su designazione dell’amministrazione pubblica di
    appartenenza, per i quali e’ attribuibile un punteggio fino ad un
    massimo di punti 10, secondo i criteri stabiliti dal bando di
    concorso, il quale deve stabilire un punteggio massimo per ogni
    singola tipologia di incarico o di servizio speciale;
    c) lavoro originale prodotto nell’ambito del servizio prestato ai
    sensi della lettera a) ovvero dell’incarico di cui alla lettera b),
    che presupponga e dimostri una particolare competenza professionale,
    oltre quella ordinaria richiesta per la qualifica o profilo di
    inquadramento, e’ attribuito un punteggio massimo ulteriore fino a
    punti 5, secondo i criteri stabiliti dal bando di concorso, il quale
    deve stabilire un punteggio massimo per ogni singola tipologia di
    lavoro originale;
    d) inclusione in graduatoria finale di concorso pubblico per
    esami scritti ed orali o per titoli ed esami scritti ed orali o a
    seguito di corso-concorso per esami scritti ed orali, purche’ non
    seguita dall’assunzione in servizio, bandito dalle amministrazioni,
    enti e soggetti pubblici di cui al comma 2, per l’assunzione in
    qualifica dirigenziale, per l’accesso alla quale sia stato richiesto
    uno dei titoli di studio universitari richiesti per l’ammissione al
    concorso, per i quali e’ attribuibile un punteggio massimo fino a
    punti 5, in relazione all’attinenza, desumibile dalle materie
    d’esame.
  2. I titoli di cui al presente articolo sono valutabili
    esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi costituzionali o
    di rilevanza costituzionale, le autorita’ indipendenti ovvero le
    amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle
    dipendenze delle amministrazioni pubbliche indicate al comma 2 sono
    computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l’anzianita’ di
    ruolo e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in
    servizio; i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale,
    sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di lavoro
    prestato.
  4. Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, di cui
    al presente articolo, si applicano anche i seguenti principi:
    a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile
    considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta
    o frazioni superiori a quindici giorni;
    b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, e’
    valutato quello piu’ favorevole al candidato;
    c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di
    inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, saranno
    valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno
    del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno
    dell’anno.
  5. I servizi militari di leva sono valutati solo se prestati in
    gradi e ruoli per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli
    di studio universitari di cui all’articolo 2, comma 1; i servizi di
    leva prestati in costanza di rapporto di lavoro con i soggetti
    pubblici di cui all’articolo 2, comma 5, sono valutati come prestati
    nella qualifica di ruolo di appartenenza.
  6. Ai fini del punteggio per i titoli di cui al comma 1, lettera
    a), e’ valutabile esclusivamente il periodo di servizio ulteriore
    rispetto a quello previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto del
    Presidente della Repubblica n. 70 del 2013 come requisito di
    ammissione al concorso.

Art. 6

Pubblicazioni scientifiche

  1. Le pubblicazioni scientifiche, di cui all’articolo 2, comma 1,
    lettera d), sono valutate nel loro complesso con un punteggio massimo
    di punti 8, in relazione al grado di attinenza con i compiti
    demandati dalla legge e dai regolamenti di organizzazione alle
    amministrazioni pubbliche per le quali e’ bandito il concorso e con
    la qualifica dirigenziale da attribuire; sono valutate altresi’ in
    relazione alla loro inerenza con le materie oggetto delle prove
    d’esame.
  2. Il bando potra’ limitare il numero delle pubblicazioni che
    ciascun candidato puo’ produrre.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
    osservare.
    Roma, 16 aprile 2018

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro
per la semplificazione
e la pubblica
amministrazione
Madia
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2018
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 1187