Assegnazione provvisoria 2018/19, requisiti. Anche per sostegno senza titolo

da Orizzontescuola

Assegnazione provvisoria 2018/19, requisiti. Anche per sostegno senza titolo

di redazione

Può partecipare all’assegnazione provvisoria, per i soli motivi indicati nell’art. 7 comma 1 del CCNI 2018/19, tutto il personale docente, compreso quello della provincia di Trento,  assunto con decorrenza giuridica nell’a.s. 2017/18

I motivi per cui è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria:

Si tratta dei soli motivi indicati nell’art. 7 comma 1 del CCNI 2018/19

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile;
  • ricongiungimento al convivente (compresi i parenti e gli affini) purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Nota bene:  è stato eliminato il requisito della convivenza per avvicinarsi al genitore ed è stato chiarito che fra i conviventi rientrano anche i parenti e gli affini.

Assegnazioni provvisorie interprovinciali su posto di sostegno per i docenti di ruolo  sprovvisti di titolo specifico

I docenti che sono in possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 7 comma 1 sopra citato possono esprimere l’opzione di essere assegnati, in via residuale, su eventuali posti di sostegno rimasti liberi anche senza essere in possesso del prescritto titolo di specializzazione.

Tali docenti, oltre ad avere il requisito richiesto per l’assegnazione, devono avere ulteriori due requisiti, che possono essere alternativi:

  • essere in procinto di concludere il percorso di specializzazione sul sostegno;
  • in subordine, aver prestato servizio per almeno un anno su posti di sostegno (anche a tempo determinato).

Tra tutti i docenti che esprimeranno questa opzione, e fermo restando i requisiti di cui sopra, avranno la priorità, in ordine:

  • docenti che hanno figli con disabilità;
  • docenti con figli fino a 6 anni;
  • docenti con figli superiore a 6 e fino a 12 anni.

Tale operazione potrà comunque avvenire solo dopo aver garantito un accantonamento di posti pari al numero dei docenti precari in possesso del titolo di specializzazione e presenti nelle GAE e nelle II fasce di istituto compresi gli elenchi aggiuntivi.