da Orizzontescuola
Concorsi dirigenti scolastici, Consiglio di Stato esclude precari e docenti di ruolo in anno di prova
Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4799/2018 del 22 giugno u.s., ha accolto l’appello del Miur contro la sentenza del TAR Lazio, che aveva concesso a dei docenti non confermati in ruolo la partecipazione al corso-concorso per dirigente scolastico.
Requisiti richiesti dal Bando
Per la partecipazione al concorso il Regolamento (D.M. 3 agosto 2017 n. 138) e il successivo Bando predispongono che i candidati (personale docente ed educativo di ruolo) siano in possesso dei seguenti requisiti:
- diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore;
- conferma in ruolo;
- 5 anni di servizio (compreso quello non di ruolo)
Ricorso docenti
Il ricorso, su cui si è espresso il Consiglio di Stato, riguarda un gruppo di docenti, in possesso dei suddetti requisiti, eccetto quello di essere confermati in ruolo e/o di essere già assunti a tempo indeterminato.
Sentenza Consiglio di Stato
Il Consigli di Stato ha accolto il ricorso del Miur, che si era appellato contro la sentenza del TAR Lazio che aveva dato ragione ai docenti.
Secondo il Consiglio di Stato, la richiesta della conferma in ruolo “appare non manifestamente irragionevole in particolare sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza”, in quanto il docente confermato in ruolo è stato oggetto di una valutazione relativa a tutto il percorso, per cui allo stesso è riconosciuta “professionalità superiore, perché specificamente accertata, rispetto a quello che abbia semplicemente prestato un servizio”.
Non vi è neppure, prosegue il Consiglio di Stato, contrasto con la normativa europea che protegge i lavoratori a termine, poiché il servizio precario è valutato allo stesso modo di quello prestato a tempo indeterminato per conseguire il requisito dell’anzianità quinquennale richiesta.
Pertanto, l’istanza cautelare proposta in primo grado viene respinta.