Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2018, n. 80

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2018, n. 80

Regolamento recante l’individuazione, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l’accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia. (18G00103)

(GU Serie Generale n.148 del 28-06-2018)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare l’articolo 28, riguardante l’accesso alla qualifica di
dirigente nelle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici non
economici tramite concorso indetto dalle singole amministrazioni
ovvero di corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
nazionale dell’amministrazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162, «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»;
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, «Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei,
approvato con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto l’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, recante «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell’articolo 28, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e
formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di
formazione, a norma dell’articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135»;
Visto in particolare l’articolo 7, comma 1, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, il quale stabilisce, tra
l’altro, che possono essere ammessi al concorso per titoli ed esami
di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni,
muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio
o, in via alternativa, se in possesso del diploma di specializzazione
conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il
presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali
per l’accesso alle quali e’ richiesto il possesso del dottorato di
ricerca o del diploma di laurea;
Visto altresi’ l’articolo 7, comma 2, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, il quale stabilisce, tra
l’altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, sono individuate le scuole di specializzazione che possono
rilasciare diplomi di specializzazione quali requisiti necessari ai
fini della partecipazione al corso-concorso selettivo di formazione
per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia, di cui
all’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
settembre 2004, n. 295, recante regolamento sulle modalita’ di
riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini
dell’accesso al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale,
ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
novembre 2005, recante «Riconoscimento dei titoli post universitari
considerati utili ai fini dell’accesso al corso-concorso di
formazione dirigenziale, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2004,
n. 295.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2005, n.
286;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
agosto 2007, recante «Riconoscimento dei titoli post universitari
considerati utili ai fini dell’accesso al corso-concorso di
formazione dirigenziale, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2004,
n. 295.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2007,
n. 226;
Ritenuto di adottare, per ragioni di economicita’, un unico decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri che individui le scuole di
specializzazione per il rilascio di titoli di studio valevoli per
entrambe le finalita’ di cui ai citati commi 1 e 2 dell’articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 12 aprile 2018;
Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione On.le dott.ssa Maria
Anna Madia;
Di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto individua, ai sensi dell’articolo 7, comma
    1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70,
    le scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di
    specializzazione che consentono la partecipazione al concorso per
    titoli ed esami di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’accesso alla qualifica di
    dirigente.
  2. Il presente decreto individua, altresi’, ai sensi dell’articolo
    7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
    2013, n. 70, le scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi
    di specializzazione che consentono la partecipazione al
    corso-concorso selettivo di formazione, di cui all’articolo 28, comma
    1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’accesso alla
    qualifica di dirigente.

Art. 2

Diplomi di specializzazione
e soggetti abilitati al rilascio

  1. I diplomi di specializzazione utili ai fini di cui all’articolo
    1 sono quelli rilasciati da scuole di specializzazione istituite
    presso le universita’ o gli istituti universitari italiani o
    stranieri, ai sensi dell’articolo 3, con le caratteristiche di cui al
    comma 2.
  2. I corsi per il conseguimento dei diplomi di specializzazione di
    cui al comma 1, istituiti ai sensi della normativa vigente, devono:
    a. avere durata almeno biennale;
    b. concludersi con un esame finale;
    c. prevedere che il rilascio del relativo diploma sia subordinato
    alla regolare frequenza del corso e al superamento delle prove finali
    d’esame.
  3. I bandi relativi ai concorsi di cui all’articolo 1, comma 1,
    possono prevedere che i diplomi di specializzazione utili ai fini
    della partecipazione siano conseguiti a seguito di corsi che
    riguardino classi di materie oggetto di esame dei concorsi.

Art. 3

Diplomi di specializzazione rilasciati da universita’
o istituti universitari stranieri

  1. I diplomi di specializzazione rilasciati da universita’ e
    istituti universitari di Paesi appartenenti all’Unione europea o
    aderenti alla Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio
    relativi all’insegnamento superiore, sottoscritta a Lisbona l’11
    aprile 1997, sono validi ai fini di cui all’articolo 1, commi 1 e 2,
    se riconosciuti con le modalita’ di cui all’articolo 38, comma 3, del
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
    e integrazioni.

Art. 4

Disposizioni transitorie

  1. Per le finalita’ di cui di cui all’articolo 1, sono da
    considerare utili anche:
    a) i titoli post universitari riconosciuti dai decreti del
    Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 4, comma
    2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre
    2004, n. 295;
    b) i diplomi di specializzazione rilasciati dalle Scuole di
    specializzazione ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del decreto del
    Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 3 novembre
    1999, n. 509.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
    regolamento cessa di avere efficacia il decreto del Presidente del
    Consiglio dei ministri 29 settembre 2004, n. 295.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
    osservare.

Roma, 27 aprile 2018

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia

Il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca
Fedeli

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2018, n. 1173